11.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 238/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2007

relativa all'ammissibilità delle spese sostenute da alcuni Stati membri nel 2007 per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca

[notificata con il numero C(2007) 3737]

(2007/605/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 861/2006 stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono ricevere un contributo dalla Comunità per le spese sostenute nell'ambito dei loro programmi nazionali di raccolta e di gestione di dati.

(2)

Detti programmi devono essere elaborati a norma del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca (2), e del regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione, del 25 luglio 2001, che istituisce un programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio (3).

(3)

Il Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Finlandia, la Slovenia, la Svezia ed il Regno Unito hanno presentato i programmi nazionali per il 2007. I suddetti Stati membri hanno inoltre presentato domande per un contributo finanziario comunitario.

(4)

La Commissione ha esaminato i programmi degli Stati membri ed ha valutato l'ammissibilità delle spese.

(5)

La decisione 2000/439/CE del Consiglio (4) è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio. Secondo quanto disposto dall'articolo 16 di quest'ultimo regolamento, per la raccolta di dati di base il tasso di cofinanziamento è limitato al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per l'esecuzione di un programma a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del medesimo regolamento (CE) n. 861/2006. A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, lettera b), del regolamento del Consiglio il tasso del contributo finanziario è stabilito con decisioni della Commissione. In applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1543/2000 le decisioni relative alla copertura delle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati prevedono un tasso del 50 % per il programma minimo e del 35 % per il programma esteso.

(6)

Occorre versare agli Stati membri interessati la prima rata del contributo di cui trattasi. Una seconda rata deve essere versata nel 2008, previa trasmissione alla Commissione e approvazione da parte di quest'ultima di una relazione finanziaria e tecnica in cui è descritto in modo dettagliato lo stato di realizzazione degli obiettivi fissati al momento dell'elaborazione del programma minimo e del programma esteso.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce per il 2007 l'importo delle spese ammissibili per ciascuno Stato membro e il tasso del contributo finanziario della Comunità per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca.

Articolo 2

Le spese sostenute per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca, quali indicate nell'allegato I, possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità non superiore al 50 % delle spese ammissibili per il programma minimo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1543/2000.

Articolo 3

Le spese sostenute per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca, quali indicate nell'allegato II, possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità non superiore al 35 % delle spese ammissibili per il programma esteso di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1543/2000.

Articolo 4

1.   La Comunità versa una prima rata pari al 50 % del contributo finanziario comunitario stabilito negli allegati I e II.

2.   Una seconda rata è versata nel 2008, previa ricezione e approvazione di una relazione finanziaria e tecnica.

Articolo 5

1.   Il tasso di cambio dell'euro utilizzato per calcolare gli importi ammissibili nell'ambito della presente decisione è quello in vigore nel maggio 2006.

2.   Le dichiarazioni di spesa e le domande di anticipo in valuta nazionale inoltrate dagli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'unione economica e monetaria sono convertite in euro al tasso in vigore nel mese in cui tali dichiarazioni e domande pervengono alla Commissione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.

(3)  GU L 222 del 17.8.2001, pag. 53. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1581/2004 (GU L 289 del 10.9.2004, pag. 6).

(4)  GU L 176 del 15.7.2000, pag. 42. Decisione modificata dalla decisione 2005/703/CE (GU L 267 del 12.10.2005, pag. 26).


ALLEGATO I

Programma minimo

(EUR)

Stato membro

Spese ammissibili

Contributo comunitario massimo

BELGIO

1 039 161

519 581

DANIMARCA

5 723 552

2 861 776

GERMANIA

3 927 965

1 963 982

ESTONIA

516 054

258 027

IRLANDA

4 821 622

2 410 811

GRECIA

1 781 330

890 665

SPAGNA

8 887 744

4 443 872

FRANCIA

7 019 156

3 509 578

ITALIA

3 927 432

1 963 716

CIPRO

597 228

298 614

LETTONIA

412 174

206 087

LITUANIA

141 947

70 973,5

MALTA

449 853

224 927

PAESI BASSI

3 537 657

1 768 829

POLONIA

662 847

331 424

PORTOGALLO

3 253 056

1 626 528

SLOVENIA

250 225

125 113

FINLANDIA

1 307 541

653 771

SVEZIA

3 082 718

1 541 359

REGNO UNITO

7 757 951

3 878 975

Totale

59 097 212

29 548 606


ALLEGATO II

Programma esteso

(EUR)

Stato membro

Spese ammissibili

Contributo comunitario massimo

BELGIO

 

 

DANIMARCA

 

 

GERMANIA

626 510

219 279

ESTONIA

29 661

10 381

IRLANDA

426 553

149 294

GRECIA

231 600

81 060

SPAGNA

1 276 056

446 620

FRANCIA

342 409

119 843

ITALIA

566 008

198 103

CIPRO

 

 

LETTONIA

5 742

2 010

LITUANIA

 

 

MALTA

 

 

PAESI BASSI

450 538

157 688

POLONIA

 

 

PORTOGALLO

305 456

106 910

SLOVENIA

 

 

FINLANDIA

154 691

54 142

SVEZIA

60 647

21 226

REGNO UNITO

1 132 625

396 419

Totale

5 608 495

1 962 973