24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 21/69 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 12 dicembre 2008
che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali partecipanti
(BCE/2008/24)
(2009/54/CE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), e in particolare l’articolo 28.3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione BCE/2006/22 del 15 dicembre 2006 che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali partecipanti (1) ha stabilito la forma e la misura in cui le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito «BCN partecipanti») erano tenute a versare il capitale della Banca centrale europea (BCE) il 1o gennaio 2007. |
(2) |
La decisione BCE/2008/23 del 12 dicembre 2008 relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (2) dispone l’adeguamento dello schema di sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito «schema di capitale») in conformità dell’articolo 29.3 dello statuto SEBC e stabilisce, a decorrere dal 1o gennaio 2009, le nuove ponderazioni assegnate a ciascuna BCN nello schema di capitale modificato (di seguito «ponderazioni»). |
(3) |
Il capitale sottoscritto della BCE è pari a 5 760 652 402,58 EUR. |
(4) |
L’adeguamento dello schema di capitale della BCE necessita l’adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/2006/22 a decorrere dal 1o gennaio 2009 e che determini la forma e la misura secondo cui le BCN sono tenute a versare il capitale della BCE a decorrere dal 1o gennaio 2009. |
(5) |
In virtù dell’articolo 1 della decisione 2008/608/CE del Consiglio, dell’8 luglio 2008, conformemente all’articolo 122, paragrafo 2, del trattato per l’adozione da parte della Slovacchia della moneta unica il 1o gennaio 2009 (3), la Slovacchia soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro e le deroghe ad essa concesse ai sensi dell’articolo 4 dell’atto relativo alle condizioni di adesione (4) è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2009. |
(6) |
Conformemente alla decisione BCE/2008/33 del 31 dicembre 2008 relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Národná banka Slovenska (5) la Národná banka Slovenska è tenuta a versare le quote della propria sottoscrizione del capitale della BCE a decorrere dal 1o gennaio 2009, conformemente allo schema di capitale modificato, |
DECIDE:
Articolo 1
Misura e forma del versamento del capitale
Ciascuna BCN partecipante versa per intero la propria quota sottoscritta di capitale della BCE a decorrere dal 1o gennaio 2009. Tenendo conto delle ponderazioni stabilite nell’articolo 2 della decisione BCE/2008/23, ciascuna di esse versa pertanto a decorrere da tale data l’importo indicato nella seguente tabella a fianco al proprio nome:
BCN partecipante |
(EUR) |
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
139 730 384,68 |
Deutsche Bundesbank |
1 090 912 027,43 |
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland |
63 983 566,24 |
Bank of Greece |
113 191 059,06 |
Banco de España |
478 364 575,51 |
Banque de France |
819 233 899,48 |
Banca d’Italia |
719 885 688,14 |
Central Bank of Cyprus |
7 886 333,14 |
Banque centrale du Luxembourg |
10 063 859,75 |
Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta |
3 640 732,32 |
De Nederlandsche Bank |
229 746 339,12 |
Oesterreichische Nationalbank |
111 854 587,70 |
Banco de Portugal |
100 834 459,65 |
Banka Slovenije |
18 941 025,10 |
Národná banka Slovenska |
39 944 363,76 |
Suomen Pankki |
72 232 820,48 |
Articolo 2
Adeguamento del capitale versato
1. Dato che ciascuna BCN partecipante, ad eccezione della Národná banka Slovenska, ha già versato per intero la propria quota del capitale della BCE sottoscritto in linea con la decisione BCE/2006/22, secondo lo schema valido fino al 31 dicembre 2008, ciascuna di esse, in alternativa, o trasferisce alla BCE una somma aggiuntiva o la BCE restituisce una data somma, a seconda del caso, in modo tale da ottenere gli importi indicati nella tabella contenuta nell’articolo 1. Il versamento del capitale da parte della Národná banka Slovenska è disciplinato dalla decisione BCE/2008/33.
2. Tutti i trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati conformemente alla decisione BCE/2008/25 del 12 dicembre 2008 che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l’adeguamento del capitale versato (6).
Articolo 3
Disposizioni finali
1. La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2009.
2. La decisione BCE/2006/22 è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2009.
3. Qualunque riferimento alla decisione BCE/2006/22 è da interpretarsi come riferimento alla presente decisione.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 dicembre 2008.
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 24 del 31.1.2007, pag. 3.
(2) Vedi pagina 66 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 195 del 24.7.2008, pag. 24.
(4) Atto contenente le condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e le modifiche ai trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
(5) Vedi pagina 83 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) Vedi pagina 71 della presente Gazzetta ufficiale.