19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1498/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2007

relativo alle modalità specifiche di rilascio dei titoli di importazione per lo zucchero e le miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM e CE/PTOM

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione sull’associazione d’oltremare») (1), in particolare l’allegato III, articolo 6, paragrafo 4, quinto comma,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù della decisione 2001/822/CE, il cumulo dell’origine ACP/PTOM o CE/PTOM è ammesso per i quantitativi stabiliti nella suddetta decisione per quanto riguarda i prodotti del capitolo NC 17 e dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90.

(2)

Il regolamento (CE) n. 192/2002 della Commissione, del 31 gennaio 2002, recante modalità per il rilascio dei titoli di importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM o CE/PTOMP (2), fissa modalità specifiche di rilascio dei titoli di importazione per tali prodotti onde permettere i controlli necessari all’importazione dei quantitativi previsti nella decisione 2001/822/CE.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (3), si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1o gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce, in particolare, le modalità relative alle domande di titoli di importazione, alla qualità del richiedente, nonché al rilascio dei titoli. Detto regolamento limita il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale. Occorre applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006, fatte salve le condizioni supplementari previste dal presente regolamento.

(4)

È quindi opportuno applicare al regolamento (CE) n. 192/2002 le norme stabilite dal regolamento sopra citato. Occorre tuttavia adeguare alcune norme per tenere conto delle caratteristiche specifiche del commercio oggetto del regolamento (CE) n. 192/2002. A fini di chiarezza e di razionalizzazione è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 192/2002 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(5)

È inoltre opportuno applicare il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente regolamento.

(6)

Al fine di assicurare una gestione ordinata, di evitare speculazioni e di consentire controlli efficaci, occorre precisare le modalità specifiche per la presentazione delle domande di titoli e i documenti che gli interessati devono esibire. È opportuno applicare al riguardo i principi del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(7)

Occorre precisare le caratteristiche specifiche del formulario per la domanda di titolo di importazione per i prodotti di cui trattasi e, per garantire una gestione rigorosa di tali importazioni, prevedere la non trasferibilità dei diritti derivanti dai titoli.

(8)

Occorre altresì stabilire le norme relative ai termini di presentazione delle domande di titoli e di rilascio dei titoli da parte delle autorità competenti degli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006 si applicano all’importazione a dazio zero dei prodotti del capitolo NC 17 e dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 di origine PTOM mediante il cumulo con zucchero d’origine ACP e/o CE, salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento.

2.   I titoli di importazione rilasciati in applicazione del presente regolamento recano il numero d’ordine 09.4652.

Articolo 2

La nozione di «prodotti originari» ai fini dell’applicazione del presente regolamento nonché i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono quelli definiti nell’allegato III della decisione 2001/822/CE.

Articolo 3

1.   La domanda di titolo di importazione ha ad oggetto un quantitativo pari ad almeno 25 tonnellate.

2.   La domanda di titolo di importazione è corredata dei seguenti documenti:

a)

il titolo di esportazione rilasciato dalle autorità dei PTOM in base al modello di formulario figurante nell’allegato I, rilasciato dagli organismi competenti per il rilascio dei titoli EUR 1;

b)

la prova che il richiedente ha costituito una cauzione il cui importo ammonta a 12 EUR per 100 kg.

Articolo 4

Nella domanda di titolo e nel titolo di importazione figurano le seguenti diciture:

a)

nella casella 7 è indicato il PTOM di provenienza ed è contrassegnata con una crocetta la dicitura «sì»;

b)

nella casella 8 è indicato il PTOM d’origine ed è contrassegnata con una crocetta la dicitura «sì»;

c)

nella casella 20 del titolo è riportata una delle diciture di cui all’allegato II.

Articolo 5

In deroga all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dal titolo di importazione non sono trasferibili.

Articolo 6

1.   In deroga alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, le domande di titolo sono presentate nei primi sette giorni dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno.

Un richiedente non può presentare più di una domanda di titolo per mese di presentazione delle domande. Se, nel corso di un determinato mese, un richiedente presenta più di una domanda, tutte le domande da lui presentate nel corso del mese in questione sono irricevibili e le cauzioni costituite al momento della presentazione sono incamerate a favore dello Stato membro di cui trattasi.

2.   Le comunicazioni relative alle domande di titolo sono effettuate entro il 12 del mese di presentazione delle domande e ripartite per codice NC a otto cifre e per PTOM d’origine.

3.   I titoli di importazione sono rilasciati dagli Stati membri a decorrere dal 25 e, al più tardi, il 30 del mese di presentazione delle domande.

Articolo 7

I titoli di importazione sono validi a decorrere dal giorno del loro rilascio effettivo, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 192/2002 è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/249/CE (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33).

(2)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).

(3)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1423/2007 (GU L 317 del 5.12.2007, pag. 36).


ALLEGATO I

Modello di titolo di esportazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Image


ALLEGATO II

Diciture di cui all’articolo 4, lettera c):

:

in bulgaro

:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата 09.4652,

:

in spagnolo

:

Exención de derechos de importación (Decision 2001/822/CE, articulo 35) numero de orden 09.4652,

:

in ceco

:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

in danese

:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgorelse 2001/822/EF), løbenummer 09.4652,

:

in tedesco

:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer 09.4652,

:

in estone

:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber 09.4652,

:

in greco

:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός 09.4652,

:

in inglese

:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No 09.4652,

:

in francese

:

Exemption du droit d’importation (Décision 2001/822/CE, article 35), numéro d’ordre 09.4652,

:

in italiano

:

Esenzione dal dazio all’importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d’ordine 09.4652,

:

in lettone

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs 09.4652,

:

in lituano

:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris 09.4652,

:

in ungherese

:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK hatarozat, 35. cikk), sorozatszám 09.4652,

:

in maltese

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje 09.4652,

:

in neerlandese

:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer 09.4652,

:

in polacco

:

Wolne od przywozowych opłat celnych (decyzja 2001/822/WE art. 35), numer seryjny 09.4652,

:

in portoghese

:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem 09.4652,

:

in rumeno

:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine 09.4652,

:

in slovacco

:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

in sloveno

:

brez uvozne carine (člen 35 Sklepa 2001/822/ES), zaporedna številka 09.4652,

:

in finlandese

:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero 09.4652,

:

in svedese

:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer 09.4652.