23.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2007

che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE

[notificata con il numero C(2007) 5357]

(2007/756/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (1), in particolare l’articolo 14, paragrafi 4 e 5,

vista la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (2), in particolare l’articolo 14, paragrafi 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

Quando autorizzano la messa in servizio di materiale rotabile, gli Stati membri devono garantire che a ciascun veicolo sia attribuito un codice di identificazione. Il codice deve quindi essere inserito in un registro di immatricolazione nazionale (di seguito «RIN»). Tale registro deve essere accessibile per consultazione ai rappresentanti delle autorità competenti e dei soggetti interessati. I vari registri nazionali, che devono essere coerenti per contenuti e formattazione dei dati, devono essere istituiti in base a specifiche tecniche e operative comuni.

(2)

Le specifiche comuni per il RIN devono essere adottate sulla base del progetto di specifica elaborato dall’Agenzia ferroviaria europea (di seguito «l’Agenzia»). Tali progetti di specifiche devono comprendere in particolare la definizione degli elementi seguenti: il contenuto, l’architettura funzionale e tecnica, il formato dei dati, le modalità operative, comprese le norme per l’inserimento e la consultazione dei dati.

(3)

La presente decisione è stata elaborata sulla base della raccomandazione n. ERA/REC/INT/01-2006 dell’Agenzia del 28 luglio 2006.

Il RIN di uno Stato membro dovrebbe contenere tutti i veicoli autorizzati nello Stato membro in questione. Tuttavia, i carri merci e le vetture passeggeri dovrebbero essere immatricolati solo nel RIN dello Stato membro in cui avviene la prima messa in servizio.

(4)

È opportuno utilizzare un modulo standard per l’immatricolazione dei veicoli, la conferma dell’immatricolazione, la modifica delle voci dell’immatricolazione e la conferma delle modifiche apportate.

(5)

Ogni Stato membro deve istituire un RIN informatizzato. Tutti i RIN devono essere collegati a un registro centrale delle immatricolazioni (di seguito «RCI») gestito dall’Agenzia per istituire il registro di documenti di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). L’RCI deve permettere agli utenti di effettuare ricerche in tutti i RIN mediante un unico portale e consentire lo scambio di dati fra i RIN nazionali. Tuttavia, per ragioni tecniche la connessione all’RCI non può essere realizzata immediatamente. Pertanto, gli Stati membri dovranno collegare i rispettivi RIN all’RCI soltanto quando quest’ultimo sarà effettivamente funzionante. A tal fine, l’Agenzia realizzerà un progetto pilota.

(6)

In conformità del punto 8 del verbale della riunione n. 40 del comitato di regolamentazione di cui all’articolo 21 della direttiva 2001/16/CE, tutti i veicoli esistenti devono essere registrati nel RIN dello Stato membro in cui sono stati precedentemente immatricolati. Il trasferimento di dati deve tenere conto di un periodo transitorio adeguato e della disponibilità dei dati.

(7)

In conformità dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 96/48/CE e dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2001/16/CE, il RIN deve essere tenuto e aggiornato da un organismo indipendente da qualsiasi impresa ferroviaria. Gli Stati membri devono informare la Commissione e gli altri Stati membri circa l’organismo che hanno designato a tal fine, anche per agevolare lo scambio di informazioni fra questi organismi.

(8)

Alcuni Stati membri dispongono di un’ampia rete con scartamento di 1 520 mm su cui circola una flotta di carri condivisa con i paesi della Comunità di Stati indipendenti (CSI). Tali Stati hanno pertanto adottato un sistema di registrazione comune che rappresenta un elemento importante per l’interoperabilità e la sicurezza della rete con scartamento di 1 520 mm. Occorre tenere conto di questa situazione specifica e adottare norme apposite per evitare incongruenze negli obblighi applicabili allo stesso veicolo nell’UE e nella CSI.

(9)

Le norme di cui all’allegato P della STI «Esercizio e gestione del traffico» sono applicabili al sistema di numerazione dei veicoli ai fini della registrazione nel RIN. L’Agenzia elaborerà una guida per l’applicazione armonizzata di tali norme.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 96/48/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con la presente decisione sono adottate le specifiche comuni del registro di immatricolazione nazionale in conformità dell’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 96/48/CE e dell’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2001/16/CE, di cui all’allegato.

Articolo 2

Quando gli Stati membri immatricolano i veicoli dopo l’entrata in vigore della presente decisione, utilizzano le specifiche comuni di cui all’allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri immatricolano i veicoli in conformità della sezione 4 dell’allegato.

Articolo 4

1.   In conformità dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 96/48/CE e dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2001/16/CE, gli Stati membri designano un organismo nazionale che sarà responsabile di tenere e aggiornare il registro di immatricolazione nazionale. Tale organismo può essere l’autorità nazionale competente in materia di sicurezza dello Stato membro interessato. Gli Stati membri assicurano che gli organismi in questione cooperino e condividano le informazioni per garantire la comunicazione tempestiva delle modifiche apportate ai dati.

2.   Entro un anno dall’entrata in vigore della presente decisione gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito all’organismo designato di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

1.   Il materiale rotabile messo in servizio per la prima volta in Estonia, Lettonia o Lituania e destinato a essere utilizzato al di fuori dell’Unione europea come parte della flotta comune di carri merci per la rete ferroviaria con scartamento di 1 520 mm è registrato sia nel RIN che nella banca dati del Consiglio dei trasporti ferroviari della Comunità di Stati indipendenti. In questo caso, può essere applicato il sistema di numerazione a 8 cifre invece di quello specificato nell’allegato.

2.   Il materiale rotabile messo in servizio per la prima volta in un paese terzo e destinato a essere utilizzato all’interno dell’Unione europea come parte della flotta comune di carri merci per la rete ferroviaria con scartamento di 1 520 mm non è registrato nel RIN. Tuttavia, in conformità dell’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2001/16/CE, deve essere possibile recuperare le informazioni elencate nell’articolo 14, paragrafo 5, lettere c), d) ed e), dalla banca dati del Consiglio dei trasporti ferroviari della CSI.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/32/CE della Commissione (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 63).

(2)  GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/32/CE.

(3)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 220 del 21.6.2004, pag. 3.


ALLEGATO

1.   DATI

L’elenco seguente illustra il formato proposto per i dati del RIN.

La numerazione delle voci segue la logica del modulo standard di registrazione proposto all’appendice 4.

Inoltre, possono essere aggiunti campi riservati ai commenti, come l’identificazione di veicoli oggetto di indagini (cfr. la sezione 3.4).

1.

Numero di veicolo europeo

Obbligatorio

Contenuto

Codice numerico identificativo come da definizioni di cui all’allegato P della STI «Esercizio e gestione del traffico» (di seguito «STI EGT») (1).

 

Formato

1.1.

Numero

12 cifre (2)

1.2.

Numero precedente (se applicabile, in caso di rinumerazione del veicolo)

12 cifre (2)

2.

Stato membro e ANS

Obbligatorio

Contenuto

Identificazione dello Stato membro e dell’autorità nazionale competente in materia di sicurezza (ANS) in cui il veicolo è stato autorizzato. Per i veicoli provenienti da un paese terzo, lo Stato membro in cui il veicolo è stato autorizzato.

 

Formato

2.1.

Codice numerico dello Stato membro come da definizione di cui all’allegato P della STI EGT

Un codice a 2 cifre

2.2.

Nome dell’ANS

Testo

3.

Anno di fabbricazione

Obbligatorio

Contenuto

L’anno in cui il veicolo è uscito dalla fabbrica.

 

Formato

3.

Anno di fabbricazione

AAAA

4.

Riferimento CE

Obbligatorio

Contenuto

Riferimenti della dichiarazione «CE» di verifica e dell’organismo che l’ha rilasciata (ente aggiudicatore).

 

Formato

4.1.

Data della dichiarazione

Data

4.2.

Riferimento CE

Testo

4.3.

Nome dell’ente che ha rilasciato la dichiarazione (ente aggiudicatore)

Testo

4.4.

Numero del registro delle imprese

Testo

4.5.

Indirizzo dell’organizzazione, via e numero

Testo

4.6.

Città

Testo

4.7.

Codice paese

ISO

4.8.

Codice postale

Codice alfanumerico

5.

Riferimento al registro del materiale rotabile

Obbligatorio

Contenuto

Riferimento all’organismo responsabile del registro del materiale rotabile (3).

 

Formato

5.1.

Organismo responsabile del registro

Testo

5.2.

Indirizzo dell’organismo, via e numero

Testo

5.3.

Città

Testo

5.4.

Codice paese

ISO

5.5.

Codice postale

Codice alfanumerico

5.6.

Indirizzo e-mail

E-mail:

5.7.

Riferimento per recuperare i dati tecnici pertinenti dal registro del materiale rotabile

Codice alfanumerico

6.

Restrizioni

Obbligatorio

Contenuto

Restrizioni all’utilizzo del veicolo.

 

Formato

6.1.

Restrizioni codificate

(cfr. appendice 1)

Codice

6.2.

Restrizioni non codificate

Testo

7.

Proprietario

Opzionale

Contenuto

Identificazione del proprietario del veicolo.

 

Formato

7.1.

Nome dell’organizzazione

Testo

7.2.

Numero del registro delle imprese

Testo

7.3.

Indirizzo dell’organizzazione, via e numero

Testo

7.4.

Città

Testo

7.5.

Codice paese

ISO

7.6.

Codice postale

Codice alfanumerico

8.

Detentore

Obbligatorio

Contenuto

Identificazione del detentore del veicolo.

 

Formato

8.1.

Nome dell’organizzazione

Testo

8.2.

Numero del registro delle imprese

Testo

8.3.

Indirizzo dell’organizzazione, via e numero

Testo

8.4.

Città

Testo

8.5.

Codice paese

ISO

8.6.

Codice postale

Codice alfanumerico

8.7.

MDV — opzionale

Codice alfanumerico

9.

Organismo responsabile della manutenzione

Obbligatorio

Contenuto

Riferimento all’organismo responsabile della manutenzione (4).

 

Formato

9.1.

Organismo responsabile della manutenzione

Testo

9.2.

Indirizzo dell’organismo, via e numero

Testo

9.3.

Città

Testo

9.4.

Codice paese

ISO

9.5.

Codice postale

Codice alfanumerico

9.6.

Indirizzo e-mail

E-mail:

10.

Ritiro

Obbligatorio quando applicabile

Contenuto

Data della cancellazione ufficiale e/o di altra disposizione di eliminazione e codice della modalità del ritiro.

 

Formato

10.1.

Modalità del ritiro

(cfr. appendice 3)

Codice a 2 cifre

10.2.

Data del ritiro

Data

11.

Stato membro in cui il veicolo è autorizzato

Obbligatorio

Contenuto

Elenco degli Stati membri in cui il veicolo è autorizzato.

 

Formato

11.

Codice numerico dello Stato membro come da definizione di cui all’allegato P.4 della STI EGT

Elenco

12.

Numero di autorizzazione

Obbligatorio

Contenuto

Numero armonizzato di autorizzazione per la messa in servizio, generato dall’ANS.

 

Formato

12.

Numero di autorizzazione

Codice alfanumerico basato sul NIE, cfr. appendice 2.

13.

Autorizzazione di messa in servizio

Obbligatorio

Contenuto

Data dell’autorizzazione di messa in servizio (5) del veicolo e periodo di validità.

 

Formato

13.1.

Data dell’autorizzazione

Data (AAAAMMGG)

13.2.

Autorizzazione valida fino al

Data (ultimo giorno incluso)

13.3.

Sospensione dell’autorizzazione

Sì/No

2.   ARCHITETTURA

2.1.   Collegamenti con altri registri

Per effetto del nuovo regime di regolamentazione comunitaria sono in corso di costituzione vari registri. La tabella seguente illustra i registri e le banche dati che, una volta realizzati, potranno essere collegati con il RIN.

Registro o banca dati

Organismo responsabile

Altri organismi che possono avervi accesso

RIN

(direttive sull’interoperabilità)

ORI (6)/ANS

Altri ANS/ORI/IF/GI/OI/OR/Detentore/Possessore/ERA/OTIF

RMR

(direttive sull’interoperabilità)

Da definire da parte degli Stati membri

IF/GI/ANS/ERA/OTIF/Detentore/Seminari

BDRMR

(STI ATTM & PSEA)

Detentore

IF/GI/ANS/ERA/Detentore/Seminari

BDOCUI

(STI ATTM & PSEA)

Da definire

IF/GI/ANS/ERA/Detentore/Seminari/Utente

Registro del materiale ferroviario rotabile (7)

(convenzione di Città del Capo)

Autorità di registrazione

Pubblico

Registro OTIF

(COTIF 99 — ATMF)

OTIF

Autorità competenti/IF/GI/OI/OR/Detentore/Proprietario/ERA/Sez. OTIF

Non è possibile aspettare lo sviluppo di tutti i registri per realizzare il RIN. La specifica del RIN deve quindi permettere la successiva creazione di un’interfaccia con gli altri registri. A tal fine:

RMR: nel RIN è fatto riferimento a questo registro indicando l’organismo responsabile del RMR. La chiave per collegare entrambi i registri sarà la voce n. 5.7,

BDRMR: include alcune voci «amministrative» del RIN. Specificato nella STI ATTM PSEA. Il PSEA terrà conto della specifica del RIN,

BDOCUI: include dati del BDRMR e dati riguardanti la manutenzione. Non sono previsti collegamenti con il RIN,

RMDV: dovrebbe essere gestito dall’ERA e dall’OTIF in collaborazione (l’ERA per l’UE e l’OTIF per tutti gli Stati membri dell’OTIF che non sono Stati membri dell’UE). Il detentore è registrato nel RIN. La STI EGT specifica altri registri centrali globali (come i codici di tipo dei veicoli, i codici di interoperabilità, i codici dei paesi, ecc.) che devono essere gestiti da un «organismo centrale» istituito dalla cooperazione fra l’ERA e l’OTIF,

registro del materiale rotabile ferroviario (convenzione di Città del Capo): si tratta di una registrazione delle informazioni finanziarie connesse all’attrezzatura mobile. Il registro potrebbe essere sviluppato a seguito della conferenza diplomatica di febbraio 2007. Esiste la possibilità di un collegamento in quanto il registro UNIDROIT richiede informazioni sul numero e sul proprietario del veicolo. La chiave per collegare i due registri è il NEV,

registro OTIF: il registro OTIF sarà specificato tenendo conto della presente decisione e degli altri registri UE.

La definizione dell’architettura dell’intero sistema e i collegamenti fra il RIN e gli altri registri saranno specificati in modo da consentire il recupero delle informazioni richieste, ove necessario.

2.2.   L’architettura globale del RIN dell’UE

I registri RIN devono essere realizzati mediante una soluzione decentralizzata. L’obiettivo è realizzare un motore di ricerca su dati distribuiti, utilizzando un’applicazione software comune, che permetta agli utenti di recuperare dati da tutti i registri locali (RL) negli Stati membri.

I dati del RIN sono stoccati a livello nazionale e saranno accessibili utilizzando un’applicazione su base web (dotata di un proprio indirizzo web).

Il registro virtuale europeo centralizzato di immatricolazione (RVE CI) è costituito da due sottosistemi:

il registro virtuale di immatricolazione (RVI), che è il motore di ricerca centrale nell’ERA, e

i registri di immatricolazione nazionali (RIN), che sono i registri locali (RL) degli Stati membri.

Figura 1

Architettura dell’RVE CI

Image

Questa architettura si basa su due sottosistemi complementari che permettono di effettuare ricerche su dati immagazzinati localmente in tutti gli Stati membri e consente di:

istituire registri informatizzati a livello nazionale e aprirli alla consultazione incrociata,

sostituire i registri cartacei con registrazioni informatizzate. In questo modo gli Stati membri potranno gestire e condividere le informazioni con altri Stati membri,

effettuare connessioni fra i RIN e l’RVI, utilizzando standard e terminologia comuni.

I principi essenziali di questa architettura sono i seguenti:

tutti i RIN faranno parte del sistema informatizzato in rete,

tutti gli Stati membri potranno visualizzare i dati comuni quando accederanno al sistema,

quando l’RVI sarà attivo, sarà possibile evitare la doppia registrazione dei dati e gli errori che possono derivare da questa situazione,

disponibilità di dati aggiornati.

Questa architettura sarà realizzata attraverso le fasi seguenti:

adozione della presente decisione,

attuazione di un progetto pilota da parte dell’Agenzia, comprendenti l’RVI con almeno tre RIN di Stati membri connessi a esso, inclusa una connessione funzionante di un RIN esistente che utilizza un motore di traduzione,

valutazione del progetto pilota e, ove opportuno, modifica della presente decisione,

pubblicazione da parte dell’Agenzia della specifica che gli Stati membri devono utilizzare per collegare i RIN all’RVI centrale,

come ultima fase, con una decisione distinta e previa valutazione del progetto pilota, la connessione di tutti i RIN all’RVI centrale.

3.   MODO OPERATIVO

3.1.   L’uso del RIN

Il RIN deve essere utilizzato per le finalità seguenti:

registrazione dell’autorizzazione,

registrazione del NEV assegnato ai veicoli,

ricerca di brevi informazioni, a livello europeo, connesse a un determinato veicolo,

controllo degli aspetti giuridici, quali gli obblighi e le informazioni giuridiche,

informazioni per le ispezioni, con particolare riferimento alla sicurezza e alla manutenzione,

contatti con il proprietario e il detentore,

controlli incrociati su determinati requisiti di sicurezza prima di rilasciare un attestato di sicurezza,

controllo di un determinato veicolo.

3.2.   Moduli per la presentazione delle domande

3.2.1.   Domanda di immatricolazione

Il modulo da utilizzare è allegato all’appendice 4.

L’organismo che richiede l’immatricolazione di un veicolo contrassegna la casella corrispondente a «Nuova immatricolazione». Quindi compila la prima parte del modulo con tutte le informazioni richieste alle voci da 2 a 9 e alla voce 11 e lo inoltra:

all’ORI dello Stato membro in cui l’immatricolazione è richiesta,

all’ORI del primo Stato membro in cui intende operare per un veicolo proveniente da un paese terzo.

3.2.2.   Immatricolazione di un veicolo e rilascio di un numero europeo di veicolo.

Al momento della prima immatricolazione, l’ORI interessato rilascia un numero europeo di veicolo.

È possibile compilare un modulo individuale di immatricolazione per veicolo o un unico modulo per un gruppo di veicoli della stessa serie o dello stesso ordine, al quale è allegato l’elenco dei numeri di veicolo.

L’ORI adotta misure ragionevoli per assicurare l’accuratezza dei dati che inserisce nel RIN. A tal fine l’ORI può chiedere informazioni ad altri ORI, in particolare quando l’organismo che chiede l’immatricolazione in uno Stato membro non è stabilito nello Stato membro in questione.

3.2.3.   Modifica di una o più voci di immatricolazione

L’organismo che chiede la modifica di una o più voci di immatricolazione di un veicolo:

contrassegna la casella corrispondente a «Modifica»,

inserisce il NEV (voce n. 0),

contrassegna la casella connessa alle voci modificate,

indica il nuovo contenuto delle voci modificate, quindi inoltra il modulo all’ORI degli Stati membri in cui il veicolo è immatricolato.

In determinati casi l’uso del modulo standard potrebbe non essere sufficiente. Se necessario, l’ORI interessato può utilizzare documenti integrativi, in formato cartaceo o elettronico.

In caso di cambio di detentore, spetta al detentore registrato trasmettere una notifica all’ORI e l’ORI deve trasmettere una notifica al nuovo detentore in merito alla modifica dell’immatricolazione. Il detentore precedente è cancellato dal RIN e liberato dalle sue responsabilità dopo che il nuovo detentore ha espresso l’accettazione della condizione di detentore.

In caso di cambio di proprietario, spetta al proprietario registrato trasmettere una notifica all’ORI. Il proprietario precedente è quindi cancellato dal RIN. Il nuovo proprietario può chiedere la registrazione dei propri dati nel RIN.

Dopo la registrazione delle modifiche, l’ANS può rilasciare un nuovo numero di autorizzazione e, in alcuni casi, un nuovo NEV.

3.2.4.   Ritiro dell’immatricolazione

L’organismo che chiede il ritiro di un’immatricolazione contrassegna la casella corrispondente alla voce «Ritiro». Quindi compila la voce 10 e trasmette il modulo all’ORI degli Stati membri in cui il veicolo è immatricolato.

L’ORI convalida il ritiro dell’immatricolazione inserendo la data del ritiro e notificando il ritiro all’organismo in questione.

3.2.5.   Autorizzazione in più Stati membri

Quando un veicolo già autorizzato e immatricolato in uno Stato membro è autorizzato in un altro Stato membro, deve essere registrato nel RIN di quest’ultimo. Tuttavia, in questo caso, soltanto i dati connessi alle voci 1, 2, 6, 11, 12 e 13 devono essere registrati in quanto si riferiscono solo al secondo Stato membro.

Finché l’RVI e il collegamento con tutti i RIN non saranno pienamente operativi, gli organismi responsabili dell’immatricolazione in questione si scambiano le informazioni necessarie per assicurare la coerenza dei dati relativi allo stesso veicolo.

I carri merci e le vetture passeggeri sono registrati solo nel RIN dello Stato membro in cui sono stati messi in servizio per la prima volta.

3.3.   Diritti di accesso

I diritti di accesso ai dati di un RIN da parte di un determinato Stato membro «XX» sono elencati nella tabella seguente, in cui i codici di accesso sono definiti come segue:

Codice di accesso

Tipo di accesso

0.

Accesso negato

1.

Consultazione limitata (cfr. condizioni nella colonna «Diritti di lettura»)

2.

Consultazione illimitata

3.

Consultazione e aggiornamento limitati

4.

Consultazione e aggiornamento illimitati

Ogni ORI beneficia dell’insieme dei diritti di accesso e aggiornamento soltanto per i dati della propria banca dati. Il codice di accesso utilizzato è quindi 3.

Organismo

Definizione

Diritti di lettura

Diritti di aggiornamento

Voce n.

Tutte le altre voci

ORI/ANS «XX»

Organismo immatricolazione/ANS in SM «XX»

Tutti i dati

Tutti i dati

4

4

Altri ANS/ORI

Altre ANS e/o altri organismi responsabili dell’immatricolazione

Tutti i dati

Nessuno

2

2

ERA

Agenzia ferroviaria europea

Tutti i dati

Nessuno

2

2

Detentori

Detentore del veicolo

Tutti i dati dei veicoli di cui il soggetto è detentore

Nessuno

1

1

Gestori della flotta

Gestore del veicolo designato dal detentore

Veicoli per cui il soggetto è stato designato da parte del detentore

Nessuno

1

1

Proprietari

Proprietario del veicolo

Tutti i dati dei veicoli di cui il soggetto è proprietario

Nessuno

1

1

IF

Operatore ferroviario

Tutti i dati basati sul numero del veicolo

Nessuno

0

1

GI

Gestore dell’infrastruttura

Tutti i dati basati sul numero del veicolo

Nessuno

0

1

OI e OR

Organismi di controllo e di audit notificati dagli SM

Tutti i dati per veicoli oggetto di controlli e audit

Nessuno

2

2

Altri utenti autorizzati

Tutti gli utenti occasionali riconosciuti dalla ANS o dall’ERA

Da definire, la durata potrebbe essere limitata

Nessuno

0

1

3.4.   Registrazioni storiche

Tutti i dati contenuti nel RIN devono essere conservati per 10 anni dalla data in cui un veicolo è ritirato o in cui la registrazione è cancellata. Almeno per i primi tre anni i dati devono essere disponibili on line. Dopo tre anni i dati possono essere conservati in formato elettronico, su carta o con qualsiasi altro sistema di archiviazione. Se nel corso dei 10 anni è avviata un’indagine su uno o più veicoli, i dati relativi ai veicoli in questione devono essere conservati per un periodo superiore a 10 anni, se necessario.

Qualsiasi modifica apportata nel RIN deve essere registrata. La gestione delle modifiche storiche potrebbe essere risolta mediante funzioni tecniche IT.

4.   VEICOLI ESISTENTI

4.1.   Dati considerati

Per ognuna delle 13 voci selezionate è stato specificato se sono obbligatorie.

4.1.1.   Voce n. 1 — Numero europeo del veicolo (obbligatorio)

a)   Caso di veicoli già numerati con un codice di identificazione a 12 cifre

Paesi con un codice identificativo unico del paese: i veicoli dovrebbero conservare il numero attuale. Il numero a 12 cifre deve essere registrato senza modifiche.

Paesi in cui esiste un codice identificativo principale del paese e un codice specifico assegnato precedentemente:

Germania, con 80 come codice identificativo principale del paese e 68 come codice specifico per AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn),

Svizzera, con 85 come codice identificativo principale del paese e 63 come codice specifico per la linea BLS (Bern-Lötschberg-Simplon Eisenbahn),

Italia, con 83 come codice identificativo principale del paese e 64 come codice specifico per FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio),

Ungheria, con 55 come codice identificativo principale del paese e 43 come codice specifico per GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

I veicoli devono mantenere il numero attuale. Il numero a 12 cifre deve essere registrato senza modifiche (8).

Il sistema IT deve considerare entrambi i codici (codice principale del paese e codice specifico) come riferiti allo stesso paese.

b)   Caso di veicoli utilizzati nel traffico internazionale senza codice identificativo a 12 cifre

È necessario applicare una procedura in due fasi:

assegnare nel RIN un numero a 12 cifre (conformemente alla STI EGT) che deve essere definito in base alle caratteristiche del veicolo. Il sistema IT deve collegare questo numero registrato all’attuale numero del veicolo,

applicare fisicamente il numero a 12 cifre al veicolo entro un periodo di 6 anni.

c)   Caso di veicoli utilizzati nel traffico nazionale senza codice identificativo a 12 cifre

La procedura summenzionata può essere applicata a veicoli utilizzati esclusivamente nel traffico nazionale su base volontaria.

4.1.2.   Voce n. 2 — Stato membro e ANS (obbligatorio)

La voce «Stato membro» deve sempre fare riferimento allo Stato membro in cui il veicolo viene registrato nel RIN. La voce «ANS» si riferisce all’organismo che ha rilasciato l’autorizzazione di messa in servizio del veicolo.

4.1.3.   Voce n. 3 — Anno di fabbricazione

Se l’anno esatto di fabbricazione non è noto, inserire l’anno approssimativo.

4.1.4.   Voce n. 4 — Riferimento CE

Normalmente questo riferimento non esiste per i veicoli esistenti tranne che per alcuni utilizzati sul sistema ferroviario ad alta velocità. Da registrare soltanto se disponibile.

4.1.5.   Voce n. 5 — Riferimento al RMR

Da registrare soltanto se disponibile.

4.1.6.   Voce n. 6 — Restrizioni

Da registrare soltanto se disponibile.

4.1.7.   Voce n. 7 — Proprietario

Da registrare soltanto se disponibile e/o richiesto.

4.1.8.   Voce n. 8 — Detentore (obbligatorio)

Normalmente disponibile e obbligatorio.

4.1.9.   Voce n. 9 — Organismo incaricato della manutenzione

Questa voce è obbligatoria.

4.1.10.   Voce n. 10 — Ritiro

Applicabile in caso di ritiro.

4.1.11.   Voce n. 11 — Stato membro in cui il veicolo è autorizzato

Di norma i carri RIV, le vetture RIC e i veicoli oggetto di accordi bilaterali o multilaterali sono registrati in questo modo. Se queste informazioni sono disponibili, devono essere registrate.

4.1.12.   Voce n. 12 — Numero di autorizzazione

Da registrare soltanto se disponibile.

4.1.13.   Voce n. 13 — Messa in servizio (obbligatorio)

Se la data esatta di messa in circolazione non è nota, inserire l’anno approssimativo.

4.2.   Procedura

L’organismo che precedentemente era responsabile della registrazione del veicolo deve trasmettere tutte le informazioni a disposizione all’ANS o all’ORI del paese in cui è stabilito.

I carri merci e le vetture passeggeri esistenti devono essere registrate soltanto nel RIN dello Stato membro in cui era stabilito l’organismo precedentemente responsabile della registrazione.

Se un veicolo esistente è stato autorizzato in diversi Stati membri, l’ORI che registra il veicolo in questione trasmette i dati pertinenti agli ORI degli altri Stati membri interessati.

L’ANS o l’ORI inserisce le informazioni nel proprio RIN.

L’ANS o l’ORI informa tutte le parti interessate quando il trasferimento di informazioni è completato. Devono essere informati almeno gli organismi seguenti:

l’organismo precedentemente responsabile della registrazione del veicolo,

il detentore,

l’ERA.

4.3.   Periodo di transizione

4.3.1.   Disponibilità delle informazioni di immatricolazione per l’ANS

L’organismo precedentemente responsabile della registrazione del veicolo deve rendere disponibili tutte le informazioni richieste sulla base di un accordo fra l’organismo stesso e l’ORI. Il trasferimento dei dati deve essere effettuato almeno entro 12 mesi a decorrere dalla decisione della Commissione. È opportuno utilizzare il formato elettronico, se possibile.

4.3.2.   Veicoli utilizzati nel traffico internazionale

L’ORI di ogni Stato membro deve inserire questi veicoli nel proprio RIN al più tardi entro 2 anni dalla decisione della Commissione.

Cfr. anche il punto 4.1.1 b).

4.3.3.   Veicoli utilizzati nel traffico nazionale

L’ORI di ogni Stato membro deve inserire questi veicoli nel proprio RIN al più tardi entro 3 anni dalla decisione della Commissione.


(1)  L’11 agosto 2006 la Commissione ha adottato la decisione 2006/920/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (notificata il 14 agosto 2006). L’adozione della STI corrispondente per il sistema ferroviario ad alta velocità, che utilizza lo stesso sistema di numerazione, è prevista nel corso del 2007.

(2)  Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della presente decisione, può essere applicato anche il sistema di numerazione a 8 cifre del Consiglio dei trasporti ferroviari della Comunità di Stati indipendenti.

(3)  I registri di cui all’articolo 22, lettera a), della direttiva 96/48/CE e all’articolo 24 della direttiva 2001/16/CE.

(4)  L’organismo in questione può essere l’impresa ferroviaria che utilizza il veicolo, un suo subappaltatore o il detentore.

(5)  Autorizzazione rilasciata in conformità dell’articolo 14 della direttiva 96/48/CE o della direttiva 2001/16/CE.

(6)  L’organismo responsabile dell’immatricolazione (di seguito «ORI») è l’organismo designato da ogni Stato membro per tenere e aggiornare il registro di immatricolazione nazionale, in conformità dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 96/48/CE e dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2001/16/CE.

(7)  Come previsto dal progetto di protocollo della convenzione riguardante gli interessi internazionali nell’attrezzatura mobile su questioni specifiche relative al materiale rotabile ferroviario.

(8)  Tuttavia, i veicoli nuovi messi in servizio per AAE, BLS, FNME e GySEV/ROeEE devono essere provvisti del codice identificativo standard del paese.

Appendice 1

CODICI IDENTIFICATIVI DELLE RESTRIZIONI

1.   PRINCIPI

Non è necessario inserire nel RIN le restrizioni (caratteristiche tecniche) già registrate in altri registri che possono essere consultati dalle ANS.

L’accettazione nel traffico transfrontaliero è basata sugli elementi seguenti:

informazioni codificate nel numero del veicolo,

codifica alfabetica, e

marchiatura del veicolo.

Non è pertanto necessario inserire questi dati nel RIN.

2.   STRUTTURA

I codici sono strutturati su tre livelli:

1o livello: categoria di restrizione,

2o livello: tipo di restrizione,

3o livello: valore o specifica.

Codici identificativi delle restrizioni

Cat.

Tipo

Valore

Denominazione

1

 

 

Restrizione tecnica connessa alla costruzione

 

1

Numerico (3)

Raggio minimo della curva in metri

 

2

Restrizioni connesse al circuito di binario

 

3

Numerico (3)

Limitazione di velocità in km/h (con marchiatura sui carri e sulle vetture ma non sulle locomotive)

2

 

 

Restrizione geografica

 

1

Alfanumerico (3)

Scartamento cinematico (codifica STI CM, allegato C)

 

2

Elenco codificato

Scartamento boccole

 

 

1

Scartamento variabile 1435/1520

 

 

2

Scartamento variabile 1435/1668

 

3

Assenza di CCS a bordo

 

4

ERTMS A a bordo

 

5

Numerico (3)

Sistema B a bordo (1)

3

 

 

Restrizioni ambientali

 

1

Elenco codificato

Zona climatica EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Restrizioni all’utilizzo incluse nell’attestato di autorizzazione

 

1

In funzione del tempo

 

2

In funzione delle condizioni (distanza percorsa, usura, ecc.)


(1)  Se il veicolo è dotato di più di un sistema B, indicare un codice individuale per ogni sistema.

Il codice numerico è costituito da tre caratteri, di cui:

1xx è utilizzato per un veicolo dotato di un sistema di segnalamento,

2xx è utilizzato per un veicolo dotato di radio,

Xx corrisponde alla codifica numerica dell’allegato B alla STI CCS.

Appendice 2

STRUTTURA E CONTENUTI DEL NIE

Codice per il sistema armonizzato di numerazione, denominato numero di identificazione europeo (NIE), per i certificati di sicurezza e altri documenti

Esempio:

I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Codice identificativo del paese

(2 lettere)

Tipo di documento

(2 cifre)

Anno di emissione

(4 cifre)

Contatore

(4 cifre)

Campo 1

Campo 2

Campo 3

Campo 4

CAMPO 1 —   CODICE IDENTIFICATIVO DEL PAESE (2 LETTERE)

I codici sono quelli ufficiali pubblicati e aggiornati sul sito web europeo nel Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali (http://publications.europa.eu/code/it/it-5000600.htm).

Stato

Codice

Austria

AT

Belgio

BE

Bulgaria

BG

Cipro

CY

Repubblica ceca

CZ

Danimarca

DK

Estonia

EE

Finlandia

FI

Francia

FR

Germania

DE

Grecia

EL

Ungheria

HU

Islanda

IS

Irlanda

IE

Italia

IT

Lettonia

LV

Liechtenstein

LI

Lituania

LT

Lussemburgo

LU

Norvegia

NO

Malta

MT

Paesi Bassi

NL

Polonia

PL

Portogallo

PT

Romania

RO

Slovacchia

SK

Slovenia

SI

Spagna

ES

Svezia

SE

Svizzera

CH

Regno Unito

UK

Il codice per le autorità multinazionali competenti in materia di sicurezza deve essere composto nello stesso modo. Attualmente è operativa soltanto un’autorità di questo tipo, la Channel Tunnel Safety Authority. Si propone di utilizzare il codice seguente:

Autorità multinazionale competente in materia di sicurezza

Codice

Channel Tunnel Safety Authority

CT

CAMPO 2 —   TIPO DI DOCUMENTO (NUMERO DI 2 CIFRE)

Le due cifre consentono di identificare il tipo di documento:

la prima cifra identifica la classificazione generale del documento,

la seconda cifra specifica il sottotipo di documento.

Questo sistema di numerazione può essere esteso, se sono necessari altri codici. Di seguito figura l’elenco proposto di possibili combinazioni note di numeri a due cifre estesi, con l’aggiunta della proposta di autorizzazione di messa in servizio dei veicoli:

Combinazione numerica per il campo 2

Tipo di documento

Sottotipo di documento

[0 1]

Licenze

Licenze per IF

[0 x]

Licenze

Altro

[1 1]

Certificato di sicurezza

Parte A

[1 2]

Certificato di sicurezza

Parte B

[1 x]

Certificato di sicurezza

Altro

[2 1]

Autorizzazione di sicurezza

Parte A

[2 2]

Autorizzazione di sicurezza

Parte B

[2 x]

Autorizzazione di sicurezza

Altro

[3 x]

Riservato per esempio alla manutenzione del materiale rotabile o dell’infrastruttura o altro

 

[4 x]

Riservato agli organismi notificati

Per esempio, diversi tipi di organismi notificati

[5 1] e [5 5] (1)

Autorizzazione di messa in servizio

Materiale rotabile di trazione

[5 2] e [5 6] (1)

Autorizzazione di messa in servizio

Veicoli passeggeri rimorchiati

[5 3] e [5 7] (1)

Autorizzazione di messa in servizio

Carri merci

[5 4] e [5 8] (1)

Autorizzazione di messa in servizio

Veicoli speciali

[6 x] … [9 x]

Riservato (4 tipi di documento)

Riservato (10 sottotipi per ciascun tipo)

CAMPO 3 —   ANNO DI RILASCIO (NUMERO A 4 CIFRE)

Questo campo indica l’anno (nel formato specificato a 4 cifre AAAA) in cui l’autorizzazione è stata rilasciata.

CAMPO 4 —   CONTATORE

Il contatore deve essere un numero progressivo che aumenta di un’unità ogni volta che un documento è rilasciato, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’autorizzazione nuova, rinnovata o aggiornata/modificata. Anche nel caso di revoca di un certificato o di sospensione di un’autorizzazione, il numero di riferimento non può essere riutilizzato.

Ogni anno il contatore è azzerato.


(1)  Se le 4 cifre previste per il campo 4 «Contatore» sono esaurite nel corso di un anno, le prime due cifre del campo 2 cambiano secondo lo schema seguente:

da [5 1] a [5 5] per il materiale rotabile con trazione,

da [5 2] a [5 6] per i veicoli passeggeri rimorchiati,

da [5 3] a [5 7] per i carri merci,

da [5 4] a [5 8] per i veicoli speciali.

Appendice 3

CODICI DI RITIRO

Codice

Modalità di ritiro

Descrizione

00

Nessuna

Il veicolo ha un’immatricolazione valida.

10

Immatricolazione sospesa

Nessun motivo specificato

L’immatricolazione del veicolo è sospesa su richiesta del proprietario o del detentore o per decisione della ANS o dell’ORI.

11

Immatricolazione sospesa

Il veicolo è destinato a essere stoccato in condizioni operative come riserva inattiva o strategica.

20

Immatricolazione trasferita

Il veicolo è stato nuovamente immatricolato con un numero diverso o da un RIN diverso, per utilizzo continuato sull’intera rete ferroviaria europea o su parte di essa.

30

Cancellazione dell’immatricolazione

Nessun motivo specificato

L’immatricolazione del veicolo per l’esercizio sulla rete ferroviaria europea è scaduta e una nuova immatricolazione non è nota.

31

Cancellazione dell’immatricolazione

Il veicolo è destinato all’utilizzo continuato come veicolo ferroviario, al di fuori della rete ferroviaria europea.

32

Cancellazione dell’immatricolazione

Il veicolo è destinato al recupero di componenti/moduli/parti di ricambio interoperabili o a una profonda ristrutturazione.

33

Cancellazione dell’immatricolazione

Il veicolo è destinato a essere rottamato e i materiali (comprese le principali parti di ricambio) saranno riciclati.

34

Cancellazione dell’immatricolazione

Il veicolo è destinato a essere utilizzato come «materiale rotabile storico conservato» su una rete separata o a fini espositivi in condizioni statiche, al di fuori della rete ferroviaria europea.

Uso dei codici

Se il motivo del ritiro non è specificato, è necessario utilizzare i codici 10, 20 e 30 per indicare la modifica dello stato di immatricolazione.

Se il motivo del ritiro è noto, i codici 11, 31, 32, 33 e 34 sono le opzioni disponibili nella banca dati del RIN. Questi codici sono basati esclusivamente sulle informazioni fornite dal detentore o dal proprietario all’ORI.

Questioni connesse all’immatricolazione

Un veicolo con immatricolazione sospesa o cancellata non può circolare sulla rete ferroviaria europea utilizzando l’immatricolazione registrata.

Per riattivare una registrazione è necessario ottenere una nuova autorizzazione da parte dell’ANS, alle condizioni connesse alla causa o al motivo della sospensione e della cancellazione della registrazione.

Il trasferimento della registrazione avviene nel quadro regolamentare stabilito dalle direttive comunitarie per l’approvazione dei veicoli e l’autorizzazione per la messa in servizio.

Appendice 4

MODULO STANDARD DI REGISTRAZIONE

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Image

Image

Appendice 5

GLOSSARIO

Abbreviazione

Definizione

ANS

Autorità competente in materia di sicurezza

AV

(sistema ad) alta velocità

BDOCUI (ATTM)

Banca dati operativa dei carri e delle unità intermodali (ATTM)

BDRMR (ATTM)

Banca dati di riferimento sul materiale rotabile (ATTM)

CCS

Controllo-comando e segnalamento

CE

Commissione europea

COTIF

Convenzione internazionale per i trasporti ferroviari

CSI

Comunità di Stati indipendenti

DB

Database

EN

Norma europea

ERA

Agenzia ferroviaria europea, denominata anche «l’Agenzia»

ERTMS

Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario

FC

Ferrovia convenzionale

GI

Gestore dell’infrastruttura

IF

Impresa ferroviaria

INF

Infrastruttura

ISO

Organizzazione internazionale per la normalizzazione

IT

Tecnologia dell’informazione

MDV

Marchio del detentore del veicolo

MR

Materiale rotabile

NEV

Numero europeo del veicolo

NIE

Numero di identificazione europeo

OI

Organo di indagine

ON

Organismo notificato

OR

Organismo regolatore

ORI

Organismo responsabile dell’immatricolazione — l’organismo responsabile di tenere e aggiornare il RIN

OTIF

Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia

PSEA (ATTM)

Piano strategico europeo di realizzazione (ATTM)

RIC

Regolamenti che disciplinano l’uso reciproco di vetture e furgoni nel traffico internazionale

RIN

Registro di immatricolazione nazionale

RIV

Regolamentazione che disciplina l’uso reciproco di carri merci nel traffico internazionale

RL

Registro locale

RMDV

Registro dei marchi dei detentori dei veicoli

RVE CI

Registro virtuale europeo centralizzato di immatricolazione

RVI

Registro virtuale di immatricolazione

SM

Stato membro dell’Unione europea

STI

Specifica tecnica di interoperabilità

STI ATTM

(STI) Applicazioni telematiche per il trasporto merci

STI CM

(STI) Carri merci

STI EGT

STI Esercizio e gestione del traffico

UE

Unione europea