7.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1298/2007 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 900/2007 al fine di operare una distinzione fra i paesi terzi e i territori degli Stati membri dell’Unione europea che non fanno parte del territorio doganale della Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 1, lettera g),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la fissazione di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008, (2) apre una gara permanente per la fissazione di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco del codice NC 1701 99 10 verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, l’isola di Helgoland, la Groenlandia, le Isole Færøer, le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, l’Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia (3), il Montenegro e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. |
(2) |
Per evitare errori di interpretazione circa lo stato giuridico di tali destinazioni, occorre distinguere fra paesi terzi e territori degli Stati membri dell’Unione europea che non fanno parte del territorio doganale della Comunità. |
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 900/2007. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 900/2007, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È aperta una gara permanente per la fissazione di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco del codice NC 1701 99 10 verso tutte le destinazioni eccetto:
a) |
paesi terzi: Andorra, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia (4) e Montenegro; |
b) |
territori degli Stati membri dell’Unione europea che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, l’isola di Helgoland, la Groenlandia, le Isole Færøer e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. |
Durante il periodo di validità della gara permanente di cui al primo comma si procede a gare parziali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1182/2007 (GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1).
(2) GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26.
(3) Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in forza della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
(4) Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in forza della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»