5.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/1


REGOLAMENTO (CE) N. 378/2007 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2007

recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Alcuni Stati membri stanno affrontando particolari difficoltà per finanziare i loro programmi di sviluppo rurale ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1). Per rafforzare la loro politica di sviluppo rurale occorre dare agli Stati membri la possibilità di applicare un sistema di modulazione volontaria. Tale possibilità dovrebbe essere offerta agli Stati membri la cui modulazione volontaria sia già applicata conformemente al regolamento (CE) n. 1655/2004 della Commissione, del 22 settembre 2004, recante norme per il passaggio dal sistema di modulazione facoltativa istituito dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio al sistema di modulazione obbligatoria previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (2) o ai quali sia stata concessa una deroga, in virtù dell’articolo 70, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005, al requisito di cofinanziare il sostegno comunitario. La modulazione volontaria dovrebbe assumere la forma di una riduzione dei pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (3), utilizzando i fondi corrispondenti a tale riduzione per il finanziamento di programmi di sviluppo rurale, come previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005. Le riduzioni dei pagamenti diretti applicate con riguardo alla modulazione volontaria dovrebbero aggiungersi a quelle risultanti dall’applicazione della modulazione obbligatoria prevista dall’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(2)

Per facilitarne l’esecuzione amministrativa, le norme applicabili alla modulazione volontaria dovrebbero essere allineate a quelle applicabili alla modulazione obbligatoria a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, compresa la base di calcolo.

(3)

Per tenere conto della particolare situazione dei piccoli agricoltori, è opportuno concedere un importo supplementare di aiuto nei casi in cui è applicata la modulazione volontaria, come avviene per la modulazione obbligatoria. Tale importo supplementare dovrebbe essere pari all’importo risultante dall’applicazione della modulazione volontaria ai primi 5 000 EUR di pagamenti diretti, entro un massimale che dovrà essere fissato dalla Commissione.

(4)

Per quanto riguarda gli Stati membri in cui la modulazione volontaria è già in uso, il nuovo regime di modulazione volontaria stabilito dal presente regolamento dovrebbe evitare nella misura del possibile di discostarsi dal meccanismo esistente, in modo da non dare adito a inutili oneri amministrativi e non interferire con le disposizioni di attuazione vigenti da vari anni cui gli agricoltori si sono adattati nella pratica e sul piano economico. Sembra pertanto opportuno assicurare agli Stati membri che applicano la modulazione volontaria all’entrata in vigore del presente regolamento il diritto di mantenere certi elementi consolidati dell’attuale sistema, evitando ingiustificate disparità di trattamento tra gli agricoltori. Inoltre, al fine di assicurare la coerenza del nuovo regime con i modelli di attuazione del regime di pagamento unico, l’applicazione di tassi di modulazione volontaria differenziati su base regionale dovrebbe essere possibile solo per gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico a livello regionale come previsto all’articolo 58 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(5)

L’utilizzo dei fondi risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria non può essere soggetto ai massimali del contributo FEASR di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005. Occorre pertanto prevedere deroghe al suddetto regolamento. Le disposizioni in materia di prefinanziamento applicabili al FEASR a norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), non dovrebbero applicarsi a tali fondi.

(6)

Al fine di decidere con cognizione di causa sull’applicazione della modulazione volontaria, gli Stati membri dovrebbero effettuare valutazioni approfondite del potenziale impatto di detta modulazione, in particolare per quanto riguarda la situazione economica degli agricoltori soggetti alla modulazione e l’effetto sulla loro posizione comparativa nel settore agricolo. L’impatto dell’attuazione della modulazione volontaria dovrebbe essere attentamente monitorato dagli Stati membri che applicano tale misura. La Commissione dovrebbe essere informata in merito alla valutazione d’impatto e ai risultati del monitoraggio nella prospettiva di eventuali ulteriori sviluppi sul piano delle politiche.

(7)

La modulazione volontaria dovrebbe essere considerata nel contesto più ampio dei finanziamenti comunitari per lo sviluppo rurale. Il suo contributo dovrebbe essere analizzato con gli altri alla luce delle valutazioni d’impatto degli Stati membri. Sulla base di tale analisi la Commissione presenterà entro la fine del 2008 una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui si farà il punto dell’esperienza raccolta nel frattempo riguardo alla sua attuazione.

(8)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(9)

Nel definire il massimale annuo per le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia si dovrebbe tener conto degli importi risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria e nel regolamento (CE) n. 1290/2005 dovrebbe essere prevista la possibilità di adottare le opportune modalità di applicazione per la modulazione volontaria.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1290/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

MODULAZIONE VOLONTARIA

Articolo 1

1.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri:

a)

se al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento si applica il sistema di riduzioni supplementari dei pagamenti diretti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004; o

b)

se è stata loro concessa una deroga in virtù dell’articolo 70, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005, al requisito di cofinanziare il sostegno comunitario,

possono applicare una riduzione, di seguito «modulazione volontaria», a tutti gli importi dei pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 da assegnare sul loro territorio durante un dato anno civile, ai sensi dell’articolo 2, lettera e), del regolamento stesso, durante il periodo 2007-2012.

2.   Gli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria sono messi a disposizione nello Stato membro in cui sono generati come sostegno comunitario per misure intraprese nell’ambito della programmazione relativa allo sviluppo rurale finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005.

3.   Le riduzioni nell’ambito della modulazione volontaria sono effettuate sulla stessa base di calcolo applicabile alla modulazione ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Gli importi supplementari concessi agli agricoltori a norma dell’articolo 12 del suddetto regolamento non sono soggetti a tali riduzioni.

Nei casi in cui sono applicate riduzioni nell’ambito della modulazione volontaria, agli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 è concesso un importo supplementare pari all’importo risultante dall’applicazione della percentuale di riduzione ai primi 5 000 EUR, o meno, di pagamenti diretti. Tale importo supplementare non è soggetto alle riduzioni applicabili nell’ambito della modulazione volontaria né alla modulazione di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Gli importi supplementari complessivi dell’aiuto risultanti dall’applicazione del secondo comma che possono essere concessi in uno Stato membro in un anno civile non possono superare i massimali fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Se necessario gli Stati membri applicano una percentuale lineare di riduzione degli importi supplementari dell’aiuto in modo da garantire il rispetto di tali massimali.

4.   Ogni Stato membro applica un tasso unico di modulazione volontaria per anno civile. Il tasso può essere soggetto a modifiche progressive secondo una gradualità prestabilita. Il tasso massimo di riduzione è del 20 %.

Articolo 2

1.   Entro due mesi dell’entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri decidono e comunicano alla Commissione il tasso annuo di modulazione volontaria che applicheranno per il periodo 2007-2012.

2.   Gli Stati membri che intendono applicare la modulazione volontaria svolgono una valutazione al fine di vagliare l’impatto dell’applicazione di tale misura, in particolare sulla situazione economica degli agricoltori interessati, tenendo conto della necessità di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra gli agricoltori.

Gli Stati membri che intendono applicare tassi differenziati su base regionale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, vagliano parimenti l’impatto di tali tassi differenziati, tenendo conto della necessità di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra gli agricoltori.

Gli Stati membri interessati trasmettono le rispettive valutazioni d’impatto alla Commissione insieme alla comunicazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

1.   Lo Stato membro in cui, all’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento, si applica il sistema di riduzioni supplementari dei pagamenti diretti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004, e in cui il regime di pagamento unico è applicato a livello regionale, come previsto all’articolo 58 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, può scegliere, per il periodo 2007-2012:

a)

in deroga all’articolo 1, paragrafo 3, di non applicare le disposizioni del secondo comma di tale paragrafo; e/o

b)

in deroga all’articolo 1, paragrafo 4, di applicare tassi differenziati su base regionale secondo criteri oggettivi. Il tasso massimo per qualsiasi regione di ciascuno Stato membro interessato è pari al 20 %.

2.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, lo Stato membro che applica tassi di modulazione volontaria differenziati su base regionale come previsto al paragrafo 1 del presente articolo trasmette alla Commissione, entro due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, per il periodo 2007-2012, le seguenti informazioni da sottoporre all’esame della Commissione:

a)

tassi annui di modulazione volontaria per ogni regione e per l’intero territorio;

b)

importi complessivi annui da ridurre nel quadro della modulazione volontaria;

c)

se del caso, importi supplementari complessivi annui necessari per coprire l’aiuto supplementare di cui all’articolo 1, paragrafo 3, secondo comma;

d)

dati statistici e altri dati di sostegno utilizzati per stabilire gli importi di cui alle lettere b) e c).

3.   Se necessario, gli Stati membri sottopongono alla Commissione un aggiornamento degli importi di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). I dati aggiornati sono trasmessi alla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’anno civile a cui si riferiscono gli importi ai sensi dell’articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1782/2003.

4.   Se la Commissione chiede precisazioni sui dati presentati ai sensi dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri rispondono alla richiesta entro un mese.

Articolo 4

1.   Gli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria sono fissati dalla Commissione sulla base:

a)

di un calcolo nel caso di un tasso nazionale unico di modulazione volontaria;

b)

in caso di applicazione di tassi differenziati su base regionale da parte degli Stati membri, degli importi comunicati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, o degli importi aggiornati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3.

Tali importi netti sono aggiunti alla ripartizione annua per Stato membro di cui all’articolo 69, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

2.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare agli importi netti aggiunti alla ripartizione annua per Stato membro, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, i massimali di cui all’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1290/2005 non si applica agli importi netti aggiunti alla ripartizione annua per Stato membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 5

Gli Stati membri che applicano la modulazione volontaria e la Commissione sorvegliano attentamente l’impatto dell’attuazione di tale misura, in particolare per quanto riguarda la situazione economica delle aziende agricole, tenendo conto della necessità di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra gli agricoltori. A tal fine gli Stati membri trasmettono una relazione alla Commissione entro il 30 settembre 2008.

Articolo 6

Le modalità di applicazione relative al presente capo sono adottate:

a)

secondo la procedura di cui all’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, in particolare per quanto riguarda le disposizioni per l’integrazione della modulazione volontaria nella programmazione relativa allo sviluppo rurale; o, se del caso,

b)

secondo la procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alla gestione finanziaria della modulazione volontaria e l’integrazione nel regime previsto dal presente regolamento del sistema di riduzioni supplementari dei pagamenti diretti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004.

Articolo 7

Entro il 31 dicembre 2008 la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della modulazione volontaria, corredata se del caso di opportune proposte.

CAPO II

MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1290/2005 E DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1290/2005 è modificato come segue:

1)

all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione fissa gli importi che sono messi a disposizione del FEASR in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, degli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio (6).

2)

nel testo introduttivo dell’articolo 42 la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tali modalità includono in particolare:».

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

P. STEINBRÜCK


(1)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8).

(2)  GU L 298 del 23.9.2004, pag. 3.

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).

(4)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(6)  GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.»;