23.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/5


REGOLAMENTO (CE) N. 711/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2007

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel mese di giugno 2007 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per le carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni di pollame originarie del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 616/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni di pollame.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel mese di giugno 2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2007 e, per quanto riguarda il gruppo 3, per il periodo dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantità superiori a quelle disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare alle quantità richieste.

(3)

Le domande di titoli di importazione presentate nel mese di giugno 2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2007 riguardano, per alcuni contingenti, quantità inferiori a quelle disponibili. Occorre pertanto determinare le quantità per le quali non sono state presentate domande, da aggiungere alla quantità fissata per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2007 e, per quanto riguarda il gruppo 3, per il periodo dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

2.   Le quantità per le quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2007, sono fissate nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.


ALLEGATO

N. del gruppo

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1.7.2007-30.9.2007

(%)

Quantità per le quali non sono state presentate domande, da aggiungere al sottoperiodo dal 1.10.2007-31.12.2007

(kg)

1

09.4211

5,718616

2

09.4212

 (1)

27 783 000

4

09.4214

23,955918

5

09.4215

57,314324

6

09.4216

 (2)

276 463

7

09.4217

18,881304

8

09.4218

 (2)

2 484 800


N. del gruppo

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1.7.2007-30.6.2008

(%)

3

09.4213

6,006354


(1)  Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(2)  Non pertinente: le domande riguardano quantità inferiori alle quantità disponibili.