21.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2007

relativa al riconoscimento delle procedure di certificazione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e recante abrogazione della decisione 97/264/CE

[notificata con il numero C(2007) 5291]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/747/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (1), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha identificato norme internazionali rivedute e requisiti europei di accreditamento degli organismi di certificazione che sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 761/2001 e devono pertanto essere riconosciuti dalla Commissione.

(2)

Le norme ed i requisiti per l’accreditamento riconosciuti con la decisione della Commissione 97/264/CE, del 16 aprile 1997, concernente il riconoscimento delle procedure di certificazione in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, sull’adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (2), non sono più applicabili ed è pertanto opportuno abrogare la decisione 97/264/CE.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 761/2001,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 761/2001, la Commissione riconosce le norme ed i requisiti per l’accreditamento degli organismi di certificazione di seguito indicati:

1)

nella legislazione austriaca: la legge sulla gestione ambientale (UMG BGBl.I Nr. 96/2001) nella versione applicabile alle organizzazioni di verificatori ambientali ed ai singoli verificatori ambientali;

2)

nella legislazione tedesca: gli orientamenti per l’accreditamento degli organismi di certificazione in materia di sistemi di gestione ambientale (EMS) e procedure di certificazione per gli EMS, emanati in Germania nel settembre 1996 dal ministero federale per l’ambiente, la conservazione della natura e la sicurezza nucleare e dal ministero degli affari economici, e approvati dal comitato di verifica ambientale a norma dell’articolo 21 della legge tedesca sull’EMAS (Umweltauditgesetz);

3)

requisiti di accreditamento, basati sui corrispondenti orientamenti approvati e divulgati dalla cooperazione europea per l’accreditamento (EA), per gli organismi di certificazione ISO 14001:2004 accreditati in base ad una delle seguenti norme:

a)

ISO/IEC 17021:2006 (valutazione della conformità — requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione);

b)

ISO/IEC Guida 66:1999 (requisiti generali per gli organismi operanti la valutazione e certificazione/registrazione dei sistemi di gestione ambientale EMS) fino al 15 settembre 2008.

Articolo 2

La decisione 97/264/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 104 del 22.4.1997, pag. 35.