21.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1093/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2007

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate nell'ambito del contingente tariffario di importazione aperto dal regolamento (CE) n. 964/2007 per il riso originario dei paesi meno avanzati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 964/2007 della Commissione (3) ha aperto per la campagna 2007/2008 un contingente tariffario annuale per l'importazione di 5 821 tonnellate di riso del codice NC 1006 espresso in equivalente riso semigreggio, originario dei paesi meno avanzati (numero d'ordine 09.4177).

(2)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 964/2007, risulta che le domande presentate nel corso dei primi sette giorni di settembre 2007, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, dello stesso regolamento, riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione di riso originario dei paesi meno avanzati di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005, nell'ambito del contingente aperto per la campagna di commercializzazione 2007/2008 di cui al regolamento (CE) n. 964/2007, presentate nel corso dei primi sette giorni di settembre 2007, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 21,066830 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 213 del 15.8.2007, pag. 26.