21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/54


REGOLAMENTO (CE) N. 1541/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali per l'importazione di zucchero nei paesi terzi, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 40, paragrafo 1, lettera g),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che le restituzioni all'esportazione dei prodotti del settore dello zucchero possano essere differenziate secondo le destinazioni quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario.

(2)

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la fissazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 (2), prevede tale differenziazione mediante esclusione di talune destinazioni.

(3)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (3), quando il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione, il versamento della restituzione è subordinato ai requisiti supplementari di cui agli articoli 15 e 16 del medesimo regolamento.

(4)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, i prodotti devono essere stati importati come tali nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione.

(5)

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 elenca i vari documenti che possono costituire la prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione in un paese terzo nel caso in cui il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione. A norma del paragrafo 4 del suddetto articolo la Commissione può disporre, in casi specifici da determinarsi, che la prova di cui al medesimo articolo si consideri costituita se è fornita con un documento particolare o con altro mezzo.

(6)

Nel settore dello zucchero le operazioni di esportazione formano generalmente oggetto di contratti fob stipulati sul mercato a termine di Londra. Pertanto, gli acquirenti assumono allo stadio fob tutti gli obblighi contrattuali, compreso quello relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali, senza essere direttamente i beneficiari della restituzione alla quale dà diritto tale prova. L'ottenimento di detta prova per la totalità dei quantitativi esportati può comportare considerevoli difficoltà amministrative in taluni paesi, ritardando ed ostacolando sensibilmente il pagamento della restituzione per l'insieme dei quantitativi effettivamente esportati.

(7)

Per limitarne le conseguenze sull'equilibrio del mercato dello zucchero, il regolamento (CE) n. 436/2007 della Commissione, del 20 aprile 2007, relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione di zucchero in un paese terzo, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 (4), prevede fino al 31 dicembre 2007 l'applicazione di norme più flessibili sulla prova dell'espletamento delle formalità doganali.

(8)

Dal momento che permangono le difficoltà d'ordine amministrativo all'origine di tale deroga, e le relative conseguenze sul mercato, è opportuno che anche per il 2008 sia previsto l'impiego di prove di destinazione alternative.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le esportazioni effettuate in conformità dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, il prodotto è considerato importato in un paese terzo su presentazione dei tre documenti seguenti:

a)

copia del documento di trasporto;

b)

attestato di scarico del prodotto, rilasciato da un servizio ufficiale del paese terzo di cui trattasi o dai servizi ufficiali di uno Stato membro, stabiliti nel paese di destinazione, o da una società di sorveglianza internazionale riconosciuta in conformità degli articoli da 16 bis a 16 septies del regolamento (CE) n. 800/1999, che certifichi che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta ai servizi o alle società che rilasciano l'attestato, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;

c)

documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante che il pagamento corrispondente all'esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell'esportatore, aperto presso di essi, oppure la prova del pagamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

(2)  GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2007 (GU L 289 del 7.11.2007, pag. 3).

(3)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1001/2007 (GU L 226 del 30.8.2007, pag. 9).

(4)  GU L 104 del 21.4.2007, pag. 14.