29.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/15


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2007

che autorizza la Francia, a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare una riduzione dell’imposta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante, immessa in consumo nei dipartimenti della Corsica

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2007/880/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, in combinato disposto con il suo allegato II, la Francia è stata autorizzata ad applicare una riduzione dell’imposta di consumo in Corsica. L’autorizzazione era stata concessa fino al 31 dicembre 2006.

(2)

Con lettera del 16 ottobre 2006 le autorità francesi hanno chiesto l’autorizzazione di applicare una riduzione dell’imposta sull’energia unicamente sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante, per continuare una prassi seguita nell’ambito della suddetta deroga. La domanda è stata presentata prima della scadenza di tale deroga. La riduzione richiesta è di 1 EUR all’ettolitro per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2012. In Corsica la fornitura di benzina senza piombo ai distributori comporta un considerevole sovraccosto rispetto alla fornitura sul continente ed i prezzi finali sono di 4 fino a 7 EUR superiori a quelli praticati sul continente.

(3)

Se si riduce l’imposta sulla benzina senza piombo in Corsica, i consumatori ai quali essa si applica si troveranno maggiormente equiparati con i consumatori del continente. Questo provvedimento risponde pertanto ad obiettivi di politica regionale e di coesione.

(4)

La riduzione fiscale non va oltre quanto è necessario per tener conto dei costi supplementari di trasporto e di distribuzione a carico dei consumatori in Corsica.

(5)

La richiesta riduzione dell’imposta rispetta il livello minimo previsto nella direttiva 2003/96/CE, che è attualmente di 359 EUR/1 000 l (vale a dire 35,90 EUR/hl), anche tenendo conto dell’autorizzazione concessa con la decisione 2005/767/CE del Consiglio (2), i cui effetti possono cumularsi con quelli della presente decisione.

(6)

Tenuto conto della lontananza e dell’isolamento dei dipartimenti ai quali si applica tale provvedimento, e data anche la modesta entità della riduzione dell’imposta in questione, che peraltro è molto superiore al livello minimo comunitario, il provvedimento richiesto non comporterà specificamente un maggiore afflusso di fornitura di carburanti.

(7)

Di conseguenza, il provvedimento è accettabile ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e in considerazione dell’esigenza di assicurare una concorrenza leale e non è incompatibile con le politiche comunitarie in materia di ambiente, energia e trasporti.

(8)

È quindi opportuno autorizzare la Francia, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ad applicare fino al 31 dicembre 2012 una riduzione dell’imposta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante, immessa in consumo in Corsica.

(9)

È opportuno assicurare che la Francia possa applicare l’esatta riduzione, oggetto della presente decisione, senza discontinuità rispetto alle disposizioni in applicazione prima del 1o gennaio 2007 in virtù della deroga di cui all’articolo 18 della direttiva 2003/96/CE, in combinato disposto con il suo allegato II. È opportuno pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto dal 1o gennaio 2007,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia è autorizzata ad applicare una riduzione dell’imposta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante, immessa in consumo nei dipartimenti della Corsica.

Per evitare una compensazione eccessiva, la riduzione non deve essere superiore ai costi supplementari di trasporto, immagazzinamento e distribuzione rispetto alla Francia continentale.

La riduzione dell’imposta deve soddisfare agli obblighi previsti nella direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all’articolo 7.

Articolo 2

La presente decisione si applica con decorrenza dal 1o gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. NUNES CORREIA


(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 31).

(2)  GU L 290 del 4.11.2005, pag. 25.