16.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/19


REGOLAMENTO (CE) N. 539/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2007

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari per alcuni prodotti del settore delle uova e per le ovoalbumine. Occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione per la gestione di questi contingenti.

(2)

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, devono essere applicati il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (4).

(3)

Il regolamento (CE) n. 593/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle uova e per le ovoalbumine (5) deve essere modificato in modo sostanziale. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 593/2004 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(4)

Al fine di garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno suddividere il periodo contingentale compreso tra il 1o luglio e il 30 giugno dell'anno successivo in più sottoperiodi. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale.

(5)

I contingenti tariffari devono essere gestiti sulla base di titoli d'importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli.

(6)

Dati i rischi di speculazione inerenti al regime del contingente tariffario nel settore delle uova e delle ovoalbumine, è opportuno stabilire condizioni precise per l'accesso degli operatori.

(7)

Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno fissare a 20 EUR/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione.

(8)

Nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere che la Commissione determini i quantitativi non richiesti, che saranno aggiunti al sottoperiodo contingentale successivo conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I contingenti tariffari di cui all'allegato I sono aperti per l'importazione dei prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine di cui ai codici NC che figurano nel suddetto allegato.

I contingenti tariffari sono aperti su base annuale per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

2.   Il quantitativo di prodotti ammesso a beneficiare dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile, i numeri d'ordine nonché i numeri del gruppo corrispondente sono fissati nell'allegato I.

Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

1.   Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale per il numero di gruppo E1 è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:

a)

20 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre;

b)

30 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre;

c)

30 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo;

d)

20 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno.

2.   Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale per i gruppi E2 ed E3 è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:

a)

25 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre;

b)

25 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre;

c)

25 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo;

d)

25 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno.

3.   Nel quadro del presente regolamento, la conversione di peso in equivalente uova in guscio si calcola in base ai tassi forfettari di rendimento fissati nell'allegato 69 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (6).

Articolo 4

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo d'importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti (equivalente uova in guscio) di cui al regolamento (CEE) n. 2771/75 o al regolamento (CEE) n. 2783/75, o che è autorizzato a trattare gli ovoprodotti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

2.   Nella domanda di titolo può essere indicato solo uno dei numeri d'ordine di cui all'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso. Nel caso dei gruppi E2 ed E3, il quantitativo totale è convertito in equivalente uova in guscio.

La domanda di titolo deve vertere su un quantitativo pari almeno ad una tonnellata, ma non superiore al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente di cui trattasi nel relativo sottoperiodo.

3.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a)

nella casella 8, l'indicazione del paese di origine;

b)

nella casella 20, una delle diciture di cui all'allegato II, parte A.

Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture di cui all'allegato II, parte B.

Articolo 5

1.   La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 3.

2.   All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

3.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli d'importazione per prodotti aventi uno stesso numero d'ordine, se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d'origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un'unica domanda per quanto riguarda il massimale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno successivo a quello in cui termina il periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, espressi in chilogrammi (peso equivalente uova in guscio).

5.   I titoli sono rilasciati a partire dal settimo giorno lavorativo e al massimo l'undicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di notifica di cui al paragrafo 4.

6.   La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che vengono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

Articolo 6

1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro la fine del primo mese di ciascun sottoperiodo contingentale i quantitativi globali espressi in chilogrammi (peso equivalente uova in guscio) per i quali sono stati rilasciati titoli, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento.

2.   Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo contingentale annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel periodo considerato, ripartiti per numero d'ordine ed espressi in chilogrammi (peso equivalente uova in guscio).

3.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi espressi in chilogrammi (peso equivalente uova in guscio) che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, una prima volta contestualmente alla domanda per l'ultimo sottoperiodo e un'altra volta prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale.

Articolo 7

1.   In deroga all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

2.   Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 593/2004 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a partire dal 1o giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

(3)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(4)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(5)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1722/2006 (GU L 322 del 22.11.2006, pag. 3).

(6)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(7)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.


ALLEGATO I

(in tonnellate)

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Codice NC

Dazio della tariffa doganale comune applicabile in EUR/t di peso prodotto

Contigenti tariffari annuali

E1

09.4015

0407 00 30

152

135 000

E2

09.4401

0408 11 80

711

7 000 (1)

0408 19 81

310

0408 19 89

331

0408 91 80

687

0408 99 80

176

E3

09.4402

3502 11 90

617

15 500 (1)

3502 19 90

83


(1)  Equivalente uova in guscio. Conversione in base ai tassi forfettari di rendimento fissati nell'allegato 69 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).


ALLEGATO II

A.

Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettera b):

in bulgaro

:

Регламент (ЕО) № 539/2007.

in spagnolo

:

Reglamento (CE) no 539/2007.

in ceco

:

Nařízení (ES) č. 539/2007.

in danese

:

Forordning (EF) nr. 539/2007.

in tedesco

:

Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

in estone

:

Määrus (EÜ) nr 539/2007.

in greco

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

in inglese

:

Regulation (EC) No 539/2007.

in francese

:

Règlement (CE) no 539/2007.

in italiano

:

Regolamento (CE) n. 539/2007.

in lettone

:

Regula (EK) Nr. 539/2007.

in lituano

:

Reglamentas (EB) Nr. 539/2007.

in ungherese

:

539/2007/EK rendelet.

in maltese

:

Ir-Regolament (KE) Nru 539/2007.

in neerlandese

:

Verordening (EG) nr. 539/2007.

in polacco

:

Rozporządzenie (WE) nr 539/2007.

in portoghese

:

Regulamento (CE) n.o 539/2007.

in rumeno

:

Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

in slovacco

:

Nariadenie (ES) č. 539/2007.

in sloveno

:

Uredba (ES) št. 539/2007.

in finlandese

:

Asetus (EY) N:o 539/2007.

in svedese

:

Förordning (EG) nr 539/2007.

B.

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma:

in bulgaro

:

намаляване на Общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 539/2007.

in spagnolo

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 539/2007.

in ceco

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 539/2007.

in danese

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 539/2007.

in tedesco

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

in estone

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 539/2007.

in greco

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

in inglese

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 539/2007.

in francese

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 539/2007.

in italiano

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 539/2007.

in lettone

:

Regulā (EK) Nr. 539/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

in lituano

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 539/2007.

in ungherese

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 539/2007/EK rendelet szerint.

in maltese

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 539/2007.

in neerlandese

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 539/2007.

in polacco

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 539/2007.

in portoghese

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 539/2007.

in rumeno

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

in slovacco

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 539/2007.

in sloveno

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 539/2007.

in finlandese

:

Asetuksessa (EY) N:o 539/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

in svedese

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr. 539/2007.


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 593/2004

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 4, primo comma

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 5, paragrafo 8, primo comma

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 8, secondo comma

Articolo 6, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 6, secondo comma

Articolo 7, primo comma

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, secondo comma

Articolo 8, primo comma

Articolo 8, secondo comma

Articolo 2

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI

Allegato III