5.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/23 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2007
relativa al ritiro dal mercato della colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) e dei suoi prodotti derivati
[notificata con il numero C(2007) 1809]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(2007/307/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 6, e l’articolo 20, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 98/291/CE della Commissione, del 22 aprile 1998, concernente l’immissione in commercio di colza primaverile geneticamente modificata (Brassica napus L. ssp. oleifera), a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2), alle sementi di colza (Brassica napus L. spp. oleifera) derivanti da incroci tradizionali tra colza non modificata geneticamente e una linea ottenuta mediante l’evento di trasformazione Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) è stata concessa l’autorizzazione a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (3), ai fini della coltivazione e della manipolazione nell’ambiente prima e durante la trasformazione del prodotto in frazioni non vitali. Detta direttiva è stata rifusa e abrogata dalla direttiva 2001/18/CE. |
(2) |
L’autorizzazione ha per base il parere, datato 10 febbraio 1998, del comitato scientifico delle piante istituito con decisione 97/579/CE della Commissione (4). |
(3) |
L’olio raffinato di semi di colza ACS-BNØØ7-1 e di tutti gli incroci convenzionali è stato immesso nel mercato in conformità dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (5). |
(4) |
La colza ACS-BNØØ7-1 e i relativi prodotti derivati sono stati successivamente notificati dalla Bayer CropScience AG (di seguito «notificante») come prodotti esistenti in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 (di seguito «regolamento») e sono stati iscritti nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati. L’ambito della notifica copre alimenti (olio raffinato) prodotti a partire da semi di colza ACS-BNØØ7-1 e di tutti gli incroci convenzionali nonché mangimi che contengono o sono costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ7-1 ai fini dell’immissione del prodotto nel mercato o della manipolazione nell’ambiente durante l’importazione e prima del magazzinaggio e della trasformazione. |
(5) |
Il notificante delle sementi di colza ibrida ACS-BNØØ7-1, con lettera alla Commissione datata 15 novembre 2005, ha dichiarato che le varietà contenenti tale evento non sono più in vendita su scala mondiale e che tutte le giacenze di sementi sono state ritirate e distrutte dopo la stagione di vendita del 2003. |
(6) |
Il notificante ha inoltre comunicato alla Commissione di non aver intenzione di presentare una domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa al colza ACS-BNØØ7-1 a norma rispettivamente dell’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, dell’articolo 11, dell’articolo 20, paragrafo 4, e dell’articolo 23 del regolamento. La colza ACS-BNØØ7-1 e i relativi prodotti derivati non possono pertanto essere immessi nel mercato comunitario dopo il 18 aprile 2007. |
(7) |
Non sono necessari provvedimenti per garantire l’efficace ritiro dal mercato delle sementi di colza ACS-BNØØ7-1 destinate alla coltivazione, poiché tali sementi non hanno mai potuto essere legalmente immesse nel mercato della Comunità. Poiché il notificante ha sospeso la vendita di sementi di colza ACS-BNØØ7-1 dopo la stagione di semina del 2003 le giacenze di prodotti derivati da colza ACS-BNØØ7-1 sono esaurite ed è improbabile che siano presenti nel mercato dopo il 18 aprile 2007. Negli alimenti o nei mangimi potrebbero tuttavia permanere, per qualche tempo, tracce minime di materiali geneticamente modificati derivanti da colza ACS-BNØØ7-1. |
(8) |
Per ragioni di certezza del diritto occorre quindi prevedere un periodo di transizione nel quale gli alimenti e i mangimi possono contenere detti materiali, senza che tale presenza, purché accidentale e tecnicamente inevitabile, venga considerata una violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, o dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento. |
(9) |
Nel determinare il livello tollerato e il periodo di transizione è opportuno tener conto del tempo necessario affinché il ritiro delle sementi dal mercato produca i suoi effetti sulla catena alimentare e la salute degli animali. In ogni caso il livello tollerato deve restare inferiore alla soglia di etichettatura e di tracciabilità dello 0,9 %, stabilita dal regolamento per la presenza accidentale e tecnicamente inevitabile di materiali geneticamente modificati negli alimenti e nei mangimi. |
(10) |
Le voci relative alla colza ACS-BNØØ7-1 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all’articolo 28 del regolamento, vanno modificate al fine di tener conto della presente decisione. |
(11) |
Il notificante è stato consultato sulle misure stabilite dalla presente decisione. |
(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ7-1 in alimenti e mangimi notificati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento è tollerata fino a cinque anni dopo la data di notifica della presente decisione alle seguenti condizioni:
a) |
purché sia accidentale o tecnicamente inevitabile; |
b) |
in una percentuale non superiore allo 0,9 %. |
Articolo 2
Le voci relative alla colza ACS-BNØØ7-1 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all’articolo 28 del regolamento, sono modificate al fine di tener conto della presente decisione.
Articolo 3
Destinataria della presente decisione è la Bayer Crop Science AG, Alfred Nobel Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein, Germania.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1981/2006 (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99).
(2) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 26.
(3) GU L 117 dell’8.5.1990, pag. 15. Direttiva abrogata dalla direttiva 2001/18/CE del Palamento europeo e del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).
(4) GU L 237 del 28.8.1997, pag. 18.
(5) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).