30.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/41


REGOLAMENTO (CE) N. 756/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 3223/94 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli (2), rimanda ad alcune disposizioni contenute negli articoli da 173 a 176 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Dette disposizioni sono state tuttavia soppresse dal regolamento (CE) n. 215/2006 della Commissione, dell'8 febbraio 2006, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario e recante modifica del regolamento (CE) n. 2286/2003 (4).

(3)

Per garantire la certezza del diritto occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 3223/94 per apportarvi gli opportuni adeguamenti che ne consentano la regolare e corretta applicazione.

(4)

Tenuto conto delle rapide variazioni a cui sono soggetti i prezzi degli ortofrutticoli e in conformità alle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2454/93, è opportuno che nell'ambito del regime del prezzo di entrata non siano più utilizzati prezzi unitari che rischiano di essere superati.

(5)

Poiché le modifiche al regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano dal 19 maggio 2006, ai fini della certezza del diritto detti adeguamenti devono anch'essi applicarsi a partire da tale data.

(6)

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3223/94 contiene un elenco di mercati rappresentativi. Occorre modificare l'elenco suddetto in modo da includervi i mercati rappresentativi della Bulgaria e della Romania.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3223/94 è così modificato:

1)

All'articolo 2, paragrafo 2, il testo del secondo e del terzo comma è sostituito dal seguente:

«Essi sono diminuiti dei seguenti importi:

di un margine di commercializzazione del 15 % per le piazze di Londra, Milano e Rungis e dell'8 % per le altre piazze;

delle spese di trasporto e di assicurazione sul territorio doganale.

Per le spese di trasporto e di assicurazione da dedurre in conformità al terzo comma gli Stati membri possono fissare degli importi forfettari. Tali importi forfettari e i relativi metodi di calcolo sono immediatamente comunicati alla Commissione.»

2)

All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono considerati rappresentativi i mercati seguenti:

Belgio e Lussemburgo: Bruxelles,

Bulgaria: Sofia,

Repubblica ceca: Praga,

Danimarca: Copenaghen,

Germania: Amburgo, Monaco, Francoforte, Colonia, Berlino,

Estonia: Tallinn,

Irlanda: Dublino,

Grecia: Atene, Salonicco,

Spagna: Madrid, Barcellona, Siviglia, Bilbao, Saragozza e Valencia,

Francia: Rungis (Parigi), Marsiglia, Rouen, Dieppe, Perpignano, Nantes, Bordeaux, Lione, Tolosa,

Italia: Milano,

Cipro: Nicosia,

Lettonia: Riga,

Lituania: Vilnius,

Ungheria: Budapest,

Malta: Attard,

Paesi Bassi: Rotterdam,

Austria: Vienna-Inzersdorf,

Polonia: Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan,

Portogallo: Lisbona, Porto,

Romania: Bucarest, Constanta,

Slovenia: Lubiana

Slovacchia: Bratislava,

Finlandia: Helsinki,

Svezia: Helsingborg, Stoccolma,

Regno Unito: Londra.»

3)

All'articolo 4, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nel caso in cui per i prodotti di cui all'allegato, parte A, e durante i periodi di applicazione indicati nel medesimo, venga fissato un valore forfettario a norma del presente regolamento, il prezzo unitario ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, lettera a) bis, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica. In tal caso, esso è sostituito dal valore forfettario all'importazione di cui al paragrafo 1.»

4)

All'articolo 4, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   In deroga al paragrafo 1, a partire dal primo giorno dei periodi di applicazione indicati nell'allegato, parte A, nel caso in cui non sia stato possibile calcolare un valore forfettario all'importazione, non si applica alcun valore forfettario all'importazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I punti 1, 3 e 4 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 19 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

(3)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 del 1.3.2007, pag. 6).

(4)  GU L 38 del 9.2.2006, pag. 11.