7.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/45


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2007

che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro

[notificata con il numero C(2007) 5452]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/718/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2) in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Focolai di afta epizootica sono stati denunciati a Cipro.

(2)

La situazione dell'afta epizootica a Cipro rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altri Stati membri in seguito agli scambi di animali artiodattili vivi e all'immissione sul mercato di alcuni loro prodotti derivati.

(3)

Cipro ha adottato misure a norma della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (3), e ha preso ulteriori misure nelle zone colpite dall'infezione.

(4)

La situazione dell'afta epizootica a Cipro rende necessario rafforzare le misure di lotta contro tale malattia adottate da Cipro.

(5)

È opportuno definire come misura permanente le aree ad alto e basso rischio nello Stato membro colpito e stabilire il divieto di spedire gli animali sensibili dalle aree ad alto e basso rischio come pure il divieto di spedire i prodotti derivati da animali sensibili dalle aree ad alto rischio La decisione deve anche stabilire le norme applicabili alla spedizione da tali aree di prodotti sicuri che sono stati fabbricati prima delle restrizioni da materie prime ottenute al di fuori delle aree soggette a restrizioni, oppure che sono stati sottoposti a un trattamento di dimostrata efficacia per quanto riguarda l'inattivazione dell'eventuale virus dell'afta epizootica.

(6)

Le dimensioni delle aree a rischio definito sono stabilite in funzione degli eventuali contatti individuati con l'azienda infetta e tengono conto della possibilità di realizzare controlli sufficienti sui movimenti di animali e prodotti. Al momento, e sulla base delle informazioni fornite da Cipro, l'intero territorio di Cipro deve essere considerato area ad alto rischio.

(7)

Il divieto di spedizione deve riguardare soltanto i prodotti derivati da animali delle specie sensibili provenienti od ottenuti da animali originari delle aree ad alto rischio di cui all'allegato I e non deve riguardare il transito attraverso queste aree dei prodotti provenienti od ottenuti da animali originari di altre aree.

(8)

La direttiva 64/432/CEE del Consiglio (4) riguarda i problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

(9)

La direttiva 91/68/CEE del Consiglio (5) concerne le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

(10)

La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (6), disciplina tra l'altro gli scambi di altri artiodattili, gli scambi di sperma, ovuli ed embrioni di ovini e caprini nonché quelli di embrioni di suini.

(11)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (7), detta tra l'altro le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di carni fresche, carni macinate, carni separate meccanicamente, preparazioni di carni, carni di selvaggina d'allevamento, prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, e prodotti lattiero-caseari.

(12)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (8), riguarda tra l'altro la bollatura sanitaria dei prodotti alimentari di origine animale.

(13)

La direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (9), dispone un trattamento specifico dei prodotti a base di carne che garantisca l'inattivazione del virus dell'afta epizootica nei prodotti di origine animale.

(14)

La decisione 2001/304/CE della Commissione, dell'11 aprile 2001, relativa alla bollatura e all'utilizzazione di taluni prodotti di origine animale a norma della decisione 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito (10), introduce uno specifico bollo sanitario da applicare ad alcuni prodotti di origine animale la cui commercializzazione è limitata al mercato nazionale. È opportuno dettare in un allegato a sé una bollatura analoga per quanto concerne l'afta epizootica a Cipro.

(15)

La direttiva 92/118/CEE del Consiglio (11) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.

(16)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (12), prevede una serie di trattamenti dei sottoprodotti di origine animale per l'inattivazione del virus dell'afta epizootica.

(17)

La direttiva 88/407/CEE del Consiglio (13) stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina.

(18)

La direttiva 89/556/CEE del Consiglio (14) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina.

(19)

La direttiva 90/429/CEE del Consiglio (15) stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina.

(20)

La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (16) stabilisce un meccanismo di indennizzo alle aziende colpite per le perdite subite in ragione delle misure di controllo della malattia.

(21)

Poiché i medicinali di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (17), alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (18), e alla direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (19) non rientrano più nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, tali medicinali devono essere esclusi dalle restrizioni di polizia sanitaria introdotte dalla presente decisione.

(22)

L'articolo 6 della decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (20), prevede una deroga dai controlli veterinari per alcuni prodotti contenenti prodotti di origine animale. È opportuno consentire la spedizione di tali prodotti dalle aree ad alto rischio, in base a un regime di certificazione semplificato.

(23)

Gli Stati membri diversi da Cipro devono sostenere le misure di lotta contro la malattia messe in atto nelle aree colpite assicurandosi che non siano spediti in quelle aree animali sensibili vivi.

(24)

Per comprendere meglio la situazione epidemiologica e agevolare l'individuazione della possibile infezione, occorre applicare un blocco prolungato del bestiame nell'isola, prevedendo nel contempo la possibilità di macellazione e trasporto degli equidi in condizioni controllate.

(25)

La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevista per il 3 dicembre 2007 e le misure prese saranno, se necessario, adattate.

(26)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Animali vivi

1.   Fatte salve le misure adottate da Cipro nel quadro della direttiva 2003/85/CE, in particolare l'istituzione di una zona di controllo temporaneo in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, e un divieto dei movimenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della medesima direttiva, Cipro provvede affinché siano rispettate le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

2.   Non sono trasportati tra le aree elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili.

3.   Non sono spediti da o trasportati attraverso le aree elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili.

4.   In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti di Cipro possono autorizzare il transito diretto e non interrotto di animali artiodattili attraverso le aree elencate negli allegati I e II sulle strade principali e per ferrovia.

5.   I certificati sanitari previsti dalla direttiva 64/432/CEE per gli animali vivi delle specie bovina e suina, e dalla direttiva 91/68/CEE per gli animali vivi delle specie ovina e caprina che accompagnano gli animali spediti in altri Stati membri dalle parti del territorio di Cipro non elencate negli allegati I e II recano la seguente dicitura:

«Animali conformi alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».

6.   I certificati sanitari che accompagnano gli animali artiodattili diversi da quelli oggetto dei certificati di cui al paragrafo 5, spediti in altri Stati membri dalle parti del territorio di Cipro non elencate negli allegati I e II, recano la seguente dicitura:

«Animali artiodattili vivi conformi alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».

7.   Gli animali accompagnati da un certificato di polizia sanitaria di cui ai paragrafi 5 e 6 possono essere spediti verso altri Stati membri soltanto se l'autorità veterinaria locale di Cipro ha informato, tre giorni prima del trasporto, le autorità veterinarie centrali e locali dello Stato membro di destinazione.

8.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti di Cipro possono autorizzare il trasporto di animali appartenenti a specie sensibili all'afta epizootica da un'azienda situata nelle aree elencate nell'allegato II a un macello situato nelle aree di cui all'allegato I.

Articolo 2

Carni

1.   Ai fini del presente articolo, per «carni» si intendono «carni fresche», «carni macinate», «carni separate meccanicamente» e «preparazioni di carni», come definite all'allegato I, punti 1.10, 1.13, 1.14 e 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004.

2.   Cipro non spedisce carni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti o ottenute da animali originari delle aree elencate nell'allegato I.

3.   Le carni che non possono essere spedite da Cipro a norma della presente decisione vengono contrassegnate conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/99/CE o conformemente all'allegato IV.

4.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni che recano una bollatura sanitaria conforme all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004, purché le carni:

a)

siano chiaramente identificate e a partire dalla data di produzione siano trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;

b)

risultino conformi a una delle seguenti condizioni:

i)

essere state ottenute anteriormente al 15 settembre 2007 oppure

ii)

provenire da animali allevati per almeno 90 giorni prima della macellazione o dalla nascita, se di età inferiore ai 90 giorni , e macellati al di fuori delle aree elencate negli allegati I e II o, nel caso delle carni di selvaggina selvatica di specie sensibili all'afta epizootica («selvaggina selvatica»), da animali uccisi fuori delle aree elencate negli allegati I e II oppure

iii)

essere conformi alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e);

c)

siano state ottenute da ungulati domestici o da selvaggina d'allevamento di specie sensibili all'afta epizootica («selvaggina d'allevamento»), come indicato alle rispettive categorie di carni in una delle colonne da 4 a 7 dell'allegato III, e risultino conformi alle seguenti condizioni:

i)

gli animali sono stati allevati per almeno 90 giorni prima della data di macellazione, o dalla nascita se di età inferiore ai 90 giorni, presso aziende situate all'interno delle aree specificate alle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica almeno nel corso dei 90 giorni precedenti la data di macellazione;

ii)

nei 21 giorni precedenti la data del trasporto verso il macello o, nel caso della selvaggina d'allevamento, prima della data della macellazione presso l'azienda, gli animali sono rimasti sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie competenti in un'unica azienda situata al centro di una zona con un raggio minimo di 10 km in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica almeno nel corso dei 30 giorni precedenti la data di carico;

iii)

nessun animale di specie sensibili all'afta epizootica è stato introdotto nell'azienda di cui al punto ii) nel corso dei 21 giorni precedenti la data di carico o, nel caso della selvaggina d'allevamento, o la data della macellazione presso l'azienda, salvo nel caso di suini provenienti da un'azienda fornitrice che soddisfa le condizioni di cui al punto ii), nel qual caso il periodo di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni;

l'autorità competente può comunque autorizzare l'introduzione nell'azienda di cui al punto ii) di animali appartenenti a specie sensibili all'afta epizootica che soddisfino le condizioni di cui ai punti i) e ii) e che:

provengano da un'azienda nella quale non siano stati introdotti animali di specie sensibili all'afta epizootica nel corso dei 21 giorni precedenti la data del trasporto nell'azienda di cui al punto ii), salvo nel caso di suini provenienti da un'azienda fornitrice, per cui il periodo di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni oppure

siano stati sottoposti con esito negativo a un test degli anticorpi contro l'afta epizootica eseguito su un campione ematico prelevato non più di 10 giorni prima della data del trasporto verso l'azienda di cui al punto ii) oppure

provengano da un'azienda che sia stata sottoposta con esito negativo a un'indagine sierologica secondo un protocollo di campionamento atto a rivelare una prevalenza del 5 % dell'afta epizootica con un livello di confidenza di almeno il 95 %;

iv)

gli animali o, nel caso della selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda, le carcasse sono stati trasportati sotto controllo ufficiale dall'azienda di cui al punto ii) al macello designato, in mezzi di trasporto che sono stati puliti e disinfettati prima del carico;

v)

gli animali sono stati macellati in meno di 24 ore dopo l'arrivo al macello e separatamente dagli animali per le cui carni non è autorizzata la spedizione dall'area indicata all'allegato I;

d)

siano carni contrassegnate con il segno + alla colonna 8 dell'allegato III ottenute da selvaggina selvatica uccisa in aree in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica almeno nei 90 giorni precedenti la data di uccisione e situate a una distanza di almeno 20 km dalle aree non indicate alle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III;

e)

di cui alle lettere c) e d) soddisfino inoltre le seguenti condizioni:

i)

la loro spedizione può essere autorizzata solo dalle autorità veterinarie competenti di Cipro se

gli animali di cui alla lettera c), punto iv), sono stati trasportati allo stabilimento senza entrare in contatto con aziende situate in aree non indicate nelle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III e

lo stabilimento non è situato in una zona di protezione;

ii)

le carni sono sempre chiaramente identificate, trattate, immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori dell'area di cui all'allegato I;

iii)

durante l'ispezione post mortem da parte del veterinario ufficiale presso lo stabilimento che effettua la spedizione, o nel caso di macellazione presso l'azienda della selvaggina d'allevamento nell'azienda di cui alla lettera c), punto ii), o ancora nel caso della selvaggina selvatica nello stabilimento di lavorazione della selvaggina, non sono risultati segni clinici o post mortem dell'afta epizootica;

iv)

le carni sono rimaste presso gli stabilimenti o le aziende di cui alla lettera e), punto iii), per almeno 24 ore successivamente all'ispezione post mortem degli animali di cui alle lettere c) e d);

v)

ogni ulteriore preparazione di carni per spedizioni al di fuori dell'area indicata nell'allegato I è sospesa:

nel caso in cui l'afta epizootica sia stata diagnosticata negli stabilimenti o nelle aziende di cui alla lettera e), punto iii), finché non siano state ultimate la macellazione di tutti gli animali presenti e l'eliminazione di tutte le carni e di tutti gli animali morti e non siano trascorse almeno 24 ore dall'ultimazione della pulitura e disinfezione complete di tali stabilimenti e aziende sotto il controllo di un veterinario ufficiale, e

nel caso in cui siano macellati nello stesso stabilimento animali sensibili all'afta epizootica provenienti da aziende situate in aree indicate nell'allegato I che non rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettere c) o d), finché non siano state ultimate la macellazione di tutti quegli animali e la pulitura e la disinfezione di tali stabilimenti sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

vi)

le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti e delle aziende da esse approvati ai fini dell'applicazione delle lettere c), d) ed e).

5.   Il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

6.   Il divieto di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applica alle carni fresche ottenute da animali allevati fuori delle aree elencate negli allegati I e II e trasportati, in deroga all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, direttamente e sotto controllo ufficiale senza alcun contatto con aziende situate in arre elencate nell'allegato I in un macello situato in un'area elencata nell'allegato I fuori della zona di protezione per esservi immediatamente macellati, purché tali carni fresche vengano commercializzate unicamente nelle aree elencate negli allegati I e II e siano conformi alle seguenti condizioni:

a)

queste carni fresche devono recare tutte il bollo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/99/CE o all'allegato IV della presente decisione;

b)

il macello

i)

opera sotto rigoroso controllo veterinario;

ii)

sospende ogni ulteriore preparazione di carni per spedizioni al di fuori delle aree indicate nell'allegato I nel caso in cui siano macellati nello stesso macello animali sensibili all'afta epizootica provenienti da aziende situate in aree indicate nell'allegato I, finché non siano state ultimate la macellazione di tutti quegli animali e la pulitura e la disinfezione di tali macelli sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

c)

le carni fresche sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui è autorizzata la spedizione fuori di Cipro.

Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

Le autorità veterinarie centrali comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

7.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni fresche ottenute in stabilimenti di sezionamento situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

nello stabilimento di sezionamento sono lavorate in uno stesso giorno solo le carni fresche di cui al paragrafo 4, lettera b). Successivamente alla lavorazione di carni che non soddisfano detto requisito sono effettuate operazioni di pulizia e disinfezione;

b)

queste carni devono recare tutte la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capo III del regolamento (CE) n. 854/2004;

c)

lo stabilimento di sezionamento opera sotto rigoroso controllo veterinario;

d)

le carni fresche sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I.

Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

8.   Le carni spedite da Cipro in altri Stati membri sono accompagnate da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

«Carni conformi alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».

Articolo 3

Prodotti a base di carne

1.   Cipro non spedisce prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili («prodotti a base di carne») provenienti dalle aree elencate nell'allegato I o preparati con carni ottenute da animali originari delle aree suddette.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, che recano una bollatura sanitaria conforme all'allegato I, sezione I, capo III del regolamento (CE) n. 854/2004, purché i prodotti a base di carne:

a)

siano chiaramente identificati e a partire dalla data di produzione siano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti a base di carne di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;

b)

risultino conformi a una delle seguenti condizioni:

i)

essere stati ottenuti da carni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b) oppure

ii)

abbiano subito almeno uno dei trattamenti pertinenti previsti per l'afta epizootica dall'allegato III, parte 1 della direttiva 2002/99/CE.

Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

3.   I prodotti a base di carne spediti da Cipro in altri Stati membri sono accompagnati da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

«Prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, conformi alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».

4.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti a base di carne che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 2 e sono stati trasformati in uno stabilimento che applica il sistema «Analisi dei rischi e dei punti critici di controllo» (HACCP) e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento previste, è sufficiente che il rispetto delle condizioni prescritte per il trattamento di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii), sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

5.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico conforme al paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii), in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti shelf-stable), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.

Articolo 4

Latte

1.   Cipro non spedisce latte, destinato o meno al consumo umano, proveniente dalle aree elencate nell'allegato I.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte prodotto da animali tenuti nelle aree elencate nell'allegato I che sia stato sottoposto a un trattamento conforme:

a)

all'allegato IX, parte A, della direttiva 2003/85/CE, se si tratta di latte destinato al consumo umano; oppure

b)

all'allegato IX, parte B, della direttiva 2003/85/CE, se si tratta di latte non destinato al consumo umano o destinato all'alimentazione di animali appartenenti a specie sensibili all'afta epizootica.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte preparato in stabilimenti situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

tutto il latte impiegato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2, oppure essere ottenuto da animali allevati e munti fuori delle aree elencate nell'allegato I;

b)

lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;

c)

il latte deve essere chiaramente identificato, essere trasportato e immagazzinato separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;

d)

il trasporto di latte crudo da aziende situate fuori delle aree elencate nell'allegato I agli stabilimenti situati nelle aree elencate nell'allegato I si effettua in veicoli che prima dell'operazione siano stati puliti e disinfettati e che non abbiano avuto in seguito alcun contatto con aziende delle aree elencate nell'allegato I che detengono animali di specie sensibili all'afta epizootica;

Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

4.   Il latte spedito da Cipro in altri Stati membri è accompagnato da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

«Latte conforme alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».

5.   In deroga al paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 e che è stato trasformato in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento, è sufficiente che il rispetto di tali condizioni sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

6.   In deroga al paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), e che è stato sottoposto a trattamento termico in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti shelf-stable), è sufficiente che sia accompagnato da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.

Articolo 5

Prodotti lattiero-caseari

1.   Cipro non spedisce prodotti lattiero-caseari, destinati o meno al consumo umano, provenienti dalle aree elencate nell'allegato I.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari:

a)

fabbricati anteriormente al 15 settembre 2007 oppure

b)

preparati con latte conforme alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 o 3 oppure

c)

destinati ad essere esportati in un paese terzo le cui condizioni d'importazione consentono che tali prodotti siano sottoposti a un trattamento diverso da quelli previsti dall'articolo 4, paragrafo 2, che garantisca l'inattivazione del virus dell'afta epizootica.

3.   Fatto salvo l'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004, il divieto di cui al paragrafo 1 di questo articolo non si applica ai seguenti prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano:

a)

prodotti lattiero-caseari fabbricati a partire da latte con un pH controllato inferiore a 7,0 e che abbiano subito un trattamento termico, per almeno 15 secondi, alla temperatura di almeno 72 °C, a condizione che tale trattamento non fosse necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti sono conformi alle pertinenti norme di polizia sanitaria stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della presente decisione;

b)

prodotti lattiero-caseari fabbricati a partire da latte crudo di animali delle specie bovina, ovina o caprina che abbiano soggiornato per almeno 30 giorni in un'azienda situata — all'interno di una delle aree elencate nell'allegato I — al centro di un cerchio del raggio di almeno 10 km in cui non si sia verificato alcun caso di afta epizootica nei 30 giorni precedenti la data di produzione del latte crudo. Tali prodotti devono inoltre essere stati sottoposti a un processo di stagionatura o maturazione di almeno 90 giorni nel corso del quale il pH viene abbassato al di sotto di 6,0 in tutta la massa e la loro crosta deve essere stata trattata con acido citrico allo 0,2 % subito prima del confezionamento o dell'imballaggio.

4.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari preparati negli stabilimenti situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

tutto il latte impiegato nello stabilimento è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, oppure è stato ottenuto da animali fuori delle aree di cui all'allegato I;

b)

tutti i prodotti lattiero-caseari impiegati nei prodotti finali sono conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), o al paragrafo 3 oppure sono stati fabbricati con latte ottenuto da animali fuori delle aree elencate nell'allegato I;

c)

lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;

d)

i prodotti lattiero-caseari sono chiaramente identificati, trasportati ed immagazzinati separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;

Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità competenti, sotto la responsabilità delle autorità veterinarie centrali.

Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

5.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari preparati in uno stabilimento situato fuori delle aree elencate nell'allegato I con latte ottenuto anteriormente al 15 settembre 2007, a condizione che i prodotti lattiero-caseari siano chiaramente identificati e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I.

6.   I prodotti lattiero-caseari spediti da Cipro in altri Stati membri sono accompagnati da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

«Prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».

7.   In deroga al paragrafo 6, per i prodotti lattiero-caseari conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) e b), e ai paragrafi 3 e 4 e trasformati in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento, è sufficiente che il rispetto di tali condizioni sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

8.   In deroga al paragrafo 6, per i prodotti lattiero-caseari che soddisfano le prescrizioni di cui ai paragrafi 2 lettera a) e b), e ai paragrafi 3 e 4 e che sono stati sottoposti a trattamento termico in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti shelf-stable), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.

Articolo 6

Sperma, ovuli e embrioni

1.   Cipro non spedisce sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili («sprema, ovuli ed embrioni») provenienti dalle aree elencate negli allegati I e II.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a)

a sperma, ovuli ed embrioni prodotti anteriormente al 15 settembre 2007;

b)

allo sperma e agli embrioni congelati della specie bovina, allo sperma suino congelato e allo sperma e agli embrioni congelati delle specie ovina e caprina, i quali siano stati importati a Cipro secondo le condizioni stabilite, rispettivamente, nelle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE e i quali dal momento della loro introduzione a Cipro siano stati immagazzinati e trasportati separatamente dallo sperma e dagli embrioni di cui non è autorizzata la spedizione a norma del paragrafo 1;

c)

allo sperma e agli embrioni congelati ottenuti da animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina tenuti durante almeno i 90 giorni precedenti la data della raccolta e durante la raccolta stessa al di fuori delle aree elencate negli allegati I e II e che:

i)

siano stati immagazzinati in condizioni autorizzate per un periodo di almeno 30 giorni precedenti la spedizione, e

ii)

siano stati prelevati da animali donatori che abbiano soggiornato in centri o in aziende esenti da afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti e nei 30 giorni seguenti la data della raccolta dello sperma e degli embrioni e situati al centro di una zona avente un raggio di 10 chilometri in cui non vi siano stati casi di afta epizootica almeno nei 30 giorni precedenti la data del prelievo.

Prima della spedizione dello sperma o degli embrioni di cui alle lettere a), b) e c), le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei centri e delle équipe autorizzati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

3.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 88/407/CEE che accompagna lo sperma bovino congelato spedito da Cipro negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

«Sperma bovino congelato conforme alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».

4.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 90/429/CEE che accompagna lo sperma suino congelato spedito da Cipro negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

«Sperma suino congelato conforme alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».

5.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 89/556/CEE che accompagna gli embrioni bovini congelati spediti da Cipro negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

«Embrioni bovini congelati conformi alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».

6.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 92/65/CEE che accompagna lo sperma ovino o caprino congelato spedito da Cipro negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

«Sperma ovino/caprino congelato conforme alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».

7.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 92/65/CEE che accompagna gli embrioni congelati delle specie ovina o caprina congelato spedito da Cipro negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

«Embrioni ovini/caprini congelati conformi alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».

Articolo 7

Pelli

1.   Cipro non spedisce pelli di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili («pelli») provenienti dalle aree elencate nell'allegato I.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle pelli:

a)

prodotte a Cipro anteriormente al 15 settembre 2007;

b)

che sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002, oppure

c)

che sono state prodotte fuori delle aree elencate nell'allegato I in conformità delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e dopo l'introduzione a Cipro sono state trasportate e immagazzinate separatamente dalle pelli di cui non è autorizzata la spedizione in conformità del paragrafo 1.

Si deve provvedere a separare le pelli trattate da quelle non trattate.

3.   Cipro provvede affinché le pelli spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura:

«Pelli conformi alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».

4.   In deroga al paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 1, lettere da b) a e), del regolamento (CE) n. 1774/2002, è sufficiente che esse siano accompagnate da un documento commerciale attestante il rispetto di tali condizioni.

5.   In deroga al paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002, è sufficiente che il rispetto di tali condizioni sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 8

Altri prodotti di origine animale

1.   Cipro non spedisce prodotti di origine animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, non menzionati agli articoli da 2 a 7, prodotti successivamente al 15 settembre 2007, provenienti dalle aree elencate nell'allegato I od ottenuti da animali originari delle aree elencate nell'allegato I.

Cipro non spedisce stallatico e letame ottenuto da animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o da altri artiodattili dalle aree elencate nell'allegato I.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1, primo comma, non si applica:

a)

ai prodotti di origine animale che:

i)

abbiano subito un trattamento termico

in recipiente sigillato ermeticamente con un valore Fo pari o superiore a 3,00 oppure

nel corso del quale la temperatura al centro della massa raggiunga almeno i 70 °C, oppure

ii)

siano stati prodotti fuori delle aree elencate nell'allegato I in conformità delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e che dopo l'introduzione a Cipro siano stati trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti di origine animale di cui non è autorizzata la spedizione in conformità del paragrafo 1;

b)

al sangue e ai prodotti sanguigni, così come definiti all'allegato I, punti 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002, che siano stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti di cui all'allegato VIII, capitolo IV, parte A, punto 3, lettera a, punto ii) di tale regolamento, seguito da un test di efficacia, o che siano stati importati in conformità dell'allegato VIII, capitolo IV, parte A del regolamento stesso;

c)

allo strutto e ai grassi fusi che siano stati sottoposti al trattamento termico di cui all'allegato VII, capitolo IV, parte B, punto 2, lettera d, punto iv), del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d)

agli involucri di origine animale conformi alle condizioni di cui all'allegato I, capitolo 2, parte A della direttiva 92/118/CEE e che siano stati puliti, raschiati e successivamente salati, o decolorati o essiccati, e per i quali siano state adottate precauzioni dopo il trattamento al fine da evitare la loro ricontaminazione;

e)

alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di suini sottoposti a lavaggio industriale od ottenuti da conciatura e alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di maiale non trattati, debitamente imballati e secchi;

f)

agli alimenti per animali da compagnia conformi alle prescrizioni dell'allegato VIII, capitolo II, parte B, punti 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002;

g)

ai prodotti composti che non sono sottoposti a ulteriori trattamenti e che contengono prodotti di origine animale, a condizione che il trattamento non fosse necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti soddisfano le pertinenti norme di polizia sanitaria stabilite dalla presente decisione;

h)

ai trofei di caccia conformemente alle prescrizioni dell'allegato VIII, capitolo VII, parte A, punti 1, 3 o 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002;

i)

ai prodotti di origine animale imballati e destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro o come reagenti di laboratorio;

j)

ai medicinali di cui alla direttiva 2001/83/CE, ai dispositivi medici fabbricati utilizzando tessuti animali resi non vitali di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettera g), della direttiva 93/42/CEE, ai medicinali veterinari di cui alla direttiva 2001/82/CE e ai medicinali in fase di sperimentazione di cui alla direttiva 2001/20/CE.

3.   Cipro provvede affinché i prodotti di origine animale di cui al paragrafo 2 spediti in altri Stati membri siano accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura:

«Prodotti di origine animale conformi alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».

4.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera f), del presente articolo è sufficiente che il rispetto delle condizioni di trattamento previste sia attestato nel documento commerciale prescritto dalla pertinente normativa comunitaria, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

5.   In deroga al paragrafo 3, è sufficiente che i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera e), siano accompagnati da un documento commerciale che attesti il lavaggio industriale o l'origine conciaria o la conformità alle condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo VIII, parte A, punti 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002.

6.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera g), ottenuti in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca che gli ingredienti pretrattati siano conformi alle pertinenti condizioni di polizia sanitaria previste dalla presente decisione, è sufficiente che ciò sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

7.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere i) e j), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante che i prodotti sono destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro, come reagenti di laboratorio, come medicinali o dispositivi medici, a condizione che sui prodotti appaia chiaramente l'indicazione «solo per diagnosi in vitro» oppure «per esclusivo uso di laboratorio» oppure «medicinali» oppure «dispositivi medici».

8.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per i prodotti composti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della decisione 2007/275/CE della Commissione, è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale recante la seguente dicitura:

«Questi prodotti composti possono essere conservati a temperatura ambiente oppure sono stati sottoposti, nel corso della loro fabbricazione, a cottura completa o a un trattamento termico in tutta la loro massa, così che ogni materia prima risulta denaturata».

Articolo 9

Certificazione

1.   Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, le autorità competenti di Cipro provvedono affinché il documento commerciale richiesto dalla normativa comunitaria per gli scambi intracomunitari sia convalidato allegando copia di un certificato ufficiale, attestante che:

a)

i prodotti sono stati fabbricati

i)

mediante un processo di produzione verificato e risultato conforme alle pertinenti prescrizioni della normativa comunitaria in materia di polizia sanitaria nonché idoneo a distruggere il virus dell'afta epizootica, oppure

ii)

che i prodotti in questione sono stati ottenuti da materiali pretrattati opportunamente certificati, e

b)

sono applicate le disposizioni necessarie a evitare eventuali ricontaminazioni ad opera del virus dell'afta epizootica dopo il trattamento.

Questa certificazione del processo di produzione reca un riferimento alla presente decisione, è valida trenta giorni, reca la data di scadenza ed è rinnovabile previa ispezione dello stabilimento.

2.   Nel caso di prodotti destinati alla vendita al dettaglio al consumatore finale, le autorità competenti di Cipro possono autorizzare che le partite raggruppate di prodotti di origine animale diversi dalle carni fresche, dalle carni macinate, dalle carni separate meccanicamente e dalle preparazioni di carne, ognuno dei quali sia idoneo alla spedizione in conformità della presente decisione, siano accompagnate da un documento commerciale convalidato mediante copia allegata di un certificato veterinario ufficiale attestante che:

a)

i luoghi di spedizione dispongono di un sistema atto a garantire che le merci siano spedite soltanto se è possibile rintracciare le prove documentali della loro conformità alla presente decisione, e

b)

il sistema di cui alla lettera a) è stato verificato ed è risultato soddisfacente.

Questa certificazione del sistema di rintracciabilità reca un riferimento alla presente decisione, è valida trenta giorni, specifica la data di scadenza ed è rinnovabile soltanto previa verifica dello stabilimento conclusasi con risultati soddisfacenti.

Le autorità competenti di Cipro comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco di stabilimenti da esse approvato ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

Articolo 10

Pulizia e disinfezione

1.   Cipro provvede affinché i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi nelle aree elencate negli allegati I e II siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e affinché l'avvenuta pulizia e disinfezione sia registrata in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera d) della direttiva 64/432/CEE.

2.   Cipro provvede affinché gli operatori dei porti di uscita da Cipro garantiscano che gli pneumatici degli autoveicoli in partenza da Cipro siano disinfettati.

Articolo 11

Alcuni prodotti esentati

Le restrizioni degli articoli 3, 4, 5 e 8 non si applicano alla spedizione, dalle aree elencate nell'allegato I, dei prodotti di origine animali di cui agli stessi articoli se tali prodotti:

a)

non sono stati fabbricati a Cipro e sono rimasti nel loro imballaggio originario indicante il paese di origine dei prodotti, oppure

b)

sono stati ottenuti in stabilimenti riconosciuti, ubicati nelle aree elencate nell'allegato I, da prodotti pretrattati non originari di tali aree, che:

i)

dopo l'introduzione nel territorio di Cipro sono stati trasportati, immagazzinati e trasformati separatamente dai prodotti di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I,

ii)

sono accompagnati da un documento commerciale o da un certificato ufficiale conforme alla presente decisione.

Articolo 12

Blocco

1.   Fatte salve le misure adottate da Cipro a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2003/85/CE, Cipro vieta temporaneamente i movimenti di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina e degli equidi fino al 12 novembre 2007.

2.   In deroga al divieto dei movimenti di cui al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare i movimenti di:

a)

animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina purché:

i)

tutti gli animali sensibili dell'azienda di origine siano stati sottoposti con risultati soddisfacenti a un esame clinico e

ii)

gli animali siano trasportati direttamente a un macello per esservi immediatamente macellati;

b)

equidi purché trasportati nel rispetto dell'allegato VI, punto 2, della direttiva 2003/85/CE.

Articolo 13

Misure di competenza degli Stati membri diversi da Cipro

1.   Gli Stati membri diversi da Cipro fanno in modo che non siano spediti animali vivi di specie sensibili verso le aree elencate nell'allegato I.

2.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 della decisione 90/424/CEE del Consiglio e le misure già adottate dagli Stati membri, gli Stati membri diversi da Cipro adottano le misure precauzionali adeguate in relazione agli animali sensibili spediti da Cipro dopo il 15 settembre 2007, compresi isolamento ed esame clinico, se del caso in combinazione con analisi di laboratorio volte a individuare o escludere la presenza di un'infezione dovuta al virus dell'afta epizootica, e se necessario le misure di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/85/CE.

Articolo 14

Cooperazione tra gli Stati membri

Gli Stati membri collaborano al controllo dei bagagli personali dei passeggeri in provenienza dalle aree elencate nell'allegato I e alle campagne d'informazione destinate a impedire l'introduzione di prodotti di origine animale nel territorio degli Stati membri diversi da Cipro.

Articolo 15

Attuazione

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 16

La presente decisione si applica fino al 15 dicembre 2007.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(4)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(5)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(6)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 17).

(7)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(8)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio.

(9)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(10)  GU L 104 del 13.4.2001, pag. 6. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/49/CE (GU L 21 del 24.1.2002, pag. 30).

(11)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 60).

(12)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione (GU L 191 del 21.7.2007, pag. 1).

(13)  GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE della Commissione (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 21).

(14)  GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).

(15)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(16)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(17)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

(18)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).

(19)  GU L 121 del 1.5.2001, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(20)  GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.


ALLEGATO I

Le seguenti aree di Cipro:

Cipro


ALLEGATO II

Le seguenti aree di Cipro:

Cipro


ALLEGATO III

Le seguenti aree di Cipro:

1

2

3

4

5

6

7

8

GRUPPO

ADNS

Unità amministrativa

B

S/G

P

FG

WG

 

ADNS

=

Codice del sistema di notifica delle malattie animali (decisione 2005/176/CE)

B

=

carni bovine

S/G

=

carni ovine e caprine

P

=

carni suine

FG

=

selvaggina d'allevamento di specie sensibili all'afta epizootica

WG

=

selvaggina selvatica di specie sensibili all'afta epizootica


ALLEGATO IV

Bollatura sanitaria di cui all'articolo 2, paragrafo 3

Dimensioni:

 

CY = 7 mm

 

n. dello stabilimento = 10 mm

 

diametro esterno del cerchio = 50 mm

 

spessore della circonferenza del cerchio = 3 mm

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