11.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 238/34 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 agosto 2007
relativa all'ammissibilità delle spese sostenute da alcuni Stati membri nel 2007 per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca
[notificata con il numero C(2007) 3737]
(2007/605/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 861/2006 stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono ricevere un contributo dalla Comunità per le spese sostenute nell'ambito dei loro programmi nazionali di raccolta e di gestione di dati. |
(2) |
Detti programmi devono essere elaborati a norma del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca (2), e del regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione, del 25 luglio 2001, che istituisce un programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio (3). |
(3) |
Il Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Finlandia, la Slovenia, la Svezia ed il Regno Unito hanno presentato i programmi nazionali per il 2007. I suddetti Stati membri hanno inoltre presentato domande per un contributo finanziario comunitario. |
(4) |
La Commissione ha esaminato i programmi degli Stati membri ed ha valutato l'ammissibilità delle spese. |
(5) |
La decisione 2000/439/CE del Consiglio (4) è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio. Secondo quanto disposto dall'articolo 16 di quest'ultimo regolamento, per la raccolta di dati di base il tasso di cofinanziamento è limitato al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per l'esecuzione di un programma a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del medesimo regolamento (CE) n. 861/2006. A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, lettera b), del regolamento del Consiglio il tasso del contributo finanziario è stabilito con decisioni della Commissione. In applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1543/2000 le decisioni relative alla copertura delle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati prevedono un tasso del 50 % per il programma minimo e del 35 % per il programma esteso. |
(6) |
Occorre versare agli Stati membri interessati la prima rata del contributo di cui trattasi. Una seconda rata deve essere versata nel 2008, previa trasmissione alla Commissione e approvazione da parte di quest'ultima di una relazione finanziaria e tecnica in cui è descritto in modo dettagliato lo stato di realizzazione degli obiettivi fissati al momento dell'elaborazione del programma minimo e del programma esteso. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La presente decisione stabilisce per il 2007 l'importo delle spese ammissibili per ciascuno Stato membro e il tasso del contributo finanziario della Comunità per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca.
Articolo 2
Le spese sostenute per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca, quali indicate nell'allegato I, possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità non superiore al 50 % delle spese ammissibili per il programma minimo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1543/2000.
Articolo 3
Le spese sostenute per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca, quali indicate nell'allegato II, possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità non superiore al 35 % delle spese ammissibili per il programma esteso di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1543/2000.
Articolo 4
1. La Comunità versa una prima rata pari al 50 % del contributo finanziario comunitario stabilito negli allegati I e II.
2. Una seconda rata è versata nel 2008, previa ricezione e approvazione di una relazione finanziaria e tecnica.
Articolo 5
1. Il tasso di cambio dell'euro utilizzato per calcolare gli importi ammissibili nell'ambito della presente decisione è quello in vigore nel maggio 2006.
2. Le dichiarazioni di spesa e le domande di anticipo in valuta nazionale inoltrate dagli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'unione economica e monetaria sono convertite in euro al tasso in vigore nel mese in cui tali dichiarazioni e domande pervengono alla Commissione.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2007.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.
(3) GU L 222 del 17.8.2001, pag. 53. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1581/2004 (GU L 289 del 10.9.2004, pag. 6).
(4) GU L 176 del 15.7.2000, pag. 42. Decisione modificata dalla decisione 2005/703/CE (GU L 267 del 12.10.2005, pag. 26).
ALLEGATO I
Programma minimo
(EUR) |
||
Stato membro |
Spese ammissibili |
Contributo comunitario massimo |
BELGIO |
1 039 161 |
519 581 |
DANIMARCA |
5 723 552 |
2 861 776 |
GERMANIA |
3 927 965 |
1 963 982 |
ESTONIA |
516 054 |
258 027 |
IRLANDA |
4 821 622 |
2 410 811 |
GRECIA |
1 781 330 |
890 665 |
SPAGNA |
8 887 744 |
4 443 872 |
FRANCIA |
7 019 156 |
3 509 578 |
ITALIA |
3 927 432 |
1 963 716 |
CIPRO |
597 228 |
298 614 |
LETTONIA |
412 174 |
206 087 |
LITUANIA |
141 947 |
70 973,5 |
MALTA |
449 853 |
224 927 |
PAESI BASSI |
3 537 657 |
1 768 829 |
POLONIA |
662 847 |
331 424 |
PORTOGALLO |
3 253 056 |
1 626 528 |
SLOVENIA |
250 225 |
125 113 |
FINLANDIA |
1 307 541 |
653 771 |
SVEZIA |
3 082 718 |
1 541 359 |
REGNO UNITO |
7 757 951 |
3 878 975 |
Totale |
59 097 212 |
29 548 606 |
ALLEGATO II
Programma esteso
(EUR) |
||
Stato membro |
Spese ammissibili |
Contributo comunitario massimo |
BELGIO |
|
|
DANIMARCA |
|
|
GERMANIA |
626 510 |
219 279 |
ESTONIA |
29 661 |
10 381 |
IRLANDA |
426 553 |
149 294 |
GRECIA |
231 600 |
81 060 |
SPAGNA |
1 276 056 |
446 620 |
FRANCIA |
342 409 |
119 843 |
ITALIA |
566 008 |
198 103 |
CIPRO |
|
|
LETTONIA |
5 742 |
2 010 |
LITUANIA |
|
|
MALTA |
|
|
PAESI BASSI |
450 538 |
157 688 |
POLONIA |
|
|
PORTOGALLO |
305 456 |
106 910 |
SLOVENIA |
|
|
FINLANDIA |
154 691 |
54 142 |
SVEZIA |
60 647 |
21 226 |
REGNO UNITO |
1 132 625 |
396 419 |
Totale |
5 608 495 |
1 962 973 |