1.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/49


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2008

relativa a misure urgenti da applicare ai crostacei importati dal Bangladesh destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2008) 3698]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/630/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 reca i principi generali da applicare nella Comunità e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso stabilisce misure urgenti da adottare quando sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono costituire un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente e che tale rischio non può essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.

(2)

La direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (2) stabilisce che il processo di allevamento degli animali e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale deve essere sorvegliato per la ricerca di determinati residui o sostanze negli animali vivi, nei loro escrementi e liquidi biologici, nonché nei tessuti, nei prodotti di origine animale, negli alimenti per animali e nell’acqua di abbeveraggio.

(3)

In alcuni crostacei importati dal Bangladesh destinati al consumo umano sono stati individuati residui di medicinali veterinari e sostanze non autorizzate. La presenza di tali prodotti e sostanze negli alimenti costituisce un potenziale rischio per la salute umana.

(4)

Durante l’ultima ispezione di esperti della Comunità in Bangladesh sono state constatate gravi carenze nel sistema di controllo dei residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale e la mancanza di adeguate capacità di laboratorio per accertare la presenza di determinati residui di medicinali veterinari negli animali vivi e nei prodotti di origine animale.

(5)

Il Bangladesh ha recentemente adottato misure per affrontare tali carenze per quanto riguarda il trattamento e il controllo dei prodotti della pesca.

(6)

Poiché tali misure non sono sufficienti, è opportuno adottare, a livello europeo, alcune misure urgenti da applicare alle importazioni di crostacei dal Bangladesh al fine di garantire una protezione efficace ed uniforme della salute umana negli Stati membri.

(7)

Di conseguenza, è opportuno che gli Stati membri autorizzino le importazioni di crostacei dal Bangladesh solo se è dimostrato che essi sono stati sottoposti a un esame analitico all’origine per verificare che non contengano alcuna sostanza non autorizzata e che le quantità di determinati residui di medicinali veterinari non superino le quantità massime di residui stabilite dalla normativa comunitaria.

(8)

L’importazione di partite non accompagnate dai risultati di esami analitici effettuati all’origine può tuttavia essere autorizzata purché gli Stati membri importatori garantiscano che le partite sono sottoposte a controlli appropriati al loro arrivo alle frontiere comunitarie.

(9)

La presente decisione va riesaminata in base alle garanzie fornite dal Bangladesh e ai risultati degli esami analitici effettuati dagli Stati membri.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica alle spedizioni di crostacei importati dal Bangladesh destinati al consumo umano («i prodotti»).

Articolo 2

Gli Stati membri autorizzano l’importazione dei prodotti nella Comunità purché siano accompagnati dai risultati di un esame analitico effettuato all’origine che assicuri che non costituiscono un pericolo per la salute umana («esame analitico»).

Gli esami analitici devono essere effettuati, in particolare, per individuare la presenza di cloramfenicolo, metaboliti di nitrofurani, tetraciclina, verde malachite e cristalvioletto, in conformità del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio (3) e della decisione 2002/657/CE della Commissione (4).

Articolo 3

In deroga all’articolo 2, gli Stati membri autorizzano l’importazione dei prodotti non accompagnati dai risultati di un esame analitico purché lo Stato membro importatore garantisca che ciascuna partita di questi prodotti è sottoposta a tutti i controlli appropriati all’arrivo alle frontiere comunitarie per accertare che essi non costituiscano un pericolo per la salute umana.

Tali partite devono tuttavia essere trattenute alle frontiere comunitarie finché gli esami di laboratorio non dimostrano che non sono presenti le sostanze di cui all’articolo 2, non autorizzate dalla normativa comunitaria, o che non è superata la quantità massima di residui stabilita dalla normativa comunitaria per i medicinali veterinari indicati in detto articolo.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione se gli esami analitici rivelano:

a)

la presenza di sostanze non autorizzate dalla normativa comunitaria; oppure

b)

residui di medicinali veterinari che superano la quantità massima di residui stabilita dalla normativa comunitaria.

Per la comunicazione di tali informazioni gli Stati membri utilizzano il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002.

2.   Ogni tre mesi gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione su tutti i risultati degli esami analitici.

Queste relazioni sono presentate il mese successivo a ciascun trimestre (aprile, luglio, ottobre e gennaio).

Articolo 5

Tutte le spese sostenute per l’applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro rappresentante.

Articolo 6

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure adottate per conformarsi alla presente decisione.

Articolo 7

La presente decisione è riesaminata in base alle garanzie fornite dal Bangladesh e ai risultati degli esami analitici effettuati dagli Stati membri.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 17).

(2)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(3)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 542/2008 della Commissione (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 43).

(4)  GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/25/CE (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 38).