8.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/34 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 6 dicembre 2007
sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica slovacca
(2007/801/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 stabilisce che le disposizioni dell'acquis di Schengen non rientranti nell'allegato I di detto atto si applicano in un nuovo Stato membro, ai sensi di detto strumento, solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione dell'acquis. |
(2) |
Il Consiglio, dopo aver verificato il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione della parte relativa alla protezione dei dati dell'acquis di Schengen in questione da parte della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (di seguito «gli Stati membri interessati»), ha reso applicabili agli Stati membri interessati le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen a decorrere dal 1o settembre 2007. |
(3) |
Il Consiglio ha ora verificato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili quali definite nella decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 riguardante l'istituzione della commissione permanente della convenzione di Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def.] (2), il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione dell'acquis di Schengen in tutti i settori dello stesso — frontiere aeree, frontiere terrestri, cooperazione di polizia, sistema d'informazione Schengen, frontiere marittime e visti — negli Stati membri interessati. |
(4) |
L'8 novembre 2007 il Consiglio ha concluso che gli Stati membri interessati soddisfacevano i requisiti in ciascuno dei settori menzionati. |
(5) |
È possibile fissare le date per l'applicazione della totalità dell'acquis di Schengen in tali Stati membri, vale a dire a partire dalle quali i controlli sulle persone alle frontiere interne con tali Stati membri dovrebbero essere soppressi. |
(6) |
Dalla prima di tali date, si dovrebbero sopprimere le restrizioni all'uso del sistema d'informazione Schengen previste nella decisione 2007/471/CE del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica slovacca (3). |
(7) |
Per evitare che l'allargamento della zona Schengen accresca la difficoltà dei viaggi all'interno della zona per talune categorie di persone, è opportuno mantenere l'agevolazione prevista dalla decisione n. 895/2006/CE (4) per i cittadini di paesi terzi in possesso di un visto nazionale di breve durata, rilasciato da uno degli Stati membri interessati ai fini del transito nel territorio di altri Stati membri. È pertanto opportuno continuare ad applicare, per un limitato periodo transitorio, talune disposizioni della suddetta decisione. |
(8) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, dell'atto di adesione del 2003 e in conseguenza dell'applicazione parziale dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord prevista dalla decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (5), in particolare l'articolo 1, primo comma, solo parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen applicabili agli Stati membri interessati nelle loro relazioni con gli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen dovrebbe essere applicata nelle relazioni degli Stati membri interessati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. |
(9) |
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B, C, D, F e H della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6), relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
1. Le disposizioni dell'acquis di Schengen di cui all'allegato I si applicano agli Stati membri interessati a decorrere dal 21 dicembre 2007 nelle relazioni tra di loro e in quelle con il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia.
Nella misura in cui tali disposizioni disciplinano l'eliminazione dei controlli sulle persone alle frontiere interne, esse si applicano a decorrere dal 30 marzo 2008 alle frontiere aeree.
Tutte le restrizioni all'uso del sistema d'informazione Schengen da parte degli Stati membri interessati sono soppresse a decorrere dal 21 dicembre 2007.
2. Le disposizioni dell'acquis di Schengen di cui all'allegato II si applicano agli Stati membri interessati a decorrere dal 21 dicembre 2007 nelle loro relazioni con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Articolo 2
Fino al 30 giugno 2008 e durante il loro periodo di validità, i visti nazionali di breve durata rilasciati prima del 21 dicembre 2007 continuano ad essere validi ai fini del transito nel territorio degli altri Stati membri interessati, nella misura in cui questi abbiano riconosciuto detti visti di breve durata ai fini del transito conformemente alla decisione n. 895/2006/CE. Si applicano le condizioni previste nella suddetta decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
A. COSTA
(1) Parere espresso il 15 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 138.
(3) GU L 179 del 7.7.2007, pag. 46.
(4) Decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio (GU L 167 del 20.6.2006, pag. 1).
(5) GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70.
(6) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
ALLEGATO I
Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 che devono essere rese applicabili agli Stati membri interessati nelle loro relazioni con gli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen nonché con l'Islanda e la Norvegia
1. |
Per quanto riguarda le disposizioni della convenzione di Schengen: articolo 1, nella misura in cui riguarda le disposizioni del presente punto, articoli da 9 a 12, articoli da 14 a 25 escluso l'articolo 19, paragrafo 2, articoli da 40 a 43 e articoli da 126 a 130, nella misura in cui riguardano le disposizioni del presente punto, della convenzione di Schengen, modificata da alcuni degli atti elencati al punto 2, lettera c) in appresso. |
2. |
Altre disposizioni:
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ALLEGATO II
Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2003 che devono essere rese applicabili agli Stati membri interessati nelle loro relazioni con il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord
1. |
Per quanto riguarda le disposizioni della convenzione di Schengen: articolo 40 ed articoli 42 e 43, nella misura in cui riguardano l'articolo 40. |
2. |
Altre disposizioni:
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