30.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 112/41


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

relativa al regime di aiuti a cui la Francia ha dato esecuzione ai sensi dell’articolo 39 CA del codice generale delle imposte — Aiuto di Stato C 46/2004 (ex NN 65/2004)

[notificata con il numero C(2006) 6629]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/256/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità Europea, e in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni, in conformità con i suddetti articoli (1) e tenuto conto di queste osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 19 febbraio 2004 (D/51178), la Commissione ha presentato alle autorità francesi una richiesta di informazioni, in merito al sistema di leasing fiscale a favore di alcune imprese autorizzate dal ministro del bilancio, attuato a norma dell’articolo 77 della legge n. 98-546 del 2 luglio 1998, relativo ad alcune disposizioni di ordine economico e finanziario (2). Con lettera del 18 marzo 2004, le autorità francesi hanno chiesto una proroga del termine stabilito per fornire le informazioni richieste. La Commissione ha ricevuto le suddette informazioni dalle autorità francesi con lettera del 3 maggio 2004 (A/33117). Con lettera del 6 luglio 2004 (D/54933), la Commissione ha chiesto alle autorità francesi di produrre informazioni complementari, pervenute in data 2 agosto 2004 (A/36007).

(2)

Con lettera del 14 dicembre 2004 (D/205909), la Commissione ha notificato alle autorità francesi la decisione di avviare il procedimento di indagine formale, in applicazione dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato. La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea  (3). In questa decisione, la Commissione invitava la Francia e le parti interessate a presentare le proprie osservazioni, entro un termine stabilito.

(3)

Con lettere del 6 gennaio 2005 (A/30266) e del 4 febbraio 2005, le autorità francesi hanno chiesto la proroga del termine, richieste alle quali la Commissione ha ottemperato a mezzo lettera, rispettivamente in data 11 gennaio 2005 (D/50220) e 16 febbraio 2005 (D/51190).

(4)

La Commissione ha ricevuto, in data 15 marzo 2005 (A/32251), le osservazioni delle autorità francesi. Ha ricevuto altresì, entro il termine stabilito, le osservazioni di sedici parti interessate, che sono state trasmesse alle autorità francesi in data 9 giugno 2005 (D/54454).

(5)

Con lettera del 7 luglio 2005 (A/35587), le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione la proroga del termine stabilito per commentare le osservazioni delle parti interessate. La Commissione ha ottemperato a questa richiesta e le autorità francesi hanno infine presentato le loro osservazioni a mezzo lettera, in data 20 luglio 2005 (A/35981).

(6)

Con lettera del 2 marzo 2006 (A/31655), le autorità francesi hanno, in particolare, trasmesso alla Commissione delle osservazioni complementari, relative al regime in questione.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL REGIME

(7)

Ai sensi dell’articolo 39 C, primo comma, del codice generale delle imposte «(CGI)», l’ammortamento dei beni concessi in locazione o messi a disposizione in qualsiasi altra forma è suddiviso sulla normale durata di utilizzo.

(8)

L’articolo 77 della legge n. 98-546 introduce nel CGI due disposizioni che mirano a combattere l’evasione fiscale nelle operazioni di finanziamento dei beni mobili, da parte di società di persone e di gruppi di interesse economico «GIE» (4).

(9)

L’articolo 39 C, secondo capoverso, del CGI prevede che l’ammortamento fiscalmente deducibile di un bene, concesso in locazione da un GIE, non possa superare l’ammontare del canone d’affitto percepito da quest’ultima, al netto degli altri oneri afferenti il suddetto bene.

(10)

In effetti, in virtù degli ammortamenti decrescenti e delle spese finanziarie che, per definizione, sono concentrate nei primi anni di utilizzo del bene, i risultati del GIE sono fortemente in passivo nel corso di questi anni e diventano in attivo nel corso di un secondo periodo, quando l’ammontare dei canoni d’affitto percepiti supera il totale degli oneri constatati (compresi ammortamenti e oneri finanziari). Poiché il GIE rientra nel regime delle società di persone, i passivi che registra nel corso dei primi anni di attività vengono quindi detratti dagli utili imponibili realizzati dai suoi membri, in virtù delle loro attività correnti. Il massimale dell’ammortamento previsto dall’articolo 39 C, secondo capoverso, del CGI mira quindi a combattere un ricorso abusivo a questo tipo di finanziamento a fini di ottimizzazione fiscale.

(11)

Tuttavia, nel CGI è stata introdotta una deroga a questa limitazione, che crea un sistema di ammortamento favorevole al profitto di alcune imprese. Così, l’articolo 39 CA del CGI dispone che il massimale previsto nell’articolo 39 C, secondo comma, del CGI non è applicabile al finanziamento, da parte di un GIE, di beni mobili ammortizzabili secondo il metodo decrescente, su un periodo di almeno 8 anni (5), dal momento in cui questa operazione ha ottenuto la previa approvazione del ministro del bilancio.

(12)

Questa approvazione è soggetta a varie condizioni, quali, sostanzialmente:

il prezzo di acquisizione del bene corrisponde al prezzo di mercato;

questo investimento presenta un interesse economico e sociale rilevante, in particolare in materia d’impiego;

l’utente del bene dimostra che il bene è necessario alla sua attività e che le modalità di finanziamento prescelte non sono unicamente fiscali;

e almeno i due terzi del vantaggio fiscale derivante dall'autorizzazione vengono trasferiti all’utente del bene.

(13)

In generale, il GIE — costituito, in genere, da enti finanziari — acquisisce il bene da finanziare al prezzo di mercato e lo concede in locazione all’utente. I canoni di affitto versati dall’utente e il prezzo dell’esercizio dell’opzione di acquisto al termine del contratto consentono al GIE di coprire il proprio finanziamento, compresi interessi e capitale.

(14)

Oltre all’eliminazione del massimale dell’ammortamento (6), il conferimento dell'autorizzazione ministeriale consente di aumentare di un punto il coefficiente di ammortamento decrescente, solitamente applicabile al bene considerato. Inoltre, la rivendita del bene da parte del GIE all’utente, in particolare quando sono trascorsi i due terzi della durata normale di utilizzo del bene, è oggetto di un'esenzione del plusvalore di cessione.

(15)

Per quanto riguarda la condizione relativa all’esistenza di un interesse economico e sociale rilevante (7), le autorità francesi hanno dichiarato che non esistono linee guida per la valutazione di questo interesse e che l’esame viene condotto, da un lato, alla luce degli effetti indiretti dell’investimento sul bacino di occupazione, sulle condizioni di concorrenza e sullo sviluppo dell’attività nell’area economica interessata, tra cui in particolare il contributo allo sviluppo o alla creazione di un centro produttivo, gestionale o decisionale, come pure, dall’altro lato, in merito all’apporto di questo investimento in termini di miglioramento della sicurezza e della protezione ambientale.

(16)

In merito al trasferimento all’utente del bene di almeno i due terzi del vantaggio fiscale che il GIE ricava dall’ottenimento dell'autorizzazione (8), si evince dall’articolo 39 CA del CGI che quest’ultima interviene sotto forma di riduzione dell’ammontare del canone di affitto o di riduzione dell’ammontare dell’opzione di acquisto. Inoltre, l’ammontare esatto del vantaggio che deve essere trasferito all’utente da parte del GIE deve essere stabilito al momento dell’ottenimento dell'autorizzazione.

(17)

Su richiesta della Commissione, le autorità francesi hanno fornito una suddivisione, per settori di attività dell’insieme dei richiedenti dell'autorizzazione, come pure dei beneficiari effettivi del regime in questione:

Settori di attività

Richieste di autorizzazione presentate

Decisioni di concessione dell'autorizzazione

Investimenti marittimi

142

110

Investimenti aeronautici

32

18

Investimenti ferroviari

5

2

Investimenti industriali

7

3

Investimenti spaziali

3

0

(18)

In questo contesto, le autorità francesi hanno sottolineato che, tra le 56 richieste non oggetto di decisione di concessione, 21 richieste sono state ritirate, 13 richieste sono state archiviate e 22 richieste sono state respinte. Delle 22 richieste respinte, le autorità francesi hanno precisato che 15 di esse erano relative a un’operazione di finanziamento di un bene appartenente all’ambito del trasporto marittimo e che le altre 7 riguardavano il finanziamento di un bene appartenente all’ambito del trasporto aereo.

(19)

Le autorità francesi hanno altresì segnalato che le procedure di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 39 CA del CGI, sono state sospese dal 14 dicembre 2004, data nella quale è stata loro notificata la decisione di avviare il procedimento di indagine formale.

III.   MOTIVAZIONI CHE HANNO PORTATO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(20)

Nella sua decisione del 14 dicembre 2004, la Commissione ha sottolineato che applicando l'articolo 39 CA del CGI sembrava essere concesso un vantaggio agli investitori, membri dei GIE fiscali, e agli utenti dei beni finanziati dai GIE. In merito alla selettività del provvedimento in questione, la Commissione ha rilevato, da un lato, che il ministro del bilancio sembrava disporre di un potere discrezionale nella valutazione delle condizioni di emissione dell'autorizzazione, che gli consentiva di selezionare, in base a criteri soggettivi, i beneficiari del regime in questione. D’altro canto, sembrava che il regime fiscale di cui all’articolo 39 CA del CGI costituisse una misura di aiuto, principalmente a vantaggio del settore dei trasporti. La Commissione ha ritenuto, in questo contesto, che la misura in questione non sembrava potesse essere giustificato dalla natura o dell’economia del sistema fiscale francese. A suo parere, i vantaggi in questione implicavano altresì un utilizzo delle risorse statali, come pure una distorsione della concorrenza e un'incidenza sugli scambi intra-comunitari.

(21)

Inoltre, per quanto riguarda l’esame della compatibilità del regime in questione con il mercato comune, la Commissione ha ritenuto che, in questa fase, nessuna delle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato fosse pertinente nel presente contesto. Il regime fiscale in questione non sembrava soddisfare le condizioni delle discipline e degli orientamenti comunitari adottati in merito agli aiuti di Stato. Il regime appariva quindi incompatibile con il mercato comune.

(22)

La Commissione, di conseguenza, ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale, per dissipare i propri dubbi in merito alla qualifica di aiuto di Stato del regime in questione e in merito alla sua compatibilità con il mercato comune.

IV.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ FRANCESI

(23)

Nell’ambito delle loro osservazioni, le autorità francesi sostengono innanzitutto che il regime di cui all’articolo 39 CA del CGI non costituisce un aiuto di Stato. Si tratterebbe, in effetti, unicamente di una modalità tecnica di applicazione del diritto comune, che consente di mettere sotto la sorveglianza dei poteri pubblici la modalità di finanziamento in questione, e non di una deroga al diritto comune. Il limite dell’ammortamento deducibile di cui all’articolo 39 C, secondo capoverso, del CGI mirerebbe, con l’istituzione di una presunzione di evasione fiscale, a impedire il ricorso a questo metodo di finanziamento a fini di ottimizzazione fiscale. Il regime di cui all’articolo 39 CA del CGI mirerebbe altresì a combattere l’evasione fiscale. Poiché i beni strumentali pesanti, oggetto di questa disposizione, presentano tuttavia un periodo relativamente lungo per un ritorno sull’investimento, il ricorso al leasing corrisponderebbe, in questa ipotesi, non solo ad una ricerca di ottimizzazione fiscale, ma anche a una necessità economica.

(24)

In questo contesto, le autorità francesi sostengono che l’insieme delle condizioni da soddisfare ai fini dell’ottenimento dell'autorizzazione consentirebbero di effettuare un controllo, a priori, delle operazioni di finanziamento di beni strumentali, per mezzo della locazione con opzione d’acquisto, e di escludere dal beneficio del regime fiscale in questione tutti i finanziamenti motivati principalmente da considerazioni di ottimizzazione fiscale.

(25)

Nello specifico, questo sarebbe il caso della condizione in base alla quale l’investimento deve presentare un interesse economico e sociale rilevante, in particolare in termini di occupazione, il cui adempimento presuppone che la richiesta di autorizzazione fornisca impegni in termini di assunzioni. A questo proposito, le autorità francesi precisano che i posti di lavoro creati devono essere mantenuti per il periodo minimo di utilizzo del bene, cioè per la durata del contratto di locazione o di disponibilità, pari ad almeno 8 anni. A loro parere, gli impieghi creati devono consentire un aumento netto del numero di dipendenti della società che richiede l'autorizzazione e devono essere direttamente correlati con l’investimento.

(26)

Le autorità francesi precisano, a questo proposito, che alcune richieste di autorizzazione sono state respinte a causa dell’assenza di un interesse economico e sociale rilevante del progetto di finanziamento proposto. Due tipi di situazioni avrebbero caratterizzato l’assenza di tale interesse. In primo luogo, l’assenza di assunzione o di reclutamento sufficiente, in termini quantitativi e qualitativi, che potesse rafforzare o consentire l’insediamento di un centro decisionale e gestionale. In secondo luogo, l’ipotesi nella quale la situazione finanziaria del richiedente gli avrebbe consentito di fare ricorso a mezzi diversi di finanziamento, che non presentino un carattere di incentivazione.

(27)

La condizione relativa al trasferimento all’utente della maggior parte del vantaggio fiscale di cui beneficerebbero i membri del GIE, in applicazione dell’articolo 39 CA del CGI, consentirebbe altresì di combattere l’ottimizzazione fiscale, escludendo dal beneficio di questo sistema le operazioni destinate unicamente a generare utili di tesoreria.

(28)

Inoltre, le autorità francesi sostengono che il dispositivo di controllo così attuato non presenterebbe un carattere discrezionale. Fanno riferimento, a questo proposito, alla giurisprudenza del Consiglio Costituzionale francese, in virtù della quale una autorizzazione, come quella prevista dall’articolo 39 CA del CGI, non sarebbe di natura discrezionale, ma conferirebbe al ministro del bilancio unicamente il potere di verificare che l’operazione in questione soddisfi le condizioni stabilite dalla legge (9).

(29)

In ogni modo, il vantaggio fiscale connesso alla detrazione dell’ammontare dell’ammortamento non costituirebbe una perdita di entrate fiscali, ma una diversa ripartizione, nel tempo, dell’imponibile. Inoltre, la determinazione della quota precisa del beneficio conservato dagli investitori, membri del GIE, equivarrebbe ad una remunerazione, il cui ammontare deriverebbe dalle condizioni del mercato e da una negoziazione commerciale classica.

(30)

Per quanto concerne, poi, la selettività del regime fiscale in questione addotta dalla Commissione, le autorità francesi invocano diverse argomentazioni.

(31)

In primo luogo, il suddetto regime costituirebbe un provvedimento di ordine generale, suscettibile di interessare contemporaneamente il settore industriale e il settore del trasporto. A titolo esemplificativo, le autorità francesi fanno riferimento al materiale di trasformazione della pasta per carta, ai serbatoi di deposito degli idrocarburi, alle presse da stampa e ai gruppi frigoriferi, che sarebbero beni industriali ammortizzabili in maniera decrescente, per un periodo di almeno otto anni. Inoltre, le autorità francesi segnalano che alcuni mezzi di trasporto sono esclusi dall’ambito del sistema, come i camion e gli autobus, in virtù della loro durata inferiore di ammortamento. La durata di ammortamento in questione si applicherebbe quindi a tutti i beni il cui ritorno sull’investimento richieda un periodo molto lungo.

(32)

In secondo luogo, la concentrazione del beneficio del regime in questione a favore del materiale di trasporto deriverebbe, in realtà, da evoluzioni indipendenti dalla volontà dei poteri pubblici come, da un lato, l’evoluzione della situazione finanziaria delle società industriali e, dall’altro, l’attrazione degli investitori nei confronti del materiale da trasporto. In effetti, quest’ultimo comprenderebbe degli attivi molto interessanti per investitori che, per limitare i rischi, sceglierebbero dei beni facilmente negoziabili, nell’ipotesi in cui l’utente incontrasse delle difficoltà.

(33)

In terzo luogo, il regime in questione non favorirebbe le imprese francesi, nella misura in cui la nazionalità non costituirebbe un fattore pertinente per diventare membro del GIE. Un investitore straniero, in particolare un ente finanziario, potrebbe quindi beneficiare del suddetto regime e dell'utile di tesoreria che ne deriva, indipendentemente dal luogo di residenza fiscale.

(34)

In ogni caso, supponendo che il regime di cui all’articolo 39 CA del CGI costituisca una deroga al diritto comune, quest’ultimo avrebbe un campo d’applicazione illimitato, una durata di applicazione illimitata e sarebbe fondato su criteri oggettivi e orizzontali di lotta all’evasione fiscale. Non rientrerebbe quindi nella qualifica di aiuto di Stato, proprio come il regime fiscale oggetto della decisione della Commissione 96/369/CE, del 13 marzo 1996, concernente a un aiuto fiscale sotto forma di ammortamento, a favore delle compagnie aeree tedesche (10).

(35)

Inoltre, per quanto riguarda l’esenzione del plusvalore di cessione del bene, le autorità francesi sostengono che il vantaggio che i membri del GIE ricavano da questa esenzione deve anche essere restituito, per almeno i due terzi, all’utente finale del bene. Sostengono che detta esenzione, soggetta a condizioni, è giustificata dalla natura e dall’economia del sistema fiscale francese. Sarebbe reso necessario, in caso di cessione anticipata, per garantire il mantenimento del vantaggio fiscale derivante dalla detrazione dell’ammortamento nelle condizioni previste dal diritto comune. Inoltre, le autorità francesi sostengono che questa esenzione, dal 1o gennaio 2007, corrisponderà al diritto comune. In effetti, da quella data, i plusvalori di cessione di titoli di partecipazione, posseduti da oltre due anni, verranno esonerati, con riserva di una quota, da spese ed oneri pari al 5 % del risultato netto dei plusvalori di cessione, considerati per la determinazione del risultato imponibile. Quindi, considerando la data di stipulazione dei contratti di messa a disposizione di beni, conclusi tra i GIE e gli utenti, la data nella quale la cessione anticipata dei beni sarà possibile sarà posteriore al 1 gennaio 2007, poiché questa cessione può avvenire unicamente alla scadenza dei due terzi dell’esecuzione dei suddetti contratti. I membri dei GIE beneficerebbero, da quel momento, di questa esenzione, in applicazione del diritto comune.

(36)

Le autorità francesi riscontrano altresì che l’esenzione del plusvalore di cessione non è automatico. Una delle condizioni di questa esenzione sarebbe il fatto che l’utente effettivo del bene dimostri, considerato il costo di quest’ultimo, di non essere in grado di acquisirlo direttamente, senza compromettere il proprio equilibrio finanziario. In base al rapporto del relatore della Commissione delle Finanze dell’Assemblea Nazionale del 25 marzo 1988, questa condizione si iscriverebbe, in particolare, nella prospettiva di attuazione di meccanismi alternativi alla detrazione fiscale per sottoscrizione di quote di comproprietari di navi, soppressa dalla legge finanziaria del 1988 (di seguito «il regime dei carati»).

(37)

Per quanto concerne la compatibilità del regime fiscale in oggetto con il mercato comune, le autorità francesi sostengono che, presupponendo che questo regime costituisca un aiuto di Stato, esso è conforme all’articolo 87, paragrafo 3, del trattato, poiché agevola lo sviluppo di talune attività, senza per questo alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Effettivamente, il sistema di cui all’articolo 39 CA del CGI non produrrebbe vantaggi per gli operatori economici nazionali a scapito degli operatori di altri Stati membri, e non sarebbe più vantaggioso dei regimi esistenti in altri Stati membri.

(38)

La Francia fa riferimento, a questo proposito, alla situazione particolare del trasporto marittimo, i cui utenti sono i principali utilizzatori del regime in questione. Constata, a questo proposito, che questo regime è una misura d’effetto equivalente al regime dei carati delle navi, regime relativo al finanziamento delle navi immatricolate in Francia, regime precedentemente notificato ed approvato dalla Commissione sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato (11). Il regime delle quote di partecipazione nelle navi sarebbe stato abrogato nel 1998 a causa dell’eccessivo costo di bilancio. Indicano altresì che è in un contesto caratterizzato dalla stagnazione del numero di navi commerciali immatricolate in Francia e dalla volontà di ridurre la spesa fiscale che il legislatore ha deciso di adattare il leasing fiscale. L’entrata in vigore dell’articolo 39 CA del CGI non avrebbe comportato una crescita del settore marittimo francese, ma un consolidamento e un rinnovamento della flotta di bandiera francese. Nello stesso periodo, le flotte di altri Stati membri sarebbero aumentate, sia nel numero di unità, sia in tonnellaggio. L’entrata in vigore del regime in questione non avrebbe quindi arrecato pregiudizio allo sviluppo del settore marittimo degli altri Stati membri.

(39)

Inoltre, il regime dell’articolo 39 CA del CGI si inserirebbe perfettamente nel quadro degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (di seguito «gli orientamenti comunitari del 1997») e della comunicazione C (2004) 43 della Commissione — Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (di seguito «gli orientamenti comunitari del 2004») (12). In particolare, contribuirebbe alla promozione della competitività delle flotte comunitarie sul mercato mondiale dei trasporti marittimi, a salvaguardare l’occupazione comunitaria, a bordo e a terra, a preservare il know-how marittimo della Comunità e a sviluppare attitudini marittime (punto 2.2. dei suddetti orientamenti comunitari). Inoltre, contribuirebbe in maniera efficace al miglioramento della sicurezza e alla protezione ambientale, consentendo il rinnovo della flotta. Per quanto riguarda, in particolare, il mantenimento dei posti di lavoro di elevata qualità a bordo e a terra, le autorità francesi ricordano che, tra le contropartite richieste ai fini del rilascio dell'autorizzazione, compare la necessità di disporre, sul territorio dell’Unione, di un centro decisionale strategico, relativo alla gestione delle attività marittime e alla gestione delle navi. I posti di lavoro connessi alla gestione diretta del trasporto marittimo, ma anche quelli connessi alle attività correlate, come l’assicurazione, la mediazione e i finanziamenti, beneficerebbero così indirettamente del regime fiscale in oggetto.

(40)

La autorità francesi fanno tuttavia notare che né gli orientamenti comunitari del 1997 (13), né quelli del 2004 (14) stabiliscono uno stretto legame tra gli aiuti necessari al mantenimento e allo sviluppo del trasporto marittimo e il livello degli impieghi creati. Dagli orientamenti comunitari del 2004 si evincerebbe, inoltre, che allo stato attuale delle cose, nulla indica che esistano distorsioni di concorrenza tra gli Stati membri in misura contraria all’interesse comune e che le misure adottate si sono rivelate positive per la salvaguardia dei posti di lavoro di alta qualità […] (punto 3.1).

(41)

Infine, per quanto riguarda l’applicazione nello specifico del principio del legittimo affidamento, le autorità francesi fanno riferimento alla decisione 2002/15/CE della Commissione, dell’8 maggio 2001, relativa all’aiuto di Stato attuato dalla Francia a favore della società «Bretagne Angleterre Irlande» («BAI» o «Brittany Ferries») (15), nella quale sarebbe stato preso in esame il regime in oggetto.

(42)

Le autorità francesi fanno altresì riferimento alla loro lettera alla Commissione del 17 marzo 1998 (A/32232), in cui esponevano l’introduzione degli articoli 39 C, secondo capoverso, e 39 CA del CGI. Esse considerano che, nonostante questa lettera, così come i diversi casi esaminati dalla Commissione (16), nell’ambito dei quali si fa riferimento all’articolo 39 del CGI, non è stata avviata alcun procedimento relativa al regime in causa nei 6 anni successivi alla sua entrata in vigore.

(43)

In tali circostanze, il silenzio della Commissione avrebbe creato un legittimo affidamento nella compatibilità dell’articolo 39 CA del CGI con il mercato comune, che si asterrebbe a qualsiasi eventuale richiesta di recupero nei confronti delle imprese coinvolte.

V.   COMMENTI DEI TERZI INTERESSATI

(44)

Sedici parti interessate hanno trasmesso le loro osservazioni alla Commissione, in applicazione dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, entro i termini stabiliti. L’elenco di queste parti viene allegato alla presente decisione.

(45)

In primo luogo, per quanto concerne la questione della qualifica di aiuto del regime in oggetto, la maggioranza delle parti interessate contesta la posizione della Commissione a questo proposito.

(46)

In particolare, secondo la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance (CNCE), Calyon Corporate and Investement Bank (di seguito «Calyon») e BNP Paribas (di seguito «BNP»), il sistema di cui all’articolo 39 CA del CGI non costituisce un aiuto di Stato, ma crea un regime di controllo dell’applicazione del diritto comune relativamente agli ammortamenti di alcuni attivi. Il combinato disposto dell'articolo 39 C, secondo capoverso, e dell'articolo 39 CA del CGI avrebbe lo scopo di lottare contro le perdite eccessive di entrate fiscali, come testimonierebbero i lavori parlamentari precedenti l’adozione della legge n. 98-546 (rapporto della Commissione delle Finanze all’Assemblea Nazionale del 25 marzo 1998).

(47)

La Société Générale (SG), BNP e Brittany Ferries sostengono, da parte loro, che l’articolo 39 CA del CGI non crea un perimetro fiscale di deroga al diritto comune, ma costituisce un ritorno al diritto comune in materia di ammortamento. Si tratterebbe, quindi, di un regime di natura generale. Secondo SG, il vantaggio economico derivante dal differimento dell’imposta, in applicazione dell’articolo 39 CA del CGI, deve essere paragonato al diritto comune degli ammortamenti e non al regime restrittivo derogativo dell’articolo 39 C, secondo capoverso, del CGI. Inoltre, il regime in oggetto sarebbe aperto a tutti gli attori economici operanti sul territorio francese e l’articolo 39 CA del CGI non si riferirebbe, inoltre, a nessun bene o settore economico in particolare. La concessione dei vantaggi derivanti dall’applicazione di questo articolo non sarebbe quindi riservata né alla flotta commerciale marittima francese, né a istituti bancari francesi.

(48)

Inoltre, l’identità dei membri del GIE non costituirebbe un criterio di rilascio dell'autorizzazione e il regime in oggetto non conterrebbe alcuna limitazione relativa ai membri del GIE, portatori di capacità fiscale. Secondo le parti interessate, non si può quindi ragionevolmente ritenere che il combinato disposto degli articoli 39 C e 39 CA del CGI conferiscano un vantaggio fiscale selettivo ai membri dei GIE.

(49)

Inoltre, l'autorizzazione prevista dall’articolo 39 CA del CGI non verrebbe concessa in maniera discrezionale. Al contrario, secondo Gaz de France e BNP, l’ottenimento dell'autorizzazione ministeriale è soggetto a condizioni oggettive e non discriminanti. BNP ricorda, a questo proposito, che, in base alla giurisprudenza della Corte (17), spetta alla Commissione dimostrare il trattamento discrezionale degli attori economici nell’ambito delle misure individuali. Infatti, l’esistenza di un margine di valutazione conferito all’amministrazione potrebbe portare alla constatazione della natura selettiva di una misura solo se si tratta di un provvedimento individuale e non del regime generale, sul quale tale misura si fonda. A questo proposito, va ricordato che l’amministrazione fiscale non può imporre condizioni non previste dalla legge. Nel caso di specie, la legge prevedrebbe esplicitamente quali sono i criteri applicabili ai fini della valutazione dell’esistenza di un «interesse economico e sociale rilevante». BNP, CNCE e Calyon fanno riferimento, in questo contesto, alla decisione del Consiglio Costituzionale (18), invocata dalle autorità francesi. In ogni caso, qualsiasi decisione di rifiuto di rilasciare l'autorizzazione potrebbe essere oggetto di un ricorso per abuso di potere davanti al giudice amministrativo, che si pronuncerebbe alla luce della motivazione prodotta per questo rifiuto.

(50)

In particolare, secondo Calyon e BNP, la selettività del regime in questione deriva dalla pratica del mercato e dalle particolarità degli attivi del trasporto (alcune garanzie di valorizzazione e della liquidità a lungo termine) e non dal tenore dell’articolo 39 CA del CGI. In effetti, i beni di trasporto presenterebbero delle particolarità, che consentono l’attuazione di finanziamenti a lungo termine. Inoltre, anche supponendo che l’articolo 39 CA del CGI non esiga un’approvazione preventiva del ministro del bilancio, i beneficiari di questo sistema sarebbero quelli attuali.

(51)

Inoltre, secondo BNP, le condizioni di applicazione del sistema di cui all’articolo 39 CA del CGI sono giustificate dalla natura e dall’economia del sistema fiscale francese, in cui alcuni settori di attività necessitano di investimenti considerevoli.

(52)

CNCE sostiene altresì che vantaggi finanziari analoghi a quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 39 CA del CGI possono essere ottenuti con l’attuazione di disposizioni di diritto comune. In effetti, le peculiarità dell’articolo 39 CA del CGI non creerebbero una reale differenziazione rispetto al diritto comune degli ammortamenti, dal punto di vista della quota di conseguenze fiscali. Secondo CNCE, queste peculiarità sono, da un lato, il beneficio della maggiorazione dal punto di vista del coefficiente di ammortamento decrescente e, dall’altro, la possibilità di beneficiare dell’esenzione del plusvalore di cessione. La BNP ammette tuttavia che lo Stato calcola il costo di bilancio dell’applicazione dell’articolo 39 CA prendendo come riferimento l’articolo 39 C, secondo capoverso, del CGI.

(53)

Per quanto riguarda la maggiorazione dal punto di vista del coefficiente di ammortamento, il vantaggio sarebbe compensato dal fatto che i passivi registrati sono deducibili, in applicazione dell’articolo 39 CA del CGI, unicamente per un quarto degli utili imponibili, a titolo dell'imposta sulle società di diritto comune che ogni membro del GIE ricava dalle proprie attività. Inoltre, questo vantaggio fiscale mirerebbe a compensare le limitazioni o le restrizioni specifiche imposte ai fini dell’ottenimento dell'autorizzazione. BNP precisa, a questo proposito, che il beneficio che il GIE ottiene dalla maggiorazione di un punto del coefficiente di ammortamento è soggetto a condizioni e relativamente modesto. In ogni caso, non potrebbe procurare un qualsiasi vantaggio concorrenziale. Air France indica, in questo contesto, che un finanziamento realizzato in applicazione del regime in questione genera, rispetto a un finanziamento realizzato con prestito diretto, un risparmio compreso tra il 6 e il 10 % del prezzo dell’aeromobile. Sostiene altresì che il risparmio realizzato dal locatario è del tutto paragonabile al reddito finanziario che potrebbe derivare dal ricorso ad altri strumenti fiscali.

(54)

Per quanto riguarda l’esenzione del plusvalore di cessione, CNCE osserva che la possibilità di richiederlo deriva dall’economia del sistema fiscale francese e, di conseguenza, non dovrebbe essere qualificato come aiuto di Stato. La sua razionalità economica lo renderebbe necessario o funzionale rispetto all’efficacia del sistema. L’esenzione del plusvalore di cessione sarebbe, in effetti, giustificata dalla necessità di mantenere l'utile di tesoreria, derivante dalla prima parte del sistema di cui all’articolo 39 CA del CGI. Secondo Calyon, nel caso specifico delle navi, l’esenzione consente di mettere l’armatore in una condizione paragonabile a quella che gli sarebbe stata propria se avesse acquistato direttamente la nave e se avesse avuto la capacità finanziaria sufficiente per detrarre fiscalmente gli ammortamenti. Secondo BNP, l’esenzione del plusvalore ha lo scopo di non rimettere in discussione il vantaggio connesso alla posticipazione dell’imposta, in caso di esercizio anticipato dell’opzione d’acquisto da parte dell’utente. Dal canto suo, SG indica che l’esenzione del plusvalore di cessione non è altro che la contropartita di limitazioni specifiche legate al sistema fiscale in oggetto, quali, in particolare, il divieto di cedere le quote del locatore, salvo richiesta esplicita in questo senso, presentata originariamente dall’utente. Quindi, gli oneri di utilizzo maggiorati per l’utente compenserebbero questa esenzione.

(55)

Secondo Brittany Ferries, inoltre, l’esenzione del plusvalore prevista dall’articolo 39 CA del CGI non è più favorevole di quanto deriverebbe da disposizioni di diritto comune (con riserva di una quota di spese ed oneri, pari al 5 %), applicabili a partire dal 2007.

(56)

Air France sostiene che i risparmi derivanti da questo sistema fiscale sono paragonabili a quelli realizzati con altre modalità di finanziamento, con strumenti fiscali esistenti a livello mondiale. Inoltre, le operazioni finanziate in applicazione dell’articolo 39 CA del CGI fornirebbero contropartite per relativizzare i vantaggi di questo sistema. Air France segnala inoltre che, in alcuni casi, il GIE può contrattualmente trasferire sul locatario i rischi fiscali e gli oneri annessi, il che ridurrebbe notevolmente il risparmio che potrebbe essere realizzato dagli utenti.

(57)

Infine, molte parti interessate, tra cui la Compagnie Méridionale de navigation, sostengono che il regime in questione introduce, per gli armatori, molte limitazioni, che costituiscono altrettante contropartite richieste dallo Stato ai fini dell’ottenimento dell'autorizzazione. Di conseguenza i vantaggi derivanti da questo regime fiscale compenserebbero i costi supplementari della gestione di navi di bandiera francese, fondamentalmente dovuti al costo dell’equipaggio francese, che rimane uno dei più elevati d’Europa. Fouquet Sacop sottolinea, a questo proposito, che questo regime lo ha portato a scegliere uno sviluppo accelerato sotto la bandiera francese, poiché le limitazioni e i costi supplementari connessi a questa bandiera erano compensati dal regime fiscale in oggetto. CMA CGM, Broström Tankers, Pétro Marine e Louis Dreyfus Armateurs, dal canto loro, sostengono che, senza il beneficio del suddetto regime, non sarebbero stati in grado di garantire i loro investimenti sotto la bandiera francese e, quindi, di partecipare allo sviluppo della flotta comunitaria. Da parte sua, Bourbon Maritime segnala che il sistema di cui all’articolo 39 CA del CGI consente il mantenimento di posti di lavoro di alta qualità, connessi alla gestione diretta del trasporto marittimo, come pure alle sue attività correlate, e che contribuisce in maniera efficace al miglioramento della sicurezza e della protezione ambientale.

(58)

In secondo luogo, per quanto riguarda la condizione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, relativa all'incidenza sugli scambi tra Stati membri, molte parti interessate constatano che i membri dei GIE e gli utenti dei beni interessati possono essere operatori stranieri o loro filiali francesi. Inoltre, il regime in oggetto non sarebbe più favorevole di quelli esistenti in altri Stati membri. SG precisa, a questo proposito, che i suoi clienti, interessati dalle autorizzazioni, sono costituiti da una minoranza francese.

(59)

In terzo luogo, per quanto concerne la compatibilità del regime in oggetto con il mercato comune, CNCE rileva che le autorizzazioni concesse agli operatori marittimi si inseriscono nello spirito degli orientamenti comunitari del 1997 e del 2004 (19). La misura in oggetto sarebbe quindi compatibile con il mercato comune, in applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, punto c), del trattato, interpretato alla luce dei principi enunciati nei suddetti orientamenti comunitari.

(60)

Brittany Ferries sostiene che il regime di cui all’articolo 39 CA del CGI è compatibile con il mercato comune, in applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, nella misura in cui questa disposizione mira unicamente ad ovviare ai fallimenti del mercato in materia di finanziamento di investimenti di beni strumentali pesanti. Viene inoltre sottolineato, dalla maggior parte delle parti interessate, che gli altri Stati membri hanno reagito di conseguenza, creando disposizioni simili.

(61)

In quarto luogo, per quanto riguarda l’applicazione nello specifico del principio del legittimo affidamento, la maggioranza delle parti interessate, beneficiarie del regime, sostengono di avere sempre avuto la convinzione che la misura in oggetto non fosse un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. L’applicazione, nello specifico, del suddetto principio, si opporrebbe dunque a qualsiasi recupero.

(62)

A questo proposito, SG indica che, in virtù del regime anteriore a quello in oggetto, i deficit delle società di persone, determinati dagli ammortamenti, erano interamente imputabili sui risultati fiscali dei soci di dette società. Quindi, la Commissione non avrebbe mai ritenuto che questo regime di diritto comune potesse costituire un aiuto di Stato.

(63)

Viene altresì sostenuto che la Commissione si è astenuta dall’intervenire per sei anni. Secondo Calyon, la Commissione sembra dovesse essere a conoscenza di molte operazioni di finanziamento di attivi in applicazione dell’articolo 39 CA del CGI, senza aver mai sollevato la questione della loro validità ai sensi dell’articolo 87 del trattato (20). CNCE sostiene, a questo proposito, che il periodo trascorso dalla data nella quale la Commissione è venuta a conoscenza dell’aiuto e la data di avvio del procedimento di indagine formale d’esame è eccessivamente lungo; Calyon definisce questo periodo come irragionevole. Inoltre, la Commissione avrebbe già eccezionalmente stabilito l’esistenza di un legittimo affidamento del beneficiario, che si oppone al rimborso dell’aiuto, quando era trascorso un periodo di circa tre anni tra la presa di conoscenza della misura da parte della Commissione e l’adozione della sua decisione finale (21).

(64)

Alcune parti interessate sottolineano che la Commissione ha precedentemente approvato il regime dei carati, regime fiscalmente più favorevole del regime in oggetto, e che su questa circostanza si sarebbe fondato il loro legittimo affidamento nella legalità del regime in oggetto. Inoltre, secondo CNCE, la nascita di un legittimo affidamento dei beneficiari non presupporrebbe che la Commissione si fosse pronunciata su un regime identico. L’accettazione di un regime semplicemente analogo potrebbe generare un tale affidamento. Pertanto, nella sua decisione dell’8 maggio 2001 (22), la Commissione avrebbe accettato un regime analogo. CNCE e SG fanno riferimento anche a molti regimi simili, approvati dalla Commissione (23), come pure la sentenza della Corte nella causa RSV/Commissione (24).

(65)

Più in particolare, Brittany Ferries ritiene che la decisione della Commissione dell’8 maggio 2001 (25) ha fatto nascere nella sua dirigenza un legittimo affidamento in merito al fatto che il regime in oggetto non comportasse aiuti di Stato.

(66)

CNCE sottolinea altresì che la Francia ha adottato la legge n. 98-546 circa tre mesi dopo aver informato la Commissione, in conformità con l’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Poiché la Commissione non aveva risposto entro i due mesi successivi alla notifica, la misura in oggetto rientrerebbe tra gli aiuti esistenti, ai sensi della giurisprudenza Lorenz (26).

(67)

Inoltre, due delle parti interessate hanno presentato, chiedendo di rimanere anonime, delle osservazioni alla Commissione, nell’ambito del procedimento di procedimento di indagine formale.

(68)

Nelle osservazioni trasmesse alla Commissione nel termine stabilito, la prima di queste parti sostiene che il regime in oggetto è illegale. Chiede alla Commissione di estendere l’ambito della presente procedimento amministrativo al regime dei carati. Questa parte ritiene, come la Commissione nella sua decisione di avvio del procedimento di indagine formale da un lato, che il regime in oggetto sia selettivo, poiché favorisce gli armatori francesi e, dall’altro, che incida sugli scambi tra Stati membri, in particolare sul mercato d’oltre Manica. A questo proposito, sostiene che il regime in oggetto, nello specifico, succedendo al regime dei carati sia stato introdotto per soddisfare l’industria marittima francese, come risulta dal rapporto della Commissione delle Finanze del 25 marzo 1998.

(69)

Inoltre, favorendo gli operatori francesi, questo sistema fiscale contribuirebbe all’aumento dell’eccesso di capacità sul mercato d’oltre Manica, consentendo l’acquisizione di nuove navi da parte degli operatori del settore, che non posseggono i mezzi finanziari. La distorsione della concorrenza, derivante dall’applicazione di questo regime, sarebbe inoltre dimostrata dalle acquisizioni di navi, per mezzo di questo meccanismo fiscale, da parte delle compagnie Seafrance e Brittany Ferries. La capacità di queste compagnie sarebbe quindi notevolmente aumentata in seguito all’acquisizione di nuove navi.

(70)

La seconda parte interessata, che ha chiesto di rimanere anonima, fa riferimento, nell’ambito delle sue osservazioni, alla posizione concorrenziale preferenziale di cui beneficiano gli operatori francesi, primo fra tutti Brittany Ferries, in virtù del finanziamento delle loro navi grazie al regime in oggetto. A questo proposito, fa riferimento al mantenimento di Brittany Ferries sulle linee d’oltre Manica e sulla linea Francia/Irlanda, nonostante le condizioni concorrenziali sfavorevoli che prevalgono su queste linee, che hanno anche portato alla scomparsa di P & O dal mercato.

VI.   COMMENTI DELLE AUTORITÀ FRANCESI SULLE OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

(71)

Secondo le autorità francesi, le osservazioni della maggior parte dei terzi interessati confermano la loro posizione in merito alla valutazione del regime in oggetto, in particolare sul fatto che:

l’articolo 39 CA del CGI è una misura di ordine generale, utilizzata in particolare, ma non esclusivamente, per il finanziamento di navi commerciali;

il regime in oggetto produce effetti paragonabili a quelli di misure di diritto interno e di sistemi esistenti in altri Stati membri;

l'autorizzazione non ha carattere discrezionale e il suo ottenimento dipende dal rispetto di criteri obiettivi;

il regime fiscale in oggetto riveste un notevole interesse per l’economia comunitaria, in particolare in termini di localizzazione e di perennità degli impieghi;

infine, la maggioranza dei terzi interessati invoca il legittimo affidamento in merito alla compatibilità del sistema in oggetto con la normativa comunitaria.

(72)

Per quanto riguarda le osservazioni presentate dalle due parti interessate la cui identità è stata mantenuta riservata, le autorità francesi riscontrano che esse si fondano su dati inesatti o imprecisi.

(73)

Per quanto riguarda l’argomentazione in base alla quale il beneficio, concesso a Brittany Ferries, del regime del GIE fiscale avrebbe indirettamente portato al ritiro di P & O dalla Manica occidentale e centrale, le autorità francesi ribattono che unicamente due navi di Brittany Ferries ne hanno beneficiato e che il finanziamento della nave «Mont St Michel» con questo sistema è stato approvato con la decisione della Commissione dell’8 maggio 2001 (27).

(74)

A questo proposito, un’inchiesta approfondita sarebbe stata condotta dalle autorità britanniche preposte alla concorrenza, in occasione del ritiro dal mercato del suddetto operatore. Le loro conclusioni non hanno evidenziato un’eventuale distorsione della concorrenza quale causa del ritiro di questo operatore. Inoltre, la riduzione del fatturato di alcuni operatori deriverebbe dall’aumento costante della concorrenza delle compagnie aeree a basso costo e non dalla messa in servizio di navi recenti da parte di altri armatori.

(75)

Per quanto riguarda la volontà di una delle parti interessate di vedere la Commissione estendere l’ambito del suo esame al regime dei carati, le autorità francesi ricordano che questo regime è stato dichiarato compatibile con le norme del trattato nella decisione del 3 maggio 1996.

(76)

Infine, l’aumento della capacità oltre Manica non sarebbe dovuto a compagnie che hanno beneficiato del regime dei GIE fiscali. Sarebbe opportuno, a questo proposito, prendere in considerazione i nuovi concorrenti sulle linee sulle quali operavano in precedenza degli operatori storici. Le autorità francesi segnalano anche, in questo contesto, che Eurotunnel ha raddoppiato la capacità di trasporto del servizio di carico tra il 2000 e il 2003 e che P & O ha riacquistato le quote dell’operatore Stena-Line e ha modernizzato la sua flotta.

VII.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

(77)

In seguito al procedimento di indagine formale avviato ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, e tenuto conto delle argomentazioni presentate in questo contesto dalle autorità francesi e dalle parti interessate, la Commissione ritiene che il regime fiscale di cui all’articolo 39 CA del CGI costituisca un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

1.   Esistenza di un aiuto di Stato

(78)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono «incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(79)

La classificazione di una misura nazionale come aiuto di Stato presuppone che vengano adempiute tutte le seguenti condizioni: 1) che la misura in questione conferisca un vantaggio per mezzo di risorse statali, 2) che questo vantaggio sia selettivo e 3) che la misura in oggetto falsi o minacci di falsare la concorrenza e sia atta ad incidere sugli scambi tra Stati membri (28).

(80)

È opportuno esporre le motivazioni che consentono di ritenere che il regime di cui all’articolo 39 CA del CGI, precedentemente descritto, soddisfi tutte queste condizioni.

(81)

Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 39 C, primo capoverso, del CGI, l’ammortamento dei beni concessi in locazione o messi a disposizione, in qualsiasi altra forma, viene suddiviso per la normale durata di utilizzo.

(82)

L’articolo 39 C, secondo capoverso, e l’articolo 39 CA del CGI riguardano le norme di ammortamento applicabili al finanziamento, in particolare da parte dei GIE, di beni in locazione o messi a disposizione. Secondo le autorità francesi, queste due disposizioni sono state introdotte per combattere un ricorso abusivo a questo tipo di finanziamento.

(83)

Le autorità francesi, come pure alcune parti interessate, sostengono che il regime di cui all’articolo 39 CA del CGI corrisponde a un ritorno al diritto comune in materia di detrazione degli ammortamenti, cioè alle disposizioni dell’articolo 39, paragrafo 1, secondo capoverso, e dell’articolo 39 C, primo capoverso, del suddetto codice, e non costituisce quindi un aiuto di Stato. L’articolo 39 C, secondo capoverso, del CGI costituirebbe una deroga alle disposizioni di questi articoli.

(84)

Secondo una giurisprudenza costante, l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, stabilisce unicamente di determinare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, una misura statale sia atta a favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre, che si troverebbero, per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dal suddetto regime, in una condizione di fatto e giuridica simile (29).

(85)

Di conseguenza, per identificare ciò che costituisce un vantaggio, ai sensi della giurisprudenza relativa alla nozione di aiuto di Stato, è necessario stabilire la norma di riferimento o il regime comune applicabile, nell’ambito di un dato regime giuridico, rispetto al quale questo vantaggio verrà confrontato (30). A questo proposito, la Corte ha anche stabilito che la determinazione del contesto di riferimento riveste un’importanza ancora maggiore nel caso di misure fiscali, dal momento in cui l’esistenza stessa di un vantaggio può essere accertata solo rispetto a un livello di tassazione definito «normale», cioè ossia l'aliquota fiscale in vigore nell’area geografica di riferimento (31).

(86)

Nel caso di specie, per determinare questa norma di riferimento nell’ambito del regime degli ammortamenti dei beni in locazione o messi a disposizione, si deve unicamente tenere conto delle disposizioni relative al finanziamento di detti beni da parte di società di persone, come i GIE. In mancanza di ciò, le situazioni di fatto e giuridiche considerate ai fini della determinazione del vantaggio non sarebbero paragonabili, né dal punto di vista dei membri del GIE, né di quello degli utenti dei beni in questione.

(87)

Di conseguenza, la norma di riferimento applicabile nello specifico, relativa alla determinazione dell’ammortamento deducibile, è il limite di principio di questo ammortamento per i beni finanziati da GIE, previsto dall’articolo 39 C, secondo capoverso, del CGI (32). Non potrebbe trattarsi dell’articolo 39 C, primo capoverso, del CGI, in quanto questa disposizione non è applicabile a un’operazione di finanziamento da parte di GIE, cioè da parte di strutture che raggruppano diversi soggetti giuridici, in genere istituti finanziari, che suddividono tra loro i rischi inerenti all’operazione, contrapposta a un’operazione di finanziamento realizzata da un unico istituto finanziario, che sostiene da solo tutti i rischi considerati. A questo proposito, è opportuno inoltre rilevare che, contrariamente alle modalità di finanziamento che non ricorrono a un GIE, un’operazione di finanziamento da parte di una tale struttura fiscalmente trasparente consente un’ottimizzazione fiscale, poiché i risultati deficitari registrati dal GIE nel corso dei suoi primi anni di attività vengono detratti dai redditi imponibili realizzati dai suoi membri relativamente alle loro attività correnti.

(88)

La Commissione ritiene quindi che le autorità francesi e alcune delle parti interessate non abbiano fondamenti per sostenere che il regime di cui all’articolo 39 CA del CGI costituisca un ritorno al diritto comune degli ammortamenti e che l’articolo 39 C, secondo capoverso, del suddetto codice costituisca il regime di riferimento, alla luce del quale deve essere valutato il vantaggio fiscale derivante dall’applicazione dell’articolo 39 CA. È opportuno inoltre rilevare che l’articolo 39 CA del CGI prevede espressamente che il vantaggio fiscale considerato venga calcolato a partire dal saldo dei valori attualizzati positivi o negativi, relativi, rispettivamente, alle detrazioni o alle quote supplementari di imposta, rispetto a quelle che risulterebbero dall’applicazione delle disposizioni del secondo capoverso di questo articolo.

(89)

Per quanto riguarda il vantaggio derivante dall’applicazione dell’articolo 39 CA del CGI, occorre constare che unicamente i membri di GIE (33), finanziando beni mobili la cui durata di ammortamento è pari ad almeno 8 anni, possono beneficiare dei vantaggi fiscali derivanti dall’applicazione dell’articolo 39 CA del CGI, cioè 1) di una deroga al limite di principio dell’ammortamento deducibile, 2) della maggiorazione di un punto del coefficiente di ammortamento e 3) dell’eventuale esenzione del plusvalore di cessione.

(90)

Da un lato, per quanto concerne l’eliminazione del limite dell’ammortamento deducibile, in applicazione dell’articolo 39 CA del CGI, occorre ricordare che ogni membro del GIE è in grado, per il periodo di svalutazione del bene, durante il quale i risultati del GIE sono in passivo, di imputare i passivi del GIE, in proporzione rispetto ai diritti che detiene, sui propri utili imponibili. In questo contesto, non viene tenuto conto del limite di ammortamento di cui all’articolo 39 C, secondo capoverso, del CGI.

(91)

Di conseguenza, l’applicazione della deroga prevista dall’articolo 39 CA del CGI consente, nella fase in passivo, una riduzione, per ogni membro del GIE, della base che sarebbe normalmente imponibile in applicazione dell’articolo 39 C, secondo capoverso, del CGI. In effetti, il fatto che l’ammontare dell’ammortamento non sia limitato all’ammontare del canone di affitto acquisito, al netto degli altri oneri relativi al bene affittato, consente un aumento dell’ammontare dell’ammortamento, durante i primi esercizi in passivo. A questo proposito, il fatto che, ai sensi dell’articolo 39 CA del CGI, questi passivi siano deducibili unicamente per un quarto degli utili imponibili all'aliquota di imposta sulle società di diritto comune che ogni membro del GIE ricava dal resto delle sue attività, può certamente costituire un limite, ma non potrebbe rimettere in discussione l’esistenza di questo vantaggio.

(92)

In questo contesto, le autorità francesi sostengono che i risparmi fiscali così ottenuti nei primi anni dell’operazione di finanziamento vengono neutralizzati dai supplementi di imposta, che vengono constatati da quando il GIE inizia a realizzare reddito, poiché i canoni di affitto dovuti superano le annualità dell’ammortamento. Tuttavia, la Commissione ritiene che il vantaggio procurato risieda nel rinvio del pagamento dell’imposta e corrisponda al saldo dei valori attualizzati delle imposte versate nel corso del periodo complessivo di ammortamento, tenendo conto dei tassi di interesse applicati.

(93)

La relazione del Senato n. 413 (34) conferma inoltre questa analisi, dal momento che vi viene indicato che [l]e economie d’imposta così ottenute dai soci nel corso dei primi anni di utilizzo vengono compensate dai supplementi di imposta che compaiono in seguito, quando la struttura del finanziamento realizza dei guadagni». Tuttavia, questo spostamento nel tempo consente, secondo questa relazione, di realizzare utili di tesoreria che corrisponde alla differenza tra i valori attualizzati delle economie fiscali dei primi esercizi e le quote supplementari di imposta degli ultimi esercizi. La Commissione rileva anche che viene indicato, nell’istruzione fiscale n. 120, del 17 giugno 1999 (35), che il vantaggio fiscale derivante dall’applicazione dell’articolo 39 CA del CGI consente di realizzare economie fiscali.

(94)

Sembra quindi che il regime creato dall’articolo 39 CA del CGI miri a consentire ai membri dei GIE di beneficiare di un vantaggio sotto forma di posticipazione dell’imposizione fiscale.

(95)

A questo proposito, l’argomentazione in base alla quale gli utenti, per i quali il GIE non ottiene l'autorizzazione prevista dall’articolo 39 CA del CGI, fanno ricorso ad altre modalità di finanziamento per sfuggire alla limitazione del massimale dell’ammortamento fiscalmente deducibile di cui all’articolo 39 C, secondo capoverso, del suddetto codice, e non si trovano svantaggiati rispetto a quelli per cui il GIE ottiene l'autorizzazione, non sarebbe fondata. Infatti, è importante anzitutto ricordare che, trattandosi di un regime di aiuti, la Commissione può limitarsi a esaminare le caratteristiche generali del regime in oggetto, senza essere tenuta ad esaminare ogni caso specifico di applicazione (36). Inoltre, una tale argomentazione conduce a prendere in considerazione delle situazioni individuali distinte, da un punto di vista giuridico e di fatto (37) e, in aggiunta, ipotetiche.

(96)

Infine, non può essere escluso che gli utenti che non possono beneficiare delle disposizioni di cui all’articolo 39 CA del CGI si trovino nell’incapacità di ricorrere ad una modalità alternativa di finanziamento. Questo potrebbe verificarsi, in particolare, se un organismo bancario decidesse, in virtù della situazione finanziaria dell’impresa interessata, di non assumersi da solo i rischi inerenti all’operazione di finanziamento (leasing proprio) o se, per motivi inerenti alla struttura del bilancio o alla capacità di finanziamento degli utenti, si rivelassero impossibili altre modalità di finanziamento (investimenti diretti con ricorso al prestito o su fondi propri). In ogni caso, anche supponendo che questi utenti siano effettivamente in grado di ricorrere a una modalità di finanziamento alternativa e, in questo contesto, il loro ammortamento venga privato del limite del massimale, rimane il fatto che la soluzione più vantaggiosa, inizialmente scelta, ha dovuto essere abbandonata per una seconda scelta, necessariamente meno favorevole, e che non beneficeranno della fiscalità specifica del leasing da parte del GIE (grazie all’obbligo di trasferimento, stabilito dall’articolo 39 CA del CGI).

(97)

D'altro canto, oltre all’eliminazione del massimale dell’ammontare dell’ammortamento deducibile, i membri dei GIE beneficiano di una maggiorazione di un punto del coefficiente d’ammortamento decrescente e, nell’ipotesi di una cessione anticipata del bene all’utente e se vengono soddisfatte alcune condizioni, di un'esenzione del plusvalore (38).

(98)

Questo coefficiente maggiorato e questa eventuale esenzione dei plusvalori di cessione costituiscono vantaggi di cui beneficiano i membri dei GIE in applicazione dell’articolo 39 CA del CGI, ma di cui non beneficerebbero in applicazione dell’ambito fiscale di riferimento, cioè l’articolo 39 C, secondo capoverso, del suddetto codice. In ogni caso, l’applicazione dell’articolo 39 CA del CGI, relativamente a questi due vantaggi, non potrebbe costituire un ritorno al diritto comune degli ammortamenti, come invocato dalle autorità francesi, poiché l’articolo 39 C, primo capoverso, del suddetto codice non prevede affatto tali vantaggi fiscali.

(99)

In questo contesto, per quanto riguarda l’argomentazione in base alla quale, a partire dall’anno 2007, l’esenzione del plusvalore di cessione sarà di diritto comune, è opportuno constatare che detta argomentazione è, in ogni caso, priva di pertinenza, dal momento che l’esistenza di questo vantaggio deve essere valutata rispetto all’ambito giuridico in vigore e non nell’ottica di una situazione giuridica futura (39). D’altra parte, non viene addotto dalle parti che una modifica del quadro giuridico applicabile farebbe scomparire il vantaggio ottenuto in precedenza.

(100)

Per quanto riguarda l’origine statale dei vantaggi derivanti dall’applicazione del regime in oggetto, è necessario ricordare che la nozione di aiuto è più generica di quella di sovvenzione, perché comprende non solo prestazioni positive, come le sovvenzioni stesse, ma anche gli interventi che, in forme diverse, riducono gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che, per questo, senza essere sovvenzioni nel senso stretto del termine, sono della stessa natura e hanno identici effetti (40). Se ne evince che una misura con la quale le autorità pubbliche concedono ad alcune imprese un'esenzione, una riduzione o ancora un rinvio del pagamento dell’imposta normalmente dovuta che, anche non comportando un trasferimento delle risorse statali, colloca i beneficiari in una condizione finanziaria più favorevole rispetto agli altri contribuenti, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato (41). Quindi, nel caso di specie, sebbene le misure derivanti dall’articolo 39 CA del CGI non comportino trasferimenti di risorse statali, non può essere negato che esse comportino una perdita di risorse fiscali e costituiscano, per questo, un finanziamento statale.

(101)

In queste circostanze, la Commissione ritiene che i membri del GIE beneficino di vantaggi, sotto forma di economie fiscali (assenza di limitazione del massimale e maggiorazione del coefficiente di ammortamento) e, nell’ipotesi di una cessione anticipata del bene effettuata a determinate condizioni, di un'esenzione fiscale, che rappresentano una spesa per il bilancio dello Stato francese.

(102)

In conclusione, per quanto concerne i membri dei GIE, considerando che questi devono trasferire all’utente del bene in questione almeno i due terzi del vantaggio fiscale complessivo derivante dall’applicazione dell’articolo 39 CA del CGI, la Commissione ritiene che il vantaggio di cui beneficiano è, al massimo, di un terzo del vantaggio complessivo. La Commissione ricorda che, in questo contesto, i membri dei GIE sono fondamentalmente degli istituti finanziari.

(103)

Per quanto riguarda gli utenti dei beni considerati, il trasferimento di una parte del vantaggio fiscale di cui beneficiano i membri dei GIE si concretizza, in base alla disposizione in questione, sotto forma di una riduzione dell’ammontare del canone di affitto o di una diminuzione dell’ammontare dell’opzione d’acquisto. Questo vantaggio trasferito agli utenti riduce quindi gli oneri che gravano normalmente sul loro bilancio nell’ambito delle operazioni di prestito. Poiché il trasferimento rappresenta almeno i due terzi del vantaggio concesso ai membri del GIE per mezzo di risorse statali, si deve ritenere che gli utenti beneficino, in questa misura, di un vantaggio statale ai sensi dell’articolo 87 del trattato, che ammonta almeno ai due terzi del vantaggio complessivo.

(104)

Le autorità francesi, come alcune delle parti interessate, sostengono tuttavia che il regime fiscale creato dall’articolo 39 CA del CGI costituisce una misura generica del diritto fiscale francese. È quindi necessario esaminare se il vantaggio complessivo di cui beneficiano i membri del GIE e gli utenti presenti un carattere selettivo.

(105)

A titolo di introduzione, è opportuno ricordare che la specificità di una misura statale, cioè il suo carattere selettivo, costituisce una delle caratteristiche della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. A questo proposito, è importante verificare se il regime fiscale in oggetto comporti o meno dei vantaggi a beneficio esclusivo di determinate imprese o di determinati settori di attività (42).

(106)

In genere, una misura fiscale, atta ad essere classificata come aiuto di Stato, si distingue da un provvedimento fiscale generico per il carattere limitato, di diritto o di fatto, del numero dei suoi beneficiari. Pertanto, affinché una misura possa essere classificata come aiuto di Stato, le imprese beneficiarie devono appartenere a una categoria ben determinata con l’applicazione, di diritto o di fatto, del criterio stabilito dalla misura in questione (43).

(107)

Nel caso di specie, l’articolo 39 CA del CGI si applica unicamente ai beni mobili ammortizzabili secondo una modalità decrescente per un periodo di almeno 8 anni e acquisiti in condizioni nuove, ad eccezione delle navi, che possono essere di seconda mano. Nella relazione del Senato n. 413 (44) viene inoltre indicato che il […] sistema ha precisamente lo scopo di incoraggiare investimenti pesanti, grazie ad uno strumento fiscale molto incentivante.

(108)

La riduzione dell'onere fiscale derivante dall’applicazione di questa disposizione spetta quindi, di diritto, esclusivamente ai membri dei GIE che finanziano tali beni (45) e agli utenti dei beni, grazie all’obbligo di trasferimento di almeno i due terzi del vantaggio fiscale complessivo di cui beneficiano i membri del GIE. Gli investitori, membri di GIE, che non finanziano i beni oggetto dell’articolo 39 CA del CGI e gli utenti di beni che hanno un periodo di ammortamento inferiore a 8 anni, non possono, al contrario, accedere al beneficio di questo vantaggio fiscale.

(109)

A questo proposito, anche supponendo che gli utenti di beni che non possono beneficiare del regime di cui all’articolo 39 CA del CGI abbiano interesse a tentare di ricorrere a una forma di finanziamento, in alternativa al GIE fiscale, questi ultimi si trovano, in definitiva, privati di questa modalità di finanziamento.

(110)

Inoltre, in merito alla durata dell’ammortamento dei beni in oggetto, prevista dall’articolo 39 CA del CGI, questa disposizione arreca benefici, di fatto, soprattutto alle imprese che operano nel settore del trasporto, in particolare quello marittimo ed aereo, come pure ai GIE che finanziano beni appartenenti a questo settore.

(111)

A questo proposito, dalle informazioni fornite dalle autorità francesi si evince che 182 delle 189 richieste di autorizzazione, presentate in applicazione dell’articolo 39 CA del CGI, riguardavano il settore del trasporto. Inoltre, in base a questi dati, il settore marittimo rappresenta, da solo, il 75 % delle richieste di autorizzazione presentate e l’82 % delle autorizzazioni approvate (cfr. tabella al precedente punto 17).

(112)

D’altro canto, la creazione di questo regime di deroga alla limitazione del massimale di ammortamento dei beni finanziati da GIE è stata motivata, principalmente, dalla volontà del legislatore di favorire il settore del trasporto e, più in particolare, quello del trasporto marittimo.

(113)

Questo stato di fatto emerge da molti elementi.

(114)

In primo luogo, tra i beni ammissibili al beneficio ai sensi dell’articolo 39 CA del CGI, solo le navi sono espressamente oggetto dell’istruzione fiscale n. 120 (46). Viene così previsto che gli unici beni di seconda mano che possono beneficiare del regime fiscale di cui all’articolo 39 CA del CGI sono le navi. Per quanto riguarda la procedura di ottenimento dell'autorizzazione, viene altresì previsto, per le navi, che le richieste di autorizzazione che le riguardano debbano essere presentate prima del loro ordine, dal momento che vengono ammortizzate a partire dal posizionamento nello scalo (47).

(115)

In secondo luogo, dai lavori preparatori dell’adozione della legge n. 98-546 e, più specificamente, dalla relazione del Senato n. 413 (48), emerge che il sistema fiscale precedente veniva applicato a tutti i settori economici, mentre l’articolo 39 CA del CGI si applica unicamente ai beni strumentali pesanti (aerei, TGV, navi…). Più in particolare, per quanto riguarda il settore marittimo, la suddetta relazione denuncia il carattere insufficientemente favorevole del regime in oggetto rispetto al regime dei carati, per dinamicizzare l’investimento in questo settore. Viene altresì indicato che l’introduzione, ai sensi dell’articolo 39 CA del CGI, di una disposizione che prevede l’esenzione del plusvalore in caso di cessione anticipata del bene all’utente, è stata motivata dal carattere meno favorevole del regime in oggetto per l’investimento marittimo. Le autorità francesi ribadiscono, a questo proposito, in maniera identica, nell’ambito delle loro osservazioni del 3 maggio 2004, che è in un contesto contraddistinto dal desiderio di contenere la stagnazione del numero di navi commerciali immatricolate in Francia e dalla volontà di ridurre gli oneri fiscali che, in completamento della posticipazione fiscale connessa all’ammortamento, si è previsto che il GIE possa beneficiare, in determinate condizioni, di un'esenzione del plusvalore di cessione del bene.

(116)

In terzo luogo, la relazione generale n. 66, relativa al progetto di legge finanziaria del 1999 (49), afferma che la legge n. 98-546 […] ha consentito la creazione di un nuovo sistema fiscale, a favore dell’investimento marittimo. Viene altresì indicato che, sebbene il regime privilegiato di finanziamento con leasing, creato dall’articolo 39 CA del CGI, non si applichi unicamente alle navi, è stato in realtà principalmente concepito per esse.

(117)

In merito all’insieme delle precedenti considerazioni, la Commissione ritiene che il regime di cui all’articolo 39 CA del CGI presenti un carattere selettivo, in quanto favorisce determinati operatori economici attivi nel settore del trasporto, come pure nel settore finanziario. Poiché questo regime non si applica a tutti gli operatori economici, non può essere considerato una misura generale di politica fiscale.

(118)

Questa valutazione non può essere rimessa in discussione dalle argomentazioni invocate dalle autorità francesi.

(119)

Pertanto, in primo luogo, l’argomentazione delle autorità francesi dedotta dalla molteplicità di settori che possono essere coinvolti nel provvedimento fiscale in oggetto, non è fondata. Infatti, ad eccezione del fatto che solo determinati beni sono interessati dal regime fiscale in oggetto, non si può ritenere che il numero molto marginale di richieste di autorizzazione per il finanziamento di beni appartenenti a settori diversi da quello del trasporto (50) possa rimettere in discussione la specificità del regime in oggetto. A questo proposito, è stato altresì stabilito che il fatto che il numero di imprese che possono richiedere di beneficiare di una misura sia molto rilevante o che queste imprese appartengano a settori di attività diversi non può essere sufficiente per metterne in discussione il carattere selettivo (51).

(120)

In secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalle autorità francesi, l’argomentazione in base alla quale esistono misure fiscali equivalenti negli altri Stati membri non è pertinente ai fini della giustificazione dell’esistenza del regime di cui all’articolo 39 CA del CGI. In effetti, non si potrebbe procedere a un esame comparativo delle normative fiscali applicabili nell’insieme degli Stati membri, o semplicemente di alcuni di essi, senza snaturare la finalità delle disposizioni relative al controllo degli aiuti di Stato. In assenza di armonizzazione, a livello comunitario, delle disposizioni fiscali degli Stati membri, questo esame consisterebbe nel confrontare le condizioni giuridiche di fatto e diverse, che derivano da disparità legislative o normative tra gli Stati membri (52). Inoltre, è stato stabilito che il fatto che uno Stato membro cerchi di ravvicinare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di concorrenza di un determinato settore economico a quelle prevalenti in altri Stati membri può togliere a tali misure il carattere di aiuto (53). In modo analogo, il fatto che dei concorrenti di altri Stati membri beneficino di misure fiscali simili, benché illegali, non incide sulla classificazione di aiuto del regime in oggetto (54).

(121)

In terzo luogo, la Francia e le parti interessate sostengono che il carattere non selettivo del regime in oggetto viene stabilito in base all’assenza di potere discrezionale di cui disporrebbero le autorità francesi ai fini del rilascio dell'autorizzazione in questione.

(122)

La Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza, anche interventi che, a prima vista, sono applicabili alla generalità delle imprese possono presentare una certa selettività e, quindi, essere considerati come misure destinate a favorire determinate imprese o determinate produzioni. Questo si verifica, in particolare, quando l’amministrazione, chiamata ad applicare la norma generale, dispone di un certo potere discrezionale per quanto riguarda l’applicazione dell’atto (55).

(123)

Nel caso di specie, va anzitutto ricordato che, poiché la disposizione fiscale in oggetto può essere applicata unicamente agli utenti di determinati beni e ai membri dei GIE che li finanziano e, di fatto, principalmente, al settore del trasporto e a quello finanziario, la condizione di specificità è già soddisfatta. Infatti, altri progetti di finanziamento, relativi a beni appartenenti ad altri settori diversi dal trasporto e/o che presentino un periodo di ammortamento inferiore a otto anni, potrebbero presentare garanzie di natura tale da escludere qualsiasi volontà di ottimizzazione fiscale. Quindi, in merito all’ambito applicativo limitato di questo sistema fiscale, non è necessario, ai fini della determinazione del carattere selettivo del provvedimento in questione, stabilire che le autorità nazionali competenti dispongano di un potere discrezionale nell’applicazione della suddetta misura (56).

(124)

In ogni caso, interrogate sulla portata della verifica alla quale si ritengono tenute, per quanto riguarda la condizione in base alla quale l’investimento in oggetto presenti, dal punto di vista dell’interesse generale e in particolare in materia di impiego, un interesse economico e sociale rilevante (57), le autorità francesi hanno dichiarato che questo interesse veniva valutato alla luce di 6 criteri, tra i quali quello relativo agli effetti dell’investimento sull’ambiente economico dell’area in cui verrà effettuato e nella quale opera l’utente. La Commissione ritiene che l’adempimento di questa condizione riservi necessariamente alle autorità nazionali un margine di valutazione discrezionale.

(125)

Inoltre, malgrado il carattere legittimo di un tale obiettivo, è opportuno rilevare l’assenza di collegamento tra questa condizione, legata all’esistenza di un interesse economico dell’investimento, e la finalità perseguita dal legislatore imponendo la concessione preventiva di un’approvazione ministeriale alla realizzazione dell’investimento. In effetti, le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione devono consentire di stabilire che il ricorso alla modalità di finanziamento tramite GIE non abbia come obiettivo un’ottimizzazione fiscale. La condizione legata all’interesse economico dell’investimento non è di natura tale da impedire una tale ottimizzazione. Tali operazioni di finanziamento, nonostante il periodo di ammortamento dei beni in oggetto, potrebbero non avere come obiettivo un’ottimizzazione fiscale, senza peraltro presentare un interesse economico e sociale rilevante, soprattutto in termini di occupazione.

(126)

In questo contesto, occorre di nuovo fare riferimento alla relazione del Senato n. 413 (58), da cui emerge che la condizione connessa all’esistenza di un interesse economico e sociale rilevante è un mezzo per favorire i beni prodotti sul territorio nazionale o i finanziamenti effettuati a favore di un utente francese. Più in generale, viene altresì indicato nella stessa relazione che la procedura di emissione lascia all’amministrazione un margine troppo elevato di valutazione.

(127)

L’inadeguatezza della condizione relativa all’interesse economico dell’investimento, rispetto all’obiettivo perseguito, rafforza quindi, secondo la Commissione, il margine di valutazione di cui dispongono le autorità nazionali nella sua applicazione.

(128)

Sempre in merito al margine di valutazione di cui dispongono le autorità francesi ai fini del rilascio dell'autorizzazione, deve essere rilevato che la decisione del Consiglio Costituzionale del 30 dicembre 1987 (59), citata dalle autorità francesi e da alcune parti interessate, non è pertinente nel presente contesto. In tal caso, era in discussione un sistema fiscale che prevedeva la possibilità, per una nuova persona giuridica, derivante dalla fusione di due società, di riprendere, per un periodo limitato, l'interezza o parte del disavanzo delle società oggetto della fusione e che consentiva, con approvazione del ministro del bilancio e nei limiti di questa approvazione, in caso di apporto parziale di attivi a una società del gruppo, il riporto dei passivi non ancora dedotti, precedentemente alla fusione, dagli utili futuri. Il Consiglio Costituzionale è stato chiamato a pronunciarsi sulla conformità della procedura con l’articolo 34 della Costituzione, che affida al legislatore la determinazione dell’ambito applicativo di un vantaggio fiscale. In questo contesto, il Consiglio ha ritenuto che la disposizione in oggetto non consentisse al legislatore di subdelegare il suo potere fiscale al ministro e che a quest’ultimo venisse conferito unicamente il potere di accertare, in conformità con l’obiettivo del legislatore di evitare che l’imposta venga elusa, il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge. In questa decisione, il Consiglio Costituzionale è stato chiamato a pronunciarsi sul rispetto delle competenze rispettive dei poteri legislativo e normativo in materia fiscale, ma non sull’esistenza, per il ministro, di un potere di valutazione nell’adozione delle misure individuali, necessarie all’applicazione della legge.

(129)

In ogni caso, la Commissione ritiene che le condizioni di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, non possano essere messe in discussione dalla giurisprudenza delle giurisdizioni nazionali.

(130)

In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomentazione in base alla quale le autorità nazionali non disporrebbero di un potere arbitrario poiché la loro decisione potrebbe essere oggetto di ricorso davanti alle giurisdizioni nazionali, affinché vengano messe in discussione le motivazioni che hanno giustificato il rifiuto dell'autorizzazione, occorre ricordare che non è necessario, per rifiutare la classificazione di misura generale, verificare se il comportamento dell’amministrazione fiscale possegga un carattere arbitrario. È sufficiente infatti constatare che la suddetta amministrazione dispone di un potere di valutazione discrezionale, che le consente di modulare le condizioni di concessione del vantaggio fiscale in questione, in base alle caratteristiche dei progetti di investimento sottoposti alla sua valutazione (60). Inoltre, si è stabilito che le cancellazioni di debiti, concesse nell’ambito di un procedimento giudiziario e in conformità al diritto nazionale applicabile, presentava un carattere selettivo, poiché non derivavano automaticamente dall’applicazione della legge, ma dalla scelta discrezionale degli organismi pubblici in questione. Il giudice comunitario ha ricordato, in questo contesto, che l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, non distingue secondo le cause o gli obiettivi degli interventi statali, ma li definisce in funzione dei loro effetti (61). Quindi, nel caso di specie, a maggior ragione, il fatto che le decisioni di rifiuto dell'autorizzazione possano essere oggetto di ricorso davanti a una giurisdizione nazionale non può mettere in discussione l’esistenza di un margine di valutazione delle autorità nazionali nell’ambito applicativo delle condizioni di ottenimento dell'autorizzazione ministeriale.

(131)

Infine, la Commissione ritiene che l’affermazione delle autorità francesi, relativa all’assenza di distinzione fondata sulla nazionalità dei membri del GIE e degli utenti, non può mettere in discussione il carattere selettivo del regime di cui all’articolo 39 CA del CGI (62), tanto più che la relazione del Senato n. 413 (63) indica che la condizione connessa all’esistenza di un interesse economico e sociale rilevante dell’investimento è un mezzo per favorire i beni prodotti sul territorio nazionale o i finanziamenti realizzati a favore di un utente francese.

(132)

In considerazione di quanto precedentemente esposto, la Commissione ritiene che il regime di cui all’articolo 39 CA del CGI presenti carattere selettivo.

(133)

Le autorità francesi sostengono che il combinato disposto degli articoli 39 C, secondo capoverso, e 39 CA del CGI costituisce un mezzo di controllo a priori, di cui l’amministrazione fiscale dispone per combattere l’evasione fiscale derivante da un uso abusivo delle operazioni di finanziamento di beni mobili da parte di strutture fiscalmente trasparenti, quali i GIE. Esse ritengono che il regime di cui all’articolo 39 CA del CGI sia, in questo modo, giustificato dalla natura e dall’economia del sistema fiscale. A questo proposito, precisano che il regime di cui all’articolo 39 CA del CGI si fonda su criteri oggettivi e orizzontali di lotta all’evasione fiscale.

(134)

È vero che la nozione di aiuto di Stato non riguarda le misure statali che introducono una diversificazione tra imprese, quando questa diversificazione deriva dalla natura e dall’economia del sistema di oneri nel quale si inseriscono. Questa giustificazione, fondata sulla natura o l’economia del sistema fiscale, rinvia alla coerenza di un provvedimento fiscale specifico con la logica interna del sistema fiscale in generale. Tuttavia, le diversificazioni fiscali non possono semplicemente essere dettate dalle finalità generali e dagli obiettivi perseguiti dallo Stato adottando le misure in oggetto (64).

(135)

Nel caso di specie, la Commissione ritiene che l’articolo 39 C, secondo capoverso, del CGI, limitando l’ammontare dell’ammortamento deducibile, miri in effetti a combattere il ricorso abusivo a strutture fiscalmente trasparenti allo scopo di realizzare un guadagno fiscale, nell’ambito di operazioni di finanziamento di beni in locazione o messi a disposizione. Questo scopo appare necessario e razionale al fine di garantire l’efficacia del sistema fiscale degli ammortamenti di beni affittati o messi a disposizione e deve, quindi, essere considerato come inerente al suddetto sistema (65).

(136)

Per contro, il regime creato dall’articolo 39 CA del CGI non sarebbe giustificato dalla natura e dall’economia del sistema francese di ammortamento dei beni concessi in locazione o messi a disposizione. Infatti, sebbene siano accettabili le deroghe alla limitazione del massimale dell’ammortamento previste all’articolo 39 C, secondo capoverso, del CGI, queste deroghe dovrebbero unicamente fondarsi su condizioni il cui adempimento mirerebbe ad impedire il ricorso, a fini di ottimizzazione fiscale, al finanziamento dei suddetti beni tramite strutture fiscalmente trasparenti, quali i GIE.

(137)

Da un lato, la limitazione del campo di applicazione della deroga in questione al finanziamento di beni ammortizzabili su un periodo pari ad almeno otto anni non sarebbe giustificata, di per sé o in combinazione con le altre condizioni di ottenimento dell'autorizzazione, in relazione all’obiettivo perseguito dalle autorità francesi. Queste ultime non hanno neanche fornito, nell’ambito del presente procedimento, alcuna spiegazione in merito alla scelta, in relazione all’obiettivo perseguito di lotta all’evasione fiscale, di limitare questa deroga ai beni con la suddetta durata di ammortamento.

(138)

D’altro canto, come precedentemente constatato, tra le condizioni per l’ottenimento dell'autorizzazione ministeriale, quella relativa all’esistenza di un interesse economico e sociale, in particolare in materia di occupazione, dell’operazione di finanziamento lascia alle autorità nazionali un margine di valutazione. Questa condizione, d’altronde, non ha collegamenti con lo scopo perseguito dalla Francia di lotta all’evasione fiscale. In ogni caso, un tale obiettivo sociale non ha, di per sé, una natura tale da esimere il regime in oggetto dalla classificazione di aiuto, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, poiché questo articolo non fa distinzioni in base alle cause o agli obiettivi degli interventi statali, ma li definisce in funzione dei loro effetti (66). È stato inoltre precedentemente stabilito che l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato sarebbe privo di effetto utile, se delle motivazioni relative alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro potessero sottrarre misure specifiche alla classificazione di aiuto di Stato, dal momento che la maggior parte degli aiuti viene concessa in vista della creazione o della salvaguardia dell'occupazione (67).

(139)

In questo contesto, le autorità francesi sostengono anche che il regime fiscale di cui all’articolo 39 CA del CGI ha permesso un rinnovamento e un consolidamento della flotta marittima. In modo analogo, Air France indica che questo regime favorisce il rinnovo della sua flotta, reso necessario dalla modifica delle norme ambientali. Oltre al fatto che queste dichiarazioni sostengono la valutazione della Commissione relativa al carattere selettivo del suddetto regime, non sarebbe possibile ritenere che il perseguimento di obiettivi di politica economica o industriale abbia una natura tale da esimere una misura selettiva dall’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato (68). In un contesto simile, è stato inoltre stabilito che un regime che prevede un abbuono di interessi sui crediti concessi per l’acquisto o la locazione, con opzione d’acquisto, di veicoli a vantaggio di persone fisiche, PME, enti pubblici territoriali ed enti di prestazione di servizi pubblici locali costituiva un aiuto e non poteva essere giustificato dal fatto che la misura mirasse, a fini di protezione ambientale e di sicurezza stradale, a consentire il rinnovo del parco veicoli industriali in Spagna (69).

(140)

L’insieme delle motivazioni di interesse generale, in base alle quali il regime in oggetto avrebbe lo scopo o l’effetto di contribuire, ad esempio, all’occupazione, al rinnovo o al consolidamento delle navi o degli aeromobili interessati, per legittime che siano, non sono giustificate dalla natura o dall’economia del sistema fiscale in questione e sono ininfluenti per quanto riguarda la classificazione di una misura come aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(141)

La Commissione ritiene anche ininfluente, ai fini dell’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, il fatto che il regime di cui all’articolo 39 CA del CGI sia meno favorevole per questi beneficiari di quanto non lo fosse il regime dei carati, poiché il regime in oggetto deve essere valutato dalla Commissione al momento della sua attuazione (70).

(142)

In considerazione di quanto sopra esposto, emerge che la Commissione ritiene che il regime di cui all’articolo 39 CA del CGI non è giustificato dalla natura e dall’economia del sistema fiscale in questione e che il suo carattere selettivo non può, quindi, essere messo in discussione.

(143)

Come precedentemente constatato, i beneficiari del regime fiscale di cui all’articolo 39 CA del CGI sono, da un lato, gli operatori economici operanti nei settori del trasporto e dell’industria e, dall’altro, i membri di GIE che finanziano beni appartenenti a questi settori costituiti, fondamentalmente, da istituti finanziari. L’insieme di questi operatori presente sui mercati comunitari dei suddetti settori.

(144)

In questo contesto, è opportuno ricordare che gli aiuti che mirano a liberare un’impresa dalle spese che dovrebbe normalmente sostenere nell’ambito della normale gestione o delle normali attività alterano, di norma, le condizioni di concorrenza (71). È stato infatti stabilito che qualsiasi concessione di aiuti a un’impresa, che esercita le proprie attività sul mercato comunitario, è atto a provocare distorsioni della concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri (72).

(145)

Nel caso di specie, tenuto conto della natura e della dimensione internazionale dei settori in questione, la Commissione ritiene che l’aiuto in oggetto rafforzi la posizione degli operatori di questi settori, che partecipano agli scambi nazionali e intracomunitari.

(146)

Di conseguenza, i beneficiari del regime in oggetto si trovano in una posizione privilegiata rispetto sia ai loro concorrenti nazionali (73), sia ai loro concorrenti di altri Stati membri, che non possono beneficiare di questo regime per il fatto che non finanziano o non utilizzano beni ammissibili ai sensi di questo regime, o che non sono soggetti a imposizione fiscale in Francia.

(147)

Su quest’ultimo punto, se è vero che, da un punto di vista formale, nessun ostacolo giuridico impedisce agli operatori economici di altri Stati membri, diversi dalla Francia, di finanziare o di utilizzare i beni oggetto dell’articolo 39 CA del CGI, è innegabile che, in pratica, il regime in questione favorisce gli operatori fiscalmente domiciliati in Francia. A questo proposito, è opportuno constatare che tutte le parti interessate beneficiarie del regime in questione, che hanno presentato osservazioni nell’ambito del procedimento di indagine formale, sono società di diritto francese. È anche opportuno ricordare che, per quanto concerne il settore principalmente interessato dal sistema fiscale in questione, ossia il trasporto marittimo, le autorità francesi hanno esse stesse sostenuto che l’adozione di questo sistema mira ad arginare la stagnazione del numero di navi commerciali immatricolate in Francia e a ridurre le spese fiscali. Infine, nel presente contesto, va ricordato che la relazione del Senato n. 143 (74) sottolinea che questo regime è un mezzo per favorire i beni prodotti nel territorio nazionale o i finanziamenti realizzati a favore di un utente francese.

(148)

Di conseguenza, senza necessità di procedere ad un’analisi economica della situazione reale dei mercati interessati (75), e tenendo conto del fatto che il regime fiscale creato dalla Francia rafforza la posizione degli operatori economici che ne beneficiano rispetto ad altri operatori concorrenti negli scambi intracomunitari, la Commissione ritiene che questo regime incida sugli scambi tra Stati membri e distorca la concorrenza tra questi operatori.

(149)

Considerato l’insieme delle considerazioni che precedono, la Commissione ritiene che il regime di cui all’articolo 39 CA del CGI costituisca un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

2.   Quantificazione e ripartizione dell’aiuto tra beneficiari

(150)

È stato precedentemente constatato che i vantaggi fiscali derivanti dall’applicazione dell’articolo 39 CA del CGI sono, da un lato, l’assenza di limitazione del massimale dell’ammortamento deducibile e, dall’altro, la maggiorazione di un punto del coefficiente di ammortamento e, infine, l’eventuale esenzione del plusvalore di cessione.

(151)

L’ammontare dell’aiuto, per ogni operazione di leasing, corrisponde alla differenza tra i valori attualizzati delle imposte versate durante il periodo complessivo di ammortamento, tenendo conto della maggiorazione di un punto del coefficiente di ammortamento, e quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni dell’articolo 39 C, secondo capoverso, del CGI, differenza alla quale occorre aggiungere l’eventuale esenzione del plusvalore di cessione (76). Questa somma viene stabilita, per operazioni di leasing, secondo le modalità previste ai paragrafi 46 e 47 dell’istruzione fiscale n. 120 (77), ai fini del trasferimento all’utente di una quota del vantaggio complessivo.

(152)

Per quanto riguarda la ripartizione esatta del vantaggio complessivo ottenuto in applicazione dell’articolo 39 CA del CGI, i membri di un GIE, beneficiari diretti, sono tenuti a trasferire almeno i 2/3 di questo vantaggio all’utente del bene considerato. Nell’ambito di ogni operazione di leasing, l’ammontare preciso del vantaggio da trasferire all’utente viene tuttavia determinato al momento del rilascio dell'autorizzazione, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 39 CA del CGI.

3.   Classificazione del regime come aiuto illegale

(153)

In conformità con l’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, lo Stato membro è tenuto a notificare tutti i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Lo Stato membro in questione non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

(154)

Nel caso di specie, le autorità francesi, con lettera del 17 marzo 1998 (A/32232), hanno informato la Commissione dell’introduzione del sistema che limita l’ammortamento dei beni in locazione, per combattere l’utilizzo di questo meccanismo unicamente a fini di ottimizzazione fiscale e prevedendo un’eccezione a tale limitazione. In tale lettera, le autorità francesi affermano che il sistema non sembra costituire un aiuto di Stato che debba essere oggetto di una notifica preventiva alla Commissione in applicazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(155)

La Commissione ritiene che tale lettera, in queste circostanze, non può essere considerata come una notifica ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Ad abundantiam, la Commissione sottolinea inoltre che la lettera in questione non rispettava le norme di forma menzionate nella lettera della Commissione agli Stati membri SG (81) 12740, del 2 ottobre 1981, in vigore all’epoca dei fatti. La Francia ha quindi agito in maniera illegale, dando esecuzione al regime di aiuti in oggetto in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

4.   Compatibilità del regime di aiuti con il mercato comune

(156)

Poiché il regime fiscale in oggetto costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, occorre esaminare la sua eventuale compatibilità alla luce delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo. È opportuno ricordare, a questo proposito, che i beneficiari effettivi del regime in questione appartengono, secondo le informazioni trasmesse dalle autorità francesi, ai settori del trasporto marittimo, aereo e ferroviario come pure, in maniera marginale, al settore industriale (78). Questi beneficiari appartengono anche al settore finanziario, poiché i membri dei GIE sono, fondamentalmente, degli istituti finanziari.

(157)

Per quanto concerne le deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 2, del trattato, relative agli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, così come agli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania, è sufficiente constatare che esse sono prive di qualsiasi pertinenza nel presente contesto, a prescindere dall’identità dei beneficiari del regime in questione.

(158)

Quanto alla deroga dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato, è sufficiente constatare che il regime fiscale in oggetto non costituisce un progetto importante di comune interesse europeo e non è destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia francese. Esso non è neanche destinato a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi della deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato.

(159)

La Commissione sottolinea, a questo proposito, che né le autorità francesi né le parti interessate hanno invocato le suddette deroghe durante il procedimento.

(160)

L’esame delle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato, richiede un’analisi per settore di interesse.

(161)

La Commissione ritiene che, per quanto riguarda la deroga dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, che autorizza gli aiuti che agevolano lo sviluppo di talune attività, a condizione che gli scambi non siano alterati in misura contraria al comune interesse, nulla consente di ritenere che gli aiuti concessi al settore del trasporto aereo, in applicazione del regime in questione, siano compatibili con il mercato comune. Infatti, nessuna delle deroghe previste a questo proposito dagli orientamenti della Commissione, relative all’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato e dell’articolo 61 dell’accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell’aviazione (79) è applicabile nel caso di specie.

(162)

Tuttavia, è opportuno notare che la Commissione autorizza, in maniera eccezionale, alcuni aiuti al funzionamento del trasporto aereo:

a)

sulla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998, modificati nel 2000 (80), per linee aeree operate a partire dal territorio di regioni ultraperiferiche, allo scopo di compensare i sovraccosti derivanti dagli svantaggi permanenti che presentano queste regioni, identificate nell’articolo 299, paragrafo 2, del trattato;

b)

sulla base degli orientamenti comunitarie concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (81) caratterizzati da un traffico annuo inferiore a 5 milioni di passeggeri, nella misura del 30 % dei costi strettamente connessi al loro avviamento per i primi tre anni (il 40 % dei suddetti costi per i primi quattro anni per gli aeroporti regionali situati in una regione svantaggiata ai sensi degli orientamenti).

(163)

Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Commissione accetta che la Francia non consideri nel calcolo degli aiuti da riscuotere le somme relative ad aiuti concernenti:

a)

gli aeromobili destinati in maniera stabile a linee aeree operanti su una regione ultraperiferica, a condizione che possa dimostrare che la manutenzione di questi aeromobili viene effettivamente eseguita in questa regione e che gli aiuti sono inferiori ai sovraccosti constatati;

b)

gli aeromobili destinati a linee aeree nuove, operanti su un aeroporto regionale, nella misura della quota suddetta dei costi ammissibili, a condizione che le linee in questione non siano oggetto, nel periodo in questione, di un contratto di servizio pubblico con compensazioni finanziarie, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (82).

(164)

In tutti gli altri casi, gli aiuti concessi alle imprese di trasporto aereo in applicazione del regime in oggetto sono incompatibili con il trattato.

(165)

In applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli orientamenti comunitari del 1997, nonché quelli del 2004 (83), definiscono i regimi di aiuto di Stato che possono essere autorizzati per sostenere gli interessi delle imprese comunitarie di trasporto marittimo, rispetto alla concorrenza di paesi terzi, nel perseguimento di obiettivi generali, quali:

salvaguardare l’occupazione comunitaria (nel settore marittimo e terrestre);

migliorare la sicurezza;

preservare il know-how marittimo nella Comunità e sviluppare le competenze marittime.

(166)

Tenuto conto dei suddetti obiettivi, gli orientamenti comunitari del 1997 e del 2004 autorizzano determinate misure fiscali a favore delle compagnie marittime, allo scopo di migliorare la loro competitività (punto 3.1)

(167)

Va quindi ricordato che l’obiettivo degli aiuti di Stato, nell’ambito della politica comune dei trasporti marittimi, è quello di promuovere la competitività della flotta comunitaria sul mercato mondiale. Di conseguenza, i regimi di riduzione del carico tributario devono esigere, in maniera generale, l’esistenza di una connessione con la bandiera comunitaria.

(168)

Inoltre, i vantaggi procurati da questi regimi devono agevolare lo sviluppo del trasporto marittimo e dell’occupazione in questo settore, nell’interesse della Comunità. Di conseguenza, i suddetti vantaggi fiscali devono essere strettamente limitati alle attività di trasporto marittimo. Quando una compagnia di trasporto marittimo esercita anche altre attività commerciali, occorre dunque una separazione contabile tra le due attività, per evitare qualsiasi «straripamento» verso attività che non rispondono alla definizione di trasporto marittimo.

(169)

Non può essere contestato che il regime in questione miri a favorire il finanziamento di navi di bandiera francese e tenda allo sviluppo del settore marittimo e dell'occupazione in detto settore.

(170)

Inoltre, gli aiuti concessi in applicazione del regime in questione agevolano il finanziamento di navi e contribuiscono quindi al rinnovo della flotta comunitaria. A questo proposito, la Commissione condivide il parere delle autorità francesi, secondo il quale gli aiuti in oggetto contribuiscono al consolidamento della flotta di bandiera nazionale, così come al suo rinnovamento (84). La Commissione sottoscrive in particolare l’argomentazione in base alla quale, in particolare in virtù del meccanismo di concessione, che subordina l’applicazione del regime in questione all’obbligo di disporre, sul territorio della Comunità, di un centro strategico decisionale relativo alla gestione delle attività marittime e alla gestione di navi, e che tiene conto di considerazioni connesse all’occupazione, il suddetto regime contribuisce a salvaguardare l’occupazione comunitaria del settore marittimo, sia a terra che in mare (85). Questi elementi sono altresì confermati da molti armatori, parti interessate, che sottolineano l’importanza del regime in questione per compensare il sovraccosto degli equipaggi di questa bandiera, garantire il mantenimento di posti di lavoro di elevata qualità nel trasporto marittimo e contribuire al mantenimento, e allo sviluppo, di una flotta di bandiera di uno Stato membro (86). La Commissione precisa tuttavia che, in applicazione degli orientamenti comunitari del 2004, se le navi sono dei rimorchiatori o delle draghe, gli aiuti concessi possono essere considerati compatibili con il mercato comune unicamente se almeno il 50 % della loro attività annua corrisponde alla definizione di trasporto marittimo (87).

(171)

Tenuto conto di quanto sopra esposto, si può quindi ritenere che il regime fiscale di cui all’articolo 39 CA del CGI, in quanto corrispondente al capitolo 3.1 degli orientamenti comunitari del 2004, sia favorevole al settore marittimo e sia conforme agli obiettivi stabiliti dagli orientamenti comunitari applicabili.

(172)

Tuttavia, per poter beneficiare della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti concessi in applicazione di questo regime devono essere strettamente proporzionati all’obiettivo perseguito e non alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(173)

A questo proposito, si attira l’attenzione delle autorità francesi sulla norma in materia di limitazione degli aiuti, di cui al capitolo 11 degli orientamenti comunitari del 2004, secondo la quale: «L'azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e la riduzione dell'imposta sulle società per le attività di trasporto marittimo [...] sono il livello massimo di aiuto autorizzato. Per evitare distorsioni alla concorrenza, altri eventuali sistemi di aiuto non possono prevedere benefici maggiori di quelli previsti da tale regime. Inoltre, benché ciascun regime di aiuto notificato da uno Stato membro sia soggetto ad esame in funzione delle proprie caratteristiche positive, va ritenuto che l'entità totale dell'aiuto concesso nel quadro dei capitoli da 3 a 6 non debba superare l'importo complessivo delle imposte e dei contributi sociali riscossi per le attività di trasporto marittimo e per i marittimi.». Per l’attuazione di questa disposizione, le autorità francesi dovranno verificare che gli aiuti annui di cui ha beneficiato un armatore, concessi ai sensi del presente regime, sommati a quelli concessi ai sensi di tutti gli altri regimi di aiuto autorizzati in base alle sezioni da 3 a 6 degli orientamenti comunitari del 1997 e del 2004, tra cui in particolare il sistema di imposta forfettaria in base al tonnellaggio a favore delle compagnie di trasporto marittimo (88) e le esenzioni di oneri sociali e del pagamento della quota marittima dell’imposta professionale, non superino, per uno stesso armatore, l’ammontare complessivo di imposte, tasse e contributi sociali che avrebbero dovuto normalmente essere prelevate sulle attività di trasporto marittimo e sui marittimi. Qualsiasi eventuale parte che ecceda il suddetto ammontare è incompatibile con il mercato comune e deve essere recuperata.

(174)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che gli aiuti concessi alle imprese di trasporto marittimo in applicazione del regime attuato dall’articolo 39 CA del CGI siano compatibili con l’articolo 87, paragrafo 3, punto c), del trattato, fatte salve le condizioni enunciate ai punti (172) e (173).

(175)

La Commissione ritiene che le deroghe previste nell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, in quanto riguardanti lo sviluppo di alcune regioni, non siano applicabili al regime in questione, poiché esso mira al finanziamento di beni appartenenti al settore del trasporto ferroviario. Per contro, la Commissione ha esaminato la compatibilità del suddetto regime nella misura suddetta con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(176)

Tenuto conto della situazione storica delle imprese ferroviarie e della riduzione della quota di mercato del trasporto ferroviario, è necessario accelerare il processo di sostituzione del materiale viaggiante, per affrontare la concorrenza di altri mezzi di trasporto. È necessario uno sforzo più serio e più rapido di modernizzazione e/o di rinnovo del materiale viaggiante, per evitare una riduzione ulteriore della quota di mercato del trasporto ferroviario, rispetto ad altri mezzi di trasporto meno duraturi e più nocivi per l’ambiente.

(177)

La Commissione ritiene che la sostituzione del materiale viaggiante sia compatibile con la politica comune di rafforzamento dell’interoperabilità. Inoltre, la sostituzione del materiale viaggiante contribuisce alla sicurezza e alla modernizzazione dei servizi, in termini di puntualità, affidabilità e velocità. Poiché la sostituzione del materiale viaggiante è un elemento fondamentale della politica di rafforzamento dello sviluppo del settore ferroviario, la Commissione ritiene che le misure proposte non siano contrarie al comune interesse.

(178)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che gli aiuti concessi alle imprese ferroviarie, in applicazione del regime attuato dall’articolo 39 CA del CGI, siano compatibili con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(179)

Per quanto concerne la deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, che autorizza gli aiuti che agevolano lo sviluppo di talune attività, a condizione che non alterino gli scambi in misura contraria al comune interesse, è opportuno notare che nessuna caratteristica di questo regime consente di ritenere che le misure di aiuto al settore industriale, concessi in applicazione di detto regime, siano compatibili con il mercato comune.

(180)

Tuttavia, la Commissione non può escludere l’ipotesi in base alla quale alcuni beni, appartenenti al settore industriale, finanziati in applicazione dell’articolo 39 CA del CGI, lo siano stati nel rispetto delle condizioni stabilite dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (89) come, in particolare, il fatto che l’investimento sia stato effettuato in una regione ammissibile agli aiuti ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, lettere a) o c), del trattato e che la quota dei beneficiari destinata al finanziamento in questione raggiunga al massimo il 25 %. In ogni caso, dovranno essere rispettati i massimali di intensità degli aiuti regionali, nell’ipotesi in cui un’impresa abbia beneficiato del cumulo degli aiuti in questione e di aiuti a finalità regionale approvati.

(181)

Fatte salve queste condizioni, la Commissione ritiene che le misure di aiuto concesse in tal modo a questo settore siano compatibili con il mercato comune.

(182)

Per quanto riguarda il settore finanziario, la Commissione ritiene che le deroghe non settoriali, precedentemente indicate, non siano pertinenti ai fini della valutazione della compatibilità con il mercato comune delle misure di aiuto di cui hanno beneficiato i membri di GIE.

(183)

Tuttavia, tenuto conto del carattere globale dell’operazione di finanziamento con leasing, la Commissione ritiene che, poiché le misure di aiuto al settore dei trasporti marittimo, aereo e ferroviario, come pure al settore industriale possono essere dichiarate compatibili con il mercato comune, lo siano non solo rispetto agli utenti dei beni considerati, ma anche rispetto ai membri dei GIE interessati. È importante infatti non penalizzare i membri dei GIE a causa del fatto che non appartengono ai suddetti settori, dal momento che la loro intermediazione è stata indispensabile alla realizzazione delle operazioni di finanziamento considerate, e al fine di far beneficiare gli utenti delle suddette deroghe. La Commissione ritiene che questa analisi sia sostenuta dal fatto che la quota esatta del vantaggio complessivo da trasferire all’utente, che rappresenta almeno i 2/3 del vantaggio complessivo, in conformità con l’articolo 39 CA del CGI, deriva da una negoziazione commerciale tra i membri dei GIE e gli utenti, come sostenuto dalle autorità francesi. Questa circostanza conferma infatti il fatto che solo la parte del vantaggio complessivo indispensabile alla realizzazione degli obiettivi perseguiti, in conformità con le norme relative alla valutazione della compatibilità delle suddette misure di aiuto, viene conservata dai membri dei GIE.

5.   Recupero

(184)

La Commissione ricorda che qualsiasi aiuto considerato incompatibile con il mercato comune e concesso in conformità al regime in questione, deve essere recuperato in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE [ora articolo 88 del trattato] (90).

(185)

Tuttavia, ai sensi del suddetto articolo 14, paragrafo 1, «la Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario». A questo proposito, si è giudicato che la Commissione sia tenuta d’ufficio a prendere in considerazione le circostanze eccezionali che giustificano, in conformità con il suddetto articolo 14, paragrafo 1, la sua rinuncia a ordinare il recupero degli aiuti concessi illegalmente, quando questo recupero è contrario a un principio generale del diritto comunitario (91).

(186)

In questo contesto, è opportuno ricordare che l’esigenza fondamentale della certezza del diritto mira a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici disciplinati dal diritto comunitario e, quindi, osta a che la Commissione possa ritardare indefinitamente l’esercizio dei suoi poteri (92).

(187)

Nello specifico, benché non si possa ritenere che il principio del legittimo affidamento sia stato violato (93), la Commissione ritiene, in merito alle circostanze molto specifiche del caso di specie, che il principio della certezza del diritto sia stato disconosciuto nei confronti dei beneficiari del regime fiscale in questione.

(188)

In effetti, la Commissione ritiene che esista una serie di indizi eccezionali che consentono di ritenere, da un lato, che la Commissione abbia ritardato l’esercizio dei suoi poteri in merito all’esame del regime in questione e, dall’altro, che i beneficiari del suddetto regime siano stati indotti in errore in merito alla sua regolarità.

(189)

È opportuno ricordare che, con lettera del 17 marzo 1998, le autorità francesi hanno informato la Commissione in merito all’esistenza del meccanismo di cui all’articolo 39 C, secondo capoverso, e 39 CA del CGI. È vero che questa lettera non costituisce una notifica ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato (94) e che l’assenza di reazione da parte della Commissione a questa lettera non può quindi, di per sé, costituire una violazione del principio della certezza del diritto a meno di voler negare qualsiasi effetto utile delle disposizioni degli articoli 87 e 88 del trattato. È vero tuttavia che l’attenzione della Commissione è stata attirata, in quella data, sul regime in questione (95).

(190)

Inoltre, nell’ambito dell’esame delle due denuncie presentate, relative a misure di aiuto di cui avrebbero beneficiato rispettivamente le compagnie marittime Sea France e BAI, la Commissione ha, in due occasioni, interrogato le autorità francesi in merito alla modalità di finanziamento di alcune loro navi. Sia nella risposta del 10 luglio 2000, sia in quella del 2 aprile 2003, le autorità francesi hanno chiaramente illustrato il regime dell’articolo 39 CA del CGI (96), esponendone con chiarezza la portata.

(191)

Per questo, poiché la Commissione non ha dato seguito a queste lettere trasmesse dalle autorità francesi su sua richiesta e nelle quali veniva descritto il regime in questione, si può ritenere che essa abbia ritardato l’esercizio dei propri poteri, poiché l’avvio della procedimento di indagine formale è avvenuto solo in data 14 dicembre 2004, sollevando contemporaneamente dubbi sulla regolarità del suddetto regime.

(192)

Per quanto riguarda il riferimento delle autorità francesi alla decisione della Commissione dell’8 maggio 2001, relativa all’aiuto di Stato attuato dalla Francia a favore di Brittany Ferries (97), è opportuno rilevare che la Commissione ha riscontrato che il regime in questione costituiva una misura generale, in quanto aperta a tutti i settori dell’economia e appartenente al diritto comune. Se è vero che il regime in questione, in questa circostanza, era quello in vigore prima del 1998, si deve tuttavia constatare che questo fatto non emergeva chiaramente dalle motivazioni di questa decisione e che questa circostanza ha potuto, pertanto, contribuire a indurre in errore i beneficiari del regime qui in questione.

(193)

Ne consegue che la combinazione dei suddetti elementi è di natura tale da dimostrare il carattere eccezionale delle circostanze in questione e giustifica, ai fini del rispetto del principio della certezza del diritto nei confronti dei beneficiari del regime in questione, la limitazione del recupero degli aiuti, facendo una distinzione in base alla loro data di concessione.

(194)

La Commissione ritiene quindi che la Francia non debba recuperare gli aiuti incompatibili, concessi in maniera illegale dopo l’entrata in vigore, nel 1998, della legge n. 98-546 nell’ambito delle operazioni di finanziamento, in merito alle quali le autorità francesi si sono impegnate a concedere il beneficio di cui all’articolo 39 CA del CGI in virtù di un atto giuridicamente vincolante (98), anteriore alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, il 13 aprile 2005, della decisione della Commissione del 14 dicembre 2004 di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

(195)

Per contro, per ogni operazione di finanziamento, in merito alla quale le autorità nazionali competenti si sono impegnate a concedere il beneficio di cui all’articolo 39 CA del CGI unicamente in virtù di un atto giuridicamente vincolante posteriore alla suddetta pubblicazione, l’aiuto incompatibile verrà recuperato presso i beneficiari. In questo contesto, si terrà conto dell’ammontare del vantaggio conservato in definitiva dai membri del GIE e dell’ammontare trasferito all’utente (99). In caso di compatibilità parziale dell’aiuto, per quanto concerne l’utente del bene in oggetto, l’ammontare da riscuotere presso i membri del GIE verrà stabilito nella stessa proporzione applicata alla quota del vantaggio trasferita all’utente del bene.

(196)

La Commissione ritiene opportuno precisare, in questo contesto, che il fatto che i rischi fiscali e giuridici sostenuti dai membri dei GIE avrebbero potuto essere, in alcuni casi, contrattualmente trasferiti sugli utenti dei beni non è contrario al principio in base al quale l’obiettivo perseguito dalla Commissione quando esige, se necessario, il recupero di un aiuto illegale è quello di far perdere ai diversi beneficiari il vantaggio di cui hanno beneficiato sul loro rispettivo mercato rispetto ai loro concorrenti, e di ristabilire la condizione preesistente alla concessione dell'aiuto. La realizzazione di questo obiettivo non può dipendere dalla forma nella quale l’aiuto è stato concesso, così come la sua attuazione non può dipendere da clausole contrattuali concordate dai beneficiari dell’aiuto (100).

VIII.   CONCLUSIONE

(197)

La Commissione constata che la Francia ha illegalmente dato esecuzione al regime di aiuti di cui all’articolo 39 CA del CGI, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(198)

Di conseguenza, la Francia deve attuare tutte le misure necessarie per recuperare questi aiuti, ad esclusione di quelli che le autorità nazionali competenti si sono impegnate a concedere in virtù di un atto giuridicamente vincolante anteriore alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, in data 13 aprile 2005, della decisione di avviare il procedimento di indagine formale, ad esclusione di quelli relativi a beni del settore ferroviario e, per le altre operazioni, al netto della detrazione delle somme massime di aiuto ammissibili, in virtù delle norme settoriali, applicabili in materia di aiuti di Stato, e tenendo conto degli aiuti già concessi ad altro titolo. Queste norme settoriali sono gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi del 1997 e del 2004, gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998, modificati nel 2000, e gli orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali del 2005 e, infine, per il finanziamento di beni appartenenti al settore industriale, gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

(199)

Si deve procedere al recupero presso i beneficiari dei suddetti aiuti incompatibili, che le autorità nazionali competenti non si sono impegnate a concedere unicamente in virtù di un atto giuridicamente vincolante posteriore alla suddetta pubblicazione, in conformità con i considerando (151), (152) e da (194) a (196).

(200)

In caso di concessione di detti aiuti, la Commissione chiede alla Francia di trasmettere il modulo allegato relativo allo stato di avanzamento della procedura di recupero e di redigere un elenco dei beneficiari interessati dal recupero.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di cui all’articolo 39 CA del codice generale delle imposte, a cui la Francia ha dato esecuzione in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato comune, ad esclusione delle misure di cui all’articolo 2.

Articolo 2

Le misure di aiuto concesse, ai sensi del regime di cui all’articolo 1, sono compatibili con il mercato comune:

1)

nel settore del trasporto marittimo e nel settore del trasporto aereo, in presenza del massimo aiuto consentito, a seconda dei casi, dagli orientamenti comunitari in materia di aiuto di Stato ai trasporti marittimi o da quelli applicabili nel settore del trasporto aereo, tenendo conto inoltre degli aiuti già concessi nel periodo in questione;

2)

nel settore ferroviario e

3)

nel settore industriale, fino al massimale di aiuto consentito dalle linee guida relative agli aiuti di Stato a finalità regionale.

Tenuto conto del carattere globale dell’operazione di finanziamento in applicazione del suddetto regime, poiché le misure di aiuto ai settori del trasporto marittimo, aereo e ferroviario, come pure quelle al settore industriale, possono essere dichiarate compatibili con il mercato comune, esse sono compatibili non solo per quanto riguarda gli utenti dei beni considerati, ma anche per ciò che riguarda gli operatori del settore finanziario membri dei GIE interessati.

Articolo 3

La Francia pone fine al regime di aiuti di cui all’articolo 1 nei limiti della sua incompatibilità e, quindi, non concede più nuove autorizzazioni ai sensi di detta misura.

Articolo 4

1.   La Francia attua tutte le misure necessarie per recuperare, presso i loro beneficiari, gli aiuti concessi illegalmente sulla base del regime di cui all’articolo 1, ad esclusione di quelli concessi nell'ambito delle operazioni di finanziamento per le quali le autorità nazionali competenti si sono impegnate a concedere il beneficio del suddetto regime in virtù di un atto giuridicamente vincolante, adottato prima del 13 aprile 2005, e di quelli di cui all’articolo 2.

2.   Il recupero avviene immediatamente, in conformità con le procedure di diritto nazionale, nella misura in cui consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Le misure di aiuto da recuperare sono comprensive di interessi, calcolati a partire dalla data in cui sono state messe a disposizione dei beneficiari, fino alla data del loro effettivo recupero. Gli interessi vengono calcolati in conformità con le disposizioni del capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (101).

Articolo 5

La Francia informa la Commissione, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, in merito ai provvedimenti attuati e previsti per conformarvisi.

La Francia fornisce tali informazioni alla Commissione sulla base del modulo di cui all’allegato II e redige un elenco esaustivo delle imprese che hanno beneficiato delle misure di aiuto ai sensi del regime di cui all’articolo 1 e concesse alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, degli attivi mobili di trasporto in questione e delle somme versate in ciascun caso.

La Francia redige altresì un elenco delle imprese che hanno beneficiato delle misure di aiuto di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e precisa l’ammontare dell’aiuto di cui ogni impresa ha beneficiato. A tale scopo, la Francia utilizza i moduli di cui all’allegato III.

Articolo 6

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 89 del 13.4.2005, pag. 15.

(2)  Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese n. 152, del 3 luglio 1998, pag. 10127.

(3)  GU C 89 del 13.4.2005, pag. 15.

(4)  Cfr. gli articoli da L 251-1 a L 251-23 del codice del commercio e l’articolo 239 quater del CGI. Ai sensi di questi articoli, un GIE è un’associazione, di due o più persone fisiche o giuridiche, dotate di personalità giuridica. Il suo scopo è quello di facilitare o di sviluppare l’attività economica dei propri membri, di migliorare o di accrescere i risultati di questa attività. La sua attività deve correlarsi all’attività economica dei suoi membri e può avere unicamente un carattere ausiliario rispetto a quest’ultima. Il GIE, in linea di massima, non è soggetto all’imposta sulle società. Ogni membro partecipante al gruppo è tuttavia personalmente soggetto all’imposta sul reddito o all’imposta sulle società, per la parte di reddito corrispondente ai propri diritti. D’altro canto, i membri del GIE sono responsabili, in maniera illimitata e solidale, dei debiti del gruppo sul loro patrimonio proprio.

(5)  I beni sovvenzionabili devono essere acquisiti nuovi, ad eccezione delle navi, che possono essere di seconda mano.

(6)  Ai sensi dell’articolo 39 CA del CGI, i passivi delle attività dei gruppi, i cui risultati sono coinvolti nei finanziamenti degli ammortamenti, contabilizzati nei primi dodici mesi di ammortamento, sono deducibili unicamente nella misura di un quarto dei redditi imponibili ai tassi d’imposta sulle società di diritto comune che ogni membro del GIE ricavi dal resto delle proprie attività.

(7)  Cfr. punto. 12.

(8)  Cfr. punto 12.

(9)  Decisione del Consiglio Costituzionale n. 87-237 DC del 30 dicembre 1987.

(10)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 42.

(11)  Decisione della Commissione del 3 maggio 1996, aiuto di Stato n. N 85/96 — Francia — misura fiscale relativa al settore marittimo, SG (96) D/4527.

(12)  Rispettivamente GU C 205 del 5.7.1997, pag. 5 e GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3.

(13)  Citati nella nota 12.

(14)  Citati nella nota 12.

(15)  GU L 12 del 15.1.2002, pag. 33.

(16)  Lettera della Commissione D/7119, del 18 maggio 2000, alle autorità francesi, in merito alle eventuali misure di aiuto, di cui avrebbe beneficiato la compagnia marittima Sea France, e risposta di dette autorità alla Commissione del 10 luglio 2000. Lettera della Commissione D (2003) 288, del 15 gennaio 2003, alle autorità francesi, in merito a eventuali misure di aiuto di cui avrebbe beneficiato la compagnia marittima BAI e risposta di dette autorità alla Commissione del 2 aprile 2003.

(17)  Sentenza della Corte di Giustizia del 26 settembre 1996, Francia/Commissione (C-241/94, Racc. pag. I-4551) e del 1o dicembre 1998, Ecotrade/Altiforni e Ferriere di Servola (C-200/97, Racc. pag. I-7907) e sentenza del Tribunale di primo grado del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava/Commissione (T-92/00 et T-103/00, Racc. pag. II-1385).

(18)  Citata nella nota 9.

(19)  Citati nella nota 12.

(20)  L’articolo 39 CA del CGI sarebbe stato citato dalle autorità francesi nelle loro lettere del 10 luglio e del 2 aprile 2003 (citate nella nota 16), in risposta alle lettere D/7719 del 18 maggio 2000 e D (2003) 288 del 15 gennaio 2003 della Commissione. La Commissione sarebbe altresì stata portata ad analizzare il regime in oggetto nei casi C 03/03 (ex NN 42/02) — Aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione dell’impresa Air Lib (GU C 88 dell'11.4.2003, pag. 2) e C 58/03 (ex NN 70/03) — Aiuto a favore di Alstom (GU C 269 dell'8.11.2003, pag. 2).

(21)  Cfr. decisione 92/329/CEE della Commissione, del 25 luglio 1990, relativa all’aiuto concesso dal governo italiano a un fabbricante di prodotti oftalmologici (Industrie ottiche riunite — IOR) (GU L 183 del 3.7.1992, pag. 30).

(22)  Citata nel punto 41 e nella nota 15.

(23)  Cfr. decisione 2001/168/CECA della Commissione, del 31 ottobre 2000, relativa alle leggi spagnole sull’imposta sulle società (GU L 60 del 1o.3.2001, pag. 57, considerando 25, in fine). Cfr. anche decisione 2004/76/CE della Commissione, del 13 maggio 2003, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Francia a favore dei centri di coordinamento e centri logistici (GU L 23 del 28.1.2004, pag. 1); decisione 2003/515/CE della Commissione, del 17 febbraio 2003, relativa alla misura di aiuto alla quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di attività finanziarie internazionali (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 52, in particolare considerando 39 e successivi); decisione 2003/601/CE della Commissione, del 17 febbraio 2003, relativa al regime di aiuti «Foreign Income» al quale l’Irlanda ha dato esecuzione (GU L 204 del 13.8.2003, pag. 51, in particolare considerando 59 e successivi).

(24)  Sentenza della Corte del 24 novembre 1987, RSV/Commissione (223/85, Racc. pag. 4617).

(25)  Citata nella nota 15.

(26)  Sentenza della Corte dell’11 dicembre 1973, Lorenz GmbH/Bundesrepublik Deutschland e a. (120/73, Racc. pag. 1471).

(27)  Citata nella nota 15.

(28)  Cfr., ad esempio, sentenza della Corte del 10 gennaio 2006, Ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze (C-222/04, Racc. pag. I-289, punto 129).

(29)  Sentenza del Tribunale del 1o luglio 2004, Salzgitter/Commissione (T-308/00, Racc. pag. II-1933, punto 79) e la giurisprudenza citata.

(30)  Sentenza Salzgitter/Commissione, citata nella nota 29, punto 81. Cfr. anche la comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GUCE C 384 del 10.12.1998, pag. 3, punto 16).

(31)  Sentenza della Corte del 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione (C-88/03, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 56).

(32)  Ai sensi di questo articolo, l’ammontare dell’ammortamento dei beni ammessi in detrazione dalla base imponibile non può superare, per uno stesso esercizio, quello del canone di affitto acquisito, al netto degli oneri relativi a questi beni.

(33)  Il GIE, per correttezza, struttura fiscalmente trasparente, non è soggetto all’imposta e non potrebbe quindi essere considerato come beneficiario del regime di cui all’articolo 39 CA del CGI.

(34)  Relazione n. 413 del Senato fatta a nome della commissione delle Finanze, del controllo di bilancio e dei conti economici della Nazione sul progetto di legge concernente diverse proposte di ordine economico e finanziario, di Alain Lambert, relatore generale, e Philippe Marini, a nome della commissione delle finanze (sessione ordinaria del 1997-1998).

(35)  Istruzione fiscale 4D-3-99 n. 120, del 29 giugno 1999, paragrafo 47 (trasmessa dalle autorità francesi in allegato alle loro osservazioni del 3 maggio 2004).

(36)  Cfr., ad esempio, sentenza della Corte del 29 aprile 2004, Grecia/Commissione (C-278/00, Racc. pag. I-3997, punto 24).

(37)  Cfr. punti 86 e 87.

(38)  È opportuno notare che dalla relazione del Senato n. 413 (citata nella nota 34) si evince che l’esenzione del plusvalore di cessione determina il raddoppio del vantaggio fiscale derivante dalla prima parte del sistema (assenza di limitazione del massimale dell’ammontare degli ammortamenti fiscalmente deducibili e maggiorazione del coefficiente di ammortamento).

(39)  In questo contesto, è opportuno ricordare che la legalità delle decisioni della Commissione deve essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data nella quale l’atto è stato adottato, e non può dipendere da considerazioni retrospettive (cfr., in particolare, sentenza del 25 giugno 1998, British Airways e a. e British Midland Airways/Commissione, T-371/94, Racc. pag. II-2405, punto 81).

(40)  Cfr., in particolare, sentenza della Corte dell’8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C-143/99, Racc. pag. I-8365, punto 38); sentenza del 15 luglio 2004, Spagna/Commissione (C-501/00, Racc. pag. I-6717, punto 90), e la giurisprudenza citata; sentenza del 15 dicembre 2005, Italia/Commissione (C-66/02, Racc. pag. I-10901, punto 77) e sentenza del 10 gennaio 2006, Ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze, citata nella nota 28, punto 131 e la giurisprudenza citata.

(41)  Cfr., ad esempio, sentenza della Corte del 15 marzo 1994, Banco Exterior de España (C-387/92, Racc. pag. I-877, punto 14).

(42)  Cfr. sentenza Francia/Commissione, citata nella nota 17, punto 24, sentenza Ecotrade/Altiforni e Ferriere di Servola, citata nella nota 17, punti 40 e 41 e sentenza del Tribunale del 29 settembre 2000, CETM/Commissione (T-55/99, Racc. pag. II-3207, punto 39). Cfr. anche comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, citata nella nota 30, punto 18.

(43)  Cfr., in questo senso, sentenza Salzgitter/Commissione, citata nella nota 29, punto 38.

(44)  Citata nella nota 34.

(45)  Cfr., per analogia, in merito a un provvedimento fiscale unicamente a beneficio di società che realizzano un determinato tipo di operazioni, la sentenza della Corte del 15 dicembre 2005, Unicredito Italiano (C-148/04, Racc. I-11137, punti da 45 a 47).

(46)  Citata nella nota 35.

(47)  Cfr. paragrafo 70 dell’istruzione fiscale n. 120, citata nella nota 35.

(48)  Citata nella nota 34.

(49)  Relazione n. 66 — sessione 1998-1999, relatore generale: P. Marini, senatore/Tomo III.

(50)  Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità francesi, è opportuno constatare che meno del 4 % delle richieste di concessione e meno del 3 % delle concessioni ottenute riguardavano un settore diverso da quello del trasporto (cfr. tabella al punto 17).

(51)  Cfr. sentenza della Corte del 13 febbraio 2003, Spagna/Commissione (C-409/00, Racc. pag. I-1487, punto 48) e la giurisprudenza citata.

(52)  Cfr. sentenza Salzgitter/Commissione, citata nella nota 29, punto 81.

(53)  Cfr., in particolare, sentenza della Corte del 29 aprile 2004, Italia/Commissione (C-372/97, Racc. pag. I-3679, punto 67) e la giurisprudenza citata e sentenza del 3 marzo 2005, Heiser/Finanzamt Innsbruck (C-172/03, Racc. pag. I-1627, punto 54).

(54)  Cfr. sentenza della Corte del 22 marzo 1977, Steinike & Weinlig (78/76, Racc. pag. 595, punto 24) e sentenza del Tribunale del 30 aprile 1998, Het Vlaamse Gewest/Commissione (T-214/95, Racc. II-717, punto 54).

(55)  Sentenza del 17 giugno 1999, Piaggio (C-295/97, Racc. pag. I-3735, punto 39) e la giurisprudenza citata e sentenza del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava/Commissione, citata nella nota 17, punto 31.

(56)  Cfr. sentenza del 15 luglio 2004, Spagna/Commissione, citata nella nota 40, punti 120 e 121, e la giurisprudenza citata.

(57)  È opportuno rilevare che, secondo le autorità francesi, tra le 22 decisioni di rifiuto della concessione, 7 sono state rifiutate per l’assenza di ripercussioni economiche e sociali rilevanti.

(58)  Citata nella nota 34.

(59)  Citata nella nota 9.

(60)  Sentenza del Tribunale del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava/Commissione, citata nella nota 17, punto 35, e sentenza del 21 ottobre 2004, Lenzing/Commissione (T-36/99, Racc. pag. II-3597, punto 132).

(61)  Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2002, HAMSA/Commissione (T-152/99, Racc. pag. II-3049, punto 158).

(62)  Sentenza del 29 settembre 2000, CETM/Commissione, citata nella nota 42, punto 49.

(63)  Citata nella nota 34.

(64)  Sentenza del 13 febbraio 2003, Spagna/Commissione, citata nella nota 51, punti 52 e 53, e sentenza del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava/Commissione, citata nella nota 17, punto 60, e la giurisprudenza citata. Questa giurisprudenza è anche stata ripresa dalla Commissione nella sua comunicazione del 10 dicembre 1998 sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (citata nella nota 30).

(65)  La Commissione ritiene opportuno fare riferimento, per analogia, alla sentenza del 29 aprile 2004, Gil Insurance e a. (C-308/01, Racc. pag. I-4777, punti 74 e successivi), nella quale la Corte ha ritenuto come giustificato dalla natura e dall’economia del sistema nazionale di imposte delle assicurazioni un provvedimento il cui scopo era lottare contro comportamenti intesi a trarre profitto dalla disparità tra l'aliquota normale della tassa sui premi assicurativi e quella dell’IVA, manipolando i prezzi di locazione o di vendita degli elettrodomestici e delle assicurazioni collegate.

(66)  Sentenza della Corte del 29 aprile 2004, Paesi Bassi/Commissione (C-159/01, Racc. pag. I-4461, punto 51) e la giurisprudenza citata.

(67)  Cfr., per quanto concerne gli esoneri selettivi di oneri sociali, sentenza della Corte del 2 luglio 1974, Italia/Commissione (173/73, Racc. pag. 709, punti 27 e 28). Cfr. anche sentenza del 29 settembre 2000, CETM/Commissione, citata nella nota 42, punto 53, e sentenza del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava ea./Commissione (T-127/99, Racc. pag. II-1275, punto 168).

(68)  Cfr., ad esempio, sentenza del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava/Commissione, citata nella nota 17, punto 51.

(69)  Sentenza CETM/Commissione, citata nella nota 42, punto 53 e sentenza della Corte del 26 settembre 2002, Spagna/Commissione (C-351/98, Racc. pag. I-8031).

(70)  Cfr., a questo proposito, sentenza della Corte del 7 giugno 1988, Grecia/Commissione (57/86, Racc. pag. 2855, punto 10) e sentenza dell’8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, citata nella nota 40, punto 41) e la giurisprudenza citata.

(71)  Cfr. sentenza del 19 settembre 2000, Germania/Commissione (C-156/98, Racc. pag. I-6857, punto 30) e la giurisprudenza citata.

(72)  Cfr., in particolare, sentenza della Corte del 17 settembre 1980, Philip Morris/Commissione (730/79, Racc. pag. 2671, punti 11 e 12) e sentenza del 30 aprile 1998, Vlaams Gewest/Commissione, citata nella nota 54, punti da 48 a 50).

(73)  Si ricorda che non è necessario che l’impresa beneficiaria partecipi agli scambi intracomunitari. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto a un’impresa, l’attività interna può esserne mantenuta o accresciuta, con conseguente riduzione delle possibilità delle imprese situate in altri Stati membri di penetrare nel mercato di questo Stato membro. Inoltre, il rafforzamento di un’impresa che, fino a quel momento, non partecipava a scambi intra-comunitari può porla in una condizione che le consenta di penetrare nel mercato di un altro Stato membro (cfr., in questo senso, in particolare, la sentenza del 7 marzo 2002, Italia/Commissione, Racc. pag. I-2289, punto 84).

(74)  Citata nella nota 34.

(75)  Sentenza della Corte del 29 aprile 2004, Italia/Commissione (C-372/97, Racc. pag. I-3679, punti 44 e 45) e, in merito al carattere illegale del regime in questione, punti da 153 a 155.

(76)  Cfr. comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (citata nella nota 30, punto 35).

(77)  Citata nella nota 35.

(78)  Cfr. tabella al punto 17.

(79)  GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5.

(80)  GU C 258 del 9.9.2000, pag. 5.

(81)  GU C 312 del 9.12.2005, pag. 1.

(82)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.

(83)  Citati nella nota 12. La Commissione indica, a questo proposito, che la compatibilità degli aiuti concessi in modo illegale deve essere valutata alla luce delle norme di fondo fissate in qualsiasi strumento in vigore alla data della concessione (cfr., a questo proposito, la comunicazione della Commissione sulla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegali, GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22). Da ciò, supponendo che dei provvedimenti di aiuto, in applicazione dell’articolo 39 CA del CGI, siano stati concessi posteriormente all’entrata in vigore degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo del 2004, saranno applicabili solo questi ultimi orientamenti. Le norme relative non sono tuttavia state modificate, salvo per quanto riguarda i rimorchiatori e le draghe (cfr. successivo punto 170).

(84)  Cfr. punto 38.

(85)  Cfr. punti 25 e 26.

(86)  Cfr. punto 57.

(87)  Cfr., a questo proposito, i paragrafi da 12 a 16 del punto 3.1 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi del 2004, citati nella nota 12.

(88)  Decisione C (2003) 1476 FIN della Commissione del 13 maggio 2003 — Aiuto di Stato N 737/2002.

(89)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(90)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(91)  Cfr. sentenza del 24 novembre 1987, RSV/Commissione, citata nella nota 24.

(92)  Cfr. sentenza della Corte del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione (C-74/00 P e C-75/00 P, Racc. 2002, pag. I-7869, punto 140).

(93)  La Commissione non ha fornito garanzie precise, incondizionate e concordanti che potessero far nascere fondate aspettative nelle autorità francesi e/o nei beneficiari del regime in questione, per quanto concerne la sua regolarità (cfr., sulla definizione del legittimo affidamento, sentenza della Corte dell’11 marzo 1987, Van den Bergh en Jurgens/Commissione, 265/85, Racc. pag. 1155, punto 44, e sentenza del 26 giugno 1990, Sofrimport/Commissione, C-152/88, Racc. pag. I-2477, punto 26; sentenze del Tribunale del 18 gennaio 2000, Mehibas Dordtselaan/Commissione, T-290/97, Racc. pag. II-15, punto 59, nonché sentenza del 9 luglio 2003, Kyowa Hakko Kogyo/Commissione, T-223/00, Racc. pag. II-2553, punto 51; cfr., sull’assenza di legittimo affidamento dei beneficiari di un aiuto eseguito illegalmente, sentenza della Corte dell’11 novembre 2004, Demesa e Territorio Histórico de Álava/Commissione, C-183/02 P e C-187/02 P, Racc. pag. I-10609, punti 44 e 45 e la giurisprudenza citata).

(94)  Cfr punti da 153 a 155.

(95)  La Commissione tiene tuttavia a segnalare che una tale circostanza non potrebbe prodursi dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 659/99 (citato nella nota 90) e del regolamento (CE) n. 784/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, relativo alla sua esecuzione (GU L 40 del 30.4.2001, pag. 1). In effetti, ai sensi di questi due regolamenti, viene ricordato l’obbligo per gli Stati membri di notificare, in tempo utile, qualsiasi nuovo progetto di aiuto. Le modalità pratiche, in particolare il ricorso a moduli tipo, in base alle quali devono essere effettuate tali notifiche sono, a questo proposito, chiaramente definite.

(96)  Citate nella nota 16.

(97)  Citato nella nota 15.

(98)  Cfr., in questo senso, sentenza del Tribunale del 14 gennaio 2004, Fleuren Compost/Commissione, T-109/01, Racc. pag. II-127, punti 74 e successivi.

(99)  Cfr. punti da 150 a 152.

(100)  Cfr., in questo senso e per analogia, sentenza della Corte del 10 giugno 1993, Commissione/Grecia (C-183/91, Racc. pag. I-3131, punto 16 in fine).

(101)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO I

Elenco delle parti interessate che hanno presentato delle osservazioni alla Commissione, in applicazione dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato

(1)

Méridionale de Navigation

(2)

Caisse d’Epargne

(3)

Broström

(4)

Calyon

(5)

BNP Paribas

(6)

Brittany Ferries

(7)

CMA CGM

(8)

Bourbon Maritime

(9)

Société Générale Corporate and Investment Banking

(10)

Gaz de France

(11)

Louis Dreyfus Armateurs

(12)

Anonimo

(13)

Fouquet Sacop

(14)

Pétro Marine

(15)

Air France

(16)

Anonimo


ALLEGATO II

Informazioni relative all’attuazione della decisione 2007/731/CE della Commissione

(da trasmettere alla Direzione generale della concorrenza per i progetti relativi al settore industriale e alla Direzione generale dell’energia e dei trasporti per i progetti relativi al settore dei trasporti)

1.   Numero complessivo di beneficiari e ammontare complessivo dell’aiuto da recuperare ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della presente decisione

1.1.

Indicare in dettaglio come verrà calcolato l’ammontare dell’aiuto da recuperare presso i diversi beneficiari

il capitale

gli interessi

1.2.

Qual è l’ammontare complessivo dell’aiuto illegale concesso ai sensi del regime, che deve essere recuperato (equivalente sovvenzione lorda; prezzo di…)?

1.3.

Qual è il numero complessivo di beneficiari presso i quali l’aiuto illegale concesso ai sensi del regime deve essere recuperato?

2.   Provvedimenti previsti e già in atto per recuperare l’aiuto

2.1.

Precisare quali sono i provvedimenti previsti e quelli già in atto per recuperare immediatamente e in modo efficace l’aiuto. Indicare anche, se necessario, la base giuridica di tali provvedimenti.

2.2.

Entro quale data il recupero dell’aiuto dovrà essere stato completamente effettuato?

3.   Informazioni per singolo beneficiario

Compilare la seguente tabella per ogni beneficiario presso il quale deve essere recuperato l’aiuto illegale, concesso in applicazione del regime in questione:

Identità del beneficiario

Ammontare dell’aiuto illegale concesso (1)

Valuta: ....

 (2)Somme rimborsate

Valuta:…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ammontare dell' aiuto messo a disposizione del beneficiario (equivalente sovvenzione lorda; prezzo di.....)

(2)  

(o)

Quantità lorde rimborsate (compresi gli interessi)


ALLEGATO III

III-A   TRASPORTO MARITTIMO E AEREO

(Da trasmettere alla Direzione generale dell’Energia e dei trasporti)

PER OGNI COMPAGNIA DI TRASPORTO MARITTIMO O AEREO

A.

Natura dell’investimento e ammissibilità agli aiuti ai sensi degli orientamenti applicabili. In particolare, per il trasporto aereo: ubicazione in zone di estrema periferia, sovraccosti di utilizzo; spese massime sovvenzionabili ai sensi degli orientamenti, ecc.

B.

Calcolo dell’aiuto da rimborsare

 

(1) Tasso di trasferimento del GIE alla compagnia.

 

(2) Ammontare del vantaggio di cui beneficia la compagnia per l’insieme della sua flotta aerea o marittima, ai sensi dell’articolo 39 CA, nel periodo considerato.

 

(3) Ammontare degli altri aiuti concessi alla compagnia in applicazione degli orientamenti applicabili nel periodo considerato.

 

(4) Ammontare massimo autorizzabile degli aiuti che possono essere concessi alla compagnia, in applicazione degli orientamenti applicabili.

 

(5) = (2) + (3) - (4) è l’eventuale ammontare dell’aiuto incompatibile da rimborsare

Se (5) è positivo, il GIE in questione deve rimborsare: (5) * [1- (1)]

e l'impresa deve rimborsare: (5) * (1)

III-B   INVESTIMENTI INDUSTRIALI E RELATIVI GIE

(Da trasmettere alla Direzione generale della concorrenza)

A.

Ammontare dell’investimento, regione di attuazione e condizione del 25 % del contributo da parte dei beneficiari

B.

Massimale di aiuto a finalità regionale della regione in questione

C.

Calcolo dell’aiuto da rimborsare

 

(1) Ammontare del vantaggio come risultante dall’istruzione ministeriale

 

(2) Ammontare del vantaggio di cui beneficia l’impresa ai sensi dell’articolo 39 CA

 

(2) = (1) x tasso di trasferimento del GIE all’impresa, in conformità con l'autorizzazione

 

(3) Ammontare degli altri aiuti a finalità regionale ottenuti per lo stesso investimento

 

(4) Ammontare dell’aiuto a finalità regionale massimo autorizzabile in virtù del massimale B

 

(5) = (2) + (3) - (4) è l’eventuale ammontare dell’aiuto incompatibile da rimborsare

Se (5) è positivo, il GIE in questione deve rimborsare: [(1) - (2)] x (5)/(1).

e l'impresa deve rimborsare: (5) * (2)/(1)