27.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/34


REGOLAMENTO (CE) N. 1383/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2007

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95 (2), in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1396/98 della Commissione, del 30 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95 (3), è stato più volte modificato in modo sostanziale e richiede ora nuove modifiche. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1396/98 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(2)

I contingenti tariffari devono essere gestiti mediante titoli di importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli.

(3)

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, devono essere applicati il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (5).

(4)

Al fine di garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno suddividere in più sottoperiodi il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale.

(5)

Dati i rischi di speculazione inerenti al regime del contingente tariffario nel settore del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise per l'accesso degli operatori.

(6)

Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno fissare a 20 EUR/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione.

(7)

Nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere che la Commissione determini i quantitativi non richiesti, che saranno aggiunti al sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il contingente tariffario di cui all'allegato I è aperto per l'importazione dei prodotti del settore del pollame di cui ai codici NC che figurano nel suddetto allegato.

Il contingente tariffario è aperto su base annuale per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre.

2.   Il quantitativo di prodotti ammesso a beneficiare del contingente di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile, il numero d'ordine nonché il numero del gruppo corrispondente sono fissati nell'allegato I.

Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale è ripartito in quattro sottoperiodi, come di seguito indicato:

a)

25 % dal 1o gennaio al 31 marzo;

b)

25 % dal 1o aprile al 30 giugno;

c)

25 % dal 1o luglio al 30 settembre;

d)

25 % dal 1o ottobre al 31 dicembre.

Articolo 4

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo di importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75.

2.   La domanda di titolo può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.

La domanda di titolo deve vertere su un quantitativo pari ad almeno 10 tonnellate e non superiore al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingentale in questione.

3.   I titoli comportano l'obbligo di importare dalla Turchia.

La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a)

nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine, con la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;

b)

nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte A.

Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II, parte B.

Articolo 5

1.   La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 3.

2.   All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 euro/100 kg.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno successivo a quello in cui termina il periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, espressi in chilogrammi.

4.   I titoli sono rilasciati a decorrere dal settimo giorno lavorativo ed al più tardi l'undicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di comunicazione di cui al paragrafo 3.

5.   La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che sono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

Articolo 6

1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro la fine del primo mese di ciascun sottoperiodo contingentale i quantitativi globali espressi in chilogrammi per i quali sono stati rilasciati titoli, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento.

2.   Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo contingentale annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel periodo considerato, ripartiti per numero d'ordine ed espressi in chilogrammi.

3.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, espressi in chilogrammi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, una prima volta contestualmente alla domanda per l'ultimo sottoperiodo e un'altra volta prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale.

Articolo 7

1.   In deroga all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli di importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

2.   Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 8

L'immissione in libera pratica dei prodotti importati è subordinata alla presentazione di una prova d’origine, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 del protocollo n. 3 allegato alla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia (6).

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 1396/98 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 113 del 15.4.1998, pag. 1.

(3)  GU L 187 dell'1.7.1998, pag. 41. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1961/2006 (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(5)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(6)  GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.


ALLEGATO I

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Codice NC

Dazio doganale nell'ambito del contingente tariffario

(in euro/tonnellata)

Contingente tariffario annuo

(in tonnellate, peso netto)

T1

09.4103

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


ALLEGATO II

A.   Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, lettera b):

in bulgaro

:

Регламент (ЕО) № 1383/2007.

in spagnolo

:

Reglamento (CE) no 1383/2007.

in ceco

:

Nařízení (ES) č. 1383/2007.

in danese

:

Forordning (EF) nr. 1383/2007.

in tedesco

:

Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

in estone

:

Määrus (EÜ) nr 1383/2007.

in greco

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

in inglese

:

Regulation (EC) No 1383/2007.

in francese

:

Règlement (CE) no 1383/2007.

in italiano

:

Regolamento (CE) n. 1383/2007.

in lettone

:

Regula (EK) Nr. 1383/2007.

in lituano

:

Reglamentas (EB) Nr. 1383/2007.

in ungherese

:

1383/2007/EK rendelet.

in maltese

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

in olandese

:

Verordening (EG) nr. 1383/2007.

in polacco

:

Rozporządzenie (WE) nr 1383/2007.

in portoghese

:

Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

in rumeno

:

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

in slovacco

:

Nariadenie (ES) č. 1383/2007.

in sloveno

:

Uredba (ES) št. 1383/2007.

in finlandese

:

Asetus (EY) N:o 1383/2007.

in svedese

:

Förordning (EG) nr 1383/2007.

B.   Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma:

in bulgaro

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1383/2007.

in spagnolo

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1383/2007.

in ceco

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1383/2007.

in danese

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1383/2007.

in tedesco

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

in estone

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1383/2007.

in greco

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

in inglese

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1383/2007.

in francese

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1383/2007.

in italiano

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007.

in lettone

:

Regulā (EK) Nr. 1383/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

in lituano

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1383/2007.

in ungherese

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1383/2007/EK rendelet szerint.

in maltese

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

in olandese

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1383/2007.

in polacco

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1383/2007.

in portoghese

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

in rumeno

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

in slovacco

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1383/2007.

in sloveno

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1383/2007.

in finlandese

:

Asetuksessa (EY) N:o 1383/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

in svedese

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1383/2007.


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1396/98

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 4, primo comma

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 4, paragrafo 8, primo comma

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 8, secondo comma

Articolo 5, primo comma

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 5, secondo comma

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 10

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato IV