29.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/44


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2008

che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi

[notificata con il numero C(2008) 1588]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/341/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi. In base a tale decisione deve essere adottato un provvedimento finanziario della Comunità per il rimborso delle spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi figuranti nell'allegato della stessa decisione.

(2)

La decisione 90/424/CEE dispone che entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri presentino alla Commissione i programmi annuali o pluriennali previsti per l'anno successivo, per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario della Comunità.

(3)

L'articolo 24, paragrafo 2 di tale decisione indica alcuni elementi che devono essere contenuti nei programmi presentati dagli Stati membri, quali una descrizione della situazione epidemiologica della malattia, la zona in cui il programma sarà applicato, l'obiettivo e la durata prevista del programma, le misure da applicare e i costi e benefici del programma.

(4)

La decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie degli animali (2), ha stabilito alcuni criteri che i programmi di eradicazione e sorveglianza devono rispettare per essere approvati a norma della decisione 90/424/CEE. La decisione 90/638/CEE è abrogata dalla decisione 2006/965/CE dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

(5)

Per i programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi figuranti nell'allegato della decisione 90/424/CEE devono essere definiti nuovi criteri per adeguarli al progresso tecnico e scientifico e per tenere conto dell'esperienza nell'attuazione dei programmi nel quadro della decisione 90/638/CEE. I nuovi criteri comunitari devono garantire che le azioni previste in questi programmi siano efficaci e consentano un'eradicazione, una lotta e una sorveglianza più rapidi in relazione alle malattie e alle zoonosi in questione.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per essere approvati nel quadro dell'azione finanziaria della Comunità di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE, i programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi figuranti nell'allegato di tale decisione, presentati dagli Stati membri alla Commissione, devono rispettare almeno i criteri fissati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/965/CE (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 22).

(2)  GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27. Decisione modificata dalla direttiva 92/65/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).


ALLEGATO

Criteri per i programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza

1)   Scopo del programma

a)

Scopo del programma di sorveglianza è esaminare una popolazione o subpopolazione animale e il suo ambiente (compreso il serbatoio selvatico e i vettori) per individuare i cambiamenti nella manifestazione e nello sviluppo dell'infezione di una delle malattie degli animali o zoonosi figuranti nell'allegato della decisione 90/424/CEE («Malattie degli animali e zoonosi»).

b)

Scopo del programma di lotta è ridurre o mantenere la prevalenza di una delle malattie degli animali o zoonosi figuranti nell'allegato della decisione 90/424/CEE a un livello sanitario accettabile.

c)

Scopo del programma di eradicazione è l'estinzione biologica di una delle malattie degli animali o zoonosi figuranti nell'allegato della decisione 90/424/CEE. Il programma di eradicazione ha lo scopo finale di ottenere la qualifica del territorio come «indenne» o «ufficialmente indenne» secondo la normativa comunitaria, nei casi in cui esista questa possibilità.

d)

Lo scopo di un programma di lotta, sorveglianza o eradicazione relativo a una malattia degli animali o zoonosi è conforme alle politiche comunitarie.

2)   Delimitazione geografica del programma

Il programma si applica a tutto il territorio o, in casi debitamente giustificati in base a criteri epidemiologici, a una parte ben definita del territorio di uno o più Stati membri o, nel caso di malattie che colpiscono anche animali selvatici, di paesi terzi.

3)   Durata del programma

La durata del programma è fissata in anni e corrisponde al periodo di tempo minimo stimato necessario per raggiungere lo scopo del programma. La durata è limitata al periodo entro cui tale scopo può essere ragionevolmente raggiunto.

4)   Obiettivi del programma

a)

Gli obiettivi del programma sono stabiliti in modo da poter essere raggiunti entro la sua scadenza. Se il programma ha una durata superiore a un anno, sono stabiliti obiettivi intermedi, almeno annuali.

b)

Per gli obiettivi sono scelti gli indicatori più appropriati, come l'incidenza, la prevalenza (se possibile), la classificazione sanitaria degli animali bersaglio e unità epidemiologiche (p.es. greggi, mandrie, aziende, zone). Se necessario, è fornita una definizione.

5)   Misure del programma

a)

La presenza presunta o confermata di una malattia degli animali o zoonosi è soggetta ad obbligo di dichiarazione.

b)

Le misure del programma sono dirette alla popolazione animale colpita dalla malattia degli animali o zoonosi e/o alle specie serbatoio o ai vettori pertinenti.

c)

Tutti gli animali a cui è diretto il programma, fuorché il pollame, gli animali acquatici, i lagomorfi e gli animali selvatici, sono identificati e tutte le unità epidemiologiche (p.es. greggi, mandrie, aziende) sono registrate. I movimenti di questi animali sono controllati e registrati.

d)

Le misure del programma sono basate sulle conoscenze scientifiche disponibili in materia e sono conformi alla normativa comunitaria. Nel caso di programmi concernenti malattie degli animali d'acquacoltura e finanziati dal Fondo europeo per la pesca (1), l'autorità di gestione provvede a che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e gli audit dei programmi in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti europea a norma dell'articolo 87 del regolamento (CE) n. 1198/2006.

e)

Le misure scelte per il programma sono le più efficaci per raggiungere il suo obiettivo entro il termine fissato e comprendono almeno:

norme sui movimenti degli animali che possono essere colpiti o contaminati dalla malattia o zoonosi;

misure da adottare nel caso di un risultato positivo constatato nei controlli effettuati secondo le disposizioni del programma; esse comprendono tutte le precauzioni necessarie a garantire una lotta o un'eradicazione rapide della malattia in funzione dei dati epidemiologici e dei metodi di prevenzione pertinenti;

norme sulla classificazione delle mandrie o dei greggi, se del caso.

f)

Gli esami di laboratorio utilizzati nel programma sono quelli previsti dalla normativa comunitaria per la malattia degli animali o zoonosi in questione; se la normativa comunitaria non prevede esami, quelli effettuati sono standardizzati e convalidati in base a norme internazionali generalmente accettate. I laboratori partecipanti ai programmi di sorveglianza o eradicazione finanziati dalla Comunità devono essere in grado di fornire risultati la cui qualità sia accettabile per il laboratorio comunitario di riferimento (LCR) pertinente. I laboratori che non hanno superato le prove comparative (ring-test) del LCR o, se del caso, le prove comparative nazionali, possono partecipare ai programmi di eradicazione finanziati dalla Comunità solo dopo che controlli specifici hanno dimostrato che sono in grado di fornire risultati del livello qualitativo richiesto.

g)

I vaccini utilizzati nel programma sono conformi alle norme europee per quanto riguarda la sicurezza, la non trasmissibilità, l'irreversibilità dell'attenuazione e le proprietà immunogeniche; sono oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), a meno che si applichino le condizioni di cui all'articolo 8 di tale direttiva.

6)   Gestione del programma

a)

Il programma è posto sotto il controllo dell'autorità veterinaria centrale. Nel programma sono definite chiaramente le competenze e le responsabilità di ciascun servizio veterinario e di ciascuna parte interessata per l'attuazione delle misure ed è stabilita una chiara struttura gerarchica.

b)

Risorse (finanziarie, personale, attrezzature) sufficienti sono garantite per tutta la durata del programma.

c)

Lo stato di avanzamento del programma è periodicamente:

i)

controllato e valutato in relazione all'efficacia delle misure;

ii)

comunicato alla Commissione.

7)   Costi e benefici del programma

a)

Il programma apporta un beneficio alla Comunità e alle parti interessate negli Stati membri.

b)

Gli strumenti e le misure scelti sono utilizzati nel modo più efficace in rapporto al costo.

c)

I beni e i servizi utilizzati ai fini del programma sono acquistati o forniti in conformità alle norme comunitarie sugli appalti pubblici.

d)

I costi del programma sono quelli sostenuti dagli Stati membri per la sua realizzazione e possono essere oggetto di un controllo contabile.

e)

Un indennizzo adeguato è previsto per i proprietari degli animali che devono essere abbattuti nel quadro del programma e per i prodotti che devono essere distrutti, se necessario.

f)

Il beneficiario registra le spese sostenute, presentate alla Commissione, nel suo sistema di contabilità e conserva tutti i documenti originali per sette anni dalla data di presentazione, ai fini di un controllo finanziario in conformità agli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005 (3) del Consiglio.


(1)  Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

(2)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

(3)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.