21.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2007

che modifica la decisione 2003/467/CE relativamente alla dichiarazione secondo cui alcune province o regioni dell’Italia sono ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica e la Polonia è ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica

[notificata con il numero C(2007) 1201]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/174/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato A, parte I, punto 4, l'allegato A, parte II, punto 7, e l'allegato D, parte I, punto E,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 64/432/CEE, gli Stati membri e parti o regioni degli Stati membri possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini qualora siano soddisfatte determinate condizioni stabilite nella direttiva.

(2)

Le regioni degli Stati membri dichiarate indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica sono elencate nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (2).

(3)

L'Italia ha presentato alla Commissione una documentazione dimostrante che la regione Emilia-Romagna, le province di Novara e Verbania nella regione Piemonte, le province di Livorno, Lucca e Siena nella regione Toscana e le province di Belluno e Padova nella regione Veneto soddisfano le condizioni stabilite dalla direttiva 64/432/CEE per poter essere dichiarate regioni di uno Stato membro ufficialmente indenni da tubercolosi.

(4)

L'Italia ha presentato alla Commissione una documentazione dimostrante che la provincia di Torino nella regione Piemonte, la provincia di Firenze nella regione Toscana e la regione Veneto soddisfano le condizioni stabilite dalla direttiva 64/432/CEE per poter essere dichiarate regioni di uno Stato membro ufficialmente indenni da brucellosi.

(5)

L'Italia ha inoltre presentato alla Commissione una documentazione dimostrante che la la provincia di Savona nella regione Liguria, la provincia di Oristano nella regione Sardegna e la regione Veneto soddisfano le condizioni stabilite dalla direttiva 64/432/CEE per poter essere dichiarate regioni di uno Stato membro ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

(6)

In base alla valutazione della documentazione presentata dall'Italia, le province e le regioni interessate devono essere dichiarate regioni di uno Stato membro ufficialmente indenni, secondo i casi, da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica.

(7)

La Polonia ha presentato alla Commissione una documentazione dimostrante che la regione di Śląskie soddisfa le condizioni stabilite dalla direttiva 64/432/CEE per poter essere dichiarata regione di uno Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.

(8)

In base alla valutazione della documentazone presentata dalla Polonia, la regione interessata deve essere dichiarata regione di uno Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/467/CE.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/290/CE (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 21).


ALLEGATO

Gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati come segue.

1)

Nell'allegato I, il capitolo 2 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 2

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

In Italia:

regione Abruzzo: provincia di Pescara,

regione Emilia-Romagna,

regione Friuli-Venezia Giulia,

regione Lombardia: province di Bergamo, Como, Lecco e Sondrio,

regione Marche: provincia di Ascoli Piceno,

regione Piemonte: province di Novara e Verbania,

regione Toscana: province di Grosseto, Livorno, Lucca, Prato e Siena,

regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento,

regione Veneto: province di Belluno e Padova.»

2)

Nell'allegato II, il capitolo 2 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 2

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

In Italia:

regione Abruzzo: provincia di Pescara,

regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini,

regione Friuli-Venezia Giulia,

regione Lazio: provincia di Rieti,

regione Liguria: province di Imperia e Savona,

regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese,

regione Marche: provincia di Ascoli Piceno,

regione Piemonte: province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino, Verbania e Vercelli,

regione Sardegna: province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari,

regione Toscana: province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena,

regione Trentino-Alto Aldige: province di Bolzano e Trento,

regione Umbria: province di Perugia e Terni,

regione Veneto.

In Portogallo:

regione autonoma delle Azzorre: isole di Pico, Graciosa, Flores, Corvo.

Nel Regno Unito:

Gran Bretagna: Inghilterra, Scozia e Galles.»

3)

Nell'allegato III, il capitolo 2 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 2

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

In Italia:

regione Abruzzo: provincia di Pescara,

regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini,

regione Friuli-Venezia Giulia,

regione Lazio: province di Frosinone e Rieti,

regione Liguria: province di Imperia e Savona,

regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese,

regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro,

regione Molise,

regione Piemonte: province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli,

regione Sardegna: provincia di Oristano,

regione Toscana: province di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena,

regione Trentino-Alto Aldige: province di Bolzano e Trento,

regione Umbria: province di Perugia e Terni,

regione Valle d'Aosta: provincia di Aosta,

regione Veneto.

In Polonia:

regione di Śląskie.»