28.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/3


REGOLAMENTO (CE) N. 896/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2007

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diidromircenolo originario dell'India

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura del procedimento

(1)

L'11 novembre 2006, la Commissione ha annunciato, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nella Comunità di diidromircenolo originario dell'India.

(2)

Il procedimento antidumping è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 29 settembre 2006 dai seguenti produttori comunitari: Destilaciones Bordas Chinchurreta S.A. e Sensient Fragrances S.A. («i denunzianti») che rappresentano una proporzione considerevole (oltre il 25 %), della produzione comunitaria totale del diidromircenolo. La denuncia conteneva sufficienti elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del grave pregiudizio derivante, tali da giustificare l'apertura di un procedimento.

1.2.   Parti interessate e visite di verifica

(3)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento i denunzianti, altri produttori noti nella Comunità, i produttori esportatori dell'India, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati e le rispettive associazioni nonché i rappresentanti dell'India. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

(4)

Visto il numero apparentemente elevato dei produttori esportatori indiani e di importatori nella Comunità, nell'avviso di apertura è stato previsto di ricorrere a un campionamento per accertare l'esistenza del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori indiani sono stati invitati a contattare la Commissione fornendo, secondo quanto specificato nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006. Tuttavia, soltanto due produttori esportatori indiani e due importatori del prodotto in esame nella Comunità si sono manifestati e hanno fornito le informazioni richieste per il campionamento entro i termini fissati nell'avviso di apertura. La Commissione ha pertanto deciso di non ricorrere al campionamento.

(5)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre parti che ne hanno fatto richiesta entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura.

(6)

Sono pervenute risposte al questionario da due produttori esportatori indiani, da quattro produttori comunitari del prodotto simile, da due importatori non collegati ai produttori esportatori e da un utilizzatore nella Comunità.

(7)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità e ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttori comunitari

Destilaciones Bordas Chinchurreta S.A., Granada, Spagna,

Sensient Fragrances S.A., Dos Hermanas (Siviglia), Spagna,

Takasago International Chemicals (Europe) S.A., Murcia, Spagna.

b)

produttori esportatori indiani

Neeru Enterprises, Rampur,

Privi Organics Limited, Mumbai.

1.3.   Periodo dell'inchiesta

(8)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e la fine del PI (il «periodo considerato»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(9)

Il prodotto in esame è il diidromircenolo, di purezza, in peso, di 93 % o più, originario dell'India («prodotto in esame») classificato di norma con il codice NC ex 2905 22 90.

(10)

Il prodotto in esame è un liquido incolore o giallo chiaro, con un intenso odore fresco di lime, floreale-agrumato e dolce, del tutto privo, o quasi, di sottotoni terpenici, solubile in olio di paraffina e nell'alcol e insolubile in acqua. Appartiene alla famiglia degli alcoli terpenici aciclici e la sua formula chimica è 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol (CAS RN 18479-58-8).

(11)

Il prodotto in esame viene utilizzato di norma in detergenti, fragranze per saponi e come intensa nota rafforzante nei profumi agrumati e al lime.

2.2.   Prodotto simile

(12)

Il prodotto in esame e il diidromircenolo prodotto e venduto nel mercato interno indiano, nonché il diidromircenolo prodotto e venduto nella Comunità dall'industria comunitaria, hanno dimostrato di avere le stesse caratteristiche chimiche e tecniche di base così come le stesse destinazioni finali. Pertanto, tali prodotti sono provvisoriamente considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Valore normale

(13)

Al fine di determinare il valore normale, la Commissione ha accertato inizialmente, per ciascuno dei due produttori esportatori che hanno collaborato, se le vendite complessive del prodotto simile nel mercato nazionale fossero rappresentative rispetto alle esportazioni complessive del prodotto simile nella Comunità. A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite del prodotto simile nel mercato interno sono risultate rappresentative solo per una delle società che hanno collaborato, poiché il volume di tali vendite superava il 5 % del totale delle esportazioni del prodotto in esame nella Comunità.

(14)

In seguito, la Commissione ha individuato, in base al criterio di purezza, i tipi del prodotto simile venduti nel mercato interno che sono risultati identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità. Per ciascuno di questi tipi, si è stabilito se le vendite interne erano sufficientemente rappresentative a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo sono state considerate sufficientemente rappresentative quando, per il periodo d'inchiesta, il volume totale delle vendite interne di questo tipo corrispondeva al 5 % o più del volume totale delle vendite del tipo comparabile esportato verso la Comunità. Questo vale per tutti i tipi comparabili a quelli esportati nella Comunità.

(15)

Successivamente, la Commissione ha esaminato se si potesse ritenere che le vendite nel mercato interno di ciascun tipo di prodotto in esame effettuate in quantità rappresentative fossero state eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine si è calcolata, per ciascun tipo di prodotto esportato, la proporzione di vendite interne remunerative ad acquirenti indipendenti.

(16)

Poiché per tutti i tipi di prodotto più dell'80 % del volume di vendite nel mercato interno è stato venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato e poiché parallelamente la media ponderata dei prezzi delle vendite era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale per tipo di prodotto è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, remunerative o meno, del tipo in questione effettuate nel mercato interno.

(17)

Per il produttore esportatore le cui vendite del prodotto simile effettuate nel mercato interno durante il PI non sono risultate rappresentative [cfr. il considerando (13)], il valore normale è stato determinato sulla base dei prezzi nel mercato interno delle normali operazioni commerciali dell'altro produttore esportatore [cfr. i considerando (14)-(16)], in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

3.2.   Prezzo all'esportazione

(18)

Tutte le vendite dei due produttori esportatori che hanno collaborato sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità. In questo caso, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili da parte di questi clienti indipendenti della Comunità.

3.3.   Confronto

(19)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica. Per garantire un confronto equo, si è tenuto conto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a fattori che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Sono stati quindi concessi, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti le spese di trasporto, nolo marittimo, assicurazione, movimentazione, carico e le spese accessorie, sconti, commissioni, costi del credito e oneri sulle importazioni.

3.4.   Margini di dumping

(20)

In conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, per i due produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, i margini di dumping sono stati calcolati in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali, per tipo di prodotto, e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, per tipo di prodotto, secondo quanto illustrato sopra.

(21)

Alla luce di quanto precede, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono risultati i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Neeru Enterprises, Rampur

3,3 %

Privi Organics Limited, Mumbai

7,5 %

(22)

Per quanto riguarda i produttori esportatori che non hanno collaborato, il margine di dumping è stato stabilito in base ai dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine è stato innanzitutto stabilito il grado di collaborazione. Dal confronto tra i dati di Eurostat relativi alle importazioni originarie dell'India e il volume delle esportazioni nella Comunità indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato, è emerso che il livello di collaborazione era elevato (oltre l'80 %). Pertanto, poiché non vi erano elementi per ritenere che le società che non hanno collaborato avessero praticato il dumping a un livello inferiore, si è ritenuto opportuno fissare il margine di dumping per tali società al livello del margine di dumping più elevato accertato per le due società che hanno collaborato. Tale metodo è conforme alla prassi usuale delle istituzioni comunitarie e la sua applicazione è stata inoltre ritenuta necessaria per non incoraggiare i produttori esportatori a non collaborare. L'aliquota del margine di dumping residuo così calcolata è pari al 7,5 %.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Produzione comunitaria e industria comunitaria

(23)

Nella Comunità, il prodotto simile è fabbricato da cinque produttori. Si ritiene pertanto che l'attività produttiva di questi cinque produttori comunitari costituisca la produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(24)

Quattro di questi cinque produttori hanno risposto al questionario. Uno dei produttori che ha risposto non ha tuttavia sostenuto apertamente la denuncia, ovvero non ha preso posizione in merito. Questa società non ha quindi potuto essere considerata parte dell'industria comunitaria e, di conseguenza, neppure dell'analisi del pregiudizio. La situazione di questa società è stata tuttavia presa in considerazione ed esaminata come ulteriore fattore di pregiudizio nella sezione 5 «Nesso di causalità».

(25)

I tre produttori rimanenti che hanno collaborato rappresentano oltre il 40 % della produzione comunitaria totale del prodotto simile. Va osservato che uno di questi produttori aveva importato quantità considerevoli di diidromircenolo dall'India durante il PI. Tuttavia, l'importazione non costituiva la sua attività principale e si è ritenuto che il produttore avesse importato in reazione all'afflusso di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping, principalmente per migliorare la propria situazione finanziaria e per far sì che la sua produzione del prodotto simile rimanesse competitiva. Pertanto, non si è giudicato opportuno escludere questo produttore dalla definizione dell'industria comunitaria.

(26)

Alla luce di quanto precede, si ritiene che i tre produttori comunitari di cui al considerando (25) costituiscano l'industria comunitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Essi sono denominati di seguito «industria comunitaria».

4.2.   Determinazione del mercato comunitario in questione

(27)

Per poter stabilire se l'industria comunitaria abbia subito un pregiudizio e determinare il consumo e i diversi indicatori economici relativi alla situazione di detta industria, si è esaminato se, e in quale misura, l'analisi dovesse tener conto dell'uso cui viene destinata successivamente la produzione del prodotto simile da parte dell'industria comunitaria.

(28)

Il diidromircenolo è impiegato come prodotto intermedio nella produzione di derivati, quali il tetraidromircenolo e il mircetolo o come composto in fragranze. Nel corso dell'inchiesta è stato accertato che l'industria comunitaria utilizzava alcune quantità di diidromircenolo (circa il 10 % del volume totale di produzione) internamente, per gli impieghi sopra descritti. A tal fine il diidromircenolo veniva semplicemente trasferito, senza fattura, all'interno della stessa società; non era introdotto nel mercato libero, essendo destinato dal produttore stesso ad ulteriore trasformazione e/o alla produzione di fragranze. Tale impiego è definito uso vincolato.

(29)

L'industria comunitaria ha inoltre venduto il diidromircenolo a soggetti collegati nella Comunità e in paesi terzi a fini di rivendita o di utilizzo da parte di tali soggetti. Nel corso dell'inchiesta si è stabilito tuttavia che tali vendite non possono essere considerate vincolate, ossia vendite nel mercato vincolato, poiché sono state effettuate a prezzi di mercato e gli acquirenti potevano scegliere liberamente il fornitore. È quindi opportuno considerarle vendite nel mercato libero.

(30)

La distinzione tra mercato libero e mercato vincolato è pertinente per l'analisi del pregiudizio poiché i prodotti destinati all'uso vincolato, ovvero all'uso interno da parte dei produttori stessi nella fattispecie, non entrano in concorrenza diretta con le importazioni. Al contrario, la produzione destinata alla vendita nel mercato libero è risultata in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame.

(31)

Per poter fornire un quadro il più possibile completo della situazione dell'industria comunitaria, la Commissione ha ottenuto e analizzato i dati relativi all'intera gamma delle attività inerenti al diidromircenolo e ha stabilito se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al mercato libero.

(32)

Per quanto riguarda gli indicatori relativi all'industria comunitaria, quali volume delle vendite e prezzi di vendita nel mercato comunitario, quota di mercato, crescita, redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa, volume e prezzi delle esportazioni, è emerso che ai fini di un'analisi e di una valutazione significative era necessario concentrarsi sulla situazione prevalente nel mercato libero.

(33)

Quanto invece agli altri indicatori economici, si è accertato nel corso dell'inchiesta che essi potevano essere ragionevolmente esaminati solo facendo riferimento all'attività complessiva dell'industria comunitaria. In effetti, la produzione (destinata all'uso vincolato o al mercato libero), la capacità, l'utilizzo degli impianti, gli investimenti, le scorte, l'occupazione, la produttività, i salari e la capacità di ottenere capitali dipendono dall'intera gamma delle attività, sia se la produzione è destinata all'uso vincolato, sia se viene venduta nel mercato libero.

(34)

Infine va osservato che lo sviluppo dell'uso vincolato nell'industria comunitaria è stato esaminato come ulteriore fattore di pregiudizio nella sezione 5 «Nesso di causalità», per verificare se abbia potuto influenzarne la situazione.

4.3.   Consumo nella Comunità

(35)

Il consumo nella Comunità è stato calcolato in base ai volumi di produzione propria dei produttori comunitari destinata alla libera vendita nel mercato comunitario e all'uso vincolato da parte di tali produttori, nonché ai volumi delle importazioni nella Comunità, forniti da Eurostat.

(36)

Per quanto riguarda le statistiche di Eurostat, va osservato che possono contenere non solo dati sul diidromircenolo, ma anche su altri prodotti, in quanto il diidromircenolo viene classificato con un codice NC ex. I dati di Eurostat sono stati pertanto confrontati con le informazioni fornite dall'industria comunitaria. Di conseguenza, le importazioni dal Giappone sono state escluse poiché si è ritenuto che non comprendessero il diidromircenolo, dato che in base alle informazioni disponibili in Giappone, non viene fabbricato tale prodotto. Per le importazioni da paesi terzi diversi dal Giappone, le statistiche di Eurostat sono risultate ragionevolmente precise (ovvero non sembrano includere quantità significative di prodotti diversi dal diidromircenolo tali da alterare significativamente il quadro della situazione), pertanto tali dati non sono stati rettificati ai fini dell'analisi del pregiudizio e del nesso di causalità.

(37)

Nella prima metà del periodo considerato, il mercato comunitario del diidromircenolo è stato relativamente stabile. Nel 2005 il consumo ha iniziato ad aumentare e nel PI ha raggiunto un volume superiore del 23 % a quello del 2003, ovvero circa 4 000 000 kg.

 

2003

2004

2005

PI

Consumo (kg)

3 586 447

3 571 795

3 819 904

4 409 093

Indice: 2003 = 100

100

100

107

123

Fonte: risposte al questionario inviate dall'industria comunitaria e sottoposte a verifica, informazioni ottenute da altri produttori comunitari, Eurostat.

4.4.   Importazioni dal paese interessato

4.4.1.   Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato

(38)

Il volume delle importazioni nella Comunità del prodotto in esame è aumentato significativamente nel 2004, oltre il 1 600 %. Nel 2005 è quasi raddoppiato, per poi decrescere lievemente nel PI, e raggiungere un valore superiore del 2 963 % al volume registrato all'inizio del periodo considerato, ovvero circa 760 000 kg nel PI rispetto a quasi 25 000 kg nel 2003.

 

2003

2004

2005

PI

Importazioni (kg)

24 900

430 600

751 800

762 600

Indice: 2003 = 100

100

1 729

3 019

3 063

Fonte: Eurostat

(39)

Il prezzo medio all'importazione è diminuito del 20 % circa nel 2004, per poi tornare al valore iniziale nel 2005 e aumentare dell'11 % nel PI. Come indicato ai considerando (41) e (42), i prezzi all'importazione erano significativamente inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria nel PI.

 

2003

2004

2005

PI

Prezzo medio all'importazione (EUR/kg)

3,45

2,79

3,45

3,81

Indice: 2003 = 100

100

81

100

111

Fonte: Eurostat

(40)

La quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è aumentata di circa 17 punti percentuali durante il periodo considerato, passando dallo 0,7 % nel 2003 al 17,3 % nel PI. Una significativa quota di mercato è stata acquisita nel 2004, in linea con il notevole aumento del volume delle importazioni e al consumo stabile nella Comunità. Nel PI la quota di mercato degli esportatori indiani, in valori assoluti, è diminuita di 2,4 punti percentuali nonostante l'aumento del volume delle vendite. Tuttavia, tenendo conto del fatto che il consumo nella Comunità è aumentato solo del 23 % nel periodo considerato, è evidente che la presenza delle importazioni oggetto di dumping originarie dell'India nel mercato comunitario è aumentata in modo molto più significativo nel PI.

 

2003

2004

2005

PI

Quota di mercato

0,7 %

12,1 %

19,7 %

17,3 %

Indice: 2003 = 100

100

1 736

2 835

2 491

Fonte: Eurostat.

4.4.2.   Sottoquotazione dei prezzi

(41)

Ai fini dell'analisi della sottoquotazione dei prezzi, i prezzi all'importazione dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta sono stati confrontati con i prezzi dell'industria comunitaria, utilizzando le medie ponderate per i tipi di prodotto direttamente comparabili (in base al criterio di purezza) durante il PI. I prezzi dell'industria comunitaria sono stati portati al livello franco fabbrica e confrontati ai prezzi all'importazione CIF frontiera comunitaria, maggiorati dei dazi. Il confronto dei prezzi è stato effettuato tra operazioni allo stesso stadio commerciale, previa esecuzione, ove necessario, dei dovuti adeguamenti e deduzione di riduzioni e sconti.

(42)

In base ai prezzi praticati dai produttori esportatori che hanno collaborato, i margini di sottoquotazione rilevati, in percentuale dei prezzi dell'industria comunitaria, sono 5,8 % e 7,4 %.

4.5.   Situazione dell'industria comunitaria

(43)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che possono incidere sulla situazione dell'industria comunitaria.

(44)

Si ricorda che nell'analisi del pregiudizio è stato necessario tener conto dell'uso vincolato del prodotto simile da parte dell'industria comunitaria. Alcuni indicatori del pregiudizio sono stati così esaminati concentrandosi sulla situazione prevalente nel mercato libero, mentre altri hanno potuto essere esaminati solo facendo riferimento all'attività complessiva [cfr. i considerando da (27) a (34)].

a)   Produzione, capacità e utilizzo della capacità produttiva

(45)

La produzione del prodotto simile da parte dell'industria comunitaria è aumentata del 6 % nel periodo considerato. In particolare, è rimasta stabile nel 2004, è aumentata lievemente del 2 % nel 2005 e di altri 4 punti percentuali nel PI. Poiché la capacità di produzione è rimasta stabile, si è registrato un leggero aumento dell'utilizzo di tale capacità, parallelo all'incremento dei volumi di produzione. Durante il PI, è stato utilizzato il 73 % della capacità produttiva.

 

2003

2004

2005

PI

Produzione (in kg)

2 212 266

2 210 328

2 265 113

2 350 588

Indice: 2003 = 100

100

100

102

106

Capacità (in kg)

3 210 000

3 210 000

3 210 000

3 210 000

Indice: 2003 = 100

100

100

100

100

Utilizzo della capacità produttiva

69 %

69 %

71 %

73 %

Indice: 2003 = 100

100

100

102

106

Fonte: risposte al questionario verificate.

b)   Scorte

(46)

Tra il 2003 e il PI si è registrato un generale aumento delle scorte. Il picco del 2004 coincide con l'improvviso calo delle vendite di cui al considerando (47). Nel PI, il livello delle scorte è stato superiore dell'8 % a quello registrato nel 2003.

 

2003

2004

2005

PI

Scorte (kg)

118 204

222 907

166 724

127 440

Indice: 2003 = 100

100

189

141

108

Fonte: risposte al questionario verificate.

c)   Volume e prezzo delle vendite e quota di mercato

(47)

Nel 2004 le vendite della produzione propria dell'industria comunitaria nel mercato libero della Comunità sono improvvisamente diminuite del 7 %. Nel corso del 2005 sono tornate lievemente al di sopra del valore iniziale e nel PI sono aumentate di 19 punti percentuali. Tuttavia, dato l'aumento del consumo nel 2005 e durante il PI [cfr. il considerando (37)], l'industria comunitaria non ha rafforzato la propria posizione. Al contrario, ha mantenuto a stento la propria quota di mercato. I prezzi medi di vendita della produzione comunitaria hanno rispecchiato lo sviluppo del mercato, diminuendo significativamente nel 2004 (del 22 %), perdendo altri 10 punti percentuali nel 2005, e rimanendo più o meno stabili durante il PI.

 

2003

2004

2005

PI

Vendite nella Comunità europea (kg)

1 233 633

1 147 959

1 274 430

1 506 740

Indice: 2003 = 100

100

93

103

122

Quota di mercato

34,4 %

32,1 %

33,4 %

34,2 %

Indice: 2003 = 100

100

93

97

99

Prezzi di vendita (EUR/kg)

4,55

3,55

3,09

3,15

Indice: 2003 = 100

100

78

68

69

Fonte: risposte al questionario verificate.

d)   Redditività

(48)

La redditività dell'industria comunitaria è notevolmente peggiorata nel periodo considerato. Dal 12,3 % di profitto nel 2003, la produzione da parte dell'industria comunitaria del prodotto simile destinato alla vendita nel mercato libero ha fatto registrare gravi perdite nel 2004, parallele al calo dei volumi di vendita e dei prezzi sopra descritti. Nel 2005 le perdite dell'industria comunitaria sono raddoppiate e nel PI hanno raggiunto circa il 17 %.

 

2003

2004

2005

PI

Margine di profitto al lordo delle imposte

12,3 %

–7,5 %

–15,8 %

–16,9 %

Indice: 2003 = 100

100

–60

– 128

– 137

Fonte: risposte al questionario verificate.

e)   Investimenti, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

(49)

Gli investimenti sono notevolmente diminuiti nel periodo considerato, raggiungendo solo il 7 % del valore del 2003 nel PI, una situazione dovuta al fatto che l'industria comunitaria opera già con attrezzature moderne. Come indicato nella tabella di cui al considerando (45), non sono stati fatti investimenti in capacità di produzione, sebbene fosse previsto che la tendenza al rialzo del mercato del diidromircenolo si sarebbe confermata. L'utile sul capitale investito, espresso in termini di profitti/perdite netti dell'industria comunitaria e di valore contabile netto dei suoi investimenti, ha conosciuto un andamento in linea con quello degli investimenti e dei margini di profitto/perdita. In particolare è sceso dal 13,7 % nel 2003 a – 26,9 % durante il PI. Analogamente, anche il flusso di cassa dell'industria comunitaria ha registrato un notevole deterioramento: da un flusso di cassa in entrata pari a circa 1 300 000 EUR nel 2003 si è passati a un flusso di cassa in uscita di oltre 60 000 EUR nel PI. Tutti questi indicatori confermano chiaramente l'incapacità dell'industria comunitaria di ottenere capitali.

 

2003

2004

2005

PI

Investimenti (EUR)

221 210

44 605

23 435

16 481

Indice: 2003 = 100

100

20

11

7

Utile sul capitale investito

13,7 %

–7,1 %

–17,3 %

–26,9 %

Indice: 2003 = 100

100

–52

– 127

– 197

Flusso di cassa (EUR)

1 328 345

–48 093

164 355

–61 724

Indice: 2003 = 100

100

–4

12

–5

Fonte: risposte al questionario verificate.

f)   Crescita

(50)

L'industria comunitaria ha mantenuto la propria quota di mercato al prezzo di perdite significative, accompagnate, tra l'altro, da flussi di cassa in uscita. Risulta pertanto che l'industria comunitaria non ha potuto beneficiare della crescita del mercato.

g)   Occupazione, produttività e salari

(51)

Il numero di dipendenti dell'industria comunitaria del prodotto simile è diminuito nonostante l'incremento della produzione (cfr. il considerando 45). Nel periodo dell'inchiesta, l'occupazione è stata inferiore del 15 % rispetto al 2003. Il costo totale della manodopera è tuttavia aumentato. In particolare è cresciuto del 13 % nel 2004, è rimasto più o meno stabile nel 2005, per poi diminuire lievemente durante il PI, raggiungendo un valore superiore del 6 % a quello del 2003. Nel periodo considerato, il costo medio della manodopera è aumentato del 24 %. Tale aumento era dovuto all'inflazione (pari a circa 3 % nel 2004 e nel 2005 in Spagna) e ai cambiamenti nella struttura occupazionale (una maggiore percentuale di manodopera qualificata). La produttività, espressa come risultato per lavoratore su base annua, è aumentata del 24 % tra il 2003 e il PI.

 

2003

2004

2005

PI

Occupazione

44,2

43,7

39,8

37,7

Indice: 2003 = 100

100

99

90

85

Costo della manodopera (EUR)

1 401 693

1 580 371

1 554 698

1 480 157

Indice: 2003 = 100

100

113

111

106

Costo medio della manodopera (EUR)

31 741

36 206

39 033

39 282

Indice: 2003 = 100

100

114

123

124

Produttività (kg per lavoratore)

64 329

65 588

72 904

79 546

Indice: 2003 = 100

100

102

113

124

Fonte: risposte al questionario verificate.

h)   Entità del dumping e ripresa dagli effetti di precedenti dumping o sovvenzioni

(52)

Quanto all'incidenza dei margini di dumping effettivi sull'industria comunitaria, essa non può considerarsi trascurabile, dati il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping originarie del paese interessato.

(53)

Inoltre, non vi erano elementi per ritenere che durante il PI l'industria comunitaria stesse superando le conseguenze di precedenti dumping o sovvenzionamenti.

4.6.   Conclusioni relative al pregiudizio

(54)

Durante il periodo considerato, la presenza di importazioni a basso prezzo dall'India è aumentata notevolmente. In termini di volume, le importazioni oggetto di dumping del prodotto interessato sono aumentate di circa 3 000 % tra il 2003 e il PI. Quanto alla quota di mercato, nel PI esse hanno costituito più del 17 % del mercato comunitario di diidromircenolo rispetto allo 0,7 % nel 2003.

(55)

Sebbene il consumo comunitario di diidromircenolo sia aumentato del 23 % durante il periodo considerato, l'industria comunitaria nel PI è riuscita solo a mantenere la stessa quota di mercato comunitario del 2003, segnatamente grazie a un incremento delle vendite della propria produzione nel 2005 e nel PI. Tuttavia, come evidenziato dall'analisi degli indicatori economici dell'industria comunitaria di cui sopra, tale risultato ha potuto essere raggiunto al prezzo di gravi perdite, di un calo dell'utile sul capitale e di un flusso di cassa in uscita. Il pregiudizio si è configurato in particolare come drastico calo dei prezzi dell'industria comunitaria con una pesante incidenza negativa diretta sulla situazione finanziaria di tali società. Più specificamente, i prezzi dell'industria comunitaria sono diminuiti passando da 4,55 EUR nel 2003 a 3,15 EUR nel PI, una diminuzione che non è stata accompagnata da un corrispondente calo dei costi di produzione. Di conseguenza, l'industria comunitaria ha registrato una situazione di perdita nel 2004 e le perdite derivanti dalle vendite di diidromircenolo nel mercato comunitario sono aumentate ulteriormente nel 2005 e durante il PI, quando le entrate coprivano a stento i costi fissi dell'industria comunitaria. La situazione descritta non è chiaramente sostenibile nel lungo periodo.

(56)

Considerando tutti questi fattori, si conclude provvisoriamente che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Introduzione

(57)

A norma dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria sia stato causato dalle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame. Sono stati altresì esaminati fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che avrebbero potuto danneggiare l'industria comunitaria nello stesso periodo, in modo da non attribuire alle importazioni oggetto di dumping l'eventuale pregiudizio causato da tali fattori.

5.2.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(58)

In primo luogo, si ricorda che, come l'inchiesta ha rivelato, il diidromircenolo importato dall'India è in concorrenza diretta con il diidromircenolo prodotto e venduto dall'industria comunitaria, poiché è simile per caratteristiche chimiche di base, interscambiabile e distribuito attraverso gli stessi canali.

(59)

Il significativo aumento del volume di importazioni oggetto di dumping originarie del paese interessato (circa il 3 000 %) e della loro quota di mercato comunitario (di circa 17 punti percentuali) ha coinciso con il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria. Tale deterioramento ha comportato, tra l'altro, un calo del livello dei prezzi dell'industria comunitaria che si è tradotto in un peggioramento dei risultati finanziari durante lo stesso periodo. Dal momento che i prodotti importati sono stati venduti ad un prezzo nettamente inferiore a quello praticato dall'industria comunitaria, si può ragionevolmente concludere che tali importazioni oggetto di dumping sono all'origine della contrazione dei prezzi e del conseguente deteriorarsi della situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

(60)

Una parte ha sostenuto che diversi fabbricanti indiani del prodotto in esame hanno cessato la produzione di tale prodotto, riducendo così la capacità di produzione del prodotto in esame in India. Tale parte ha concluso che, per le ragioni sopra esposte, le importazioni originarie dell'India non rischiano di arrecare pregiudizio ai produttori comunitari. A tale riguardo, l'inchiesta ha confermato che durante il PI alcuni produttori menzionati nella denuncia di cui al considerando (2) hanno cessato la produzione di diidromircenolo; tuttavia, si è anche riscontrato che si sono sviluppate nuove capacità. Nel 2005, si è registrata la presenza di almeno un nuovo produttore indiano di diidromircenolo. L'obiezione va pertanto respinta.

(61)

Poiché è chiaramente dimostrato che l'afflusso di prodotti importati venduti a prezzi significativamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria è coinciso temporalmente con la contrazione dei prezzi e il peggioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria, si conclude provvisoriamente che tali importazioni oggetto di dumping hanno avuto un ruolo determinante nel deterioramento della situazione dell'industria comunitaria.

5.3.   Effetto di altri fattori

5.3.1.   Risultati degli altri produttori comunitari

(62)

Come indicato ai considerando da (23) a (26), vi sono cinque produttori del prodotto simile nella Comunità, due dei quali non costituiscono l'industria comunitaria. L'andamento del volume delle vendite e della quota di mercato di questi due produttori è analizzato di seguito. Per motivi di riservatezza non si possono divulgare i dati reali, pertanto vengono presentati solo gli indici.

(63)

Le vendite nella Comunità di diidromircenolo prodotto da altri produttori della Comunità sono diminuite del 12 % durante il periodo considerato. La corrispondente quota di mercato è diminuita ancor più, ovvero del 28 %, perché nello stesso periodo il mercato si è ampliato.

 

2003

2004

2005

PI

Vendite nella Comunità europea (kg)

Indice: 2003 = 100

100

89

88

88

Quota di mercato

Indice: 2003 = 100

100

90

83

72

Fonte: informazioni fornite da altri produttori comunitari

(64)

Alla luce di quanto precede, si conclude provvisoriamente che i risultati degli altri due produttori comunitari non causano alcun pregiudizio all'industria comunitaria.

5.3.2.   Uso vincolato da parte dell'industria comunitaria

(65)

Come indicato ai considerando da (27) a (34), le attività dell'industria comunitaria relative al prodotto simile comprendono, tra l'altro, l'uso vincolato di tale prodotto per la produzione di derivati e/o ingredienti per profumi. Come spiegato in detti considerando, si è ritenuto opportuno escludere l'uso vincolato da parte dell'industria comunitaria dall'analisi degli indicatori di pregiudizio (ove pertinente) e di esaminarlo con altri fattori, ossia altre possibili cause del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(66)

L'uso vincolato da parte dell'industria comunitaria è lievemente diminuito nel periodo considerato. In particolare, è diminuito del 14 % nel 2004 e di altri 14 punti percentuali nel 2005, prima di aumentare fino a circa 240 000 kg durante il PI, un valore che è tuttavia inferiore del 5 % rispetto al 2003. In termini relativi, l'uso vincolato ha costituito circa il 10 % del volume totale di produzione, ad eccezione del 2005, quando è sceso all'8 %.

 

2003

2004

2005

PI

Uso vincolato (kg)

249 809

215 100

179 954

236 323

Indice: 2003 = 100

100

86

72

95

Fonte: risposte al questionario verificate.

(67)

Alla luce di quanto sopra, tenendo conto che l'uso vincolato rappresenta solo il 10 % della produzione dell'industria comunitaria, si conclude provvisoriamente che il suo sviluppo non ha potuto contribuire significativamente al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

5.3.3.   Andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria

(68)

In termini di volume, l'andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria è lievemente migliorato nel periodo considerato. Il volume delle esportazioni è aumentato dell'8 % nel 2004 e di altri 12 punti percentuali nel 2005, per poi scendere durante il PI a un valore superiore del 4 % a quello del 2003. In termini di prezzi unitari, si registra un calo del 26 % tra il 2003 e il PI (come indicato nella tabella sottostante). Occorre tuttavia osservare che i prezzi di vendita all'esportazione sono calati più lentamente rispetto ai prezzi di vendita nella Comunità e, in valori assoluti, sono rimasti notevolmente superiori a questi ultimi.

 

2003

2004

2005

PI

Prodotti comunitari esportati (unità)

743 445

803 219

890 242

774 802

Indice: 2003 = 100

100

108

120

104

Prezzo di vendita all'esportazione (EUR/unità)

4,55

4,05

3,57

3,36

Indice: 2003 = 100

100

89

79

74

Fonte: risposte al questionario verificate.

(69)

Alla luce di quanto sopra, si può concludere provvisoriamente che le esportazioni dell'industria comunitaria non hanno contribuito significativamente al notevole pregiudizio da essa subito.

5.3.4.   Importazioni da altri paesi terzi

(70)

Sono state inoltre esaminate le importazioni da paesi terzi diversi dall'India. Si ricorda che le importazioni dal Giappone, risultanti dai dati forniti da Eurostat, non sono state prese in considerazione per i motivi indicati al considerando (36). Ai fini della presente inchiesta, non sono state apportate ulteriori rettifiche ai dati di Eurostat.

(71)

Come indicato nella tabella sottostante, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è diminuito nel periodo considerato. Dopo un crollo nel 2004 e nel 2005, si è registrata una ripresa durante il PI a un livello inferiore del 4 % rispetto a quello del 2003. Tale andamento coincide chiaramente con un aumento dei prezzi di tali importazioni nel 2004 e nel 2005 e con il successivo calo nel PI. In termini assoluti, il livello dei prezzi delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto notevolmente superiore al livello dei prezzi delle importazioni dall'India durante tutto il periodo considerato [cfr. il considerando (39)]. La corrispondente quota di importazioni da altri paesi terzi nel mercato comunitario si è sviluppata parallelamente al loro volume e all'espansione del mercato, diminuendo del 22 % tra il 2003 e il PI.

 

2003

2004

2005

PI

Importazioni (kg)

935 800

756 200

606 700

895 100

Indice: 2003 = 100

100

81

65

96

Prezzo medio all'importazione (EUR/kg)

4,04

4,79

4,75

4,08

Indice: 2003 = 100

100

119

118

101

Quota di mercato

26 %

21 %

16 %

20 %

Indice: 2003 = 100

100

81

61

78

Fonte: Eurostat

(72)

Alla luce di quanto precede, si conclude che le importazioni da paesi terzi diversi dall'India non causano alcun pregiudizio all'industria comunitaria.

5.3.5.   Pregiudizio autoinflitto

(73)

Una parte ha sostenuto che il pregiudizio è autoinflitto poiché i denunzianti dipendono dalle importazioni delle principali materie prime impiegate nella produzione del prodotto simile e che pertanto non sono concorrenziali rispetto ad altri produttori a livello comunitario o anche mondiale. A tale riguardo, l'inchiesta non ha riscontrato alcuna differenza sostanziale nelle fonti e nei prezzi delle principali materie prime impiegate e pagate dai denunzianti e dagli altri produttori comunitari o persino dai produttori indiani che hanno collaborato, tale da giustificare le argomentazioni sopra esposte. L'obiezione va pertanto respinta.

5.4.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(74)

In conclusione, la Commissione conferma che il notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria, caratterizzato soprattutto dalla diminuzione del prezzo di vendita unitario con il conseguente deteriorarsi della situazione finanziaria, è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping originarie del paese interessato. Sebbene l'uso vincolato e l'andamento delle esportazioni possano aver contribuito in certa misura a peggiorare la situazione dell'industria comunitaria, il loro andamento non è stato tale da spezzare il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(75)

Alla luce dell'analisi che precede, nella quale gli effetti sull'industria comunitaria di tutti gli altri fattori noti sono stati debitamente distinti dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si conferma che questi altri fattori non sono di per sé sufficienti a invalidare la conclusione che il pregiudizio accertato dev'essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

(76)

Si conclude pertanto in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping originarie del paese interessato hanno arrecato un notevole pregiudizio all'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

6.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

6.1.   Osservazioni di carattere generale

(77)

La Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni provvisorie sull'esistenza di pratiche di dumping pregiudizievoli, esistessero validi motivi per ritenere che, nella fattispecie, l'adozione di misure non fosse nell'interesse della Comunità. A tal fine, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, sono stati considerati, tenendo conto di tutti gli elementi di prova presentati, tanto l'impatto delle eventuali misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento quanto le conseguenze della decisione di non adottare misure.

6.2.   Interesse dell'industria comunitaria

(78)

L'analisi del pregiudizio ha chiaramente dimostrato che l'industria comunitaria è stata danneggiata dalle importazioni oggetto di dumping. La sensibile crescita delle importazioni oggetto di dumping registrata negli ultimi anni ha causato una forte contrazione dei prezzi. L'industria comunitaria, al fine di mantenere la propria posizione e il volume delle vendite nel mercato libero, condizioni essenziali per i costi di produzione, è costretta a vendere a prezzi che coprono a stento i costi fissi.

(79)

In tale situazione, senza l'imposizione di misure la posizione dell'industria comunitaria non sarebbe sostenibile nel lungo periodo. Sebbene il numero dei lavoratori direttamente impiegati nella produzione dei diidromircenolo sia modesto, l'incidenza negativa sull'occupazione sarebbe particolarmente percepibile in una regione della Spagna in cui è concentrata la maggior parte della produzione comunitaria. Se fossero imposte misure e se il prezzo all'importazione venisse riportato a livelli non di dumping, l'industria comunitaria potrebbe competere in condizioni commerciali eque, sulla base di un adeguato vantaggio comparativo. Si prevede che il volume delle vendite dell'industria comunitaria aumenterebbe consentendo così all'industria comunitaria di beneficiare di economie di scala. Poiché le misure proposte eliminerebbero la sottoquotazione constatata nel PI, si ritiene inoltre che l'industria comunitaria si avvarrebbe dell'allentamento della compressione dei prezzi determinata dalle importazioni oggetto di dumping per aumentare leggermente i propri prezzi di vendita. Questi sviluppi positivi connessi all'applicazione di misure consentirebbero all'industria comunitaria di migliorare la propria difficile situazione finanziaria.

(80)

L'imposizione di misure è pertanto nell'interesse dell'industria comunitaria. L'assenza di misure potrebbe causare un'interruzione della produzione di diidromircenolo o persino chiusure di imprese nella Comunità.

6.3.   Interesse degli utilizzatori e dei consumatori

(81)

Le associazioni di consumatori non si sono manifestate presso la Commissione né hanno fornito informazioni a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base. Pertanto, dato che il diidromircenolo è impiegato solo come materia prima o componente per la fabbricazione di altri prodotti intermedi o finali [cfr. i considerando (11) e (28)], l'analisi è stata limitata alle conseguenze delle misure sugli utilizzatori. Il diidromircenolo viene utilizzato di norma in detergenti, fragranze per saponi e in alcuni profumi. I settori interessati comprendono pertanto prodotti per il bucato e per la casa così come prodotti di bellezza e per l'igiene personale. La Commissione ha inviato questionari a 13 utilizzatori comunitari noti del diidromircenolo e a quattro associazioni di produttori di sostanze aromatiche e fragranze; tra le altre informazioni, è stato chiesto loro se l'imposizione delle misure antidumping sarebbe nell'interesse della Comunità e che tipo di ripercussioni dette misure avrebbero sulla loro attività.

(82)

Una risposta al questionario è pervenuta da un fabbricante di un'ampia gamma di prodotti per il bucato, per la casa e per l'igiene personale. Dai dati comunicati emerge che il prodotto in esame, in tutte le sue applicazioni intermedie e finali, rappresenta solo una componente marginale. La società interessata inoltre non utilizza diidromircenolo originario dell'India, pertanto non ha potuto fornire informazioni complete. Tale utilizzatore ritiene tuttavia che l'imposizione di misure potrebbe tradursi in una penuria di forniture e un rialzo dei prezzi che, nel lungo periodo, potrebbero comportare modifiche nella composizione dei profumi determinate dai prezzi. Un altro utilizzatore ha contattato la Commissione per comunicare che non impiegava diidromircenolo originario dell'India. Tale società non si è espressa in merito all'impatto di eventuali misure. Non sono pervenute osservazioni da parte di associazioni.

(83)

Quanto alle osservazioni pervenute, l'inchiesta ha stabilito che non ci si può ragionevolmente attendere una penuria nell'approvvigionamento di diidromircenolo poiché nel PI l'utilizzo della capacità produttiva da parte dell'industria comunitaria era pari solo al 73 % [cfr. il considerando (45)]. Il diidromircenolo è prodotto anche in vari altri paesi terzi diversi dall'India. Inoltre, dati i modesti margini di dumping rilevati, non si prevede un aumento sostanziale dei prezzi. Alla luce di quanto precede, tenendo conto dell'incidenza marginale del diidromircenolo sul costo dei prodotti a valle, si conclude provvisoriamente che l'imposizione di misure antidumping non dovrebbe avere conseguenze sostanziali sulla situazione degli utilizzatori della Comunità.

6.4.   Interesse degli importatori/commercianti indipendenti nella Comunità

(84)

Sono stati contattati ventisette importatori/commercianti noti del prodotto in esame nella Comunità. Tre di queste società hanno informato la Commissione che non importavano diidromircenolo dall'India. Solo due importatori non collegati ai produttori esportatori hanno infine risposto al questionario. Uno di essi ha comunicato di aver interrotto le importazioni dall'India durante il PI poiché il fornitore ha deciso di vendere esclusivamente attraverso altri distributori. Tale importatore non ha fatto osservazioni sulla probabile incidenza delle misure poiché non sembrava essere più interessato. Per l'altro importatore che ha collaborato, le vendite comunitarie del prodotto in esame rappresentavano meno del 20 % del suo fatturato totale e in rapporto alle importazioni totali del prodotto in esame originario dell'India costituivano una quota alquanto marginale. Tale società non ha formulato osservazioni specifiche in merito alla probabile incidenza di eventuali misure sulla propria attività commerciale, si è limitata a rilevare che le misure incoraggerebbero i produttori indiani ad adattarsi, migliorando la propria efficienza, mentre i produttori comunitari, grazie a tale protezione, potrebbero continuare la loro produzione inefficiente senza essere costretti a ristrutturarsi. A tale riguardo va osservato che, come indicato al considerando (79) e contrariamente alle argomentazioni sopra esposte, le misure antidumping consentirebbero all'industria comunitaria di incrementare il volume delle vendite e di migliorare la propria situazione critica, creando così le premesse per un miglioramento dell'efficacia produttiva. L'argomentazione va pertanto respinta.

(85)

Alla luce di quanto precede, tenendo conto in particolare del basso grado di collaborazione da parte degli importatori/commercianti indipendenti della Comunità, si conclude provvisoriamente che nessuna misura antidumping avrebbe un impatto sfavorevole decisivo sulla loro situazione.

6.5.   Conclusioni sull'interesse della Comunità

(86)

L'analisi che precede ha mostrato che l'istituzione di misure è nell'interesse dell'industria comunitaria, poiché tali misure dovrebbero contenere il forte afflusso di importazioni a prezzi di dumping ed eliminare la sottoquotazione dei prezzi dovuta a tali importazioni che hanno dimostrato di avere un notevole effetto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria. Si prevede che anche gli altri produttori comunitari trarranno beneficio da tali misure.

(87)

L'analisi ha inoltre dimostrato che probabilmente le misure antidumping non incideranno in modo sostanziale sulla situazione degli utilizzatori.

(88)

Il basso livello di collaborazione da parte degli importatori/commercianti del prodotto in esame nella Comunità non ha consentito un'analisi approfondita del loro interesse. Si può tuttavia concludere che tali operatori abbiano deciso di non collaborare all'inchiesta perché l'istituzione di misure relative alle importazioni di diidromircenolo dall'India non avrebbero un impatto sostanziale sulla loro attività.

(89)

Tutto considerato, si ritiene che l'istituzione di misure, ossia l'eliminazione del dumping pregiudizievole, permetterà all'industria comunitaria di migliorare la propria situazione finanziaria e di mantenere la propria attività e che gli eventuali effetti negativi delle misure su alcuni altri operatori economici nella Comunità non saranno sproporzionati rispetto agli effetti benefici per l'industria comunitaria.

(90)

Alla luce delle considerazioni che precedono, si conclude provvisoriamente che, nella fattispecie, non esistono validi motivi riguardanti l'interesse della Comunità per non istituire misure antidumping.

7.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(91)

Viste le conclusioni provvisorie relative al dumping, al pregiudizio che ne è derivato e all'interesse della Comunità, è opportuno istituire misure provvisorie sulle importazioni del prodotto in esame originarie dell'India per evitare che le importazioni oggetto di dumping danneggino ulteriormente l'industria comunitaria.

7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(92)

Il livello delle misure antidumping provvisorie dovrebbe essere sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping e non dovrebbe essere superiore ai margini di dumping rilevati. Nel calcolare il dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, la Commissione ha ritenuto che le misure dovessero esser tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i propri costi e di ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che sarebbe ragionevole attendersi in condizioni di concorrenza normali, ovvero in assenza di importazioni oggetto di dumping.

(93)

Sulla base delle informazioni disponibili, è stato accertato in via preliminare che un margine di profitto del 5 % sul fatturato può essere considerato un livello adeguato che l'industria comunitaria può prevedere di ottenere in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli. Nel 2003, ovvero prima dell'afflusso di importazioni oggetto di dumping originarie dell'India, l'industria comunitaria ha ottenuto un profitto del 12,3 % per le vendite del prodotto simile nel mercato libero [cfr. il considerando (48)]. Si è tuttavia ritenuto opportuno adeguare tale redditività per tener conto del fatto che la Comunità e il mercato mondiale del diidromircenolo si sono ampliati e che si sono sviluppate nuove capacità, per cui, indipendentemente dalla presenza di importazioni oggetto di dumping, il livello complessivo dei prezzi è lievemente diminuito, mentre il costo di produzione unitario è rimasto essenzialmente inalterato. Pertanto, un profitto del 12 % in assenza di importazioni oggetto di dumping non è apparso ragionevolmente giustificato, mentre nella situazione attuale si è ritenuto più adeguato un margine di profitto del 5 %.

(94)

Il necessario aumento di prezzo è stato quindi determinato in base al confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione, e la media dei prezzi non pregiudizievoli dei prodotti venduti dall'industria comunitaria nel mercato comunitario. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse come percentuale del valore medio CIF all'importazione. Per quanto riguarda i due produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, queste differenze sono risultate superiori ai margini di dumping rilevati.

7.2.   Misure provvisorie

(95)

Alla luce di quanto precede e a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene che per i produttori esportatori che hanno collaborato sia opportuno istituire un dazio antidumping provvisorio al livello dei margini di dumping rilevati.

(96)

Si ricorda che il grado di collaborazione è stato elevato, pertanto si è ritenuto opportuno fissare il dazio per le società rimanenti, che non hanno collaborato all'inchiesta, al livello del dazio più alto previsto per le società che hanno collaborato. L'aliquota del dazio residuo è stata quindi fissata al 7,5 %.

(97)

Alla luce di quanto sopra, il tasso del dazio antidumping provvisorio dovrebbe essere il seguente:

Produttore

Dazio antidumping proposto

Neeru Enterprises, Rampur

3,3 %

Tutte le altre società (compresa la Privi Organics Limited, Mumbai)

7,5 %

(98)

L'aliquota del dazio antidumping indicata nel presente regolamento, e applicata a titolo individuale a una società, è stata stabilita in base alle conclusioni della presente inchiesta. Essa rispecchia pertanto la situazione di tale società constatata durante l'inchiesta. Detta aliquota (diversamente dal dazio per l'intero paese, applicabile a «tutte le altre società») si applica quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari dell'India e fabbricati da tale società, cioè dalla specifica persona giuridica della quale viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale e il cui indirizzo non sono espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quella espressamente citata, non possono beneficiare di tale aliquota e sono soggette all'aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre società».

(99)

Le eventuali richieste di applicazione di tale aliquota individuale del dazio (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale o alla creazione di nuove unità produttive o di vendita) devono essere immediatamente indirizzate alla Commissione unitamente a tutte le informazioni del caso, segnatamente per quanto riguarda eventuali modifiche delle attività della società concernenti la produzione, le vendite nel mercato interno o le esportazioni e connesse al cambiamento di ragione sociale o alla creazione di nuove unità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, modificherà opportunamente il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(100)

Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, l'aliquota del dazio residuo dovrebbe essere applicata non soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato ma anche ai produttori che non hanno esportato verso la Comunità durante il PI. Queste ultime società, tuttavia, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base, sono invitate a presentare una richiesta di riesame a norma di tale articolo, affinché la loro situazione sia esaminata individualmente.

8.   DISPOSIZIONI FINALI

(101)

Ai fini di una sana amministrazione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura possano comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che tutte le conclusioni sull'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diidromircenolo, di purezza, in peso, di 93 % o più, originario dell'India, classificato al codice NC ex 2905 22 90 (codice TARIC 2905229010).

2.   L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società indicate di seguito è la seguente:

Produttore

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Neeru Enterprises, Rampur, India

3,3 %

A827

Tutte le altre società

7,5 %

A999

3.   L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono formulare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU C 275 dell'11.11.2006, pag. 25.