16.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 299/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2007

recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli dovrebbero andare di pari passo con l’attuazione di una politica agricola comune (di seguito «PAC»), la quale dovrebbe comprendere, in particolare, un’organizzazione comune dei mercati agricoli (di seguito «OCM»), che può assumere, conformemente all’articolo 34 del trattato, forme diverse a seconda dei prodotti.

(2)

Da quando è stata introdotta la PAC, il Consiglio ha istituito ventuno OCM per ogni prodotto o gruppo di prodotti, ciascuna delle quali è retta da un apposito regolamento di base del Consiglio:

regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (2),

regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all’organizzazione comune dei mercati di taluni prodotti enumerati nell’allegato II del trattato (3),

regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (4),

regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (5),

regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (6),

regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (7),

regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (8),

regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (9),

regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (10),

regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (11),

regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (12),

regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (13),

regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (14),

regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (15),

regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (16),

regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (17),

regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (18),

regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola (19),

regolamento (CE) n. 1947/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (20),

regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (21),

regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (22).

(3)

Il Consiglio ha inoltre adottato tre regolamenti recanti norme specifiche per taluni prodotti, senza peraltro istituire un’OMC per questi prodotti:

regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell’alcole etilico di origine agricola (23),

regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura (24),

regolamento (CE) n. 1544/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura (25).

(4)

I succitati regolamenti (di seguito «regolamenti di base») sono spesso corredati di un corollario di altri regolamenti del Consiglio. La maggior parte dei regolamenti di base presentano una struttura identica e hanno numerose disposizioni in comune, come, in particolare, quelle sugli scambi con i paesi terzi e le disposizioni generali, ma anche, in una certa misura, le norme relative al mercato interno. Spesso i regolamenti di base recano soluzioni diverse a problemi uguali o simili.

(5)

Da un certo tempo la Comunità persegue l’obiettivo di semplificare il contesto normativo della PAC. In questa prospettiva è stato istituito un quadro giuridico orizzontale di tutti i pagamenti diretti, che accorpa una molteplicità di dispositivi di sostegno in un regime di pagamento unico, con l’adozione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (26). È opportuno applicare tale approccio anche ai regolamenti di base. In questo contesto, le norme contenute in tali regolamenti dovrebbero essere accorpate in un unico quadro giuridico, sostituendo, ove possibile, l’impostazione settoriale con una orizzontale.

(6)

Alla luce delle suesposte considerazioni, i regolamenti di base dovrebbero essere abrogati e sostituiti con un regolamento unico.

(7)

Semplificare non significa rimettere in discussione le decisioni politiche prese finora nell’ambito della PAC. Il presente regolamento dovrebbe perciò costituire essenzialmente un atto di semplificazione tecnica e non dovrebbe quindi abrogare o modificare gli strumenti esistenti, salvo che siano diventati obsoleti o superflui o che, per loro stessa natura, non si prestino ad essere trattati a livello di Consiglio, né dovrebbe prevedere nuovi strumenti o misure.

(8)

In quest’ottica, il presente regolamento non dovrebbe includere le parti delle OCM che sono attualmente soggette a riforme politiche, come ad esempio più parti dei settori degli ortofrutticoli, dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e vitivinicolo. Le disposizioni dei rispettivi regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1493/1999 dovrebbero quindi essere incorporate nel presente regolamento solo nella misura in cui non sono interessate da una riforma della politica comunitaria in quei settori. Le disposizioni sostanziali di tali OCM dovrebbero essere incorporate solamente una volta che saranno state messe in atto le rispettive riforme.

(9)

Le OCM nei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dei foraggi essiccati, delle sementi, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, del lino e della canapa, della banana, del latte e dei prodotti lattiero-caseari nonché dei bachi da seta prevedono campagne di commercializzazione che sono essenzialmente confacenti ai cicli biologici di produzione dei rispettivi prodotti. Nel presente regolamento si dovrebbero quindi inserire le campagne vigenti per tali settori.

(10)

Al fine di stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, in concomitanza con l’introduzione dei regimi di sostegno diretto, è stato messo a punto un sistema differenziato di sostegno dei prezzi per i vari settori, che tiene conto sia delle esigenze specifiche di ogni settore, sia dell'interdipendenza tra i diversi settori. Tali misure di sostegno consistono nell’intervento pubblico o nell’erogazione di aiuti per l’ammasso privato di prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, nonché delle carni ovine e caprine. Considerati gli obiettivi del presente regolamento, occorre pertanto mantenere in vigore le misure di sostegno dei prezzi previste dagli strumenti adottati in passato, senza modificare sostanzialmente la disciplina giuridica preesistente.

(11)

A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una struttura comune alle disposizioni concernenti le suddette misure, mantenendo peraltro invariata la politica intrinseca a ciascun settore. A tale scopo è necessario distinguere tra prezzi di riferimento e prezzi d’intervento.

(12)

Le OCM nei settori dei cereali, delle carni bovine e del latte e prodotti lattiero-caseari prevedono che il Consiglio possa modificare il livello dei prezzi secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del trattato. Vista la sensibilità dei sistemi dei prezzi, è opportuno chiarire che esiste la possibilità di cambiare i livelli di prezzo rispetto a tutti i settori contemplati dal presente regolamento.

(13)

Inoltre, il regolamento (CE) n. 318/2006 prevede la possibilità di rivedere le qualità tipo di zucchero, quali definite più avanti nel regolamento (CE) n. 318/2006, per tener conto, in particolare, di esigenze commerciali e degli sviluppi tecnologici in materia di analisi. Tale regolamento ha previsto pertanto la facoltà della Commissione di modificare l'allegato pertinente. È particolarmente importante che tale possibilità sia mantenuta per consentire alla Commissione di intervenire rapidamente, se necessario.

(14)

Per garantire dati attendibili sui prezzi dello zucchero sul mercato comunitario, è opportuno inserire nel presente regolamento il sistema di comunicazione dei prezzi previsto dall’OCM nel settore dello zucchero, sulla cui base dovrebbero essere determinati i livelli del prezzo di mercato dello zucchero bianco.

(15)

Per evitare che il regime di intervento per i cereali, il riso, il burro e il latte scremato in polvere diventi uno sbocco in sé, è opportuno mantenere la possibilità di limitare il ricorso all’intervento pubblico solo a determinati periodi dell’anno. Per i prodotti a base di carni bovine, di carni suine e il burro, l’apertura e la chiusura dell’intervento dovrebbero dipendere dai livelli dei prezzi di mercato durante un certo periodo. Per quanto riguarda in particolare il granturco, il riso e lo zucchero, è opportuno mantenere la limitazione dei quantitativi massimi che possono essere acquistati all’intervento. Per il burro e il latte scremato in polvere, deve essere mantenuta la facoltà che ha la Commissione di sospendere i normali acquisti all’intervento non appena viene raggiunta una data quantità o di sostituirli con acquisti mediante gara.

(16)

In passato il livello di prezzo che dà luogo agli acquisti all’intervento è stato abbassato nelle OCM per i settori dei cereali, del riso e delle carni bovine ed è stato fissato associandolo ai regimi di sostegno diretto introdotti in tali settori. Pertanto, i prezzi di intervento sono strettamente correlati agli aiuti previsti dai suddetti regimi. I livelli di prezzo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati per promuovere il consumo di tali prodotti e per renderli più concorrenziali. Nei settori del riso e dello zucchero, i prezzi di intervento sono stati fissati nell’intento di contribuire a stabilizzare il mercato qualora il prezzo di mercato in una data campagna di commercializzazione scenda al di sotto del prezzo di riferimento fissato per la campagna successiva. Queste decisioni politiche del Consiglio sono tuttora valide.

(17)

Come nelle precedenti OCM, il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di smercio dei prodotti acquistati all’intervento. Tali misure dovrebbero essere concepite in modo da evitare turbative di mercato e da assicurare un accesso non discriminatorio alla merce e la parità di trattamento degli acquirenti.

(18)

Grazie alle sue scorte d’intervento di prodotti agricoli, la Comunità possiede i mezzi potenziali per contribuire in misura determinante al benessere dei propri cittadini più indigenti. È nell’interesse della Comunità sfruttare questo potenziale in modo duraturo finché le scorte siano ridiscese a livelli normali, adottando idonei provvedimenti. Alla luce di tali considerazioni, il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (27), ha consentito finora la distribuzione di alimenti da parte di enti caritativi. Questa importante misura sociale, che può essere di grande giovamento per gli indigenti, dovrebbe essere mantenuta e inserita nel quadro istituito dal presente regolamento.

(19)

Per contribuire a equilibrare il mercato del latte e a stabilizzare i prezzi di mercato, l’OCM nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari prevede la concessione di aiuti all’ammasso privato di crema di latte, alcuni prodotti del burro e tipi di formaggio. La Commissione ha inoltre la facoltà di disporre la concessione di aiuti all’ammasso privato per altri formaggi, per lo zucchero bianco, l'olio d’oliva, il latte scremato in polvere, alcune carni bovine, le carni suine e le carni ovine e caprine. Considerati gli obiettivi del presente regolamento, tali misure dovrebbero essere mantenute.

(20)

Il regolamento (CE) n. 1183/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (28), il regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (29), il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (30), e il regolamento (CEE) n. 2137/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini e alla qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrigerate (31), prevedono tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse nei settori delle carni bovine, delle carni suine e delle carni ovine e caprine. Questo dispositivo è essenziale per la rilevazione dei prezzi e per l’applicazione del regime di intervento in tali settori, oltre a rispondere all’obiettivo di una migliore trasparenza del mercato. Questo metodo di classificazione delle carcasse andrebbe quindi mantenuto. È pertanto opportuno inserire i relativi elementi essenziali nel presente regolamento, abilitando nel contempo la Commissione a prevedere modalità di applicazione per taluni aspetti a carattere piuttosto tecnico.

(21)

Le restrizioni alla libera circolazione di determinati prodotti risultanti dall’applicazione di misure destinate a prevenire la propagazione delle malattie degli animali possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri. L’esperienza dimostra che gravi perturbazioni del mercato, come un calo considerevole del consumo o dei prezzi, possono essere direttamente legate ad una perdita di fiducia del consumatore a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica o animale.

(22)

Le misure eccezionali di sostegno del mercato intese ad ovviare a simili situazioni, previste dalle OCM nei settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame, dovrebbero essere pertanto integrate nel presente regolamento alle condizioni prescritte finora. Tali misure eccezionali dovrebbero essere adottate dalla Commissione ed essere direttamente correlate o conseguenti a provvedimenti veterinari e sanitari destinati ad impedire la propagazione di malattie. Per evitare gravi turbative sui mercati interessati, esse dovrebbero essere adottate su richiesta degli Stati membri.

(23)

È opportuno mantenere nel presente regolamento la facoltà della Commissione di adottare misure speciali di intervento ove sia necessario per contrastare efficacemente le minacce di turbativa sui mercati cerealicoli o per evitare il ricorso massiccio all’intervento pubblico in talune regioni della Comunità nel settore del riso o per compensare una penuria di risone dovuta a calamità naturali, misure previste rispettivamente dalle OCM nei settori dei cereali e del riso.

(24)

Al fine di garantire un tenore di vita equo ai produttori di barbabietole e canna da zucchero della Comunità, è opportuno fissare un prezzo minimo delle barbabietole di quota corrispondenti a una qualità tipo da definire.

(25)

Per garantire un giusto equilibrio tra zuccherifici e produttori di barbabietole da zucchero riguardo ai loro diritti ed obblighi, è necessario dotarsi di strumenti specifici. È opportuno pertanto mantenere le disposizioni generali contenute in precedenza nell’OCM nel settore dello zucchero che disciplinano i rapporti interprofessionali.

(26)

Data la diversità delle condizioni naturali, economiche e tecniche, risulta difficile uniformare le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero nella Comunità. Attualmente già esistono accordi interprofessionali tra le associazioni di bieticoltori e le imprese produttrici di zucchero, per cui le disposizioni quadro dovrebbero limitarsi a definire le garanzie minime necessarie ai bieticoltori e agli industriali dello zucchero per il buon funzionamento del mercato dello zucchero, prevedendo la possibilità di derogare a talune norme nel contesto di un accordo interprofessionale. Modalità più dettagliate sono state in precedenza previste nell'OCM nel settore dello zucchero di cui all'allegato II del regolamento (CE) n 318/2006. Data la natura estremamente tecnica di tali termini, è più opportuno trattare tali questioni a livello della Commissione.

(27)

È opportuno inserire nel presente regolamento la tassa sulla produzione prevista dall'OCM nel settore dello zucchero che contribuirà al finanziamento delle spese inerenti a detta OCM.

(28)

Per mantenere l’equilibrio strutturale dei mercati dello zucchero ad un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento, è opportuno mantenere la facoltà della Commissione di procedere al ritiro di zucchero dal mercato per il tempo necessario al ripristino dell’equilibrio del mercato.

(29)

Le OCM nei settori delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame hanno previsto la possibilità di adottare misure atte a facilitare l’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato. Tali misure possono contribuire a stabilizzare i mercati e ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata. Considerati gli obiettivi del presente regolamento, questa possibilità dovrebbe essere mantenuta. Le disposizioni in questione autorizzano il Consiglio ad adottare le norme generali relative a tali misure secondo la procedura di cui all’articolo 37 del trattato. Le misure che possono essere adottate sono strettamente circoscritte alle finalità da perseguire e alla loro natura. Non è quindi necessario che in tali settori il Consiglio adotti norme generali complementari e questa possibilità non dovrebbe essere più prevista.

(30)

Nel settore dello zucchero e in quello del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il contenimento della produzione disposto rispettivamente dal regolamento (CE) n. 318/2006 e dal regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (32), si è rivelato per anni un prezioso strumento di politica di mercato. I motivi che in passato hanno giustificato l’introduzione dei regimi comunitari di quote di produzione in entrambi i settori sono validi.

(31)

Mentre il regime delle quote di zucchero è stato previsto nella OCM nel settore dello zucchero, l’omologo regime nel settore lattiero-caseario rimane a tutt’oggi disciplinato da un atto giuridico distinto dall'OCM nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, vale a dire il regolamento (CE) n. 1788/2003. In considerazione della particolare importanza di questi dispositivi e degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno integrare nel presente regolamento le pertinenti disposizioni in ambedue i settori, senza apportare modifiche sostanziali ai regimi in oggetto e alle loro modalità di funzionamento rispetto alla disciplina preesistente.

(32)

Il regime delle quote di zucchero di cui al presente regolamento dovrebbe quindi rifarsi a quello disciplinato dal regolamento (CE) n. 318/2006 e, in particolare, conservare la natura giuridica delle quote, in quanto, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il regime delle quote costituisce un meccanismo di regolazione del mercato nel settore dello zucchero rispondente a obiettivi di pubblico interesse.

(33)

Pertanto, il presente regolamento dovrebbe anche consentire alla Commissione di adeguare le quote ad un livello sostenibile dopo la cessazione, nel 2010, del fondo di ristrutturazione istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (33).

(34)

Vista la necessità di permettere un certo margine di flessibilità a livello nazionale per quanto riguarda l’adeguamento strutturale dell’industria saccarifera e della coltura della barbabietola e della canna da zucchero durante il periodo di applicazione delle quote, dovrebbe essere mantenuta la facoltà degli Stati membri di modificare le quote delle imprese entro certi limiti, senza però limitare il funzionamento del fondo di ristrutturazione in quanto strumento.

(35)

L'OCM nel settore dello zucchero ha previsto che, al fine di evitare che lo zucchero eccedente provochi distorsioni del mercato dello zucchero, la Commissione dovrebbe essere autorizzata, nel rispetto di determinati criteri, a disporre il riporto dello zucchero, dell'isoglucosio o dello sciroppo di inulina eccedenti alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva. Se, per determinati quantitativi, le condizioni non sono rispettate, è stato inoltre previsto un prelievo sulle eccedenze per evitare che detti quantitativi si accumulino e compromettano la situazione di mercato. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute.

(36)

Sussiste sempre l'obiettivo principale del regime delle quote latte, vale a dire, ridurre il divario tra l'offerta e la domanda nel relativo mercato e le conseguenti eccedenze strutturali per conseguire un migliore equilibrio del mercato. Occorre pertanto mantenere l'imposizione di un prelievo sui quantitativi di latte raccolti o venduti direttamente che eccedono un limite di garanzia. Conformemente agli obiettivi del presente regolamento, è in certa misura necessario prevedere, in particolare, un'armonizzazione terminologica fra i regimi delle quote nei settori dello zucchero e del latte, pur preservandone integralmente lo status quo giuridico. È pertanto opportuno uniformare la terminologia nel settore del latte a quella nel settore dello zucchero. I termini «quantitativi di riferimento nazionali» e «quantitativi di riferimento individuali» nel regolamento (CE) n. 1788/2003 dovrebbero pertanto essere sostituiti con i termini «quota nazionale» e «quota individuale», senza tuttavia modificare il concetto giuridico che viene definito.

(37)

In sostanza, il regime delle quote latte di cui al presente regolamento dovrebbe essere configurato secondo il regolamento (CE) n. 1788/2003. Andrebbe mantenuta, in particolare, la distinzione tra consegne e vendite dirette e il regime dovrebbe essere applicato sulla base del tenore di grassi rappresentativo individuale e del tenore di riferimento di grassi nazionale. È opportuno autorizzare gli agricoltori a cedere temporaneamente la loro quota individuale a determinate condizioni. Inoltre, dovrebbe essere salvaguardato il principio secondo cui la pertinente quota di un’azienda è trasferita con corrispondente trasferimento di terre all’acquirente, al locatario o all’erede in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione dell’azienda, mentre, per poter proseguire la ristrutturazione della produzione lattiera e migliorare l’ambiente, dovrebbero essere mantenute le deroghe al principio del legame delle quote con l’azienda. A seconda dei vari tipi di trasferimenti delle quote e in base a criteri obiettivi, è opportuno mantenere le disposizioni che autorizzano gli Stati membri a devolvere alla riserva nazionale una parte dei quantitativi trasferiti.

(38)

È opportuno che il prelievo sulle eccedenze sia fissato ad un livello dissuasivo e sia dovuto dagli Stati membri non appena la quota nazionale viene superata. Lo Stato membro dovrebbe quindi ripartire l'onere del pagamento tra i produttori che hanno contribuito al superamento. Tali produttori dovrebbero essere debitori verso lo Stato membro del pagamento della loro parte del contributo al prelievo dovuto al fatto di aver superato i quantitativi di cui disponevano. Gli Stati membri dovrebbero versare al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) il prelievo corrispondente al superamento delle rispettive quote nazionali, ridotto di un importo forfettario dell’1 % per tener conto dei casi di fallimento o di incapacità definitiva di alcuni produttori di versare la loro parte del prelievo dovuto.

(39)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (34), gli importi riscossi o recuperati in applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario sono considerati «entrate con destinazione specifica» da versare nel bilancio comunitario e, in caso di riutilizzazione, da destinare esclusivamente al finanziamento delle spese del FEAGA o del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR). Di conseguenza, l’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1788/2003, secondo il quale il prelievo è considerato parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero-caseario, è diventato obsoleto e non dovrebbe essere inserito nel presente regolamento.

(40)

Diverse OCM hanno previsto regimi di aiuto differenti.

(41)

L’OCM nel settore dei foraggi essiccati e l’OCM nel settore del lino e della canapa hanno previsto un aiuto alla trasformazione in questi settori, inteso come strumento di regolazione del mercato interno dei prodotti in questione. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute.

(42)

Considerata la particolare situazione del mercato dell’amido e della fecola ottenuti dai cereali e dalle patate, l’OCM nel settore dei cereali contiene disposizioni che permettono, se necessario, di concedere una restituzione alla produzione. Quest’ultima dovrebbe essere fissata in modo tale che i prodotti di base utilizzati dall’industria interessata possano essere resi disponibili ad un prezzo inferiore a quello risultante dall’applicazione dei prezzi comuni. L’OCM nel settore dello zucchero ha introdotto la possibilità di concedere una restituzione alla produzione qualora risulti necessario rendere disponibili taluni prodotti del settore dello zucchero per la fabbricazione di alcuni prodotti industriali, chimici o farmaceutici. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute.

(43)

Per contribuire a equilibrare il mercato del latte e a stabilizzare i prezzi di mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorrono misure atte ad aumentare le possibilità di smercio dei prodotti lattiero-caseari. L’OCM nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ha previsto pertanto la concessione di aiuti per la commercializzazione di alcuni prodotti lattiero-caseari per usi e destinazioni specifici. La stessa OCM ha previsto inoltre che, allo scopo di incentivare il consumo di latte tra i giovani, la Comunità partecipi alle spese relative agli aiuti per la fornitura di latte agli allievi nelle scuole. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute.

(44)

Il finanziamento comunitario costituito dalla percentuale degli aiuti diretti che gli Stati membri possono trattenere ai sensi dell’articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è inteso a incoraggiare le organizzazioni di operatori riconosciute ad elaborare programmi di attività per il miglioramento della qualità dell’olio d’oliva e delle olive da tavola. In tale contesto, l’OCM nel settore dell'olio d’oliva e delle olive da tavola ha disposto che l’aiuto comunitario sia assegnato secondo la scala di priorità attribuita alle varie attività previste nei suddetti programmi. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute.

(45)

Il regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un fondo comunitario per il tabacco, finanziato mediante ritenute sugli aiuti concessi in questo settore e destinato a realizzare varie misure a favore del settore stesso. Il 2007 è l’ultimo anno in cui il fondo comunitario per il tabacco sarà alimentato con le ritenute sugli aiuti di cui al titolo IV, capo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Benché il finanziamento del fondo si estingua prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, è tuttavia opportuno mantenere l’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92 come base giuridica dei programmi pluriennali che possono essere finanziati dal fondo comunitario per il tabacco.

(46)

L’apicoltura, che è un settore dell’agricoltura, è caratterizzata dalla diversità delle condizioni di produzione e delle rese e da una pluralità di operatori economici sparsi, sia a livello di produzione che di commercializzazione. Inoltre, l’intervento comunitario rimane necessario a causa della propagazione della varroasi in più Stati membri in questi ultimi anni e dei problemi che questa malattia comporta per la produzione di miele, tanto più che non si riesce a eradicarla completamente e va trattata con prodotti autorizzati. In queste circostanze e al fine di promuovere la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura nella Comunità, è opportuno elaborare programmi nazionali triennali comprendenti assistenza tecnica, lotta contro la varroasi, razionalizzazione della transumanza, gestione del ripopolamento degli alveari nella Comunità e cooperazione a programmi di ricerca sull’apicoltura e i prodotti dell’apicoltura finalizzati al miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione di tali prodotti. Questi programmi nazionali dovrebbero essere cofinanziati dalla Comunità.

(47)

Il regolamento (CE) n. 1544/2006 ha istituito un regime di aiuto comunitario a favore della bachicoltura, che sostituisce tutti gli aiuti nazionali in questo settore e prevede l’erogazione di un importo fisso per telaino di uova messo in produzione.

(48)

Poiché le considerazioni politiche che hanno motivato l’introduzione dei regimi di aiuto per l'apicoltura e la bachicoltura rimangono tuttora valide, questi regimi di aiuto dovrebbero essere incorporati nel presente regolamento.

(49)

L’applicazione di norme di commercializzazione dei prodotti agricoli può contribuire a migliorare le condizioni economiche di produzione e di commercializzazione, nonché la qualità dei prodotti stessi. L’applicazione di tali norme risponde quindi agli interessi di produttori, commercianti e consumatori. Nell’ambito delle OCM nel settore delle banane, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, delle uova e delle carni di pollame, sono state conseguentemente adottate norme di commercializzazione riguardanti, in particolare, la qualità, la classificazione, il peso, la calibrazione, il condizionamento, l’imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione, l'origine e l’etichettatura. È opportuno procedere allo stesso modo nel presente regolamento.

(50)

Nell’ambito delle OCM nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e in quello delle banane, l’adozione delle disposizioni riguardanti le norme di commercializzazione è stata finora di competenza della Commissione. Dato il carattere particolarmente tecnico di tali disposizioni e la necessità di renderle sempre più efficaci e di adattarle all’evoluzione delle prassi commerciali, è opportuno seguire lo stesso metodo nei settori delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, precisando nel contempo i criteri cui la Commissione deve attenersi nel definire le norme pertinenti. Può risultare inoltre necessario adottare misure speciali, in particolare metodi di analisi aggiornati e altri mezzi per determinare le caratteristiche delle norme in questione, onde evitare abusi quanto alla qualità e alla genuinità dei prodotti offerti al consumatore, con conseguenti turbative di rilievo sui mercati.

(51)

Sono stati adottati diversi strumenti giuridici volti a disciplinare la commercializzazione e la designazione del latte, dei prodotti lattiero-caseari e delle materie grasse. Il loro obiettivo è, da un lato, di migliorare la posizione di mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari e, dall’altro, di assicurare un’equa concorrenza tra i grassi da spalmare derivati dal latte e quelli di altre origini, a vantaggio sia dei produttori che dei consumatori. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all’atto della loro commercializzazione (35), sono intese a tutelare il consumatore e a creare condizioni di concorrenza non distorsive tra i prodotti lattiero-caseari e i prodotti concorrenti in materia di designazione, etichettatura e pubblicità. Il regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (36), stabilisce norme intese a garantire un'elevata qualità del latte alimentare e dei prodotti da esso derivati, in modo da soddisfare le esigenze e le aspettative dei consumatori mediante un'offerta di latte alimentare di buona qualità e, nel contempo, stabilizzare il mercato in questo comparto. Il regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare (37), stabilisce le norme di commercializzazione per i prodotti in questione, sia derivati dal latte che di altre origini, introducendo una classificazione chiara e precisa, accompagnata da norme sulla designazione. Conformemente agli obiettivi del presente regolamento, è opportuno mantenere tali norme.

(52)

Per quanto concerne i settori delle uova e delle carni di pollame, vigono disposizioni che disciplinano le norme di commercializzazione e, in taluni casi, la produzione. Dette disposizioni figurano nel regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova (38), nel regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (39) e nel regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile (40). Le norme essenziali contenute in tali regolamenti dovrebbero essere incorporate nel presente regolamento.

(53)

Il regolamento (CE) n. 1028/2006 prevede che le norme di commercializzazione applicabili alle uova dovrebbero, in linea di massima, applicarsi a tutte le uova di gallina della specie Gallus gallus commercializzate nella Comunità e, in generale, anche alle uova destinate ad essere esportate verso paesi terzi. Effettua inoltre una distinzione tra uova adatte e uova non adatte al consumo umano diretto, introducendo due categorie di uova, e prevede che i consumatori siano adeguatamente informati per distinguere le uova di diverse categorie di qualità e peso e identificare il metodo di allevamento utilizzato. Infine, lo stesso regolamento prevede norme speciali in relazione alle uova importate dai paesi terzi secondo le quali speciali disposizioni in vigore in alcuni paesi terzi possono giustificare la concessione di deroghe alle norme di commercializzazione qualora sia garantita l'equivalenza della legislazione comunitaria.

(54)

Per quanto concerne le carni di pollame, il regolamento (CEE) n. 1906/90 dispone che le norme di commercializzazione dovrebbero, in linea di massima, applicarsi a taluni tipi di carni di pollame idonee al consumo umano commercializzate nella Comunità, mentre dovrebbero essere escluse dal loro ambito di applicazione le carni di pollame destinate ad essere esportate verso i paesi terzi. Lo stesso regolamento prevede la classificazione delle carni di pollame in due categorie secondo la conformazione e l'aspetto e le condizioni a cui le carni di pollame devono essere offerte in vendita.

(55)

In base a detti regolamenti, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esentare dall'applicazione di tali norme di commercializzazione le uova e le carni di pollame, rispettivamente, vendute attraverso alcune forme di vendita diretta dal produttore al consumatore finale limitate a piccoli quantitativi.

(56)

Il regolamento (CE) n. 2782/75 stabilisce norme speciali per quanto riguarda la commercializzazione e il trasporto di uova da cova e di pulcini di volatili da cortile e la messa in incubazione di uova da cova. Lo stesso regolamento prevede, in particolare, la stampigliatura individuale delle uova da cova utilizzate per la produzione di pulcini, le modalità di imballaggio e il tipo di materiale per imballaggi da trasporto. Gli stabilimenti di selezione e gli stabilimenti di moltiplicazione di piccole dimensioni sono, tuttavia, esentati dall'applicazione obbligatoria delle norme ivi stabilite.

(57)

Conformemente agli obiettivi del presente regolamento, è opportuno mantenere invariate tali norme quanto al merito. Tuttavia, altre disposizioni di carattere tecnico contenute in tali regolamenti dovrebbero per loro natura essere contemplate da norme di attuazione che devono essere adottate dalla Commissione.

(58)

Come già avviene nell’ambito dell’OCM nel settore del luppolo, è opportuno perseguire sul piano comunitario una politica della qualità applicando disposizioni relative alla certificazione, corredate di norme che vietino in linea di massima la commercializzazione dei prodotti per i quali non sia stato rilasciato il certificato o, per i prodotti importati, che non rispondano a caratteristiche qualitative equivalenti.

(59)

Le descrizioni e le definizioni nonché la denominazione dell’olio d’oliva rappresentano un elemento essenziale della disciplina di mercato, con riguardo alla fissazione di norme di qualità e alla fornitura al consumatore di informazioni esaurienti sul prodotto, e dovrebbero essere mantenute nel presente regolamento.

(60)

Uno dei regimi di aiuto summenzionati, che contribuiscono a equilibrare il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari e a stabilizzare i prezzi di mercato in questo settore è rappresentato dal regime di aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati. Il regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, recante norme generali complementari dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi (41), ha previsto norme che disciplinano l’uso della caseina e dei caseinati per la fabbricazione dei formaggi allo scopo di contrastare i potenziali effetti negativi del suddetto regime di aiuto, visto il rischio di sostituzione del formaggio con caseina e caseinati, intendendo con ciò stabilizzare il mercato. È opportuno inserire tali norme nel presente regolamento.

(61)

La trasformazione di talune materie prime di origine agricola in alcole etilico è strettamente legata all’economia di tali materie prime. Ciò può contribuire notevolmente ad aumentarne il valore e può recare particolare beneficio, sul piano economico e sociale, a determinate regioni della Comunità o rivelarsi un’importante fonte di guadagno per i produttori delle materie prime in questione. Costituisce anche un utile sbocco per prodotti di qualità non soddisfacente e per eccedenze congiunturali che potrebbero causare temporaneamente problemi al mercato in alcuni settori.

(62)

Nei settori del luppolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, del tabacco e dei bachi da seta, la legislazione focalizza la sua attenzione su organizzazioni di vario tipo, al fine di conseguire obiettivi politici, in particolare di stabilizzare i mercati e garantire una migliore qualità dei prodotti mediante un’azione collettiva. L’ordinamento che ha finora disciplinato il funzionamento di queste organizzazioni si basa sul riconoscimento delle organizzazioni stesse da parte degli Stati membri o, in certi casi, da parte della Commissione, in conformità a disposizioni che devono essere adottate dalla Commissione. È opportuno mantenere questo sistema e armonizzare le disposizioni vigenti.

(63)

Per sostenere le attività delle organizzazioni interprofessionali che presentano particolare interesse alla luce dell’attuale normativa sull’OCM nel settore del tabacco, bisogna disporre che le regole adottate da un’organizzazione interprofessionale per i propri soci si applichino, a determinate condizioni, a tutti i produttori non soci e alle relative associazioni di una o più regioni. Lo stesso dicasi di altre attività poste in essere dalle organizzazioni interprofessionali, aventi un interesse economico o tecnico generale per il settore del tabacco e quindi potenzialmente utili per tutti coloro che operano nei comparti interessati. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero collaborare strettamente in questo campo. La Commissione dovrebbe essere investita in via permanente di competenze di controllo, in particolare sugli accordi e le pratiche concordate di tali organizzazioni.

(64)

È possibile che in determinati settori, oltre a quelli per i quali le norme attuali prevedono il riconoscimento di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali, gli Stati membri intendano riconoscere questo tipo di organizzazioni in base al diritto nazionale, nel rispetto pur sempre del diritto comunitario. È pertanto opportuno chiarire detta possibilità. È opportuno inoltre adottare disposizioni stando alle quali il riconoscimento di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali a norma dei regolamenti vigenti resta valido dopo l'adozione del presente regolamento.

(65)

Un mercato unico comunitario implica un regime unico di scambi alle frontiere esterne della Comunità. Tale regime di scambi dovrebbe comprendere i dazi all’importazione e le restituzioni all’esportazione, e dovrebbe stabilizzare, in linea di massima il mercato comunitario. Il regime di scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round.

(66)

Per tenere sotto controllo il volume degli scambi di prodotti agricoli con i paesi terzi, nelle OCM nei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, delle sementi, dell'olio di oliva e delle olive, del lino e della canapa, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e del pollame, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, nonché dell'alcole etilico di origine agricola si sono finora applicati sistemi obbligatori di titoli di importazione e di esportazione ovvero sistemi che conferiscono alla Commissione la facoltà di esigere tali titoli.

(67)

Controllare i flussi commerciali è, principalmente, una questione di gestione, che andrebbe trattata in modo flessibile. Alla luce di tali considerazioni e dell’esperienza acquisita nelle OCM in cui la gestione dei titoli è già affidata alla Commissione, sembra opportuno estendere questo approccio a tutti i settori in cui si fa ricorso a titoli di importazione e di esportazione. La decisione di esigere un titolo di importazione dovrebbe essere presa dalla Commissione in base alla necessità dei titoli di importazione per la gestione dei mercati in causa e, in particolare, per il controllo delle importazioni dei prodotti in questione.

(68)

La maggior parte dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli nell’ambito degli accordi dell’Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) sono fissati nella tariffa doganale comune. Tuttavia, per alcuni prodotti dei settori dei cereali e del riso, l’introduzione di meccanismi supplementari rende necessario prevedere la possibilità di introdurre deroghe.

(69)

Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti alle importazioni di taluni prodotti agricoli, è opportuno subordinare, a determinate condizioni, l’importazione di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale.

(70)

In presenza di determinate condizioni, è opportuno conferire alla Commissione la competenza ad aprire e gestire i contingenti tariffari di importazione risultanti da accordi internazionali conclusi in conformità con il trattato o da altri atti del Consiglio.

(71)

Il regolamento (CEE) n. 2729/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo ai prelievi all’importazione applicabili ai miscugli di cereali, di riso e di rotture di riso (42), è inteso ad assicurare il corretto funzionamento del regime dei dazi per importazioni di miscugli di cereali, di riso e di rotture di riso. È opportuno inserire queste disposizioni nel presente regolamento.

(72)

La Comunità ha concluso con i paesi terzi vari accordi in materia di accesso preferenziale al mercato, che permettono a questi paesi di esportare zucchero di canna nella Comunità a condizioni di favore. L'OCM nel settore dello zucchero ha previsto l'andamento del fabbisogno di zucchero destinato alla raffinazione e la riserva a talune condizioni dei titoli di importazione alle raffinerie specializzate che trattano ingenti quantità di zucchero di canna greggio importato e che sono considerate raffinerie a tempo pieno nella Comunità. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute.

(73)

Affinché l’OCM nel settore della canapa destinata alla produzione di fibre non sia perturbata da coltivazioni illecite, il rispettivo regolamento ha previsto un controllo delle importazioni di canapa e di sementi di canapa, in modo da assicurare che i prodotti in questione offrano determinate garanzie quanto al tenore di tetraidrocannabinolo. Inoltre, l’importazione di semi di canapa destinati a usi diversi dalla semina deve essere soggetta a un regime di controllo che preveda un riconoscimento degli importatori interessati. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute.

(74)

Nell’insieme della Comunità viene perseguita una politica di qualità nel settore del luppolo. Riguardo ai prodotti importati, dovrebbero essere inserite nel presente regolamento le disposizioni che assicurano che siano importati soltanto prodotti rispondenti a caratteristiche qualitative minime equivalenti.

(75)

Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare ad ogni altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato comunitario indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno autorizzare la Comunità a adottare rapidamente tutte le misure necessarie, che dovrebbero essere conformi agli impegni internazionali assunti dalla Comunità.

(76)

Ai fini del corretto funzionamento delle OCM e, in particolare, per evitare turbative sui mercati, diverse OCM hanno previsto sistematicamente la possibilità di vietare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e passivo. È una pratica che andrebbe mantenuta. Inoltre, come dimostra l’esperienza, se i mercati sono o rischiano di essere perturbati dal ricorso a tali regimi, occorre intervenire tempestivamente. La competenza in materia dovrebbe quindi essere affidata alla Commissione. È pertanto opportuno consentire alla Commissione di sospendere il ricorso ai regimi di perfezionamento attivo o passivo in tali situazioni.

(77)

La possibilità di concedere restituzioni all’esportazione verso i paesi terzi sulla base della differenza tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti stabiliti dagli impegni assunti dalla Comunità in sede OMC, dovrebbe essere finalizzata a garantire la partecipazione della Comunità al commercio internazionale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento. È opportuno limitare, in termini di valore e di quantità, le esportazioni sovvenzionate.

(78)

Il rispetto delle limitazioni in valore dovrebbe essere garantito, in sede di fissazione delle restituzioni all’esportazione, mediante il controllo dei pagamenti nel quadro della normativa del Fondo europeo agricolo di garanzia. Il controllo può essere agevolato dall’obbligo di fissare in anticipo le restituzioni all’esportazione, senza che sia peraltro compromessa la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di modificare la specifica destinazione nell’ambito di una zona geografica cui si applica un’aliquota unica di restituzione all’esportazione. In caso di cambiamento di destinazione, dovrebbe essere versata la restituzione all’esportazione applicabile per la destinazione effettiva, entro i limiti dell’importo applicabile per la destinazione prefissata.

(79)

Occorrerebbe garantire il rispetto dei limiti quantitativi mediante un sistema di monitoraggio affidabile ed efficace. A tale scopo, occorrerebbe subordinare la concessione delle restituzioni all’esportazione alla presentazione di un titolo di esportazione. Le restituzioni all’esportazione dovrebbero essere concesse entro i limiti delle disponibilità, in funzione della particolare situazione di ciascuno dei prodotti considerati. Eventuali deroghe a tale regola dovrebbero essere ammesse solo per i prodotti trasformati non inclusi nell’allegato I del trattato, ai quali non si applicano limitazioni in volume. È inoltre opportuno prevedere una deroga alle norme rigorose di gestione nei casi in cui le esportazioni che beneficiano di restituzione non rischiano di superare i limiti quantitativi fissati.

(80)

In caso di esportazione di bovini vivi, è opportuno prevedere che la concessione e il pagamento delle restituzioni all’esportazione siano subordinati al rispetto della normativa comunitaria relativa al benessere degli animali, con particolare riguardo alla protezione degli animali durante il trasporto.

(81)

In alcuni casi i prodotti agricoli possono beneficiare di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo, a condizione che soddisfino determinate specifiche e/o condizioni di prezzo. Ai fini della corretta applicazione di tale regime, è necessaria una collaborazione amministrativa tra le autorità del paese terzo importatore e la Comunità. A questo scopo, i prodotti dovrebbero essere accompagnati da un certificato rilasciato nella Comunità.

(82)

Le esportazioni di bulbi da fiore verso i paesi terzi rivestono un interesse economico considerevole per la Comunità. Per proseguire e sviluppare tali esportazioni, occorre stabilizzare i prezzi per tali scambi. Occorrerebbe pertanto fissare prezzi minimi all’esportazione per i prodotti in questione.

(83)

Ai sensi dell’articolo 36 del trattato, le disposizioni del capo del trattato relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafi 2 e 3, del trattato. Le disposizioni sugli aiuti di Stato sono state dichiarate largamente applicabili nell’ambito delle varie OCM. In particolare, l’applicazione delle regole del trattato relative alle imprese è stata ulteriormente precisata nel regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (43). In sintonia con l’obiettivo di creare un insieme completo di norme in materia di politica di mercato, è opportuno inserire le disposizioni in parola nel presente regolamento.

(84)

Le regole di concorrenza relative agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all’articolo 81 del trattato, nonché all’abuso di posizioni dominanti, dovrebbero essere applicate alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli nella misura in cui la loro applicazione non ostacoli il funzionamento delle organizzazioni nazionali dei mercati agricoli né comprometta la realizzazione degli obiettivi della PAC.

(85)

Un approccio particolare è garantito nel caso di organizzazioni di agricoltori, il cui fine specifico è la produzione o la commercializzazione in comune di prodotti agricoli o l’utilizzazione di impianti comuni, salvo che tale azione comune escluda la concorrenza o pregiudichi la realizzazione degli obiettivi dell’articolo 33 del trattato.

(86)

Per non pregiudicare lo sviluppo della PAC e, allo stesso tempo, per assicurare la certezza del diritto e la parità di trattamento delle imprese interessate, è opportuno che la Commissione sia la sola competente fatto salvo il controllo della Corte di giustizia a determinare quali accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo 81 del trattato sono compatibili con gli obiettivi della PAC.

(87)

La concessione di aiuti di Stato potrebbe mettere a repentaglio il corretto funzionamento del mercato unico, basato su prezzi comuni. È pertanto opportuno che ai prodotti contemplati dal presente regolamento si applichino, in via generale, le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato. In alcune circostanze dovrebbero essere ammesse deroghe. In caso di applicazione di tali deroghe, è opportuno che la Commissione deve essere in grado di compilare un elenco degli aiuti di Stato esistenti, nuovi o proposti, in modo da rivolgere osservazioni pertinenti e raccomandare misure appropriate agli Stati membri.

(88)

Considerata la particolare situazione economica del settore, la Svezia e la Finlandia sono autorizzate, sin dalla loro adesione, a concedere aiuti alla produzione e alla commercializzazione di renne e di prodotti derivati. La Finlandia può inoltre concedere, previa autorizzazione della Commissione, aiuti per alcuni quantitativi di sementi e per alcuni quantitativi di sementi di cereali prodotte esclusivamente sul suo territorio a causa delle specifiche condizioni climatiche. Tali deroghe devono essere mantenute.

(89)

Negli Stati membri che presentano una significativa riduzione della quota di zucchero, i bieticoltori affronteranno problemi di adattamento particolarmente gravi. In tali casi l'aiuto transitorio erogato dalla Comunità ai bieticoltori di cui al titolo IV, capitolo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003 non sarà sufficiente a risolvere appieno le difficoltà dei bieticoltori. Pertanto, occorrerebbe autorizzare gli Stati membri che avranno ridotto la loro quota di oltre il 50 % della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 ad accordare aiuti di Stato ai bieticoltori nel periodo per il quale viene erogato l'aiuto transitorio comunitario. Per garantire che gli Stati membri non accordino aiuti di Stato superiori al fabbisogno dei loro bieticoltori, è opportuno che la determinazione dell'importo totale degli aiuti di Stato interessati continui ad essere soggetta all'approvazione della Commissione, eccetto nel caso dell'Italia in cui il fabbisogno massimo per l'adeguamento dei bieticoltori più produttivi alle condizioni di mercato dopo la riforma è stato stimato a 11 EUR per tonnellata di barbabietole da zucchero prodotte. Inoltre, a causa dei particolari problemi che potrebbero insorgere in Italia, dovrebbero essere mantenute disposizioni che consentano ai bieticoltori di beneficiare direttamente o indirettamente degli aiuti di Stato accordati.

(90)

In Finlandia la bieticoltura è soggetta a particolari condizioni geografiche e climatiche che incideranno negativamente sul settore al di là degli effetti generali della riforma dello zucchero. È pertanto opportuno mantenere la disposizione dell'OCM nel settore dello zucchero di autorizzare in modo permanente tale Stato membro ad accordare ai propri bieticoltori un adeguato importo di aiuti di Stato.

(91)

Considerata la particolare situazione esistente in Germania, dove un gran numero di piccoli produttori di alcole beneficiano attualmente di un sostegno nazionale alle condizioni dettate in Germania dal monopolio degli alcolici, è necessario consentire, per un periodo limitato, il proseguimento di tale sostegno. Occorre altresì prevedere che, al termine di detto periodo, venga presentata dalla Commissione una relazione sul funzionamento di questa deroga, corredata di opportune proposte.

(92)

Qualora uno Stato membro intenda sostenere, sul proprio territorio, misure di promozione del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nella Comunità, occorrerebbe prevedere la possibilità di finanziare tali misure mediante un prelievo a finalità promozionale a carico dei produttori di latte a livello nazionale.

(93)

Per tener conto dei possibili sviluppi nella produzione di foraggi essiccati, è opportuno che la Commissione presenti al Consiglio, anteriormente al 30 settembre 2008, una relazione sul settore dei foraggi essiccati, basata su una valutazione della relativa OCM. La relazione dovrebbe essere corredata, se del caso, di opportune proposte. La Commissione dovrebbe inoltre riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sul regime di aiuto applicato nel settore dell’apicoltura.

(94)

È necessario disporre di informazioni adeguate sulla situazione attuale del mercato del luppolo nella Comunità e sulle sue prospettive di evoluzione. A questo fine è opportuno prevedere la registrazione di tutti i contratti di fornitura del luppolo prodotto nella Comunità.

(95)

È opportuno prevedere, a determinate condizioni e per taluni prodotti la possibilità di adottare misure in caso di turbativa, in atto o potenziale, dovuta a sensibili variazioni dei prezzi nel mercato interno o all’andamento delle quotazioni o dei prezzi sul mercato mondiale.

(96)

È necessario predisporre un quadro di misure specifiche per l’alcole etilico di origine agricola, che consenta di raccogliere e analizzare dati economici e statistici ai fini del monitoraggio del mercato. Nella misura in cui il mercato dell’alcole etilico di origine agricola è legato a quello dell’alcole etilico in generale, occorre disporre di informazioni anche sul mercato dell’alcole etilico di origine non agricola.

(97)

È opportuno che le spese sostenute dagli Stati membri per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento siano finanziate dalla Comunità a norma del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(98)

È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure necessarie per risolvere particolari problemi pratici in caso di emergenza.

(99)

Data la costante evoluzione del mercato comune dei prodotti agricoli, è opportuno che la Commissione e gli Stati membri si tengano reciprocamente informati degli sviluppi significativi.

(100)

Per evitare qualsiasi abuso dei benefici previsti dal presente regolamento, è opportuno che tali benefici non vengano concessi o siano revocati, a seconda dei casi, qualora si riscontri che le condizioni per l'ottenimento degli stessi sono state create artificialmente, in contrasto con gli obiettivi del presente regolamento.

(101)

Per garantire il rispetto degli obblighi prescritti dal presente regolamento, è necessario effettuare controlli e applicare misure e sanzioni amministrative in caso di inadempimento. È opportuno pertanto conferire alla Commissione la competenza a adottare norme in materia, incluse quelle relative al recupero delle somme indebitamente pagate e agli obblighi di notifica degli Stati membri risultanti dall'applicazione del presente regolamento.

(102)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (44). Nondimeno, per alcune misure ai sensi del presente regolamento che si ricollegano alle competenze della Commissione, che richiedono un’azione rapida o che sono di carattere meramente amministrativo, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad agire di propria iniziativa.

(103)

In conseguenza dell'inclusione nel presente regolamento di taluni elementi delle OCM nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati e del vino, è opportuno apportare alcune modifiche alle OCM in questione.

(104)

Nel presente regolamento sono inserite disposizioni sull’applicabilità delle regole di concorrenza previste dal trattato, che finora erano contenute nel regolamento (CE) n. 1184/2006. È opportuno quindi modificare l'ambito di applicazione di detto regolamento in modo che le sue disposizioni si applichino soltanto ai prodotti elencati nell’allegato I del trattato che non sono contemplati dal presente regolamento.

(105)

Nel presente regolamento sono inserite le disposizioni dei regolamenti di base di cui ai considerando 2 e 3, eccetto quelle dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1493/1999. Il presente regolamento comprende inoltre le disposizioni dei seguenti regolamenti:

regolamento (CEE) n. 2729/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo ai prelievi all'importazione applicabili ai miscugli di cereali, di riso e di rotture di riso,

regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine (45),

regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile,

regolamento (CEE) n. 707/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori di bachi da seta (46),

regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d’intervento (47),

regolamento (CEE) n. 2931/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo ad un’assistenza all’esportazione di prodotti agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo (48),

regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino,

regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione,

regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità,

regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell’esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (49),

regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti,

regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame,

regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, recante norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi,

regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco (50),

regolamento (CEE) n. 2137/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini e alla qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrigerate,

regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare,

regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare,

regolamento (CE) n. 2250/1999 del Consiglio, del 22 ottobre 1999, relativo al contingente tariffario per il burro proveniente dalla Nuova Zelanda (51),

regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova,

regolamento (CE) n. 1183/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti.

(106)

È pertanto opportuno abrogare i suddetti regolamenti. Per motivi di certezza del diritto e visto il numero di atti che devono essere abrogati dal presente regolamento e il numero di atti adottati ai sensi degli stessi o da essi modificati, è opportuno precisare che l'abrogazione non pregiudica la validità degli atti giuridici adottati in base all'atto abrogato né quella delle modifiche apportate in tal modo ad altri atti giuridici.

(107)

È opportuno che, in via generale, il presente regolamento cominci ad applicarsi il 1o gennaio 2008. Tuttavia, per garantire che le nuove disposizioni del presente regolamento non interferiscano con le campagne di commercializzazione in corso nel 2007/2008, occorrerebbe prevedere una data di applicazione differita per tali settori per i quali sono previste campagne di commercializzazione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi soltanto all'inizio della campagna di commercializzazione 2008/2009 per i settori interessati. Di conseguenza, i rispettivi regolamenti che disciplinano tali settori dovrebbero continuare ad essere applicati fino alla fine della corrispondente campagna di commercializzazione 2007/2008.

(108)

Inoltre, riguardo a taluni altri settori per i quali non sono previste campagne di commercializzazione dovrebbe del pari essere prevista una data differita di applicazione al fine di garantire il passaggio graduale dalle OCM esistenti al presente regolamento. Di conseguenza, i regolamenti che disciplinano le OCM esistenti per tali settori dovrebbero continuare ad essere applicati fino alla data differita di applicazione prevista nel presente regolamento.

(109)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 386/90, la competenza ad adottare disposizioni riguardanti la materia disciplinata da detto regolamento è trasferita alla Commissione dal presente regolamento. Inoltre i regolamenti (CEE) n. 3220/84, (CEE) n. 1186/90, (CEE) n. 2137/92 e (CE) n. 1183/2006 sono abrogati dal presente regolamento mentre solo alcune disposizioni degli stessi sono inserite nel presente regolamento. Altri elementi contenuti in tali regolamenti dovranno pertanto essere contemplati da norme di attuazione che non sono state ancora adottate dalla Commissione. La Commissione ha bisogno di un lasso di tempo più lungo per mettere a punto le rispettive normative. I precitati regolamenti dovrebbero quindi continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 2008.

(110)

I seguenti atti del Consiglio sono diventati superflui e dovrebbero essere abrogati:

regolamento (CEE) n. 315/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore (52),

regolamento (CEE) n. 316/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i fiori recisi freschi e il fogliame fresco (53),

regolamento (CEE) n. 2517/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità (54),

regolamento (CEE) n. 2728/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo agli aiuti alla produzione e al commercio delle patate destinate alla fabbricazione di fecola, nonché della fecola di patate (55),

regolamento (CEE) n. 1358/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1980/1981, il prezzo d’orientamento e il prezzo d’intervento dei bovini adulti e che istituisce una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse dei bovini adulti (56),

regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all’importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele e della Giordania (57),

decisione 74/583/CEE del Consiglio, del 20 novembre 1974, relativa al controllo dei movimenti di zucchero (58).

(111)

Il passaggio dalla normativa prevista dalle disposizioni e dai regolamenti abrogati dal presente regolamento può dare luogo a difficoltà non trattate nel presente regolamento. Per far fronte a tali difficoltà è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare misure transitorie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

INDICE

PARTE I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

PARTE II

MERCATO INTERNO

TITOLO I

INTERVENTO SUL MERCATO

CAPO I

Intervento pubblico e ammasso privato

Sezione I

Disposizioni generali

Sezione II

Intervento pubblico

Sottosezione I

Disposizioni generali

Sottosezione II

Apertura e sospensione degli acquisti all’intervento

Sottosezione III

Prezzo di intervento

Sottosezione IV

Smercio dei prodotti acquistati all’intervento

Sezione III

Ammasso privato

Sottosezione I

Aiuto obbligatorio

Sottosezione II

Aiuto facoltativo

Sezione IV

Disposizioni comuni

CAPO II

Misure speciali di intervento

Sezione I

Misure eccezionali di sostegno del mercato

Sezione II

Misure relative ai settori dei cereali e del riso

Sezione III

Misure relative al settore dello zucchero

Sezione IV

Adeguamento dell’offerta

CAPO III

Regimi di contenimento della produzione

Sezione I

Disposizioni generali

Sezione II

Zucchero

Sottosezione I

Ripartizione e gestione delle quote

Sottosezione II

Superamento della quota

Sezione III

Latte

Sottosezione I

Disposizioni generali

Sottosezione II

Ripartizione e gestione delle quote

Sottosezione III

Superamento della quota

Sezione IV

Disposizioni procedurali

CAPO IV

Regimi di aiuto

Sezione I

Aiuto alla trasformazione

Sottosezione I

Foraggi essiccati

Sottosezione II

Lino destinato alla produzione di fibre

Sezione II

Restituzione alla produzione

Sezione III

Aiuti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Sezione IV

Aiuti al settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola

Sezione V

Fondo comunitario del tabacco

Sezione VI

Disposizioni speciali relative al settore dell’apicoltura

Sezione VII

Aiuti al settore della bachicoltura

TITOLO II

NORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALLA PRODUZIONE

CAPO I

Norme di commercializzazione e condizioni di produzione

Sezione I

Norme di commercializzazione

Sezione II

Condizioni di produzione

Sezione III

Norme procedurali

CAPO II

Organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di operatori

Sezione I

Principi generali

Sezione II

Norme relative alle organizzazioni interprofessionali del settore del tabacco

Sezione III

Norme procedurali

PARTE III

SCAMBI CON I PAESI TERZI

CAPO I

Disposizioni generali

CAPO II

Importazioni

Sezione I

Titoli di importazione

Sezione II

Prelievi e dazi all’importazione

Sezione III

Gestione dei contingenti di importazione

Sezione IV

Disposizioni particolari relative a determinati prodotti

Sottosezione I

Disposizioni particolari relative alle importazioni nei settori dei cereali e del riso

Sottosezione II

Regimi relativi alle importazioni preferenziali di zucchero

Sottosezione III

Disposizioni particolari per le importazioni di canapa

Sottosezione IV

Disposizioni particolari per le importazioni di luppolo

Sezione V

Salvaguardia e perfezionamento attivo

CAPO III

Esportazioni

Sezione I

Titoli di esportazione

Sezione II

Restituzioni all’esportazione

Sezione III

Gestione dei contingenti di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Sezione IV

Trattamento speciale all’importazione in paesi terzi

Sezione V

Disposizioni particolari per le piante vive

Sezione VI

Perfezionamento passivo

PARTE IV

NORME SULLA CONCORRENZA

CAPO I

Norme applicabili alle imprese

CAPO II

Normativa sugli aiuti di Stato

PARTE V

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A SINGOLI SETTORI

PARTE VI

DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE VII

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Disposizioni di applicazione

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

Parte I:

Cereali

Parte II:

Riso

Parte III:

Zucchero

Parte IV:

Foraggi essiccati

Parte V:

Sementi

Parte VI:

Luppolo

Parte VII:

Olio di oliva e olive da tavola

Parte VIII:

Lino e canapa destinati alla produzione di fibre

Parte IX:

Ortofrutticoli freschi

Parte X:

Ortofrutticoli trasformati

Parte XI:

Banane

Parte XII:

Vino

Parte XIII:

Piante vive e prodotti della floricoltura

Parte XIV:

Tabacco greggio

Parte XV:

Carni bovine

Parte XVI:

Latte e prodotti lattiero-caseari

Parte XVII:

Carni suine

Parte XVIII:

Carni ovine e caprine

Parte XIX:

Uova

Parte XX:

Carni di pollame

Parte XXI:

Altri prodotti

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3

Parte I:

Alcole etilico di origine agricola

Parte II:

Prodotti dell’apicoltura

Parte III:

Bachi da seta

ALLEGATO III

DEFINIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

Parte I:

Definizioni per il settore del riso

Parte II:

Definizioni per il settore dello zucchero

Parte III:

Definizioni per il settore del luppolo

Parte IV:

Definizioni per il settore delle carni bovine

Parte V:

Definizioni per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Parte VI:

Definizioni per il settore delle uova

Parte VII:

Definizioni per il settore delle carni di pollame

Parte VIII:

Definizioni per il settore dell’apicoltura

ALLEGATO IV

QUALITÀ TIPO DEL RISONE E DELLO ZUCCHERO

A.

Il risone della qualità tipo

B.

Qualità tipo dello zucchero

ALLEGATO V

TABELLE COMUNITARIE DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI CUI ALL'ARTICOLO 42

A.

Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse dei bovini adulti

B.

Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino

C.

Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini

ALLEGATO VI

QUOTE NAZIONALI E REGIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 56 E 59

ALLEGATO VII

QUOTE AGGIUNTIVE PER L'ISOGLUCOSIO DI CUI ALL'ARTICOLO 58, PARAGRAFO 2

ALLEGATO VIII

MODALITÀ PER I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI ZUCCHERO O DI ISOGLUCOSIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 60

ALLEGATO IX

QUOTE NAZIONALI E QUANTITATIVI DELLA RISERVA SPECIALE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 66

ALLEGATO X

TENORE DI RIFERIMENTO DI GRASSI DI CUI ALL'ARTICOLO 70

ALLEGATO XI

 

A.

Ripartizione fra gli Stati membri del quantitativo massimo garantito di cui all’articolo 94, paragrafo 1

B.

Ripartizione fra gli Stati membri del quantitativo massimo garantito di cui all’articolo 89

ALLEGATO XII

DEFINIZIONI E DENOMINAZIONI RELATIVE AL LATTE E AI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DI CUI ALL'ARTICOLO 114, PARAGRAFO 1

ALLEGATO XIII

COMMERCIALIZZAZIONE DEL LATTE DESTINATO AL CONSUMO UMANO DI CUI ALL'ARTICOLO 110, PARAGRAFO 2

ALLEGATO XIV

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I PRODOTTI DEI SETTORI DELLE UOVA E DELLE CARNI DI POLLAME DI CUI ALL'ARTICOLO 116

A.

Norme di commercializzazione applicabili alle uova di gallina della specie Gallus gallus

B.

Norme di commercializzazione per le carni di pollame

C.

Norme relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile

ALLEGATO XV

NORME RELATIVE AI GRASSI DA SPALMARE DI CUI ALL'ARTICOLO 115

Appendice dell'allegato XV

 

ALLEGATO XVI

DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA E DEGLI OLI DI SANSA DI OLIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 118

ALLEGATO XVII

DAZI ALL'IMPORTAZIONE PER IL RISO DI CUI AGLI ARTICOLI 137 E 139

ALLEGATO XVIII

VARIETÀ DI RISO BASMATI DI CUI ALL'ARTICOLO 138

ALLEGATO XIX

STATI DI CUI ALL'ARTICOLO 153, PARAGRAFO 3, ALL'ARTICOLO 154, PARAGRAFO 1, LETTERA b), E ALL'ALLEGATO III, PARTE II, PUNTO 12

ALLEGATO XX

ELENCO DELLE MERCI DEI SETTORI DEI CEREALI, DEL RISO, DELLO ZUCCHERO, DEL LATTE E DELLE UOVA AI FINI DELL’ARTICOLO 26, LETTERA a), PUNTO ii), E AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLE RESTITUZIONI DI CUI ALLA PARTE III, CAPO III, SEZIONE II

Parte I:

Cereali

Parte II:

Riso

Parte III:

Zucchero

Parte IV:

Latte

Parte V:

Uova

ALLEGATO XXI

ELENCO DI DETERMINATE MERCI CONTENENTI ZUCCHERO AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLE RETRIBUZIONI DI CUI ALLA PARTE III, CAPO III, SEZIONE II

ALLEGATO XXII

TAVOLE DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 202

PARTE I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un’organizzazione comune dei mercati per i prodotti dei seguenti settori di cui all’allegato I:

a)

cereali: allegato I, parte I;

b)

riso: allegato I, parte II;

c)

zucchero: allegato I, parte III;

d)

foraggi essiccati: allegato I, parte IV;

e)

sementi: allegato I, parte V;

f)

luppolo: allegato I, parte VI;

g)

olio di oliva e olive da tavola: allegato I, parte VII;

h)

lino e canapa: allegato I, parte VIII;

i)

prodotti ortofrutticoli: allegato I, parte IX;

j)

prodotti trasformati a base di ortofrutticoli: allegato I, parte X;

k)

banane: allegato I, parte XI;

l)

vino: allegato I, parte XII;

m)

piante vive e prodotti della floricoltura: allegato I, parte XIII (di seguito «il settore delle piante vive»);

n)

tabacco greggio: allegato I, parte XIV;

o)

carni bovine: allegato I, parte XV;

p)

latte e prodotti lattiero-caseari: allegato I, parte XVI;

q)

carni suine: allegato I, parte XVII;

r)

carni ovine e caprine: allegato I, parte XVIII;

s)

uova: allegato I, parte XIX;

t)

carni di pollame: allegato I, parte XX;

u)

altri prodotti: allegato I, parte XXI.

2.   Ai settori degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati e vitivinicolo si applica unicamente l'articolo 195 del presente regolamento.

3.   Il presente regolamento reca misure specifiche per i seguenti settori, elencati e/o definiti nell’allegato II:

a)

alcole etilico di origine agricola: allegato II, parte I (di seguito «il settore dell’alcole etilico agricolo»);

b)

prodotti dell’apicoltura: allegato II, parte II (di seguito «il settore dell’apicoltura»);

c)

bachi da seta: allegato II, parte III (di seguito «il settore della bachicoltura»).

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per alcuni settori si applicano le definizioni di cui all’allegato III.

2.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«agricoltore»: l’agricoltore quale definito nel regolamento (CE) n. 1782/2003;

b)

«organismo pagatore»: l’organismo o gli organismi designati da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005;

c)

«prezzo di intervento»: il prezzo al quale i prodotti sono acquistati all'intervento pubblico.

Articolo 3

Campagne di commercializzazione

Sono fissate le seguenti campagne di commercializzazione:

a)

dal 1o gennaio al 31 dicembre di un dato anno nel settore della banana;

b)

dal 1o aprile al 31 marzo dell’anno successivo:

i)

nel settore dei foraggi essiccati;

ii)

nel settore della bachicoltura;

c)

dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo:

i)

nel settore dei cereali;

ii)

nel settore delle sementi;

iii)

nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

iv)

nel settore del lino e della canapa;

v)

nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

d)

dal 1o settembre al 31 agosto dell’anno successivo nel settore del riso;

e)

dal 1o ottobre al 30 settembre dell’anno successivo nel settore dello zucchero.

Articolo 4

Competenze della Commissione

Salvo qualora altrimenti disposto dal presente regolamento, allorché sono conferite competenze alla Commissione, quest'ultima agisce secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2.

Articolo 5

Norme di attuazione

La Commissione può stabilire le modalità di applicazione dell'articolo 2.

La Commissione può modificare le definizioni concernenti il riso di cui all’allegato III, parte I, e la definizione di «zucchero ACP/India» di cui all’allegato III, parte II, punto 12.

La Commissione può altresì fissare i tassi di conversione del riso nelle diverse fasi di lavorazione, alle spese di lavorazione e al valore dei sottoprodotti.

PARTE II

MERCATO INTERNO

TITOLO I

INTERVENTO SUL MERCATO

CAPO I

Intervento pubblico e ammasso privato

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 6

Ambito di applicazione

1.   Il presente capo stabilisce le norme concernenti gli acquisti all’intervento pubblico e la concessione di aiuti all’ammasso privato, ove applicabili, relativamente ai seguenti settori:

a)

cereali;

b)

riso;

c)

zucchero;

d)

olio di oliva e olive da tavola;

e)

carni bovine;

f)

latte e prodotti lattiero-caseari;

g)

carni suine;

h)

carni ovine e caprine.

2.   Ai fini del presente capo si intende per:

a)

«cereali»: i cereali raccolti nella Comunità;

b)

«latte»: il latte di vacca prodotto nella Comunità;

c)

«latte scremato»: il latte scremato ottenuto direttamente ed esclusivamente da latte di vacca prodotto nella Comunità;

d)

«crema di latte»: la crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte.

Articolo 7

Origine comunitaria

Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 2, possono essere acquistati all’intervento pubblico o beneficiare di un aiuto all’ammasso privato soltanto i prodotti originari della Comunità.

Articolo 8

Prezzi di riferimento

1.   Per i prodotti soggetti alle misure di intervento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sono fissati i seguenti prezzi di riferimento:

a)

nel settore dei cereali:

101,31 EUR/t, con maggiorazioni mensili pari a:

novembre: 0,46 EUR/t,

dicembre: 0,92 EUR/t,

gennaio: 1,38 EUR/t,

febbraio: 1,84 EUR/t,

marzo: 2,30 EUR/t,

aprile: 2,76 EUR/t,

maggio: 3,22 EUR/t,

giugno: 3,22 EUR/t.

Il prezzo di riferimento applicabile al granturco e al sorgo da granella in giugno rimane valido nei mesi di luglio, agosto e settembre dello stesso anno;

b)

per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato IV, lettera A;

c)

nel settore dello zucchero:

i)

per lo zucchero bianco:

541,5 EUR/t per la campagna 2008/2009,

404,4 EUR/t a decorrere dalla campagna 2009/2010;

ii)

per lo zucchero greggio:

448,8 EUR/t per la campagna 2008/2009,

335,2 EUR/t a decorrere dalla campagna 2009/2010.

I prezzi di riferimento di cui ai punti i) e ii) si applicano allo zucchero sfuso, franco fabbrica, della qualità tipo definita nell'allegato IV, lettera B;

d)

nel settore delle carni bovine: 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe R3 quale stabilita dalla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini maschi adulti di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a);

e)

nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:

i)

246,39 EUR/100 kg per il burro;

ii)

174,69 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;

f)

nel settore delle carni suine: 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1), lettera b), come segue:

i)

carcasse di peso pari o superiore a 60 e inferiore a 120 kg: classe E, quale stabilita nell'allegato V, lettera B, punto II;

ii)

carcasse di peso pari o superiore a 120 e inferiore a 180 kg: classe R quale stabilita nell'allegato V, lettera B, punto II.

2.   I prezzi di riferimento per i cereali ed il riso fissati rispettivamente nel paragrafo 1, lettere a) e b), si riferiscono alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate. Tali prezzi di riferimento sono validi per tutti i centri d'intervento della Comunità designati a norma dell'articolo 41.

3.   Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del trattato, può modificare i prezzi di riferimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo in base all’andamento della produzione e dei mercati.

Articolo 9

Comunicazione dei prezzi di mercato dello zucchero

La Commissione istituisce un sistema di informazione sui prezzi di mercato dello zucchero, comprendente un dispositivo per la pubblicazione del livello dei prezzi sul mercato dello zucchero.

Tale sistema si basa sulle informazioni fornite dalle imprese produttrici di zucchero bianco o dagli operatori commerciali del settore dello zucchero. Queste informazioni sono trattate in modo riservato.

La Commissione provvede affinché le informazioni pubblicate non consentano l'identificazione dei prezzi praticati dalle singole imprese o dai singoli operatori.

Sezione II

Intervento pubblico

Sottosezione I

Disposizioni generali

Articolo 10

Prodotti ammessi all'intervento

1.   L’intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, alle condizioni di cui alla presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni complementari stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 43:

a)

frumento tenero, frumento duro, orzo, granturco e sorgo;

b)

risone;

c)

zucchero bianco o zucchero greggio, purché sia stato prodotto entro quota e ottenuto da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità;

d)

carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50;

e)

burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata in un’impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell’82 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;

f)

latte scremato in polvere «spray» di prima qualità, ottenuto direttamente ed esclusivamente da latte scremato in un’impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia proteica del 35,6 % dell’estratto secco non grasso.

2.   L’intervento pubblico può applicarsi nel settore delle carni suine, alle condizioni di cui alla presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni complementari stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 43, relativamente alle carcasse o mezzene fresche o refrigerate di cui al codice NC 0203 11 10, alle pancette (ventresche) fresche o refrigerate di cui al codice NC ex 0203 19 15, al grasso di maiale non fuso fresco o refrigerato di cui alla voce NC ex 0209 00 11.

Sottosezione II

Apertura e sospensione degli acquisti all’intervento

Articolo 11

Cereali

1.   L’intervento pubblico per i cereali è aperto:

a)

dal 1o agosto al 30 aprile in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo;

b)

dal 1o dicembre al 30 giugno in Svezia;

c)

dal 1o novembre al 31 maggio negli altri Stati membri.

Tuttavia, gli acquisti all'intervento pubblico di granoturco sono limitati ai seguenti massimi:

a)

700 000 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2008/2009;

b)

0 tonnellate a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2009/2010.

2.   Qualora il periodo di intervento in Svezia dia luogo a uno sviamento di tali cereali dagli altri Stati membri verso la Svezia, la Commissione adotta misure correttive per porre rimedio a tale situazione.

Articolo 12

Riso

L’intervento pubblico per il risone è aperto dal 1o aprile al 31 luglio. Tuttavia, gli acquisti all’intervento pubblico sono limitati a un massimo di 75 000 tonnellate nell’arco del periodo.

Articolo 13

Zucchero

1.   L’intervento pubblico per lo zucchero è aperto durante le campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010. Tuttavia, l’intervento pubblico è limitato a un massimo di 600 000 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.

2.   Lo zucchero immagazzinato a norma del paragrafo 1 durante una campagna di commercializzazione non può formare oggetto di altre misure di magazzinaggio di cui agli articoli 32, 52 o 63.

Articolo 14

Carni bovine

1.   La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, apre l’intervento pubblico per le carni bovine se, durante un periodo di due settimane consecutive, il prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di cui all’articolo 42, paragrafo 1, è inferiore a 1 560 EUR/t.

2.   La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, chiude l’intervento pubblico se per un periodo di almeno una settimana non è più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1.

Articolo 15

Burro

1.   La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, apre l’intervento pubblico per il burro nello Stato membro o negli Stati membri interessati dal 1o marzo al 31 agosto se, durante un periodo rappresentativo, il prezzo di mercato del burro in uno o più Stati membri è inferiore al 92 % del prezzo di riferimento.

2.   La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, sospende gli acquisti all’intervento pubblico se, durante un periodo rappresentativo, il prezzo di mercato del burro nello Stato membro o negli Stati membri interessati è pari o superiore al 92 % del prezzo di riferimento.

Inoltre, la Commissione può sospendere gli acquisti all’intervento pubblico se i quantitativi conferiti all’intervento durante il periodo di cui al paragrafo 1 superano le 30 000 tonnellate. In tal caso, gli acquisti all’intervento possono essere effettuati mediante gara, in base a disciplinari che la Commissione dovrà definire.

3.   La Commissione stabilisce le modalità per la rilevazione dei prezzi di mercato del burro.

Articolo 16

Latte scremato in polvere

L’intervento pubblico per il latte scremato in polvere è aperto dal 1o marzo al 31 agosto.

La Commissione può tuttavia sospendere l’intervento pubblico non appena i quantitativi conferiti all’intervento durante quel periodo superano le 109 000 tonnellate. In tal caso, gli acquisti all’intervento pubblico possono essere effettuati mediante gara, in base a disciplinari che la Commissione dovrà definire.

Articolo 17

Carni suine

La Commissione può decidere di aprire l'intervento pubblico nel settore delle carni suine, se il prezzo medio comunitario di mercato delle carcasse dei suini, determinato sulla base dei prezzi rilevati in ciascuno Stato membro sui mercati rappresentativi della Comunità e ponderati mediante coefficienti che riflettono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro, è inferiore al 103 % del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello.

Sottosezione III

Prezzo di intervento

Articolo 18

Cereali

Il prezzo di intervento dei cereali è uguale al prezzo di riferimento, fatte salve eventuali maggiorazioni o riduzioni di prezzo per motivi di qualità.

Articolo 19

Riso

Il prezzo di intervento del riso è uguale al prezzo di riferimento.

Tuttavia, se la qualità dei prodotti conferiti all’organismo pagatore è diversa dalla qualità tipo di cui all'allegato IV, lettera A, il prezzo di intervento è maggiorato o ridotto di conseguenza.

La Commissione può inoltre decidere di maggiorare o ridurre il prezzo di intervento al fine di assicurare che la produzione si orienti verso determinate varietà.

Articolo 20

Zucchero

Il prezzo di intervento per lo zucchero è pari all’80 % del prezzo di riferimento fissato per la campagna di commercializzazione successiva a quella in cui è presentata l’offerta.

Tuttavia, se la qualità dello zucchero conferito all’organismo pagatore è diversa dalla qualità tipo di cui all’allegato IV, lettera B, per la quale è fissato il prezzo di riferimento, il prezzo di intervento è maggiorato o ridotto, a seconda dei casi.

Articolo 21

Carni bovine

1.   I prezzi di intervento per le carni bovine e i quantitativi ammessi all’intervento sono determinati dalla Commissione mediante gara. In particolari circostanze, possono essere fissati per Stato membro o per regione di uno Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati.

2.   Possono essere accettate soltanto le offerte uguali o inferiori al prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un importo che deve essere determinato dalla Commissione in base a criteri oggettivi.

Articolo 22

Burro

Ferma restando la possibilità di fissare il prezzo di intervento mediante gara nel caso previsto all’articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, il prezzo di intervento per il burro è pari al 90 % del prezzo di riferimento.

Articolo 23

Latte scremato in polvere

Ferma restando la possibilità di fissare il prezzo di intervento mediante gara nel caso previsto all’articolo 16, secondo comma, il prezzo di intervento per il latte scremato in polvere è uguale al prezzo di riferimento.

Tuttavia, se il tenore effettivo di materia proteica è inferiore al tenore minimo del 35,6 % in peso di cui all’articolo 10, lettera f), ma non inferiore al 31,4 % in peso dell’estratto secco non grasso, il prezzo di intervento è uguale al prezzo di riferimento ridotto dell’1,75 % per punto percentuale inferiore al tenore del 35,6 % in peso di materia proteica.

Articolo 24

Carni suine

1.   Il prezzo di intervento nel settore delle carni suine è fissato dalla Commissione per le carcasse di suino della qualità tipo. Il prezzo di intervento non può essere superiore al 92 %, né inferiore al 78 % del prezzo di riferimento.

2.   Per i prodotti diversi dalle carcasse di suino e di una qualità tipo, il prezzo di intervento è derivato dal prezzo di intervento delle carcasse di suino in funzione del rapporto esistente tra i valori commerciali di tali prodotti e il valore commerciale delle carcasse di suino.

3.   Per i prodotti diversi da quelli della qualità tipo, il prezzo di intervento è derivato da quelli valevoli per le qualità tipo in questione, tenuto conto delle differenze di qualità rispetto alle qualità tipo. Tale prezzo vale per qualità definite.

Sottosezione IV

Smercio dei prodotti acquistati all’intervento

Articolo 25

Principi generali

Lo smercio dei prodotti acquistati all’intervento si svolge in modo da evitare qualsiasi turbativa del mercato, da assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e nel rispetto degli impegni derivanti da accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

Articolo 26

Smercio di zucchero

Gli organismi pagatori possono vendere zucchero acquistato all’intervento pubblico soltanto ad un prezzo superiore al prezzo di riferimento fissato per la campagna di commercializzazione in cui ha luogo la vendita.

La Commissione può tuttavia decidere che gli organismi pagatori:

a)

possono vendere lo zucchero ad un prezzo pari o inferiore al prezzo di riferimento di cui al primo comma, se lo zucchero è destinato:

i)

all’alimentazione degli animali; oppure

ii)

all’esportazione tal quale o previa trasformazione in uno dei prodotti di cui all’allegato I del trattato o in una delle merci di cui all’allegato XX, parte III, del presente regolamento;

b)

mettano a disposizione di enti caritativi riconosciuti dallo Stato membro interessato, o dalla Commissione se detto Stato membro non ha accordato alcun riconoscimento, un quantitativo di zucchero da essi detenuto, tal quale, destinato alla distribuzione per il consumo umano nel mercato interno della Comunità, ad un prezzo inferiore al prezzo di riferimento corrente oppure gratuitamente nell’ambito di operazioni ad hoc di aiuti di emergenza.

Articolo 27

Distribuzione agli indigenti nella Comunità

1.   I prodotti giacenti all’intervento sono messi a disposizione di taluni organismi designati ai fini della distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nella Comunità secondo un piano annuale.

La distribuzione viene effettuata:

a)

gratuitamente; oppure

b)

ad un prezzo in nessun caso superiore a quello giustificato dai costi sostenuti dagli organismi designati per realizzare l’operazione.

2.   Un prodotto può essere prelevato sul mercato comunitario se:

a)

è temporaneamente indisponibile nelle scorte di intervento della Comunità durante l’attuazione del piano annuale di cui al paragrafo 1, nella misura necessaria a consentire l’attuazione del piano stesso in uno o più Stati membri, e a condizione che i costi non siano superiori a quelli previsti nel bilancio della Comunità a tale scopo; oppure

b)

l’attuazione del piano implica il trasferimento da uno Stato membro all’altro di quantitativi limitati di prodotti giacenti all’intervento in uno Stato membro diverso da quello o da quelli in cui è richiesto il prodotto.

3.   Gli Stati membri interessati designano gli organismi di cui al paragrafo 1 e comunicano annualmente alla Commissione, in tempo utile, se intendono avvalersi del regime di cui al presente articolo.

4.   I prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono consegnati gratuitamente agli organismi designati. Il loro valore contabile è pari al prezzo di intervento, a cui si applicano eventuali coefficienti per tener conto delle differenze qualitative.

5.   Fatto salvo l’articolo 190, i prodotti forniti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono finanziati con gli stanziamenti della corrispondente voce di bilancio del FEAGA all’interno del bilancio delle Comunità europee. Può essere disposto altresì che il finanziamento contribuisca alla copertura delle spese di trasporto dei prodotti dai centri di intervento, nonché delle spese amministrative sostenute dagli organismi designati per la gestione dell’azione di cui al presente articolo, escluse le spese eventualmente sostenute dai beneficiari in relazione all’applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Sezione III

Ammasso privato

Sottosezione I

Aiuto obbligatorio

Articolo 28

Prodotti sovvenzionabili

Sono concessi aiuti all’ammasso privato per i seguenti prodotti, alle condizioni precisate nella presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni complementari stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 43:

a)

per:

i)

crema di latte;

ii)

burro non salato prodotto con crema di latte o latte in un’impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell’82 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;

iii)

burro salato prodotto con crema di latte o latte in un’impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell’80 %, un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 % e un tenore massimo, in peso, di sale del 2 %;

b)

per i formaggi:

i)

il grana padano di almeno nove mesi di età;

ii)

il parmigiano reggiano di almeno quindici mesi di età;

iii)

il provolone di almeno tre mesi di età.

Articolo 29

Condizioni e importo dell’aiuto per la crema di latte e il burro

La Commissione stabilisce quali classi nazionali di qualità del burro diano luogo alla concessione dell'aiuto. Il burro reca le diciture corrispondenti.

La Commissione fissa l’importo dell’aiuto per la crema di latte e il burro in base alle spese di ammasso e all’andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato.

Se al momento dello svincolo dall’ammasso le condizioni di mercato hanno subito un andamento sfavorevole, che era imprevedibile al momento dell’entrata all’ammasso, l’aiuto può essere maggiorato.

Articolo 30

Condizioni e importo dell’aiuto per i formaggi

La Commissione fissa l’importo dell’aiuto per i formaggi e le condizioni per la sua concessione. L’importo dell’aiuto è fissato in base alle spese di ammasso e all’andamento prevedibile dei prezzi di mercato.

All’esecuzione delle misure adottate dalla Commissione ai sensi del primo comma provvede l’organismo pagatore designato dallo Stato membro nel quale i formaggi sono stati prodotti e nel quale tali formaggi hanno diritto alla denominazione di origine.

Sottosezione II

Aiuto facoltativo

Articolo 31

Prodotti sovvenzionabili

1.   Possono essere concessi aiuti all’ammasso privato per i seguenti prodotti, alle condizioni precisate nella presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni complementari stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 43:

a)

zucchero bianco;

b)

olio di oliva;

c)

carni fresche o refrigerate di bovini adulti presentate in carcasse, mezzene, quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori, classificate secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti di cui all’articolo 42, paragrafo 1;

d)

latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto direttamente ed esclusivamente da latte scremato in un’impresa riconosciuta della Comunità;

e)

formaggi a lunga conservazione e formaggi prodotti con latte di pecora e/o di capra che richiedono una stagionatura di almeno sei mesi;

f)

carni suine;

g)

carni ovine e caprine.

La Commissione può modificare l’elenco dei prodotti di cui al primo comma, lettera c), qualora lo richieda la situazione del mercato.

2.   La Commissione fissa l’importo dell’aiuto all’ammasso privato di cui al paragrafo 1 anticipatamente o mediante gara.

Per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), l'aiuto è fissato tenendo conto dei costi di ammasso e, rispettivamente:

i)

dell'andamento prevedibile dei prezzi per il latte scremato in polvere;

ii)

dell'equilibrio che occorre mantenere tra i formaggi che fruiscono dell'aiuto ed altri formaggi immessi sul mercato.

Articolo 32

Condizioni per la concessione dell'aiuto per lo zucchero bianco

1.   Se nel corso di un periodo rappresentativo il prezzo medio comunitario rilevato per lo zucchero bianco è inferiore al prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, tenuto conto della situazione del mercato, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato di zucchero bianco alle imprese detentrici di una quota di zucchero.

2.   Lo zucchero immagazzinato a norma del paragrafo 1 durante una campagna di commercializzazione non può formare oggetto di altre misure di ammasso di cui gli articoli 13, 52 o 63.

Articolo 33

Condizioni per la concessione dell'aiuto per l'olio di oliva

La Commissione può decidere di autorizzare gli organismi riconosciuti dagli Stati membri, che offrano garanzie sufficienti, a stipulare contratti di ammasso dell’olio di oliva da essi commercializzato in caso di grave turbativa del mercato in talune regioni della Comunità, in particolare qualora il prezzo medio rilevato sul mercato nel corso di un periodo rappresentativo sia inferiore a:

a)

1 779 EUR/t per l’olio extra vergine di oliva;

b)

1 710 EUR/t per l’olio di oliva vergine; o

c)

1 524 EUR/t per l’olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questo importo è ridotto di 36,70 EUR/t per ciascun grado di acidità in più.

Articolo 34

Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni bovine

Se il prezzo medio comunitario rilevato sul mercato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti di cui all’articolo 42, paragrafo 1, è inferiore al 103 % del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato.

Articolo 35

Condizioni per la concessione dell’aiuto per il latte scremato in polvere

La Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato di latte scremato in polvere, in particolare qualora l’andamento dei prezzi e delle scorte di tale prodotto evidenzi un grave squilibrio del mercato che potrebbe essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale.

Articolo 36

Condizioni per la concessione dell’aiuto per i formaggi

1.   Qualora l’andamento dei prezzi e delle scorte dei formaggi di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), evidenzi un grave squilibrio del mercato che potrebbe essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato.

2.   Se alla scadenza del contratto di ammasso il livello dei prezzi di mercato dei formaggi immagazzinati è superiore a quello rilevato al momento della stipulazione del contratto stesso, la Commissione può decidere di adeguare conseguentemente l’importo dell’aiuto.

Articolo 37

Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni suine

Se il prezzo medio comunitario di mercato delle carcasse dei suini, determinato sulla base dei prezzi rilevati in ciascuno Stato membro sui mercati rappresentativi della Comunità e ponderati mediante coefficienti che riflettono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro, è inferiore al 103 % del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato.

Articolo 38

Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni ovine e caprine

La Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato di carni ovine e caprine in presenza di una situazione di mercato particolarmente critica in una o più delle seguenti zone di quotazione:

a)

Gran Bretagna;

b)

Irlanda del Nord;

c)

ogni altro Stato membro, ad esclusione del Regno Unito, considerato separatamente.

Sezione IV

Disposizioni comuni

Articolo 39

Norme concernenti il magazzinaggio

1.   Gli organismi pagatori possono immagazzinare fuori dal territorio dello Stato membro da cui dipendono i prodotti da essi acquistati all’intervento soltanto previa autorizzazione della Commissione.

Ai fini del presente articolo, i territori del Belgio e del Lussemburgo sono considerati come un unico Stato membro.

2.   L’autorizzazione è concessa se il magazzinaggio è indispensabile e tenuto conto:

a)

delle possibilità e delle condizioni di magazzinaggio nello Stato membro da cui dipende l’organismo pagatore e negli altri Stati membri;

b)

delle eventuali spese supplementari occasionate dal magazzinaggio nello Stato membro da cui dipende l’organismo pagatore e dal trasporto.

3.   L’autorizzazione per il magazzinaggio in un paese terzo viene concessa unicamente se, in considerazione dei criteri di cui al paragrafo 2, il magazzinaggio in un altro Stato membro presenterebbe notevoli difficoltà.

4.   Gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera a), sono definiti previa consultazione di tutti gli Stati membri.

5.   Non si applicano dazi doganali né altri importi, da erogare o da riscuotere nell’ambito della politica agricola comune, ai prodotti:

a)

trasportati dietro autorizzazione concessa ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3; oppure

b)

trasferiti da un organismo pagatore a un altro.

6.   L’organismo pagatore che agisce a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 resta responsabile dei prodotti immagazzinati fuori dal territorio dello Stato membro da cui dipende.

7.   I prodotti detenuti da un organismo pagatore fuori dal territorio dello Stato membro da cui dipende, che non siano riportati in questo Stato membro, sono smerciati ai prezzi e alle condizioni stabiliti o da stabilirsi per il luogo di magazzinaggio.

Articolo 40

Norme concernenti le gare

Le gare assicurano la parità di accesso di tutti gli interessati.

Gli aggiudicatari sono scelti, nell’ordine, in base alle offerte più vantaggiose per la Comunità. In ogni caso, alla gara non consegue necessariamente l’aggiudicazione di un contratto.

Articolo 41

Centri di intervento

1.   La Commissione designa i centri di intervento nei settori dei cereali e del riso e stabilisce le condizioni ad essi applicabili.

Per i prodotti del settore dei cereali, la Commissione può designare centri di intervento per ciascun prodotto.

2.   La Commissione compila l’elenco dei centri di intervento tenendo conto in particolare:

a)

della localizzazione dei centri in zone di eccedenza dei prodotti in questione;

b)

della disponibilità di locali e attrezzature tecniche sufficienti;

c)

della situazione favorevole dal punto di vista dei mezzi di trasporto.

Articolo 42

Classificazione delle carcasse

1.   Le tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse si applicano, in conformità alle norme stabilite nell'allegato V, nei seguenti settori:

a)

carni bovine, relativamente alle carcasse di bovini adulti;

b)

carni suine, relativamente alle carcasse di suini diversi da quelli utilizzati per la riproduzione.

Nel settore delle carni ovine e caprine gli Stati membri possono applicare una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse relativamente alle carcasse di ovini in conformità alle norme stabilite nell'allegato V, lettera C.

2.   Un comitato di controllo comunitario composto di esperti della Commissione e di esperti nominati dagli Stati membri procede, per conto della Comunità, a controlli in loco in relazione alla classificazione delle carcasse di bovini adulti e di ovini. Il comitato riferisce alla Commissione ed agli Stati membri in merito ai controlli effettuati.

Le spese derivanti dai controlli effettuati sono a carico della Comunità.

Articolo 43

Modalità di applicazione

Fatte salve le eventuali competenze specifiche conferite alla Commissione dalle disposizioni del presente capo, la Commissione adotta le modalità di applicazione del medesimo con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a)

i requisiti e le condizioni che devono soddisfare i prodotti soggetti all’intervento pubblico ai sensi dell’articolo 10 o per i quali sono concessi aiuti all’ammasso privato ai sensi degli articoli 28 e 31, e nel caso delle carni suine anche l'elenco dei prodotti stessi, in particolare in materia di qualità, gruppi di qualità, classi di qualità, categorie, quantitativi, condizionamento, compresa l’etichettatura, età massima, conservazione, fase alla quale si riferisce il prezzo di intervento, durata dell’ammasso privato;

b)

le modifiche dell'allegato IV, parte B;

c)

se del caso, la tabella delle maggiorazioni e delle riduzioni di prezzo applicabili;

d)

le procedure e le condizioni di presa in consegna, ai fini dell'intervento pubblico, da parte degli organismi pagatori e di erogazione degli aiuti all’ammasso privato, in particolare per quanto riguarda:

i)

la stipulazione dei contratti e il loro contenuto;

ii)

la durata dell’ammasso privato e le condizioni alle quali tale durata, se specificata nel contratto, può essere abbreviata o prolungata;

iii)

le condizioni di un’eventuale reimmissione sul mercato o dello smercio dei prodotti oggetto di contratti di ammasso privato;

iv)

lo Stato membro in cui può essere presentata una richiesta di ammasso privato;

e)

l'adozione dell'elenco dei mercati rappresentativi di cui agli articoli 17 e 37;

f)

le condizioni di smercio dei prodotti acquistati all’intervento, in particolare il prezzo di vendita, le condizioni di svincolo dalle scorte e, se del caso, di successiva utilizzazione o destinazione dei prodotti svincolati, i controlli da effettuare e, se del caso, il regime di cauzioni applicabile;

g)

la stesura del piano annuale di cui all’articolo 27, paragrafo 1;

h)

le condizioni di prelievo sul mercato comunitario di cui all’articolo 27, paragrafo 2;

i)

le autorizzazioni di cui all’articolo 39, comprese le deroghe, solo se strettamente necessarie, alle norme sugli scambi;

j)

le procedure da seguire in caso di gara;

k)

la designazione dei centri di intervento di cui all’articolo 41;

l)

i requisiti cui devono ottemperare i depositi in cui possono essere immagazzinati i prodotti;

m)

le tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di cui all'articolo 42, paragrafo 1, in particolare per quanto concerne:

i)

le definizioni;

ii)

la presentazione delle carcasse ai fini della comunicazione dei prezzi in relazione alla classificazione delle carcasse di bovini adulti;

iii)

in relazione alle misure che i macelli devono adottare, di cui all'allegato V, lettera A, punto III:

le eventuali deroghe, di cui all'articolo 5 della direttiva 88/409/CEE, per i macelli che intendono limitare la loro produzione al mercato locale,

le eventuali deroghe, accordate su richiesta agli Stati membri, per i macelli che procedono alla macellazione di un numero esiguo di bovini;

iv)

l'autorizzazione, che può essere concessa agli Stati membri, a non applicare la tabella di classificazione delle carcasse di suini e a valersi di criteri di valutazione complementari, oltre a quelli del peso e del tenore stimato di carne magra;

v)

le norme per la comunicazione dei prezzi di taluni prodotti da parte degli Stati membri.

CAPO II

Misure speciali di intervento

Sezione I

Misure eccezionali di sostegno del mercato

Articolo 44

Malattie degli animali

1.   Al fine di tener conto delle limitazioni agli scambi intracomunitari e agli scambi con i paesi terzi che dovessero risultare dall’applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali, la Commissione può adottare misure eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni.

Le misure di cui al primo comma si applicano ai settori seguenti:

a)

carni bovine;

b)

latte e prodotti lattiero-caseari;

c)

carni suine;

d)

carni ovine e caprine;

e)

uova;

f)

carni di pollame.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, sono adottate su richiesta dello o degli Stati membri interessati.

Dette misure sono subordinate all’adozione, da parte dello o degli Stati membri interessati, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa.

Articolo 45

Perdita di fiducia del consumatore

Per quanto riguarda i settori delle carni di pollame e delle uova la Commissione può adottare misure eccezionali di sostegno del mercato per tener conto di gravi perturbazioni del mercato che si ritiene siano direttamente legate ad una perdita di fiducia del consumatore a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica o animale.

Tali misure sono adottate su richiesta dello o degli Stati membri interessati.

Articolo 46

Finanziamento

1.   Per le misure eccezionali previste agli articoli 44 e 45 la Comunità contribuisce al finanziamento per il 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.

Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, in caso di lotta contro l’afta epizootica la Comunità contribuisce al finanziamento per il 60 % delle spese.

2.   Gli Stati membri assicurano che, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determini una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

3.   Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari degli Stati membri a favore delle misure eccezionali di cui agli articoli 44 e 45.

Sezione II

Misure relative ai settori dei cereali e del riso

Articolo 47

Misure speciali di mercato nel settore dei cereali

1.   Qualora la situazione di mercato lo esiga, la Commissione può adottare misure speciali di intervento nel settore dei cereali. Queste misure d'intervento possono essere adottate, in particolare, qualora in una o più regioni della Comunità i prezzi di mercato scendano o rischino di scendere rispetto al prezzo d'intervento.

2.   La natura e l’applicazione delle misure speciali di intervento, nonché le condizioni e le procedure per la vendita o per qualsiasi altra modalità di smaltimento dei prodotti oggetto di tali misure, sono adottate dalla Commissione.

Articolo 48

Misure speciali di mercato nel settore del riso

1.   La Commissione può adottare misure speciali al fine di:

a)

impedire un’applicazione su vasta scala dell’intervento pubblico, secondo quanto previsto nel capo I, sezione II, della presente parte, nel settore del riso, in certe regioni della Comunità;

b)

compensare penurie di risone dovute a calamità naturali.

2.   La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo.

Sezione III

Misure relative al settore dello zucchero

Articolo 49

Prezzo minimo della barbabietola

1.   Il prezzo minimo della barbabietola di quota è pari a:

a)

27,83 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009;

b)

26,29 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/2010.

2.   Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 si applica alla barbabietola da zucchero di qualità tipo definita nell'allegato IV, parte B.

3.   Le imprese produttrici di zucchero che acquistano barbabietole di quota atte ad essere trasformate in zucchero e destinate alla produzione di zucchero di quota sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo, adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo.

Le maggiorazioni e le riduzioni di cui al primo comma sono applicate conformemente alle modalità di applicazione che devono essere stabilite dalla Commissione.

4.   Per i quantitativi di barbabietole da zucchero corrispondenti ai quantitativi di zucchero industriale o di zucchero eccedente soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all’articolo 64, le imprese produttrici di zucchero interessate adeguano il prezzo di acquisto in modo da farlo corrispondere almeno al prezzo minimo delle barbabietole di quota.

Articolo 50

Accordi interprofessionali

1.   Gli accordi interprofessionali e i contratti di fornitura sono conformi al paragrafo 3 e alle condizioni di acquisto che saranno determinate dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda l’acquisto, la fornitura, la presa in consegna e il pagamento delle barbabietole.

2.   Le condizioni di compravendita delle barbabietole e della canna da zucchero sono disciplinate da accordi interprofessionali stipulati tra i produttori comunitari di queste materie prime e le imprese produttrici di zucchero comunitarie.

3.   Nei contratti di fornitura si fa una distinzione tra le barbabietole a seconda che siano destinate a produrre quantitativi di:

a)

zucchero di quota;

b)

zucchero fuori quota.

4.   Ogni impresa produttrice di zucchero comunica allo Stato membro nel cui territorio produce zucchero le seguenti informazioni:

a)

i quantitativi di barbabietole di cui al paragrafo 3, lettera a), per i quali ha stipulato contratti di fornitura prima della semina, nonché il tenore di zucchero su cui i contratti si basano;

b)

la resa corrispondente stimata.

Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari.

5.   Le imprese produttrici di zucchero che non abbiano stipulato, prima della semina, contratti di fornitura per un quantitativo di barbabietole corrispondente al loro zucchero di quota, al prezzo minimo delle barbabietole di quota, sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo delle barbabietole di quota per tutte le barbabietole da esse trasformate in zucchero.

6.   Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi interprofessionali possono derogare ai paragrafi 3 e 4.

7.   In assenza di accordi interprofessionali, lo Stato membro interessato può adottare le misure necessarie compatibili con il presente regolamento per tutelare gli interessi delle parti in causa.

Articolo 51

Tassa sulla produzione

1.   È riscossa una tassa sulla produzione delle quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina detenute dalle imprese che producono tali prodotti di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

2.   La tassa sulla produzione è fissata a 12,00 EUR per tonnellata di zucchero di quota e sciroppo di inulina di quota. Per l’isoglucosio la tassa sulla produzione è pari al 50 % della tassa applicabile allo zucchero.

3.   Lo Stato membro addebita l’intero importo della tassa sulla produzione, versato a norma del paragrafo 1, alle imprese stabilite sul suo territorio in proporzione alla quota da esse detenuta nel corso della rispettiva campagna di commercializzazione.

Le imprese effettuano i pagamenti entro la fine di febbraio della pertinente campagna di commercializzazione.

4.   Le imprese comunitarie produttrici di zucchero e di sciroppo di inulina hanno la facoltà di addebitare il 50 % della relativa tassa sulla produzione ai produttori di barbabietole da zucchero o di canna da zucchero o ai fornitori di cicoria.

Articolo 52

Ritiro di zucchero dal mercato

1.   Per salvaguardare l’equilibrio strutturale del mercato ad un livello di prezzo prossimo al prezzo di riferimento, in ottemperanza agli obblighi della Comunità che scaturiscono da accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato, può essere ritirata dal mercato una percentuale, uniforme per tutti gli Stati membri, di zucchero di quota, di isoglucosio di quota e di sciroppo di inulina di quota fino all’inizio della campagna di commercializzazione successiva.

In tal caso, nella stessa campagna di commercializzazione il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di zucchero greggio di importazione destinato alla raffinazione, di cui all’articolo 153, è ridotto della stessa percentuale.

2.   La percentuale di ritiro di cui al paragrafo 1 è fissata entro il 31 ottobre della relativa campagna di commercializzazione in base alle tendenze del mercato stimate per la stessa campagna.

3.   Le imprese detentrici di quote immagazzinano a proprie spese, nel corso del periodo di ritiro, i quantitativi di zucchero corrispondenti all’applicazione della percentuale di cui al paragrafo 1 alla propria produzione entro quota nel corso della relativa campagna di commercializzazione.

I quantitativi di zucchero ritirati dal mercato nel corso di una campagna di commercializzazione si considerano i primi quantitativi prodotti entro quota della campagna di commercializzazione successiva. Tuttavia, tenendo conto delle prevedibili tendenze del mercato, la Commissione può decidere di considerare, per la campagna di commercializzazione in corso e/o per la campagna successiva, tutto o parte dello zucchero, dell’isoglucosio o dello sciroppo di inulina ritirati come:

a)

zucchero eccedente, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente, atto a diventare zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale; oppure

b)

produzione entro quota temporanea, che può essere in parte riservata all’esportazione nel rispetto degli impegni della Comunità che scaturiscono da accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

4.   Se l’approvvigionamento di zucchero nella Comunità è inadeguato, la Commissione può decidere che un certo quantitativo di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina ritirati dal mercato possa essere venduto sul mercato comunitario prima della fine del periodo di ritiro.

5.   Lo zucchero immagazzinato conformemente al presente articolo durante una campagna di commercializzazione non può essere oggetto di altre misure di magazzinaggio di cui agli articoli 13, 32 o 63.

Articolo 53

Modalità di applicazione

La Commissione può adottare le modalità di applicazione della presente sezione, e in particolare:

a)

i criteri che le imprese produttrici di zucchero sono tenute ad applicare quando ripartiscono fra i venditori i quantitativi di barbabietole che devono essere coperti dai contratti di fornitura prima della semina, di cui all’articolo 50, paragrafo 4;

b)

la percentuale di zucchero di quota ritirata dal mercato di cui all’articolo 52, paragrafo 1;

c)

le condizioni per il pagamento del prezzo minimo qualora lo zucchero ritirato sia venduto sul mercato comunitario ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 4.

Sezione IV

Adeguamento dell’offerta

Articolo 54

Misure atte a facilitare l’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato

Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti ritiri dal mercato, la Commissione può adottare le seguenti misure in relazione ai settori delle piante vive, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame:

a)

misure dirette a migliorare la qualità;

b)

misure dirette a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;

c)

misure intese ad agevolare l’accertamento dell’andamento dei prezzi sul mercato;

d)

misure intese a consentire l’elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine tramite la conoscenza dei mezzi di produzione impiegati.

CAPO III

Regimi di contenimento della produzione

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 55

Regimi di quote

1.   Un regime di quote disciplina i prodotti seguenti:

a)

il latte e i prodotti lattiero-caseari definiti all’articolo 65, lettere a) e b);

b)

lo zucchero, l’isoglucosio e lo sciroppo di inulina.

2.   Se un produttore supera la quota in questione e, nel caso dello zucchero, non utilizza i quantitativi eccedenti di cui all'articolo 61, un prelievo sulle eccedenze viene riscosso su tali quantitativi, fatte salve le condizioni stabilite nelle sezioni II e III.

3.   Il presente regolamento si applica fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (59).

Sezione II

Zucchero

Sottosezione I

Ripartizione e gestione delle quote

Articolo 56

Ripartizione delle quote

1.   Le quote di produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina a livello nazionale e regionale sono fissate nell’allegato VI.

2.   Gli Stati membri assegnano una quota a ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita sul loro territorio e riconosciuta a norma dell’articolo 57.

Per ciascuna impresa la quota attribuita è pari alla quota assegnata all’impresa a norma del regolamento (CE) n. 318/2006 per la campagna di commercializzazione 2007/2008.

3.   In caso di assegnazione di una quota ad un’impresa produttrice di zucchero che possiede più stabilimenti, gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie per tenere adeguatamente conto degli interessi dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero.

Articolo 57

Imprese riconosciute

1.   A richiesta, gli Stati membri riconoscono le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ovvero le imprese che trasformano detti prodotti in uno dei prodotti elencati nell’articolo 62, paragrafo 2, a condizione che queste:

a)

comprovino la propria capacità professionale di produzione;

b)

accettino di fornire le informazioni e di sottoporsi ai controlli di cui al presente regolamento;

c)

non siano oggetto di un provvedimento di sospensione o revoca del riconoscimento.

2.   Le imprese riconosciute forniscono le seguenti informazioni allo Stato membro nel cui territorio ha luogo il raccolto delle barbabietole o delle canne oppure la raffinazione:

a)

i quantitativi di barbabietole o di canne per i quali è stato concluso un contratto di fornitura, nonché le corrispondenti rese stimate di barbabietola o di canna e di zucchero per ettaro;

b)

dati relativi alle consegne previste ed effettive di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero e di zucchero greggio, dati relativi alla produzione di zucchero e dichiarazioni relative alle scorte di zucchero;

c)

i quantitativi di zucchero bianco venduto, con indicazione del relativo prezzo e delle condizioni di vendita corrispondenti.

Articolo 58

Quota supplementare e quota aggiuntiva di isoglucosio

1.   Nella campagna di commercializzazione 2008/2009 una quota supplementare di isoglucosio di 100 000 tonnellate è aggiunta alla quota della campagna di commercializzazione precedente. Tale aggiunta non riguarda la Bulgaria e la Romania.

Nella campagna di commercializzazione 2008/2009 una quota supplementare di isoglucosio pari a 11 045 tonnellate per la Bulgaria e a 1 966 tonnellate per la Romania è aggiunta alla quota della campagna di commercializzazione precedente.

Gli Stati membri assegnano alle imprese le quote supplementari in proporzione alla quota di isoglucosio loro assegnata in applicazione dell’articolo 56, paragrafo 2.

2.   L’Italia, la Lituania e la Svezia possono assegnare, su richiesta alle imprese stabilite nel loro territorio, una quota aggiuntiva di isoglucosio nelle campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010. Le quote aggiuntive massime per Stato membro sono fissate nell’allegato VII.

3.   Le quote aggiuntive assegnate alle imprese a norma del paragrafo 2 sono soggette ad un prelievo unico di 730 EUR, che è prelevato per tonnellata di quota aggiuntiva assegnata.

Articolo 59

Gestione delle quote

1.   La Commissione adegua le quote indicate nell’allegato VI entro la fine di febbraio della campagna di commercializzazione precedente per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011. Gli adeguamenti risultano dall’applicazione del paragrafo 2 del presente articolo e dell’articolo 58 del presente regolamento nonché dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006.

2.   Tenendo conto dei risultati del regime di ristrutturazione previsto dal regolamento (CE) n. 320/2006, entro il 28 febbraio 2010 la Commissione fissa la percentuale uniforme necessaria per ridurre le quote esistenti di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina per Stato membro o per regione al fine di evitare squilibri di mercato nella campagna di commercializzazione 2010/2011 e nelle successive.

3.   Gli Stati membri adeguano di conseguenza la quota assegnata alle imprese.

Articolo 60

Riassegnazione della quota nazionale

1.   Uno Stato membro può ridurre fino al 10 % per ciascuna campagna di commercializzazione la quota di zucchero o di isoglucosio assegnata a un’impresa stabilita nel suo territorio.

2.   Gli Stati membri possono effettuare trasferimenti di quote tra le imprese secondo le regole stabilite nell’allegato VII e prendendo in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare dei produttori di barbabietole e di canne da zucchero.

3.   Lo Stato membro assegna i quantitativi detratti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 a una o più imprese stabilite nel suo territorio, che detengano o non detengano quote.

Sottosezione II

Superamento della quota

Articolo 61

Ambito di applicazione

Lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina prodotti nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all’articolo 56 possono essere:

a)

utilizzati per la trasformazione di alcuni prodotti di cui all’articolo 62;

b)

riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva, conformemente all’articolo 63;

c)

utilizzati ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, conformemente al titolo II del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (60); oppure

d)

esportati entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione nel rispetto degli impegni scaturiti dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

Gli altri quantitativi prodotti in eccesso sono soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all’articolo 64.

Articolo 62

Zucchero industriale

1.   Lo zucchero industriale, l’isoglucosio industriale o lo sciroppo di inulina industriale sono riservati alla produzione di uno dei prodotti elencati nel paragrafo 2 qualora:

a)

siano oggetto di un contratto di fornitura concluso prima della fine della campagna di commercializzazione tra un produttore ed un utilizzatore entrambi riconosciuti a norma dell’articolo 57; e

b)

siano stati consegnati all’utilizzatore entro il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva.

2.   La Commissione redige un elenco dei prodotti per la fabbricazione dei quali sono utilizzati zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale.

L’elenco comprende in particolare:

a)

bioetanolo, alcole, rum, lieviti vivi e quantitativi di sciroppo da spalmare e sciroppo da trasformare in Rinse appelstroop;

b)

alcuni prodotti industriali che non contengono zucchero, ma nella cui trasformazione sono utilizzati zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina;

c)

alcuni prodotti dell’industria chimica o farmaceutica che contengono zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina.

Articolo 63

Riporto di zucchero eccedente

1.   Ogni impresa può decidere di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione di zucchero eccedente, di isoglucosio eccedente o di sciroppo di inulina eccedente. Fatto salvo il paragrafo 3, tale decisione è irrevocabile.

2.   Le imprese che prendono la decisione di cui al paragrafo 1:

a)

informano lo Stato membro interessato prima di una data da stabilirsi da parte dello stesso:

fra il 1o febbraio e il 30 giugno della campagna di commercializzazione in corso per i quantitativi di zucchero di canna riportati;

fra il 1o febbraio e il 15 aprile della campagna di commercializzazione in corso per i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina riportati;

b)

si impegnano a immagazzinare detti quantitativi a proprie spese fino alla fine della campagna di commercializzazione in corso.

3.   Se la produzione definitiva di un'impresa nella campagna di commercializzazione considerata è inferiore a quella stimata alla data della decisione di cui al paragrafo 1, entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva il quantitativo riportato può essere adattato con efficacia retroattiva.

4.   I quantitativi riportati si considerano i primi quantitativi prodotti della quota della campagna di commercializzazione successiva.

5.   Lo zucchero immagazzinato a norma del presente articolo durante una campagna di commercializzazione non può essere oggetto di altre misure di magazzinaggio di cui agli articoli 13, 32 o 52.

Articolo 64

Prelievo sulle eccedenze

1.   I seguenti quantitativi sono soggetti ad un prelievo sulle eccedenze:

a)

lo zucchero eccedente, l’isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente prodotti in qualsiasi campagna di commercializzazione, esclusi i quantitativi riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva ed immagazzinati a norma dell’articolo 63 o i quantitativi di cui all’articolo 61, lettere c) e d);

b)

lo zucchero industriale, l’isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale di cui non sia stata comprovata, entro una data stabilita dalla Commissione, la trasformazione in uno dei prodotti di cui all’articolo 62, paragrafo 2;

c)

lo zucchero, l’isoglucosio e lo sciroppo di inulina ritirati dal mercato a norma dell’articolo 52 e per i quali non siano adempiuti gli obblighi di cui all’articolo 52, paragrafo 3.

2.   Il prelievo sulle eccedenze è fissato dalla Commissione ad un livello sufficientemente elevato per evitare l’accumulo dei quantitativi di cui al paragrafo 1.

3.   Lo Stato membro addebita il prelievo sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 alle imprese stabilite nel suo territorio in proporzione ai quantitativi di cui al paragrafo 1 da esse prodotti, determinati per dette imprese per la relativa campagna di commercializzazione.

Sezione III

Latte

Sottosezione I

Disposizioni generali

Articolo 65

Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

a)

«latte»: il prodotto della mungitura di una o più vacche;

b)

«altri prodotti lattiero-caseari»: tutti i prodotti lattiero-caseari ad esclusione del latte, in particolare il latte scremato, la crema di latte, il burro, lo iogurt e i formaggi; se del caso, questi possono essere convertiti in «equivalente latte» applicando coefficienti che vengono fissati dalla Commissione;

c)

«produttore»: l’imprenditore agricolo la cui azienda è situata entro il territorio geografico di uno Stato membro, che produce e commercializza latte o si accinge a farlo nell’immediato futuro;

d)

«azienda»: l’azienda definita all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

e)

«acquirente»: un’impresa o un’associazione che acquista latte presso il produttore:

per sottoporlo ad una o più operazioni di raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione,

per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

Tuttavia, si considera come acquirente qualsiasi associazione di acquirenti operanti in una stessa zona geografica, la quale effettui per conto dei propri aderenti le operazioni di gestione amministrativa e contabile necessarie al pagamento del prelievo sulle eccedenze. Ai fini dell’applicazione della prima frase del presente comma, la Grecia è considerata un’unica zona geografica e può assimilare un ente pubblico all’associazione di acquirenti summenzionata;

f)

«consegna»: qualsiasi consegna di latte, ad esclusione di ogni altro prodotto lattiero-caseario, da parte di un produttore ad un acquirente, indipendentemente dal fatto che al trasporto provveda il produttore, l’acquirente, l’impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di tali prodotti, o un terzo;

g)

«vendita diretta»: qualsiasi vendita o cessione di latte da parte di un produttore direttamente al consumatore, nonché qualsiasi vendita o cessione, da parte di un produttore, di altri prodotti lattiero-caseari. La Commissione può adattare, nel rispetto della definizione di «consegna» di cui alla lettera f), la definizione di «vendita diretta» al fine di assicurare in particolare che nessun quantitativo di latte o di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati sia escluso dal regime di quote;

h)

«commercializzazione»: consegna di latte o vendita diretta di latte o di altri prodotti lattiero-caseari;

i)

«quota individuale»: la quota di un produttore al 1o aprile di un qualsiasi periodo di dodici mesi;

j)

«quota nazionale»: la quota di cui all’articolo 66, fissata per ciascuno Stato membro;

k)

«quota disponibile»: la quota a disposizione del produttore al 31 marzo del periodo di dodici mesi per il quale è calcolato il prelievo sulle eccedenze, tenuto conto dei trasferimenti, delle cessioni, delle conversioni e delle riassegnazioni temporanee previsti dal presente regolamento e intervenuti nel corso di tale periodo di dodici mesi.

Sottosezione II

Ripartizione e gestione delle quote

Articolo 66

Quote nazionali

1.   Le quote nazionali per la produzione di latte e altri prodotti lattiero-caseari commercializzati durante sette periodi consecutivi di dodici mesi a decorrere dal 1o aprile 2008 (di seguito «periodi di dodici mesi») sono fissate nell’allegato IX, punto 1.

2.   Le quote di cui al paragrafo 1 sono ripartite fra i produttori a norma dell’articolo 67, distinguendo fra consegne e vendite dirette. Il superamento delle quote nazionali è stabilito a livello nazionale in ciascuno Stato membro in conformità alla presente sezione e separatamente per le consegne e le vendite dirette.

3.   Le quote nazionali di cui all’allegato IX, punto 1, sono fissate fatto salvo un eventuale riesame alla luce della situazione generale del mercato e delle condizioni particolari esistenti in taluni Stati membri.

4.   Per la Bulgaria e la Romania è istituita una riserva speciale per la ristrutturazione, come indicato nell’allegato IX, punto 2. Tale riserva è liberata dal 1o aprile 2009, a condizione che il consumo in azienda di latte e di prodotti lattiero-caseari in ciascuno di tali paesi sia diminuito dal 2002.

La decisione relativa alla liberazione della riserva e alla sua distribuzione tra le quote per le consegne e per le vendite dirette è adottata dalla Commissione sulla base di una relazione che la Bulgaria e la Romania dovranno presentarle entro il 31 dicembre 2008. Tale relazione esporrà in dettaglio i risultati e le tendenze dell’effettivo processo di ristrutturazione del settore lattiero-caseario di ciascun paese e, in particolare, il passaggio dalla produzione per il consumo in azienda alla produzione destinata al mercato.

5.   Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia le quote nazionali includono tutto il latte o l’equivalente latte consegnato a un acquirente o venduto direttamente, indipendentemente dal fatto che sia prodotto o commercializzato nell’ambito di una misura transitoria applicabile in tali paesi.

Articolo 67

Quote individuali

1.   La quota o le quote individuali dei produttori al 1o aprile 2008 sono pari al quantitativo o ai quantitativi di riferimento individuali al 31 marzo 2008, fatti salvi i trasferimenti, le cessioni e le conversioni di quote che hanno efficacia al 1o aprile 2008.

2.   I produttori possono disporre di una o di due quote individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. La conversione da una quota all’altra dei quantitativi di un produttore può essere effettuata soltanto dall’autorità competente dello Stato membro, su richiesta debitamente giustificata del produttore.

3.   Qualora un produttore disponga di due quote, il calcolo del suo contributo al prelievo sulle eccedenze eventualmente dovuto è effettuato separatamente per ciascuna quota.

4.   La Commissione può aumentare fino a 200 000 tonnellate la parte della quota nazionale della Finlandia destinata alle consegne di cui all’articolo 66 per compensare i produttori«SLOM» finlandesi. Tale riserva, da assegnare conformemente alla normativa comunitaria, va utilizzata esclusivamente per i produttori il cui diritto a riprendere la produzione fosse compromesso in conseguenza dell’adesione.

5.   Le quote individuali sono modificate, se del caso, per ciascuno dei periodi di dodici mesi di cui trattasi, in modo che, per ciascuno Stato membro, la somma delle quote individuali per le consegne e di quella per le vendite dirette non superi la parte corrispondente della quota nazionale adattata a norma dell’articolo 69, tenuto conto delle eventuali riduzioni imposte per alimentare la riserva nazionale di cui all’articolo 71.

Articolo 68

Assegnazione di quote provenienti dalla riserva nazionale

Gli Stati membri stabiliscono le norme necessarie per l’assegnazione ai produttori di una parte o della totalità delle quote provenienti dalla riserva nazionale di cui all’articolo 71 in base a criteri oggettivi che devono essere comunicati alla Commissione.

Articolo 69

Gestione delle quote

1.   La Commissione adatta, per ciascuno Stato membro e per ciascun periodo, entro la fine del periodo in questione, la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» delle quote nazionali, tenuto conto delle conversioni richieste dai produttori tra le quote individuali per le consegne e per le vendite dirette.

2.   Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, entro date e in base a modalità che la Commissione deve stabilire a norma dell'articolo 192, paragrafo 2, i dati necessari per:

a)

l’adattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b)

il calcolo del prelievo sulle eccedenze che gli Stati membri devono pagare.

Articolo 70

Tenore di grassi

1.   A ciascun produttore è assegnato un tenore di riferimento di grassi applicabile alla quota individuale per le consegne attribuitagli.

2.   Per le quote attribuite ai produttori al 31 marzo 2008 a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, il tenore di cui al paragrafo 1 è pari al tenore di riferimento di detta quota a tale data.

3.   Tale tenore è modificato all’atto della conversione di cui all’articolo 67, paragrafo 2, e nel caso di acquisizione, cessione o cessione temporanea di quote in conformità a norme che saranno stabilite dalla Commissione.

4.   Per i nuovi produttori che dispongono di una quota individuale per le consegne proveniente interamente dalla riserva nazionale, il tenore di grassi è fissato in conformità a norme che saranno stabilite dalla Commissione.

5.   Il tenore di riferimento di grassi individuale di cui al paragrafo 1 è adeguato, se del caso, all’entrata in vigore del presente regolamento e successivamente all’inizio del periodo di dodici mesi di cui trattasi, ogniqualvolta ciò sia necessario, in modo che, per ciascuno Stato membro, la media ponderata del tenore di grassi rappresentativo individuale non superi di oltre 0,1 g/kg il tenore di riferimento di grassi di cui all’allegato X.

Per la Romania il tenore di riferimento di grassi fissato all’allegato X è riesaminato sulle base delle cifre relative all’intero anno 2004 e, se necessario, è adattato dalla Commissione.

Articolo 71

Riserva nazionale

1.   All’interno delle quote nazionali fissate nell’allegato IX ciascuno Stato membro istituisce una riserva nazionale, in particolare ai fini delle assegnazioni di cui all’articolo 68. Questa riserva è alimentata, a seconda dei casi, ritirando i quantitativi di cui all’articolo 72, effettuando una trattenuta sui trasferimenti come previsto all’articolo 76 oppure effettuando una riduzione lineare dell’insieme delle quote individuali. Tali quote conservano la loro destinazione iniziale, vale a dire consegne o vendite dirette.

2.   Le eventuali quote supplementari assegnate ad uno Stato membro sono versate automaticamente nella riserva nazionale e ripartite tra consegne e vendite dirette a seconda delle necessità prevedibili.

3.   Le quote versate nella riserva nazionale non hanno un tenore di riferimento di grassi.

Articolo 72

Casi di inattività

1.   Se una persona fisica o giuridica che detiene quote individuali non soddisfa più i criteri di cui all’articolo 65, lettera c), durante un periodo di dodici mesi, i corrispondenti quantitativi sono riversati nella riserva nazionale entro il 1o aprile dell’anno civile successivo, tranne se essa diventa nuovamente produttore ai sensi dell’articolo 65, lettera c), prima di tale data.

Se detta persona diventa nuovamente produttore entro la fine del secondo periodo di dodici mesi successivo al ritiro, la quota individuale ritirata le è restituita, in tutto o in parte, entro il 1o aprile successivo alla data della richiesta.

2.   Se per almeno un periodo di dodici mesi un produttore non commercializza un quantitativo pari almeno al 70 % della sua quota individuale, lo Stato membro in questione può decidere se e a quali condizioni la quota inutilizzata è riversata in tutto o in parte nella riserva nazionale.

Gli Stati membri possono stabilire le condizioni alle quali una quota è riassegnata al produttore interessato qualora ripristini la commercializzazione.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano in caso di forza maggiore o in casi debitamente giustificati che compromettano temporaneamente la capacità produttiva dei produttori in questione, riconosciuti dalle autorità competenti.

Articolo 73

Cessioni temporanee

1.   Entro la fine di ciascun periodo di dodici mesi gli Stati membri autorizzano, per il periodo di cui trattasi, cessioni temporanee di una parte delle quote individuali che i produttori che ne dispongono non intendono utilizzare.

Gli Stati membri possono disciplinare le operazioni di cessione in funzione delle categorie di produttori o delle strutture della produzione lattiera, limitarle al livello dell’acquirente o all’interno delle regioni, autorizzare la cessione totale nei casi di cui all’articolo 72, paragrafo 3, e determinare in che misura il cedente possa rinnovare le operazioni di cessione.

2.   Ciascuno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 sulla base di uno o di entrambi i seguenti criteri:

a)

la necessità di facilitare le evoluzioni e gli adeguamenti strutturali;

b)

imperative esigenze amministrative.

Articolo 74

Trasferimenti di quote con corrispondente trasferimento di terre

1.   Le quote individuali sono trasferite con l’azienda ai produttori che la riprendono, in caso di vendita, locazione, trasmissione per successione effettiva o anticipata o qualsiasi altro mezzo che produca effetti giuridici analoghi per i produttori secondo modalità che gli Stati membri devono definire tenendo conto delle superfici utilizzate per la produzione lattiera o di altri criteri oggettivi e, eventualmente, di un accordo tra le parti. La parte della quota eventualmente non trasferita con l’azienda è devoluta alla riserva nazionale.

2.   Se le quote sono state o sono trasferite a norma del paragrafo 1 in caso di affitto rurale o in altri casi aventi effetti giuridici analoghi, gli Stati membri possono decidere, in base a criteri obiettivi e allo scopo di assicurare che le quote siano attribuite esclusivamente ai produttori, che le quote di cui trattasi non siano trasferite con l’azienda.

3.   In caso di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di pubblica utilità o allorché il trasferimento è effettuato a fini non agricoli, gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le misure necessarie alla salvaguardia degli interessi legittimi delle parti e, in particolare, affinché i produttori che cedono le terre siano in grado, se vogliono farlo, di continuare la produzione lattiera.

4.   Qualora non vi sia accordo tra le parti, nel caso di affitti rurali che scadono e non sono rinnovabili a condizioni analoghe, o in situazioni che abbiano analoghi effetti giuridici, le quote individuali di cui trattasi sono trasferite in tutto o in parte ai produttori che le riprendono, secondo le disposizioni adottate dagli Stati membri, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti.

Articolo 75

Misure specifiche di trasferimento

1.   Per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera o per migliorare l’ambiente, gli Stati membri possono, secondo modalità che essi definiscono tenendo conto degli interessi legittimi delle parti:

a)

accordare ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera un’indennità, versata in una o più rate annuali, e alimentare la riserva nazionale con le quote individuali così liberate;

b)

stabilire, in base a criteri obiettivi, le condizioni alle quali i produttori possono ottenere, all’inizio di un periodo di dodici mesi, dietro preventivo pagamento, la riassegnazione, da parte dell’autorità competente o dell’organismo da essa designato, di quote individuali liberate definitivamente alla fine del precedente periodo di dodici mesi da altri produttori dietro versamento, in una o più rate annuali, di un’indennità pari al pagamento anzidetto;

c)

centralizzare e controllare i trasferimenti di quote senza corrispondente trasferimento di terre;

d)

prevedere, nel caso di un trasferimento di terre destinato a migliorare l’ambiente, la messa a disposizione del produttore che cede la terra ma che intende proseguire la produzione lattiera, della quota individuale in causa;

e)

determinare, in base a criteri obiettivi, le regioni o le zone di raccolta all’interno delle quali sono autorizzati, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera, i trasferimenti definitivi di quote senza corrispondente trasferimento di terre;

f)

autorizzare, dietro richiesta di un produttore all’autorità competente o all’organismo da essa designato, il trasferimento definitivo di quote senza corrispondente trasferimento di terre o viceversa, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera a livello dell’impresa o di consentire l’estensivizzazione della produzione.

2.   Il paragrafo 1 può essere applicato a livello nazionale, al livello territoriale appropriato o nelle zone di raccolta specificate.

Articolo 76

Trattenute di quote

1.   Nel caso dei trasferimenti di cui agli articoli 74 e 75, gli Stati membri possono trattenere, per riversarla nella riserva nazionale, una parte delle quote individuali, in base a criteri obiettivi.

2.   Se le quote sono state o sono trasferite ai sensi degli articoli 74 e 75 con o senza corrispondente trasferimento di terre in caso di affitto rurale o in altri casi aventi effetti giuridici analoghi, gli Stati membri possono decidere, in base a criteri obiettivi e allo scopo di assicurare che le quote siano attribuite esclusivamente ai produttori, che le quote di cui trattasi siano, in tutto o in parte, versate nella riserva nazionale, definendone le condizioni.

Articolo 77

Aiuti per l'acquisizione di quote

La cessione, il trasferimento o l’assegnazione di quote a norma della presente sezione non possono beneficiare di alcun sostegno finanziario da parte delle autorità pubbliche direttamente connesso all’acquisizione di quote.

Sottosezione III

Superamento della quota

Articolo 78

Prelievo sulle eccedenze

1.   Un prelievo sulle eccedenze è riscosso per il latte e i prodotti lattiero-caseari commercializzati in eccesso rispetto alla quota nazionale stabilita a norma della sottosezione II.

Il prelievo è fissato a 27,83 EUR per 100 kg di latte.

2.   Gli Stati membri sono debitori verso la Comunità del prelievo sulle eccedenze risultante dai superamenti della quota nazionale, stabilita a livello nazionale e separatamente per le consegne e le vendite dirette, e lo versano, entro il limite del 99 % dell’importo dovuto, al FEAGA tra il 16 ottobre e il 30 novembre successivi al periodo di dodici mesi in questione.

3.   Se il versamento di cui al paragrafo 1 non è stato effettuato entro la data fissata, e previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, la Commissione detrae una somma equivalente al prelievo sulle eccedenze non versato dai pagamenti mensili ai sensi dell’articolo 14 e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005. Prima di prendere la sua decisione la Commissione avverte lo Stato membro interessato, che esprime il suo punto di vista entro una settimana. L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio (61) non si applica.

4.   La Commissione determina le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 79

Contributo dei produttori al prelievo sulle eccedenze dovuto

Il prelievo sulle eccedenze è interamente ripartito, ai sensi degli articoli 80 e 83, tra i produttori che hanno contribuito a ciascun superamento delle quote nazionali di cui all’articolo 66, paragrafo 2.

Fatto salvo l'articolo 80, paragrafo 3, e l’articolo 83, paragrafo 1, i produttori sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del contributo al prelievo sulle eccedenze dovuto, calcolato ai sensi degli articoli 69, 70 e 80, per il semplice fatto di aver superato le rispettive quote di cui dispongono.

Articolo 80

Prelievo sulle eccedenze per le consegne

1.   Per stabilire il computo finale del prelievo sulle eccedenze, i quantitativi consegnati da ciascun produttore sono aumentati o ridotti per tener conto delle eventuali differenze tra il tenore di grassi effettivo e il tenore di grassi di riferimento, applicando coefficienti e condizioni che devono essere stabiliti dalla Commissione.

2.   Se a livello nazionale la somma delle consegne adeguate a norma del paragrafo 1 è inferiore alle consegne effettive, il prelievo sulle eccedenze è calcolato in base alle consegne effettive. In questo caso gli adeguamenti verso il basso sono ridotti proporzionalmente in modo da far coincidere la somma delle consegne adeguate con le consegne effettive.

Se la somma delle consegne, adeguate conformemente al paragrafo 1, è superiore alle consegne effettive, il prelievo sulle eccedenze è calcolato in base alle consegne adeguate.

3.   Il contributo di ciascun produttore al pagamento del prelievo sulle eccedenze è stabilito mediante una decisione dello Stato membro, dopo che è stata riassegnata o meno la parte inutilizzata della quota nazionale destinata alle consegne, proporzionalmente alle quote individuali a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che dovranno essere fissati dagli Stati membri:

a)

a livello nazionale in base al superamento della quota a disposizione di ciascun produttore;

b)

oppure in un primo tempo a livello dell’acquirente e successivamente, se del caso, a livello nazionale.

Articolo 81

Ruolo degli acquirenti

1.   Gli acquirenti sono responsabili della riscossione presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo del prelievo sulle eccedenze e versano all’organismo competente dello Stato membro, prima di una data e in base a modalità che devono essere stabilite dalla Commissione, l’importo di tali contributi che trattengono sul prezzo del latte pagato ai produttori responsabili del superamento o che, in mancanza di ciò, riscuotono con ogni altro mezzo appropriato.

2.   Se un acquirente si sostituisce in tutto o in parte a uno o più altri acquirenti, le quote individuali di cui dispongono i produttori sono prese in considerazione per la parte restante del periodo di dodici mesi in corso, previa detrazione dei quantitativi già consegnati e tenuto conto del loro tenore di grassi. Il presente paragrafo si applica anche in caso di passaggio di un produttore da un acquirente a un altro.

3.   Qualora nel periodo di riferimento i quantitativi consegnati da un produttore superino la quota di cui dispone, lo Stato membro in causa può decidere che l’acquirente trattenga a titolo di anticipo sul contributo del produttore al prelievo, secondo modalità determinate dallo Stato membro, una parte del prezzo del latte su ogni consegna di tale produttore che supera la quota di cui dispone per le consegne. Lo Stato membro può prevedere disposizioni specifiche che consentano agli acquirenti di trattenere tale anticipo qualora i produttori consegnino a più acquirenti.

Articolo 82

Riconoscimento

La qualifica di acquirente è subordinata al riconoscimento preliminare da parte dello Stato membro in base a criteri che devono essere stabiliti dalla Commissione.

Le condizioni che il produttore deve soddisfare e i dati che deve fornire in caso di vendita diretta sono stabiliti dalla Commissione.

Articolo 83

Prelievo sulle eccedenze per le vendite dirette

1.   In caso di vendite dirette il contributo di ciascun produttore al pagamento del prelievo sulle eccedenze è stabilito con decisione dello Stato membro, dopo che è stata riassegnata o meno la parte inutilizzata della quota destinata alle vendite dirette, al livello territoriale appropriato o a livello nazionale.

2.   Gli Stati membri stabiliscono la base per il calcolo del contributo del produttore al prelievo sulle eccedenze dovuto per il quantitativo totale di latte venduto, ceduto o utilizzato per fabbricare i prodotti lattiero-caseari venduti o ceduti, applicando criteri fissati dalla Commissione.

3.   Per stabilire il computo finale del prelievo sulle eccedenze non si tiene conto delle correzioni connesse al tenore di grassi.

4.   La Commissione fissa le modalità e la data di pagamento del prelievo all’organismo competente dello Stato membro.

Articolo 84

Importi pagati in eccesso o non pagati

1.   Qualora, per le consegne o le vendite dirette, il prelievo sulle eccedenze sia dovuto e il contributo riscosso dai produttori sia superiore al prelievo, gli Stati membri possono:

a)

destinare in tutto o in parte l’eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui all’articolo 75, paragrafo 1, lettera a); e/o

b)

ridistribuirla in tutto o in parte ai produttori che:

rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi e a un termine determinato dalla Commissione, oppure

sono confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale non avente alcun nesso con il regime delle quote per il latte e gli altri prodotti lattiero-caseari istituita dal presente capo.

2.   Qualora il prelievo sulle eccedenze non sia dovuto, gli anticipi eventualmente riscossi dagli acquirenti o dallo Stato membro sono rimborsati entro la fine del periodo di dodici mesi successivo.

3.   Se un acquirente non ha rispettato l’obbligo di riscuotere il contributo dei prodotti al prelievo sulle eccedenze a norma dell’articolo 81, lo Stato membro può riscuotere direttamente dal produttore gli importi non pagati, fatte salve le sanzioni che può applicare all’acquirente inadempiente.

4.   Se il termine di pagamento non è rispettato dal produttore o dall’acquirente, a seconda dei casi, allo Stato membro sono versati interessi di mora, che devono essere fissati dalla Commissione.

Sezione IV

Disposizioni procedurali

Articolo 85

Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente capo, che possono riguardare in particolare:

a)

le informazioni supplementari che le imprese riconosciute di cui all’articolo 57 devono fornire nonché i criteri per le sanzioni amministrative, le sospensioni e il ritiro di detto riconoscimento;

b)

la fissazione e la comunicazione degli importi di cui all'articolo 58 e il prelievo sulle eccedenze di cui all'articolo 64;

c)

le deroghe alle date fissate all’articolo 63.

CAPO IV

Regimi di aiuto

Sezione I

Aiuto alla trasformazione

Sottosezione I

Foraggi essiccati

Articolo 86

Imprese beneficiarie

1.   L’aiuto alla trasformazione dei prodotti del settore dei foraggi essiccati è concesso alle imprese di trasformazione di prodotti di detto settore che rientrano in almeno una delle seguenti categorie:

a)

trasformatori che hanno stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare. Ove un contratto sia un contratto speciale di lavorazione di foraggi consegnati da un produttore, esso contiene una clausola che obbliga l'impresa di trasformazione a versare al produttore l’aiuto ottenuto per il quantitativo trasformato in applicazione del contratto;

b)

imprese che hanno trasformato la propria produzione ovvero, in caso di associazioni, quella dei loro soci;

c)

imprese che hanno ricevuto le loro forniture da persone fisiche o giuridiche che hanno stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare.

2.   L’aiuto di cui al paragrafo 1 è versato per i foraggi essiccati che hanno lasciato l’impianto di trasformazione e soddisfano i seguenti requisiti:

a)

hanno un tenore massimo di umidità variabile tra l’11 e il 14 % in funzione del modo di presentazione del prodotto;

b)

hanno un tenore minimo di proteine grezze totali, riferito alla sostanza secca, non inferiore:

i)

al 15 % per i prodotti di cui all’allegato I, parte IV, lettera a), e lettera b), secondo trattino;

ii)

al 45 % per i prodotti di cui all’allegato I, parte IV, lettera b), primo trattino;

c)

sono di qualità mercantile, sana e leale.

Articolo 87

Pagamento anticipato

1.   Le imprese di trasformazione hanno diritto al pagamento anticipato di un importo di 19,80 EUR/t o di 26,40 EUR/t se hanno costituito una cauzione di 6,60 EUR/t.

Gli Stati membri effettuano i controlli necessari per verificare il diritto all’aiuto. A verifica avvenuta, essi procedono al versamento dell’anticipo.

L’anticipo può tuttavia essere versato prima che ne venga riconosciuto il diritto, a condizione che il trasformatore costituisca una cauzione di importo pari all’anticipo stesso, maggiorata del 10 %. Tale cauzione è costituita anche a garanzia di quanto stabilito al primo comma. Essa è diminuita al livello specificato al primo comma non appena sia stato accertato il diritto all’aiuto e interamente svincolata al versamento del saldo dell’aiuto.

2.   Nessun anticipo può essere versato prima che i foraggi essiccati abbiano lasciato l’impresa di trasformazione.

3.   In caso di versamento di un anticipo, viene pagato un conguaglio pari alla differenza tra l’importo dell’anticipo stesso e l’ammontare totale dell’aiuto dovuto all’impresa di trasformazione, fatta salva l’applicazione dell’articolo 88, paragrafo 2.

4.   Se l’ammontare dell’anticipo supera l’importo totale dovuto all’impresa di trasformazione in applicazione dell’articolo 88, paragrafo 2, il trasformatore rimborsa all’autorità competente dello Stato membro, su richiesta, la quota eccedente.

Articolo 88

Aliquota dell'aiuto

1.   L’aiuto di cui all’articolo 86 è fissato a 33 EUR/t.

2.   In deroga al paragrafo 1, qualora in una campagna di commercializzazione il quantitativo di foraggi essiccati per il quale viene chiesto l’aiuto superi il quantitativo massimo garantito di cui all’articolo 89, l’aiuto per gli Stati membri in cui la produzione supera il quantitativo nazionale garantito è ridotto mediante una diminuzione delle spese pari al rapporto percentuale tra il superamento dello Stato membro e la somma dei superamenti.

La diminuzione è fissata dalla Commissione a un livello tale da assicurare che le spese di bilancio non superino il livello che sarebbe stato raggiunto se il quantitativo massimo garantito non fosse stato superato.

Articolo 89

Quantitativo garantito

È fissato un quantitativo massimo garantito per singola campagna di commercializzazione di 4 960 723 tonnellate di foraggi disidratati e/o essiccati al sole per il quale può essere concesso l’aiuto di cui all’articolo 86. Detto quantitativo è ripartito fra gli Stati membri interessati come quantitativo nazionale garantito conformemente all’allegato XI, lettera B.

Articolo 90

Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sottosezione, che possono in particolare comprendere disposizioni riguardanti:

a)

le dichiarazioni che le imprese devono presentare all’atto della domanda di aiuto;

b)

le condizioni da soddisfare per la determinazione dell’ammissibilità all’aiuto, in particolare per quanto riguarda la tenuta della contabilità di magazzino e altri documenti giustificativi;

c)

la concessione dell’aiuto di cui alla presente sottosezione nonché versamento dell’anticipo e lo svincolo delle cauzioni di cui all’articolo 87, paragrafo 1;

d)

le condizioni e i criteri che devono soddisfare le imprese di cui all’articolo 86 e, ove le imprese ricevano le loro forniture da persone fisiche o giuridiche, le norme relative alle garanzie che esse devono fornire;

e)

le condizioni di riconoscimento degli acquirenti di foraggi da essiccare che devono essere applicate dagli Stati membri;

f)

i criteri per la determinazione dei requisiti di cui all’articolo 86, paragrafo 2;

g)

i criteri applicabili alla stipula dei contratti e gli elementi che essi che devono contenere;

h)

l’applicazione del quantitativo massimo garantito di cui all’articolo 89;

i)

i requisiti supplementari rispetto a quelli di cui all’articolo 86, in particolare quelli relativi al tenore di carotene e di fibra.

Sottosezione II

Lino destinato alla produzione di fibre

Articolo 91

Ammissibilità

1.   L’aiuto per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre è concesso al primo trasformatore riconosciuto in funzione della quantità di fibre effettivamente ottenute dalla paglia per la quale è stato stipulato un contratto di compravendita con un agricoltore.

Tuttavia, nel caso in cui l’agricoltore conservi la proprietà della paglia che fa trasformare sotto contratto da un primo trasformatore riconosciuto e provi di aver immesso sul mercato le fibre ottenute, l’aiuto è concesso all’agricoltore.

Nel caso in cui il primo trasformatore riconosciuto e l’agricoltore siano la medesima persona, il contratto di compravendita è sostituito da un impegno da parte dell’interessato ad effettuare personalmente la trasformazione.

2.   Ai fini della presente sottosezione per «primo trasformatore riconosciuto» si intende la persona fisica o giuridica, o l’associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dal suo status giuridico secondo il diritto nazionale e da quello dei suoi membri, che è stato riconosciuto dall’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono situati i suoi impianti per la produzione di fibre di lino.

Articolo 92

Aliquota dell'aiuto

1.   L’importo dell’aiuto alla trasformazione di cui all’articolo 91 è fissato a 200 EUR/t di fibre lunghe di lino.

2.   I quantitativi di fibre che possono beneficiare dell’aiuto sono limitati in funzione delle superfici che hanno formato oggetto di uno dei contratti o degli impegni di cui all’articolo 91.

I limiti di cui al primo comma sono fissati dagli Stati membri in modo da rispettare i quantitativi nazionali garantiti di cui all’articolo 94.

Articolo 93

Pagamento anticipato

Su richiesta del primo trasformatore riconosciuto, viene versato un anticipo sull’aiuto di cui all’articolo 91 in funzione dei quantitativi di fibre ottenute.

Articolo 94

Quantitativo garantito

1.   È stabilito un quantitativo massimo garantito di 80 878 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre lunghe di lino che possono beneficiare dell’aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all’allegato XI, lettera A.

2.   Nel caso in cui le fibre ottenute in uno Stato membro provengano da paglia prodotta in un altro Stato membro, i quantitativi di fibre interessati vanno imputati al quantitativo nazionale garantito dello Stato membro in cui la paglia è raccolta. L’aiuto è versato dallo Stato membro il cui quantitativo nazionale garantito è imputato.

Articolo 95

Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sottosezione, che possono in particolare comprendere disposizioni riguardanti:

a)

le condizioni di riconoscimento dei primi trasformatori di cui all’articolo 91;

b)

le condizioni che i primi trasformatori riconosciuti devono rispettare per i contratti di compravendita e gli impegni di cui all’articolo 91, paragrafo 1;

c)

le condizioni che gli agricoltori devono rispettare nel caso indicato all’articolo 91, paragrafo 1, secondo comma;

d)

i criteri che le fibre lunghe di lino devono soddisfare;

e)

le condizioni per la concessione dell’aiuto e il pagamento dell'anticipo, in particolare gli elementi di prova della trasformazione della paglia;

f)

le condizioni da rispettare per la fissazione dei limiti di cui all’articolo 92, paragrafo 2.

Sezione II

Restituzione alla produzione

Articolo 96

Restituzione alla produzione di amido e fecole

1.   Una restituzione alla produzione può essere concessa:

a)

per l’amido ottenuto dal granturco o dal frumento o per la fecola di patate, nonché per taluni prodotti derivati utilizzati nella fabbricazione di determinati prodotti, un elenco dei quali è redatto dalla Commissione;

b)

in mancanza di una produzione nazionale significativa di altri cereali per la produzione di amidi e fecole, per i seguenti quantitativi di amidi e fecole ottenuti in ciascuna campagna di commercializzazione in Finlandia e Svezia da orzo e avena, purché ciò non comporti un aumento del livello di produzione di amidi e fecole ottenuti da questi due cereali, di cui:

i)

50 000 tonnellate in Finlandia; e

ii)

10 000 tonnellate in Svezia.

2.   Le restituzioni di cui al paragrafo 1 sono fissate periodicamente dalla Commissione.

Articolo 97

Restituzione alla produzione nel settore dello zucchero

1.   I prodotti del settore dello zucchero elencati all’allegato I, parte III, lettere da b) a e), possono beneficiare di una restituzione alla produzione qualora non sia disponibile zucchero eccedente o zucchero importato, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente ad un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale per la fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 62, paragrafo 2, lettere b) e c).

2.   La restituzione alla produzione di cui al paragrafo 1 è fissata tenendo conto, in particolare, delle spese che l’industria dovrebbe sostenere per lo zucchero importato, in caso di approvvigionamento sul mercato mondiale, e del prezzo dello zucchero eccedente disponibile sul mercato comunitario, oppure del prezzo di riferimento in assenza di zucchero eccedente.

Articolo 98

Condizioni di concessione

La Commissione stabilisce le condizioni per la concessione delle restituzioni alla produzione di cui alla presente sezione nonché i relativi importi e, per quanto riguarda la restituzione alla produzione per lo zucchero di cui all'articolo 97, i quantitativi ammissibili.

Sezione III

Aiuti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Articolo 99

Aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell’alimentazione degli animali

1.   Sono concessi aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati ad essere usati nell’alimentazione degli animali, a condizione che rispondano a requisiti e norme di prodotto che devono essere stabiliti dalla Commissione.

Ai fini del presente articolo sono considerati latte scremato e latte scremato in polvere anche il latticello e il latticello in polvere.

2.   L’importo degli aiuti è fissato dalla Commissione tenendo conto degli elementi seguenti:

a)

il prezzo di riferimento del latte scremato in polvere fissato all’articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punto ii);

b)

l’andamento dell’offerta di latte scremato e di latte scremato in polvere e l’evoluzione del loro impiego nell’alimentazione degli animali;

c)

la tendenza dei prezzi dei vitelli,

d)

la tendenza dei prezzi di mercato delle proteine concorrenti rispetto ai prezzi del latte scremato in polvere.

Articolo 100

Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati

1.   È concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina e caseinati, a condizione che detto latte e la caseina o i caseinati con esso fabbricati rispondano a requisiti e norme di prodotto che devono essere stabiliti dalla Commissione.

2.   L’importo dell’aiuto è fissato dalla Commissione tenendo conto degli elementi seguenti:

a)

il prezzo di riferimento del latte scremato in polvere o il prezzo di mercato del latte scremato in polvere spray di prima qualità, se detto prezzo di mercato è superiore al prezzo di riferimento;

b)

il prezzo di mercato della caseina e dei caseinati sui mercati comunitari e mondiali.

L’aiuto può essere differenziato secondo che il latte scremato sia trasformato in caseina o in caseinati e in funzione della qualità di tali prodotti.

Articolo 101

Aiuto per l’acquisto a prezzo ridotto di crema di latte, burro e burro concentrato

In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di prodotti lattiero-caseari, la Commissione può decidere che un aiuto venga concesso, alle condizioni da essa determinate, per consentire l’acquisto a prezzo ridotto di crema di latte, burro e burro concentrato:

a)

da parte di istituzioni ed organizzazioni senza fini di lucro;

b)

da parte di forze armate e corpi assimilati degli Stati membri;

c)

da parte di fabbricanti di prodotti della pasticceria e di gelati alimentari;

d)

da parte di fabbricanti di altri prodotti alimentari che devono essere stabiliti dalla Commissione;

e)

per il consumo diretto di burro concentrato.

Articolo 102

Aiuto per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli allievi

1.   È concesso, a condizioni che saranno stabilite dalla Commissione, un aiuto comunitario per la distribuzione agli allievi delle scuole di taluni prodotti lattiero-caseari trasformati, che saranno determinati dalla Commissione, dei codici NC 0401, 0403, 0404 90 e 0406 o del codice NC 2202 90.

2.   In deroga all’articolo 180, gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell’aiuto comunitario, aiuti nazionali per la distribuzione agli allievi delle scuole dei prodotti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono finanziare il loro aiuto nazionale tramite un prelievo imposto al settore lattiero-caseario o tramite qualsiasi altro contributo del settore stesso.

3.   Nel caso del latte intero l’aiuto comunitario è pari a 18,15 EUR/100 kg.

Nel caso di altri prodotti lattiero-caseari, esso viene fissato dalla Commissione tenendo conto dei componenti di latte del prodotto di cui trattasi.

4.   L’aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso per un quantitativo massimo di 0,25 litri di equivalente latte per allievo e per giorno.

Sezione IV

Aiuti al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola

Articolo 103

Aiuti alle organizzazioni di operatori

1.   La Comunità finanza, con gli importi trattenuti dagli Stati membri a norma dell’articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, programmi di attività triennali che saranno elaborati dalle organizzazioni di operatori di cui all’articolo 125 in uno o più dei seguenti settori:

a)

monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

b)

miglioramento dell’impatto ambientale dell’oleicoltura;

c)

miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;

d)

sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l’autorità delle amministrazioni nazionali;

e)

diffusione di informazioni sulle attività svolte da tali organizzazioni ai fini del miglioramento della qualità dell’olio di oliva.

2.   Il finanziamento comunitario per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è al massimo pari alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento riguarda le spese ammissibili fino a un massimo del:

a)

100 % per le attività nei settori di cui al paragrafo 1, lettere a) e b);

b)

100 % per investimenti in attività fisse e del 75 % per altre attività nel settore di cui al paragrafo 1, lettera c);

c)

75 % per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri produttori nei settori di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), e del 50 % per le altre attività in questi settori.

Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50 % dei costi esclusi dal finanziamento comunitario.

La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, le procedure per l’approvazione dei programmi di attività adottati dagli Stati membri e le tipologie di attività ammissibili nell’ambito di tali programmi.

3.   Fatte salve eventuali disposizioni specifiche adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 194, gli Stati membri verificano il rispetto delle condizioni per la concessione del finanziamento comunitario. A tal fine essi procedono ad una verifica dei programmi di attività e predispongono un piano di controlli da effettuarsi su un campione determinato in base ad un'analisi dei rischi e costituito da almeno il 30 % all’anno delle organizzazioni di produttori e da tutte le altre organizzazioni di operatori beneficiarie di un finanziamento comunitario a norma del presente articolo.

Sezione V

Fondo comunitario del tabacco

Articolo 104

Fondo del tabacco

1.   È istituito un fondo comunitario del tabacco (di seguito «il fondo») destinato al finanziamento di misure nei settori seguenti:

a)

miglioramento della sensibilizzazione del pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco a prescindere dalla forma, in particolare mediante l’informazione e l’istruzione, sostegno alla raccolta di dati intesi a definire i modelli di consumo di tabacco e a condurre studi epidemiologici riguardanti il tabagismo su scala comunitaria, e uno studio sulla prevenzione del tabagismo;

b)

azioni specifiche di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o altre attività economiche creatrici di posti di lavoro, nonché studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o attività.

2.   Il fondo è finanziato:

a)

per il raccolto 2002 da una ritenuta del 2 % e per i raccolti 2003, 2004 e 2005 da una ritenuta del 3 % del premio di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 2075/92, applicabile fino al raccolto 2005 compreso, per il finanziamento delle misure previste al paragrafo 1;

b)

per gli anni civili 2006 e 2007 a norma dell’articolo 110 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione.

Sezione VI

Disposizioni speciali relative al settore dell’apicoltura

Articolo 105

Ambito di applicazione

1.   Al fine di migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura gli Stati membri possono predisporre un programma nazionale triennale (in seguito denominato «programma apicolo»).

2.   In deroga all’articolo 180, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano:

a)

al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure che beneficiano di un sostegno comunitario ai sensi della presente sezione;

b)

agli aiuti nazionali specifici per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione di quelli che siano concessi a favore della produzione o del commercio.

Gli aiuti di cui alla lettera b) sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione all'atto della comunicazione dei programmi apicoli di cui all’articolo 109.

Articolo 106

Misure che possono beneficiare dell'aiuto

Le misure che possono essere incluse nel programma apicolo sono le seguenti:

a)

assistenza tecnica agli apicoltori e alle associazioni di apicoltori;

b)

lotta contro la varroasi;

c)

razionalizzazione della transumanza;

d)

misure di sostegno ai laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele;

e)

misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario;

f)

collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell’apicoltura e dei prodotti dell’apicoltura.

Sono escluse dal programma apicolo le azioni finanziate dal FEASR conformemente al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (62).

Articolo 107

Studio sulla struttura del settore dell’apicoltura a livello della produzione e della commercializzazione

Per poter beneficiare del cofinanziamento di cui all’articolo 108, paragrafo 1, gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura del settore dell’apicoltura nei loro rispettivi territori a livello della produzione e della commercializzazione.

Articolo 108

Finanziamento

1.   La Comunità partecipa al finanziamento dei programmi apicoli nella misura del 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.

2.   Le spese relative alle azioni realizzate nell'ambito dei programmi apicoli sono effettuate dagli Stati membri entro il 15 ottobre di ogni anno.

Articolo 109

Consultazione

Il programma apicolo è elaborato in stretta collaborazione con le organizzazioni professionali rappresentative e con le cooperative del settore apicolo. Esso è presentato alla Commissione per approvazione.

Articolo 110

Modalità di applicazione

La Commissione fissa le modalità di applicazione della presente sezione.

Sezione VII

Aiuti al settore della bachicoltura

Articolo 111

Aiuto a favore dei bachicoltori

1.   È concesso un aiuto per i bachi da seta di cui al codice NC ex 0106 90 00 nonché per le uova di bachi da seta di cui al codice NC ex 0511 99 85, allevati nella Comunità.

2.   L’aiuto è concesso ai bachicoltori per i telaini messi in produzione, a condizione che tali telaini contengano un quantitativo minimo di uova da determinarsi e che l’allevamento dei bachi sia stato portato a termine.

3.   L’importo dell’aiuto per telaino messo in produzione è fissato a 133,26 EUR.

Articolo 112

Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, che riguardano in particolare il quantitativo minimo di uova di cui all’articolo 111, paragrafo 2.

TITOLO II

NORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALLA PRODUZIONE

CAPO I

Norme di commercializzazione e condizioni di produzione

Sezione I

Norme di commercializzazione

Articolo 113

Norme di commercializzazione

1.   La Commissione può prevedere norme di commercializzazione per uno o più prodotti dei seguenti settori:

a)

olio di oliva e olive da tavola, in relazione ai prodotti di cui all'allegato I, parte VII, lettera a);

b)

banane;

c)

piante vive.

2.   Le norme di cui al paragrafo 1:

a)

sono stabilite tenendo conto in particolare:

i)

delle caratteristiche specifiche dei prodotti in questione;

ii)

della necessità di assicurare le condizioni atte ad agevolare lo smercio di tali prodotti sul mercato;

iii)

dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti;

iv)

per quanto riguarda gli oli di oliva di cui all'allegato I, parte VII, lettera a), dell'evoluzione dei metodi determinazione delle loro caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche;

b)

possono in particolare riguardare la qualità, la classificazione, il peso, la calibrazione, il condizionamento, l’imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione, l'origine e l’etichettatura.

3.   Salvo ove altrimenti disposto dalla Commissione secondo i criteri di cui al paragrafo 2, lettera a), i prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione possono essere commercializzati nella Comunità solo conformemente a tali norme.

Fatte salve le disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 194, gli Stati membri si accertano della conformità di tali prodotti alle norme corrispondenti e comminano le sanzioni opportune.

Articolo 114

Norme di commercializzazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari

1.   I prodotti destinati all'alimentazione umana possono essere commercializzati come latte e prodotti lattiero-caseari solo se sono conformi alle definizioni e alle denominazioni di cui all’allegato XII.

2.   Fatte salve le deroghe contemplate dal diritto comunitario e le misure di protezione della sanità pubblica, il latte di cui al codice NC 0401 destinato al consumo umano può essere commercializzato nella Comunità solo conformemente all’allegato XIII e, in particolare, alle definizioni di cui al punto I dello stesso.

Articolo 115

Norme di commercializzazione dei grassi

Fatto salvo l’articolo 114, paragrafo 1, o eventuali disposizioni adottate nei settori veterinario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute umana e animale, le norme di cui all’allegato XIV si applicano ai seguenti prodotti, destinati al consumo umano, aventi un tenore di grassi, in peso, pari o superiore al 10 % ma inferiore al 90 %:

a)

grassi lattieri di cui ai codici NC 0405 ed ex 2106;

b)

grassi di cui al codice NC ex 1517;

c)

grassi composti da prodotti vegetali e/o animali di cui ai codici NC ex 1517 ed ex 2106.

Il tenore di grassi, escluso il sale, è pari almeno ai due terzi della sostanza secca.

Tali norme si applicano tuttavia solo ai prodotti che restano solidi a una temperatura di 20o C e che possono essere spalmati.

Articolo 116

Norme di commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame

I prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame sono commercializzati in conformità alle disposizioni di cui all'allegato XIV.

Articolo 117

Certificazione del luppolo

1.   I prodotti del settore del luppolo, raccolti od ottenuti nella Comunità, sono soggetti ad una procedura di certificazione.

2.   Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell’estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.

3.   Nel certificato sono indicati almeno:

a)

il luogo o i luoghi di produzione del luppolo;

b)

l’anno o gli anni di raccolta;

c)

la varietà o le varietà.

4.   I prodotti del settore del luppolo possono essere commercializzati o esportati solo previo rilascio del certificato di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Nel caso di prodotti importati del settore del luppolo, l’attestato di cui all’articolo 158, paragrafo 2, è considerato equivalente al certificato.

5.   La Commissione può adottare misure in deroga al paragrafo 4:

a)

per soddisfare le esigenze commerciali di taluni paesi terzi; oppure

b)

per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari.

Le misure di cui al primo comma:

a)

non arrecano danno allo smercio normale dei prodotti per i quali è stato rilasciato il certificato;

b)

sono accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti.

Articolo 118

Norme di commercializzazione per gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva

1.   L’impiego delle descrizioni e delle definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui all’allegato XV è obbligatorio per la commercializzazione nella Comunità dei prodotti in questione, nonché nel commercio con i paesi terzi, sempreché sia compatibile con le norme internazionali vincolanti.

2.   Solo gli oli indicati all'allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), e punti 3 e 6 possono essere commercializzati al dettaglio.

Sezione II

Condizioni di produzione

Articolo 119

Impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi

L’impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi è subordinato a preventiva autorizzazione che viene rilasciata soltanto se tale impiego è condizione necessaria per la fabbricazione dei prodotti.

Articolo 120

Metodo di produzione dell’alcole etilico di origine agricola

Il metodo di produzione e le caratteristiche dell’alcole etilico di origine agricola ottenuto da uno specifico prodotto agricolo elencato nell’allegato I del trattato possono essere stabiliti dalla Commissione.

Sezione III

Norme procedurali

Articolo 121

Adozione di norme, modalità di applicazione e deroghe

La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente capo, che possono riguardare in particolare:

a)

le norme di commercializzazione di cui all’articolo 113, comprese le disposizioni in materia di deroghe alle norme, di presentazione delle diciture previste dalle norme e di applicazione delle norme ai prodotti importati nella Comunità e ai prodotti esportati dalla Comunità;

b)

con riguardo alle definizioni e alle denominazioni che possono essere utilizzate nella commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari conformemente all’articolo 114, paragrafo 1:

i)

l’elaborazione e, all’occorrenza, il completamento dell’elenco dei prodotti di cui all’allegato XII, punto III.1, secondo comma, sulla base degli elenchi comunicati dagli Stati membri;

ii)

il completamento, se necessario, dell’elenco delle denominazioni di cui all’allegato XII, punto II.2, secondo comma, lettera a);

c)

con riguardo alle norme per i grassi da spalmare di cui all’articolo 115:

i)

un elenco dei prodotti di cui all'allegato XV, punto I.2, terzo comma, lettera a), sulla base degli elenchi inviati alla Commissione dagli Stati membri;

ii)

i metodi di analisi necessari per verificare la composizione e le caratteristiche di fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 115;

iii)

norme dettagliate per il prelevamento dei campioni;

iv)

norme dettagliate per l’ottenimento di informazioni statistiche sui mercati dei prodotti di cui all’articolo 115;

d)

con riguardo alle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova che figurano nella parte A dell'allegato XIV:

i)

le definizioni;

ii)

la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento delle uova;

iii)

i criteri di qualità, in particolare l'aspetto del guscio, la consistenza dell'albume e del tuorlo e l'altezza della camera d'aria;

iv)

la classificazione in base al peso, incluse le eccezioni;

v)

la stampigliatura delle uova e le indicazioni sugli imballaggi, incluse le eccezioni e incluse le norme da applicare in relazione ai centri di imballaggio;

vi)

gli scambi con i paesi terzi;

vii)

il metodo di allevamento;

e)

con riguardo alle disposizioni concernenti la commercializzazione delle carni di pollame che figurano nella parte B dell'allegato XIV:

i)

le definizioni;

ii)

l'elenco delle carcasse di pollame, delle parti di tali carcasse e delle frattaglie, incluso il foie gras, a cui si applica l'allegato XIV, parte B;

iii)

i criteri di classificazione ai sensi dell'allegato XIV, parte B, punto III.1;

iv)

le norme concernenti le indicazioni supplementari che devono figurare sui documenti commerciali di accompagnamento, l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità delle carni di pollame destinate al consumatore finale e la denominazione di vendita ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2000/13/CE;

v)

le indicazioni facoltative del metodo di refrigerazione utilizzato e del tipo di allevamento;

vi)

le deroghe che possono essere applicate in caso di consegne ai laboratori di sezionamento o agli stabilimenti di trasformazione;

vii)

le norme da applicare per quanto riguarda le percentuali di assorbimento di acqua estranea nella preparazione di carcasse e di pezzi di carcasse freschi, congelati o surgelati nonché le indicazioni da rendere a tal riguardo;

f)

con riguardo alle disposizioni concernenti le norme per la produzione e la commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile che figurano nella parte C dell'allegato XIV:

i)

le definizioni;

ii)

la registrazione degli stabilimenti che producono o commercializzano uova da cova o pulcini di volatili da cortile;

iii)

le indicazioni da rendere sulle uova da cova, incluse quelle importate da o esportate verso paesi terzi, e sugli imballaggi, nonché le norme da applicare riguardo ai pulcini provenienti dai paesi terzi;

iv)

i registri a cura degli incubatoi;

v)

l'uso, diverso da quello per l'alimentazione umana, che può essere fatto delle uova incubate ritirate dall'incubatrice;

vi)

le comunicazioni degli incubatoi e degli altri stabilimenti alle autorità competenti degli Stati membri;

vii)

i documenti di accompagnamento;

g)

le caratteristiche qualitative minime per i prodotti del settore del luppolo di cui all’articolo 117;

h)

i metodi di analisi da applicare, ove pertinente;

i)

con riguardo all’impiego di caseina e caseinati di cui all’articolo 119:

i)

le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni da parte degli Stati membri, nonché le percentuali massime di incorporazione in base a criteri oggettivi fissati tenendo conto delle esigenze tecnologiche;

ii)

gli obblighi che le imprese autorizzate ai sensi del punto i) devono rispettare.

CAPO II

Organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di operatori

Sezione I

Principi generali

Articolo 122

Organizzazioni di produttori

Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che:

a)

sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori:

i)

settore del luppolo;

ii)

settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

iii)

settore della bachicoltura;

b)

sono costituite su iniziativa dei produttori;

c)

perseguono un obiettivo specifico, che può in particolare riguardare i seguenti aspetti:

i)

concentrare l’offerta e commercializzare la produzione dei propri aderenti;

ii)

adattare in comune la produzione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto;

iii)

promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione della produzione.

Articolo 123

Organizzazioni interprofessionali

Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni interprofessionali che:

a)

sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio e/o alla trasformazione di prodotti dei seguenti settori:

i)

settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

ii)

settore del tabacco;

b)

sono state costituite su iniziativa della totalità o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono; e

c)

perseguono un obiettivo specifico, che può segnatamente riguardare i seguenti aspetti:

i)

concentrare e coordinare l’offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti;

ii)

adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto;

iii)

promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione della produzione e della trasformazione;

iv)

svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull’evoluzione del mercato.

Qualora svolgano le loro attività nel territorio di diversi Stati membri, le organizzazioni interprofessionali sono riconosciute dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1.

Articolo 124

Disposizioni comuni relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali

1.   L'articolo 122 e l'articolo 123, primo comma, si applicano senza pregiudizio del riconoscimento, deciso dagli Stati membri in base al diritto nazionale ed in ottemperanza al diritto comunitario, di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali in uno qualsiasi dei settori di cui all'articolo 1, eccettuati i settori cui si fa riferimento all'articolo 122 e all'articolo 123, primo comma.

2.   Le organizzazioni di produttori riconosciute a norma dei regolamenti (CE) n. 865/2004, (CE) n. 1952/2005 e (CE) n. 1544/2006 si considerano organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 122 del presente regolamento.

Le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dei regolamenti (CEE) n. 2077/92 e n. 865/2004, si considerano organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'articolo 123 del presente regolamento.

Articolo 125

Organizzazioni di operatori

Ai fini del presente regolamento, le organizzazioni di operatori comprendono le organizzazioni di produttori riconosciute, le organizzazioni interprofessionali riconosciute o le altre organizzazioni riconosciute di altri operatori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola o le loro associazioni.

Sezione II

Norme relative alle organizzazioni interprofessionali del settore del tabacco

Articolo 126

Pagamento della quota associativa da parte di non aderenti

1.   Quando una o più delle attività di cui al paragrafo 2 sono svolte da un’organizzazione interprofessionale riconosciuta del settore del tabacco e sono nell’interesse economico generale degli operatori le cui attività sono connesse a uno o più dei prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento, o la Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, qualora il riconoscimento sia stato da essa concesso, può decidere che i singoli operatori o le loro associazioni che non fanno parte dell’organizzazione, ma che traggono vantaggio dalle sue attività, versano alla stessa una parte o la totalità delle quote associative pagate dai suoi aderenti nella misura in cui tali quote sono destinate a coprire i costi direttamente connessi alla realizzazione di tali attività, escluse le spese amministrative di qualsiasi tipo.

2.   Le attività di cui al paragrafo 1 sono connesse ad una delle seguenti finalità:

a)

ricerca intesa a valorizzare i prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute umana;

b)

studi volti a migliorare la qualità del tabacco in foglia o in colli;

c)

ricerca su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l’impiego di prodotti fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e dell’ambiente.

3.   Gli Stati membri interessati notificano alla Commissione le decisioni che intendono prendere ai sensi del paragrafo 1. Tali decisioni possono essere applicate solo al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della notifica alla Commissione. Entro tale periodo di tre mesi la Commissione può respingere in tutto o in parte il progetto di decisione qualora l’interesse economico generale invocato non appaia adeguatamente fondato.

4.   Se le attività di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta dalla Commissione in conformità al presente capo sono di interesse economico generale, la Commissione notifica il proprio progetto di decisione agli Stati membri interessati, che dispongono di un periodo di due mesi per formulare le loro osservazioni.

Sezione III

Norme procedurali

Articolo 127

Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente capo, in particolare le condizioni e le procedure per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle organizzazioni interprofessionali e delle organizzazioni di operatori in singoli settori, inclusi:

a)

le finalità specifiche perseguite da tali organizzazioni;

b)

lo statuto di tali organizzazioni;

c)

le attività di tali organizzazioni;

d)

le deroghe ai requisiti di cui agli articoli 122, 123 e 125;

e)

se del caso, le conseguenze derivanti dal riconoscimento dello status di organizzazione interprofessionale.

PARTE III

SCAMBI CON I PAESI TERZI

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 128

Principi generali

Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata a norma di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

a)

la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;

b)

l’applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misure di effetto equivalente.

Articolo 129

Nomenclatura combinata

Per la classificazione tariffaria dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (63) (di seguito «nomenclatura combinata»), nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall’applicazione del presente regolamento, incluse, se del caso, le definizioni riportate nell'allegato III, è inserita nella tariffa doganale comune.

CAPO II

Importazioni

Sezione I

Titoli di importazione

Articolo 130

Titoli di importazione

1.   Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione sono richiesti a norma del presente regolamento, la Commissione può subordinare le importazioni di uno o più dei prodotti appartenenti ai seguenti settori alla presentazione di un titolo di importazione:

a)

cereali;

b)

riso;

c)

zucchero;

d)

sementi;

e)

olio di oliva e olive da tavola, per quanto riguarda i prodotti di cui ai codici NC 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 e 1522 00 39;

f)

lino e canapa, per quanto riguarda la canapa;

g)

banane;

h)

piante vive;

i)

carni bovine;

j)

latte e prodotti lattiero-caseari;

k)

carni suine;

l)

carni ovine e caprine;

m)

uova;

n)

carni di pollame;

o)

alcole etilico di origine agricola.

2.   Quando applica il paragrafo 1 la Commissione tiene conto della necessità dei titoli di importazione per la gestione dei mercati interessati e, in particolare, per il monitoraggio delle importazioni dei prodotti in questione.

Articolo 131

Rilascio dei titoli

I titoli di importazione sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, salvo qualora un regolamento o un altro atto del Consiglio dispongano diversamente, e fatte salve le disposizioni adottate per l’applicazione del presente capo.

Articolo 132

Validità

Il titolo di importazione è valido in tutta la Comunità.

Articolo 133

Cauzione

1.   Salvo diversa disposizione della Commissione, il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l’impegno di importare i prodotti durante il periodo di validità del titolo.

2.   Salvo in caso di forza maggiore, la cauzione resta acquisita in tutto o in parte, se l’importazione non è realizzata entro il periodo di validità del titolo o se è realizzata solo parzialmente.

Articolo 134

Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, inclusi i periodi di validità dei titoli e il livello della cauzione.

Sezione II

Prelievi e dazi all’importazione

Articolo 135

Dazi all’importazione

Salvo qualora altrimenti disposto a norma del presente regolamento, ai prodotti di cui all’articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi all’importazione della tariffa doganale comune.

Articolo 136

Calcolo dei dazi all’importazione dei cereali

1.   Nonostante l’articolo 135, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota convenzionale del dazio determinata in base alla nomenclatura combinata.

2.   Ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1, per i prodotti elencati in tale paragrafo sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

Articolo 137

Calcolo dei dazi all’importazione del riso semigreggio

1.   Nonostante l’articolo 135, il dazio all’importazione del riso semigreggio del codice NC 1006 20 è fissato dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, a norma dell’allegato XVII, punto 1, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi.

La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, fissa un nuovo dazio applicabile nei casi in cui dai calcoli effettuati in applicazione di tale allegato risulta necessario modificare il dazio suddetto. Fino alla fissazione del nuovo dazio si applica il dazio precedentemente fissato.

2.   Per il calcolo degli importi di cui all’allegato XVII, punto 1, si tiene conto dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione per il riso semigreggio del codice NC 1006 20 durante il periodo di riferimento corrispondente, esclusi i titoli d’importazione di riso Basmati di cui all’articolo 138.

3.   Il quantitativo di riferimento annuo è di 449 678 tonnellate. Il quantitativo di riferimento parziale per ciascuna campagna di commercializzazione corrisponde alla metà del quantitativo annuo.

Articolo 138

Calcolo dei dazi all’importazione del riso Basmati semigreggio

In deroga all’articolo 135, le varietà di riso Basmati semigreggio di cui ai codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98, specificate nell’allegato XVIII, beneficiano di un dazio zero all’importazione, alle condizioni fissate dalla Commissione.

Articolo 139

Calcolo dei dazi all’importazione del riso semilavorato e lavorato

1.   Nonostante l’articolo 135, il dazio all’importazione del riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 è fissato dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, a norma dell’allegato XVII, punto 2, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi.

La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, fissa un nuovo dazio applicabile nei casi in cui dai calcoli effettuati in applicazione di tale allegato risulta necessario modificare il dazio suddetto. Fino alla fissazione del nuovo dazio si applica quello precedentemente fissato.

2.   Per il calcolo degli importi di cui all’allegato XVII, punto 2, si tiene conto dei quantitativi per i quali i titoli di importazione per il riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30 sono stati rilasciati nel periodo di riferimento corrispondente.

Articolo 140

Calcolo dei dazi all’importazione delle rotture di riso

In deroga all’articolo 135, il dazio all’importazione per le rotture di riso di cui al codice NC 1006 40 00 è di 65 EUR per tonnellata.

Articolo 141

Dazi addizionali all’importazione

1.   Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti alle importazioni di determinati prodotti agricoli, un dazio addizionale è applicato all’aliquota di cui agli articoli da 135 a 140, alle importazioni di uno o più prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e delle banane qualora:

a)

le importazioni siano realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dalla Comunità all’Organizzazione mondiale del commercio («prezzo limite»); oppure

b)

il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno superi un determinato livello («volume limite»).

Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite, se del caso, come importazioni in percentuale del consumo interno dei tre anni precedenti.

2.   Non vengono applicati dazi addizionali all’importazione ove risulti improbabile che le importazioni perturbino il mercato comunitario o nei casi in cui gli effetti sarebbero sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i prezzi all’importazione sono determinati in base ai prezzi c.i.f. all’importazione per la spedizione considerata.

I prezzi c.i.f. all’importazione sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto.

Articolo 142

Sospensione dei dazi all’importazione nel settore dello zucchero

La Commissione può sospendere in tutto o in parte i dazi all’importazione per determinati quantitativi dei prodotti seguenti al fine di garantire l’approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 62, paragrafo 2:

a)

zucchero del codice NC 1701;

b)

isoglucosio dei codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.

Articolo 143

Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, specificando in particolare:

a)

con riguardo all’articolo 136:

i)

i requisiti minimi per il frumento (grano) tenero di alta qualità;

ii)

le quotazioni dei prezzi da prendere in considerazione;

iii)

ove opportuno, la facoltà, in casi determinati, di accordare agli operatori la possibilità di conoscere, prima dell’arrivo delle spedizioni in questione, il dazio che sarà applicato;

b)

con riguardo all’articolo 141, i prodotti ai quali sono applicati i dazi addizionali all’importazione e gli altri criteri necessari a garantire l’applicazione del paragrafo 1 di detto articolo.

Sezione III

Gestione dei contingenti di importazione

Articolo 144

Contingenti tariffari

1.   I contingenti tariffari di importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto del Consiglio, sono aperti e gestiti dalla Commissione in base a modalità di applicazione adottate dalla stessa.

2.   I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:

a)

un metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»);

b)

un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all’atto della presentazione delle domande («metodo dell’esame simultaneo»);

c)

un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo detto «produttori tradizionali/nuovi arrivati»).

3.   I metodi di gestione adottati tengono conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l’equilibrio.

Articolo 145

Apertura di contingenti tariffari

La Commissione prevede l’apertura dei contingenti tariffari annui, all’occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell’anno, e stabilisce il metodo di gestione da applicare.

Articolo 146

Disposizioni specifiche

1.   Per quanto riguarda il contingente d’importazione di 54 703 tonnellate di carni bovine congelate dei codici NC 0202 20 30, 0202 30 e 0206 29 91 e destinate alla trasformazione, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del trattato, può prevedere che la totalità o una parte di tale contingente riguardi quantitativi equivalenti di carni di qualità applicando un tasso di conversione di 4,375.

2.   Nel caso del contingente tariffario di importazione in Spagna di 2 000 000 di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo e del contingente tariffario di importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco, le modalità di cui all’articolo 148 comportano anche le disposizioni necessarie alla realizzazione delle importazioni di contingenti tariffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio da parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi pagatori degli Stati membri in questione e al loro smercio sul mercato di tali Stati membri.

Articolo 147

Aliquote tariffarie applicabili alle banane

Il presente capo si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio (64).

Articolo 148

Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, in particolare in materia di:

a)

garanzie riguardanti la natura, la provenienza e l’origine del prodotto;

b)

riconoscimento del documento utilizzato per verificare le garanzie di cui alla lettera a);

c)

condizioni di rilascio e periodo di validità dei titoli di importazione.

Sezione IV

Disposizioni particolari relative a determinati prodotti

Sottosezione I

Disposizioni particolari relative alle importazioni nei settori dei cereali e del riso

Articolo 149

Importazioni di miscugli di cereali diversi

Il dazio all’importazione applicabile ai miscugli composti dai cereali di cui all’allegato I, parte I, lettere a) e b), è stabilito come segue:

a)

se il miscuglio è composto da due di tali cereali, il dazio all’importazione è quello applicabile:

i)

al componente predominante in peso, ove tale componente rappresenti almeno il 90 % del peso del miscuglio;

ii)

al componente soggetto al dazio più elevato, ove nessuno dei due componenti rappresenti almeno il 90 % del peso del miscuglio;

b)

quando il miscuglio è composto da più di due di tali cereali e se molti fra questi cereali costituiscono ciascuno più del 10 % del peso del miscuglio, il dazio applicabile al miscuglio stesso è il più elevato di quelli applicabili a detti cereali, anche se questo dazio è identico per due o più cereali.

Se soltanto un cereale costituisce più del 10 % del peso del miscuglio, il dazio è quello applicabile a detto cereale.

c)

in tutti i casi non coperti dalle lettere a) e b), il dazio è il più elevato di quelli applicabili ai cereali che compongono il miscuglio stesso, anche se questo dazio è identico per due o più cereali.

Articolo 150

Importazioni di miscugli di cereali e riso

Il dazio all’importazione applicabile ai miscugli composti, da un lato, da uno o più dei cereali di cui all’allegato I, parte I, lettere a) e b), e, dall’altro, da uno o più dei prodotti di cui all’allegato I, parte II, lettere a) e b), è quello applicabile al componente soggetto al dazio più elevato.

Articolo 151

Importazioni di miscugli di riso

Il dazio all’importazione applicabile ai miscugli composti, da una parte, da riso classificabile in diversi gruppi o fasi di lavorazione oppure da riso classificabile in uno o più diversi gruppi o fasi di lavorazione e, dall’altra, da rotture di riso è quello applicabile:

a)

al componente predominante in peso, ove tale componente rappresenti almeno il 90 % del peso del miscuglio;

b)

al componente soggetto al dazio più elevato, ove nessun componente rappresenti almeno il 90 % del peso del miscuglio.

Articolo 152

Applicabilità della classificazione tariffaria

Ove il metodo di fissazione del dazio all’importazione stabilito negli articoli da 149 a 151 non possa essere impiegato, il dazio da applicare ai miscugli indicati in tali articoli è quello determinato dalla classificazione tariffaria dei miscugli.

Sottosezione II

Regimi relativi alle importazioni preferenziali di zucchero

Articolo 153

Fabbisogno tradizionale di approvvigionamento per la raffinazione

1.   In deroga all’articolo 52, paragrafo 1, è fissato un fabbisogno tradizionale comunitario di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di 2 424 735 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.

Durante la campagna di commercializzazione 2008/2009 il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento è ripartito come segue:

a)

198 748 tonnellate per la Bulgaria;

b)

296 627 tonnellate per la Francia;

c)

100 000 tonnellate per l’Italia;

d)

291 633 tonnellate per il Portogallo;

e)

329 636 tonnellate per la Romania;

f)

19 585 tonnellate per la Slovenia;

g)

59 925 tonnellate per la Finlandia;

h)

1 128 581 tonnellate per il Regno Unito.

2.   Il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo 1, primo comma, è aumentato di 65 000 tonnellate. Tale quantitativo interessa lo zucchero di canna greggio ed è riservato, per la campagna di commercializzazione 2008/2009, all'unico impianto di lavorazione della barbabietola da zucchero funzionante nel 2005 in Portogallo. Detto impianto di lavorazione è considerato una raffineria a tempo pieno.

3.   I titoli di importazione dello zucchero destinato alla raffinazione sono rilasciati unicamente a raffinerie a tempo pieno, a condizione che i quantitativi in questione non superino quelli che possono essere importati nell’ambito del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo 1. I titoli possono essere trasferiti solo tra raffinerie a tempo pieno e sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.

Il presente paragrafo si applica per la campagna di commercializzazione 2008/2009 e per i primi tre mesi di ciascuna delle campagne di commercializzazione successive.

4.   L’applicazione di dazi all’importazione sullo zucchero di canna destinato alla raffinazione di cui al codice NC 1701 11 10, originario degli Stati elencati nell’allegato XIX, è sospesa per il quantitativo complementare necessario a consentire l’adeguato approvvigionamento delle raffinerie a tempo pieno per la campagna di commercializzazione 2008/2009.

Il quantitativo complementare è fissato dalla Commissione sulla base del bilancio fra il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo 1 e la stima del fabbisogno di zucchero da destinare alla raffinazione per la campagna di commercializzazione interessata. Tale bilancio può essere rivisto dalla Commissione durante la campagna di commercializzazione e può essere basato su stime forfettarie storiche dello zucchero greggio destinato al consumo.

Articolo 154

Prezzo garantito

1.   I prezzi garantiti fissati per lo zucchero ACP/India si applicano alle importazioni di zucchero bianco e zucchero greggio della qualità tipo proveniente:

a)

dai paesi meno sviluppati nell’ambito del regime di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio (65);

b)

dagli Stati elencati nell’allegato XIX per il quantitativo complementare di cui all’articolo 153, paragrafo 3.

2.   Le domande di titoli di importazione per lo zucchero che beneficia di un prezzo garantito sono accompagnate da un titolo di esportazione rilasciato dalle autorità del paese esportatore che certifica che lo zucchero risponde alle norme previste dal regime applicabile.

Articolo 155

Impegni nell’ambito del protocollo sullo zucchero

La Commissione può adottare misure per garantire che lo zucchero ACP/India sia importato nella Comunità nel rispetto delle condizioni stabilite nel protocollo n. 3 dell’allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CE e dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India sullo zucchero di canna. Se necessario, tali misure possono derogare all’articolo 153 del presente regolamento.

Articolo 156

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione della presente sottosezione sono adottate dalla Commissione, in particolare per conformarsi ad accordi internazionali. Esse possono comprendere modifiche dell’allegato XIX.

Sottosezione III

Disposizioni particolari per le importazioni di canapa

Articolo 157

Importazioni di canapa

1.   I seguenti prodotti possono essere importati nella Comunità solo se le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a)

la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni di cui all’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b)

le sementi destinate alla semina di varietà di canapa di cui al codice NC ex 1207 99 15 sono accompagnate dalla prova che il loro tasso di tetraidrocannabinolo non è superiore a quello fissato a norma dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

c)

i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina, di cui al codice NC 1207 99 91, possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina.

2.   Fatte salve eventuali disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 194, le importazioni nella Comunità dei prodotti indicati al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo sono oggetto di controlli intesi ad accertare che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte.

3.   Il presente articolo si applica fatte salve disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri nel rispetto del trattato e degli obblighi derivanti dall’accordo OMC sull’agricoltura.

Sottosezione IV

Disposizioni particolari per le importazioni di luppolo

Articolo 158

Importazioni di luppolo

1.   I prodotti del settore del luppolo provenienti dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti a quelle stabilite per gli stessi prodotti raccolti nella Comunità od ottenuti da tali prodotti.

2.   I prodotti accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d’origine e riconosciuto equivalente al certificato di cui all’articolo 117 sono considerati prodotti aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell’estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, l’attestato può essere riconosciuto equivalente al certificato soltanto se il tenore di acido alfa in questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.

L’equivalenza degli attestati è accertata secondo le modalità di applicazione adottate dalla Commissione.

Sezione V

Salvaguardia e perfezionamento attivo

Articolo 159

Misure di salvaguardia

1.   La Commissione può adottare misure di salvaguardia avverso le importazioni nella Comunità fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 519/94 (66) e (CE) n. 3285/94 (67).

2.   Salvo disposizione contraria contenuta in un qualsiasi altro atto del Consiglio, le misure di salvaguardia avverso le importazioni nella Comunità previste negli accordi internazionali conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato sono adottate dalla Commissione a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

3.   La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, può adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in proposito entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione.

Le misure vengono notificate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le decisioni adottate dalla Commissione a norma dei paragrafi 1 e 2 entro cinque giorni lavorativi dalla data della loro notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o abrogare la decisione di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state deferite.

4.   Ove la Commissione ritenga che una misura di salvaguardia adottata a norma dei paragrafi 1 o 2 debba essere revocata o modificata, essa procede nel modo seguente:

a)

qualora la misura sia stata adottata dal Consiglio, la Commissione propone al Consiglio di revocarla o modificarla. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata;

b)

in tutti gli altri casi le misure di salvaguardia comunitarie sono revocate o modificate dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1.

Articolo 160

Sospensione del regime di perfezionamento attivo

1.   Qualora il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può sospendere totalmente o parzialmente il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e dell'alcole etilico di origine agricola. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

Tali misure sono notificate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione a norma del primo comma entro cinque giorni lavorativi dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state deferite.

2.   Nella misura in cui ciò è necessario per il buon funzionamento dell'OCM, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del trattato, può vietare totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui al paragrafo 1.

CAPO III

Esportazioni

Sezione I

Titoli di esportazione

Articolo 161

Titoli di esportazione

1.   Fatti salvi i casi in cui i titoli di esportazione sono richiesti a norma del presente regolamento, la Commissione può subordinare le esportazioni di uno o più dei prodotti appartenenti ai seguenti settori alla presentazione di un titolo di esportazione:

a)

cereali;

b)

riso;

c)

zucchero;

d)

olio di oliva e olive da tavola, per quanto riguarda l’olio di oliva di cui all’allegato I, parte VII, lettera a);

e)

carni bovine;

f)

latte e prodotti lattiero-caseari;

g)

carni suine;

h)

carni ovine e caprine;

i)

uova;

j)

carni di pollame;

k)

alcole etilico di origine agricola.

Ai fini del primo comma, la Commissione tiene conto della necessità dei titoli di esportazione per la gestione dei mercati interessati e, in particolare, per il controllo delle esportazioni dei prodotti in questione.

2.   Gli articoli da 131 a 133 si applicano mutatis mutandis.

3.   La Commissione adotta le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2, inclusi i periodi di validità dei titoli e il livello di garanzia.

Sezione II

Restituzioni all’esportazione

Articolo 162

Ambito di applicazione delle restituzioni all'esportazione

1.   Nella misura necessaria per consentire l’esportazione sulla base delle quotazioni o dei prezzi praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all’articolo 300 del trattato, la differenza tra queste quotazioni o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione per:

a)

i prodotti dei settori seguenti da esportare come tali:

i)

cereali;

ii)

riso;

iii)

zucchero, per quanto riguarda i prodotti elencati all’allegato I, parte III, lettere b), c), d) e g);

iv)

carni bovine;

v)

latte e prodotti lattiero-caseari;

vi)

carni suine;

vii)

uova;

viii)

carni di pollame;

b)

i prodotti di cui alla lettera a), punti i), ii), iii), v) e vii), da esportare sotto forma di merci elencate nell’allegato XX e nell'allegato XXI.

Nel caso del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di prodotti elencati nell’allegato XX, parte IV, le restituzioni all’esportazione possono essere concesse solo per i prodotti elencati nell’allegato I, parte XVI, lettere da a) a e) e g).

2.   La restituzione all’esportazione di prodotti trasformati elencati nell’allegato XX e nell'allegato XXI non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti esportati come tali.

3.   Qualora sia necessario prendere in considerazione le particolari caratteristiche di produzione di talune bevande alcoliche ottenute dai cereali, i criteri per la concessione delle restituzioni all’esportazione di cui ai paragrafi 1 e 2 e la procedura di verifica possono essere adattati dalla Commissione a questa particolare situazione.

Articolo 163

Ripartizione della restituzione all’esportazione

I quantitativi che possono essere esportati col beneficio di una restituzione sono assegnati secondo il metodo:

a)

più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato di cui trattasi, che consente l’utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tiene conto dell’efficienza e della struttura delle esportazioni comunitarie, senza creare discriminazioni fra gli operatori, in particolare fra piccoli e grandi operatori;

b)

meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto conto delle esigenze amministrative;

c)

atto ad evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

Articolo 164

Fissazione delle restituzioni all’esportazione

1.   Le restituzioni all'esportazione sono le stesse per tutta la Comunità. Esse possono essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

2.   Le restituzioni sono fissate dalla Commissione.

In particolare, tale fissazione può aver luogo:

a)

periodicamente;

b)

mediante gara per i prodotti per i quali tale procedura era applicata prima della data di applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 204, paragrafo 2.

Tranne in caso di fissazione mediante gara, l’elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all’esportazione e l’importo di tali restituzioni sono fissati almeno una volta ogni tre mesi. L'importo della restituzione può tuttavia essere mantenuto allo stesso livello per più di tre mesi e nel periodo intercorrente può, se necessario, essere adattato dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

3.   Le restituzioni per un determinato prodotto sono fissate tenendo conto di uno o più dei seguenti aspetti:

a)

la situazione e le prospettive di evoluzione:

sul mercato comunitario, dei prezzi del prodotto in questione e delle sue disponibilità,

sul mercato mondiale, dei prezzi di tale prodotto;

b)

gli obiettivi dell’organizzazione comune del mercato, volti a garantire a tale mercato una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi;

c)

la necessità di evitare perturbazioni tali da provocare uno squilibrio prolungato tra la domanda e l’offerta sul mercato della Comunità;

d)

l’aspetto economico delle esportazioni previste;

e)

i limiti che derivano dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato;

f)

la necessità di stabilire un equilibrio tra l’utilizzazione dei prodotti di base comunitari nella fabbricazione di merci trasformate ai fini dell’esportazione verso i paesi terzi e l’utilizzazione dei prodotti di paesi terzi, che siano stati ammessi al regime di perfezionamento;

g)

le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese d'inoltro ai paesi di destinazione;

h)

la domanda sul mercato comunitario;

i)

con riguardo ai settori delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame, la differenza tra i prezzi nella Comunità e i prezzi sul mercato mondiale del quantitativo di cereali da foraggio necessario per produrre nella Comunità i prodotti di tali settori.

4.   Per i settori dei cereali e del riso, la Commissione può fissare un importo correttivo applicabile alle restituzioni all’esportazione. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, può modificare gli importi correttivi.

Il primo comma può essere applicato anche ai prodotti esportati sotto forma di merci elencate nell’allegato XX.

Articolo 165

Restituzioni all'esportazione per il malto immagazzinato

Durante i primi tre mesi della campagna di commercializzazione, in caso di esportazione di malto immagazzinato alla fine della campagna precedente o fabbricato a partire da orzo immagazzinato in tale data, si applica la restituzione all'esportazione che sarebbe stata applicata, per il titolo di esportazione in questione, nel caso di un'esportazione effettuata nell'ultimo mese della campagna precedente.

Articolo 166

Adattamento della restituzione all’esportazione per i cereali

Salvo deroga prevista dalla Commissione, per quanto concerne i prodotti di cui all’allegato I, parte I, lettere a) e b), la restituzione applicabile a norma dell’articolo 167, paragrafo 2, è adattata dalla Commissione in funzione del livello delle maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d’intervento, e se del caso, delle variazioni di tale prezzo.

Il primo comma può essere applicato, in tutto o in parte, ai prodotti elencati nell’allegato I, parte I, lettere c) e d), nonché ai prodotti di cui all’allegato I, parte I, ed esportati sotto forma di merci indicate nell’allegato XX, parte I. In tal caso, l'adattamento di cui al primo comma è corretto applicando alla maggiorazione mensile un coefficiente che esprime il rapporto fra la quantità del prodotto di base e la quantità di quest'ultimo contenuta nel prodotto trasformato esportato o utilizzato per fabbricare le merci esportate.

Articolo 167

Concessione della restituzione all’esportazione

1.   Le restituzioni per i prodotti elencati nell’articolo 162, paragrafo 1, lettera a), esportati come tali senza ulteriore trasformazione, sono concesse solo su richiesta e su presentazione di un titolo di esportazione.

2.   L’importo della restituzione applicabile ai prodotti elencati nel paragrafo 1 è quello applicabile il giorno della domanda del titolo o, a seconda del caso, quello risultante dalla gara di cui trattasi e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:

a)

relativamente alla destinazione indicata nel titolo; ovvero

b)

se del caso, per l’effettiva destinazione qualora sia diversa dalla destinazione indicata sul titolo; in questo caso l’importo applicabile non è superiore a quello applicabile alla destinazione indicata sul titolo.

Al fine di evitare l’utilizzazione abusiva della flessibilità prevista dal presente paragrafo, la Commissione può adottare le misure appropriate.

3.   In deroga al paragrafo 1, la Commissione può decidere che, nel caso delle uova da cova e dei pulcini di un giorno, i titoli di esportazione possono essere rilasciati a posteriori.

4.   Secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio (68), può essere deciso di applicare i paragrafi 1 e 2 ai prodotti indicati nell’articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

5.   La Commissione può concedere deroghe ai paragrafi 1 e 2 per i prodotti che beneficiano di restituzioni all’esportazione nel quadro di azioni di aiuto alimentare.

6.   La restituzione è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti:

a)

sono stati esportati fuori della Comunità;

b)

nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata nel titolo o un’altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 2, lettera b).

La Commissione può tuttavia prevedere deroghe a tale norma, purché siano stabilite condizioni che offrano garanzie equivalenti.

7.   La Commissione può stabilire altre condizioni per la concessione di restituzioni all’esportazione per uno o più prodotti. Esse possono prevedere:

a)

che le restituzioni siano versate solo per i prodotti di origine comunitaria;

b)

che l’importo delle restituzioni per i prodotti importati sia limitato ai dazi riscossi al momento dell’importazione, se questi sono inferiori alla restituzione applicabile.

Articolo 168

Restituzioni all’esportazione di animali vivi nel settore delle cani bovine

Per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni bovine, la concessione e il pagamento della restituzione all’esportazione di animali vivi sono subordinati al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria in merito al benessere degli animali, in particolare quelle relative alla protezione degli animali durante il trasporto.

Articolo 169

Limiti delle esportazioni

Il rispetto degli impegni in termini di volume risultanti dagli accordi conclusi in forza dell’articolo 300 del trattato è assicurato sulla scorta dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento applicabili ai prodotti di cui trattasi. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dall’accordo OMC sull’agricoltura, lo scadere di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.

Articolo 170

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione della presente sezione sono adottate dalla Commissione, in particolare:

a)

le disposizioni relative alla ridistribuzione dei quantitativi esportabili non assegnati o non utilizzati;

b)

le disposizioni in materia di qualità e che disciplinano le condizioni e i requisiti specifici dei prodotti ammissibili alla restituzione all’esportazione;

c)

le disposizioni in materia di controlli intesi a verificare che le operazioni che danno diritto al pagamento delle restituzioni e di tutti gli altri importi inerenti alle transazioni di esportazione si siano effettivamente svolte e siano state eseguite correttamente, inclusi i controlli fisici e l’esame dei documenti.

La Commissione, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3448/93, apporta all’allegato XX le modifiche che si rivelino necessarie.

Le modalità di applicazione dell’articolo 167 per i prodotti di cui all’articolo 162, paragrafo 1, lettera b), sono tuttavia adottate secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3448/93.

Sezione III

Gestione dei contingenti di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Articolo 171

Gestione dei contingenti tariffari aperti dai paesi terzi

1.   Con riguardo al latte e ai prodotti lattiero-caseari, qualora un accordo concluso a norma dell’articolo 300 del trattato preveda la gestione totale o parziale di un contingente tariffario aperto da un paese terzo, il pertinente metodo di gestione e le relative modalità d’applicazione sono adottati dalla Commissione.

2.   I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati e da garantire la completa utilizzazione delle possibilità offerte dal contingente di cui trattasi applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:

a)

un metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»);

b)

un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all’atto della presentazione delle domande («metodo dell’esame simultaneo»);

c)

un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il cosiddetto metodo «produttori tradizionali/nuovi arrivati»).

Sezione IV

Trattamento speciale all’importazione in paesi terzi

Articolo 172

Certificati per i prodotti che beneficiano di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo

1.   Qualora siano esportati prodotti che, in virtù degli accordi conclusi dalla Comunità in forza dell’articolo 300 del trattato, possono beneficiare di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un certificato attestante che tali condizioni sono soddisfatte.

2.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione.

Sezione V

Disposizioni particolari per le piante vive

Articolo 173

Prezzi minimi all’esportazione

1.   Ogni anno per ciascuno dei prodotti del settore delle piante vive di cui al codice NC 0601 10 la Commissione può fissare uno o più prezzi minimi all’esportazione verso i paesi terzi in tempo utile prima della stagione di commercializzazione.

Le esportazioni di detti prodotti sono autorizzate esclusivamente ad un prezzo uguale o superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in parola.

2.   Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate dalla Commissione tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

Sezione VI

Perfezionamento passivo

Articolo 174

Sospensione del regime di perfezionamento passivo

1.   Qualora il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento passivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può sospendere totalmente o parzialmente il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, e delle carni di pollame. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

Tali misure sono notificate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione a norma del primo comma entro cinque giorni lavorativi dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state deferite.

2.   Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'OCM, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del trattato, può vietare totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento passivo per i prodotti di cui al paragrafo 1.

PARTE IV

NORME SULLA CONCORRENZA

CAPO I

Norme applicabili alle imprese

Articolo 175

Applicazione degli articoli da 81 a 86 del trattato

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli da 81 a 86 del trattato e le relative modalità di applicazione si applicano, fatto salvo l’articolo 176 del presente regolamento, a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo 81, paragrafo 1, e all’articolo 82 del trattato che si riferiscono alla produzione o al commercio dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) ad h), lettera k) e lettere da m) a u), e all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 176

Eccezioni

1.   L’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo 175 del presente regolamento che formano parte integrante di un’organizzazione nazionale di mercato o sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 33 del trattato.

In particolare, l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro nella misura in cui, senza che ne derivi l’obbligo di praticare prezzi identici, riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l’utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza è eliminata o che sono compromessi gli obiettivi di cui all’articolo 33 del trattato.

2.   La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri e sentite le imprese o le associazioni di imprese interessate e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che ritenga appropriato, ha competenza esclusiva, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia, a determinare con una decisione da pubblicare quali accordi, decisioni e pratiche soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

La Commissione procede a tale determinazione di propria iniziativa o su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro ovvero di un’impresa o di un’associazione di imprese interessata.

3.   La pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 2, primo comma, riporta i nomi delle parti interessate e il contenuto principale della decisione. Essa tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.

Articolo 177

Accordi e pratiche concordate nel settore del tabacco

1.   L’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute del settore del tabacco intesi a realizzare gli scopi di cui all’articolo 123, lettera c), del presente regolamento, a condizione che:

a)

gli accordi e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione;

b)

la Commissione, entro tre mesi dal ricevimento di tutti gli elementi richiesti, non abbia ritenuto tali accordi o pratiche concordate incompatibili con le norme comunitarie sulla concorrenza.

Gli accordi e le pratiche concordate non possono essere applicati durante detto periodo di tre mesi.

2.   Gli accordi e le pratiche concordate sono dichiarati contrari alle norme comunitarie sulla concorrenza quando:

a)

possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all’interno della Comunità;

b)

possono nuocere al buon funzionamento dell’organizzazione dei mercati;

c)

possono creare distorsioni di concorrenza che non siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti dall’azione interprofessionale;

d)

comportano la fissazione di prezzi o quote, senza pregiudizio delle misure adottate dalle organizzazioni interprofessionali nel quadro dell’applicazione di specifiche disposizioni della normativa comunitaria;

e)

possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

3.   Qualora allo scadere del termine di tre mesi di cui al paragrafo 1, lettera b), la Commissione constati che le condizioni d’applicazione del presente capo non sono state rispettate, la Commissione adotta una decisione in cui dichiara che l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato si applica, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, all’accordo o alla pratica concordata di cui trattasi.

La decisione non ha effetto prima della data in cui è notificata all’organizzazione interprofessionale interessata, salvo che questa abbia fornito indicazioni inesatte o si sia indebitamente valsa dell’esenzione di cui al paragrafo 1.

Articolo 178

Effetto vincolante degli accordi e delle pratiche concordate sui non aderenti del settore del tabacco

1.   Le organizzazioni interprofessionali del settore del tabacco possono chiedere che alcuni dei loro accordi o pratiche concordate siano resi vincolanti, per un periodo limitato, per singoli operatori e associazioni del settore economico interessato non aderenti ai rami professionali che esse rappresentano, nelle zone in cui tali rami operano.

Ai fini dell’estensione delle loro regole, le organizzazioni interprofessionali rappresentano almeno i due terzi della produzione e/o del commercio in questione. Qualora la proposta estensione delle regole riguardi un ambito interregionale, l’organizzazione dimostra di possedere una rappresentatività minima per ciascuno dei rami raggruppati e in ognuna delle regioni interessate.

2.   Le regole per le quali è chiesta l’estensione dell'ambito sono in vigore da almeno un anno e riguardano uno dei seguenti obiettivi:

a)

conoscenza della produzione e del mercato;

b)

definizione di qualità minime;

c)

utilizzazione di metodi di coltivazione compatibili con la tutela dell’ambiente;

d)

definizione di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;

e)

uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti.

3.   L’estensione delle regole è soggetta all’approvazione della Commissione.

Articolo 179

Modalità di applicazione riguardanti gli accordi e le pratiche concordate nel settore del tabacco

La Commissione stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 177 e 178, comprese le norme in materia di notifica e pubblicazione.

CAPO II

Normativa sugli aiuti di Stato

Articolo 180

Applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato

Salvo disposizione contraria del presente regolamento e, in particolare, ad eccezione degli aiuti di Stato di cui all’articolo 182 del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) ad h), lettera k) e lettere da m) a u), e all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 181

Disposizioni specifiche per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Fatto salvo l’articolo 87, paragrafo 2, del trattato, sono vietati gli aiuti il cui importo è determinato in funzione del prezzo o della quantità dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XVI, del presente regolamento.

Sono altresì vietate le misure nazionali che consentono di attuare una perequazione tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XVI, del presente regolamento.

Articolo 182

Disposizioni nazionali specifiche

1.   Con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, possono essere accordati aiuti alla produzione e alla commercializzazione di renne e di prodotti derivati (NC ex 0208 ed ex 0210) da parte della Finlandia e della Svezia, laddove non ne derivi un aumento dei livelli tradizionali di produzione.

2.   Con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, la Finlandia può concedere aiuti, rispettivamente, per alcuni quantitativi di sementi e per alcuni quantitativi di sementi di cereali prodotte solo in questo Stato membro a causa delle specifiche condizioni climatiche.

3.   Gli Stati membri che riducono la loro quota di zucchero di più del 50 % della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 possono accordare aiuti di Stato temporanei nel periodo per il quale l’aiuto transitorio per i bieticoltori è versato conformemente al titolo IV, capo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003. In funzione dell’applicazione da parte degli Stati membri interessati, la Commissione decide in merito all’importo totale degli aiuti di Stato disponibili per tale misura.

Per l’Italia l’aiuto temporaneo di cui al primo comma non supera un totale di 11 EUR per campagna di commercializzazione e per tonnellata di barbabietole da zucchero, da destinarsi ai bieticoltori e al trasporto delle barbabietole.

La Finlandia può concedere ai bieticoltori un aiuto massimo di 350 EUR per ettaro e per campagna di commercializzazione.

Entro trenta giorni dal termine di ciascuna campagna di commercializzazione gli Stati membri interessati informano la Commissione dell’importo degli aiuti di Stato effettivamente concessi in tale campagna.

4.   Fatta salva l'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 1, e della prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, fino al 31 dicembre 2010 la Germania può accordare aiuti nell’ambito del Monopolio tedesco degli alcolici per i prodotti elencati nell’allegato I del trattato commercializzati dal monopolio, dopo ulteriore trasformazione, come alcole etilico di origine agricola. L’importo totale di questo aiuto non supera i 110 milioni di EUR l’anno.

Anteriormente al 30 giugno di ogni anno, la Germania presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento del regime.

PARTE V

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A SINGOLI SETTORI

Articolo 183

Prelievo a finalità promozionale nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Fatta salva l'applicazione degli articoli 87, 88, 89 del trattato prevista all’articolo 180 del presente regolamento, uno Stato membro può imporre ai suoi produttori di latte un prelievo a finalità promozionale sui quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati, destinato a finanziare misure relative alla promozione del consumo nella Comunità, all’ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari e al miglioramento della qualità.

Articolo 184

Relazioni settoriali

La Commissione presenta una relazione:

1)

al Consiglio, anteriormente al 30 settembre 2008, sul settore dei foraggi essiccati elaborata sulla base di una valutazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e riguardante in particolare lo sviluppo delle superfici di foraggi leguminosi e altri foraggi verdi, la produzione di foraggi essiccati ed i risparmi di combustibile fossile realizzati. La relazione è corredata, se necessario, di proposte appropriate;

2)

al Parlamento europeo e al Consiglio, con frequenza triennale e per la prima volta entro il 31 dicembre 2010, sull’attuazione delle misure riguardanti il settore dell’apicoltura stabilite nella parte II, titolo I, capo IV, sezione VI;

3)

al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 2009, sull'applicazione della deroga di cui all'articolo 182, paragrafo 4, riguardante il Monopolio tedesco degli alcolici, compresa una valutazione degli aiuti accordati nell'ambito di detto monopolio, corredata di proposte appropriate.

Articolo 185

Registrazione dei contratti nel settore del luppolo

1.   Ogni contratto per la fornitura di luppolo prodotto nella Comunità, stipulato tra, da una parte, un produttore o un'organizzazione di produttori e, dall’altra, un acquirente, è registrato dagli organismi all’uopo designati da ciascuno Stato membro produttore.

2.   I contratti per la fornitura di quantitativi determinati a prezzi convenuti per un periodo che copre uno o più raccolti e stipulati anteriormente al 1o agosto dell’anno del primo raccolto interessato sono denominati «contratti stipulati in anticipo». Essi sono oggetto di registrazione separata.

3.   I dati registrati possono essere impiegati soltanto ai fini del presente regolamento.

4.   La Commissione stabilisce le modalità di registrazione dei contratti per la fornitura di luppolo.

Articolo 186

Perturbazioni dei prezzi sul mercato interno

La Commissione può adottare le misure necessarie nelle situazioni seguenti, qualora tali situazioni rischino di persistere, causando o minacciando di causare in tal modo perturbazioni dei mercati:

a)

per quanto riguarda i prodotti dei settori dello zucchero, del luppolo, delle carni bovine e delle carni ovine e caprine, qualora i prezzi sul mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino o diminuiscano sensibilmente;

b)

per quanto riguarda i prodotti dei settori delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame, e per quanto riguarda l'olio d'oliva, qualora i prezzi sul mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino sensibilmente.

Articolo 187

Perturbazioni causate dalle quotazioni o dai prezzi sul mercato mondiale

Qualora, con riguardo ai prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le quotazioni o i prezzi di uno o più prodotti sul mercato mondiale raggiungano un livello che perturbi o minacci di perturbare l’approvvigionamento del mercato comunitario e tale situazione rischi di persistere o di aggravarsi, la Commissione può adottare le misure appropriate per il settore interessato. In particolare essa può sospendere in tutto o in parte i dazi all’importazione per determinati quantitativi.

Articolo 188

Condizioni relative alle misure da applicare in caso di perturbazioni e norme di attuazione

1.   Le misure di cui agli articoli 186 e 187 possono essere adottate a condizione che:

a)

le altre misure ai sensi del presente regolamento appaiano insufficienti;

b)

si tenga conto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

2.   Le modalità di applicazione degli articoli 186 e 187 possono essere stabilite dalla Commissione.

Articolo 189

Comunicazioni nel settore dell’alcole etilico

1.   Con riguardo ai prodotti del settore dell’alcole etilico gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

la produzione di alcole etilico di origine agricola in ettolitri di alcole puro, ripartita per prodotto alcoligeno utilizzato;

b)

il volume di alcole etilico di origine agricola smaltito, espresso in ettolitri di alcole puro, ripartito tra i diversi settori di destinazione;

c)

le scorte di alcole etilico di origine agricola giacenti sul loro territorio alla fine dell’anno precedente;

d)

la stima della produzione dell’anno in corso.

Le modalità di trasmissione delle suddette informazioni e, in particolare, la periodicità e la definizione dei settori di destinazione sono stabilite dalla Commissione.

2.   In base alle informazioni di cui al paragrafo 1 e ad altre informazioni disponibili, la Commissione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, redige un bilancio comunitario del mercato dell’alcole etilico di origine agricola relativo all’anno precedente ed un bilancio estimativo dell’anno in corso.

Il bilancio comunitario contiene altresì informazioni sull’alcole etilico di origine non agricola. Il contenuto preciso e le modalità di raccolta di tali informazioni sono stabiliti dalla Commissione.

Ai fini del presente paragrafo con «alcole etilico di origine non agricola» si intendono i prodotti di cui ai codici NC 2207, 2208 90 91 e 2208 90 99 non ottenuti da uno specifico prodotto agricolo menzionato nell’allegato I del trattato.

3.   La Commissione comunica agli Stati membri i bilanci di cui al paragrafo 2.

PARTE VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 190

Disposizioni finanziarie

Il regolamento (CE) n. 1290/2005 e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell’adempimento degli obblighi loro incombenti a norma del presente regolamento.

Articolo 191

Casi di emergenza

La Commissione stabilisce le misure necessarie e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, specifici problemi pratici.

Tali misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto strettamente necessario.

Articolo 192

Scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione

1.   Gli Stati membri e la Commissione si comunicano le informazioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento o per il controllo e l’analisi del mercato nonché per l’osservanza degli obblighi internazionali inerenti ai prodotti di cui all’articolo 1.

2.   La Commissione stabilisce le modalità per la determinazione delle informazioni necessarie all’applicazione del paragrafo 1, nonché le modalità relative alla forma, al contenuto, alla periodicità, alle scadenze e alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti.

Articolo 193

Clausola di elusione

Fatte salve le eventuali disposizioni specifiche, nessun beneficio previsto dal presente regolamento è concesso a favore di una persona fisica o giuridica per la quale sia accertato che le condizioni richieste per ottenere tali benefici sono state create artificialmente, in contrasto con gli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 194

Controlli e misure amministrative e sanzioni amministrative e loro notifica

La Commissione determina:

a)

le norme concernenti i controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare per accertare il rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento;

b)

un sistema di applicazione di misure amministrative e sanzioni amministrative ove siano rilevati casi di inadempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento;

c)

le norme in materia di recupero di pagamenti indebiti derivanti dall'applicazione del presente regolamento;

d)

le norme relative alla notifica dei controlli svolti e dei relativi risultati.

Le sanzioni amministrative di cui alla lettera b) sono graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dei casi di inadempimento riscontrati.

PARTE VII

NORME DI ATTUAZIONE E NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Disposizioni di attuazione

Articolo 195

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli (di seguito «il comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

Articolo 196

Organizzazione del comitato

L'organizzazione delle riunioni del comitato di cui all'articolo 195 tiene conto, in particolare, dell'ambito delle sue competenze, delle specificità dell'argomento da trattare e della necessità di disporre di competenze adeguate.

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 197

Modifiche del regolamento (CE) n. 1493/1999

Nel regolamento (CE) n. 1493/1999 gli articoli 74, 75 e 76 sono soppressi.

Articolo 198

Modifiche del regolamento (CE) n. 2200/96

Nel regolamento (CE) n. 2200/96 gli articoli 46 e 47 sono soppressi.

Articolo 199

Modifiche del regolamento (CE) n. 2201/96

Nel regolamento (CE) n. 2201/96 gli articoli 29 e 30 sono soppressi.

Articolo 200

Modifiche del regolamento (CE) n. 1184/2006

Il regolamento (CE) n. 1184/2006 è modificato come segue:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di taluni prodotti agricoli»;

2)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme sull’applicabilità degli articoli da 81 a 86 e di alcune disposizioni dell’articolo 88 del trattato relative alla produzione o al commercio dei prodotti di cui all’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k) e lettere da m) a u), e di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (69).

Articolo 1 bis

Gli articoli da 81 a 86 del trattato, nonché le disposizioni adottate per la loro applicazione, si applicano, fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 del presente regolamento, a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo 81, paragrafo 1, e all’articolo 82 del trattato, riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti di cui all’articolo 1.

3)

l’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente:

«1.   L’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi e alle pratiche contemplati all’articolo 1 bis del presente regolamento che formano parte integrante di un’organizzazione nazionale di mercato o sono necessari per la realizzazione degli obiettivi fissati all’articolo 33 del trattato.»;

4)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

L’articolo 88, paragrafo 1, e l'articolo 88, paragrafo 3, prima frase, del trattato si applicano agli aiuti accordati alla produzione o al commercio dei prodotti di cui all’articolo 1.»

Articolo 201

Abrogazioni

1.   Fatto salvo il paragrafo 3, sono abrogati i seguenti regolamenti:

a)

i regolamenti (CEE) n. 234/68, (CEE) n. 827/68, (CEE) n. 2517/69, (CEE) n. 2728/75, (CEE) n. 1055/77, (CEE) n. 2931/79, (CEE) n. 1358/80, (CEE) n. 3730/87, (CEE) n. 4088/87, (CEE) n. 404/93, (CE) n. 670/2003 e (CE) n. 797/2004 a decorrere dal 1o gennaio 2008;

b)

i regolamenti (CEE) n. 707/76, (CE) n. 1786/2003, (CE) n. 1788/2003 e (CE) n. 1544/2006 a decorrere dal 1o aprile 2008;

c)

i regolamenti (CEE) n. 315/68, (CEE) n. 316/68, (CEE) n. 2729/75, (CEE) n. 2759/75, (CEE) n. 2763/75, (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75, (CEE) n. 2782/75, (CEE) n. 1898/87, (CEE) n. 1906/90, (CEE) n. 2204/90, (CEE) n. 2075/92, (CEE) n. 2077/92, (CEE) n. 2991/94, (CE) n. 2597/97 (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1255/1999, (CE) n. 2250/1999, (CE) n. 1673/2000, (CE) n. 2529/2001, (CE) n. 1784/2003, (CE) n. 865/2004, (CE) n. 1947/2005, (CE) n. 1952/2005 e (CE) n. 1028/2006 a decorrere dal 1o luglio 2008;

d)

il regolamento (CE) n. 1785/2003 a decorrere dal 1o settembre 2008;

e)

il regolamento (CE) n. 318/2006 a decorrere dal 1o ottobre 2008;

f)

i regolamenti (CEE) n. 3220/84, (CEE) n. 386/90, (CEE) n. 1186/90, (CEE) n. 2137/92 e (CE) n. 1183/2006 a decorrere dal 1o gennaio 2009.

2.   La decisione 74/583/CEE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2008.

3.   L'abrogazione dei regolamenti di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicate:

a)

il mantenimento in vigore degli atti comunitari adottati in base a detti regolamenti; e

b)

la validità delle modifiche apportate da tali regolamenti ad altri atti di diritto comunitario non abrogati dal presente regolamento.

Articolo 202

Riferimenti

I riferimenti alle disposizioni e ai regolamenti modificati o abrogati dagli articoli da 197 a 201 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo le tavole di concordanza che figurano nell’allegato XXII.

Articolo 203

Norme transitorie

La Commissione può adottare le misure necessarie ad agevolare la transizione dai regimi previsti nei regolamenti modificati o abrogati dagli articoli da 197 a 201 a quelli istituiti dal presente regolamento.

Articolo 204

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Esso tuttavia si applica:

a)

dal 1o luglio 2008 per quanto riguarda i settori dei cereali, delle sementi, del luppolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, del lino e della canapa, del tabacco greggio, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova a delle carni di pollame;

b)

dal 1o settembre 2008 per quanto riguarda il settore del riso;

c)

dal 1o ottobre 2008 per quanto riguarda il settore dello zucchero, ad eccezione dell’articolo 59, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008;

d)

dal 1o aprile 2008 per quanto riguarda i settori dei foraggi essiccati e della bachicoltura;

e)

dal 1o agosto 2008 per quanto riguarda il settore del vino nonché l’articolo 197;

f)

dal 1o luglio 2008 per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ad eccezione delle disposizioni stabilite nella parte II, titolo I, capo III;

g)

dal 1o aprile 2008 per quanto riguarda il regime di contenimento della produzione di latte istituito nella parte II, titolo I, capo III;

h)

dal 1o gennaio 2009 per quanto riguarda le tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di cui all'articolo 42, paragrafo 1.

Gli articoli 27, 39 e 172 si applicano dal 1o gennaio 2008 e gli articoli da 149 a 152 dal 1o luglio 2008 per tutti i prodotti interessati.

3.   Nel settore dello zucchero la parte II, titolo I, si applica fino alla fine della campagna di commercializzazione 2014/2015.

4.   Le disposizioni relative al regime di contenimento della produzione di latte istituito nella parte II, titolo I, capo III, si applicano, conformemente all’articolo 66, fino al 31 marzo 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  Parere del 24 maggio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 55 del 2.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(3)  GU L 151 del 30.6.1968, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).

(4)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(5)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(6)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.

(7)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1679/2005 (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 1).

(8)  GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).

(9)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1182/2007 (GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1).

(10)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1182/2007.

(11)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005.

(12)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3).

(13)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(14)  GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1).

(15)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005.

(16)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 della Commissione (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

(17)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(18)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 456/2006 (GU L 82 del 21.3.2006, pag. 1).

(19)  GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37.

(20)  GU L 312 del 29.11.2005, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1247/2007 (GU L 282 del 26.10.2007, pag. 1).

(21)  GU L 314 del 30.11.2005, pag. 1.

(22)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

(23)  GU L 97 del 15.4.2003, pag. 6.

(24)  GU L 125 del 28.4.2004, pag. 1.

(25)  GU L 286 del 17.10.2006, pag. 1.

(26)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 552/2007 della Commissione (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 10).

(27)  GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).

(28)  GU L 214 del 4.8.2006, pag. 1.

(29)  GU L 119 dell'11.5.1990, pag. 32. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 1994.

(30)  GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

(31)  GU L 214 del 30.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

(32)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1186/2007 della Commissione (GU L 265 dell’11.10.2007, pag. 22).

(33)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1261/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 8).

(34)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

(35)  GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(36)  GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1153/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 6).

(37)  GU L 316 del 9.12.1994, pag. 2.

(38)  GU L 186 del 7.7.2006, pag. 1.

(39)  GU L 173 del 6.7.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1029/2006 (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 6).

(40)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

(41)  GU L 201 del 31.7.1990, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2583/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 6).

(42)  GU L 281 dell’1.11.1975, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).

(43)  GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7.

(44)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(45)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 19.

(46)  GU L 84 del 31.3.1976, pag. 1.

(47)  GU L 128 del 24.5.1977, pag. 1.

(48)  GU L 334 del 28.12.1979, pag. 8.

(49)  GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 163/94 (GU L 24 del 29.1.1994, pag. 2).

(50)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 80.

(51)  GU L 275 del 26.10.1999, pag. 4.

(52)  GU L 71 del 21.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4112/88 (GU L 361 del 29.12.1988, pag. 7).

(53)  GU L 71 del 21.3.1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 309/79 (GU L 42 del 17.2.1979, pag. 21).

(54)  GU L 318 del 18.12.1969, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1153/78 (GU L 144 del 31.5.1978, pag. 4).

(55)  GU L 281 dell’1.11.1975, pag. 17.

(56)  GU L 140 del 5.6.1980, pag. 4.

(57)  GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

(58)  GU L 317 del 27.11.1974, pag. 21.

(59)  GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2007 (GU L 156 del 16.6.2007, pag. 1).

(60)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

(61)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27.

(62)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(63)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 733/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 1).

(64)  GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.

(65)  GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

(66)  GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

(67)  GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

(68)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

(69)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;


ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

Parte I: Cereali

Nel settore dei cereali, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

a)

0709 90 60

Granturco dolce, fresco o refrigerato

0712 90 19

Granturco dolce, secco, anche tagliato oppure tritato o polverizzato, ma non ulteriormente preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina

1001 90 91

Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina

1001 90 99

Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina

1002 00 00

Segala

1003 00

Orzo

1004 00

Avena

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

1005 90 00

Granturco non destinato alla semina

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso al sorgo da granella ibrido destinato alla semina

1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

b)

1001 10

Frumento duro

c)

1101 00 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

1102 10 00

Farina di segala

1103 11

Semole e semolini di frumento (grano)

1107

Malto, anche torrefatto

d)

0714

Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago

 

ex 1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

 

1102 20

Farina di granturco

 

1102 90

Altra:

 

1102 90 10

– –

Farina di orzo

 

1102 90 30

– –

Farina di avena

 

1102 90 90

– –

Altre

 

ex 1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellet, di cereali, escluso di frumento (grano) della sottovoce 1103 11 e di riso delle sottovoci 1103 19 50 e 1103 20 50

 

ex 1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 e fiocchi di riso della sottovoce 1104 19 91; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

 

1106 20

Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714

 

ex 1108

Amidi e fecole;

Amidi e fecole:

 

1108 11 00

– –

Amido di frumento (grano)

 

1108 12 00

– –

Amido di granturco

 

1108 13 00

– –

Fecola di patate

 

1108 14 00

– –

Fecola di manioca

 

ex 1108 19

– –

Altri amidi e fecole:

 

1108 19 90

– – –

Altri

 

1109 00 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

 

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

 

ex 1702 30

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio:

– –

Altri:

– – –

Altri:

 

1702 30 91

– – – –

In polvere cristallina bianca, anche agglomerata

 

1702 30 99

– – – –

Altri

 

ex 1702 40

Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

 

1702 40 90

– –

Altri

 

ex 1702 90

Altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

 

1702 90 50

– –

Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina

– –

Zuccheri e melassi caramellati:

– – –

Altri:

 

1702 90 75

– – – –

In polvere, anche agglomerati

 

1702 90 79

– – – –

Altri

 

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

ex 2106 90

Altri

– –

Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

– – –

Altri

 

2106 90 55

– – – –

Sciroppi di glucosio o di maltodestrina

 

ex 2302

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione dei cereali

 

ex 2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellet:

 

2303 10

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili

 

2303 30 00

Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

 

ex 2306

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell’estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:

Altri

 

2306 90 05

– –

Di germi di granturco

 

ex 2308

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellet, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:

 

2308 00 40

Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva

 

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali:

 

ex 2309 10

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

 

2309 10 11

2309 10 13

2309 10 31

2309 10 33

2309 10 51

2309 10 53

– – –

Contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari (1), esclusi gli alimenti e le preparazioni contenenti in peso 50 % o più di prodotti lattiero-caseari

 

ex 2309 90

Altri:

 

2309 90 20

– –

Prodotti di cui alla nota esplicativa complementare 5 del capitolo 23 della nomenclatura combinata

– –

Altri, compresi i miscugli:

 

2309 90 31

2309 90 33

2309 90 41

2309 90 43

2309 90 51

2309 90 53

– – –

Altri contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari (1), esclusi gli alimenti e le preparazioni contenenti in peso 50 % o più di prodotti lattiero-caseari

Parte II: Riso

Nel settore del riso, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

a)

da 1006 10 21 a

1006 10 98

Risone (riso «paddy»), diverso da quello destinato alla semina

1006 20

Riso semigreggio (bruno)

1006 30

Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato

b)

1006 40 00

Rotture di riso

c)

1102 90 50

Farina di riso

1103 19 50

Semole e semolini di riso

1103 20 50

Pellet di riso

1104 19 91

Fiocchi di riso

ex 1104 19 99

Grani di riso schiacciati

1108 19 10

Amido di riso

Parte III: Zucchero

Nel settore dello zucchero, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

a)

1212 91

Barbabietole da zucchero

1212 99 20

Canna da zucchero

b)

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

c)

1702 20

Zucchero e sciroppo d’acero

1702 60 95 e

1702 90 99

Altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio, il glucosio, la maltodestrina e l’isoglucosio

1702 90 60

Succedanei del miele, anche misti con miele naturale

1702 90 71

Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio

2106 90 59

Sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina

d)

1702 30 10

1702 40 10

1702 60 10

1702 90 30

Isoglucosio

e)

1702 60 80

1702 90 80

Sciroppo di inulina

f)

1703

Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

g)

2106 90 30

Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati

h)

2303 20

Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero

Parte IV: Foraggi essiccati

Nel settore dei foraggi essiccati, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

a)

ex 1214 10 00

Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica essiccata artificialmente con il calore

Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica altrimenti essiccata e macinata

ex 1214 90 90

Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno

Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati

b)

ex 2309 90 99

Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba

Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente da residui solidi e da succhi risultanti dalla preparazione dei concentrati di proteine sopramenzionati.

Parte V: Sementi

Nel settore delle sementi, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

0712 90 11

Granturco dolce ibrido:

destinati alla semina

0713 10 10

Piselli (Pisum sativum):

destinati alla semina

ex 0713 20 00

Ceci (garbanzos):

destinati alla semina

ex 0713 31 00

Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek:

destinati alla semina

ex 0713 32 00

Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis):

destinati alla semina

0713 33 10

Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):

destinati alla semina

ex 0713 39 00

destinati alla semina

destinati alla semina

ex 0713 40 00

Lenticchie:

destinati alla semina

ex 0713 50 00

Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor):

destinati alla semina

ex 0713 90 00

Altri legumi da granella secchi:

destinati alla semina

1001 90 10

Spelta:

destinata alla semina

ex 1005 10

Granturco ibrido da semina

1006 10 10

Risone (riso «paddy»):

destinato alla semina

1007 00 10

Sorgo a grani ibrido:

destinato alla semina

1201 00 10

Fave di soia, anche frantumate:

destinate alla semina

1202 10 10

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio:

destinate alla semina

1204 00 10

Semi di lino, anche frantumati:

destinati alla semina

1205 10 10 e

ex 1205 90 00

Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, destinati alla semina

Altri

1206 00 10

Semi di girasole, anche frantumati:

destinati alla semina

ex 1207

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:

destinati alla semina

1209

Semi, frutti e spore:

destinati alla semina

Parte VI: Luppolo

1.

Nel settore del luppolo, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

1210

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina

2.

Le disposizioni del presente regolamento relative alla commercializzazione e agli scambi con i paesi terzi si applicano inoltre ai prodotti seguenti:

Codice NC

Designazione delle merci

1302 13 00

Succhi ed estratti vegetali di luppolo

Parte VII: Olio di oliva e olive da tavola

Nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

a)

1509

Olio d’oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1510 00

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

b)

0709 90 31

Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

0709 90 39

Altre olive, fresche o refrigerate

0710 80 10

Olive, non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate:

0711 20

Olive temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee al consumo nello stato in cui sono presentate

ex 0712 90 90

Olive secche, intere, tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate

2001 90 65

Olive preparate o conservate nell’aceto o nell’acido acetico

ex 2004 90 30

Olive preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico, congelate

2005 70

Olive preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico, non congelate

c)

1522 00 31

1522 00 39

Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali contenenti olio avente i caratteri dell’olio di oliva

2306 90 11

2306 90 19

Sanse di olive ed altri residui dell’estrazione dell’olio di oliva

Parte VIII: Lino e canapa destinati alla produzione di fibre

Nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

5301

Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5302

Canapa (Cannabis sativa L.) greggia e preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

Parte IX: Ortofrutticoli freschi

Nel settore degli ortofrutticoli freschi, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

0702 00 00

Pomodori freschi o refrigerati

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

ex 0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 e 0709 90 60

ex 0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 90 20

0803 00 11

Banane da cuocere, fresche

ex 0803 00 90

Banane da cuocere, essiccate

0804 20 10

Fichi, freschi

0804 30 00

Ananassi

0804 40 00

Avocadi

0804 50 00

Guaiave, manghi e mangostani

0805

Agrumi, freschi o secchi

0806 10 10

Uve da tavola, fresche

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

0808

Mele, pere e cotogne, fresche

0809

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

0810

Altra frutta fresca

0813 50 31

0813 50 39

Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802

0910 20

Zafferano

ex 0910 99

Timo, fresco o refrigerato

ex 1211 90 85

Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (origanum vulgare), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati

1212 99 30

Carrube

Parte X: Ortofrutticoli trasformati

Nel settore degli ortofrutticoli trasformati, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

a)

ex 0710

Ortaggi e legumi, non cotti o cotti, in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere Capsicum e del genere Pimenta della sottovoce 0710 80 59

 

ex 0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei all’alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi le olive della sottovoce 0711 20, i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta della sottovoce 0711 90 10 o il granturco dolce della sottovoce 0711 90 30

 

ex 0712

Ortaggi o legumi secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le patate della sottovoce ex 0712 90 05, disidratati per essiccamento artificiale ed al calore, non atti all’alimentazione umana, il granturco dolce delle sottovoci 0712 90 11 e 0712 90 19 e le olive della sottovoce ex 0712 90 90

 

0804 20 90

Fichi secchi

 

0806 20

Uve secche

 

ex 0811

Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex 0811 90 95

 

ex 0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee all’alimentazione nello stato in cui sono presentate, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 98

 

ex 0813

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del presente capitolo, esclusi i miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 delle sottovoci 0813 50 31 e 0813 50 39

 

0814 00 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

 

0904 20 10

Peperoni essiccati, non tritati né polverizzati

b)

ex 0811

Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

ex 1302 20

Sostanze pectiche e pectinati

 

ex 2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, esclusi:

frutti del genere Capsicum diversi dai peperoni della sottovoce 2001 90 20

granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2001 90 30

ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, della sottovoce 2001 90 40

cuori di palma della sottovoce 2001 90 60

olive della sottovoce 2001 90 65

foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2001 90 99

 

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

 

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

 

ex 2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce ex 2004 90 10, le olive della sottovoce ex 2004 90 30 e le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91

 

ex 2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, escluse le olive della sottovoce 2005 70, il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2005 80 00 e frutti del genere Capsicum diversi dai peperoni della sottovoce 2005 99 10 e le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10

 

ex 2006 00

Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, candite nelle zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), escluse le banane candite delle sottovoci ex 2006 00 38 e ex 2006 00 99

 

ex 2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi:

preparati omogeneizzati di banane della sottovoce ex 2007 10

confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane delle sottovoci ex 2007 99 39, ex 2007 99 57 ed ex 2007 99 98

 

ex 2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi:

burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10

cuori di palma della sottovoce 2008 91 00

granturco della sottovoce 2008 99 85

ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, della sottovoce 2008 99 91

foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2008 99 99

miscugli di banane altrimenti preparati o conservati delle sottovoci ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 ed ex 2008 92 98

banane altrimenti preparate o conservate delle sottovoci ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 ed ex 2008 99 99

 

ex 2009

Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69 e i succhi di banana della sottovoce ex 2009 80

Parte XI: Banane

Nel settore della banana, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codici NC

Designazione delle merci

0803 00 19

Banane fresche, escluse le banane da cuocere

ex 0803 00 90

Banane essiccate, escluse le banane da cuocere

ex 0812 90 98

Banane temporaneamente conservate

ex 0813 50 99

Miscugli contenenti banane essiccate

1106 30 10

Farine, semolini e polveri di banane

ex 2006 00 99

Banane cotte negli zuccheri o candite

ex 2007 10 99

Preparazioni omogeneizzate di banane

ex 2007 99 39

ex 2007 99 57

ex 2007 99 98

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane

ex 2008 92 59

ex 2008 92 78

ex 2008 92 93

ex 2008 92 98

Miscugli di banane altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole

ex 2008 99 49

ex 2008 99 67

ex 2008 99 99

Banane altrimenti preparate o conservate

ex 2009 80 35

ex 2009 80 38

ex 2009 80 79

ex 2009 80 86

ex 2009 80 89

ex 2009 80 99

Succhi di banane

Parte XII: Vino

Nel settore del vino, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

a)

2009 61

2009 69

Succhi di uve (compresi i mosti di uva)

2204 30 92

2204 30 94

2204 30 96

2204 30 98

Altri mosti di uva, diversi da quelli parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole

b)

ex 2204

Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009, esclusi gli altri mosti di uva delle sottovoci 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 e 2204 30 98

c)

0806 10 90

Uve fresche diverse da quelle da tavola

2209 00 11

2209 00 19

Aceti di vino

d)

2206 00 10

Vinello

2307 00 11

2307 00 19

Fecce di vino

2308 00 11

2308 00 19

Vinaccia

Parte XIII: Piante vive e prodotti della floricoltura

Nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, il presente regolamento si applica ai prodotti di cui al capitolo 6 della nomenclatura combinata.

Parte XIV: Tabacco greggio

Nel settore del tabacco, il presente regolamento si applica ai tabacchi greggi o non lavorati e ai cascami di tabacco del codice 2401 della nomenclatura combinata.

Parte XV: Carni bovine

Nel settore delle carni bovine, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

a)

da 0102 90 05 a

0102 90 79

Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate

0206 10 95

Pezzi detti «onglets» e «hampes» freschi o refrigerati

0206 29 91

Pezzi detti «onglets» e «hampes» congelati

0210 20

Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate

0210 99 51

Pezzi detti «onglets» e «hampes», salati o in salamoia, secchi o affumicati

0210 99 90

Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

1602 50 10

Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte

1602 90 61

Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie, cotte, e di carne e/o di frattaglie, non cotte

b)

0102 10

Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura

0206 10 91

0206 10 99

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, esclusi i pezzi detti «onglets» e «hampes», fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici

0206 21 00

0206 22 00

0206 29 99

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, esclusi i pezzi detti «onglets» e «hampes», congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

0210 99 59

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti «onglets» e «hampes»

ex 1502 00 90

Grassi di animali della specie bovina, diversi da quelli della voce 1503

da 1602 50 31 a

1602 50 80

Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

1602 90 69

Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

Parte XVI: Latte e prodotti lattiero-caseari

Nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

a)

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

b)

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

c)

da 0403 10 11

a 0403 10 39

da 0403 90 11

a 0403 90 69

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti e senza aggiunta di frutta o cacao

d)

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

e)

ex 0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %

f)

0406

Formaggi e latticini

g)

1702 19 00

Lattosio e sciroppo di lattosio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, meno del 99 % di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca

h)

2106 90 51

Sciroppo di lattosio, aromatizzato o colorato

i)

ex 2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali:

Preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il presente regolamento, direttamente o in virtù del regolamento (CEE) n. 1667/2006, escluse le preparazioni e gli alimenti ai quali si applica la parte I del presente allegato

Parte XVII: Carni suine

Nel settore delle carni suine, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

a)

ex 0103

Animali vivi della specie suina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura

b)

ex 0203

Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate

ex 0206

Frattaglie commestibili della specie suina domestica, diverse da quelle per la fabbricazione dei prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate o congelate

ex 0209 00

Lardo senza parti magre e grasso di maiale non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

ex 0210

Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate

1501 00 11

1501 00 19

Grassi di maiale (compreso lo strutto)

c)

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

1602 10 00

Preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue

1602 20 90

Preparazioni e conserve di fegato di qualsiasi animale diverso dall’oca o dall’anatra

1602 41 10

1602 42 10

da 1602 49 11 a

1602 49 50

Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica

1602 90 10

Preparazioni di sangue di qualsiasi animale

1602 90 51

Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica

1902 20 30

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più del 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni, di frattaglie di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

Parte XVIII: Carni ovine e caprine

Nel settore delle carni ovine e caprine, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

a)

0104 10 30

Agnelli (non ancora usciti dall’anno)

 

0104 10 80

Animali vivi della specie ovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli agnelli

 

0104 20 90

Animali vivi della specie caprina, diversi dai riproduttori di razza pura

 

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

 

0210 99 21

Carni di animali delle specie ovina e caprina, non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate

 

0210 99 29

Carni di animali delle specie ovina e caprina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate

b)

0104 10 10

Animali vivi della specie ovina, riproduttori di razza pura

 

0104 20 10

Animali vivi della specie caprina, riproduttori di razza pura

 

0206 80 99

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

 

0206 90 99

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

 

0210 99 60

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate

 

ex 1502 00 90

Grassi di animali della specie ovina e caprina, diversi da quelli di cui alla voce 1503

c)

1602 90 72

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte

 

1602 90 74

Miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni e frattaglie non cotte

d)

1602 90 76

1602 90 78

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, diverse da quelle non cotte o dai miscugli

Parte XIX: Uova

Nel settore delle uova, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

a)

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte

b)

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

Altre uova di volatili sgusciate e altri tuorli, diversi da quelli inadatti al consumo umano, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Parte XX: Carni di pollame

Nel settore delle carni di pollame, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

a)

0105

Pollame vivo, ossia pollame della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini e faraone

b)

ex 0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105, esclusi i fegati di cui alla lettera c)

c)

0207 13 91

Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati

0207 14 91

 

0207 26 91

 

0207 27 91

 

0207 34

 

0207 35 91

 

0207 36 81

 

0207 36 85

 

0207 36 89

 

0210 99 71

Fegati di volatili, salati, in salamoia, secchi o affumicati

0210 99 79

 

d)

0209 00 90

Grasso di volatili non fuso né altrimenti estratto, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato

e)

1501 00 90

Grasso di volatili

f)

1602 20 11

Altre preparazioni o conserve di fegato d’oca o di anatra

1602 20 19

 

1602 31

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili della voce 0105

1602 32

 

1602 39

 

Parte XXI: Altri prodotti

Codice NC

Designazione delle merci

ex 0101

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:

0101 10

Riproduttori di razza pura:

0101 10 10

– –

Cavalli (2)

0101 10 90

– –

Altri

0101 90

altre:

– –

Cavalli:

0101 90 19

– – –

Diversi da quelli destinati alla macellazione

0101 90 30

– –

Asini

0101 90 90

– –

Muli e bardotti

ex 0102

Animali vivi della specie bovina:

ex 0102 90

Diversi dai riproduttori di razza pura:

0102 90 90

– –

Diversi da quelli delle specie domestiche

ex 0103

Animali vivi della specie suina:

0103 10 00

Riproduttori di razza pura (3)

altre:

ex 0103 91

– –

Di peso inferiore a 50 kg:

0103 91 90

– – –

Diversi da quelli delle specie domestiche

ex 0103 92

– –

Di peso uguale o superiore a 50 kg:

0103 92 90

– –

Diversi da quelli delle specie domestiche

0106 00

Altri animali vivi

ex 0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

Fresche o refrigerate:

ex 0203 11

– –

In carcasse o mezzene:

0203 11 90

– – –

Diversi da quelli della specie suina domestica

ex 0203 12

– –

Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

0203 12 90

– – –

Diversi da quelli della specie suina domestica

ex 0203 19

– –

altre:

0203 19 90

– – –

Diversi da quelli della specie suina domestica

– –

Congelate:

ex 0203 21

– –

In carcasse o mezzene:

0203 21 90

– – –

Diversi da quelli della specie suina domestica

ex 0203 22

– –

Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

0203 22 90

– – –

Diversi da quelli della specie suina domestica

ex 0203 29

– –

altre:

0203 29 90

– – –

Diversi da quelli della specie suina domestica

ex 0205 00

Carni di animali delle specie asinina o mulesca o di bardotti, fresche, refrigerate o congelate:

ex 0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

ex 0206 10

Della specie bovina, fresche o refrigerate

0206 10 10

– –

Destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (4)

Della specie bovina, congelate:

ex 0206 22 00

– –

Fegati:

– – –

Destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (4)

ex 0206 29

– –

altre:

0206 29 10

– – –

Destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (4)

ex 0206 30 00

Della specie suina, fresche o refrigerate:

– – –

Destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (4)

– –

Altre:

– – –

Diverse da quelle della specie suina domestica

Della specie suina, congelate:

ex 0206 41 00

– –

Fegati:

– – – –

Destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (4)

– – –

Altre:

– – – –

Diverse da quelle della specie suina domestica

ex 0206 49

– –

Altre:

ex 0206 49 20

– – –

Della specie suina domestica:

– – – –

Destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (4)

0206 49 80

– – –

Altre

ex 0206 80

Altre, fresche o refrigerate:

0206 80 10

– –

Destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (4)

– –

Altre:

0206 80 91

– – –

Delle specie equina, asinina o mulesca

ex 0206 90

Altre, congelate:

0206 90 10

– –

Destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (4)

– –

Altre:

0206 90 91

– – –

Delle specie equina, asinina o mulesca

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

ex 0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili di carni o di frattaglie:

Carni della specie suina:

ex 0210 11

– –

Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

0210 11 90

– – –

Diversi da quelli della specie suina domestica

ex 0210 12

– –

Pancette (ventresche) e loro pezzi:

0210 12 90

– – –

Diversi da quelli della specie suina domestica

ex 0210 19

– –

Altre:

0210 19 90

– – –

Diverse da quelle della specie suina domestica

Altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:

0210 91 00

– –

Di primati

0210 92 00

– –

Di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

0210 93 00

– –

Di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

ex 0210 99

– –

Altre:

– – –

Carni:

0210 99 31

– – – –

Di renna

0210 99 39

– – – –

Altre

– – –

Frattaglie:

– – – –

Diverse da quelle della specie suina domestica, bovina, ovina e caprina

0210 99 80

– – – – –

Diverse dai fegati di volatili

ex 0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

0407 00 90

Diverse da quelle di volatili da cortile

ex 0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

Tuorli:

ex 0408 11

– –

Essiccati:

0408 11 20

– – –

Non atti ad uso alimentare (5)

ex 0408 19

– –

Altri:

0408 19 20

– – –

Non atti ad uso alimentare (5)

Altri:

ex 0408 91

– –

Essiccati:

0408 91 20

– – –

Non atti ad uso alimentare (5)

ex 0408 99

– –

Altri:

0408 99 20

– – –

Non atti ad uso alimentare (5)

0410 00 00

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

0504 00 00

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:

ex 0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana:

0511 10 00

Sperma bovino

Altri:

0511 91

– –

Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3

ex 0511 99

– –

Altri:

0511 99 31

e

0511 99 39

0511 99 85

– – –

Spugne naturali di origine animale

– – –

Altri

ex 0709

Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati:

ex 0709 60

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:

– –

Altri:

0709 60 91

– – – –

Del genere Capsicum destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum  (4)

0709 60 95

– – –

Destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (4)

0709 60 99

– – –

Altri

ex 0710

Ortaggi o legumi (non cotti o cotti in acqua o al vapore), congelati:

ex 0710 80

Altri ortaggi o legumi:

– –

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:

0710 80 59

– – –

Diversi dai peperoni

ex 0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

ex 0711 90

atri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

– –

Ortaggi o legumi:

0711 90 10

– – – –

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni

ex 0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:

ex 0713 10

Piselli (Pisum sativum):

0713 10 90

– –

Diversi da quelli destinati alla semina

ex 0713 20 00

Ceci (garbanzos):

– –

Diversi da quelli destinati alla semina

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

ex 0713 31 00

– – –

Fagioli delle specie Vigna mungo (L) Hepper o Vigna radiata (L) Wilczek:

– – –

Diversi da quelli destinati alla semina

ex 0713 32 00

– –

Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis):

– – –

Diversi da quelli destinati alla semina

ex 0713 33

– –

Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90

– – –

Diversi da quelli destinati alla semina

ex 0713 39 00

– –

Altri:

– – –

Diversi da quelli destinati alla semina

ex 0713 40 00

Lenticchie:

– – –

Diverse da quelle destinate alla semina

ex 0713 50 00

Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor):

– –

Diverse da quelle destinate alla semina

ex 0713 90 00

Altre:

– –

Diverse da quelle destinate alla semina

0801

Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

ex 0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

ex 0802 90

Altre:

ex 0802 90 20

– –

Noci di arec (o di betel) e noci di cola

ex 0804

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:

0804 10 00

Datteri

0902

Tè, anche aromatizzato

ex 0904

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 0904 20 10

0905 00 00

Vaniglia

0906

Cannella e fiori di cinnamomo

0907 00 00

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

0908

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

0909

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro

ex 0910

Zenzero, curcuma, foglie di alloro, curry e altre spezie esclusi timo e zafferano

ex 1106

Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:

1106 10 00

Dei legumi da granella secchi della voce 0713

ex 1106 30

Dei prodotti del capitolo 8:

1106 30 90

– –

Diversi dalle banane

ex 1108

Amidi e fecole;

1108 20 00

Inulina

1201 00 90

Fave di soia, anche frantumate, diverse da quelle destinate alla semina

1202 10 90

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio, diverse da quelle destinate alla semina

1202 20 00

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate, anche frantumate

1203 00 00

Copra

1204 00 90

Semi di lino, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1205 10 90 e

ex 1205 90 00

Semi di ravizzone o di colza diversi da quelli destinati alla semina

1206 00 91

Semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1206 00 99

 

1207 20 90

Semi di cotone, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 40 90

Semi di sesamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 50 90

Semi di senapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 91 90

Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 99 91

Semi di canapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

ex 1207 99 97

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1208

Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa

1211

Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati

ex 1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero, fresche o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum), impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

ex 1212 20 00

Alghe, utilizzate principalmente in medicina o impiegate nell’alimentazione umana

Altri:

ex 1212 99

– –

Diversi dalle canne da zucchero:

1212 99 41

e 1212 99 49

– – –

Semi di carrube

ex 1212 99 70

– – –

Altri, ad eccezione delle radici di cicoria

1213 00 00

Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellet

ex 1214

Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellet:

ex 1214 10 00

Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica, eccetto di erba medica essiccata artificialmente con il calore, o di erba medica altrimenti essiccata e macinata

ex 1214 90

Altri:

1214 90 10

– –

Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio

ex 1214 90 90

– –

Altri, esclusi:

Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno

Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati

ex 1502 00

Grassi di animali della specie bovina, ovina e caprina, diversi da quelli della voce 1503:

ex 1502 00 10

Destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana, esclusi i grassi di ossa e di residui (4)

1503 00

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1513

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1514

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

ex 1515

Altri grassi ed oli vegetali (escluso l’olio di jojoba: 1515 90 15) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

ex 1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati (esclusi gli oli di ricino idrogenati, detti «opalwax»: 1516 20 10)

ex 1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, escluse le sottovoci 1517 10 10, 1517 90 10 e 1517 90 93

1518 00 31

1518 00 39

Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (4)

1522 00 91

Morchie o fecce di olio; paste di saponificazioni provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio aventi le caratteristiche dell’olio d’oliva

1522 00 99

Altri residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell’olio di oliva

ex 1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

Della specie suina:

ex 1602 41

– –

Prosciutti e loro pezzi:

1602 41 90

– – –

Diversi da quelli della specie suina domestica

ex 1602 42

– –

Spalle e loro pezzi:

1602 42 90

– – –

Diverse da quelle della specie suina domestica

ex 1602 49

– –

Altri, compresi i miscugli:

1602 49 90

– – –

Diversi da quelli della specie suina domestica

ex 1602 90

Altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:

– –

Diverse dalle preparazioni di sangue di qualsiasi animale:

1602 90 31

– – –

Di selvaggina o di coniglio

1602 90 41

– – –

Di renna

– – –

Altre:

– – – –

Diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica:

– – – – –

Diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina:

1602 90 98

– – – – – –

Diverse da quelle di ovini o caprini

1603 00

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

1801 00 00

Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto

1802 00 00

Gusci, pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

ex 2001

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

ex 2001 90

Altri:

2001 90 20

– –

Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

ex 2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

ex 2005 99

Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2005 99 10

– –

Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

ex 2206

Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscele di bevande fermentate e miscele di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominate né comprese altrove:

da 2206 00 31 a

2206 00 89

Diverse dal vinello

ex 2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli:

2301 10 00

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni o di frattaglie; ciccioli

ex 2302

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:

2302 50 00

Di legumi

2304 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell’estrazione dell’olio di soia

2305 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell’estrazione dell’olio di arachide

ex 2306

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 ad eccezione della sottovoce NC 2306 90 05 (panelli ed altri residui solidi dell'estrazione di germi di granturco) e 2306 90 11 e 2306 90 19 (sanse di olive e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva)

ex 2307 00

Fecce di vino; tartaro greggio

2307 00 90

Tartaro greggio

ex 2308 00

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellet, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:

2308 00 90

– –

Diversi dalla vinaccia, dalle ghiande di querce e castagne d’India e da altri residui della spremitura di frutta

ex 2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali:

ex 2309 10

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

2309 10 90

– –

Diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

ex 2309 90

Altri:

2309 90 10

– –

Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini

– –

Altri, compresi i miscugli:

da ex 2309 90 31 a

2309 90 99

– – –

Diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari, esclusi:

Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba

Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente dai residui solidi e dai succhi della preparazione dei concentrati indicati al primo trattino


(1)  Ai fini dell’applicazione della presente sottovoce, per «prodotti lattiero-caseari» si intendono i prodotti delle voci da 0401 a 0406 e delle sottovoci 1702 11, 1702 19 e 2106 90 51.

(2)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo [cfr. direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 93/623/CEE della Commissione (GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45)].

(3)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo [cfr. direttiva 88/661/CEE del Consiglio (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].

(4)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(5)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste alla sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata.


ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3

Parte I: Alcole etilico di origine agricola

1.

Nel settore dell’alcole etilico, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

ex 2207 10 00

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato

ex 2207 20 00

Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato

ex 2208 90 91

e

ex 2208 90 99

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato

2.

La parte III, capitolo II, sezione I, relativa ai titoli di importazione, e la parte III, capitolo III, sezione I, si applicano anche ai prodotti a base di alcole etilico di origine agricola del codice NC 2208, presentati in recipienti di contenuto superiore a 2 litri, che presentino tutte le caratteristiche di un alcole etilico di cui al paragrafo 1.

Parte II: Prodotti dell’apicoltura

Nel settore dell’apicoltura, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

0409

Miele naturale

ex 0410 00 00

Pappa reale e propoli, commestibili

ex 0511 99 85

Pappa reale e propoli, non commestibili

ex 1212 99 70

Polline

ex 1521 90

Cera d’api

Parte III: Bachi da seta

Nel settore della bachicoltura, il presente regolamento si applica ai bachi da seta di cui alla sottovoce NC ex 0106 90 00 nonché alle uova di bachi da seta di cui alla sottovoce NC ex 0511 99 85.


ALLEGATO III

DEFINIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

Parte I: Definizioni per il settore del riso

I.

Per «risone», «riso semigreggio», «riso semilavorato», «riso lavorato», «riso a grani tondi», «riso a grani medi», «riso a grani lunghi A o B» e «rotture di riso» si intende:

1.

a)

«risone»: riso provvisto della lolla dopo trebbiatura;

b)

«riso semigreggio»: il risone dal quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa definizione rientrano tra l’altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali «riso bruno», «riso cargo», «riso loonzain» e «riso sbramato»;

c)

«riso semilavorato»: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo ma non quelli interni;

d)

«riso lavorato»: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati esterni e interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e a grani medi e almeno una parte del germe nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali sul 10 % dei grani al massimo;

2.

a)

«riso a grani tondi»: riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2;

b)

«riso a grani medi»: riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri e pari o inferiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3;

c)

«riso a grani lunghi»:

i)

categoria A: riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 ed inferiore a 3;

ii)

categoria B: riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza pari o superiore a 3;

d)

«misurazione dei grani»: la misurazione dei grani è effettuata su riso lavorato in base al seguente metodo:

i)

prelevare un campione rappresentativo della partita;

ii)

selezionare il campione per operare su grani interi, compresi quelli a maturazione incompleta;

iii)

effettuare due misurazioni, ciascuna su 100 grani e stabilirne la media;

iv)

determinare il risultato in millimetri, arrotondato ad un decimale;

3.

«rotture di riso»: frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano interno.

II.

Per quanto riguarda i grani e le rotture che non sono di qualità perfetta, si applicano le seguenti definizioni:

A.

«Grani interi»: grani ai quali è stata tolta, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ciascuna fase di lavorazione, al massimo una parte del dente.

B.

«Grani spuntati»: grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

C.

«Grani rotti o rotture»: grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente; le rotture comprendono:

le grosse rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore alla metà di quella di un grano, ma che non costituiscono un grano intero);

le medie rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore al quarto di quella di un grano, ma che non raggiungono la taglia minima delle grosse rotture);

le piccole rotture (frammenti di grano che non raggiungono il quarto di grano, ma che non passano attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm);

i frammenti (piccoli frammenti o particelle di grano che devono poter passare attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm); sono assimilati ai frammenti i grani spaccati (frammenti di grano provocati dalla spaccatura longitudinale del grano).

D.

«Grani verdi»: grani a maturazione incompleta.

E.

«Grani che presentano deformità naturali»: grani che mostrano deformità naturali, di origine ereditaria o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà.

F.

«Grani gessati»: grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso.

G.

«Grani striati rossi»: grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, striature longitudinali di colore rosso dovute a residui del pericarpo.

H.

«Grani vaiolati»: grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare; sono inoltre considerati come grani vaiolati i grani che presentano striature nere leggere e superficiali; le striature e le macchie non devono presentare un alone giallo o scuro.

I.

«Grani maculati»: grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, un’evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastre, rossastre, brune); sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno un’intensità di colorazione (nero, rosa, bruno-rossastro) immediatamente visibile ed un’ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

J.

«Grani gialli»: grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale assumendo diverse colorazioni, dal giallo limone al giallo arancio.

K.

«Grani ambrati»: grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, un’alterazione uniforme, leggera e generale del loro colore; tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

Parte II: Definizioni per il settore dello zucchero

1.

«zuccheri bianchi»: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;

2.

«zuccheri greggi»: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;

3.

«isoglucosio»: il prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio;

4.

«sciroppo di inulina»: il prodotto ottenuto immediatamente dall’idrolisi di inulina o di oligofruttosio, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio ed espresso in equivalente zucchero/isoglucosio. Per evitare restrizioni sul mercato dei prodotti a basso potere dolcificante fabbricati da imprese di lavorazione della fibra di inulina senza quote di sciroppo di inulina, la presente definizione può essere modificata dalla Commissione;

5.

«zucchero di quota», «isoglucosio di quota» e «sciroppo di inulina di quota»: la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione entro i limiti della quota dell’impresa;

6.

«zucchero industriale»: la quantità di zucchero prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando il limite quantitativo di cui al punto 5, destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti di cui all’articolo 62, paragrafo 2;

7.

«isoglucosio industriale» e «sciroppo di inulina industriale»: la quantità di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione, destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti di cui all’articolo 62, paragrafo 2;

8.

«zucchero eccedente», «isoglucosio eccedente» e «sciroppo di inulina eccedente»: la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando i rispettivi limiti quantitativi di cui ai punti 5, 6 e 7;

9.

«barbabietole di quota»: le barbabietole trasformate in zucchero di quota;

10.

«contratto di fornitura»: il contratto stipulato tra il venditore e l’impresa per la fornitura di barbabietole destinate alla fabbricazione di zucchero;

11.

«accordo interprofessionale»:

a)

l’accordo stipulato a livello comunitario tra un’unione di organizzazioni nazionali di imprese e un’unione di organizzazioni nazionali di vendita, prima della conclusione di contratti di fornitura, oppure

b)

l’accordo stipulato, prima della conclusione di contratti di fornitura, da imprese o da un’organizzazione di imprese riconosciute dallo Stato membro interessato, da un lato, e, d’altro lato, da un’organizzazione di venditori anch’essa riconosciuta dallo Stato membro interessato, oppure

c)

in assenza di accordi interprofessionali ai sensi delle lettere a) o b), le disposizioni di diritto delle società o di diritto delle cooperative, nella misura in cui regolano la fornitura delle barbabietole da zucchero da parte degli azionisti o soci di una società o cooperativa produttrice di zucchero, oppure

d)

in assenza di accordi interprofessionali ai sensi delle lettere a) o b), gli accordi esistenti prima della conclusione di contratti di fornitura, se i venditori che accettano l’accordo forniscono almeno il 60 % del totale delle barbabietole acquistate dall’impresa per la fabbricazione di zucchero in uno o più stabilimenti;

12.

«zucchero ACP/India»: zucchero di cui al codice NC 1701, originario degli Stati elencati nell’allegato XIX ed importato nella Comunità in forza:

del protocollo n. 3 all’allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CE, oppure

dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell’India sullo zucchero di canna (1);

13.

«raffineria a tempo pieno»: un’unità di produzione:

la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero di canna greggio di importazione, oppure

che ha raffinato una quantità pari ad almeno 15 000 tonnellate di zucchero di canna greggio di importazione nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005.

Parte III: Definizioni per il settore del luppolo

1.

«luppolo»: le infiorescenze essiccate, dette anche coni, della pianta (femmina) del luppolo rampicante (Humulus lupulus); le infiorescenze, di colore verde-giallo e di forma ovoidale, sono provviste di peduncolo e la loro sezione maggiore varia generalmente tra 2 e 5 cm;

2.

«luppolo in polvere»: il prodotto ottenuto mediante macinazione del luppolo e contenente tutti i suoi elementi naturali;

3.

«luppolo in polvere arricchito di luppolina»: il prodotto ottenuto dalla macinazione del luppolo previa eliminazione meccanica di parte delle foglie, degli steli, delle brattee e delle rachidi;

4.

«estratto di luppolo»: i prodotti concentrati ottenuti trattando il luppolo o il luppolo in polvere con un solvente;

5.

«prodotti miscelati di luppolo»: la miscela di due o più dei prodotti di cui ai punti da 1 a 4.

Parte IV: Definizioni per il settore delle carni bovine

1.

«bovini»: gli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, dei codici NC ex 0102 10 e da 0102 90 05 a 0102 90 79;

2.

«bovini adulti»: i bovini il cui peso vivo è superiore a 300 chilogrammi.

Parte V: Definizioni per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.

Ai fini dell’applicazione del contingente tariffario per il burro proveniente dalla Nuova Zelanda, la frase «fabbricato direttamente dal latte o dalla crema» non esclude il burro fabbricato dal latte o dalla crema, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato.

2.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 119 sull’impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi, si intende per:

a)

«formaggi»: i prodotti del codice NC 0406 fabbricati nel territorio della Comunità;

b)

«caseina e caseinati»: i prodotti dei codici NC 3501 10 90 e 3501 90 90 utilizzati tal quali o in forma di miscela.

Parte VI: Definizioni per il settore delle uova

1.

«uova in guscio»: le uova in guscio di volatili da cortile, fresche, conservate o cotte, diverse dalle uova da cova di cui al punto 2;

2.

«uova da cova»: le uova di volatili da cortile destinate alla cova;

3.

«prodotti sgusciati interi»: le uova sgusciate di volatili da cortile, atte ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti;

4.

«prodotti sgusciati separati»: i gialli d’uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti.

Parte VII: Definizioni per il settore delle carni di pollame

1.

«pollame vivo»: i volatili vivi da cortile di peso unitario superiore a 185 grammi;

2.

«pulcini»: i volatili vivi da cortile di peso unitario non superiore a 185 grammi;

3.

«pollame macellato»: i volatili morti da cortile interi, anche senza frattaglie;

4.

«prodotti derivati»: i prodotti seguenti:

a)

prodotti di cui all’allegato I, parte XX, lettera a);

b)

prodotti di cui all’allegato I, parte XX, lettera b), salvo il pollame macellato e le frattaglie commestibili, denominati «parti di volatili»;

c)

frattaglie commestibili di cui all’allegato I, parte XX, lettera b);

d)

prodotti di cui all’allegato I, parte XX, lettera c);

e)

prodotti di cui all’allegato I, parte XX, lettere d) ed e);

f)

prodotti di cui all’allegato I, parte XX, lettera f), esclusi i prodotti dei codici NC 1602 20 11 e 1602 20 19.

Parte VIII: Definizioni per il settore dell’apicoltura

1.

Per «miele» si intende la sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante, che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell’alveare.

Le principali varietà di miele sono:

a)

secondo l’origine:

i)

miele di fiori o miele di nettare: miele ottenuto dal nettare di piante;

ii)

miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle sostanze secrete da insetti succhiatori (Hemiptera) che si trovano su parti vive di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante;

b)

secondo il metodo di produzione e/o di estrazione:

iii)

miele di favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli opercolati di favi da esse appena costruiti o di sottili fogli cerei realizzati unicamente con cera d’api, non contenenti covata e venduto in favi anche interi;

iv)

miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele: miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo;

v)

miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata;

vi)

miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;

vii)

miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato a un massimo di 45 oC;

viii)

miele filtrato: miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un’eliminazione significativa dei pollini.

Per «miele per uso industriale» si intende:

a)

miele adatto all’uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente lavorati e

b)

che può:

avere un gusto o un odore anomali, oppure

avere iniziato un processo di fermentazione, o essere effervescente, oppure

essere stato surriscaldato.

2.

Per «prodotti apicoli» si intende il miele, la cera di api, la pappa reale, la propoli o il polline.


(1)  GU L 190 del 23.7.1975, pag. 36.


ALLEGATO IV

QUALITÀ TIPO DEL RISONE E DELLO ZUCCHERO

A.   Il risone della qualità tipo

Il risone della qualità tipo:

a)

è di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore;

b)

ha un tenore di umidità del 13 % al massimo;

c)

ha una resa di lavorazione in riso lavorato del 63 % del peso in grani interi (con una tolleranza del 3 % di grani spuntati), di cui la percentuale in peso di grani lavorati che non sono di qualità perfetta:

grani gessati di risone di cui ai codici NC 1006 10 27 e 1006 10 98

1,5 %

grani gessati di risone di cui ai codici NC diversi da NC 1006 10 27 e 1006 10 98:

2,0 %

grani striati rossi

1,0 %

grani vaiolati

0,50 %

grani maculati

0,25 %

grani gialli

0,02 %

grani ambrati

0,05 %

B.   Qualità tipo dello zucchero

I.   Qualità tipo delle barbabietole

Le barbabietole della qualità tipo possiedono le seguenti caratteristiche:

a)

qualità sana, leale e mercantile;

b)

contenuto in zucchero del 16 % all'atto del ricevimento.

II.   Qualità tipo dello zucchero bianco

1.

Lo zucchero bianco della qualità tipo possiede le seguenti caratteristiche:

a)

qualità sana, leale e mercantile, asciutto, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevole;

b)

polarizzazione minima: 99,7o;

c)

umidità massima: 0,06 %;

d)

tenore massimo di zucchero invertito: 0,04 %;

e)

il numero di punti determinato conformemente al paragrafo 2 non supera complessivamente 22, né:

15 per il tenore di ceneri,

9 per il tipo di colore, determinato secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agricola e l'industria saccarifera di Brunswick, in appresso denominato «metodo Brunswick»,

6 per la colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, in appresso denominato «metodo Icumsa».

2.

Si ha un punto:

a)

per ogni 0,0018 % di tenore di ceneri determinato secondo il metodo Icumsa a 28o Brix;

b)

per ogni 0,5 unità del tipo di colore, determinato secondo il metodo Brunswick;

c)

per ogni 7,5 unità di colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo Icumsa.

3.

I metodi per la determinazione degli elementi di cui al paragrafo 1 sono identici a quelli utilizzati per la determinazione degli stessi elementi nel quadro delle misure di intervento.

III.   Qualità tipo dello zucchero greggio

1.

Lo zucchero greggio della qualità tipo è uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

2.

Il rendimento dello zucchero greggio di barbabietola viene calcolato sottraendo dal suo grado di polarizzazione:

a)

la percentuale del suo contenuto in ceneri moltiplicata per quattro;

b)

la percentuale del suo contenuto in zucchero invertito moltiplicata per due;

c)

un'unità.

3.

Il rendimento dello zucchero greggio di canna viene calcolato diminuendo di 100 il doppio del suo grado di polarizzazione.


ALLEGATO V

TABELLE COMUNITARIE DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI CUI ALL'ARTICOLO 42

A.   Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse dei bovini adulti:

I.   Definizioni

Si applicano le definizioni seguenti:

1.

carcassa: il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento;

2.

mezzena: il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa definita al punto 1) secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica.

II.   Categorie

Le carcasse di bovini sono ripartite nelle seguenti categorie:

A

.

carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni,

B

.

carcasse di altri animali maschi non castrati,

C

.

carcasse di animali maschi castrati,

D

.

carcasse di animali femmine che hanno già figliato,

E

.

carcasse di altri animali femmine.

III.   Classificazione

La classificazione delle carcasse di bovini adulti si effettua valutando successivamente:

1.

la conformazione, definita quale sviluppo dei profili della carcassa e segnatamente delle sue parti essenziali (coscia, schiena, spalla)

Classe di conformazione

Designazione delle merci

S

Superiore

Tutti i profili estremamente convessi

Sviluppo muscolare eccezionale con doppia groppa (groppa di cavallo)

E

Eccellente

Tutti i profili da convessi a superconvessi

Sviluppo muscolare eccezionale

U

Ottima

Profili nell'insieme convessi

Sviluppo muscolare abbondante

R

Buona

Profili nell'insieme rettilinei

Sviluppo muscolare buono

O

Abbastanza buona

Profili da rettilinei a concavi

Sviluppo muscolare medio

P

Mediocre

Tutti profili da concavi a molto concavi

Sviluppo muscolare ridotto

2.

Lo stato d'ingrassamento, definito quale massa di grasso all'esterno della carcassa e sulla parete interna della cassa toracica

Classe di stato d'ingrassamento

Descrizione

1

molto scarso

Copertura di grasso da inesistente a molto scarsa

2

scarso

Sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque apparenti

3

mediamente importante

Muscoli, salvo quelli della coscia e della spalla, quasi ovunque coperti di grasso; scarsi depositi di grasso all'interno della cassa toracica

4

abbondante

Muscoli coperti di grasso, ma ancora parzialmente visibili al livello della coscia e della spalla; qualche massa consistente di grasso all'interno della cassa toracica

5

molto abbondante

Il grasso copre abbondantemente la carcassa; rilevanti masse all'interno della cassa toracica

Gli Stati membri sono autorizzati a suddividere ciascuna delle classi di cui ai punti 1 e 2 fino ad un massimo di tre sottoclassi.

IV.   Presentazione

Le carcasse e le mezzene sono presentate:

1.

senza la testa e le zampe; la testa è separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide; le zampe sono sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche,

2.

senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza reni, grasso della rognonata e grasso di bacino,

3.

senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il grasso mammario.

Ai fini dell'accertamento del prezzo di mercato, può essere stabilita una presentazione diversa secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2.

V.   Classificazione e identificazione

I macelli riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), adottano le misure atte a garantire che tutte le carcasse o mezzene di bovini adulti da essi macellati e che sono muniti di bollo sanitario ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, Sezione I, Capo III del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), siano classificate e identificate in conformità della tabella comunitaria.

Prima dell'identificazione mediante marchiatura, gli Stati membri possono rilasciare l'autorizzazione a far procedere alla mondatura delle carcasse o mezzene qualora il loro stato d'ingrassamento lo giustifichi.

B.   Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino

I.   Definizione

«carcassa»: il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà.

II.   Classificazione

Le carcasse sono suddivise in classi secondo il tenore stimato di carne magra e ricevono la classificazione corrispondente:

Classi

Carne magra in percentuale del peso della carcassa

S

60 o più (3)

E

55 o più

U

50 fino a meno di 55

R

45 fino a meno di 50

O

40 fino a meno di 45

P

meno di 40

III.   Presentazione

Le carcasse sono presentate senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.

Gli Stati membri possono essere autorizzati a prevedere una presentazione diversa delle carcasse di suini per quanto riguarda i suini macellati nel loro territorio se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:

1.

se la prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si scosta dalla presentazione tipo definita nel primo comma,

2.

se le esigenze tecniche lo giustificano,

3.

se le carcasse sono sprovviste della pelle in maniera uniforme.

IV.   Tenore di carne magra

1.

Il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione. Sono autorizzati unicamente i metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima.

2.

Tuttavia il valore commerciale delle carcasse non è determinato soltanto dal loro tenore stimato di carne magra.

V.   Identificazione delle carcasse

Salvo deroga prevista dalla Commissione, le carcasse classificate sono identificate mediante marchiatura in conformità della tabella comunitaria.

C.   Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini

I.   Definizione

Per i termini «carcassa» e «mezzena» si applicano le definizioni di cui al punto A.I.

II.   Categorie

Le carcasse sono ripartite nelle seguenti categorie:

A

carcasse di ovini di età inferiore a dodici mesi,

B

carcasse di altri ovini.

III.   Classificazione

1.

Le carcasse sono classificate applicando, mutatis mutandis, le disposizioni di cui al punto A.III. Tuttavia, il termine «coscia» al punto A.III, paragrafo 1, e nelle righe 3 e 4 della tabella di cui al punto A.III, paragrafo 2, è sostituito dai termini «quarto posteriore».

2.

In deroga al punto 1, per gli agnelli aventi una carcassa di peso inferiore a 13 kg, la Commissione può autorizzare gli Stati membri, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, ad utilizzare i seguenti criteri di classificazione:

a)

il peso della carcassa,

b)

il colore della carne,

c)

lo stato d'ingrassamento.

IV.   Presentazione

Le carcasse e le mezzene sono presentate senza la testa (separata a livello dell'articolazione atlanto-occipitale), le zampe (sezionate a livello delle articolazioni carpo-metacarpali o tarso-metatarsali), la coda (sezionata tra la sesta e la settima vertebra caudale), le mammelle, gli organi genitali esterni, il fegato e la corata. I rognoni e il relativo grasso sono inclusi nella carcassa.

Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati a consentire presentazioni differenti nei casi in cui la presentazione di riferimento non è utilizzata. In tal caso, le correzioni necessarie per passare da queste presentazioni alla presentazione di riferimento sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2.

V.   Identificazione delle carcasse

Le carcasse e le mezzene classificate sono identificate mediante marchiatura in conformità della tabella comunitaria.


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

(3)  Gli Stati membri possono introdurre per i suini macellati nel loro territorio una classe separata di 60 % e più di carne magra, designata con la lettera S.


ALLEGATO VI

QUOTE NAZIONALI E REGIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 56 E 59

Stati membri o regioni

(1)

Zucchero (tonnellate)

(2)

Isoglucosio (tonnellate)

(3)

Sciroppo di inulina (tonnellate)

(4)

Belgio

862 077

99 796

0

Bulgaria

4 752

78 153

Repubblica ceca

367 937,8

Danimarca

420 746

Germania

3 655 455,5

49 330,2

Grecia

158 702

17 973

Spagna

887 163,7

110 111

Francia (continentale)

3 640 441,9

0

Dipartimenti francesi d’oltremare

480 244,5

Irlanda

0

Italia

753 845,5

28 300

Lettonia

0

Lituania

103 010

 

Ungheria

298 591

191 845

Paesi Bassi

876 560

12 683,6

0

Austria

405 812,4

Polonia

1 772 477

37 331

Portogallo (continentale)

15 000

13 823

Regione autonoma delle Azzorre

9 953

Romania

109 164

13 913

Slovacchia

140 031

59 308,3

Slovenia

0

Finlandia

90 000

16 548

Svezia

325 700

Regno Unito

1 221 474

37 967

TOTALE

16 599 138,3

767 082,1

0


ALLEGATO VII

QUOTE AGGIUNTIVE PER L'ISOGLUCOSIO DI CUI ALL'ARTICOLO 58, PARAGRAFO 2

Stati membri

Quota aggiuntiva (in tonnellate)

Italia

60 000

Lituania

8 000

Svezia

35 000


ALLEGATO VIII

MODALITÀ PER I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI ZUCCHERO O DI ISOGLUCOSIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 60

I

Ai fini del presente allegato si intende per:

a)

«fusione di imprese»: l’unificazione di due o più imprese in un’unica impresa;

b)

«cessione di un’impresa»: il trasferimento o l’assorbimento del patrimonio di un’impresa che detiene quote a beneficio di una o più imprese;

c)

«cessione di uno stabilimento»: il trasferimento della proprietà di un’unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione del prodotto considerato a una o più imprese, con parziale o totale assorbimento della produzione dell’impresa che trasferisce la proprietà;

d)

«affitto di uno stabilimento»: il contratto di affitto di un’unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione dello zucchero, ai fini del suo esercizio, concluso per una durata di almeno tre campagne di commercializzazione consecutive ed al quale le parti si impegnano a non porre fine prima del termine della terza campagna, con un’impresa stabilita nello stesso Stato membro in cui si trova lo stabilimento in causa, se dopo l’entrata in vigore dell’affitto l’impresa che prende in affitto tale stabilimento può essere considerata per tutta la sua produzione come un’unica impresa che produce zucchero.

II

1.

Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, in caso di fusione o di cessione di imprese produttrici di zucchero e in caso di cessione di stabilimenti produttori di zucchero, le quote sono modificate come segue:

a)

in caso di fusione di imprese produttrici di zucchero, lo Stato membro assegna all’impresa che risulta dalla fusione una quota pari alla somma delle quote assegnate, prima della fusione, alle imprese produttrici di zucchero partecipanti alla fusione;

b)

in caso di cessione di un’impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro assegna all’impresa cessionaria la quota dell’impresa ceduta per la produzione di zucchero; qualora vi siano più imprese cessionarie, l’assegnazione avviene in proporzione ai quantitativi di produzione di zucchero assorbiti da ciascuna di esse;

c)

in caso di cessione di uno zuccherificio, lo Stato membro diminuisce la quota dell’impresa che trasferisce la proprietà dello stabilimento e aumenta la quota dell’impresa o delle imprese produttrici di zucchero che acquistano lo stabilimento proporzionalmente alla produzione assorbita.

2.

Se una parte dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero direttamente interessati da una delle operazioni di cui al paragrafo 1 dichiara esplicitamente di voler consegnare le sue barbabietole o canne a un’impresa produttrice di zucchero che non partecipa a tali operazioni, lo Stato membro può effettuare l’assegnazione in funzione dei quantitativi di produzione assorbiti dall’impresa alla quale tali produttori intendono consegnare le loro barbabietole o canne.

3.

In caso di cessazione di attività in condizioni diverse da quelle contemplate dal paragrafo 1:

a)

di un'impresa produttrice di zucchero;

b)

di uno o più stabilimenti di un’impresa produttrice di zucchero;

lo Stato membro può assegnare le quote inerenti a tale cessazione a una o più imprese produttrici di zucchero.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), qualora una parte dei produttori interessati dichiari esplicitamente di voler consegnare le proprie barbabietole o canne ad una determinata impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può anche assegnare la parte delle quote corrispondente alle barbabietole o alle canne da zucchero in causa all'impresa alla quale intendono consegnare queste ultime.

4.

In caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 50, paragrafo 6, lo Stato membro può chiedere ai produttori di barbabietole e alle imprese produttrici di zucchero interessati da tale deroga di prevedere nei loro accordi interprofessionali clausole particolari che permettano allo stesso Stato membro di applicare i paragrafi 2 e 3 del presente punto.

5.

In caso di affitto di uno stabilimento appartenente ad un’impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può diminuire le quote dell’impresa che dà in affitto tale stabilimento e attribuire la parte detratta della quota all’impresa che lo prende in affitto per la produzione di zucchero.

Se l’affitto termina durante il periodo di tre campagne di commercializzazione di cui al punto I, lettera d), l’adeguamento della quota effettuato a norma del primo comma del presente paragrafo è annullato dallo Stato membro retroattivamente alla data in cui ha preso effetto. Tuttavia, se l’affitto termina per motivi di forza maggiore, lo Stato membro non ha l’obbligo di annullare l’adeguamento.

6.

Quando un’impresa produttrice di zucchero non è più in grado di rispettare gli obblighi impostile dalla normativa comunitaria nei confronti dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero e tale situazione viene constatata dalle autorità nazionali competenti, lo Stato membro in causa può assegnare per una o più campagne di commercializzazione la parte delle relative quote ad una o più imprese produttrici di zucchero, proporzionalmente ai quantitativi di produzione assorbiti.

7.

Lo Stato membro che concede ad un’impresa produttrice di zucchero garanzie di prezzi e di smercio per la trasformazione della barbabietola da zucchero in alcole etilico può, d’intesa con tale impresa ed i produttori di barbabietole interessati, assegnare per una o più campagne di commercializzazione la totalità od una parte delle quote ad una o più imprese diverse per la produzione di zucchero.

III

In caso di fusione o cessione di imprese produttrici di isoglucosio o di cessione di uno stabilimento produttore di isoglucosio, lo Stato membro può assegnare le quote rispettive per la produzione d’isoglucosio a una o più imprese, che detengano o no una quota di produzione.

IV

Le misure decise ai sensi dei punti II e III possono essere applicate soltanto se:

a)

sono presi in considerazione gli interessi di ognuna delle parti interessate;

b)

lo Stato membro interessato le considera idonee a migliorare la struttura dei settori della produzione della barbabietola o della canna e della fabbricazione dello zucchero;

c)

riguardano imprese stabilite nello stesso territorio per il quale è fissata la quota nell’allegato VI.

V

Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1o ottobre e il 30 aprile dell’anno successivo, le misure previste ai punti II e III producono effetti per la campagna di commercializzazione in corso.

Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1o maggio e il 30 settembre dello stesso anno, le misure previste ai punti II e III producono effetti per la campagna di commercializzazione successiva.

VI

In caso di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 3, gli Stati membri assegnano le quote modificate entro la fine del mese di febbraio affinché siano applicate nella campagna di commercializzazione successiva.

VII

In caso di applicazione dei punti II e III, gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi quindici giorni dopo la scadenza dei termini di cui al punto V, le quote modificate.


ALLEGATO IX

QUOTE NAZIONALI E QUANTITATIVI DELLA RISERVA SPECIALE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 66

1.   Quote nazionali

Stato membro

Tonnellate

Belgio

3 360 087,000

Bulgaria

979 000,000

Repubblica ceca

2 737 931,000

Danimarca

4 522 176,000

Germania

28 281 784,697

Estonia

646 368,000

Grecia

820 513,000

Spagna

6 116 950,000

Francia

24 599 335,000

Irlanda

5 395 764,000

Italia

10 530 060,000

Cipro

145 200,000

Lettonia

728 648,000

Lituania

1 704 839,000

Lussemburgo

273 084,000

Ungheria

1 990 060,000

Malta

48 698,000

Paesi Bassi

11 240 814,000

Austria

2 791 645,558

Polonia

9 380 143,000

Portogallo

1 948 550,000

Romania

3 057 000,000

Slovenia

576 638,000

Slovacchia

1 040 788,000

Finlandia

2 443 069,324

Svezia

3 352 545,000

Regno Unito

14 828 597,000

2.   Riserva speciale per la ristrutturazione

Stato membro

Tonnellate

Bulgaria

39 180

Romania

188 400


ALLEGATO X

TENORE DI RIFERIMENTO DI GRASSI DI CUI ALL'ARTICOLO 70

Stato membro

g/kg

Belgio

36,91

Bulgaria

39,10

Repubblica ceca

42,10

Danimarca

43,68

Germania

40,11

Estonia

43,10

Grecia

36,10

Spagna

36,37

Francia

39,48

Irlanda

35,81

Italia

36,88

Cipro

34,60

Lettonia

40,70

Lituania

39,90

Lussemburgo

39,17

Ungheria

38,50

Paesi Bassi

42,36

Austria

40,30

Polonia

39,00

Portogallo

37,30

Romania

38,50

Slovenia

41,30

Slovacchia

37,10

Finlandia

43,40

Svezia

43,40

Regno Unito

39,70


ALLEGATO XI

A.

Ripartizione fra gli Stati membri del quantitativo massimo garantito di cui all'articolo 94, paragrafo 1

Stato membro

Tonnellate

Belgio

13 800

Bulgaria

13

Repubblica ceca

1 923

Germania

300

Estonia

30

Spagna

50

Francia

55 800

Lettonia

360

Lituania

2 263

Paesi Bassi

4 800

Austria

150

Polonia

924

Portogallo

50

Romania

42

Slovacchia

73

Finlandia

200

Svezia

50

Regno Unito

50

B.

Ripartizione fra gli Stati membri del quantitativo massimo garantito di cui all'articolo 89

Stato membro

Tonnellate

Unione economica belgo-lussemburghese (UEBL)

8 000

Repubblica ceca

27 942

Danimarca

334 000

Germania

421 000

Grecia

37 500

Spagna

1 325 000

Francia

1 605 000

Irlanda

5 000

Italia

685 000

Lituania

650

Ungheria

49 593

Paesi Bassi

285 000

Austria

4 400

Polonia

13 538

Portogallo

30 000

Slovacchia

13 100

Finlandia

3 000

Svezia

11 000

Regno Unito

102 000


ALLEGATO XII

DEFINIZIONI E DENOMINAZIONI RELATIVE AL LATTE E AI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DI CUI ALL'ARTICOLO 114, PARAGRAFO 1

I.   Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

a)

«commercializzazione»: la detenzione o l’esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la vendita, la fornitura o qualsiasi altra forma di immissione in commercio;

b)

«denominazione»: la denominazione utilizzata in tutte le fasi della commercializzazione.

II.   Utilizzo della denominazione «latte»

1.

La denominazione «latte» è riservata esclusivamente al prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione.

La denominazione «latte» può tuttavia essere utilizzata:

a)

per il latte che ha subito un trattamento che non comporta alcuna modifica nella sua composizione o per il latte di cui la materia grassa è stata standardizzata ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato XIII;

b)

congiuntamente ad uno o più termini per designare il tipo, la classe qualitativa, l’origine e/o l’utilizzazione prevista del latte o per descrivere il trattamento fisico al quale è stato sottoposto o le modifiche che ha subito nella sua composizione, purché tali modifiche si limitino all’aggiunta e/o alla sottrazione dei suoi componenti naturali.

2.

Ai sensi del presente allegato si intendono per «prodotti lattiero-caseari» i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte.

Sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari:

a)

le seguenti denominazioni:

i)

siero di latte

ii)

crema di latte o panna

iii)

burro

iv)

latticello

v)

butteroil

vi)

caseina

vii)

grasso del latte anidro (MGLA)

viii)

formaggio

ix)

iogurt

x)

kefir

xi)

kumiss

xii)

viili/fil

xiii)

smetana

xiv)

fil;

b)

le denominazioni a norma dell’articolo 5 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura della presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (1), effettivamente utilizzate per i prodotti lattiero-caseari.

3.

La denominazione «latte» e le denominazioni utilizzate per designare i prodotti lattiero-caseari possono essere usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale per la quantità o per l’effetto che caratterizza il prodotto.

4.

L'origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari definiti dalla Commissione deve essere specificata quando essi non provengono dalla specie bovina.

III.   Uso delle denominazioni con riguardo ai prodotti concorrenti

1.

Le denominazioni di cui al punto II del presente allegato non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui al suddetto punto.

La presente disposizione non si applica tuttavia alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto.

2.

Per quanto riguarda un prodotto diverso da quelli elencati al punto II del presente allegato non possono essere utilizzati etichette, documenti commerciale, materiale pubblicitario o altra forma di pubblicità, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (2), né alcuna forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto in questione è un prodotto lattiero-caseario.

Tuttavia, per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, il termine «latte» o le denominazioni di cui al punto II, paragrafo 2, secondo comma, del presente allegato possono essere utilizzati unicamente per descrivere le materie prime di base e per elencare gli ingredienti in conformità della direttiva 2000/13/CE.

IV.   Elenchi di prodotti e comunicazioni

1.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco indicativo dei prodotti che essi considerano rispondenti, nel loro territorio, ai prodotti indicati al punto III, paragrafo 1, secondo comma.

Se del caso, gli Stati membri completano successivamente tali elenchi e ne informano la Commissione.

2.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni anno, anteriormente al 1o ottobre, una relazione sull’evoluzione del mercato dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti concorrenti nell’ambito dell’applicazione del presente allegato affinché essa possa riferirne al Consiglio entro il 1o marzo dell’anno successivo.


(1)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

(2)  GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).


ALLEGATO XIII

COMMERCIALIZZAZIONE DEL LATTE DESTINATO AL CONSUMO UMANO DI CUI ALL'ARTICOLO 114, PARAGRAFO 2

I.   Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

a)

«latte»: il prodotto della mungitura di una o più vacche;

b)

«latte alimentare»: i prodotti di cui al punto III destinati ad essere venduti come tali al consumatore;

c)

«tenore di materia grassa»: il rapporto in massa delle parti di materia grassa del latte su 100 parti del latte in questione;

d)

«tenore di materia proteica»: il rapporto in massa delle parti proteiche del latte su 100 parti del latte in questione, ottenuto moltiplicando per 6,38 il tenore totale di azoto del latte espresso in percentuale sulla massa.

II.   Fornitura o cessione al consumatore finale

1.

Soltanto il latte conforme ai requisiti stabiliti per il latte alimentare può essere fornito o ceduto senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività.

2.

Le denominazioni di vendita per questi prodotti sono quelle indicate al punto III del presente allegato. Tali denominazioni di vendita sono riservate ai prodotti ivi definiti, fatto salvo il loro impiego nelle denominazioni composte.

3.

Lo Stato membro prevede misure dirette ad informare il consumatore sulla natura e sulla composizione dei prodotti in tutti i casi in cui l’omissione di tale informazione potrebbe generare confusione nella mente del consumatore.

III.   Latte alimentare

1.

I seguenti prodotti sono considerati latte alimentare:

a)

latte crudo: latte non sottoposto ad una temperatura superiore a 40 oC né ad un trattamento avente un effetto equivalente;

b)

latte intero: latte sottoposto a trattamento termico e che, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, è conforme ad una delle seguenti formule:

i)

latte intero normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa corrisponde almeno al 3,50 % (m/m); tuttavia, gli Stati membri possono prevedere una categoria supplementare di latte intero, il cui tenore di materia grassa sia superiore o uguale al 4,00 % (m/m);

ii)

latte intero non normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa non è stato modificato, dopo la mungitura, mediante aggiunta o prelievo di materia grassa del latte oppure mediante miscelazione con latte il cui tenore naturale di materia grassa è stato modificato; il tenore di materia grassa non può comunque essere inferiore al 3,50 % (m/m);

c)

latte parzialmente scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso compreso tra un minimo dell’1,50 % (m/m) ed un massimo dell’1,80 % (m/m);

d)

latte scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso massimo dello 0,50 % (m/m).

2.

Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono autorizzate esclusivamente:

a)

al fine di rispettare i tenori di materia grassa prescritti per il latte alimentare, la modifica del tenore naturale di materia grassa del latte tramite un prelievo o un’aggiunta di crema o un’aggiunta di latte intero, di latte parzialmente scremato o di latte scremato;

b)

l’arricchimento del latte con proteine del latte, sali minerali o vitamine;

c)

la riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione in glucosio e galattosio.

Le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c) sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull’imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili. Tale indicazione non dispensa tuttavia dall'obbligo di un'etichettatura nutrizionale stabilito dalla direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (1). In caso di arricchimento con proteine, il tenore di proteine del latte arricchito deve essere superiore o uguale al 3,8 % (m/m).

Tuttavia, lo Stato membro può limitare o vietare le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c).

3.

Il latte alimentare deve soddisfare i seguenti requisiti:

a)

avere un punto di congelazione che si avvicini al punto di congelazione medio constatato per il latte crudo nella zona di origine della raccolta;

b)

avere una massa superiore o uguale a 1 028 grammi per litro, rilevata su latte con 3,5 % (m/m) di materia grassa e a una temperatura di 20 oC o l’equivalente per litro per il latte con tenore di materia grassa diverso;

c)

contenere almeno il 2,9 % (m/m) di materie proteiche, rilevato su latte con il 3,5 % (m/m) di materia grassa o una concentrazione equivalente per il latte con tenore di materia grassa diverso.

IV.   Prodotti importati

I prodotti importati nella Comunità per essere venduti come latte alimentare sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.

V.

Si applicano le disposizioni della direttiva 2000/13/CE, in particolare per quanto concerne le disposizioni nazionali relative all’etichettatura del latte alimentare.

VI.   Controlli e sanzioni e loro notifica

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 194 del presente regolamento, gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie per garantire il controllo dell’applicazione del presente regolamento, sanzionare le infrazioni, prevenire e reprimere le frodi.

Queste misure, nonché le loro eventuali modifiche, sono comunicate alla Commissione nel mese successivo alla loro adozione.


(1)  GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO XIV

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I PRODOTTI DEI SETTORI DELLE UOVA E DELLE CARNI DI POLLAME DI CUI ALL'ARTICOLO 116

A.   Norme di commercializzazione applicabili alle uova di gallina della specie Gallus gallus

I.   Ambito di applicazione

1.

Fatta salva la parte C del presente allegato concernente le disposizioni relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile, la presente parte si applica in relazione alla commercializzazione all'interno della Comunità delle uova prodotte nella Comunità, importate da paesi terzi o destinate ad essere esportate fuori della Comunità.

2.

Gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi della presente parte del presente allegato, fatto salvo il punto III, paragrafo 3, le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale:

a)

nel luogo di produzione, o

b)

in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi.

Nel caso in cui tali esenzioni siano accordate, ciascun produttore può decidere se applicarle o meno. Qualora siano applicate, non possono essere effettuate classificazioni in base alla qualità e al peso.

Gli Stati membri possono stabilire, conformemente al diritto nazionale, la definizione dei termini «mercato pubblico locale», «vendita porta a porta» e «regione di produzione».

II.   Classificazione in base alla qualità e al peso

1.

Le uova sono classificate nelle seguenti categorie di qualità:

categoria A o «uova fresche»,

categoria B.

2.

Le uova della categoria A sono classificate anche per peso. Tuttavia, la classificazione in base al peso non è richiesta per le uova destinate all'industria alimentare e non alimentare.

3.

Le uova della categoria B sono esclusivamente destinate all'industria alimentare e non alimentare.

III.   Stampigliatura delle uova

1.

Le uova della categoria A sono stampigliate con il codice del produttore.

Le uova della categoria B sono stampigliate con il codice del produttore e/o con un'altra indicazione.

Gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo le uova della categoria B commercializzate esclusivamente nel loro territorio.

2.

La stampigliatura delle uova a norma del disposto del punto 1 si effettua nel luogo di produzione o nel primo centro d'imballaggio nel quale le uova sono consegnate.

3.

Le uova vendute dal produttore al consumatore finale su un mercato pubblico locale nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi sono stampigliate in modo conforme al disposto del punto 1.

Tuttavia, gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo i produttori aventi fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita.

IV.   Importazione di uova

1.

La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, procede ad una valutazione delle norme di commercializzazione applicabili alle uova nei paesi terzi esportatori, su richiesta del paese interessato. Tale valutazione riguarda anche le disposizioni in materia di commercializzazione e di etichettatura, di metodi di allevamento e di controlli, nonché l'applicazione delle stesse. Se risulta che le disposizioni applicate offrono garanzie sufficienti quanto all'equivalenza con la normativa comunitaria, le uova importate dai paesi di cui trattasi sono stampigliate con un numero distintivo equivalente al codice del produttore.

2.

Se necessario, la Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, conduce negoziati con i paesi terzi per definire modalità appropriate che consentano di offrire le garanzie di cui al punto 1 e per concludere accordi in materia.

3.

Se non sono fornite garanzie sufficienti quanto all'equivalenza delle disposizioni in questione, le uova importate dal paese terzo di cui trattasi recano un codice che consente di identificare il paese d'origine e l'indicazione che il metodo di allevamento è un metodo «non specificato».

B.   Norme di commercializzazione per le carni di pollame

I.   Ambito di applicazione

1.

Fatta salva la parte C del presente allegato concernente le disposizioni relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile, la presente parte si applica in relazione alla commercializzazione all'interno della Comunità, mediante attività industriale o commerciale, di alcuni tipi e presentazioni di carni di pollame delle seguenti specie che figurano nella parte XX dell'allegato I:

Gallus domesticus,

anatre,

oche,

tacchini,

faraone.

2.

La presente parte non si applica:

a)

alle carni di pollame destinate ad essere esportate fuori dalla Comunità;

b)

al pollame ad eviscerazione differita di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1).

3.

Gli Stati membri possono derogare ai requisiti del presente regolamento nei casi di fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni di pollame di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, da parte di un produttore la cui produzione annua è inferiore a 10 000 volatili.

II.   Definizioni

Fatte salve ulteriori definizioni stabilite dalla Commissione ai fini dell'applicazione della presente parte, si intende per:

1.

«carni di pollame»: le carni di pollame atte ad usi alimentari, che non hanno subito alcun trattamento che non sia il trattamento per il freddo;

2.

«carni di pollame fresche»: le carni di pollame da conservare costantemente ad una temperatura non inferiore a - 2 oC e non superiore a + 4 oC, non irrigidite a causa della refrigerazione. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di temperatura differenti per il sezionamento e il magazzinaggio di carni di pollame fresche presso negozi per la vendita al minuto o locali adiacenti a punti di vendita in cui le carni sono sezionate e immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;

3.

«carni di pollame congelate»: le carni di pollame che devono essere congelate appena possibile nel quadro delle procedure normali di macellazione e che devono essere mantenute costantemente ad una temperatura non superiore a - 12 oC. La Commissione può tuttavia stabilire alcune tolleranze;

4.

«carni di pollame surgelate»: le carni di pollame che devono essere conservate costantemente ad una temperatura non superiore a - 18 oC, con le tolleranze di cui alla direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (2).

III.   Classificazione in base alla qualità e al peso

1.

Le carni di pollame sono classificate in base alla qualità nella classe «A» o nella classe «B» in funzione della loro conformazione e dell'aspetto della carcassa o dei tagli.

La classe A è suddivisa in A1 e A2 in conformità dei criteri determinati dalla Commissione.

Questa classificazione tiene conto, in particolare, dello sviluppo della carne, della presenza di grasso e dell'entità di eventuali lesioni e contusioni.

2.

Le carni di pollame sono commercializzate in uno dei modi seguenti:

fresche,

congelate,

surgelate.

3.

Le carni di pollame congelate o surgelate e preconfezionate possono essere classificate secondo la categoria di peso.

C.   Norme relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile

I.   Ambito di applicazione

1.

La presente parte si applica in relazione alla commercializzazione e al trasporto di uova da cova e di pulcini e alla messa in incubazione di uova da cova a fini professionali nel territorio della Comunità o a fini commerciali.

2.

Tuttavia, gli stabilimenti di selezione e gli stabilimenti di moltiplicazione con meno di 100 volatili, nonché gli incubatoi con una capienza inferiore a 1 000 uova da cova, non sono vincolati dalla presente parte.

II.   Stampigliatura e imballaggio delle uova da cova

1.

Le uova da cova utilizzate per la produzione di pulcini sono stampigliate individualmente.

2.

Le uova da cova vengono trasportate in imballaggi puliti in modo ineccepibile, che contengono esclusivamente uova da cova della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo di volatili, che provengono da un solo stabilimento.

3.

L'imballaggio delle uova da cova importate da paesi terzi contiene esclusivamente uova da cova della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo di volatili dello stesso paese d'origine e dello stesso speditore.

III.   Imballaggio dei pulcini

1.

I pulcini sono imballati secondo la specie, il tipo e la categoria dei volatili.

2.

Le scatole contengono esclusivamente pulcini dello stesso incubatoio e recano almeno l'indicazione del numero distintivo dell'incubatoio.

3.

I pulcini provenienti dai paesi terzi possono essere importati solo se sono suddivisi conformemente al punto 1. Le scatole devono contenere esclusivamente pulcini dello stesso paese di origine e dello stesso speditore.


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/107/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 411).


ALLEGATO XV

NORME RELATIVE AI GRASSI DA SPALMARE DI CUI ALL'ARTICOLO 115

I.   Denominazioni di vendita

1.

Possono essere forniti o ceduti senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività, soltanto i prodotti di cui all'articolo 115 conformi ai requisiti indicati nell'appendice.

2.

Le denominazioni di vendita di tali prodotti sono definite nell'appendice, fatto salvo il punto II, paragrafo 2, o il punto III, paragrafi 2 e 3, del presente allegato.

Le denominazioni di vendita indicate nell'appendice sono riservate ai prodotti ivi definiti.

Tuttavia, il presente paragrafo non si applica:

a)

alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto;

b)

ai prodotti concentrati (burro, margarina, mélange) aventi un tenore in peso di grassi superiore o pari al 90 %.

II.   Etichettatura e presentazione

1.

A integrazione delle disposizioni della direttiva 2000/13/CE, l'etichettatura e la presentazione dei prodotti di cui al punto I, paragrafo 1, del presente allegato contengono le seguenti indicazioni:

a)

la denominazione di vendita definita nell'appendice;

b)

il tenore, in percentuale del peso, di grassi totale all'atto dell'impiego nella fabbricazione dei prodotti di cui all'appendice;

c)

il tenore, in percentuale del peso totale, di grassi vegetali, lattieri o di altri grassi animali, in ordine di peso decrescente, all'atto dell'impiego nella fabbricazione dei grassi composti di cui alla parte C dell'appendice;

d)

per i prodotti indicati nell'appendice la percentuale di sale deve figurare in maniera particolarmente leggibile nell'elenco degli ingredienti.

2.

In deroga al paragrafo 1, lettera a), per i prodotti di cui alla parte B, punto 3, dell'appendice possono essere utilizzate quali denominazioni di vendita le diciture «minarina» e «halvarina».

3.

La denominazione di vendita di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere utilizzata congiuntamente a uno o più termini per designare la specie di pianta e/o tipo di animale da cui provengono i prodotti o l'utilizzazione prevista di questi ultimi, nonché ad altri termini relativi ai metodi di trasformazione, purché detti termini non siano incompatibili con altre disposizioni comunitarie, in particolare con il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1).

Possono inoltre essere utilizzate le indicazioni relative all'origine geografica, fatto salvo il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

4.

Il termine «vegetale» può essere utilizzato congiuntamente alla denominazione di vendita di cui alla parte B dell'appendice, a condizione che il prodotto contenga solo grassi di origine vegetale, con una tolleranza del 2 % del tenore di grassi per i grassi di origine animale. Tale tolleranza è applicabile anche se si fa riferimento a una specie vegetale.

5.

Le indicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono facilmente comprensibili ed apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

6.

Per quanto riguarda le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere introdotte dalla Commissione misure particolari per talune forme di pubblicità.

III.   Terminologia

1.

La dicitura «tradizionale» può essere utilizzata congiuntamente alla denominazione «burro» prevista alla parte A, punto 1, dell'appendice quando il prodotto è ottenuto direttamente dal latte o dalla crema di latte o panna.

Ai fini del presente punto il termine «crema di latte o panna» designa il prodotto ottenuto dal latte, sotto forma di un'emulsione di grassi in acqua con un tenore minimo, in peso, di grassi lattieri del 10 %.

2.

Per i prodotti menzionati nell'appendice sono vietate diciture che enunciano, implicano o suggeriscono un tenore di grassi diverso da quello ivi indicato.

3.

In deroga al paragrafo 2 è permesso aggiungere:

a)

le diciture «a tenore di grassi» o «alleggerito» per i prodotti indicati nell'appendice aventi un tenore di grassi superiore al 41 % e non superiore al 62 %;

b)

le diciture «a basso tenore di grassi», «light» o «leggero» per i prodotti indicati nell'appendice aventi un tenore di grassi inferiore o pari al 41 %.

Le diciture «a tenore di grassi» o «alleggerito», «a basso tenore di grassi», «light» o «leggero» possono, tuttavia, sostituire rispettivamente i termini «tre quarti» e «metà» di cui all'appendice.

IV.   Disposizioni nazionali

1.

Nel rispetto delle disposizioni del presente allegato, gli Stati membri possono adottare o lasciare in vigore disposizioni nazionali che stabiliscono livelli di qualità diversificati. Esse consentono la valutazione dei livelli di qualità diversificati in funzione di criteri relativi, in particolare, alle materie prime utilizzate, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti e alla loro stabilità fisica e microbiologica.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale facoltà assicurano che i prodotti degli altri Stati membri conformi ai criteri stabiliti dalle presenti disposizioni possano utilizzare, in condizioni non discriminatorie, le diciture che, in virtù di dette disposizioni, attestano la conformità ai suddetti criteri.

2.

Le denominazioni di vendita di cui al punto II, paragrafo 1, lettera a), possono essere completate da un riferimento al livello di qualità del prodotto in oggetto.

3.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire il controllo dell'applicazione di tutti i criteri di cui al paragrafo 1, secondo comma, che consentono di determinare i livelli di qualità. Il controllo si estende al prodotto finale e deve essere eseguito in modo regolare e frequente, da uno o più enti di diritto pubblico designati dallo Stato membro, o da un ente riconosciuto e soggetto alla vigilanza del medesimo. Gli stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli enti da essi designati.

V.   Prodotti importati

I prodotti importati nella Comunità devono essere conformi alle disposizioni del presente allegato nei casi previsti al punto I, paragrafo 1.

VI.   Sanzioni

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 194, gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione dell'articolo 115 e del presente allegato e, eventualmente, dei relativi provvedimenti nazionali di esecuzione e ne informano la Commissione.


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

Appendice dell'allegato XV

Gruppo di grassi

Denominazioni di vendita

Categoria(e) di prodotti

Definizioni

Descrizione aggiuntiva della categoria con indicazione della percentuale, in peso, di grassi

A.

Grassi lattieri

I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua, ottenuti esclusivamente dal latte e/o da taluni prodotti lattieri, di cui i grassi sono la parte valorizzante essenziale. Tuttavia possono essere aggiunte altre sostanze necessarie alla fabbricazione, purché le sostanze non siano utilizzate per sostituire, totalmente o parzialmente, uno qualsiasi dei costituenti del latte.

1.

Burro

Il prodotto con un tenore minimo di grassi lattieri dell’80 %, ma inferiore al 90 %, e tenori massimi di acqua del 16 % e di estratto secco non grasso del 2 %.

2.

Burro tre quarti (1)

Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 60 % e massimo del 62 %.

3.

Burro metà (2)

Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 39 % e massimo del 41 %.

4.

Grasso lattiero da spalmare X %

Il prodotto con i seguenti tenori di grassi lattieri:

inferiori al 39 %,

superiori al 41 % ed inferiori al 60 %,

superiori al 62 % ed inferiori all’80 %.

B.

Grassi

I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua ottenuti da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano, con un tenore di grassi di origine lattiera non superiore al 3 % del tenore di grassi.

1.

Margarina

Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi pari o superiore all’80 %, ma inferiore al 90 %

2.

Margarina tre quarti (3)

Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60 % e massimo del 62 %.

3.

Margarina metà (4)

Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39 % e massimo del 41 %.

4.

Grasso da spalmare X %

Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi:

inferiori al 39 %,

superiori al 41 % ed inferiori al 60 %,

superiori al 62 % ed inferiori all’80 %.

C.

Grassi composti da prodotti vegetali e/o animali

I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua derivati da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano con un tenore di grassi lattieri compreso fra il 10 % e l'80 % del tenore di grassi.

1.

Mélange

Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore minimo di grassi dell’80 % e inferiore al 90 %.

2.

Tre quarti mélange (5)

Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60 % e massimo del 62 %.

3.

Metà mélange (6)

Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39 % e massimo del 41 %.

4.

Miscela di grassi da spalmare X %

Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi:

inferiori al 39 %,

superiori al 41 % ed inferiori al 60 %,

superiori al 62 % ed inferiori all’80 %.

Nota

:

i grassi lattieri dei prodotti menzionati nell’appendice possono essere modificati solo mediante procedimenti fisici.


(1)  Corrispondente in lingua danese a «smør 60».

(2)  Corrispondente in lingua danese a «smør 40».

(3)  Corrispondente in lingua danese a «margarine 60».

(4)  Corrispondente in lingua danese a «margarine 40».

(5)  Corrispondente in lingua danese a «blandingsprodukt 60».

(6)  Corrispondente in lingua danese a «blandingsprodukt 40».


ALLEGATO XVI

DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA E DEGLI OLI DI SANSA DI OLIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 118

1.   OLI DI OLIVA VERGINI

Gli oli ottenuti dal frutto dell’olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell’olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica, o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:

a)

Olio extra vergine di oliva:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

b)

Olio di oliva vergine:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

c)

Olio di oliva lampante:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

2.   OLIO DI OLIVA RAFFINATO

Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell’olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

3.   OLIO DI OLIVA — COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI

Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall’olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

4.   OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO

Olio ottenuto dalla sansa d’oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all’olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l’olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

5.   OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO

Olio ottenuto dalla raffinazione dell’olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

6.   OLIO DI SANSA DI OLIVA

Olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall’olio di oliva lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.


ALLEGATO XVII

DAZI ALL'IMPORTAZIONE PER IL RISO DI CUI AGLI ARTICOLI 137 E 139

1.   Dazi all’importazione del riso semigreggio

a)

30 EUR/t in uno dei seguenti casi:

i)

quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi non raggiungono il quantitativo di riferimento annuo di cui all'articolo 137, paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 %;

ii)

quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non raggiungono il quantitativo di riferimento parziale di cui all'articolo 137, paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 %;

b)

42,5 EUR/t in uno dei seguenti casi:

i)

quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi sono superiori al quantitativo di riferimento annuo di cui all'articolo 137, paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 % e inferiori o pari al medesimo quantitativo di riferimento annuo aumentato del 15 %;

ii)

quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori al quantitativo di riferimento parziale di cui all'articolo 137, paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 % e inferiori o pari allo stesso quantitativo di riferimento parziale aumentato del 15 %;

c)

65 EUR/t in uno dei seguenti casi:

i)

quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi sono superiori al quantitativo di riferimento annuo di cui all'articolo 137, paragrafo 3, primo comma, aumentato del 15 %;

ii)

quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori al quantitativo di riferimento parziale di cui all'articolo 137, paragrafo 3, secondo comma, aumentato del 15 %.

2.   Dazi all'importazione del riso semilavorato e lavorato

a)

175 EUR/t in uno dei seguenti casi:

i)

quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusa sono superiori a 387 743 tonnellate;

ii)

quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori a 182 239 tonnellate;

b)

145 EUR/t in uno dei seguenti casi:

i)

quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusa non sono superiori a 387 743 tonnellate;

ii)

quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non sono superiori a 182 239 tonnellate.


ALLEGATO XVIII

VARIETÀ DI RISO BASMATI DI CUI ALL'ARTICOLO 138

Basmati 217

Basmati 370

Basmati 386

Kernel (Basmati)

Pusa Basmati

Ranbir Basmati

Super Basmati

Taraori Basmati (HBC-19)

Tipo-3 (Dehradun)


ALLEGATO XIX

STATI DI CUI ALL'ARTICOLO 153, PARAGRAFO 3, ALL'ARTICOLO 154, PARAGRAFO 1, LETTERA b), E ALL'ALLEGATO III, PARTE II, PUNTO 12

Barbados

Belize

Costa d’Avorio

Repubblica del Congo

Figi

Guyana

India

Giamaica

Kenia

Madagascar

Malawi

Maurizio

Mozambico

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis — Anguilla

Suriname

Swaziland

Tanzania

Trinidad e Tobago

Uganda

Zambia

Zimbabwe


ALLEGATO XX

ELENCO DELLE MERCI DEI SETTORI DEI CEREALI, DEL RISO, DELLO ZUCCHERO, DEL LATTE E DELLE UOVA AI FINI DELL’ARTICOLO 26, LETTERA a), PUNTO ii), E AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLE RESTITUZIONI DI CUI ALLA PARTE III, CAPO III, SEZIONE II

Parte I: Cereali

Codice NC

Designazione

ex 0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte o creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0403 10

Yogurt:

da 0403 10 51 a

0403 10 99

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

0403 90

altri:

da 0403 90 71 a

0403 90 99

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

ex 0710

Ortaggi o legumi (non cotti o cotti in acqua o al vapore), congelati:

0710 40 00

Granturco dolce

ex 0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 90 30

– – –

Granturco dolce

ex 1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia della sottovoce 1704 90 10

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

ex 1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

1901 10 00

Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

1901 20 00

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1901 90

altri:

da 1901 90 11 a

1901 90 19

– –

Estratti di malto

 

– –

altri:

1901 90 99

– – –

altri

ex 1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

1902 11 00

– –

contenenti uova

1902 19

– –

altre

ex 1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

– –

altre:

1902 20 91

– – –

cotte

1902 20 99

– – –

altre

1902 30

altre paste alimentari

1902 40

Cuscus

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

ex 2001

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

 

altri:

2001 90 30

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

ex 2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2004 10

Patate:

 

– –

altre:

2004 10 91

– – –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2004 90 10

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex 2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2005 20

Patate:

2005 20 10

– –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex 2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:

2008 99

– –

altri:

 

– – –

senza aggiunta di alcole:

 

– – – –

senza aggiunta di zuccheri:

2008 99 85

– – – – –

Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

ex 2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

2101 12

– –

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

2101 12 98

– – –

altre

2101 20

Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate:

2101 20 98

– – –

altri

2101 30

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

– –

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

2101 30 19

– – –

altri

 

– –

Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

2101 30 99

– – –

altri

ex 2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:

2102 10

Lieviti vivi

2102 10 31 e

2102 10 39

– –

Lieviti da panificazione

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

ex 2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 90

altre:

 

– –

altre:

2106 90 92

– – – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 90 98

– – – –

altre

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

ex 2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

2208 30

Whisky:

da 2208 30 32 a

2208 30 88

– –

altri, diversi da quello detto «Bourbon»

2208 50

Gin e acquavite di ginepro (genièvre)

2208 60

Vodka

2208 70

Liquori

2208 90

altri:

 

– –

altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

 

– – –

inferiore o uguale a 2 litri:

2208 90 41

– – – –

Ouzo

 

– – – –

altre:

 

– – – – –

Acquaviti:

 

– – – – – –

altre:

2208 90 52

– – – – – – –

Korn

2208 90 54

– – – – – – –

Tequila

2208 90 56

– – – – – – –

altre

2208 90 69

– – – – –

altre bevande contenenti alcole di distillazione

 

– – –

superiore a 2 litri:

 

– – – –

Acquaviti:

2208 90 75

– – – – –

Tequila

2208 90 77

– – – – –

altre

2208 90 78

– – – –

altre bevande contenenti alcole di distillazione

2905 43 00

– –

Mannitolo

2905 44

– –

D–glucitolo (sorbitolo)

ex 3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

 

– –

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

– – –

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

 

– – – –

altre:

3302 10 29

– – – – –

altre

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

ex 3809

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

3809 10

a base di sostanze amilacee

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

Parte II: Riso

Codice NC

Designazione

ex 0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0403 10

Yogurt:

da 0403 10 51 a

0403 10 99

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

0403 90

altri:

da 0403 90 71 a

0403 90 99

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

ex 1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

da 1704 90 51 a

1704 90 99

– –

altri

ex 1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, escluse le sottovoci 1806 10, 1806 20 70, 1806 90 60, 1806 90 70 e 1806 90 90

ex 1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

1901 10 00

Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

1901 20 00

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1901 90

altri:

da 1901 90 11 a

1901 90 19

– –

Estratti di malto

 

– –

altri:

1901 90 99

– – –

altri

ex 1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

– –

altre

1902 20 91

– – –

cotte

1902 20 99

– – –

altre

1902 30

altre paste alimentari

1902 40

Cuscus

1902 40 90

– –

altre

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

ex 1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

1905 90 20

– –

Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

ex 2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2004 10

Patate:

 

– –

altre:

2004 10 91

– – –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

ex 2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2005 20

Patate:

2005 20 10

– –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

ex 2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

2101 12

– –

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

2101 12 98

– – –

altri

2101 20

Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate:

2101 20 98

– – –

altri

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

ex 2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 90

altre:

 

– –

altre:

2106 90 92

– – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 90 98

– – –

altre

ex 3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, esclusi amidi e fecole della sottovoce 3505 10 50

ex 3809

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

3809 10

a base di sostanze amilacee

Parte III: Zucchero

Codice NC

Designazione

ex 0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte o creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0403 10

Yogurt:

da 0403 10 51 a

0403 10 99

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

0403 90

altri:

da 0403 90 71 a

0403 90 99

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

ex 0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

0710 40 00

Granturco dolce

ex 0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

– –

Ortaggi o legumi:

0711 90 30

– – –

Granturco dolce

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

ex 1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia della sottovoce 1704 90 10

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

ex 1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

1901 10 00

Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

1901 20 00

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1901 90

altri:

 

– –

altri:

1901 90 99

– – –

altri

ex 1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

– –

altre:

1902 20 91

– – –

cotte

1902 20 99

– – –

altre

1902 30

Altre paste alimentari

1902 40

Cuscus

1902 40 90

– –

altre

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

ex 1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

1905 10 00

Pane croccante detto «Knäckebrot»

1905 20

Pane con spezie (panpepato)

1905 31

– –

Biscotti con aggiunta di dolcificanti

1905 32

– –

Cialde e cialdine

1905 40

Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

1905 90

altri:

 

– –

altri:

1905 90 45

– – –

Biscotti

1905 90 55

– – –

Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati:

 

– – –

altri:

1905 90 60

– – – –

con aggiunta di dolcificanti

1905 90 90

– – – –

altri

ex 2001

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

2001 90

altri:

2001 90 30

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

ex 2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2004 10

Patate:

 

– –

altre

2004 10 91

– – –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2004 90 10

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex 2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2005 20

Patate:

2005 20 10

– –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex 2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

2101 12

– –

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

2101 12 98

– – –

altri:

2101 20

Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

 

– –

Preparazioni:

2101 20 98

– – –

altri

2101 30

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

– –

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

2101 30 19

– – –

altri

 

– –

Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

2101 30 99

– – –

altri

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

ex 2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

ex 2106 90

altre:

 

– –

altre:

2106 90 92

– – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 90 98

– – –

altre

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche

ex 2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol: acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

2208 20

Acquaviti di vino o di vinacce:

ex 2208 50

Acquavite di ginepro (genièvre)

2208 70

Liquori

ex 2208 90

altri

da 2208 90 41 a

2208 90 78

– –

altre acquaviti e bevande contenenti alcole di distillazione

2905 43 00

– –

Mannitolo

2905 44

D-glucitolo (sorbitolo)

ex 3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

 

– –

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

– – –

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

 

– – – – –

altre (con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0,5 vol)

3302 10 29

– – – – –

altre

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche:

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

Parte IV: Latte

Codice NC

Designazione

ex 0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

0405 20

Paste da spalmare lattiere:

0405 20 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

0405 20 30

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

ex 1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

1517 10

Margarina, esclusa la margarina liquida:

1517 10 10

– –

avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

1517 90

altre:

1517 90 10

– –

avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

ex 1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

ex 1704 90

altri, esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

ex 1806

Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusa la polvere di cacao dolcificata solamente con saccarosio della sottovoce ex 1806 10

ex 1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

1901 10 00

Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

1901 20 00

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1901 90

altri:

 

– –

altri:

1901 90 99

– – –

altri

ex 1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

1902 19

– –

altre

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

– –

altre:

1902 20 91

– – –

cotte

1902 20 99

– – –

altre

1902 30

altre paste alimentari

1902 40

Cuscus

1902 40 90

– –

altre

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

ex 1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

1905 10 00

Pane croccante detto «Knäckebrot»

1905 20

Pane con spezie (panpepato)

 

Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine:

1905 31

– –

Biscotti con aggiunta di dolcificanti

1905 32

– –

Cialde e cialdine

1905 40

Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

1905 90

altri:

 

– –

altri:

1905 90 45

– – –

Biscotti

1905 90 55

– – –

Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati:

 

– – –

altri:

1905 90 60

– – – –

con aggiunta di dolcificanti

1905 90 90

– – – –

altri

ex 2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2004 10

Patate:

 

– –

altre:

2004 10 91

– – –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

ex 2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2005 20

Patate:

2005 20 10

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

ex 2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 90

altre:

 

– –

altre:

2106 90 92

– – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 90 98

– – –

altre

ex 2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

2202 90

altre:

 

– –

altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:

2202 90 91

– – –

inferiore a 0,2 %

2202 90 95

– – –

uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %

2202 90 99

– – –

uguale o superiore a 2 %

ex 2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol: acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

2208 70

Liquori

2208 90

altri:

 

– –

altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

 

– – –

inferiore o uguale a 2 litri:

 

– – – –

altre:

2208 90 69

– – – – –

altre bevande contenenti alcole di distillazione

 

– – –

superiore a 2 litri:

2208 90 78

– – – –

altre bevande contenenti alcole di distillazione

ex 3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

 

– –

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

– – –

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

 

– – – –

altre:

3302 10 29

– – – – –

altri

3501

Caseina, caseinati ed altri derivati della caseina; colle di caseina

ex 3502

Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

3502 20

Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:

 

– –

altra:

3502 20 91

– – –

essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)

3502 20 99

– – –

altra

Parte V: Uova

Codice NC

Designazione

ex da 0403 10 51 a

ex 0403 10 99 e

ex da 0403 90 71 a

ex 0403 90 99

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte o creme fermentati o acidificati, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

ex 1901

Preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

1902 11 00

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova

ex 1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

ex 1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

1905 20

Pane con spezie (panpepato)

1905 31

– –

Biscotti con aggiunta di dolcificanti;

1905 32

– – –

Cialde e cialdine

1905 40

Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

ex 1905 90

altri, esclusi i prodotti delle sottovoci da 1905 90 10 a 1905 90 30

ex 2105 00

Gelati, contenenti cacao

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol: acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

ex 2208 70

Liquori

3502

Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine

3502 11 90

– – –

altra ovalbumina essiccata

3502 19 90

– – –

altra ovalbumina


ALLEGATO XXI

ELENCO DI DETERMINATE MERCI CONTENENTI ZUCCHERO AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLE RETRIBUZIONI DI CUI ALLA PARTE III, CAPO III, SEZIONE II

I prodotti elencati nell'allegato I, parte X.


ALLEGATO XXII

TAVOLE DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 202

1.   Regolamento (CEE) n. 234/68

Regolamento (CEE) n. 234/68

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera m)

Articolo 2

Articolo 54

Articoli 3, 4 e 5

Articolo 113

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 173

Articolo 8

Parte III, capo II, sezione I

Articolo 9

Articolo 135

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 129

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 10 bis

Articolo 159

Articolo 11

Articolo 180

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 195

Articolo 14

Articolo 195

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

2.   Regolamento (CEE) n. 827/68

Regolamento (CEE) n. 827/68

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera u)

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 135

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 129

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 128

Articolo 3

Articolo 159

Articolo 4

Articolo 5, primo comma

Articolo 180

Articolo 5, secondo comma

Articolo 182, paragrafo 1

Articolo 6

Articolo 195

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

3.   Regolamento (CEE) n. 2729/75

Regolamento (CEE) n. 2729/75

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 149

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 150

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 151

Articolo 3

Articolo 152

4.   Regolamento (CEE) n. 2759/75

Regolamento (CEE) n. 2759/75

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera q)

Articolo 2

Articolo 54

Articolo 3, primo comma, primo trattino

Articolo 31, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 3, primo comma, secondo trattino

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 3, secondo comma

Articolo 3, terzo comma

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 4, paragrafo 2

Articoli 17 e 37

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 42

Articolo 4, paragrafo 6, primo trattino

Articolo 17 e articolo 37, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 6, secondo trattino

Articolo 43, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 6, terzo trattino

Articolo 43

Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 24

Articolo 5, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 43, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 24, paragrafo 1, e articolo 31, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 43

Articolo 6

Articolo 25

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 43

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma

Articolo 130 e articolo 161, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 131 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma

Articoli 132 e 133 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 134 e articolo 161, paragrafo 3

Articolo 9

Articolo 135

Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 141

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 143

Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 144

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 148

Articolo 12

Articolo 186, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 162, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 163

Articolo 13, paragrafi 3 e 4

Articolo 164

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 170

Articolo 13, paragrafi da 6 a 10

Articolo 167

Articolo 13, paragrafo 11

Articolo 169

Articolo 13, paragrafo 12

Articolo 170

Articolo 14

Articoli 160 e 174

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 129

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 16

Articolo 159

Articolo 19

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 44

Articolo 20, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 46

Articolo 21

Articolo 180

Articolo 22

Articolo 192

Articolo 24

Articolo 195

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 27

5.   Regolamento (CEE) n. 2771/75

Regolamento (CEE) n. 2771/75

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera s)

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 54

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 116

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articoli 130 e 161

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 131 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma

Articoli 132 e 133 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 134 e articolo 161, paragrafo 3

Articolo 4

Articolo 135

Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 141

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 143

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 144

Articolo 6, paragrafo 4

Articoli 145 e 148

Articolo 7

Articolo 186, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 162, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 163

Articolo 8, paragrafi 3 e 4

Articolo 164

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 170

Articolo 8, paragrafi da 6 a 11

Articolo 167

Articolo 8, paragrafo 12

Articolo 169

Articolo 8, paragrafo 13

Articolo 170

Articolo 9

Articolo 160

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 129

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 11

Articolo 159

Articolo 13

Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 44

Articolo 14, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 45

Articolo 14, paragrafi 2 e 3

Articolo 46

Articolo 15

Articolo 192

Articoli 16 e 17

Articolo 195

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 180

Articolo 20

Articolo 21

6.   Regolamento (CEE) n. 2777/75

Regolamento (CEE) n. 2777/75

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera t)

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 54

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 116

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articoli 130 e 161

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 131 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma

Articoli 132 e 133 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 134 e articolo 161, paragrafo 3

Articolo 4

Articolo 135

Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 141

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 143

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 144

Articolo 6, paragrafo 4

Articoli 145 e 148

Articolo 7

Articolo 186, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 162, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 163

Articolo 8, paragrafi 3 e 4

Articolo 164

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 170

Articolo 8, paragrafi da 6 a 10

Articolo 167

Articolo 8, paragrafo 11

Articolo 169

Articolo 8, paragrafo 12

Articolo 170

Articolo 9

Articoli 160 e 174

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 129

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 11

Articolo 159

Articolo 13

Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 44

Articolo 14, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 45

Articolo 14, paragrafi 2 e 3

Articolo 46

Articolo 15

Articolo 192

Articoli 16 e 17

Articolo 195

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 180

Articolo 20

Articolo 21

7.   Regolamento (CEE) n. 2782/75

Regolamento (CEE) n. 2782/75

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 121, lettera f), punto i)

Articolo 2

Allegato XIV, punto C.I

Articolo 3

Articolo 121, lettera f), punto ii)

Articolo 4

Articolo 192

Articolo 5

Allegato XIV, punto C.II, e articolo 121, lettera f), punto iii)

Articolo 6

Allegato XIV, punto C.II, paragrafo 3, e articolo 121, lettera f), punto iii)

Articolo 7

Articolo 12, lettera f), punto iv)

Articolo 8

Articolo 121, lettera f), punto v)

Articolo 9

Articolo 121, lettera f), punto vi)

Articolo 10

Articolo 192

Articolo 11

Allegato XIV, punto C.III, paragrafi 1 e 2

Articolo 12

Allegato XIV, punto C.III, paragrafo 3, e articolo 121, lettera f), punto iii)

Articolo 13

Articolo 121, lettera f), punto vii)

Articolo 14

Articolo 121, lettera f)

Articolo 15

Articolo 121, lettera f)

Articolo 16

Articoli 192 e 194

Articolo 17

Articolo 121, lettera f)

8.   Regolamento (CEE) n. 707/76

Regolamento (CEE) n. 707/76

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 122

Articoli 2 e 3

Articolo 127

9.   Regolamento (CEE) n. 1055/77

Regolamento (CEE) n. 1055/77

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 39, paragrafi da 1 a 4

Articolo 2

Articolo 39, paragrafo 5

Articolo 3

Articolo 39, paragrafi 6 e 7

Articolo 4

Articolo 43

Articolo 5

Articolo 39, paragrafo 1, secondo comma

10.   Regolamento (CEE) n. 2931/79

Regolamento (CEE) n. 2931/79

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 172

11.   Regolamento (CEE) n. 3220/84

Regolamento (CEE) n. 3220/84

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, primo comma

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 43, lettera m), punto iv)

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma

Allegato V, lettera B, punti I e III

Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma

Allegato V, lettera B, punto III

Articolo 2, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma

Articolo 43, lettera m)

Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 43

Articolo 2, paragrafo 3, terzo comma

Allegato V, lettera B, punto IV, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articolo 43 e allegato V, lettera B, punto II

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 43

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma

Allegato V, lettera B, punto IV, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafi 2 e 3

Allegato V, lettera B, punto II

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 43, lettera m), punto iv)

Articoli 4 e 5

Articolo 43, lettera m)

12.   Regolamento (CEE) n. 1898/87

Regolamento (CEE) n. 1898/87

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 114, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XII, punto I

Articolo 2

Articolo 114, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XII, punto II

Articolo 3

Articolo 114, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XII, punto III

Articolo 4, paragrafi 1 e 3

Articolo 114, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XII, punto IV

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 121

13.   Regolamento (CEE) n. 3730/87

Regolamento (CEE) n. 3730/87

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 27, paragrafi 1 e 2

Articolo 2

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 3

Articolo 27, paragrafo 4

Articolo 4

Articolo 27, paragrafo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 43

14.   Regolamento (CEE) n. 1186/90

Regolamento (CEE) n. 1186/90

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma

Allegato V, lettera A, punto V, primo comma

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 43, lettera m)

Articolo 2, lettera a)

Articolo 43, lettera m)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 43, lettera m), punto iii)

Articolo 3

Articolo 194

15.   Regolamento (CEE) n. 1906/90

Regolamento (CEE) n. 1906/90

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Allegato XIV, lettera B, punto I, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 121, lettera e), punto ii)

Articolo 1, paragrafo 3

Allegato XIV, lettera B, punto I, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3 bis

Allegato XIV, lettera B, punto I, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 1

Allegato XIV, lettera B, punto II, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafi da 2 a 4

Articolo 121, lettera e), punto i)

Articolo 2, paragrafi da 5 a 7

Allegato XIV, lettera B, punto II, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 121, lettera e), punto i)

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Allegato XIV, lettera B, punto III, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafo 3

Allegato XIV, lettera B, punto III, paragrafo 3, e articolo 121, lettera e)

Articolo 4

Articolo 121, lettera e), punto iv)

Articolo 5, paragrafi da 1 a 5

Articolo 121, lettera e), punto iv)

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 121, lettera e), punto v), e articolo 194

Articolo 6

Articolo 121, lettera e), punto vi)

Articolo 7

Articolo 121, lettera e), punto vii), e articolo 194

Articolo 8

Articoli 192 e 194

Articolo 9

Articolo 121, lettera e)

Articolo 10

Articolo 194

Articolo 11

Articolo 192

16.   Regolamento (CEE) n. 2204/90

Regolamento (CEE) n. 2204/90

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 119

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 121, lettera i)

Articolo 2

Articolo 119, in combinato disposto con l’allegato III, parte V, punto 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 121, lettera i), e articolo 194

Articolo 3, paragrafo 2

Articoli 192 e 194

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 194

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 121

17.   Regolamento (CEE) n. 2075/92

Regolamento (CEE) n. 2075/92

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera n)

Articolo 13

Articolo 104, paragrafi 1 e 2

Articolo 14 bis

Articolo 104, paragrafo 3

Articolo 15

Articolo 135

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 129

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 16 bis

Articolo 159

Articolo 17

Articolo 194

Articolo 18

Articolo 180

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 192

Articoli 22 e 23

Articolo 195

Articolo 24

18.   Regolamento (CEE) n. 2077/92

Regolamento (CEE) n. 2077/92

Presente regolamento

Articoli 1 e 2 e articolo 4, paragrafo 1

Articolo 123

Articolo 3, articolo 4, paragrafi 2 e 3, e articoli 5 e 6

Articolo 127

Articolo 7

Articolo 177

Articolo 8

Articolo 178

Articolo 9

Articolo 127

Articolo 10

Articolo 126

Articoli 11 e 12

Articolo 127

19.   Regolamento (CEE) n. 2137/92

Regolamento (CEE) n. 2137/92

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 42, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 2, primo comma, lettera a)

Allegato V, lettera C, punti I e IV

Articolo 2, primo comma, lettera b)

Allegato V, lettera C, punto I

Articolo 2, secondo comma

Allegato V, lettera C, punto IV, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1

Allegato V, lettera C, punto II

Articolo 3, paragrafo 2, primo e secondo comma

Allegato V, lettera C, punto III, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2, terzo comma

Allegato V, lettera C, punto III, paragrafo 2, e articolo 43, lettera m)

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 43, lettera m)

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 43, lettera m)

Articolo 4, paragrafo 2

Allegato V, lettera C, punto V

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 43, lettera m)

Articolo 5

Articolo 42, paragrafo 2

Articolo 6

Articolo 43, lettera m)

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 43, lettera m)

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 9

20.   Regolamento (CEE) n. 404/93

Regolamento (CEE) n. 404/93

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 1, lettera k)

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2

Articolo 113, paragrafi 1 e 2

Articolo 3

Articolo 113, paragrafo 3

Articolo 4

Articoli 121 e 194

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 135

Articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 141

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 143

Articolo 21

Articolo 128

Articolo 22

Articolo 129

Articolo 23

Articolo 159

Articolo 24

Articolo 180

Articolo 27

Articolo 195

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 192

21.   Regolamento (CE) n. 2991/94

Regolamento (CE) n. 2991/94

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 115

Articolo 2

Articolo 115, in combinato disposto con l’allegato XV, punto I

Articolo 3

Articolo 115, in combinato disposto con l’allegato XV, punto II

Articolo 4

Articolo 115, in combinato disposto con l’allegato XV, punto III, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 115, in combinato disposto con l’allegato XV, punto III, paragrafi 2 e 3

Articolo 6

Articolo 115, in combinato disposto con l’allegato XV, punto IV

Articolo 7

Articolo 115, in combinato disposto con l’allegato XV, punto V

Articolo 8

Articolo 121

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 115, in combinato disposto con l’allegato XV, punto VI

22.   Regolamento (CE) n. 2200/96

Regolamento (CE) n. 2200/96

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 46

Articolo 195

Articolo 47

23.   Regolamento (CE) n. 2201/96

Regolamento (CE) n. 2201/96

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 29

Articolo 195

Articolo 30

24.   Regolamento (CE) n. 2597/97

Regolamento (CE) n. 2597/97

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 114, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 114, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato XIII, punto I

Articolo 2

Articolo 114, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato XIII, punto II

Articolo 3

Articolo 114, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato XIII, punto III, paragrafi 1 e 2

Articolo 4

Articolo 114, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato XIII, punto III, paragrafo 3

Articolo 5

Articolo 114, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato XIII, punto IV

Articolo 6

Articolo 114, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato XIII, punto V

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 114, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato XIII, punto VI

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 121

25.   Regolamento (CE) n. 1254/1999

Regolamento (CE) n. 1254/1999

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera o)

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2

Articolo 54

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 34

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 31, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 26, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 31, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 26, paragrafo 5

Articolo 31, paragrafo 2, e articolo 43

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 7, articolo 10, lettera d), articolo 14 e articolo 43, lettera a)

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 1, articolo 40 e articolo 43, lettera e)

Articolo 27, paragrafo 4, primo comma

Articolo 43

Articolo 27, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 14

Articolo 28

Articolo 25 e articolo 43, lettera e)

Articolo 29, paragrafo 1, primo comma

Articolo 130

Articolo 29, paragrafo 1, secondo comma

Articoli 130 e 161

Articolo 29, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 131 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 1, quarto comma

Articoli 132 e 133 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 134 e articolo 161, paragrafo 3

Articolo 30

Articolo 135

Articolo 31

Articolo 141

Articolo 32, paragrafo 1, primo comma, e paragrafi 2 e 3

Articolo 144

Articolo 32, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 146, paragrafo 1

Articolo 32, paragrafo 4

Articolo 148

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 162, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 163

Articolo 33, paragrafi 3 e 4

Articolo 164

Articolo 33, paragrafo 5

Articolo 170

Articolo 33, paragrafi da 6 a 8, e paragrafo 9, primo comma

Articolo 167

Articolo 33, paragrafo 9, secondo comma

Articolo 168

Articolo 33, paragrafo 10

Articolo 167, paragrafo 7

Articolo 33, paragrafo 11

Articolo 169

Articolo 33, paragrafo 12

Articolo 170

Articolo 34

Articoli 160 e 174

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 129

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 36

Articolo 159

Articolo 37

Articoli 42 e 43

Articolo 38

Articolo 186, lettera a)

Articolo 39, paragrafo 1

Articolo 44

Articolo 39, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 46

Articolo 40

Articolo 180

Articolo 41

Articolo 192

Articoli 42 e 43

Articolo 195

Articolo 44

Articolo 45

Articolo 190

Articoli da 46 a 49

Articolo 50, primo trattino

Articolo 50, secondo trattino

Articolo 191

26.   Regolamento (CE) n. 1255/1999

Regolamento (CE) n. 1255/1999

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera p)

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto v)

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 15, paragrafo 1, e articolo 22

Articolo 6, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 15, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 15, paragrafo 2, primo comma

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), primo trattino

Articolo 10, lettera e)

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), secondo e terzo trattino, e lettera b)

Articolo 10, in combinato disposto con l’articolo 43, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 2, secondo e terzo comma

Articolo 10, in combinato disposto con l’articolo 43, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 3, primo comma

Articolo 28, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 3, secondo e terzo comma

Articolo 29

Articolo 6, paragrafo 3, quarto comma

Articolo 43, lettera d), punto i)

Articolo 6, paragrafo 3, quinto comma

Articolo 43, lettera d), punto iii)

Articolo 6, paragrafo 4, primo comma e secondo comma, prima frase

Articolo 25 e articolo 43, lettera f)

Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase

Articolo 43, lettera d), punto iii)

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 2, lettere b) e d)

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Articolo 10, lettera f), articolo 16, primo comma, e articolo 43, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 23, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 23, primo comma, e articolo 43, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 43, lettera k)

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 16, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 3, primo comma

Articolo 31, paragrafo 1, lettera d), articolo 35 e articolo 43, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 43, lettera d), punti i) e iii)

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 25 e articolo 43, lettera e)

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 28, lettera b)

Articolo 8, paragrafi 2 e 3

Articolo 30 e articolo 43, lettera d), punti i) e iii)

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 31, paragrafo 1, lettera e), e articolo 36, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 43, lettera d), punto iii)

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 10, lettera a)

Articolo 15, paragrafo 3, e articolo 43

Articolo 10, lettera b)

Articolo 29, secondo comma, articolo 30, primo comma, e articolo 31, paragrafo 2

Articolo 10, lettera c)

Articolo 43

Articolo 11

Articolo 99

Articolo 12

Articolo 100

Articolo 13

Articolo 101

Articolo 14

Articolo 102

Articolo 15

Articoli da 99 a 102

Articolo 26, paragrafo 1

Articoli 130 e 161

Articolo 26, paragrafo 2, primo comma

Articolo 131 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 2, secondo comma

Articoli 132 e 133 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 134 e articolo 161, paragrafo 3

Articolo 27

Articolo 135

Articolo 28

Articolo 141

Articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 144

Articolo 29, paragrafo 4

Articoli 145 e 148

Articolo 30

Articolo 171

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 162, paragrafi 1 e 2

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 163

Articolo 31, paragrafi 3 e 4

Articolo 164

Articolo 31, paragrafo 5

Articolo 170

Articolo 31, paragrafi da 6 a 12

Articolo 167

Articolo 31, paragrafo 13

Articolo 169

Articolo 31, paragrafo 14

Articolo 170

Articolo 32

Articolo 160

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 129

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 34

Articolo 187

Articolo 35

Articolo 159

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 44

Articolo 36, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 46

Articolo 37

Articolo 180

Articolo 38

Articolo 181

Articolo 39

Articolo 183

Articolo 40

Articolo 192

Articoli 41 e 42

Articolo 195

Articolo 43

Articolo 44

Articolo 45

Articolo 190

Articolo 46

Articolo 47, primo trattino

Articolo 47, secondo trattino

Articolo 191

27.   Regolamento (CE) n. 2250/1999

Regolamento (CE) n. 2250/1999

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato III, parte V, punto 1

28.   Regolamento (CE) n. 1493/1999

Regolamento (CE) n. 1493/1999

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 1, lettera l)

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

Articoli 74 e 75

Articolo 195

Articolo 76

29.   Regolamento (CE) n. 1673/2000

Regolamento (CE) n. 1673/2000

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 91, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 91, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 193

Articolo 2, paragrafi 3 e 4

Articolo 92

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 93

Articolo 3, paragrafi 1 e 3

Articolo 94

Articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5

Articolo 4

Articolo 5

Articoli 130 e 157

Articolo 6

Articolo 128

Articolo 7

Articolo 159

Articolo 8

Articolo 180

Articolo 9, primo comma

Articolo 95

Articolo 9, secondo comma

Articolo 194

Articolo 10

Articolo 195

Articolo 11

Articolo 190

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14, primo trattino

Articolo 14, secondo trattino

Articolo 191

Articolo 15

30.   Regolamento (CE) n. 2529/2001

Regolamento (CE) n. 2529/2001

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera r)

Articolo 2

Articolo 54

Articolo 12

Articolo 31, paragrafo 1, lettera g), e articolo 38

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma

Articoli 130 e 161

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 132 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 131 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 133 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 134 e articolo 161, paragrafo 3

Articolo 14

Articolo 135

Articolo 15

Articolo 141

Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 144

Articolo 16, paragrafo 4, lettere a) e b)

Articolo 145

Articolo 16, paragrafo 4, lettere da c) ad e)

Articolo 148

Articolo 17

Articoli 160 e 174

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 129

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 19

Articolo 159

Articolo 20

Articoli 42 e 43

Articolo 21

Articolo 186, lettera a)

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 44

Articolo 22, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 46

Articolo 23

Articolo 180

Articolo 24

Articolo 192

Articolo 25

Articolo 195

Articolo 26

Articolo 191

Articolo 27

Articolo 190

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30

31.   Regolamento (CE) n. 670/2003

Regolamento (CE) n. 670/2003

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 2

Articolo 120

Articolo 3

Articolo 189

Articolo 4, paragrafo 1

Articoli 130 e 161

Articolo 4, paragrafo 2

Articoli 131 e 132 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 133 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 134 e articolo 161, paragrafo 3

Articolo 5

Articolo 135

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 144

Articolo 6, paragrafo 4

Articoli 145 e 148

Articolo 7

Articolo 160

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 129

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 9

Articolo 159

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 180

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 182, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 182, paragrafo 4, e articolo 184, paragrafo 3

Articolo 11

Articolo 192

Articolo 12

Articolo 195

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15, lettera a)

Articolo 15, lettera b)

Articolo 191

32.   Regolamento (CE) n. 1784/2003

Regolamento (CE) n. 1784/2003

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto i)

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a), articolo 10, lettera a), e articolo 43, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 11

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 18

Articolo 6, lettera a)

Articolo 41 e articolo 43, lettera j)

Articolo 6, lettera b)

Articolo 43, lettera a)

Articolo 6, lettera c)

Articolo 43, lettera c)

Articolo 6, lettera d)

Articolo 43, lettera d)

Articolo 6, lettera e)

Articolo 43, lettera f)

Articolo 7

Articolo 47

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 96

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 98

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma

Articolo 130 e articolo 161

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 131 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma

Articoli 132 e 133 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 134 e articolo 161, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 135

Articolo 10, paragrafi 2 e 3

Articolo 136

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 143

Articolo 11

Articolo 141

Articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 144

Articolo 12, paragrafo 4, primo comma

Articoli 145 e 148

Articolo 12, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 146, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 162, paragrafi 1 e 2

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 163

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 164

Articolo 14

Articolo 167

Articolo 15, paragrafi 1 e 3

Articolo 166

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 164, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 4

Articoli 165 e 170

Articolo 16

Articolo 162, paragrafo 3

Articolo 17

Articolo 169

Articolo 18

Articolo 170

Articolo 19

Articoli 160 e 174

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 129

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 21

Articolo 187

Articolo 22

Articolo 159

Articolo 23

Articolo 180

Articolo 24

Articolo 192

Articolo 25

Articolo 195

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 191

Articolo 28

Articolo 190

Articolo 29

Articolo 30

33.   Regolamento (CE) n. 1785/2003

Regolamento (CE) n. 1785/2003

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 4

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 2, prima frase

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2, seconda e terza frase

Articolo 41 e articolo 43, lettera j)

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 43, lettere a) e k)

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 10, lettera b), e articolo 12

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 19 e articolo 43, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 25 e articolo 43, lettera e)

Articolo 7, paragrafi 4 e 5

Articolo 43

Articolo 8

Articolo 48

Articolo 9

Articolo 192

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma

Articoli 130 e 161

Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 131 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 1, terzo comma

Articoli 132 e 133 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 1 bis

Articolo 130

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 134 e articolo 161, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 135

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 143

Articolo 11 bis

Articolo 137

Articolo 11 ter

Articolo 138

Articolo 11 quater

Articolo 139

Articolo 11 quinquies

Articolo 140

Articolo 12

Articolo 141

Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 144

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 148

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 162, paragrafi 1 e 2

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 163

Articolo 14, paragrafi 3 e 4

Articolo 164

Articolo 15

Articolo 167

Articolo 16

Articolo 164, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 167, paragrafo 7

Articolo 17, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c)

Articolo 167, paragrafo 6

Articolo 17, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 170

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 160, paragrafo 7

Articolo 18

Articolo 169

Articolo 19

Articolo 170

Articolo 20

Articoli 160 e 174

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 129

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 22

Articolo 187

Articolo 23

Articolo 159

Articolo 24

Articolo 180

Articolo 25

Articolo 192

Articolo 26

Articolo 195

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 191

Articolo 29

Articolo 190

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 32

34.   Regolamento (CE) n. 1786/2003

Regolamento (CE) n. 1786/2003

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 86 paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 88, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 89

Articolo 6

Articolo 88, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 87

Articolo 8

Articolo 192

Articolo 9, primo comma

Articolo 86, paragrafo 2

Articolo 9, secondo comma

Articolo 90, lettera i)

Articolo 10, lettere a) e b)

Articolo 90, lettera b)

Articolo 10, lettera c)

Articolo 86, paragrafo 1, lettera a), e articolo 90, lettera e)

Articolo 11

Articolo 90, lettera a)

Articolo 12

Articolo 90, lettera g)

Articolo 13

Articolo 194

Articolo 14

Articolo 135

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 129

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 16

Articolo 159

Articolo 17

Articolo 180

Articolo 18

Articolo 195

Articolo 19

Articolo 20, lettera a)

Articolo 90

Articolo 20, lettera b)

Articolo 194

Articolo 20, lettera c)

Articolo 90, lettera c)

Articolo 20, lettera d)

Articolo 90, lettera f)

Articolo 20, lettera e)

Articolo 90, lettera d)

Articolo 20, lettera f)

Articolo 194

Articolo 20, lettera g)

Articolo 90, lettera g)

Articolo 20, lettera h)

Articolo 90, lettera h)

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 192

Articolo 23

Articolo 184, paragrafo 1

Articolo 24

Articolo 190

Articolo 25

35.   Regolamento (CE) n. 1788/2003

Regolamento (CE) n. 1788/2003

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 66 e articolo 78, paragrafo 1, primo comma

Articolo 2

Articolo 78, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 3

Articolo 78, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 4

Articolo 79

Articolo 5

Articolo 65

Articolo 6

Articolo 67

Articolo 7

Articolo 68

Articolo 8

Articolo 69

Articolo 9

Articolo 70

Articolo 10

Articolo 80

Articolo 11

Articolo 81

Articolo 12

Articolo 83

Articolo 13

Articolo 84

Articolo 14

Articolo 71

Articolo 15

Articolo 72

Articolo 16

Articolo 73

Articolo 17

Articolo 74

Articolo 18

Articolo 75

Articolo 19

Articolo 76

Articolo 20

Articolo 77

Articolo 21

Articolo 82

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 195

Articolo 24

Articolo 85

Articolo 25

Articolo 26

36.   Regolamento (CE) n. 797/2004

Regolamento (CE) n. 797/2004

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 105, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 3, primo comma, prima frase

Articolo 180

Articolo 1, paragrafo 3, primo comma, seconda frase, e secondo comma

Articolo 105, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 106

Articolo 3

Articolo 107

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 190

Articolo 4, paragrafi 2 e 3

Articolo 108

Articolo 5

Articolo 109

Articolo 6

Articolo 195

Articolo 7

Articolo 184, paragrafo 2

Articolo 8

37.   Regolamento (CE) n. 865/2004

Regolamento (CE) n. 865/2004

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 118

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 113

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 194

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 121, lettera h)

Articolo 6

Articoli 31 e 33

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 125

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 123

Articolo 8

Articolo 103

Articolo 9, lettera a)

Articolo 127

Articolo 9, lettere b) e c)

Articolo 103, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 9, lettera d)

Articolo 194

Articolo 9, lettera e)

Articolo 127

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma

Articolo 130

Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 131

Articolo 10, paragrafo 2

Articoli 132 e 133

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 161

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 134 e articolo 161, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 135

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 186, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 129

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 13

Articolo 160

Articolo 14

Articolo 159

Articolo 15

Articolo 180

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 192

Articolo 18

Articolo 195

Articolo 19

Articolo 191

Articolo 20

Articolo 190

Articolo 24

Articolo 25

38.   Regolamento (CE) n. 1947/2005

Regolamento (CE) n. 1947/2005

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 130

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 131

Articolo 4, paragrafo 3

Articoli 132 e 133

Articolo 5

Articolo 135

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 129

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 7

Articolo 159

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 180

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 182, paragrafo 2

Articolo 9

Articolo 192

Articolo 10

Articolo 195

Articolo 11

Articolo 134

Articolo 12

39.   Regolamento (CE) n. 1952/2005

Regolamento (CE) n. 1952/2005

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 117, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 5

Articolo 117, paragrafi 4 e 5

Articolo 6

Articolo 122

Articolo 7

Articolo 127

Articolo 8

Articolo 135

Articolo 9

Articolo 158

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 129

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 11

Articolo 159

Articolo 12

Articolo 180

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 185, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 15

Articolo 192

Articolo 16

Articolo 195

Articolo 17, primo trattino

Articolo 121, lettera g)

Articolo 17, secondo trattino

Articolo 127

Articolo 17, terzo trattino

Articolo 127

Articolo 17, quarto trattino

Articolo 185, paragrafo 4

Articolo 17, quinto trattino

Articolo 192

Articolo 18

Articolo 19

40.   Regolamento (CE) n. 318/2006

Regolamento (CE) n. 318/2006

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3

Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4

Articolo 9

Articolo 5

Articolo 49

Articolo 6

Articolo 50

Articolo 7

Articolo 56

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 58

Articolo 10

Articolo 59

Articolo 11

Articolo 60

Articolo 12

Articolo 61

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

Articolo 62

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 97

Articolo 14

Articolo 63

Articolo 15

Articolo 64

Articolo 16

Articolo 51

Articolo 17

Articolo 57

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 31, paragrafo 1, lettera a), e articolo 32, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 2, primo comma, primo trattino

Articolo 10, lettera c), e articolo 13, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino

Articolo 43, lettera d), punto i)

Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 20

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 26

Articolo 19

Articolo 52

Articolo 20

Articolo 13, paragrafo 2, articolo 32, paragrafo 2, articolo 52, paragrafo 5, e articolo 63, paragrafo 5

Articolo 21

Articolo 129

Articolo 22

Articolo 128

Articolo 23, paragrafo 1

Articoli 130 e 161

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 131 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 3

Articoli 132 e 133 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 134 e articolo 161, paragrafo 3

Articolo 24

Articolo 160

Articolo 25

Articolo 159

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 135

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 186, lettera a), e articolo 187

Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 142

Articolo 27

Articolo 141

Articolo 28

Articolo 144

Articolo 29

Articolo 153

Articolo 30

Articolo 154

Articolo 31

Articolo 155

Articolo 32, paragrafi 1 e 2

Articolo 162, paragrafi 1 e 2

Articolo 32, paragrafo 3

Articolo 170

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 163

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 164

Articolo 33, paragrafi 3 e 4

Articolo 167

Articolo 34

Articolo 169

Articolo 35

Articoli 187 e 188

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 180

Articolo 36, paragrafi da 2 a 4

Articolo 182, paragrafo 3

Articolo 37

Articolo 186, lettera a), e articolo 188

Articolo 38

Articolo 192

Articolo 39

Articolo 195

Articolo 40, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 43, lettera b), e articolo 49, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 40, paragrafo 1, lettere b) e c)

Articolo 85

Articolo 40, paragrafo 1, lettera d)

Articoli 53, 85 e 192

Articolo 40, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 143, articolo 144, paragrafo 1, e articoli 145 e 148

Articolo 40, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 192, paragrafo 2

Articolo 40, paragrafo 1, lettera g)

Articoli 170 e 187

Articolo 40, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 53, lettera a)

Articolo 40, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 43, lettera a), e articolo 50, paragrafo 1

Articolo 40, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 85, lettera d)

Articolo 40, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 43, articolo 53, lettere b) e c), e articolo 85, lettera b)

Articolo 40, paragrafo 2, lettera e)

Articoli 130 e 161

Articolo 40, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 5, secondo comma, e articolo 156

Articolo 40, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 186, lettera a), e articolo 188

Articolo 41

Articolo 42

Articolo 191

Articolo 43

Articolo 190

Articolo 44

Articolo 45

41.   Regolamento (CE) n. 1028/2006

Regolamento (CE) n. 1028/2006

Presente regolamento

Articolo 1

Allegato XIV, lettera A, punto I

Articolo 2

Articolo 121, lettera d), punto i)

Articolo 3

Allegato XIV, lettera A, punto II

Articolo 4

Allegato XIV, lettera A, punto III

Articolo 5

Articolo 121, lettera d), punto v)

Articolo 6

Allegato XIV, lettera A, punto IV

Articolo 7

Articolo 194

Articolo 8

Articolo 194

Articolo 9

Articolo 192

Articolo 10

Articolo 195

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 121, lettera d), punto ii)

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 121, lettera d), punto iii)

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 121, lettera d), punto iv)

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 121, lettera d), punto v)

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 194

Articolo 11, paragrafo 6

Articolo 121, lettera d), punto vi)

Articolo 11, paragrafo 7

Articolo 192

Articolo 11, paragrafo 8

Articolo 121, paragrafo d), punto vii)

Articolo 11, paragrafo 9

Articoli 121 e 194

42.   Regolamento (CE) n. 1183/2006

Regolamento (CE) n. 1183/2006

Presente Regolamento

Articolo 1

Articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 2, lettera a), frase introduttiva

Allegato V, lettera A, punto I, paragrafo 1

Articolo 2, lettera a), primo, secondo e terzo trattino

Allegato V, lettera A, punto IV, primo comma

Articolo 2, lettera b)

Allegato V, lettera A, punto I, paragrafo 2

Articolo 3

Allegato V, lettera A, punto IV, secondo comma, e articolo 43, lettera m), punto ii)

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Allegato V, lettera A, punto II

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 43, lettera m)

Articolo 4, paragrafi 2 e 3

Allegato V, lettera A, punto III

Articolo 4, paragrafo 4

Allegato V, lettera A, punto III, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 43

Articolo 5, paragrafo 2

Allegato V, lettera A, punto V, primo comma

Articolo 5, paragrafo 3

Allegato V, lettera A, punto V, secondo comma

Articolo 6

Articolo 42, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 43

43.   Regolamento (CE) n. 1184/2006

Regolamento (CE) n. 1184/2006

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 175

Articolo 2

Articolo 176

Articolo 3

44.   Regolamento (CE) n. 1544/2006

Regolamento (CE) n. 1544/2006

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 111

Articolo 2

Articoli 112, 192 e 194

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Articolo 4

Articolo 195

Articolo 5

Articolo 190

Articolo 6