20.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/38


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2007

che istituisce un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali

(2007/172/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del trattato affida alla Comunità europea e agli Stati membri il compito di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi. Per i cittadini degli Stati membri, la libertà di circolazione implica in particolare la possibilità di svolgere una professione, in qualità di lavoratore autonomo o subordinato, in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno ottenuto le proprie qualifiche professionali. Inoltre, l’articolo 47 del trattato è volto a garantire la libera circolazione dei professionisti pienamente qualificati nell’ambito delle professioni regolamentate per quanto riguarda le qualifiche.

(2)

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), è stata adottata per garantire la libera circolazione dei professionisti pienamente qualificati nei casi in cui l’accesso a una professione è regolamentato dagli Stati membri per quanto riguarda le qualifiche. La suddetta direttiva è la consolidazione di quindici direttive esistenti e ha lo scopo di semplificare i regimi di riconoscimento esistenti nonché di facilitare ulteriormente la prestazione temporanea di servizi. Al fine di attuare la suddetta direttiva e di sviluppare il mercato interno laddove le professioni siano regolamentate per quanto riguarda le qualifiche, la Commissione può aver bisogno di ricorrere al parere di esperti nell’ambito di un organismo consultivo.

(3)

È dunque opportuno istituire un gruppo di esperti nel campo del riconoscimento delle qualifiche professionali e definirne i compiti e la struttura.

(4)

Il gruppo di esperti dovrà contribuire allo sviluppo del mercato interno nel settore delle professioni regolamentate per quanto riguarda le qualifiche.

(5)

Il gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali deve essere composto dai coordinatori nazionali nominati dagli Stati membri ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Ai sensi della suddetta direttiva, il compito di tali coordinatori consiste nel promuovere un’applicazione uniforme della direttiva medesima e raccogliere tutte le informazioni pertinenti ai fini della sua applicazione.

(6)

Occorre stabilire norme sulla divulgazione d’informazioni da parte dei membri del gruppo, nel rispetto delle norme della Commissione in materia di sicurezza fissate nell’allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (2).

(7)

I dati personali dei membri del gruppo vanno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3),

DECIDE:

Articolo 1

Gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali

È istituito il gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali (di seguito «il gruppo») con effetto alla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

Compiti

Il gruppo è incaricato di svolgere le seguenti funzioni:

a)

avviare una cooperazione fra le autorità degli Stati membri e la Commissione sulle questioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali;

b)

sorvegliare l’evoluzione delle politiche che presentano un impatto sulle professioni regolamentate per quanto riguarda le qualifiche;

c)

facilitare l’attuazione della direttiva 2005/36/CE, in particolare tramite l’elaborazione di documenti di interesse comune, ad esempio orientamenti interpretativi;

d)

realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche nei settori di cui ai punti precedenti.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo su ogni questione relativa all’attuazione della direttiva 2005/36/CE nonché, in generale, su questioni connesse allo sviluppo del mercato interno nel settore delle professioni regolamentate per quanto riguarda le qualifiche.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1.   Il gruppo è composto dai coordinatori nominati dagli Stati membri conformemente all’articolo 56, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE.

I membri supplenti sono nominati dagli Stati membri in numero uguale ai membri titolari. I membri supplenti sostituiscono automaticamente i membri titolari assenti.

2.   I membri titolari e i supplenti restano in carica fino a quando non vengono sostituiti.

3.   I nomi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il gruppo è presieduto dalla Commissione.

2.   D’accordo con la Commissione, si possono istituire sottogruppi che esaminino questioni specifiche nell’ambito di un mandato fissato dal gruppo. Tali sottogruppi vanno sciolti non appena abbiano adempiuto il proprio mandato.

3.   Il rappresentante della Commissione può invitare esperti o osservatori con competenze specifiche su un argomento iscritto all’ordine del giorno a partecipare alle delibere o ai lavori del gruppo o di un sottogruppo, se la Commissione lo ritiene utile o necessario.

In particolare, rappresentanti degli Stati membri dello Spazio economico europeo e della Svizzera possono essere invitati in qualità di osservatori.

4.   Le informazioni ottenute partecipando alle delibere o ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non possono essere divulgate se le Commissione ritiene che esse attengano a questioni confidenziali.

5.   Normalmente, il gruppo e i sottogruppi si riuniscono nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario da essa stabiliti. La Commissione assicura i servizi di segreteria.

Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono partecipare funzionari della Commissione interessati.

6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.

7.   La Commissione può pubblicare o porre su Internet, nella lingua originale del documento pertinente, conclusioni, sintesi, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo.

Articolo 6

Rimborso spese

La Commissione rimborsa le spese di viaggio, limitatamente ad un membro o supplente per Stato membro, in relazione alle attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.

I membri/supplenti, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dal competente servizio della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2007.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).

(2)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.