11.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/69


REGOLAMENTO (CE) N. 1454/2007 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2007

recante norme comuni per l’istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 18,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (3), in particolare l’articolo 15, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (4), in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e dei corrispondenti articoli di altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli, la differenza tra le quotazioni o i prezzi sul mercato mondiale e quelli nella Comunità può essere coperta per taluni prodotti agricoli da restituzioni all’esportazione, nella misura necessaria per consentire l’esportazione di tali prodotti entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità all’articolo 300 del trattato.

(2)

Al fine di utilizzare nel modo più efficiente possibile le risorse disponibili, di aumentare la trasparenza e di rafforzare la concorrenza tra gli esportatori che intendono partecipare al regime delle restituzioni, la Commissione può fissare le restituzioni mediante procedimento di gara con riguardo ai prodotti per i quali in passato è stato previsto detto procedimento.

(3)

I regolamenti della Commissione che stabiliscono le modalità di applicazione del sistema delle gare per la fissazione delle restituzioni all’esportazione per talune organizzazioni comuni di mercato prevedono diverse norme procedurali per le gare suddette.

(4)

Al fine di semplificare e rendere più efficaci i meccanismi di gestione e di controllo, è necessario stabilire norme comuni per la gestione dei procedimenti di gara per la fissazione delle restituzioni all’esportazione.

(5)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e le amministrazioni nazionali, è opportuno che il procedimento di gara sia organizzato congiuntamente al procedimento per la richiesta di titoli di esportazione e che in caso di aggiudicazione la cauzione di gara costituisca anche la cauzione relativa al titolo.

(6)

Le offerte devono contenere tutti i dati necessari alla loro valutazione ed occorre prevedere un sistema di comunicazione delle informazioni tra gli Stati membri e la Commissione.

(7)

La cauzione deve garantire che i quantitativi accettati siano esportati in conformità al titolo rilasciato nell’ambito della gara. Occorre adottare disposizioni per lo svincolo e l’incameramento della cauzione costituita a norma del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (5).

(8)

Sulla base delle offerte ricevute è possibile fissare un massimale per la restituzione all’esportazione. È tuttavia possibile che si verifichino sul mercato situazioni in cui per determinate ragioni economiche o di altra natura non sia consigliabile accettare nessuna delle offerte presentate.

(9)

Alla luce dell’esperienza maturata risulta opportuno adottare disposizioni che dissuadano dal presentare documenti inesatti. Occorre pertanto stabilire un idoneo regime sanzionatorio e definire i casi in cui non devono essere irrogate sanzioni.

(10)

Alle restituzioni all’esportazione previste dal presente regolamento si applica il disposto del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (6), e (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (7).

(11)

L’adozione di norme comuni rende necessaria l’abrogazione del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all’esportazione nel settore del riso (8), e (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all’esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (9).

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d’applicazione

1.   Il presente regolamento reca norme comuni relative all’organizzazione ed alla gestione di procedimenti di gara per la fissazione dell’importo di restituzioni all’esportazione per prodotti dei seguenti settori:

a)

latte e prodotti lattiero-caseari;

b)

cereali;

c)

riso;

d)

zucchero.

La sua applicazione lascia impregiudicati deroghe e provvedimenti specifici stabiliti dai regolamenti della Commissione concernenti l’avvio di procedimenti di gara per la fissazione di restituzioni all’esportazione riguardanti specificamente i prodotti di cui al primo comma.

2.   Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, «gli organismi competenti degli Stati membri» sono i servizi o gli organismi riconosciuti da detti Stati come organismi pagatori che soddisfano le condizioni stabilite nell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005 (10).

3.   Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 1291/2000.

Articolo 2

Avvio del procedimento di gara

1.   Per ciascun prodotto interessato, il procedimento di gara è avviato con un regolamento della Commissione, di seguito il «regolamento concernente l’avvio del procedimento di gara», secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e dei corrispondenti articoli di altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli in questione.

2.   Il regolamento concernente l’avvio del procedimento di gara contiene le seguenti informazioni:

a)

i prodotti interessati dal procedimento di gara, con i relativi codici NC;

b)

il periodo di durata della gara («periodo della gara») ed i diversi sottoperiodi durante i quali possono essere presentate le offerte;

c)

i termini di apertura e di scadenza, entro i quali possono essere presentate le offerte;

d)

eventualmente, il quantitativo complessivo oggetto del procedimento di gara;

e)

il quantitativo minimo previsto per ciascuna offerta;

f)

l’importo della cauzione,

g)

eventualmente, la destinazione verso la quale devono essere esportati i prodotti;

h)

l’organismo competente degli Stati membri cui devono essere inviate le offerte.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere b), d) e h), possono essere riportate nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4.   Tra la data di entrata in vigore del regolamento concernente l’avvio del procedimento di gara o di pubblicazione del bando di gara ed il primo termine per la presentazione delle offerte devono intercorrere almeno 6 giorni.

Articolo 3

Presentazione delle offerte e domanda di titoli di esportazione

1.   Gli operatori, stabiliti e registrati nella Comunità ai fini dell’IVA, presentano le offerte agli organismi competenti degli Stati membri indicati nel regolamento concernente l’avvio del procedimento di gara o nel bando di gara.

2.   Le offerte sono presentate congiuntamente al formulario per la domanda di titolo di esportazione, utilizzando lo stesso formulario, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1291/2000.

3.   Le offerte possono essere presentate per via elettronica, utilizzando il metodo messo a disposizione degli operatori dallo Stato membro di cui trattasi. Gli organismi competenti dello Stato membro possono esigere che le offerte elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11). In tutti gli altri casi, gli organismi competenti esigono una firma elettronica che offra garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalità attribuite ad una firma, applicando le norme e le condizioni previste dalle disposizioni della Commissione relative ai documenti elettronici e digitalizzati, di cui alla decisione della Commissione 2004/563/CE, Euratom (12) e alle pertinenti modalità d’applicazione (13).

4.   Nei casi in cui si applica l’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), nella domanda di titolo sono indicate le destinazioni previste dal regolamento concernente il procedimento di avvio della gara.

5.   Un’offerta è valida quando soddisfa le seguenti condizioni:

a)

reca, nella sezione 20 della domanda di titolo, un riferimento al regolamento concernente l’avvio del procedimento di gara e la data di scadenza del sottoperiodo per la presentazione delle offerte;

b)

reca, nella sezione 4 della domanda di titolo, i dati identificativi dell’offerente: nome, indirizzo e numero di registrazione IVA;

c)

riporta, nella sezione 16 della domanda di titolo, il codice NC del prodotto;

d)

rispetta, se del caso, il quantitativo minimo e massimo indicato nel regolamento concernente l’avvio del procedimento di gara;

e)

indica, nella sezione 20 della domanda di titolo, la restituzione all’esportazione offerta per unità, in euro e centesimi di euro;

f)

indica, nelle sezioni 17 e 18 della domanda di titolo, la quantità del prodotto da esportare;

g)

specifica, nella sezione 7 della domanda di titolo, la destinazione di esportazione, ove si applichi l’articolo 2, paragrafo 2, lettera g);

h)

l’offerente ha costituito una cauzione prima della fine del sottoperiodo per la presentazione delle offerte, in conformità al disposto del regolamento (CEE) n. 2220/85, titolo III, ed in deroga all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, e ne ha fornito la prova entro lo stesso periodo;

i)

non prevede condizioni introdotte dall’offerente diverse da quelle indicate nel presente paragrafo;

j)

è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata.

6.   La cauzione di gara costituisce la cauzione relativa al titolo di esportazione.

7.   Dopo la presentazione, le offerte non possono essere ritirate o modificate.

Articolo 4

Spoglio delle offerte

1.   Gli organismi competenti degli Stati membri esaminano le offerte sulla base degli elementi indicati all’articolo 3, paragrafo 5. Essi verificano in particolare l’esattezza delle informazioni e decidono in merito alla validità delle offerte.

2.   Le persone abilitate a ricevere le offerte ed a procedere al loro spoglio sono tenute a non rivelare alcun elemento delle medesime a terzi non autorizzati.

3.   Se un’offerta non risulta valida, gli organismi competenti degli Stati membri ne informano l’offerente interessato.

Articolo 5

Comunicazione delle offerte alla Commissione

1.   Gli organismi competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte valide.

2.   La comunicazione non riporta i dati menzionati nell’articolo 3, paragrafo 5, lettera b).

3.   La comunicazione avviene per via elettronica, utilizzando il metodo indicato agli Stati membri dalla Commissione ed entro il periodo specificamente previsto dal regolamento della Commissione concernente l’avvio del procedimento di gara di cui trattasi.

La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri. Tali modelli si applicano soltanto previa informazione del comitato di gestione competente.

4.   Le comunicazioni negative devono essere trasmesse dagli Stati membri alla Commissione entro il periodo indicato nel paragrafo 3.

Articolo 6

Decisione sulla base delle offerte

1.   Sulla base delle offerte comunicate a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e dei corrispondenti articoli di altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli di cui trattasi, la Commissione decide:

a)

di non fissare una restituzione massima; oppure

b)

di fissare una restituzione massima.

2.   Se sono presentate offerte al livello della restituzione massima, nei casi in cui si applichi l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), la Commissione può fissare un coefficiente applicabile all’aggiudicazione dei quantitativi oggetto della gara.

3.   La decisione concernente le restituzioni è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 7

Decisioni concernenti le offerte e rilascio dei titoli di esportazione

1.   Se è stata fissata una restituzione massima all’esportazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, gli organismi competenti degli Stati membri accettano le offerte di importo pari o inferiore alla restituzione massima. Tutte le altre offerte sono respinte.

2.   Se non è stata fissata una restituzione, tutte le offerte sono respinte.

Gli organismi competenti degli Stati membri non accettano le offerte che non sono state comunicate a norma dell’articolo 5, paragrafo 1.

3.   Gli organismi competenti degli Stati membri adottano le decisioni di cui al paragrafo 1 previa pubblicazione della decisione della Commissione concernente le restituzioni, di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

4.   Entro il quinto giorno lavorativo successivo all’entrata in vigore della decisione della Commissione che fissa una restituzione massima, l’organismo competente dello Stato membro rilascia agli aggiudicatari i titoli di esportazione per i quantitativi accettati, nei quali è menzionata la restituzione indicata nell’offerta. Nei casi in cui si applica l’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), il titolo riporta un’indicazione delle destinazioni menzionate nel regolamento concernente l’avvio del procedimento di gara.

5.   In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il titolo di esportazione è valido a partire dalla data effettiva di rilascio.

Articolo 8

Diritti e obblighi degli aggiudicatari

1.   Gli aggiudicatari hanno diritto al rilascio di un titolo di esportazione per il quantitativo e la restituzione all’esportazione accettati, in conformità della decisione di cui all’articolo 7, paragrafo 3.

2.   Gli aggiudicatari hanno l’obbligo di esportare il quantitativo accettato entro il periodo di validità del titolo e di consegnarlo alla destinazione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), se applicabile.

Articolo 9

Svincolo e incameramento della cauzione

1.   L’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2220/85, è costituita dall’esportazione del quantitativo accettato entro il periodo di validità del titolo. Nei casi in cui il regolamento concernente l’avvio del procedimento di gara prevede una destinazione specifica di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del presente regolamento, si applica l’articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

2.   La cauzione è svincolata se:

a)

l’offerta non è valida o è respinta;

b)

non è stato rispettato l’obbligo di cui all’articolo 8, paragrafo 2;

c)

nei casi in cui si applica l’articolo 6, paragrafo 2, l’importo della cauzione svincolata corrisponde al quantitativo non accettato.

3.   La cauzione è incamerata se non è soddisfatto l’obbligo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, tranne in casi di forza maggiore.

Articolo 10

Recupero delle restituzioni e sanzioni

1.   Fatto salvo il disposto del titolo IV, capo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, se si constata che un documento presentato da un offerente per l’attribuzione dei diritti derivanti dal presente regolamento contiene informazioni inesatte e se dette informazioni sono essenziali per l’attribuzione dei diritti, l’organismo competente dello Stato membro esclude l’offerente dalla partecipazione al regime di concessione di restituzioni all’esportazione mediante procedimento di gara per i prodotti oggetto del procedimento in questione per un periodo di un anno a partire dal momento in cui è stata presa una decisione amministrativa definitiva accertante l’irregolarità.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se il richiedente apporta all’organismo competente prove soddisfacenti del fatto che la circostanza di cui alla frase introduttiva del paragrafo 1 non è dovuta a negligenza grave da parte sua oppure che è dovuta a forza maggiore o ad un errore palese.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione dei casi di applicazione del paragrafo 1. La Commissione tiene dette informazioni a disposizione degli altri Stati membri.

Articolo 11

Abrogazioni

Il regolamento (CEE) n. 584/75 è abrogato.

Il regolamento (CE) n. 580/2004 è abrogato a decorrere dal 1o luglio 2008.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle gare avviate successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo l’articolo 11, secondo comma.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

(3)  GU L 270, del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(4)  GU L 58, del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

(5)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(6)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1001/2007 (GU L 226 del 30.8.2007, pag. 9).

(7)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006.

(8)  GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell’1.11.2002, pag. 18).

(9)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 128/2007 (GU L 41 del 13.2.2007, pag. 6).

(10)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(11)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

(12)  GU L 251 del 27.7.2004, pag. 9.

(13)  SEC(2005) 1578.