8.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/34


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2007

sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica slovacca

(2007/801/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 stabilisce che le disposizioni dell'acquis di Schengen non rientranti nell'allegato I di detto atto si applicano in un nuovo Stato membro, ai sensi di detto strumento, solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione dell'acquis.

(2)

Il Consiglio, dopo aver verificato il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione della parte relativa alla protezione dei dati dell'acquis di Schengen in questione da parte della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (di seguito «gli Stati membri interessati»), ha reso applicabili agli Stati membri interessati le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen a decorrere dal 1o settembre 2007.

(3)

Il Consiglio ha ora verificato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili quali definite nella decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 riguardante l'istituzione della commissione permanente della convenzione di Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def.] (2), il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione dell'acquis di Schengen in tutti i settori dello stesso — frontiere aeree, frontiere terrestri, cooperazione di polizia, sistema d'informazione Schengen, frontiere marittime e visti — negli Stati membri interessati.

(4)

L'8 novembre 2007 il Consiglio ha concluso che gli Stati membri interessati soddisfacevano i requisiti in ciascuno dei settori menzionati.

(5)

È possibile fissare le date per l'applicazione della totalità dell'acquis di Schengen in tali Stati membri, vale a dire a partire dalle quali i controlli sulle persone alle frontiere interne con tali Stati membri dovrebbero essere soppressi.

(6)

Dalla prima di tali date, si dovrebbero sopprimere le restrizioni all'uso del sistema d'informazione Schengen previste nella decisione 2007/471/CE del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica slovacca (3).

(7)

Per evitare che l'allargamento della zona Schengen accresca la difficoltà dei viaggi all'interno della zona per talune categorie di persone, è opportuno mantenere l'agevolazione prevista dalla decisione n. 895/2006/CE (4) per i cittadini di paesi terzi in possesso di un visto nazionale di breve durata, rilasciato da uno degli Stati membri interessati ai fini del transito nel territorio di altri Stati membri. È pertanto opportuno continuare ad applicare, per un limitato periodo transitorio, talune disposizioni della suddetta decisione.

(8)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, dell'atto di adesione del 2003 e in conseguenza dell'applicazione parziale dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord prevista dalla decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (5), in particolare l'articolo 1, primo comma, solo parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen applicabili agli Stati membri interessati nelle loro relazioni con gli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen dovrebbe essere applicata nelle relazioni degli Stati membri interessati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(9)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B, C, D, F e H della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6), relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Le disposizioni dell'acquis di Schengen di cui all'allegato I si applicano agli Stati membri interessati a decorrere dal 21 dicembre 2007 nelle relazioni tra di loro e in quelle con il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia.

Nella misura in cui tali disposizioni disciplinano l'eliminazione dei controlli sulle persone alle frontiere interne, esse si applicano a decorrere dal 30 marzo 2008 alle frontiere aeree.

Tutte le restrizioni all'uso del sistema d'informazione Schengen da parte degli Stati membri interessati sono soppresse a decorrere dal 21 dicembre 2007.

2.   Le disposizioni dell'acquis di Schengen di cui all'allegato II si applicano agli Stati membri interessati a decorrere dal 21 dicembre 2007 nelle loro relazioni con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 2

Fino al 30 giugno 2008 e durante il loro periodo di validità, i visti nazionali di breve durata rilasciati prima del 21 dicembre 2007 continuano ad essere validi ai fini del transito nel territorio degli altri Stati membri interessati, nella misura in cui questi abbiano riconosciuto detti visti di breve durata ai fini del transito conformemente alla decisione n. 895/2006/CE. Si applicano le condizioni previste nella suddetta decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

A. COSTA


(1)  Parere espresso il 15 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 138.

(3)  GU L 179 del 7.7.2007, pag. 46.

(4)  Decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio (GU L 167 del 20.6.2006, pag. 1).

(5)  GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70.

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.


ALLEGATO I

Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 che devono essere rese applicabili agli Stati membri interessati nelle loro relazioni con gli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen nonché con l'Islanda e la Norvegia

1.

Per quanto riguarda le disposizioni della convenzione di Schengen:

articolo 1, nella misura in cui riguarda le disposizioni del presente punto, articoli da 9 a 12, articoli da 14 a 25 escluso l'articolo 19, paragrafo 2, articoli da 40 a 43 e articoli da 126 a 130, nella misura in cui riguardano le disposizioni del presente punto, della convenzione di Schengen, modificata da alcuni degli atti elencati al punto 2, lettera c) in appresso.

2.

Altre disposizioni:

a)

le seguenti disposizioni degli accordi di adesione alla convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nonché degli atti finali e relative dichiarazioni:

accordo, firmato il 27 novembre 1990, di adesione della Repubblica italiana: articolo 2, articolo 3 e dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985,

accordo, firmato il 25 giugno 1991, di adesione del Regno di Spagna: articolo 2 e articolo 3,

accordo, firmato il 25 giugno 1991, di adesione della Repubblica portoghese: articolo 2, articolo 3 e dichiarazione 1, parte III, dell'atto finale,

accordo, firmato il 6 novembre 1992, di adesione della Repubblica ellenica: articolo 2,

accordo, firmato il 28 aprile 1995, di adesione della Repubblica d'Austria: articolo 2 e articolo 3,

accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione del Regno di Danimarca: articolo 2 e articolo 3,

accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione della Repubblica di Finlandia: articolo 2 e articolo 3,

accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione del Regno di Svezia: articolo 2 e articolo 3;

b)

le seguenti decisioni del comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen:

decisione del comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 riguardante la proroga del visto uniforme [SCH/Com-ex (93) 21],

decisione del comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 riguardante le procedure comuni relative all'annullamento, alla revoca o alla riduzione della validità del visto uniforme [SCH/Com-ex (93) 24],

decisione del comitato esecutivo del 21 novembre 1994 riguardante la procedura automatizzata per la consultazione delle autorità centrali di cui all'ex articolo 17, secondo comma della convenzione [SCH/Com-ex (94) 15 riv.],

decisione del comitato esecutivo del 22 dicembre 1994 riguardante lo scambio di dati statistici relativi al rilascio di visti uniformi [SCH/Com-ex (94) 25],

decisione del comitato esecutivo del 5 maggio 1995 riguardante la politica comune in materia di visti. Decisione ripresa nel verbale della riunione del comitato esecutivo tenutasi a Bruxelles il 28 aprile 1995 [SCH/Com-ex (95) PV 1 riv.],

decisione del comitato esecutivo del 27 giugno 1996 riguardante il rilascio di visti Schengen in relazione con l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen [SCH/Com-ex (96) 13 riv.],

decisione del comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 riguardante i principi generali per i mezzi di prova e gli indizi nel quadro degli accordi di riammissione tra Stati Schengen [SCH/Com-ex (97) 39 riv.],

decisione del comitato esecutivo del 21 aprile 1998 riguardante lo scambio a livello locale di dati statistici relativi ai visti [SCH/Com-ex (98) 12],

decisione del comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante le misure da adottare nei confronti di paesi che pongono problemi in materia di rilascio di documenti che consentono l'allontanamento dal territorio Schengen [SCH/Com-ex (98) 18 riv.],

decisione del comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante i titoli di soggiorno monegaschi [SCH/Com-ex (98) 19],

decisione del comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante l'apposizione del timbro sui passaporti dei richiedenti il visto [SCH/Com-ex (98) 21],

decisione del comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante una «clausola pigliatutto» ai fini dell'applicazione dell'intero acquis di Schengen di carattere tecnico [SCH/Com-ex(98) 29 riv.],

decisione del comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 riguardante il vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia [SCH/Com-ex (98) 52],

decisione del comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 relativa all'elaborazione di un manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto [SCH/Com-ex (98) 56],

decisione del comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante le versioni definitive del manuale comune e dell'istruzione consolare comune [SCH/Com-ex (99) 13] nella misura in cui riguarda le disposizioni dell'istruzione consolare comune che non sono state ancora rese applicabili ai sensi dell'atto di adesione del 2003,

decisione del comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante il manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto [SCH/Com-ex (99) 14];

c)

gli altri strumenti seguenti:

decisione 2000/645/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che rettifica l'acquis di Schengen contenuto nella decisione del comitato esecutivo «Schengen» SCH/Com-ex (94) 15 REV. (GU L 272 del 25.10.2000, pag. 24). Decisione modificata dalla decisione 2003/330/CE (GU L 116 del 13.5.2003, pag. 22),

regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 4),

decisione 2001/420/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'adeguamento delle parti V e VI e dell'allegato 13 dell'istruzione consolare comune nonché dell'allegato 6 a) del manuale comune per quanto riguarda i visti per soggiorno di lunga durata aventi altresì valore di visto per soggiorni di breve durata (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 47), nella misura in cui riguarda l'istruzione consolare comune,

direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34) e decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55),

decisione 2002/44/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la parte VII e l'allegato 12 dell'istruzione consolare comune nonché l'allegato 14 a del manuale comune (GU L 20 del 23.1.2002, pag. 5) nella misura in cui riguarda l'istruzione consolare comune,

decisione 2002/354/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all'adeguamento della parte III e alla stesura di un allegato 16 dell'istruzione consolare comune (GU L 123 del 9.5.2002 pag. 50),

decisione 2002/585/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa all'adeguamento delle parti III e VIII dell'istruzione consolare comune (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 44),

decisione 2002/586/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa all'adeguamento della parte VI dell'istruzione consolare comune (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 48),

regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito (GU L 64 del 7.3.2003, pag. 1),

regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8) nella misura in cui riguarda l'istruzione consolare comune,

decisione 2003/454/CE del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla modifica dell'allegato 12 dell'istruzione consolare comune e dell'allegato 14 a del manuale comune relativamente ai diritti per i visti (GU L 152 del 20.6.2003, pag. 82) nella misura in cui riguarda l'istruzione consolare comune,

decisione 2003/585/CE del Consiglio, del 28 luglio 2003, relativa alla modifica dell'allegato 2, inventario A, dell'istruzione consolare comune e dell'allegato 5, inventario A, del manuale comune relativamente ai requisiti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici pachistani (GU L 198 del 6.8.2003, pag. 13), nella misura in cui riguarda l'istruzione consolare comune,

decisione 2003/586/CE del Consiglio, del 28 luglio 2003, relativa alla modifica dell'allegato 3, parte I, dell'istruzione consolare comune e dell'allegato 5a, parte I, del manuale comune relativamente all'obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi (GU L 198 del 6.8.2003, p. 15), nella misura in cui riguarda l'istruzione consolare comune,

decisione 2003/725/GAI del Consiglio, del 2 ottobre 2003, che modifica l'articolo 40, paragrafi 1 e 7, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 37),

decisione 2004/14/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica il terzo comma (Criteri di base per l'esame della domanda) della parte V dell'istruzione consolare comune (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 74),

decisione 2004/15/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica il punto 1.2 della parte II dell'istruzione consolare comune e che introduce un nuovo allegato di detta istruzione (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 76),

decisione 2004/17/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la parte V, punto 1.4 dell'istruzione consolare comune e la parte I, punto 4.1.2, del manuale comune in vista dell'inclusione di un'assicurazione sanitaria di viaggio tra i documenti giustificativi richiesti per il rilascio del visto di ingresso uniforme (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 79), nella misura in cui riguarda l'istruzione consolare comune,

decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28),

raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 23),

prima frase dell'articolo 1 e titolo III del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1),

decisione 2006/440/CE del Consiglio, del 1o giugno 2006, che modifica l'allegato 12 dell'istruzione consolare comune e l'allegato 14a del manuale comune relativamente ai diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 77), nella misura in cui riguarda l'istruzione consolare comune,

articolo 4, lettera b) e articolo 9, lettera c) del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1),

decisione 2006/684/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, recante modifica dell'allegato 2, inventario A, dell'istruzione consolare comune relativamente ai requisiti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio indonesiani (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 29),

decisione 2007/519/CE del Consiglio, del 16 luglio 2007, recante modifica della parte 2 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) (GU L 192 del 24 7.2007, pag. 26).


ALLEGATO II

Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2003 che devono essere rese applicabili agli Stati membri interessati nelle loro relazioni con il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord

1.

Per quanto riguarda le disposizioni della convenzione di Schengen:

articolo 40 ed articoli 42 e 43, nella misura in cui riguardano l'articolo 40.

2.

Altre disposizioni:

a)

le seguenti decisioni del comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen:

decisione del comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 riguardante il vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia [SCH/Com-ex (98) 52];

b)

gli altri strumenti seguenti:

decisione 2003/725/GAI del Consiglio, del 2 ottobre 2003, che modifica l'articolo 40, paragrafi 1 e 7, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 37).