24.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/31


REGOLAMENTO (CE) N. 447/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2) è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3). Per tener conto di tale sviluppo è opportuno modificare varie disposizioni del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione (4) che ancora contengono riferimenti al regolamento (CE) n. 1260/2001.

(2)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 fissa i prodotti di base cui taluni prodotti agricoli e prodotti derivati dalla trasformazione dei prodotti di base sono equiparati per quanto riguarda il sistema di restituzione all’esportazione costituito a norma di detto regolamento.

(3)

I prodotti equiparati al latte in polvere (prodotti del gruppo 3) sono elencati all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1043/2005. Tuttavia il secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 4, permette all’autorità competente, su richiesta dell’interessato, di equiparare i prodotti elencati in tale paragrafo ad una combinazione di latte in polvere (prodotti del gruppo 2), per il loro tenore in peso di materie grasse o al burro (prodotto del gruppo 6), per il tenore di materie grasse del prodotto, nella determinazione delle restituzioni da versare.

(4)

La rapida diminuzione del tasso di restituzione per il latte intero in polvere e per il latte scremato in polvere in rapporto ai tassi di restituzione applicabili per quanto riguarda il burro rende più plausibile che gli operatori chiedano sempre di più di avvalersi del disposto dell’articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, per richiedere restituzioni relative ai grassi nel latte di prodotti che normalmente sarebbero stati equiparati al latte intero in polvere. Questa prospettiva comporterebbe il pagamento di restituzioni maggiori nei confronti di prodotti agricoli esportati sotto forma di merci che non rientrano nell’allegato I sarebbero applicabili a tali prodotti esportati senza ulteriore lavorazione e quindi non è coerente con il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), in particolare con il secondo comma dell’articolo 31, paragrafo 1.

(5)

Di conseguenza è opportuno sopprimere il secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1043/2005, fatta salva la possibilità di introdurre una misura similare se il rischio in questione cessi di esistere. Laddove tuttavia il regolamento (CE) n. 61/2007 della Commissione, del 25 gennaio 2007, che fissa le restituzioni alle esportazioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (6) abbia ridotto a zero, con effetto a partire dal 26 gennaio 2007, il tasso di restituzione per il latte intero in polvere, alcuni Stati membri possono esser già giunti alla conclusione che sia ormai inopportuno accettare le nuove richieste dagli operatori di avvalersi della deroga di cui al secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1043/2005. Per armonizzare le risposte fornite dagli Stati membri alle richieste ricevute dal 26 gennaio 2007 in poi occorre fissare una data limite specifica dopo la quale gli Stati membri non dovrebbero più accettare le richieste di equiparazione previste dalla norma.

(6)

L’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che le domande di titoli di restituzioni non riguardanti operazioni di aiuto alimentare sono valide solo qualora sia stata depositata una cauzione pari al 25 % dell’importo richiesto. Tale cauzione è costituita in garanzia del fatto che il titolare del titolo di restituzione chiede restituzioni pari all’ammontare per cui il titolo è stato rilasciato per merci esportate durante il periodo di validità del titolo stesso. L’aliquota della cauzione è stata fissata in un periodo in cui il livello delle domande di restituzione era molto maggiore dell’importo che poteva essere concesso. In seguito all’attuale riduzione dei tassi di restituzione pagabili nei confronti dei prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non figuranti nell’allegato I, il livello delle domande di restituzione è notevolmente diminuito. In tali circostanze si è ridotta la possibilità che gli operatori introducano domande a fini speculativi. È quindi opportuno ridurre di conseguenza il livello delle cauzioni.

(7)

L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1043/2005 riporta voci in ventuno delle ventitre lingue della Comunità. L’allegato dovrebbe riportare tali voci anche in altre due lingue, cioè l’irlandese e il maltese.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1043/2005.

(9)

Il comitato di gestione delle questioni orizzontali in materia di scambi commerciali di prodotti agricoli trasformati non figuranti all’allegato I non ha espresso un parere entro il termine datogli dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 1, è modificato come segue:

a)

al primo comma, «Regolamento (CE) n. 1260/2001» è sostituito da:

«Regolamento (CE) n. 318/2006 (7)

b)

al secondo comma, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

l’allegato VII del regolamento (CE) n. 318/2006;»

2)

l’articolo 3 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 4 è soppresso il secondo comma;

b)

il paragrafo 8 è modificato come segue:

i)

nell’introduzione, «Regolamento (CE) n. 1260/2001» è sostituito da «Regolamento (CE) n. 318/2006»;

ii)

il testo delle lettere c) e d) è sostituito dal seguente:

«c)

i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 318/2006, escluse le miscele parzialmente ottenute da prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 1784/2003;

d)

i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e g), del regolamento (CE) n. 318/2006, escluse le miscele parzialmente ottenute da prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 1784/2003.»;

3)

all’articolo 43, primo comma, «25 %» è sostituito da «15 %»;

4)

all’articolo 44, paragrafo 4, primo comma, «25 %» è sostituito da «15 %»;

5)

all’allegato II la nota 4, relativa alla colonna 6, «Zucchero, molassi o isoglucosio», è sostituita dalla seguente:

«(4)

Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).»;

6)

nell’allegato III, alla descrizione del numero di codice NC 2905 43 00 Mannitolo, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«ottenuto da saccarosio di cui al regolamento (CE) n. 318/2006»;

7)

l’allegato VIII è modificato come segue:

a)

dopo la voce in lingua francese è inserito il seguente trattino:

«—

in irlandese: cearta arna n-aistriú ar ais chuig an sealbhóir ainmniúil ar an [dáta]»:

b)

dopo la voce in lingua ungherese è inserito il seguente trattino:

«—

in maltese: drittijiet li jkunu trasferiti lura lid-detentur titulari fid- [data]».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1043/2005 continuerà tuttavia ad essere applicabile per quanto riguarda i prodotti che, con l’accordo delle rispettive autorità competenti, hanno ottenuto l’equiparazione contemplata in tale disposizione prima del 17 febbraio 2007, e che sono stati esportati in base a titoli di restituzione per cui è stata richiesta, a norma dell’articolo 29 del suddetto regolamento, la fissazione anticipata entro il 1o marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(2)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

(3)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(4)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

(5)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(6)  GU L 19 del 26.1.2007, pag. 8.

(7)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.»;