21.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 303/37 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2007
relativa al riconoscimento delle procedure di certificazione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e recante abrogazione della decisione 97/264/CE
[notificata con il numero C(2007) 5291]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/747/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (1), in particolare l’articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha identificato norme internazionali rivedute e requisiti europei di accreditamento degli organismi di certificazione che sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 761/2001 e devono pertanto essere riconosciuti dalla Commissione. |
(2) |
Le norme ed i requisiti per l’accreditamento riconosciuti con la decisione della Commissione 97/264/CE, del 16 aprile 1997, concernente il riconoscimento delle procedure di certificazione in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, sull’adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (2), non sono più applicabili ed è pertanto opportuno abrogare la decisione 97/264/CE. |
(3) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 761/2001, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 761/2001, la Commissione riconosce le norme ed i requisiti per l’accreditamento degli organismi di certificazione di seguito indicati:
1) |
nella legislazione austriaca: la legge sulla gestione ambientale (UMG BGBl.I Nr. 96/2001) nella versione applicabile alle organizzazioni di verificatori ambientali ed ai singoli verificatori ambientali; |
2) |
nella legislazione tedesca: gli orientamenti per l’accreditamento degli organismi di certificazione in materia di sistemi di gestione ambientale (EMS) e procedure di certificazione per gli EMS, emanati in Germania nel settembre 1996 dal ministero federale per l’ambiente, la conservazione della natura e la sicurezza nucleare e dal ministero degli affari economici, e approvati dal comitato di verifica ambientale a norma dell’articolo 21 della legge tedesca sull’EMAS (Umweltauditgesetz); |
3) |
requisiti di accreditamento, basati sui corrispondenti orientamenti approvati e divulgati dalla cooperazione europea per l’accreditamento (EA), per gli organismi di certificazione ISO 14001:2004 accreditati in base ad una delle seguenti norme:
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Articolo 2
La decisione 97/264/CE è abrogata.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2007.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 104 del 22.4.1997, pag. 35.