15.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 73/17


DECISIONE N. 235/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governanza statistica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

In ragione della necessità di istituire standard europei sull’indipendenza, sull’integrità e sulla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria, il comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (2), ha approvato all’unanimità il Codice delle statistiche europee (di seguito «il Codice») nel corso della sua riunione del 24 febbraio 2005, come esposto nella raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005 relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria.

(2)

Il Codice persegue il duplice obiettivo, da una parte, di accrescere la fiducia nelle autorità statistiche proponendo talune disposizioni istituzionali e organizzative e, dall’altra, di migliorare la qualità delle statistiche da esse prodotte.

(3)

Nella comunicazione del 25 maggio 2005 al Parlamento europeo e al Consiglio sull’indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria, la Commissione ha riconosciuto l’utilità di un organismo consultivo esterno che potrebbe svolgere un ruolo attivo di sorveglianza sulle modalità di attuazione del codice da parte del sistema statistico europeo nel suo complesso. Nella sua raccomandazione del 25 maggio 2005, la Commissione ha affermato che intende valutare l’ipotesi di proporre l’istituzione di tale organismo consultivo esterno.

(4)

L’8 novembre 2005 il Consiglio ha concluso che un nuovo organismo consultivo ad alto livello promuoverebbe l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità della Commissione (Eurostat) e, nella valutazione a pari livello dell’attuazione del Codice, del sistema statistico europeo. Il Consiglio ha raccomandato che l’organismo sia composto da un gruppo ridotto di persone indipendenti, nominate in base alla loro competenza.

(5)

I membri di tale organismo dovrebbero garantire un insieme di competenze ed esperienze complementari fra loro, in quanto persone, ad esempio, provenienti dal mondo accademico e persone che abbiano maturato esperienza professionale a livello nazionale e/o internazionale in campo statistico.

(6)

L’organismo dovrebbe predisporre per la Commissione (Eurostat) una valutazione sull’attuazione del Codice analoga a quella a pari livello degli istituti nazionali di statistica.

(7)

Ove opportuno, dovrebbe essere incoraggiato un dialogo sul Codice con il Comitato del programma statistico e con il Comitato consultivo europeo di statistica, istituito con decisione n. 234/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nonché con gli organismi interessati degli Stati membri.

(8)

È pertanto opportuno istituire un organismo consultivo e definirne i compiti e la struttura, fatto salvo l’articolo 5 del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

DECIDONO:

Articolo 1

Comitato consultivo

È istituito il Comitato consultivo europeo per la governanza statistica (di seguito «il Comitato»). Lo scopo del Comitato è di fornire una supervisione indipendente del sistema statistico europeo per quanto riguarda l’attuazione del Codice delle statistiche europee (di seguito «il Codice»).

Articolo 2

Compiti

1.   I compiti del Comitato sono:

a)

predisporre una relazione annuale per il Parlamento europeo e il Consiglio sull’attuazione del Codice delle statistiche europee per quanto riguarda la Commissione (Eurostat) e trasmettere tale relazione alla Commissione prima di sottoporla al Parlamento europeo e al Consiglio;

b)

includere in tale relazione annuale una valutazione dell’attuazione del Codice nel sistema statistico europeo nel suo complesso;

c)

consigliare la Commissione sulle misure appropriate per facilitare l’attuazione del Codice per quanto riguarda la Commissione (Eurostat) e il sistema statistico europeo nel suo complesso;

d)

consigliare la Commissione (Eurostat) per quanto riguarda la comunicazione del Codice agli utenti e ai fornitori dei dati;

e)

consigliare la Commissione (Eurostat) e il Comitato del programma statistico per quanto riguarda l’aggiornamento del Codice.

2.   Il Comitato può consigliare la Commissione e risponde a quest’ultima sulle questioni che riguardano la fiducia degli utenti nelle statistiche europee, conformemente ai compiti di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Composizione del Comitato

1.   Il Comitato è costituito da sette membri, compreso il presidente. I membri del Comitato operano in modo autonomo. La Commissione (Eurostat) è rappresentata in qualità di osservatore.

2.   I membri del Comitato sono scelti fra gli esperti in possesso di competenze di eccellenza nel settore statistico, svolgono le proprie mansioni a titolo personale e sono scelti per garantire un insieme di competenze ed esperienze complementari fra loro.

3.   Previa consultazione della Commissione, il Consiglio sceglie il presidente del Comitato e il Parlamento europeo ne approva la designazione.

Il presidente non deve essere membro in carica di un istituto nazionale di statistica o della Commissione né aver ricoperto un siffatto incarico negli ultimi due anni.

Previa consultazione della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio nominano ciascuno tre membri del Comitato.

4.   La durata del mandato del presidente e dei membri del Comitato è di tre anni, rinnovabile una volta.

5.   Se un membro presenta le dimissioni prima della scadenza del suo mandato, è sostituito da un nuovo membro nominato in conformità del presente articolo con un mandato completo.

Articolo 4

Procedure

1.   Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. Tale regolamento è reso pubblico.

2.   La relazione annuale del Comitato di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), è resa pubblica previa presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Inoltre, il Comitato può decidere di pubblicare qualunque conclusione, conclusione parziale o documento di lavoro, purché i relativi testi siano stati preventivamente trasmessi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione (Eurostat) e a qualsiasi altro organismo interessato, lasciando un adeguato margine per le osservazioni.

3.   Fermo restando l’articolo 287 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare informazioni cui hanno avuto accesso in ragione delle procedure del Comitato nel caso in cui la Commissione li informi che dette informazioni sono di carattere riservato per giustificati motivi o che rispondere a richieste di pareri o a questioni sollevate comporterebbe la divulgazione di dette informazioni riservate.

4.   Il Comitato è assistito da un segretariato, assicurato dalla Commissione, ma che deve operare in modo autonomo. Il segretario è nominato dalla Commissione previa consultazione del Comitato. Il segretario agisce su istruzione del Comitato.

5.   Le spese del Comitato sono incluse nelle stime di bilancio della Commissione.

Articolo 5

Tre anni dopo l’istituzione del Comitato è effettuata una revisione del suo ruolo e della sua efficacia.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addi 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  Parere del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2008.

(2)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(3)  Cfr. pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.