15.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/29


AZIONE COMUNE 2007/334/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2007

che modifica e proroga l’azione comune 2006/304/PESC relativa all’istituzione di un gruppo di pianificazione dell’UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell’UE di gestione delle crisi nel settore dello Stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/304/PESC (1) relativa all’istituzione di un gruppo di pianificazione dell’UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell’UE di gestione delle crisi nel settore dello Stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo.

(2)

L’11 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/918/PESC che modifica e proroga fino al 31 maggio 2007 l’azione comune 2006/304/PESC.

(3)

Il 27 marzo 2007 il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato che l’EUPT Kosovo sia prorogato per un ulteriore periodo, in linea di principio fino al 1o settembre 2007, data che potrebbe variare in funzione dei lavori in corso nell’ambito delle Nazioni Unite.

(4)

Onde assicurare una transizione senza soluzione di continuità tra la missione ad interim delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK) e l’operazione dell’UE di gestione delle crisi in Kosovo il giorno del trasferimento di determinati compiti dall’UNMIK all’operazione dell’UE di gestione delle crisi a seguito dell’adozione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l’EUPT Kosovo dovrebbe essere utilizzato come mezzo per la costituzione dell’operazione dell’UE di gestione delle crisi in Kosovo durante il periodo di transizione. In tale contesto, dovrebbe essere assicurato, in detto periodo, uno stretto coordinamento tra il capo dell’EUPT Kosovo e il capo dell’operazione dell’UE di gestione delle crisi in Kosovo.

(5)

L’azione comune 2006/304/PESC dovrebbe essere prorogata e modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’azione comune 2006/304/PESC è modificata come segue.

1)

L’articolo 5 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’SG/AR fornisce direttive al capo dell’EUPT Kosovo. Dopo l’istituzione dell’operazione dell’UE di gestione delle crisi in Kosovo e prima dell’avvio della relativa fase operativa, l’SG/AR fornisce direttive al capo dell’EUPT Kosovo tramite il capo dell’operazione dell’UE di gestione delle crisi in Kosovo, una volta che quest’ultimo sia stato nominato.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il capo dell’EUPT Kosovo guida l’EUPT Kosovo e ne assume la gestione quotidiana. Dopo l’istituzione dell’operazione dell’UE di gestione delle crisi in Kosovo e prima dell’avvio della relativa fase operativa, il capo dell’EUPT Kosovo opera sotto la guida del capo dell’operazione dell’UE di gestione delle crisi in Kosovo, una volta che quest’ultimo sia stato nominato.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il capo dell’EUPT Kosovo riferisce all’SG/AR. Dopo l’istituzione dell’operazione dell’UE di gestione delle crisi in Kosovo e prima dell’avvio della relativa fase operativa, il capo dell’EUPT Kosovo riferisce all’SG/AR tramite il capo dell’operazione dell’UE di gestione delle crisi in Kosovo, una volta che quest’ultimo sia stato nominato.»;

d)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Una volta che il Comitato politico e di sicurezza avrà raggiunto un accordo di principio sulla nomina del capo dell’operazione dell’UE di gestione delle crisi, il capo dell’EUPT Kosovo assicurerà i collegamenti e il coordinamento appropriati.»

2)

L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Partecipazione dei paesi terzi

Fermi restando l’autonomia decisionale dell’UE e il quadro istituzionale unico della stessa, paesi terzi possono essere invitati a contribuire all’EUPT Kosovo, una volta istituita l’operazione dell’UE di gestione delle crisi in Kosovo, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, l’assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dalla zona di missione e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti dell’EUPT Kosovo.

Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti.»

3)

L’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Clausola di riesame

Entro il 15 luglio 2007 il Consiglio valuta se il mandato dell’EUPT Kosovo debba essere prolungato oltre il 1o settembre 2007, tenuto conto della necessità di una fluida transizione a una possibile operazione dell’UE di gestione delle crisi in Kosovo.»

4)

L’articolo 15, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Essa scade il 1o settembre 2007.»

Articolo 2

L’importo di riferimento finanziario di cui all’articolo 1, paragrafo 4, dell’azione comune 2006/918/PESC è aumentato di 43 955 000 EUR per coprire la spesa connessa al mandato dell’EUPT Kosovo per il periodo compreso tra il 1o giugno 2007 e il 1o settembre 2007.

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 112 del 26.4.2006, pag. 19. Azione comune modificata dall’azione comune 2006/918/PESC (GU L 349 del 12.12.2006, pag. 57).