17.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 273/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1182/2007 DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 2007

recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1)

L’attuale regime per il settore ortofrutticolo è disciplinato dal regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (2), dal regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), e dal regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (4).

(2)

Alla luce dell’esperienza, risulta necessario modificare il regime del settore ortofrutticolo al fine di realizzare i seguenti obiettivi: potenziare la competitività e l’orientamento al mercato del settore, in modo da contribuire a rendere la produzione sostenibile e competitiva sia sul mercato interno sia sui mercati esteri, ridurre le fluttuazioni del reddito dei produttori ortofrutticoli dovute alle crisi di mercato, aumentare il consumo di ortofrutticoli nella Comunità e continuare gli sforzi operati nel settore per salvaguardare e proteggere l’ambiente.

(3)

Poiché tali obiettivi non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo della natura comune del mercato dei prodotti ortofrutticoli e possono dunque, a motivo della necessità di ulteriori iniziative comuni, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(4)

La Commissione ha presentato una proposta separata di regolamento del Consiglio che istituisce un’organizzazione comune dei mercati agricoli che potrebbe comprendere, in un primo tempo, alcune disposizioni a carattere orizzontale riguardanti il settore ortofrutticolo ma che si applicano anche a tutta una serie di altri prodotti agricoli, in particolare disposizioni sul comitato di gestione. È opportuno mantenere tali disposizioni nei regolamenti (CE) n. 2200/96 e (CE) n. 2201/96, ma occorrerebbe aggiornarle, semplificarle e snellirle, in modo da agevolarne l’inserimento nel regolamento recante organizzazione comune dei mercati agricoli.

(5)

Per altre disposizioni specifiche che disciplinano il settore ortofrutticolo, la portata delle modifiche del regime attuale è tale da rendere necessario, a fini di chiarezza, il loro inserimento in un regolamento separato. Se tali disposizioni sono anch’esse, in certa misura, a carattere orizzontale, vale a dire si applicano ad una serie di altri prodotti agricoli, come le norme di commercializzazione e le disposizioni sugli scambi con i paesi terzi, dovrebbero parimenti essere aggiornate e semplificate per consentirne in una fase successiva l’agevole inserimento nel suddetto regolamento recante organizzazione comune dei mercati agricoli. Il presente regolamento non dovrebbe dunque abrogare o modificare gli strumenti esistenti a carattere orizzontale, salvo che siano diventati obsoleti o superflui o che, per loro stessa natura, non si prestino ad essere trattati a livello di Consiglio.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prodotti soggetti all’organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Tuttavia, le disposizioni concernenti le organizzazioni di produttori nonché le organizzazioni e gli accordi interprofessionali si applicano unicamente ai prodotti soggetti all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli freschi; questa distinzione dovrebbe essere mantenuta. Il campo di applicazione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo dovrebbe essere esteso ad alcune erbe aromatiche, affinché queste possano beneficiare di quel regime. Il timo e lo zafferano sono attualmente coperti dal regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all’organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell’allegato II del trattato (5), dal quale dovrebbero pertanto essere soppressi.

(7)

Alcuni prodotti dovrebbero essere soggetti a norme di commercializzazione, riguardanti in particolare la definizione, la qualità, la classificazione in categorie, la calibrazione, il condizionamento, l’imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione, l’immissione in commercio e l’etichettatura, per consentire l’approvvigionamento del mercato con prodotti di qualità uniforme e soddisfacente. Può essere inoltre necessario adottare misure speciali, in particolare metodi di analisi aggiornati e altri provvedimenti volti a determinare le caratteristiche delle norme in questione, onde evitare abusi circa la qualità e la genuinità dei prodotti offerti al consumatore e le gravi turbative dei mercati che tali abusi possono causare.

(8)

Attualmente, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana (6), e la direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all’alimentazione umana (7), recano disposizioni specifiche in materia di produzione, composizione ed etichettatura di questi prodotti. Tuttavia, tali norme non sono del tutto aggiornate in base all’evoluzione delle pertinenti norme internazionali e dovrebbero pertanto essere modificate per consentirne l’aggiornamento.

(9)

La produzione e la commercializzazione degli ortofrutticoli dovrebbero tener conto delle considerazioni ambientali, a livello sia delle pratiche colturali sia della gestione dei materiali usati e dell’eliminazione dei prodotti ritirati dal mercato, soprattutto per quanto riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del paesaggio.

(10)

Le organizzazioni di produttori sono gli attori fondamentali del regime ortofrutticolo, del quale garantiscono, al loro livello, il funzionamento decentrato. Di fronte ad una concentrazione sempre maggiore della domanda, l’aggregazione dell’offerta tramite queste organizzazioni continua ad essere una necessità economica per consolidare la posizione dei produttori sul mercato. Tale aggregazione dell’offerta dovrebbe realizzarsi su base volontaria e dimostrare la propria utilità grazie alla portata e all’efficienza dei servizi offerti dalle organizzazioni di produttori ai propri aderenti. Poiché le organizzazioni di produttori agiscono esclusivamente nell’interesse dei loro aderenti, dovrebbero essere considerate come agenti a nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.

(11)

L’esperienza dimostra che le organizzazioni di produttori sono lo strumento adatto per concentrare l’offerta. Tuttavia, le organizzazioni di produttori non sono distribuite in modo uniforme nei vari Stati membri. Per accrescere l’attrattiva delle organizzazioni di produttori, è opportuno provvedere, per quanto possibile, a rendere più flessibile il loro funzionamento. Tale flessibilità dovrebbe, in particolare, riguardare la gamma di prodotti coperta da ciascuna organizzazione di produttori, la proporzione autorizzata di vendite dirette e l’estensione delle regole ai non aderenti, nonché consentire alle associazioni di organizzazioni di produttori di svolgere le attività dei loro aderenti e permettere l’esternalizzazione delle attività, anche alle filiali, in entrambi i casi a determinate condizioni.

(12)

Un’organizzazione di produttori atta a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione comune dei mercati dovrebbe essere riconosciuta dallo Stato membro soltanto in presenza di condizioni che essa stessa si impegna a rispettare e a far rispettare, per statuto, ai propri membri. L’esistenza e il corretto funzionamento dei fondi di esercizio esigono che le organizzazioni di produttori si occupino della totalità della produzione ortofrutticola dei propri aderenti.

(13)

Alle associazioni di produttori degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, le quali desiderano acquisire lo status di organizzazioni di produttori ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere concesso un periodo transitorio in cui potrebbero fruire di un sostegno finanziario nazionale e comunitario, a condizione che rispettino determinati impegni.

(14)

Per responsabilizzare maggiormente le organizzazioni di produttori, in particolare per quanto attiene alle decisioni finanziarie e per orientare verso requisiti futuri le risorse pubbliche ad esse assegnate, è opportuno stabilire le condizioni per l’uso di tali risorse. Il cofinanziamento di fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori sembra una soluzione adeguata. In determinati casi dovrebbero essere autorizzati finanziamenti a raggio più ampio. Ai fini del controllo delle spese comunitarie, è opportuno limitare l’aiuto concesso alle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo di esercizio.

(15)

Nelle regioni in cui i produttori sono scarsamente organizzati, è opportuno autorizzare l’erogazione di contributi finanziari supplementari a carattere nazionale. Per quanto concerne gli Stati membri particolarmente svantaggiati sul piano strutturale, tali contributi dovrebbero poter essere rimborsati dalla Comunità.

(16)

Al fine di semplificare il regime e ridurne il costo, sarebbe utile allineare, ove possibile, le regole e le procedure per l’ammissibilità delle spese a titolo dei fondi di esercizio con quelle dei programmi di sviluppo rurale, richiedendo agli Stati membri di elaborare una strategia nazionale per i programmi operativi.

(17)

Per potenziare ulteriormente l’incidenza delle organizzazioni di produttori e delle relative associazioni e per garantire al mercato l’auspicabile stabilità, è opportuno consentire agli Stati membri, nel rispetto di talune condizioni, di estendere a tutti i produttori non aderenti di una regione le regole, in particolare in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale, adottate per i propri aderenti dall’organizzazione o dall’associazione della regione di cui trattasi. Dietro giustificazione, alcune spese determinate dall’estensione delle regole dovrebbero poter essere imputate ai produttori interessati per i quali detta estensione ha ricadute vantaggiose. L’estensione delle regole non dovrebbe tuttavia applicarsi ai produttori biologici senza il consenso di una porzione sostanziale di tali produttori. È necessario consentire l’estensione rapida di tali regole per le misure relative alla prevenzione ed alla gestione delle crisi al fine di far fronte tempestivamente alle crisi.

(18)

I regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96 hanno istituito regimi di aiuto eterogenei a favore di taluni ortofrutticoli. Il numero e la varietà di tali regimi ne hanno reso complessa la gestione. I regimi in parola, che riguardano determinati ortofrutticoli in particolare, non rispecchiano pienamente le condizioni di produzione a livello regionale, né contemplano la totalità dei prodotti ortofrutticoli. È pertanto opportuno ricorrere a uno strumento diverso per sostenere i produttori ortofrutticoli.

(19)

Inoltre, i regimi di aiuto a favore degli ortofrutticoli non sono stati pienamente integrati nel regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (8). Ne è conseguita una certa complessità e rigidità nella gestione di detti regimi.

(20)

A fini di semplificazione e nell’intento di predisporre un dispositivo di sostegno più mirato e nel contempo più flessibile a favore del settore ortofrutticolo, è quindi opportuno abolire i regimi di aiuto vigenti e inserire pienamente i prodotti ortofrutticoli nel regime istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003. A questo scopo è necessario ammettere gli agricoltori che hanno prodotto ortofrutticoli durante il periodo di riferimento a beneficiare del regime di pagamento unico. Occorrerebbe altresì disporre che gli Stati membri stabiliscano gli importi di riferimento e il numero di ettari ammissibili nell’ambito del regime di pagamento unico in base ad un periodo rappresentativo idoneo per il mercato di ciascun prodotto ortofrutticolo e secondo adeguati criteri oggettivi e non discriminatori. Le superfici coltivate a ortofrutticoli, comprese le colture permanenti ed i vivai, dovrebbero poter beneficiare del regime di pagamento unico. Occorrerebbe di conseguenza modificare i massimali nazionali. Al fine di lasciare ai settori il tempo di adattarsi all’integrazione nel regime di pagamento unico si dovrebbero prevedere periodi transitori. In particolare, si dovrebbero prevedere pagamenti disaccoppiati per gli ortofrutticoli ed aiuti accoppiati temporanei basati sulla superficie per taluni prodotti destinati alla trasformazione che erano ammissibili secondo i regimi di aiuto esistenti, nonché per le fragole ed i lamponi. Per questi ultimi prodotti può essere concesso anche un pagamento complementare nazionale in aggiunta all’aiuto comunitario. È opportuno inoltre disporre che la Commissione adotti le modalità di applicazione e le misure transitorie eventualmente necessarie riguardo a quanto sopra.

(21)

Gli ortofrutticoli sono prodotti deperibili e la produzione è imprevedibile. Le eccedenze, anche di modesta entità, possono perturbare sensibilmente il mercato. Sono stati applicati alcuni regimi di ritiro dal mercato, ma la loro gestione è risultata piuttosto complessa. È opportuno introdurre ulteriori misure di gestione delle crisi, la cui applicazione sia il più facile possibile. L’integrazione di tutte queste misure nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori sembra la soluzione migliore in tali circostanze e dovrebbe inoltre contribuire ad accrescere l’attrattiva delle organizzazioni di produttori. Tuttavia, al fine di consentire l’estensione delle misure di gestione delle crisi ai non aderenti alle organizzazioni di produttori gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad accordare, per un periodo transitorio, un aiuto di Stato in questi casi. L’aiuto dovrebbe tuttavia essere inferiore a quello ricevuto dagli aderenti all’organizzazione di produttori al fine di invogliare all’adesione. Il funzionamento di questo aiuto di Stato dovrebbe essere riesaminato alla fine del periodo transitorio.

(22)

L’inserimento delle patate di consumo nel regime istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 implica che, per tutelare il corretto funzionamento del mercato unico basato su prezzi comuni, le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato si applichino anche alle patate di consumo, fatto salvo un periodo transitorio per consentire al settore di adeguarsi.

(23)

Il regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno (9), prevede un contributo comunitario ad azioni promozionali fino ad un massimo del 50 %. Al fine di promuovere il consumo di ortofrutticoli tra i bambini nelle scuole, è opportuno aumentare la suddetta percentuale per azioni di promozione di questi prodotti a tale scopo.

(24)

Le organizzazioni interprofessionali costituite per iniziativa di operatori singoli o associati e rappresentative di una parte significativa delle varie categorie professionali del settore ortofrutticolo possono contribuire a comportamenti che tengano maggiormente conto delle realtà del mercato e facilitare un’impostazione commerciale che migliorerà la comunicazione sulla produzione, in particolare riguardo all’organizzazione della produzione, presentazione e commercializzazione dei prodotti. In considerazione del contributo globale che le attività di queste organizzazioni possono recare al conseguimento degli obiettivi dell’articolo 33 del trattato e, in particolare, di quelli del presente regolamento, è opportuno, previa definizione del tipo di attività in questione, prevedere la possibilità di concedere un riconoscimento specifico alle organizzazioni che comprovino una rappresentatività sufficiente e svolgano iniziative concrete mirate ai suddetti obiettivi. Le disposizioni relative all’estensione delle regole adottate dalle organizzazioni di produttori e dalle relative associazioni e alla ripartizione delle spese occasionate da tale estensione dovrebbero applicarsi anche alle organizzazioni interprofessionali, data l’affinità degli obiettivi perseguiti.

(25)

La realizzazione di un mercato unico comunitario implica l’instaurazione di un regime di scambi alle frontiere esterne della Comunità. Tale regime degli scambi, comprendente dazi all’importazione, dovrebbe permettere, in linea di massima, di stabilizzare il mercato comunitario. Il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round.

(26)

L’applicazione del regime del prezzo di entrata agli ortofrutticoli richiede l’adozione di apposite disposizioni per tenere conto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità.

(27)

Ai fini del controllo del volume degli scambi di prodotti agricoli con i paesi terzi, può essere necessario introdurre, per taluni prodotti, un regime di titoli di importazione e di esportazione che preveda la costituzione di una cauzione a garanzia dell’effettivo compimento delle operazioni per le quali sono stati rilasciati i titoli stessi. La Commissione dovrebbe essere pertanto abilitata a introdurre un regime di titoli per i prodotti di cui trattasi.

(28)

Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario imputabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli, è opportuno subordinare l’importazione di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale, se sono soddisfatte determinate condizioni.

(29)

A determinate condizioni, è opportuno conferire alla Commissione la competenza ad aprire e gestire i contingenti tariffari previsti da accordi internazionali conclusi conformemente al trattato o ad altri atti del Consiglio.

(30)

Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato comunitario indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno autorizzare la Comunità ad adottare rapidamente tutte le misure necessarie che dovranno essere conformi agli impegni internazionali assunti dalla Comunità.

(31)

Per garantire il buon funzionamento del regime degli scambi, è opportuno disciplinare il ricorso ai regimi di perfezionamento attivo o passivo ed eventualmente vietarlo qualora la situazione del mercato lo richieda.

(32)

Per continuare a fornire una base giuridica per le restituzioni all’esportazione per lo zucchero incorporato in taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96, l’elenco dei prodotti interessati dovrebbe essere aggiunto a quello contenuto nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (10).

(33)

Le direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e i regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(34)

Data la costante evoluzione delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli, è opportuno che la Commissione e gli Stati membri si tengano reciprocamente informati dei cambiamenti significativi.

(35)

La concessione di aiuti di Stato potrebbe mettere a repentaglio il corretto funzionamento del mercato unico, basato su prezzi comuni. È pertanto opportuno che ai prodotti contemplati dal presente regolamento si applichino, in via generale, le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato. Si dovrebbe tuttavia prevedere un aiuto di Stato una tantum per il settore della trasformazione dei pomodori in Italia ed in Spagna al fine di sostenerne l’adeguamento alle disposizioni del presente regolamento.

(36)

È opportuno che le spese sostenute dagli Stati membri per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento siano finanziate dalla Comunità a norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (11).

(37)

Il regime ortofrutticolo impone il rispetto di determinati obblighi. A garanzia dell’adempimento di tali obblighi, è necessario effettuare controlli e irrogare sanzioni in caso di inadempimento. È opportuno pertanto conferire alla Commissione la competenza a introdurre norme in materia, in particolare per quanto riguarda il recupero delle somme indebitamente pagate e gli obblighi di notifica degli Stati membri. Il nuovo regime rende superflua l’esistenza dell’apposito corpo di ispettori per il settore ortofrutticolo, che dovrebbe pertanto essere abolito.

(38)

Il regime di aiuto istituito dal regolamento (CE) n. 2202/96 deve essere abolito. Detto regolamento, diventato dunque superfluo, dovrebbe pertanto essere abrogato.

(39)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (12).

(40)

A fini di semplificazione, i comitati distinti per gli ortofrutticoli freschi e quelli trasformati dovrebbero essere aboliti e sostituiti da un unico comitato per gli ortofrutticoli, da istituire conformemente al regolamento (CE) n. 2200/96.

(41)

La transizione dalla disciplina vigente a quella introdotta dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà non previste dal presente regolamento. Per far fronte a tali difficoltà è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare misure transitorie. È inoltre opportuno prevedere il riconoscimento permanente delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 2200/96, la possibile continuazione dei programmi operativi approvati a norma di detto regolamento, nonché disposizioni analoghe per i gruppi di produttori riconosciuti in base al regolamento (CE) n. 2200/96 e i rispettivi piani di riconoscimento.

(42)

È opportuno che, in via generale, il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2008. Tuttavia, per evitare interruzioni dei regimi di aiuto a favore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e degli agrumi nel corso di una campagna di commercializzazione, è opportuno autorizzare il proseguimento di tali regimi sino alla fine della campagna 2007/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme specifiche applicabili ai prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

Tuttavia, i titoli III e IV del presente regolamento si applicano esclusivamente ai prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e/o ai prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione.

L’articolo 43 si applica altresì alle patate, fresche o refrigerate, del codice NC 0701.

TITOLO II

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI

Articolo 2

Norme di commercializzazione

1.   I prodotti elencati nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi, possono essere commercializzati soltanto se di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine.

2.   La Commissione può prevedere norme di commercializzazione per uno o più dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

3.   Nel far ciò, la Commissione tiene conto delle raccomandazioni comuni adottate dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

4.   Le norme di commercializzazione di cui ai paragrafi 1 e 2:

a)

si applicano a tutte le fasi della commercializzazione, incluse l’importazione e l’esportazione, salvo diversa disposizione della Commissione;

b)

sono stabilite tenendo conto, in particolare, delle peculiarità dei prodotti in questione, della necessità di garantire le condizioni per un loro regolare smaltimento sul mercato e dell’interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti stessi, in particolare il paese d’origine, la categoria e, se del caso, la varietà (o la tipologia commerciale) del prodotto;

c)

possono in particolare riguardare la qualità, la classificazione in categorie, la calibrazione, il condizionamento, l’imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione, l’immissione in commercio e l’etichettatura.

5.   Il detentore dei prodotti per i quali sono adottate norme di commercializzazione può esporre tali prodotti per la vendita, metterli in vendita, venderli, consegnarli o altrimenti commercializzarli all’interno della Comunità soltanto se conformi a dette norme. Egli è responsabile dell’osservanza di tale conformità.

6.   Fatte salve eventuali disposizioni specifiche adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 42, gli Stati membri verificano in maniera selettiva, sulla base di un’analisi del rischio, la conformità dei prodotti alle relative norme di commercializzazione. Tale controllo si concentra nella fase precedente alla partenza dalle regioni di produzione, all’atto del condizionamento o del carico della merce. Per i prodotti provenienti da paesi terzi, il controllo è effettuato prima dell’immissione in libera pratica.

7.   Fino all’adozione di nuove norme di commercializzazione, continuano ad applicarsi le norme di commercializzazione redatte a norma dei regolamenti (CE) n. 2200/96 e (CE) n. 2201/96.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

CAPITOLO I

Requisiti e riconoscimento

Articolo 3

Requisiti

1.   Ai fini del presente regolamento, per organizzazione di produttori s’intende qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che soddisfi i seguenti requisiti:

a)

è costituita per iniziativa di agricoltori ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, i quali coltivano uno o più prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione;

b)

ha come obiettivo l’impiego di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l’ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;

c)

ha uno o più dei seguenti obiettivi:

i)

assicurare la programmazione della produzione e l’adeguamento della stessa alla domanda, specie in termini qualitativi e quantitativi;

ii)

la concentrazione dell’offerta e l’immissione sul mercato della produzione degli aderenti;

iii)

ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

d)

il suo statuto enuncia i particolari obblighi previsti al paragrafo 2; e

e)

è stata riconosciuta dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 4.

2.   Lo statuto di un’organizzazione di produttori impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:

a)

applicare, in materia di conoscenza della produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall’organizzazione di produttori;

b)

aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui al paragrafo 1, lettera a), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;

c)

vendere tutta la loro produzione per il tramite dell’organizzazione di produttori in questione;

d)

fornire le informazioni richieste dall’organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;

e)

versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all’articolo 8.

3.   In deroga al paragrafo 2, lettera c), previa autorizzazione dell’organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono:

a)

vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %;

b)

commercializzare essi stessi o tramite un’altra organizzazione di produttori designata dall’organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;

c)

commercializzare essi stessi o tramite un’altra organizzazione di produttori designata dall’organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.

4.   Lo statuto di un’organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:

a)

le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 2;

b)

l’imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell’organizzazione di produttori;

c)

le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;

d)

le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall’organizzazione di produttori;

e)

le regole relative all’ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione;

f)

le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell’organizzazione.

5.   Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.

Articolo 4

Riconoscimento

1.   Gli Stati membri riconoscono organizzazioni di produttori ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, che ne facciano richiesta a condizione che:

a)

rispondano ai requisiti di cui all’articolo 3 e lo comprovino;

b)

abbiano un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo di produzione commercializzabile, da fissare a cura degli Stati membri, e lo comprovino;

c)

offrano sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l’efficienza della loro attività, nonché la concentrazione dell’offerta, al cui fine gli Stati membri possono decidere quali prodotti o gruppi di prodotti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dovrebbero essere di pertinenza dell’organizzazione;

d)

consentano effettivamente ai loro aderenti di usufruire dell’assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell’ambiente;

e)

mettano effettivamente a disposizione dei loro aderenti, se necessario, i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti;

f)

garantiscano una corretta gestione commerciale e contabile delle loro attività; e

g)

non detengano una posizione dominante in un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell’articolo 33 del trattato.

2.   Gli Stati membri:

a)

decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un’organizzazione di produttori entro tre mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutti i pertinenti elementi di prova;

b)

eseguono controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni di produttori, delle disposizioni del presente titolo, comminano le sanzioni alle organizzazioni medesime in caso di irregolarità o di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento;

c)

comunicano alla Commissione, una volta all’anno, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento.

Articolo 5

Associazioni di organizzazioni di produttori

Un’associazione di organizzazioni di produttori è costituita su iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute e può svolgere qualsiasi attività di un’organizzazione di produttori. A tal fine, gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, un’associazione di organizzazioni di produttori se:

a)

lo Stato membro ritiene che l’associazione sia capace di svolgere efficacemente le suddette attività; e

b)

l’associazione non detiene una posizione dominante in un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell’articolo 33 del trattato.

L’articolo 3, paragrafo 5, si applica, mutatis mutandis, alle attività delle associazioni di organizzazioni di produttori.

Articolo 6

Esternalizzazione

Gli Stati membri possono autorizzare un’organizzazione di produttori riconosciuta o un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta ad esternalizzare una parte delle sue attività, incluso a filiali, purché fornisca allo Stato membro sufficienti garanzie che si tratta di una soluzione adeguata per conseguire gli obiettivi dell’organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori interessata.

Articolo 7

Gruppi di produttori

1.   Ai fini del presente regolamento, per gruppo di produttori si intende qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, costituita per iniziativa di agricoltori ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, i quali coltivano uno o più prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione, allo scopo di essere riconosciuta come organizzazione di produttori.

I gruppi di produttori degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, ovvero delle regioni ultraperiferiche della Comunità di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato o delle isole minori del Mar Egeo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (13), possono avvalersi di un periodo transitorio per conformarsi alle condizioni prescritte dall’articolo 4 per il riconoscimento.

A tal fine, detti gruppi di produttori presentano allo Stato membro competente un piano di riconoscimento scaglionato nel tempo, la cui accettazione fa decorrere il periodo transitorio di cui al secondo comma ed equivale ad un prericonoscimento. Il periodo transitorio non è superiore a cinque anni.

2.   Prima di accettare il piano di riconoscimento, lo Stato membro comunica alla Commissione le proprie intenzioni e le relative conseguenze finanziarie probabili.

3.   Nel periodo transitorio gli Stati membri possono accordare ai gruppi di produttori:

a)

aiuti intesi ad incentivarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo;

b)

aiuti, erogati direttamente o tramite enti creditizi, destinati a finanziare una parte degli investimenti necessari per ottenere il riconoscimento e in quanto tali indicati nel piano di riconoscimento di cui al paragrafo 1, terzo comma.

4.   Gli aiuti di cui al paragrafo 3 sono rimborsati dalla Comunità conformemente alle disposizioni adottate a norma dell’articolo 42, lettera b), punto ii).

5.   Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettera a), sono determinati, per ciascun gruppo di produttori, sulla base della produzione commercializzata e ammontano, per il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno:

a)

al 10 %, 10 %, 8 %, 6 % e 4 %, rispettivamente, del valore della produzione commercializzata nel caso di gruppi di produttori negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data;

b)

al 5 %, 5 %, 4 %, 3 % e 2 %, rispettivamente, del valore della produzione commercializzata nel caso di gruppi di produttori nelle regioni ultraperiferiche della Comunità di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato o nelle isole minori del Mar Egeo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006.

Detti tassi possono essere ridotti in relazione al valore della produzione commercializzata eccedente una determinata soglia. Agli aiuti da versare, in un dato anno, ad un gruppo di produttori può essere applicato un massimale.

CAPITOLO II

Fondi di esercizio e programmi operativi

Articolo 8

Fondi di esercizio

1.   Le organizzazioni di produttori possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:

a)

con contributi finanziari degli aderenti o dell’organizzazione stessa;

b)

con un aiuto finanziario comunitario che può essere concesso alle organizzazioni di produttori.

2.   Il fondo di esercizio è destinato esclusivamente a finanziare i programmi operativi approvati dagli Stati membri a norma dell’articolo 13.

Articolo 9

Programmi operativi

1.   I programmi operativi perseguono due o più degli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), o dei seguenti obiettivi:

a)

pianificazione della produzione;

b)

miglioramento della qualità dei prodotti;

c)

incremento del valore commerciale dei prodotti;

d)

promozione dei prodotti, freschi o trasformati;

e)

misure ambientali e metodi di produzione rispettosi dell’ambiente, inclusa l’agricoltura biologica;

f)

prevenzione e gestione delle crisi.

2.   La prevenzione e la gestione delle crisi consistono nell’evitare e nell’affrontare le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli e in tale contesto, prevedono le seguenti misure:

a)

ritiro dal mercato;

b)

raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli;

c)

promozione e comunicazione;

d)

iniziative di formazione;

e)

assicurazione del raccolto;

f)

sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi comuni di investimento.

Le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso del capitale e degli interessi di cui al terzo comma, totalizzano al massimo un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo.

Per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi, le organizzazioni di produttori possono contrarre mutui a condizioni commerciali. In tal caso, il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti può far parte del programma operativo ed essere così ammissibile all’aiuto finanziario comunitario di cui all’articolo 10. Le attività specifiche nell’ambito della prevenzione e della gestione delle crisi sono finanziate con questo tipo di mutui oppure direttamente, l’una modalità escludendo l’altra.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali; oppure

b)

almeno il 10 % della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali.

Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agroambientali di cui al primo comma dell’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (14).

Qualora almeno l’80 % degli aderenti di un’organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agroambientali identici in virtù di tale disposizione, ciascuno di tali impegni conta allora come un’azione ambientale, quale prevista al primo comma, lettera a).

Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall’azione.

4.   Il paragrafo 3 si applica in Bulgaria e Romania soltanto a partire dal 1o gennaio 2011.

5.   Gli investimenti che accrescono la pressione ambientale sono autorizzati soltanto qualora siano state predisposte idonee difese per proteggere l’ambiente da tali pressioni.

Articolo 10

Aiuto finanziario comunitario

1.   L’aiuto finanziario comunitario è pari all’importo dei contributi finanziari di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati, nel limite del 50 % della spesa effettivamente sostenuta.

2.   L’aiuto finanziario comunitario è limitato al 4,1 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.

Tale percentuale può tuttavia essere portata al 4,6 % del valore della produzione commercializzata a condizione che la porzione eccedente il 4,1 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi.

3.   Su richiesta di un’organizzazione di produttori, la percentuale di cui al paragrafo 1 è portata al 60 % per un programma operativo o parte di esso, se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

a)

è presentato da più organizzazioni di produttori della Comunità che partecipano in Stati membri diversi ad azioni transnazionali;

b)

è presentato da una o più organizzazioni di produttori che partecipano ad azioni svolte a livello interprofessionale;

c)

riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (15);

d)

è presentato da un’organizzazione di produttori di uno degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, per azioni da realizzarsi entro la fine del 2013;

e)

è il primo programma operativo presentato da un’organizzazione di produttori riconosciuta che si è fusa con un’altra organizzazione di produttori riconosciuta;

f)

è il primo programma operativo ad essere presentato da un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta;

g)

è presentato da un’organizzazione di produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20 % della produzione ortofrutticola;

h)

è presentato da un’organizzazione di produttori di una delle regioni ultraperiferiche della Comunità;

i)

copre unicamente il sostegno specifico ad azioni intese alla promozione del consumo di ortofrutticoli mirate ai bambini nelle scuole.

4.   La percentuale di cui al paragrafo 1 è portata al 100 % in caso di ritiri dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5 % della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:

a)

distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a ciò autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;

b)

distribuzione gratuita ad istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica e colonie di vacanze, nonché ad ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari affinché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati dalle collettività di cui trattasi.

Articolo 11

Aiuto finanziario nazionale

1.   Per quanto concerne le regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all’80 % dei contributi finanziari di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a). Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio.

Nelle regioni degli Stati membri in cui meno del 15 % del valore della produzione ortofrutticola è commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui detta produzione rappresenta almeno il 15 % della produzione agricola totale, l’aiuto di cui al primo comma può essere rimborsato dalla Comunità, su richiesta dello Stato membro interessato.

2.   All’aiuto finanziario nazionale autorizzato ai sensi del paragrafo 1, non si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

Articolo 12

Disciplina e strategia nazionali applicabili ai programmi operativi

1.   Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l’elaborazione di capitolati d’oneri relativi alle azioni di cui all’articolo 9, paragrafo 3. Detta disciplina prescrive, in particolare, che tali azioni soddisfino i requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 1698/2005, inclusi quelli relativi alla complementarietà, alla coerenza e alla conformità di cui all’articolo 5 di detto regolamento.

Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può richiederne la modifica entro tre mesi qualora constati che il progetto non permette di conseguire gli obiettivi enunciati dall’articolo 174 del trattato e dal sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (16). Anche gli investimenti su singole aziende sostenuti dai programmi operativi sono compatibili con i suddetti obiettivi.

2.   Gli Stati membri elaborano una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. Tale strategia comprende i seguenti elementi:

a)

analisi della situazione in termini di punti di forza e debolezze e potenziale di sviluppo;

b)

giustificazione delle priorità adottate;

c)

obiettivi e strumenti dei programmi operativi, nonché indicatori di rendimento;

d)

valutazione dei programmi operativi;

e)

obblighi di notifica a carico delle organizzazioni di produttori.

Nella strategia nazionale è incorporata anche la disciplina nazionale di cui al paragrafo 1.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli Stati membri che non annoverano organizzazioni di produttori riconosciute.

Articolo 13

Approvazione dei programmi operativi

1.   I progetti di programmi operativi sono presentati alle autorità nazionali competenti, che li approvano o li respingono o ne chiedono la modifica in conformità delle disposizioni del presente capitolo.

2.   Le organizzazioni di produttori comunicano allo Stato membro l’importo indicativo del fondo di esercizio previsto per ciascun anno e ne presentano le opportune giustificazioni basate sulle previsioni del programma operativo, sulle spese dell’anno in corso ed eventualmente degli anni precedenti, nonché, se necessario, sulle stime della produzione per l’anno successivo.

3.   Lo Stato membro notifica all’organizzazione di produttori o all’associazione di organizzazioni di produttori l’importo indicativo dell’aiuto finanziario comunitario, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 10.

4.   L’aiuto finanziario comunitario è erogato in funzione delle spese sostenute per le azioni previste dal programma operativo. Per le stesse azioni possono essere versati degli anticipi, previo deposito di garanzia o cauzione.

5.   L’organizzazione di produttori comunica allo Stato membro l’importo definitivo delle spese dell’anno precedente, corredato dei documenti giustificativi necessari, per ricevere il saldo dell’aiuto finanziario comunitario.

6.   I programmi operativi e il loro finanziamento da parte dei produttori e delle organizzazioni di produttori, da un lato, e mediante fondi comunitari, dall’altro, hanno una durata minima di tre anni e massima di cinque anni.

CAPITOLO III

Estensione delle regole ai produttori di una circoscrizione economica

Articolo 14

Estensione delle regole

1.   Nel caso in cui un’organizzazione di produttori operante in una determinata circoscrizione economica sia considerata, per un dato prodotto, rappresentativa della produzione e dei produttori di tale circoscrizione, lo Stato membro interessato può, su richiesta dell’organizzazione di produttori, rendere obbligatorie per i produttori stabiliti in quella circoscrizione economica e non aderenti all’organizzazione in questione:

a)

le regole di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a);

b)

le regole necessarie per l’applicazione delle misure di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c).

Il primo comma si applica a condizione che queste regole:

a)

siano applicate da almeno una campagna di commercializzazione;

b)

figurino nell’elenco tassativo di cui all’allegato I;

c)

siano rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di commercializzazione.

Tuttavia, la condizione di cui al secondo comma, lettera a), non si applica se le regole interessate sono quelle di cui all’allegato I, punti 1, 3 e 5, dell’allegato I. In tal caso l’estensione delle regole non può essere applicata per più di una campagna di commercializzazione.

2.   Ai fini del presente capitolo, per «circoscrizione economica» si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco delle circoscrizioni economiche.

Entro un mese dalla comunicazione, la Commissione approva l’elenco o decide, previa consultazione dello Stato membro interessato, le modifiche che questi deve apportarvi. La Commissione rende pubblico l’elenco approvato nei modi che essa giudica opportuni.

3.   Un’organizzazione di produttori è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora raggruppi almeno il 50 % dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi almeno il 60 % del volume della produzione di tale circoscrizione. Fatto salvo il paragrafo 5, nel calcolo di tali percentuali non si tiene conto dei produttori o della produzione biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91.

4.   Le regole rese obbligatorie per tutti i produttori di una determinata circoscrizione economica:

a)

non danneggiano altri produttori dello Stato membro interessato o della Comunità;

b)

non sono applicabili, salvo che siano ad essi specificatamente destinate, ai prodotti consegnati per la trasformazione nell’ambito di un contratto firmato prima dell’inizio della campagna di commercializzazione, fatte salve le regole di conoscenza della produzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a);

c)

non sono incompatibili con la vigente normativa comunitaria e nazionale.

5.   Le regole non possono essere rese obbligatorie per i produttori di prodotti biologici di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91, salvo qualora tale estensione sia approvata da almeno il 50 % dei produttori in questione della circoscrizione economica in cui opera l’organizzazione di produttori e quest’ultima totalizzi almeno il 60 % della produzione biologica di detta circoscrizione.

Articolo 15

Notifica

Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le regole da essi rese obbligatorie per l’insieme dei produttori di una determinata circoscrizione economica ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1. La Commissione pubblica tali regole nei modi che essa giudica opportuni.

Articolo 16

Revoca

La Commissione dispone che uno Stato membro revochi l’estensione delle regole da esso decisa ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1:

a)

qualora constati che l’estensione elimina la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o lede la libertà degli scambi o compromette gli obiettivi dell’articolo 33 del trattato;

b)

qualora accerti che l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato si applica alle regole estese ad altri produttori. La decisione della Commissione in merito a tali regole si applica soltanto a decorrere dalla data dell’accertamento;

c)

qualora constati, previe verifiche, che non sono state rispettate le disposizioni del presente capitolo.

Articolo 17

Contributi finanziari dei produttori non aderenti

Ove si applichi l’articolo 14, paragrafo 1, lo Stato membro interessato può decidere, dopo aver esaminato i documenti giustificativi presentati, che i produttori non aderenti siano tenuti a versare all’organizzazione di produttori la quota dei contributi finanziari pagati dai produttori aderenti destinata a coprire:

a)

le spese amministrative occasionate dall’applicazione delle regole di cui all’articolo 14, paragrafo 1;

b)

le spese relative alle attività di ricerca, di studio del mercato e di promozione delle vendite svolte dall’organizzazione o dall’associazione a beneficio dell’insieme dei produttori della circoscrizione.

Articolo 18

Estensione delle regole di associazioni di organizzazioni di produttori

Ai fini del presente capitolo, ogni riferimento alle organizzazioni di produttori è inteso anche come riferimento ad associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute.

CAPITOLO IV

Relazione

Articolo 19

Relazione

Entro il 31 dicembre 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente titolo con riguardo alle organizzazioni di produttori, ai fondi di esercizio e ai programmi operativi.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONI E ACCORDI INTERPROFESSIONALI

CAPITOLO I

Requisiti e riconoscimento

Articolo 20

Requisiti

Ai fini del presente regolamento, per «organizzazione interprofessionale» si intende qualsiasi persona giuridica che:

a)

sia composta di rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione e/o il commercio e/o la trasformazione dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96;

b)

sia costituita per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o associazioni che la compongono;

c)

svolga, in una o più regioni della Comunità, due o più attività tra le seguenti, nel rispetto degli interessi dei consumatori:

i)

migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

ii)

contribuire ad un migliore coordinamento dell’immissione sul mercato dei prodotti ortofrutticoli, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

iii)

redigere contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

iv)

valorizzare in misura maggiore il potenziale dei prodotti ortofrutticoli;

v)

fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell’ambiente;

vi)

ricercare metodi atti a limitare l’impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione, nonché a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque;

vii)

mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;

viii)

valorizzare e tutelare l’agricoltura biologica e le denominazioni d’origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

ix)

promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell’ambiente;

x)

definire, per quanto riguarda le norme di produzione e di commercializzazione di cui ai punti 2 e 3 dell’allegato I, criteri più restrittivi rispetto alle normative comunitarie o nazionali;

d)

sia stata riconosciuta dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 21.

Articolo 21

Riconoscimento

1.   Se le loro strutture lo giustificano, gli Stati membri possono riconoscere quali organizzazioni interprofessionali le organizzazioni stabilite nel loro territorio che ne facciano richiesta, a condizione che:

a)

esercitino la loro attività in una o più regioni dello Stato membro interessato;

b)

rappresentino una parte significativa della produzione e/o del commercio e/o della trasformazione di ortofrutticoli e di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella regione o nelle regioni di cui trattasi e, qualora operino in varie regioni, dimostrino di possedere una rappresentatività minima, per ciascuno dei comparti raggruppati, in ognuna delle regioni interessate;

c)

svolgano due o più attività fra quelle menzionate all’articolo 20, lettera c);

d)

non esercitino, come tali, né la produzione né la trasformazione né la commercializzazione di ortofrutticoli e di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

e)

non aderiscano a nessuno degli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all’articolo 22, paragrafo 4.

2.   Prima di concedere il riconoscimento, gli Stati membri notificano alla Commissione le organizzazioni interprofessionali che ne hanno fatto richiesta, fornendo tutte le informazioni utili sulla loro rappresentatività e sulle loro varie attività, nonché tutti gli altri elementi di valutazione necessari.

La Commissione può opporsi al riconoscimento entro due mesi dalla notifica.

3.   Gli Stati membri:

a)

decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutti i pertinenti documenti giustificativi;

b)

effettuano controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni interprofessionali, delle condizioni per il riconoscimento, comminano sanzioni a tali organizzazioni in caso di irregolarità o di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento;

c)

revocano il riconoscimento se:

i)

i requisiti e le condizioni previsti dal presente capitolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;

ii)

l’organizzazione interprofessionale aderisce agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all’articolo 22, paragrafo 3, fatte salve le altre eventuali sanzioni da comminare a norma della legislazione nazionale;

iii)

l’organizzazione interprofessionale non osserva l’obbligo di notifica di cui all’articolo 22, paragrafo 2;

d)

comunicano alla Commissione, entro due mesi, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento.

4.   Le modalità e la frequenza con cui gli Stati membri devono riferire alla Commissione in merito alle attività delle organizzazioni interprofessionali sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.

La Commissione può, a seguito di controlli effettuati, chiedere agli Stati membri di revocare il riconoscimento.

5.   Il riconoscimento equivale ad una autorizzazione a svolgere le attività di cui all’articolo 20, lettera c), fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento.

6.   La Commissione rende pubblici, nei modi che essa giudica opportuni, un elenco delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, indicandone la circoscrizione economica o la zona di attività, nonché le azioni intraprese ai sensi dell’articolo 23. Sono pubblicate anche le revoche del riconoscimento.

CAPITOLO II

Regole di concorrenza

Articolo 22

Applicazione delle regole di concorrenza

1.   In deroga all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (17), l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 20, lettera c), del presente regolamento.

2.   Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che:

a)

gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione;

b)

entro i due mesi successivi alla ricezione di tutte le informazioni richieste, la Commissione non abbia accertato l’incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa comunitaria.

3.   Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di cui al paragrafo 2, lettera b).

4.   Sono considerati in ogni caso incompatibili con la normativa comunitaria gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:

a)

possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all’interno della Comunità;

b)

possono nuocere al buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati;

c)

possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti dall’attività dell’organizzazione interprofessionale;

d)

comportano la fissazione dei prezzi, indipendentemente dalle attività svolte dalle organizzazioni interprofessionali in applicazione della normativa comunitaria specifica;

e)

possono creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

5.   Se, alla scadenza del termine di due mesi di cui al paragrafo 2, lettera b), la Commissione constata che non siano soddisfatte le condizioni per l’applicazione del paragrafo 1, essa adotta una decisione con cui si dichiara che l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato si applica all’accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.

La decisione della Commissione si applica a decorrere dalla data di notifica della stessa all’organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest’ultima abbia fornito informazioni errate o abbia abusato della deroga di cui al paragrafo 1.

6.   In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell’accordo. Tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità.

CAPITOLO III

Estensione delle regole

Articolo 23

Estensione delle regole

1.   Qualora un’organizzazione interprofessionale operante in una o più regioni determinate di uno Stato membro sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione interprofessionale, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell’ambito di quest’ultima siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella regione o nelle regioni di cui trattasi e non aderenti alla suddetta organizzazione.

2.   Un’organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora rappresenti almeno due terzi della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti in questione nella regione o nelle regioni interessate di uno Stato membro. Qualora la richiesta di estensione delle regole agli altri operatori riguardi più regioni, l’organizzazione interprofessionale deve comprovare una rappresentatività minima per ciascuno dei comparti raggruppati e in ognuna delle regioni interessate.

3.   Le regole delle quali può essere chiesta l’estensione:

a)

si prefiggono uno dei seguenti obiettivi:

i)

conoscenza della produzione e del mercato;

ii)

regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa comunitaria o nazionale;

iii)

stesura di contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

iv)

regole di commercializzazione;

v)

regole di tutela ambientale;

vi)

azioni di promozione e di valorizzazione della produzione;

vii)

azioni di tutela dell’agricoltura biologica nonché delle denominazioni d’origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;

b)

sono applicate da almeno una campagna di commercializzazione;

c)

possono essere rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di commercializzazione;

d)

non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o della Comunità.

Tuttavia, la condizione di cui al primo comma, lettera b), non si applica se le regole interessate sono quelle di cui all’allegato I, punti 1, 3 e 5. In tal caso l’estensione delle regole non può essere applicata per più di una campagna di commercializzazione.

4.   Le regole di cui al paragrafo 3, lettera a), punti ii), iv) e v), non sono diverse da quelle elencate nell’allegato I. Le regole di cui al paragrafo 3, lettera a), punto ii), non si applicano ai prodotti ottenuti fuori dalla regione o dalle regioni determinate di cui al paragrafo 1.

Articolo 24

Notifica e revoca

1.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le regole da essi rese obbligatorie per tutti gli operatori di una o più regioni determinate ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1. La Commissione rende pubbliche tali regole nei modi che essa giudica opportuni.

2.   Prima di rendere pubbliche le regole, la Commissione informa il comitato istituito dall’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 di qualsiasi notifica relativa all’estensione di accordi interprofessionali.

3.   La Commissione dispone che uno Stato membro revochi l’estensione delle regole da esso decisa nei casi di cui all’articolo 16.

Articolo 25

Contributi finanziari dei produttori non aderenti

In caso di estensione delle regole per uno o più prodotti e qualora una o più delle azioni di cui all’articolo 23, paragrafo 3, lettera a), svolte da un’organizzazione interprofessionale riconosciuta siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono legate al prodotto o ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha accordato il riconoscimento può decidere che i singoli operatori o gruppi non aderenti all’organizzazione interprofessionale che fruiscono di dette azioni siano tenuti a corrispondere all’organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui siano destinati a coprire le spese direttamente occasionate dall’esecuzione delle azioni di cui trattasi.

TITOLO V

SCAMBI CON I PAESI TERZI

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 26

Principi generali

Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata a norma dello stesso, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

a)

la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;

b)

l’applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 27

Nomenclatura combinata

Per la classificazione dei prodotti contemplati dal presente titolo si applicano le norme generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative norme specifiche di applicazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall’applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

CAPITOLO II

Importazioni

Sezione I

Titoli di importazione

Articolo 28

Regime facoltativo dei titoli di importazione

La Commissione può assoggettare le importazioni nella Comunità di uno o più prodotti contemplati dal presente regolamento alla presentazione di un titolo d’importazione.

Articolo 29

Rilascio dei titoli

I titoli di importazione sono rilasciati dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dal luogo di stabilimento nella Comunità, salvo qualora il Consiglio disponga diversamente e fatte salve le disposizioni adottate per l’applicazione del presente capitolo.

Articolo 30

Validità

Il titolo di importazione è valido in tutta la Comunità.

Articolo 31

Cauzione

1.   Salvo se altrimenti disposto secondo la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell’importazione dei prodotti nel corso del periodo di validità del titolo.

2.   Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata in tutto o in parte se l’importazione non è effettuata o è effettuata solo parzialmente entro il periodo di validità del titolo.

Articolo 32

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione della presente sezione, compresa la durata di validità dei titoli ed il livello della cauzione, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.

Sezione II

Dazi all’importazione e regime del prezzo di entrata

Articolo 33

Dazi all’importazione

Salvo disposizione contraria nel presente regolamento, ai prodotti contemplati dal presente regolamento si applicano le aliquote dei dazi all’importazione della tariffa doganale comune.

Articolo 34

Regime del prezzo di entrata

1.   Qualora l’applicazione del dazio della tariffa doganale comune dipenda dal prezzo di entrata della partita importata, la reale entità di tale prezzo è verificata alla stregua di un valore all’importazione forfettario, calcolato dalla Commissione per ciascun prodotto e per ciascuna origine in base alla media ponderata dei prezzi del prodotto in questione sui mercati d’importazione rappresentativi degli Stati membri o, se necessario, su altri mercati.

Tuttavia, per la verifica del prezzo di entrata di prodotti importati essenzialmente a fini di trasformazione, possono essere adottate disposizioni specifiche secondo la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.

2.   Se il prezzo di entrata dichiarato della partita in questione è superiore al valore all’importazione forfettario, maggiorato di un margine stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, ma non superiore al 10 % del valore forfettario, è necessario costituire una cauzione pari al dazio all’importazione determinata in base al valore all’importazione forfettario.

3.   Se il prezzo di entrata della partita in questione non è dichiarato al momento dello sdoganamento, l’applicazione del dazio della tariffa doganale comune dipende dal valore all’importazione forfettario o dall’applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, con modalità da determinare secondo la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.

4.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.

Articolo 35

Dazi addizionali all’importazione

1.   Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario imputabili alle importazioni di uno o più prodotti contemplati dal presente regolamento, a tali importazioni si applica un dazio addizionale all’importazione, con l’aliquota di cui agli articoli 33 e 34, qualora:

a)

le importazioni siano effettuate ad un prezzo inferiore a quello comunicato dalla Comunità all’Organizzazione mondiale del commercio («prezzo soglia»); o

b)

il volume delle importazioni in un dato anno superi un determinato quantitativo («quantitativo soglia»).

Il quantitativo soglia è determinato in base alle possibilità di accesso al mercato intese come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno nei tre anni precedenti.

2.   Il dazio addizionale all’importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato comunitario o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i prezzi all’importazione sono determinati in base ai prezzi cif all’importazione della partita considerata.

I prezzi cif all’importazione sono verificati rispetto ai prezzi rappresentativi del prodotto interessato sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione.

4.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96. Tali modalità precisano in particolare:

a)

i prodotti ai quali sono applicati i dazi addizionali all’importazione;

b)

gli altri criteri necessari per garantire l’applicazione del paragrafo 1.

Sezione III

Gestione dei contingenti di importazione

Articolo 36

Contingenti tariffari

1.   I contingenti tariffari per l’importazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato o di un atto del Consiglio, sono aperti e gestiti dalla Commissione con modalità da adottarsi secondo la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.

2.   I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:

a)

un metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»);

b)

un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all’atto della presentazione delle domande («metodo dell’esame simultaneo»);

c)

un metodo basato sulla considerazione delle correnti commerciali tradizionali (metodo detto «operatori tradizionali/nuovi arrivati»).

3.   I metodi di gestione adottati tengono conto, se del caso, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l’equilibrio.

Articolo 37

Apertura dei contingenti tariffari

La Commissione stabilisce i contingenti tariffari annuali, se necessario opportunamente scaglionati nell’arco dell’anno, e il metodo di gestione da applicare, secondo la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.

Le modalità di applicazione della presente sezione sono adottate secondo la stessa procedura e riguardano in particolare:

a)

garanzie circa la natura, la provenienza e l’origine del prodotto;

b)

il riconoscimento del documento atto a verificare le garanzie di cui alla lettera a);

c)

le condizioni per il rilascio e il periodo di validità dei titoli di importazione.

Sezione IV

Misure di salvaguardia e regime di perfezionamento attivo

Articolo 38

Misure di salvaguardia

1.   La Commissione può adottare misure di salvaguardia avverso le importazioni nella Comunità fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, conformemente al regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (18), e al regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (19).

2.   Salvo disposizione contraria del Consiglio, le misure di salvaguardia avverso le importazioni nella Comunità previste negli accordi internazionali conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato sono adottate dalla Commissione a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

3.   La Commissione può adottare le misure di salvaguardia di cui ai paragrafi 1 e 2 su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

Tali misure di salvaguardia vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le decisioni prese dalla Commissione a norma dei paragrafi 1 e 2 entro cinque giorni lavorativi dalla data della loro notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare le decisioni di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state deferite.

4.   Ove la Commissione ritenga che una misura di salvaguardia adottata a norma dei paragrafi 1 o 2 debba essere revocata o modificata, essa procede nel modo seguente:

a)

se il Consiglio si è pronunciato sulla misura, la Commissione gli propone di abrogarla o modificarla. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata;

b)

in tutti gli altri casi, la Commissione revoca o modifica le misure di salvaguardia comunitarie.

Articolo 39

Sospensione del regime di perfezionamento attivo

1.   Qualora il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo, la Commissione può, su a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, sospendere totalmente o parzialmente il ricorso a detto regime per i prodotti contemplati dal presente regolamento. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

Tali misure vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione a norma del primo comma entro cinque giorni lavorativi dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state deferite.

2.   Nella misura necessaria al buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati per i prodotti contemplati dal presente regolamento, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del trattato, può vietare totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento attivo per tali prodotti.

CAPITOLO III

Esportazioni

Sezione I

Titoli di esportazione

Articolo 40

Regime facoltativo dei titoli di esportazione

1.   La Commissione può decidere di assoggettare le esportazioni dalla Comunità dei prodotti contemplati dal presente regolamento alla presentazione di un titolo d’importazione.

2.   Gli articoli 29, 30 e 31 si applicano per analogia.

3.   Le modalità di applicazione del presente articolo, compresa la durata di validità dei titoli ed il livello della cauzione, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.

Sezione II

Sospensione del regime di perfezionamento passivo

Articolo 41

Sospensione del regime di perfezionamento passivo

1.   Qualora il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento passivo, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, sospendere totalmente o parzialmente il ricorso a detto regime per i prodotti contemplati dal presente regolamento. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

Tali misure vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione a norma del primo comma entro cinque giorni lavorativi dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state deferite.

2.   Nella misura necessaria al buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati per i prodotti contemplati dal presente regolamento, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del trattato, può vietare totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento passivo per tali prodotti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI ATTUATIVE, MODIFICATIVE E FINALI

CAPITOLO I

Disposizioni attuative

Articolo 42

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96. Tali modalità possono comprendere, in particolare:

a)

modalità di applicazione del titolo II, concernenti:

i)

i prodotti sottoposti a normalizzazione e le norme di commercializzazione di cui all’articolo 2, in particolare al fine di definire la nozione di prodotto di qualità sana, leale e mercantile;

ii)

disposizioni relative ai controlli di conformità, in particolare riguardo alla loro attuazione uniforme negli Stati membri;

iii)

disposizioni relative alle deroghe ed alle esenzioni dall’applicazione delle norme di commercializzazione;

iv)

disposizioni in materia di presentazione, commercializzazione ed etichettatura;

v)

disposizioni relative all’applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti importati nella Comunità e a quelli esportati dalla Comunità;

b)

modalità di applicazione del titolo III, concernenti in particolare:

i)

disposizioni relative alle organizzazioni di produttori transnazionali ed alle organizzazioni di associazioni di produttori transnazionali, compresa l’assistenza amministrativa prestata dalle pertinenti autorità competenti nei casi di cooperazione transnazionale;

ii)

disposizioni relative al finanziamento delle misure di cui all’articolo 7, fra l’altro le soglie ed i massimali per gli aiuti ed il livello di cofinanziamento comunitario degli aiuti;

iii)

la proporzione e le modalità per il rimborso dell’assistenza di cui all’articolo 11, paragrafo 1;

iv)

disposizioni relative agli investimenti delle singole aziende;

v)

le date per le comunicazioni e le notifiche di cui all’articolo 13;

vi)

disposizioni relative ai pagamenti parziali dell’assistenza finanziaria della Comunità di cui all’articolo 13;

c)

modalità di applicazione del titolo IV;

d)

disposizioni relative ai controlli fisici e amministrativi che gli Stati membri sono tenuti ad effettuare per verificare l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento;

e)

la disciplina per l’irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento. Le sanzioni amministrative saranno proporzionate alla gravità, alla portata, alla persistenza e alla frequenza dell’inadempienza constatata;

f)

disposizioni in materia di recupero di pagamenti indebiti derivanti dall’applicazione del presente regolamento;

g)

modalità secondo cui gli Stati membri devono riferire alla Commissione in merito ai controlli effettuati e ai relativi risultati;

h)

modalità di applicazione del titolo V, comprese le disposizioni espressamente menzionate nello stesso titolo;

i)

disposizioni intese a determinare i dati necessari ai fini dell’applicazione dell’articolo 44 e a definirne la forma, il contenuto, i tempi e le scadenze, nonché le modalità di trasmissione o di messa a disposizione di dati e documenti;

j)

misure intese ad agevolare la transizione dal regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96 a quello istituito dal presente regolamento, comprese quelle per l’attuazione dell’articolo 55 del presente regolamento.

CAPITOLO II

Modifiche, abrogazioni e disposizioni finali

Articolo 43

Aiuti di Stato

Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 ed alle patate, fresche o refrigerate, del codice NC 0701.

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma:

a)

gli Stati membri possono continuare a erogare aiuti di Stato nel quadro di un regime esistente per la produzione ed il commercio di patate, fresche o refrigerate, del codice NC 0701 fino al 31 dicembre 2011;

b)

la Spagna e l’Italia possono, nel corso della campagna di commercializzazione 2007/2008, erogare un aiuto di Stato di un importo massimo di 15 milioni di EUR al fine di aiutare il settore della trasformazione dei pomodori ad adeguarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento;

c)

gli Stati membri possono erogare un aiuto di Stato fino al 31 dicembre 2010 alle seguenti condizioni:

i)

l’aiuto di Stato è versato unicamente ai produttori di ortofrutticoli che non appartengono ad un’organizzazione di produttori riconosciuta e che sottoscrivono un contratto con un’organizzazione siffatta in cui essi accettano di applicare le misure di prevenzione e di gestione delle crisi dell’organizzazione di produttori in questione;

ii)

l’importo dell’aiuto di Stato versato a tali produttori non supera il 75 % del sostegno comunitario ricevuto dai produttori appartenenti all’organizzazione di produttori in questione; e

iii)

entro il 31 dicembre 2010 lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione sull’utilità e sull’efficacia dell’aiuto di Stato, nella quale valuta in particolare in che misura l’aiuto ha sostenuto l’organizzazione del settore. La Commissione esamina la relazione e decide sull’opportunità di formulare proposte appropriate.

Articolo 44

Comunicazioni

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano i dati necessari ai fini dell’applicazione del presente regolamento, a fini di monitoraggio e di analisi del mercato, nonché ai fini del rispetto degli impegni internazionali relativi ai prodotti contemplati dal presente regolamento.

Articolo 45

Spese

Le spese sostenute a titolo del presente regolamento si considerano interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Articolo 46

Modifica del regolamento (CEE) n. 827/68

Nell’allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 la voce per il codice NC 0910 è sostituita dalla seguente:

«ex 0910

Zenzero, curcuma, foglie di alloro, curry e altre spezie, ad esclusione del timo e dello zafferano».

Articolo 47

Modifiche del regolamento (CE) n. 2200/96

Il regolamento (CE) n. 2200/96 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla seguente:

«CN code

Descrizione

0702 00 00

Pomodori freschi o refrigerati

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

0705

Lattughe (Latuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

ex 0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 e 0709 90 60

ex 0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola di cui alla sottovoce 0802 90 20

0803 00 11

Banane fresche da cuocere

ex 0803 00 90

Banane essiccate da cuocere

0804 20 10

Fichi, freschi

0804 30 00

Ananassi

0804 40 00

Avocadi

0804 50 00

Guaiave, manghi e mangostani

0805

Agrumi, freschi o secchi

0806 10 10

Uve da tavola, fresche

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

0808

Mele, pere e cotogne, fresche

0809

Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

0810

Altre frutta fresche

0813 50 31

0813 50 39

Miscugli formati esclusivamente da frutta a guscio secche delle voci 0801 e 0802

0910 20

Zafferano

ex 0910 99

Timo, fresco o refrigerato

ex 1211 90 85

Basilico, melissa, menta, origano — maggiorana selvatica (origanum vulgare), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati

1212 99 30

Carrube»

2)

i titoli da I a VI, gli articoli 43 e 44, gli articoli da 47 a 57 e gli allegati da I a V sono soppressi;

3)

l’articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Articolo 46

1.   La Commissione è assistita da un comitato di gestione per gli ortofrutticoli (di seguito “il comitato”).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.»

Articolo 48

Modifiche del regolamento (CE) n. 2201/96

Il regolamento (CE) n. 2201/96 è modificato come segue:

1)

l’articolo 1, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Le campagne di commercializzazione per i prodotti di cui al paragrafo 2 sono fissate, se necessario, secondo la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.»;

2)

i titoli I e II, gli articoli da 23 a 32 e gli allegati da I a III sono soppressi.

Articolo 49

Modifiche del regolamento (CE) n. 2826/2000

Il regolamento (CE) n. 2826/2000 è modificato come segue:

1)

all’articolo 5, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda la promozione degli ortofrutticoli freschi si attribuirà speciale importanza alla promozione mirata ai bambini nelle scuole.»;

2)

all’articolo 9, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«La percentuale di cui al primo comma è portata al 60 % qualora la promozione degli ortofrutticoli sia rivolta ai bambini nelle scuole.»

Articolo 50

Modifiche della direttiva 2001/112/CE

All’articolo 7 della direttiva 2001/112/CE è aggiunto il trattino seguente:

«—

allineare la presente direttiva agli sviluppi delle norme internazionali pertinenti, se del caso.»

Articolo 51

Modifiche della direttiva 2001/113/CE

All’articolo 5 della direttiva 2001/113/CE è aggiunto il trattino seguente:

«—

allineare la presente direttiva agli sviluppi delle norme internazionali pertinenti, se del caso.»

Articolo 52

Modifiche del regolamento (CE) n. 1782/2003

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:

1)

all’articolo 33, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all’articolo 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell’allegato VI, oppure, per quanto riguarda l’olio d’oliva, nelle campagne di commercializzazione di cui all’articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, o, per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, abbiano beneficiato del sostegno di mercato nel periodo rappresentativo di cui all’allegato VII, punto K, oppure, per quanto riguarda le banane, abbiano fruito di compensazioni per la perdita di reddito nel periodo rappresentativo di cui all’allegato VII, punto L, o, per quanto riguarda gli ortofrutticoli, le patate di consumo ed i vivai, abbiano prodotto ortofrutticoli, patate di consumo o vivai, nel periodo rappresentativo fissato dagli Stati membri per i prodotti in questione ai sensi dell’allegato VII, punto M;»

2)

all’articolo 37, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Per gli ortofrutticoli, le patate di consumo ed i vivai l’importo di riferimento è calcolato e adeguato a norma dell’allegato VII, punto M.»;

3)

l’articolo 40, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Se il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali interessano l’intero periodo di riferimento, lo Stato membro calcola l’importo di riferimento sulla base del periodo 1997-1999.

Per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, l’importo di riferimento è calcolato sulla base della campagna di commercializzazione più vicina all’inizio del periodo rappresentativo scelto a norma dell’allegato VII, punto K. Per quanto riguarda le banane, l’importo di riferimento è calcolato sulla base della campagna di commercializzazione più vicina all’inizio del periodo rappresentativo scelto a norma dell’allegato VII, punto L. Per quanto riguarda gli ortofrutticoli e le patate di consumo e i vivai, l’importo di riferimento è calcolato sulla base della campagna di commercializzazione più vicina all’inizio del periodo rappresentativo scelto a norma dell’allegato VII, punto M. In questi casi le disposizioni del paragrafo 1 si applicano per analogia.»;

4)

all’articolo 42, paragrafo 8, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, qualora si applichi il paragrafo 5, gli Stati membri possono decidere che, per il 2007, i diritti all’aiuto inutilizzati che corrispondono ad un numero equivalente di ettari dichiarati dall’agricoltore ed utilizzati per le patate di consumo o per gli ortofrutticoli non saranno versati nella riserva nazionale.»;

5)

all’articolo 43, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

nel caso degli aiuti per la fecola di patate, i foraggi essiccati, le sementi, gli oliveti e il tabacco, di cui all’allegato VII, il numero di ettari la cui produzione ha fruito dell’aiuto durante il periodo di riferimento, calcolato a norma dell’allegato VII, punti B, D, F, H e I;

a bis)

nel caso della barbabietola da zucchero, della canna da zucchero e della cicoria, il numero di ettari calcolato a norma dell’allegato VII, punto K, punto 4;

a ter)

nel caso delle banane, il numero di ettari calcolato a norma dell’allegato VII, punto L;

a quater)

nel caso degli ortofrutticoli, delle patate di consumo e dei vivai il numero di ettari calcolato a norma dell’allegato VII, punto M;»

6)

all’articolo 44, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per “ettari ammissibili” si intendono anche:

a)

le superfici coltivate a luppolo o soggette all’obbligo di ritiro temporaneo dalla produzione;

b)

le superfici a oliveto;

c)

le superfici coltivate a banane;

d)

le superfici investite a colture permanenti di ortofrutticoli;

e)

i vivai.»;

7)

all’articolo 45 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Tuttavia, per il 2007, negli Stati membri che non si sono avvalsi dell’opzione di cui all’articolo 71 e che non si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 51, secondo comma, i diritti all’aiuto inutilizzati che corrispondono ad un numero equivalente di ettari dichiarati dall’agricoltore ed utilizzati per le patate di consumo o per gli ortofrutticoli non saranno versati nella riserva nazionale.»;

8)

l’articolo 51 è sostituito dal seguente:

«Articolo 51

Uso agricolo del suolo

Gli agricoltori possono utilizzare le parcelle dichiarate ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 3, per qualsiasi attività agricola, ad eccezione delle colture permanenti. Tuttavia, gli agricoltori possono utilizzare le parcelle per quanto segue:

a)

luppolo:

b)

oliveti,

c)

banane,

d)

colture permanenti di ortofrutticoli;

e)

vivai.

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, uno Stato membro può decidere, entro il 1o novembre 2007, che fino ad una data che sarà stabilita dallo Stato membro interessato, ma che non sarà posteriore al 31 dicembre 2010, le parcelle ubicate in una o più regioni all’interno di tale Stato membro possono continuare a non essere utilizzate per:

a)

la produzione di uno o più dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 ed all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96. In tal caso gli Stati membri possono tuttavia decidere di autorizzare colture intercalari sugli ettari ammissibili all’aiuto nel corso di un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal 15 agosto di ogni anno; tuttavia, su richiesta di uno Stato membro, tale data può essere modificata secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, per le regioni in cui i cereali sono abitualmente raccolti più presto per questioni climatiche; e/o

b)

la produzione di patate di consumo; e/o

c)

i vivai.»;

9)

l’articolo 60, paragrafo 8, è sostituito dal seguente:

«8.   Quando uno Stato membro decide di avvalersi della deroga di cui all’articolo 51, secondo comma, esso può altresì decidere, entro il 1o novembre 2007, di applicare i paragrafi da 1 a 7 del presente articolo per il medesimo periodo. I paragrafi da 1 a 7 del presente articolo non si applicano in nessun altro caso.»;

10)

all’articolo 63, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Con riguardo all’inclusione nel regime di pagamento unico della componente relativa ai pagamenti per gli ortofrutticoli, le patate di consumo ed i vivai, gli Stati membri possono decidere entro il 1o aprile 2008 di applicare la deroga di cui al primo comma.»;

11)

l’articolo 64, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   In conformità della scelta operata da ciascuno Stato membro, la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, un massimale per ciascun pagamento diretto previsto negli articoli da 66 a 69.

Detto massimale è pari alla componente di ciascun tipo di pagamento diretto nell’ambito dei massimali nazionali di cui all’articolo 41, moltiplicato per le percentuali di riduzione applicate dagli Stati membri a norma degli articoli da 66 a 69.

L’importo totale dei massimali fissati è dedotto dai massimali nazionali di cui all’articolo 41 secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2.»;

12)

l’articolo 65, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Per i diritti da concedere agli agricoltori, previa eventuale riduzione a norma dell’articolo 41, la componente “importo di riferimento” risultante da ciascuno dei pagamenti diretti previsti rispettivamente negli articoli da 66 a 69 è ridotta di una percentuale che sarà stabilita dagli Stati membri nei limiti fissati agli articoli summenzionati e, per i pagamenti diretti di cui all’articolo 68 ter, limitatamente al periodo fissato dagli Stati membri conformemente a detto articolo.»;

13)

dopo l’articolo 68 bis è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 68 ter

Pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli

1.   Gli Stati membri possono decidere, entro il 1o novembre 2007, di conservare fino al 31 dicembre 2011, fino al 50 % della componente dei massimali nazionali di cui all’articolo 41 corrispondente a taluni pomodori consegnati alla trasformazione e che erano ammissibili all’aiuto a titolo del regime previsto dal regolamento (CE) n. 2201/96.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell’articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

Il pagamento supplementare è versato agli agricoltori che producono tali pomodori nelle condizioni previste al titolo IV, capitolo 10 octies.

2.   Gli Stati membri possono decidere entro il 1o novembre 2007 di conservare:

a)

fino al 31 dicembre 2010, fino al 100 % della componente dei massimali nazionali di cui all’articolo 41 corrispondente a talune colture di ortofrutticoli diverse dalle colture annuali di cui al terzo comma del presente paragrafo, consegnate alla trasformazione e che erano ammissibili all’aiuto a titolo del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96; e

b)

dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, fino al 75 % della componente dei massimali nazionali di cui all’articolo 41 corrispondente a talune colture di ortofrutticoli diverse dalle colture annuali di cui al terzo comma del presente paragrafo, consegnate alla trasformazione e che erano ammissibili all’aiuto a titolo del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell’articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

Il pagamento supplementare è corrisposto agli agricoltori che producono uno o più dei prodotti ortofrutticoli consegnati alla trasformazione e che erano ammissibili all’aiuto a titolo dei regimi previsti dai regolamenti (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96, come stabilito dallo Stato membro interessato, alle condizioni previste al titolo IV, capitolo 10 octies:

a)

fichi freschi;

b)

agrumi freschi;

c)

uve da tavola;

d)

pere;

e)

pesche e nettarine; e

f)

taluni tipi di prugne derivate dalle prugne “d’Ente”.

3.   La componente dei massimali nazionali di cui al paragrafo 1 corrispondente ai pomodori è la seguente:

Stato membro

Importo

(milioni di EUR per anno civile)

Bulgaria

5,394

Repubblica ceca

0,414

Grecia

35,733

Spagna

56,233

Francia

8,033

Italia

183,967

Cipro

0,274

Malta

0,932

Ungheria

4,512

Romania

1,738

Polonia

6,715

Portogallo

33,333

Slovacchia

1,018

4.   La componente dei massimali nazionali di cui al paragrafo 2 corrispondente alla produzione di ortofrutticoli diversa dalle colture annuali è la seguente:

Stato membro

Importo

(milioni di EUR per anno civile)

Bulgaria

0,851

Repubblica ceca

0,063

Grecia

153,833

Spagna

110,633

Francia

44,033

Italia

131,700

Cipro

Nel 2008: 4,793

Nel 2009: 4,856

Nel 2010: 4,919

Nel 2011: 4,982

Nel 2012: 5,045

Ungheria

0,244

Romania

0,025

Portogallo

2,900

Slovacchia

0,007»

14)

l’articolo 71 octies è soppresso;

15)

all’articolo 71 duodecies, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, con riguardo all’inclusione nel regime di pagamento unico della componente relativa ai pagamenti per gli ortofrutticoli, i nuovi Stati membri possono decidere, entro il 1o aprile 2008 o entro il 1o agosto dell’anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, di applicare la deroga di cui al primo comma.»;

16)

al titolo IV, dopo il capitolo 10 septies sono aggiunti i capitoli seguenti:

«CAPITOLO 10 OCTIES

PAGAMENTI TRANSITORI PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Articolo 110 unvicies

Aiuti transitori alla superficie

1.   Qualora siano applicati l’articolo 68 ter, paragrafo 1, o l’articolo 143 ter quater, paragrafo 1, nel corso del periodo menzionato in tali disposizioni può essere concesso a titolo transitorio un aiuto alla superficie alle condizioni previste dal presente capitolo agli agricoltori che producono taluni pomodori, come stabilito dagli Stati membri, che sono consegnati alla trasformazione.

2.   Qualora siano applicati l’articolo 68 ter, paragrafo 2, o l’articolo 143 ter quater, paragrafo 2, nel corso del periodo menzionato in tali disposizioni può essere concesso a titolo transitorio un aiuto alla superficie alle condizioni previste dal presente capitolo agli agricoltori che producono taluni prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 68 ter, paragrafo 2, terzo comma, come stabilito dagli Stati membri, che sono consegnate alla trasformazione.

Articolo 110 duovicies

Importo dell’aiuto ed ammissibilità

1.   Gli Stati membri stabiliscono l’importo dell’aiuto per ettaro di coltura di pomodori e di ciascun ortofrutticolo di cui all’articolo 68 ter, paragrafo 2, terzo comma, sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori.

2.   L’importo totale dei pagamenti non deve in nessun caso essere superiore al massimale stabilito conformemente all’articolo 64, paragrafo 2, o all’articolo 143 ter quater.

3.   L’aiuto è concesso unicamente per le superfici la cui produzione è disciplinata da un contratto di trasformazione in uno dei prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

4.   Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell’aiuto comunitario ad altri criteri obiettivi e non discriminatori, tra cui l’appartenenza degli agricoltori ad un’organizzazione o ad un gruppo di produttori riconosciuti rispettivamente ai sensi degli articoli 4 o 7 del regolamento (CE) n. 1182/2007, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per l’ortofrutticolo (20).

5.   Entro il 1o novembre 2007 gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro decisione di applicare gli articoli 68 ter o 143 ter quater, l’importo conservato ai sensi di detti articoli ed i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

CAPITOLO 10 NONIES

PAGAMENTO TRANSITORIO PER I FRUTTI ROSSI

Articolo 110 tervicies

Pagamento per i frutti rossi

1.   Nel corso del periodo fino al 31 dicembre 2012 è applicato un aiuto alla superficie a titolo transitorio alle fragole del codice NC 0810 10 00 ed ai lamponi del codice NC 0810 20 10, consegnati all’industria di trasformazione.

2.   L’aiuto è concesso unicamente per le superfici la cui produzione è disciplinata da un contratto di trasformazione in uno dei prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

3.   L’aiuto comunitario è fissato a 230 EUR per ettaro all’anno.

4.   Gli Stati membri possono concedere un aiuto nazionale complementare all’aiuto comunitario. L’importo totale dell’aiuto comunitario e nazionale non supera i 400 EUR per ettaro all’anno.

5.   L’aiuto è versato soltanto per le superfici nazionali massime garantite assegnate agli Stati membri come segue:

Stato membro

Superficie nazionale garantita

(ettari)

Bulgaria

2 400

Ungheria

1 700

Lettonia

400

Lituania

600

Polonia

48 000

Se la superficie ammissibile all’aiuto in un determinato Stato membro e in un determinato anno supera la superficie nazionale massima garantita l’importo dell’aiuto di cui al paragrafo 3 è ridotto proporzionalmente al superamento della superficie nazionale massima garantita.

6.   Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano al pagamento per i frutti rossi.

17)

l’articolo 143 ter, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Durante il periodo di applicazione di cui al paragrafo 9, i nuovi Stati membri possono decidere, non oltre la data di adesione, di sostituire i pagamenti diretti, ad eccezione dell’aiuto a favore delle colture energetiche, istituito al titolo IV, capitolo 5, e del pagamento transitorio per i frutti rossi istituito al titolo IV, capitolo 10 nonies, con un pagamento unico per superficie che è calcolato a norma del paragrafo 2.»;

18)

il terzo trattino dell’articolo 143 ter, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«—

adeguato ricorrendo alla percentuale pertinente indicata all’articolo 143 bis per l’introduzione graduale dei pagamenti diretti, eccetto per gli importi disponibili a norma del punto K, punto 2, dell’allegato VII o in base al differenziale tra tali importi e quelli effettivamente applicati di cui all’articolo 143 ter bis, paragrafo 4, ed eccetto per gli importi corrispondenti al settore dei prodotti ortofrutticoli a norma dell’articolo 68 ter, paragrafi 3 e 4, o in base al differenziale tra tali importi e quelli effettivamente applicati di cui all’articolo 143 ter ter, paragrafo 4, ed all’articolo 143 ter quater, paragrafo 3.»;

19)

dopo l’articolo 143 ter bis sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 143 ter ter

Pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli

1.   In deroga all’articolo 143 ter, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, entro il 1o novembre 2007, di concedere un pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli agli agricoltori ammissibili al regime di pagamento unico per superficie. Tale pagamento è concesso sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori, quali quelli stabiliti all’allegato VII, punto M, primo comma, e per un periodo rappresentativo previsto in tale comma.

2.   Il pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli è concesso entro i limiti della componente del massimale nazionale di cui all’articolo 71 ter corrispondente ai prodotti ortofrutticoli.

3.   In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 2 ogni nuovo Stato membro interessato può decidere, entro il 1o novembre 2007, in base a criteri obiettivi, di applicare per il pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli un massimale inferiore a quello previsto in tale paragrafo.

4.   I fondi resi disponibili per la concessione del pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 non sono inclusi nella dotazione finanziaria annuale di cui all’articolo 143 ter, paragrafo 3.

5.   Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano al pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli.

6.   In caso di eredità effettiva o anticipata, il pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli è concesso all’agricoltore che ha ereditato l’azienda, a condizione che tale agricoltore sia ammissibile al regime di pagamento unico per superficie.

Articolo 143 ter quater

Pagamento transitorio per i prodotti ortofrutticoli

1.   In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 143 ter, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, entro il 1o novembre 2007, di conservare, fino al 31 dicembre 2011, fino al 50 % della componente dei massimali nazionali di cui all’articolo 41 che corrisponde ai pomodori del codice NC 0702 00 00.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

Il pagamento supplementare è versato agli agricoltori che producono pomodori nelle condizioni previste al titolo IV, capitolo 10 octies.

2.   In deroga all’articolo 143 ter, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, entro il 1o novembre 2007, di conservare:

a)

fino al 31 dicembre 2010, fino al 100 % della componente dei massimali nazionali di cui all’articolo 71 quater corrispondente alle colture di ortofrutticoli diverse dalle colture annuali di cui all’articolo 68 ter, paragrafo 2, terzo comma;

b)

dal 1o gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2012, fino al 75 % della componente dei massimali nazionali di cui all’articolo 71 quater corrispondente alle colture di ortofrutticoli diverse dalle colture annuali di cui all’articolo 68 ter, paragrafo 2, terzo comma.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

Il pagamento supplementare è corrisposto agli agricoltori che producono uno o più degli ortofrutticoli, quali definiti dallo Stato membro interessato, di cui all’articolo 68 ter, paragrafo 2, terzo comma.

3.   I fondi resi disponibili per la concessione del pagamento transitorio per gli ortofrutticoli conformemente ai paragrafi 1 e 2 non sono inclusi nella dotazione finanziaria annuale di cui all’articolo 143 ter, paragrafo 3.

4.   Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano al pagamento transitorio per i prodotti ortofrutticoli.»;

20)

all’articolo 145, dopo la lettera d quater) è inserita la lettera seguente:

«d quinquies)

modalità di applicazione relative all’inclusione dell’aiuto per gli ortofrutticoli, le patate di consumo ed i vivai nel regime di pagamento unico ed ai pagamenti di cui ai capitoli 10 octies e 10 nonies del titolo IV.»;

21)

l’articolo 155 è sostituito dal seguente:

«Articolo 155

Altre disposizioni transitorie

Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento, ulteriori disposizioni intese ad agevolare la transizione dalle misure previste nei regolamenti citati negli articoli 152 e 153 e nei regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2202/96 e (CE) n. 1260/2001 alle misure istituite dal presente regolamento, in particolare quelle relative all’applicazione degli articoli 4 e 5 e dell’allegato del regolamento (CE) n. 1259/1999 e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999, nonché dalle disposizioni relative ai piani di miglioramento previsti dal regolamento (CEE) n. 1035/72 a quelle di cui agli articoli da 83 a 87 del presente regolamento. I regolamenti e gli articoli citati negli articoli 152 e 153 continuano ad applicarsi ai fini della fissazione degli importi di riferimento di cui all’allegato VII.»;

22)

gli allegati sono modificati in base all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 53

Modifiche del regolamento (CE) n. 318/2006

Il regolamento (CE) n. 318/2006 è modificato come segue:

1)

nell’articolo 32, paragrafi 1, 2 e 4, sono inseriti i termini «o nell’allegato VIII» dopo i termini «nell’allegato VII»;

2)

dopo l’allegato VII è aggiunto l’allegato seguente:

«

ALLEGATO VIII

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

I prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (21).

»

Articolo 54

Revoca

Il regolamento (CE) n. 2202/96 è abrogato.

Articolo 55

Disposizioni transitorie

1.   I regimi di aiuto istituiti dai regolamenti (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96 ed aboliti dal presente regolamento continuano ad applicarsi a ciascuno dei prodotti considerati per la rispettiva campagna di commercializzazione che si conclude nel 2008.

2.   Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere riconosciute ai sensi del presente regolamento. Se necessario, apporteranno adeguamenti ai requisiti del presente regolamento entro il 31 dicembre 2010.

3.   Su richiesta di un’organizzazione di produttori, un programma operativo approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 prima della data di applicazione del presente regolamento:

a)

può proseguire fino alla sua scadenza; o

b)

può essere modificato per conformarsi ai requisiti del presente regolamento; o

c)

può essere sostituito da un nuovo programma operativo approvato ai sensi del presente regolamento.

L’articolo 10, paragrafo 3, lettere e) e f), si applica ai programmi operativi presentati nel 2007 ma non ancora approvati alla data di applicazione del presente regolamento che altrimenti soddisfano i criteri menzionati in tali lettere.

4.   I gruppi di produttori cui è stato concesso il prericonoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 continuano a beneficiare di tale prericonoscimento ai sensi del presente regolamento. I piani di riconoscimento accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 continuano a beneficiare di tale accettazione ai sensi del presente regolamento. Tuttavia i piani sono modificati, se del caso, al fine di consentire al gruppo di produttori di soddisfare i criteri per il riconoscimento in quanto organizzazione di produttori stabiliti dall’articolo 4 del presente regolamento. Per quanto riguarda i gruppi di produttori negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, i tassi di aiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera a), si applicano ai piani di riconoscimento a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

5.   I contratti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2202/96 riguardanti più di una campagna di commercializzazione del regime di aiuti per la trasformazione degli agrumi che si riferiscono alla campagna di commercializzazione avente inizio il 1o ottobre 2008 o a campagne successive possono, previo accordo di entrambe le parti del contratto, essere modificati o annullati per tener conto dell’abrogazione di tale regolamento e della conseguente abolizione dell’aiuto. Non si applicano sanzioni ai sensi di tale regolamento o delle sue modalità di applicazione alle parti interessate in seguito alla modifica o all’annullamento dei contratti summenzionati.

6.   Quando uno Stato membro fa valere le disposizioni transitorie di cui agli articoli 68 ter o 143 ter quater del regolamento (CE) n. 1782/2003, le regole adottate ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2201/96 o dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2202/96 sulle caratteristiche minime della materia prima consegnata alla trasformazione e sui requisiti qualitativi minimi per i prodotti finiti restano applicabili nei confronti delle materie prime raccolte nel territorio di detto Stato membro.

Articolo 56

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  GU C 175 del 27.7.2007, pag. 53.

(2)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(3)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2005.

(4)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(5)  GU L 151 del 30.6.1968, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37).

(6)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.

(7)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/84/CE (GU L 219 del 19.6.2004, pag. 8).

(8)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 552/2007 della Commissione (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 10).

(9)  GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2060/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 3).

(10)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(11)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

(12)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(13)  GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

(14)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8).

(15)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 834/2007 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1) con effetto dal 1o gennaio 2009.

(16)  Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).

(17)  GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7.

(18)  GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 (GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 1).

(19)  GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).

(20)  GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.»;

(21)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1182/2007 (GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1).


ALLEGATO I

Elenco tassativo delle regole che possono essere estese ai produttori non aderenti a norma degli articoli 14 e 23

1.

Regole relative alla conoscenza della produzione:

a)

dichiarazione delle intenzioni di coltivazione, per prodotto ed eventualmente per varietà;

b)

dichiarazione delle coltivazioni avviate;

c)

dichiarazione delle superfici totali coltivate, ripartite per prodotto e possibilmente per varietà;

d)

dichiarazione dei quantitativi previsti e delle date probabili del raccolto, per prodotto e possibilmente per varietà;

e)

dichiarazione periodica dei quantitativi raccolti e delle scorte disponibili, per varietà;

f)

informazioni sulle capacità di magazzinaggio.

2.

Regole di produzione:

a)

scelta delle sementi da utilizzare in funzione della destinazione del prodotto prevista (mercato dei prodotti freschi o trasformazione industriale);

b)

diradamento dei frutteti.

3.

Regole di commercializzazione:

a)

rispetto delle date previste per l’inizio del raccolto e scaglionamento della commercializzazione;

b)

rispetto dei criteri minimi in materia di qualità e di calibro;

c)

regole in materia di condizionamento, presentazione, imballaggio e marcatura nella prima fase di immissione sul mercato;

d)

indicazione dell’origine del prodotto.

4.

Regole di tutela dell’ambiente:

a)

regole relative all’impiego di concimi e fertilizzanti;

b)

regole relative all’impiego di prodotti fitosanitari e agli altri metodi di difesa delle colture;

c)

regole relative al tenore massimo di residui di prodotti fitosanitari o di fertilizzanti negli ortofrutticoli;

d)

regole relative allo smaltimento dei sottoprodotti e dei materiali usati;

e)

regole relative ai prodotti ritirati dal mercato.

5.

Regole relative alla promozione e alla comunicazione nel contesto della prevenzione e della gestione delle crisi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c).


ALLEGATO II

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono modificati come segue:

1)

nell’allegato I:

a)

la riga «Uve secche» è soppressa;

b)

dopo la riga «Barbabietola e canna da zucchero utilizzate per la produzione di zucchero» sono inserite le seguenti righe:

«Ortofrutticoli consegnati all’industria di trasformazione

Titolo IV, capitolo 10 octies, del presente regolamento

Pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli

Fragole e lamponi consegnati all’industria di trasformazione

Titolo IV, capitolo 10 nonies, del presente regolamento

pagamento transitorio per i frutti rossi

Prodotti ortofrutticoli

Articolo 143 ter ter del presente regolamento

Pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli»

2)

l’allegato II è sostituito dal seguente:

«

ALLEGATO II

Massimali nazionali di cui all’articolo 12, paragrafo 2

(milioni di EUR)

Stato membro

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Belgio

4,7

6,4

8,0

8,0

8,1

8,1

8,1

8,1

Danimarca

7,7

10,3

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

Germania

40,4

54,6

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

Grecia

45,4

61,1

76,4

79,7

79,7

79,7

79,7

79,7

Spagna

56,9

77,3

97,0

103,8

103,9

103,9

103,9

103,9

Francia

51,4

68,7

85,9

87,0

87,0

87,0

87,0

87,0

Irlanda

15,3

20,5

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

Italia

62,3

84,5

106,4

116,5

116,6

116,6

116,6

116,6

Lussemburgo

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Paesi Bassi

6,8

9,5

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Austria

12,4

17,1

21,3

21,4

21,4

21,4

21,4

21,4

Portogallo

10,8

14,6

18,2

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

Finlandia

8,0

10,9

13,7

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

Svezia

6,6

8,8

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Regno Unito

17,7

23,6

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

»

3)

nell’allegato V, le righe «Uve secche», «Agrumi destinati alla trasformazione» e «Pomodori da trasformazione» sono soppresse;

4)

all’allegato VII è aggiunto il punto seguente:

«M.

Ortofrutticoli, patate di consumo e vivai

Gli Stati membri stabiliscono l’importo da inserire nell’importo di riferimento di ogni agricoltore in base a criteri oggettivi e non discriminatori, quali:

l’entità del sostegno di mercato ricevuto dall’agricoltore, direttamente o indirettamente, per la sua produzione di ortofrutticoli, di patate di consumo e di vivai,

la superficie utilizzata per produrre ortofrutticoli, patate di consumo e vivai,

la quantità di ortofrutticoli, di patate di consumo e di vivai prodotta,

in riferimento ad un periodo rappresentativo che può essere diverso per ciascun prodotto, comprendente una o più campagne di commercializzazione a cominciare dalla campagna che si è conclusa nel 2001 o, per gli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, dalla campagna che si è conclusa nel 2004, fino alla campagna che si conclude nel 2007.

Gli Stati membri calcolano il numero di ettari applicabile, di cui all’articolo 43, paragrafo 2, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, come le superfici di cui al primo comma, secondo trattino.

L’applicazione dei criteri di cui al presente punto può variare a seconda dei prodotti ortofrutticoli, delle patate di consumo e dei vivai, ove ciò sia debitamente e oggettivamente giustificato. Sulla stessa base, gli Stati membri possono decidere di non stabilire gli importi da includere nell’importo di riferimento e gli ettari applicabili ai sensi di questo punto prima della fine di una periodo transitorio di tre anni che si conclude il 31 dicembre 2010.

Ai fini del presente regolamento, per “ortofrutticoli” si intendono i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, e per “patate di consumo” si intendono le patate del codice NC 0701 diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per le quali è concesso l’aiuto di cui all’articolo 93.»;

5)

gli allegati VIII e VIII bis sono sostituiti dai seguenti:

«

ALLEGATO VIII

Massimali nazionali di cui all’articolo 41

(migliaia di EUR)

Stato membro

2005

2006

2007

2008

2009

2010 e seguenti

Belgio

411 053

580 376

593 395

606 935

614 179

611 805

Danimarca

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Germania

5 148 003

5 647 175

5 695 607

5 744 240

5 770 254

5 774 254

Grecia

838 289

2 143 603

2 171 217

2 365 298

2 367 713

2 178 382

Spagna

3 266 092

4 635 365

4 649 913

4 830 954

4 838 536

4 840 413

Francia

7 199 000

8 236 045

8 282 938

8 382 272

8 407 555

8 415 555

Irlanda

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Italia

2 539 000

3 791 893

3 813 520

4 151 330

4 163 175

4 184 720

Lussemburgo

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Paesi Bassi

386 586

428 329

833 858

846 389

853 090

853 090

Austria

613 000

633 577

737 093

742 610

745 561

744 955

Portogallo

452 000

504 287

571 377

608 601

609 131

608 827

Finlandia

467 000

561 956

563 613

565 690

566 801

565 520

Svezia

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Regno Unito

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849

ALLEGATO VIII BIS

Massimali nazionali di cui all’articolo 71 quater

(migliaia di EUR)

Anno civile

Bulgaria

Repubblica ceca

Estonia

Cipro

Lettonia

Lituania

Ungheria

Malta

Romania

Polonia

Slovenia

Slovacchia

2005

 

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

 

724 600

35 800

97 700

2006

 

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

446 305

830

 

980 835

44 184

127 213

2007

200 384

377 919

40 400

17 660

60 764

154 912

540 286

1 668

441 930

1 263 706

59 026

161 362

2008

246 766

470 463

50 500

27 167

75 610

193 076

677 521

3 017

532 444

1 579 292

73 618

201 937

2009

287 399

559 622

60 500

31 670

90 016

230 560

807 366

3 434

623 399

1 877 107

87 942

240 014

2010

327 621

645 222

70 600

36 173

103 916

267 260

933 966

3 851

712 204

2 162 207

101 959

276 514

2011

407 865

730 922

80 700

40 676

117 816

303 960

1 060 666

4 268

889 814

2 447 207

115 976

313 114

2012

488 209

816 522

90 800

45 179

131 716

340 660

1 187 266

4 685

1 067 425

2 732 307

129 993

349 614

2013

568 553

902 222

100 900

49 682

145 616

377 360

1 313 966

5 102

1 245 035

3 017 407

144 110

386 214

2014

648 897

902 222

100 900

49 682

145 616

377 360

1 313 966

5 102

1 422 645

3 017 407

144 110

386 214

2015

729 241

902 222

100 900

49 682

145 616

377 360

1 313 966

5 102

1 600 256

3 017 407

144 110

386 214

2016 e successivi

809 585

902 222

100 900

49 682

145 616

377 360

1 313 966

5 102

1 777 866

3 017 407

144 110

386 214

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