7.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/74


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2008

sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Confederazione svizzera

(2008/421/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (di seguito «l'accordo») (1), firmato il 26 ottobre 2004 (2) ed entrato in vigore il 1o marzo 2008 (3), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo stabilisce che le disposizioni dell'acquis di Schengen si applicano nella Confederazione svizzera solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione dell'acquis.

(2)

Il Consiglio ha verificato se la Confederazione svizzera assicurasse livelli soddisfacenti di protezione dei dati nel seguente modo:

alla Confederazione svizzera è stato trasmesso un questionario completo, le relative risposte sono state messe agli atti, e sono state effettuate nella Confederazione svizzera visite di verifica e di valutazione nel settore della protezione dei dati, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili quali definite nella decisione del Comitato esecutivo riguardante l'istituzione della Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (di seguito «SCH/Com-ex (98) 26 def.») (4).

(3)

Il 5 giugno 2008 il Consiglio ha concluso che la Confederazione svizzera soddisfaceva le condizioni in tale settore. È pertanto possibile fissare una data per l'applicazione dell'acquis di Schengen relativo al sistema d'informazione Schengen (di seguito «SIS») in detto Stato.

(4)

L'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe consentire il trasferimento dei dati reali SIS verso la Confederazione svizzera. L'utilizzo di detti dati dovrebbe permettere al Consiglio, attraverso le applicabili procedure di valutazione Schengen definite nel documento SCH/Com-ex (98) 26 def., di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS nella Confederazione svizzera. Una volta effettuate tali valutazioni, il Consiglio dovrebbe decidere in merito alla soppressione dei controlli alle frontiere interne con la Confederazione svizzera.

(5)

L'accordo tra la Confederazione svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in Svizzera, in Islanda o in Norvegia stabilisce che entrerà in vigore, per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen, alla stessa data di entrata in vigore dell'accordo.

(6)

È opportuno adottare una decisione del Consiglio distinta per fissare la data della soppressione dei controlli delle persone alle frontiere interne. Fino alla data fissata in tale decisione per la soppressione dei controlli, occorrerebbe imporre talune restrizioni all'uso del SIS,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS di cui all'allegato 1 si applicano a decorrere dal 14 agosto 2008 alla Confederazione svizzera nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.

2.   Le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS di cui all'allegato 2 si applicano a decorrere dalla data prevista in tali disposizioni alla Confederazione svizzera nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.

3.   Dal 9 giugno 2008 i dati reali SIS possono essere trasferiti alla Confederazione svizzera.

Dal 14 agosto 2008 la Confederazione svizzera potrà inserire i dati nel SIS ed utilizzare i dati SIS, fatto salvo il paragrafo 4.

4.   Fino alla data della soppressione dei controlli alle frontiere interne con la Confederazione svizzera, quest'ultima:

a)

non è tenuta a rifiutare l'ingresso nel suo territorio o ad allontanare cittadini di Stati terzi segnalati da uno Stato membro nel SIS ai fini della non ammissione;

b)

si astiene dall'inserire dati disciplinati dall'articolo 96 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (5) (di seguito «Convenzione di Schengen»).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. MATE


(1)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(2)  Decisioni del Consiglio 2004/849/CE (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26) e 2004/860/CE (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).

(3)  Decisioni del Consiglio 2008/146/CE (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1) e 2008/149/GAI (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

(4)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 138.

(5)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).


ALLEGATO I

Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS che devono essere rese applicabili alla Confederazione svizzera

1.

Per quanto riguarda le disposizioni della Convenzione di Schengen:

articolo 64 e articoli da 92 a 119 della Convenzione di Schengen;

2.

Altre disposizioni relative al SIS:

a)

per quanto concerne le disposizioni della seguente decisione del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione di Schengen:

decisione del Comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 riguardante la modifica del regolamento finanziario C. SIS [SCH/Com-ex (97) 35] (1).

b)

per quanto concerne le disposizioni della seguente dichiarazione del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione di Schengen:

dichiarazione del Comitato esecutivo del 18 aprile 1996 relativa alla definizione del concetto di straniero [SCH/Com-ex (96) decl. 5] (2);

c)

altri strumenti:

i)

direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3), nella misura in cui si applichi in relazione al trattamento dei dati nell'ambito del SIS;

ii)

decisione 2000/265/CE del Consiglio, del 27 marzo 2000, relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, «Sisnet» (4);

iii)

regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (5);

iv)

decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (6);

v)

manuale Sirene (7);

vi)

regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (8), e ogni decisione successiva relativa alla data di applicazione di dette funzioni;

vii)

decisione 2005/211/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (9), e ogni decisione successiva relativa alla data di applicazione di dette funzioni;

viii)

regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli (10).


(1)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 444. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/328/CE del Consiglio (GU L 113 del 25.4.2008, pag. 21).

(2)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 458.

(3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 85 del 6.4.2000, pag. 12. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/319/CE (GU L 109 del 19.4.2008, pag. 30).

(5)  GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1988/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 1).

(6)  GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/1007/GAI del Consiglio (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 78).

(7)  Parti del manuale Sirene sono stati pubblicati nella GU C 38 del 17.2.2003, pag. 1. Il manuale è stato modificato dalle decisioni della Commissione 2008/333/CE (GU L 123 dell'8.5.2008, pag. 1) e 2008/334/GAI (GU L 123 dell'8.5.2008, pag. 39).

(8)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29.

(9)  GU L 68 del 15.3.2005, pag. 44.

(10)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18.


ALLEGATO II

Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS che devono essere rese applicabili alla Confederazione svizzera a decorrere dalla data prevista in tali disposizioni

1.

Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (1);

2.

regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2);

3.

decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (3).


(1)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

(3)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.