18.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/81


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 dicembre 2007

relativa all’approvazione dei programmi di controllo della Salmonella nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus in determinati paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e recante modifica della decisione n. 2006/696/CE, per quanto riguarda determinate condizioni di polizia sanitaria relative all’importazione di pollame e uova da cova

[notificata con il numero C(2007) 6094]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/843/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sul controllo della Salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2), in particolare l’articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

il regolamento (CE) n. 2160/2003 presenti negli alimenti contiene norme relative al controllo della Salmonella in differenti popolazioni di pollame. Le norme sono applicabili negli Stati membri a partire dai termini di cui all’allegato I di tale regolamento, e in particolare 18 mesi dopo la fissazione di un obiettivo per la riduzione della prevalenza della Salmonella.

(2)

Un obiettivo di riduzione di questo tipo è applicabile ai gruppi di riproduzione di Gallus gallus a decorrere dal 1o luglio 2005, a norma del regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione (4), alle galline ovaiole a decorrere dal 1o agosto 2006, a norma del regolamento (CE) n. 1168/2006 , e ai polli da carne a decorrere dal 1o luglio 2007, a norma del regolamento (CE) n. 646/2007 (5).

(3)

Il Canada, Israele, la Tunisia e gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione i propri programmi di controllo per la Salmonella nel pollame da riproduzione di Gallus gallus, nelle uova da cova dello stesso nonché nei pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati all’allevamento. Giacché si è ritenuto che tali programmi fornissero garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003, essi dovrebbero essere approvati.

(4)

La decisione 2006/696/CE della Commissione del 28 agosto 2006, che istituisce un elenco di paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici, definisce le condizioni di certificazione veterinaria applicabili e modifica le decisioni 93/342/CEE, 2000/585/CE e 2003/812/CE (6), regolamenta le importazioni verso la Comunità e il transito attraverso di essa di pollame riproduttore e da reddito, di uova da cova nonché di pulcini di un giorno e istituisce un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare gli animali e le uova da cova pertinenti.

(5)

In virtù del regolamento (CE) n. 2160/2003, l’ammissione o il mantenimento negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione comunitaria, per le relative specie o categorie, dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali o uova da cova contemplati da tale regolamento, sono subordinati alla presentazione alla Commissione, da parte del paese terzo interessato, di un equivalente dei programmi nazionali di controllo della Salmonella che devono essere definiti dagli Stati membri ed alla sua approvazione da parte della Commissione.

(6)

In conseguenza all’approvazione dei programmi, il Canada, Israele, la Tunisia e gli Stati Uniti dovrebbero rimanere inseriti nell’elenco di cui alla decisione 2006/696/CE di paesi terzi da cui gli Stati membri sono autorizzati a importare pollame da riproduzione di Gallus gallus, uova da cova dello stesso nonché pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati all’allevamento.

(7)

Determinati altri paesi terzi attualmente non elencati nella decisione 2006/696/CE non hanno ancora presentato alla Commissione alcun programma di controllo della Salmonella. Giacché le norme relative al pollame da riproduzione di Gallus gallus, alle uova da cova dello stesso nonché ai pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati all’allevamento sono già applicabili nella Comunità, le importazioni da paesi terzi di tale pollame e di tali uova non dovrebbero più essere autorizzate. L’elenco di paesi terzi o di parti del loro territorio di cui all’allegato I, prima parte della decisione 2006/696/CE dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(8)

Al fine di assicurare garanzie equivalenti alle norme applicate all’interno della Comunità, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare pollame riproduttore e da reddito di Gallus gallus, uova da cova dello stesso nonché pulcini di un giorno di Gallus gallus, dovrebbero certificare l’applicazione del programma di controllo per la Salmonella all’allevamento di origine, e che tale allevamento è stato sottoposto a prove riguardo alla presenza di sierotipi di Salmonella rilevanti per la salute pubblica non appena le norme siano applicabili alle diverse popolazioni di pollame nella Comunità.

(9)

Inoltre, in virtù del regolamento (CE) n. 2160/2003, dal 1o gennaio 2007 nella Comunità i branchi di Gallus gallus non possono essere usati ai fini della riproduzione e le loro uova non possono essere utilizzate come uova da cova se sono infettati con Salmonella enteritidis e/o con Salmonella typhimurium. Di conseguenza l’importazione nella Comunità di pollame da riproduzione, pulcini di un giorno destinati all’allevamento e di uova da cova può essere autorizzata solo se i branchi di origine sono stati sottoposti a prove e sono risultati esenti da Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium.

(10)

Il regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione, del 1o agosto 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della Salmonella nel pollame (7), contiene disposizioni sull’uso degli antimicrobici e dei vaccini nell’ambito dei programmi nazionali di controllo approvati dalla Commissione in virtù del regolamento (CE) n. 2160/2003.

(11)

I paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare pollame riproduttore e da reddito di Gallus gallus, uova da cova nonché pulcini di un giorno di Gallus gallus, dovrebbero certificare che le norme specifiche sull’uso degli antimicrobici e dei vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono state applicate non appena le norme siano applicabili alle diverse popolazioni di pollame nella Comunità. Se sono stati utilizzati antimicrobici su pulcini di un giorno per scopi diversi dal controllo della Salmonella, tale fatto va indicato sul certificato, dal momento che può influenzare le analisi effettuate per rilevare la Salmonella al momento dell’importazione.

(12)

I modelli dei certificati veterinari della decisione 2006/696/CE per l’importazione di pollame riproduttore e da reddito, uova da cova nonché pulcini di un giorno dovrebbero essere modificati di conseguenza. Per evitare che quando le norme sulle importazioni di cui al regolamento (CE) n. 2160/2003 diventeranno applicabili al pollame da reddito e ai pulcini di un giorno diversi da quelli da riproduzione si debbano modificare nuovamente i modelli dei certificati veterinari, tali modelli dovrebbero essere modificati anche per le importazioni di tali animali, indicando chiaramente quando tali modifiche saranno applicabili alle diverse popolazioni.

(13)

La Bulgaria e la Romania hanno aderito all’Unione europea il 1o gennaio 2007. A decorrere da tale data le norme sul commercio intracomunitario di cui alla decisione 2006/696/CE sono applicabili a tali nuovi Stati membri. Di conseguenza la Bulgaria e la Romania dovrebbero essere cancellate dall’elenco di paesi terzi da cui agli Stati membri sono autorizzati a importare di cui agli allegati I e II, parte 1 della decisione 2006/696/CE.

(14)

Per evitare perturbazioni negli scambi, l’uso dei certificati veterinari rilasciati ai sensi della decisione 2006/696/CE, nella versione attuale, dovrebbe essere consentito per un periodo di 60 giorni a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione.

(15)

Tuttavia, per evitare che quando le norme sulle importazioni di cui al regolamento (CE) n. 2160/2003 diventeranno applicabili alle galline ovaiole e ai polli da carne di Gallus gallus si debbano modificare nuovamente i modelli dei certificati veterinari, tali modelli dovrebbero essere modificati anche per le importazioni di tali animali, indicando chiaramente quando tali modifiche saranno applicabili alle diverse popolazioni. Il termine di applicazione di tali modifiche dovrebbe dunque essere ritardato di conseguenza.

(16)

La decisione 2006/696/CE và pertanto modificata di conseguenza.

(17)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I programmi di controllo presentati dal Canada, da Israele, dalla Tunisia e dagli Stati Uniti in conformità all’articolo 10 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2160/2003 sono approvati per quanto riguarda la Salmonella nei branchi di galline da riproduzione.

Articolo 2

Gli allegati I e II della decisione 2006/696/CE sono modificati conformemente all’allegato di cui alla presente decisione.

Articolo 3

Le partite di pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti, di pulcini di un giorno diversi dai ratiti e di uova da cova di pollame diverso dai ratiti per cui sono stati rilasciati certificati veterinari in conformità con la decisione 2006/696/CE, nella versione in vigore prima della data di applicazione della presente decisione, possono essere importate nella Comunità per un periodo di 60 giorni a partire dalla data di data di attuazione della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 15 febbraio 2008.

Tuttavia i punti II.2.5 del modello di certificato per pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti e II.2.4 del modello di certificato per pulcini di un giorno diversi dai ratiti, di cui all’allegato I della decisione 2006/696/CE modificata dalla presente decisione, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009 se il pollame riproduttore o i pulcini di un giorno sono destinati solo alla produzione di carne.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1237/2007 della Commissione (GU L 280 del 24.10.2007, pag. 5).

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(4)  GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1168/2006 (GU L 211 dell’1.8.2006, pag. 4).

(5)  GU L 151 del 13.6.2007, pag. 21.

(6)  GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1. Decisione modificata dal regolamento (CE) n. 1237/2007.

(7)  GU L 212 del 2.8.2006, pag. 3.


ALLEGATO

(1)

L’allegato I della decisione 2006/696/CE è così modificato:

a)

La parte 1 è sostituita dal testo seguente:

«Parte 1

Elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi (1)

Paese

Codice del territorio

Delimitazione del territorio

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Modelli

Garanzie complementari

1

2

3

4

5

6

AR — Argentina

AR-0

 

SPF

 

 

AU — Australia

AU-0

 

BPP, DOC, HEP, SPF, SRP

 

A

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

BR — Brasile

BR-0

 

SPF

 

 

BR-1

Stati di Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

BPP, DOC, HEP, SPF, SRP

 

A

BR-2

Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

BPR, DOR, HER, SRA

 

 

BW — Botswana

BW-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

CA — Canada

CA-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SPF, SRP

IV

 

CH — Svizzera

CH-0

 

 (2)

 

 

CL — Cile

CL-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SPF, SRP

 

A

HR — Croazia

HR-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SPF, SRP

 

A

GL — Groenlandia

GL-0

 

SPF

 

 

IL — Israele

IL-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SPF, SRP

IV

 

IS — Islanda

IS-0

 

SPF

 

 

MG — Madagascar

MG-0

 

SPF

 

 

MX — Messico

MX-0

 

SPF

 

 

NA — Namibia

NA-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

NZ — Nuova Zelanda

NZ-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SPF, SRP

 

A

PM —

Saint Pierre e Miquelon

PM-0

 

SPF

 

 

TH — Thailandia

TH-0

 

SPF

 

 

TN — Tunisia

TN-0

 

DOR, BPR, BPP, HER, SPF

IV

 

TR — Turchia

TR-0

 

SPF

 

 

US — Stati Uniti

US-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SPF, SRP

IV

 

UY — Uruguay

UY-0

 

SPF

 

 

ZA — Sudafrica

ZA-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

b)

La parte 2 è così modificata:

i)

Alla sottovoce «Garanzie complementari (GC)» è aggiunto il testo seguente:

«“IV”

Garanzie pertinenti per pollame da riproduzione di Gallus gallus, per pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati all’allevamento e per uova da cova di Gallus gallus, conformi alle norme UE sul controllo della Salmonella, sono state fornite e verranno certificate in conformità rispettivamente con il modello BPP, DOC e HEP.»

ii)

Alla sottovoce «Garanzie complementari (GC)» è aggiunto il testo seguente:

Condizioni specifiche

«“A”

Divieto di importazione nella Comunità di pollame da riproduzione di Gallus gallus, pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati all’allevamento e uova da cova di Gallus gallus, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di controllo della Salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.»

iii)

il modello di certificato veterinario per pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti (BPP) è sostituito dal modello seguente:

«Modello di certificato veterinario per pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti (BPP)

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iv)

il modello di certificato veterinario per pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti (DOC) è sostituito dal modello seguente:

«Modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti (DOC)

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v)

il modello di certificato veterinario per pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti (HEP) è sostituito dal modello seguente:

«Modello di certificato veterinario per uova da cova di pollame diverso dai ratiti (HEP)

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2)

Le menzioni relative alla Bulgaria e alla Romania sono cancellate dall’Allegato II, parte 1 della decisione 2006/696/CE.


(1)  Fatte salve specifiche prescrizioni in materia di certificazione contemplate da accordi tra la Comunità e i paesi terzi.

(2)  Certificati conformi all’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132