16.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/83


AZIONE COMUNE 2007/113/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2007

che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 14, 18, paragrafo 5, e 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/588/PESC (1) relativa alla nomina del rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Asia centrale.

(2)

Il 20 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/118/PESC che proroga fino al 28 febbraio 2007 e modifica il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per l'Asia centrale.

(3)

Con la decisione 2006/670/PESC del Consiglio del 5 ottobre 2006 il Consiglio ha nominato il sig. Pierre Morel RSUE per l'Asia centrale.

(4)

Il 7 giugno 2006 il Consiglio ha approvato la politica dell'Unione europea per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di una capacità operativa costituita in virtù del titolo V del trattato sull'Unione europea.

(5)

In base al riesame dell'azione comune 2005/588/PESC è opportuno modificare e prorogare il mandato dell'RSUE per un periodo di dodici mesi.

(6)

L'UE desidera sviluppare la cooperazione bilaterale in materia di energia con i principali partner in termini di produzione e di transito dell’Asia centrale.

(7)

L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Pierre MOREL quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per l'Asia centrale è prorogato fino al 29 febbraio 2008.

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in Asia centrale. Questi includono quanto segue:

a)

promuovere buone e strette relazioni tra i paesi dell'Asia centrale e l'Unione europea in base a valori e interessi comuni come previsto nei pertinenti accordi;

b)

contribuire a rafforzare la stabilità e la cooperazione tra i paesi della regione;

c)

contribuire a rafforzare la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Asia centrale;

d)

affrontare le minacce vitali e particolarmente i problemi specifici aventi implicazioni dirette per l'Europa;

e)

potenziare l'efficacia e la visibilità dell'Unione europea nella regione, anche mediante un più stretto coordinamento con altri pertinenti partner ed organizzazioni internazionali quali l'OSCE.

Articolo 3

Mandato

1.   Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, il mandato dell'RSUE consiste nel:

a)

seguire da vicino le evoluzioni politiche in Asia centrale, sviluppando e mantenendo stretti contatti con i governi, i parlamenti, la magistratura, la società civile e i mezzi di comunicazione di massa;

b)

incoraggiare il Kazakistan, la Repubblica del Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l'Uzbekistan a cooperare su questioni regionali di interesse comune;

c)

sviluppare contatti e cooperazione appropriati con i principali attori interessati nella regione, incluse tutte le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali;

d)

contribuire, in stretta cooperazione con l'OSCE, alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti sviluppando contatti con le autorità e gli altri attori locali (ONG, partiti politici, minoranze, gruppi religiosi e loro dirigenti);

e)

contribuire alla formulazione degli aspetti legati alla sicurezza energetica della PESC per quanto riguarda l'Asia centrale;

f)

promuovere il coordinamento politico generale dell'Unione europea in Asia centrale e garantire la coerenza delle azioni esterne dell'Unione europea nella regione lasciando impregiudicata la competenza comunitaria;

g)

assistere il Consiglio nell'ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti dell'Asia centrale;

h)

contribuire all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone colpite dai conflitti, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo.

2.   L'RSUE sostiene l'operato del Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR) nella regione e opera in stretta cooperazione con la presidenza, i capimissione UE, l'RSUE per l'Afghanistan e la Commissione. L'RSUE mantiene una visione globale di tutte le attività dell'Unione europea nella regione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa dell’SG/AR. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

2.   Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico all'RSUE nell’ambito del mandato.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o marzo 2007 al 29 febbraio 2008 è pari a 1 000 000 di EUR.

2.   Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2007.

4.   La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 6

Costituzione della squadra

1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall'SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. L'RSUE informa la presidenza e la Commissione della composizione definitiva della squadra.

2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con l'RSUE. La retribuzione del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata.

3.   Tutti gli impieghi della categoria A non interessati dal comando sono, se del caso, oggetto di pubblicità da parte del Segretariato generale del Consiglio e sono inoltre notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.

4.   I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 7

Sicurezza

1.   L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.

2.   L'RSUE, secondo la politica dell'Unione europea sulla sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato ed alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

a)

stabilendo, sulla base di linee guida del Segretariato del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, la gestione degli incidenti di sicurezza, nonché un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione europea abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, come richiesto dalle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'Unione europea, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal Segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;

d)

assicurando che siano attuate le raccomandazioni formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato;

e)

assicurando, ove necessario e nell'ambito delle sue responsabilità in quanto parte della catena di comando, che in tutti gli elementi dell'Unione europea presenti in una o più operazioni di gestione delle crisi nell'area geografica di sua competenza si adotti un'impostazione coerente per quanto riguarda la sicurezza del personale.

Articolo 8

Relazioni

Di norma l'RSUE riferisce personalmente all'SG/AR e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione. Su raccomandazione dell'SG/AR e del CPS, l'RSUE può riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».

Articolo 9

Coordinamento

Al fine di assicurare la coerenza dell’azione esterna dell’Unione europea, le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle dell’SG/AR, della presidenza e della Commissione. L'RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione, i quali si adoperano per assistere l'RSUE nell’esecuzione del suo mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con l'RSUE in Afghanistan e con altri attori internazionali e regionali sul campo.

Articolo 10

Riesame

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione europea nella regione sono esaminati periodicamente. L'RSUE presenta all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2007 e una relazione esauriente sull'esecuzione del suo mandato entro la metà di novembre 2007. Tali relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 12

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÄUBLE


(1)  GU L 199 del 29.7.2005, pag. 100. Azione comune modificata dall'azione comune 2006/118/PESC (GU L 49 del 21.2.2006, pag. 7).

(2)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).