24.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 106/63 |
DECISIONE 2007/244/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 aprile 2007
che attua l'azione comune 2005/557/PESC concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista l'azione comune 2005/557/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea,
considerando quando segue:
(1) |
Il 17 ottobre 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/725/PESC (2) sull'attuazione dell'azione comune 2005/557/PESC concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur, che proroga al 30 aprile 2007 il finanziamento della componente civile. |
(2) |
In attesa della transizione della missione dell'Unione africana verso un'operazione ibrida di Nazioni Unite e Unione africana, il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 2 della decisione 2006/486/PESC (3), di proseguire l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur. |
(3) |
Per quanto concerne la componente civile, il Consiglio dovrebbe pertanto decidere in merito al finanziamento della continuazione dell'azione di sostegno. |
(4) |
L'azione di sostegno sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati dall'articolo 11 del trattato, |
DECIDE:
Articolo 1
1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'attuazione della sezione II dell'azione comune 2005/557/PESC nel periodo compreso tra il 1o maggio 2007 e il 31 ottobre 2007 è pari a 2 125 000 EUR. Detto importo copre il periodo interessato dall'attuale mandato della missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur (AMIS) e il successivo periodo transitorio fino all'eventuale passaggio ad un'operazione ibrida di Nazioni Unite e Unione africana.
2. La spesa finanziata dall'importo di cui al paragrafo 1 è gestita in conformità delle procedure e delle regole della Comunità europea applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano proprietà della Comunità.
I cittadini di paesi terzi possono partecipare alle gare d'appalto.
3. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1o maggio 2007.
Articolo 2
Il Consiglio valuta, entro il 30 giugno 2007, se l'azione di sostegno dell'Unione europea debba proseguire.
Articolo 3
La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 23 aprile 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER
(1) GU L 188 del 20.7.2005, pag. 46.
(2) GU L 296 del 26.10.2006, pag. 24.
(3) Decisione 2006/486/PESC del Consiglio, dell'11 luglio 2006 sull'attuazione dell'azione comune 2005/557/PESC concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur (GU L 192 del 13.7.2006, pag. 30).