5.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2007

relativa al ritiro dal mercato della colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) e dei suoi prodotti derivati

[notificata con il numero C(2007) 1809]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2007/307/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 6, e l’articolo 20, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 98/291/CE della Commissione, del 22 aprile 1998, concernente l’immissione in commercio di colza primaverile geneticamente modificata (Brassica napus L. ssp. oleifera), a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2), alle sementi di colza (Brassica napus L. spp. oleifera) derivanti da incroci tradizionali tra colza non modificata geneticamente e una linea ottenuta mediante l’evento di trasformazione Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) è stata concessa l’autorizzazione a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (3), ai fini della coltivazione e della manipolazione nell’ambiente prima e durante la trasformazione del prodotto in frazioni non vitali. Detta direttiva è stata rifusa e abrogata dalla direttiva 2001/18/CE.

(2)

L’autorizzazione ha per base il parere, datato 10 febbraio 1998, del comitato scientifico delle piante istituito con decisione 97/579/CE della Commissione (4).

(3)

L’olio raffinato di semi di colza ACS-BNØØ7-1 e di tutti gli incroci convenzionali è stato immesso nel mercato in conformità dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (5).

(4)

La colza ACS-BNØØ7-1 e i relativi prodotti derivati sono stati successivamente notificati dalla Bayer CropScience AG (di seguito «notificante») come prodotti esistenti in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 (di seguito «regolamento») e sono stati iscritti nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati. L’ambito della notifica copre alimenti (olio raffinato) prodotti a partire da semi di colza ACS-BNØØ7-1 e di tutti gli incroci convenzionali nonché mangimi che contengono o sono costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ7-1 ai fini dell’immissione del prodotto nel mercato o della manipolazione nell’ambiente durante l’importazione e prima del magazzinaggio e della trasformazione.

(5)

Il notificante delle sementi di colza ibrida ACS-BNØØ7-1, con lettera alla Commissione datata 15 novembre 2005, ha dichiarato che le varietà contenenti tale evento non sono più in vendita su scala mondiale e che tutte le giacenze di sementi sono state ritirate e distrutte dopo la stagione di vendita del 2003.

(6)

Il notificante ha inoltre comunicato alla Commissione di non aver intenzione di presentare una domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa al colza ACS-BNØØ7-1 a norma rispettivamente dell’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, dell’articolo 11, dell’articolo 20, paragrafo 4, e dell’articolo 23 del regolamento. La colza ACS-BNØØ7-1 e i relativi prodotti derivati non possono pertanto essere immessi nel mercato comunitario dopo il 18 aprile 2007.

(7)

Non sono necessari provvedimenti per garantire l’efficace ritiro dal mercato delle sementi di colza ACS-BNØØ7-1 destinate alla coltivazione, poiché tali sementi non hanno mai potuto essere legalmente immesse nel mercato della Comunità. Poiché il notificante ha sospeso la vendita di sementi di colza ACS-BNØØ7-1 dopo la stagione di semina del 2003 le giacenze di prodotti derivati da colza ACS-BNØØ7-1 sono esaurite ed è improbabile che siano presenti nel mercato dopo il 18 aprile 2007. Negli alimenti o nei mangimi potrebbero tuttavia permanere, per qualche tempo, tracce minime di materiali geneticamente modificati derivanti da colza ACS-BNØØ7-1.

(8)

Per ragioni di certezza del diritto occorre quindi prevedere un periodo di transizione nel quale gli alimenti e i mangimi possono contenere detti materiali, senza che tale presenza, purché accidentale e tecnicamente inevitabile, venga considerata una violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, o dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento.

(9)

Nel determinare il livello tollerato e il periodo di transizione è opportuno tener conto del tempo necessario affinché il ritiro delle sementi dal mercato produca i suoi effetti sulla catena alimentare e la salute degli animali. In ogni caso il livello tollerato deve restare inferiore alla soglia di etichettatura e di tracciabilità dello 0,9 %, stabilita dal regolamento per la presenza accidentale e tecnicamente inevitabile di materiali geneticamente modificati negli alimenti e nei mangimi.

(10)

Le voci relative alla colza ACS-BNØØ7-1 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all’articolo 28 del regolamento, vanno modificate al fine di tener conto della presente decisione.

(11)

Il notificante è stato consultato sulle misure stabilite dalla presente decisione.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ7-1 in alimenti e mangimi notificati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento è tollerata fino a cinque anni dopo la data di notifica della presente decisione alle seguenti condizioni:

a)

purché sia accidentale o tecnicamente inevitabile;

b)

in una percentuale non superiore allo 0,9 %.

Articolo 2

Le voci relative alla colza ACS-BNØØ7-1 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all’articolo 28 del regolamento, sono modificate al fine di tener conto della presente decisione.

Articolo 3

Destinataria della presente decisione è la Bayer Crop Science AG, Alfred Nobel Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein, Germania.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1981/2006 (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99).

(2)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 26.

(3)  GU L 117 dell’8.5.1990, pag. 15. Direttiva abrogata dalla direttiva 2001/18/CE del Palamento europeo e del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

(4)  GU L 237 del 28.8.1997, pag. 18.

(5)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).