25.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 73/21 |
ACCORDO
del 16 marzo 2006
tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'unione economica e monetaria
(2006/C 73/08)
LA BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE) E LE BANCHE CENTRALI NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI CHE AL 16 MARZO 2006 NON APPARTENGONO ALL'AREA DELL'EURO (DI SEGUITO «BCN NON APPARTENENTI ALL'AREA DELL'EURO»),
Considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo del 1o settembre 1998 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria (1) (di seguito «accordo del 1o settembre 1998») è stato modificato tre volte. L'introduzione di un nuovo criterio per le controparti idonee ad effettuare interventi ai margini direttamente con la BCE richiederebbe un'ulteriore modifica all'allegato I dell'accordo del 1o settembre 1998. Pertanto, a fini di chiarezza e trasparenza, l'accordo del 1o settembre 1998 dovrebbe essere sostituito da un nuovo accordo. |
(2) |
Il Consiglio europeo, nella sua risoluzione del 16 giugno 1997 (di seguito «risoluzione»), ha deciso di istituire un meccanismo di cambio (di seguito «AEC II») all'avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria il 1o gennaio 1999. |
(3) |
Ai sensi della Risoluzione,
|
(4) |
L'intervento dovrebbe essere utilizzato come strumento di supporto unitamente ad altre misure, tra cui l'adozione di politiche monetarie e fiscali appropriate, favorevoli alla convergenza economica e alla stabilità dei cambi. Vi è la possibilità di effettuare un intervento intramarginale coordinato, deciso di comune accordo tra la BCE e la rispettiva BCN partecipante non appartenente all'area dell'euro, congiuntamente ad altre adeguate misure di politica economica adottate da quest'ultima, fra cui l'utilizzo flessibile dei tassi d'interesse. |
(5) |
E' necessario consentire una sufficiente flessibilità, soprattutto per potersi adeguare ai vari gradi, ritmi e strategie di convergenza economica degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro. |
(6) |
Il presente Accordo non preclude la creazione, su base bilaterale, di ulteriori bande di oscillazione e la conclusione di accordi di intervento tra Stati membri non appartenenti all'area dell'euro. |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
I. PARITÀ CENTRALI E BANDE DI OSCILLAZIONE
Articolo 1
Parità centrali bilaterali e tassi d'intervento tra l'euro e le valute partecipanti non appartenenti all'area dell'euro
1.1. |
Le parti del presente accordo rendono note al mercato, in un comunicato congiunto, le parità centrali bilaterali, e ogni cambiamento loro apportato, tra le valute partecipanti non appartenenti all'area dell'euro e l'euro stesso, stabilite in base alla procedura comune definita al paragrafo 2.3 della Risoluzione. |
1.2. |
In conformità delle bande di oscillazione fissate in base ai paragrafi 2.1, 2.3 e 2.4 della Risoluzione, la BCE e ciascuna BCN partecipante non appartenente all'area dell'euro stabiliscono di comune accordo i tassi bilaterali massimo e minimo tra l'euro e le valute partecipanti non appartenenti all'area dell'euro, per gli interventi automatici. La BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro comunicano congiuntamente tali tassi al mercato, che saranno quotati in base alla convenzione di cui all'allegato I. |
II. INTERVENTI
Articolo 2
Disposizioni generali
2.1. |
L'intervento sarà in linea di massima effettuato in euro e nelle valute partecipanti non appartenenti all'area dell'euro. La BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro dovranno comunicarsi a vicenda le informazioni su tutti gli interventi in cambi destinati a tutelare la coesione dell'AEC II. |
2.2. |
La BCE e le BCN non appartenenti all'area dell'euro si comunicheranno inoltre a vicenda ogni altro intervento in cambi. |
Articolo 3
Intervento ai margini
3.1. |
L'intervento ai margini sarà in linea di massima automatico e illimitato. Tuttavia, la BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro potranno sospendere l'intervento automatico se questo dovesse entrare in conflitto con il loro obiettivo primario, ossia la salvaguardia della stabilità dei prezzi. |
3.2. |
Nel decidere se sospendere l'intervento, la BCE o una BCN partecipante non appartenente all'area dell'euro dovrà inoltre tenere in debito conto ogni altro fattore rilevante, ivi compresa la credibilità del funzionamento dell'AEC II. La BCE e/o la BCN partecipante interessata non appartenente all'area dell'euro dovranno fondare ogni decisione su elementi fattuali e, in tale contesto, prendere in considerazione anche eventuali conclusioni raggiunte da altri organi competenti. La BCE e/o la BCN partecipante interessata non appartenente all'area dell'euro dovranno comunicare l'intenzione di sospendere l'intervento, con il massimo anticipo possibile e in modo strettamente confidenziale, alle altre autorità monetarie interessate e alle autorità monetarie di tutti gli altri Stati membri partecipanti non appartenenti all'area dell'euro. |
3.3. |
In caso di intervento ai margini, sarà applicata una procedura di payment after payment, come riportato nell'allegato 1. |
Articolo 4
Interventi coordinati intramarginali
La BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro possono decidere di coordinare interventi intramarginali coordinati.
Articolo 5
Procedure d'intervento e altre operazioni
5.1. |
Il previo consenso della BCN non appartenente all'area dell'euro che emette la valuta di intervento è richiesto ogni qualvolta un'altra banca centrale del Sistema europeo di banche centrali intenda utilizzare la valuta della prima in quantità che eccedono i limiti preventivamente concordati rispetto a tutti gli interventi non obbligatori, compreso l'intervento unilaterale intramarginale. |
5.2. |
Una BCN non appartenente all'area dell'euro, ogniqualvolta abbia utilizzato l'euro in quantità che eccedono i limiti preventivamente concordati rispetto a tutti gli interventi non obbligatori, compreso l'intervento unilaterale intramarginale, dà comunicazione immediata alla BCE. |
5.3. |
Prima di condurre operazioni diverse dall'intervento, che riguardino almeno una valuta che non rienti fra quelle appartenenti all'area dell'euro o l'euro e che eccedano i limiti preventivamente concordati, la parte che intende condurre tali operazioni ne dà previa notifica alla banca centrale, o alle banche centrali, in questione. In tali situazioni, le banche centrali interessate concordano un approccio comune che riduca al minimo le possibili conseguenze, prevedendo eventualmente il regolamento dell'operazione, in tutto o in parte, direttamente tra banche centrali. |
III. LINEA DI CREDITO DI BREVISSIMO TERMINE
Articolo 6
Disposizioni generali
6.1. |
Per gli interventi in euro e nelle valute partecipanti non appartenenti all'area dell'euro, la BCE e ciascuna delle BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro apriranno reciprocamente linee di credito a brevissimo termine. La scadenza iniziale delle operazioni di finanziamento a brevissimo termine è di tre mesi. |
6.2. |
Le operazioni di finanziamento effettuate mediante tali linee di credito prenderanno la forma di vendite e acquisti a pronti delle valute partecipanti, generando posizioni di credito e debito corrispondenti, denominate nella valuta della banca centrale creditrice, tra la BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro. La data di valuta delle operazioni di finanziamento coinciderà con la data di valuta dell'intervento sul mercato. La BCE registra tutte le transazioni effettuate nell'ambito di tali linee di credito. |
Articolo 7
Finanziamento dell'intervento ai margini
7.1. |
La linea di credito a brevissimo termine è in via di principio disponibile automaticamente e senza limite d'importo per il finanziamento di interventi nelle valute partecipanti ai margini. |
7.2. |
La banca centrale debitrice deve utilizzare in modo appropriato le proprie riserve in valuta estera prima di ricorrere a questo strumento. |
7.3. |
La BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro potranno sospendere il finanziamento automatico se questo dovesse entrare in conflitto con il loro obiettivo primario, che è la salvaguardia della stabilità dei prezzi. La sospensione del finanziamento automatico è soggetta alle disposizioni dell'articolo 3.2 del presente accordo. |
Articolo 8
Finanziamento dell'intervento intramarginale
Ai fini dell'intervento intramarginale, il finanziamento a brevissimo termine può essere reso disponibile, in accordo con la banca centrale che emette la valuta d'intervento, alle seguenti condizioni:
(a) |
l'importo cumulativo del finanziamento messo a disposizione della banca centrale debitrice non deve superare il limite massimo previsto per quest'ultima, riportato nell'allegato II; |
(b) |
la banca centrale debitrice deve utilizzare in modo appropriato le proprie riserve in valuta estera prima di ricorrere a questo strumento. |
Articolo 9
Remunerazione
9.1. |
I saldi delle operazioni di finanziamento a brevissimo termine saranno remunerati al tasso rappresentativo a tre mesi della valuta della banca centrale creditrice, rilevato sul mercato monetario domestico il giorno dell'operazione di finanziamento iniziale; oppure, in caso di rinnovo ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente accordo, al tasso rappresentativo a tre mesi nella valuta della banca centrale creditrice, rilevato sul mercato monetario due giorni lavorativi precedenti alla data di scadenza dell'operazione di finanziamento da rinnovare. |
9.2. |
Gli interessi maturati saranno corrisposti nella valuta della banca centrale creditrice alla data di scadenza dell'operazione iniziale di finanziamento, oppure, se del caso, alla data di liquidazione anticipata di un saldo debitore. In caso di rinnovo del finanziamento ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente accordo, gli interessi saranno capitalizzati alla fine di ciascun trimestre e corrisposti alla data di rimborso finale del debito. |
9.3. |
Ai fini dell'articolo 9.1 del presente accordo, ciascuna BCN partecipante non appartenente all'area dell'euro deve comunicare alla BCE il tasso rappresentativo a tre mesi rilevato sul proprio mercato monetario domestico. La BCE utilizzerà un tasso rappresentativo a tre mesi in euro, rilevato sul mercato monetario interno, e lo comunicherà alle BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro. |
Articolo 10
Rinnovo automatico
Su richiesta della banca centrale debitrice, la scadenza iniziale di un'operazione di finanziamento può essere estesa per un ulteriore periodo di tre mesi.
Tuttavia:
(a) |
la scadenza iniziale può essere estesa automaticamente una sola volta e per un massimo di tre mesi; |
(b) |
l'importo totale del debito risultante dall'applicazione del presente articolo non può mai superare il limite previsto per la banca centrale debitrice, riportato nell'allegato II, che fissa i limiti per ciascuna banca centrale. |
Articolo 11
Rinnovo mediante accordo reciproco
11.1. |
I debiti che superino i limiti riportati nell'allegato II possono essere rinnovati una volta sola per tre mesi, previo accordo della banca centrale creditrice. |
11.2. |
I crediti già rinnovati automaticamente per tre mesi possono essere rinnovati nuovamente per altri tre mesi, previo accordo della banca centrale creditrice. |
Articolo 12
Rimborsi anticipati
Tutti i saldi debitori registrati ai sensi degli articoli 6, 10 e 11 del presente accordo possono essere liquidati in anticipo, in qualsiasi momento, su richiesta della banca centrale debitrice.
Articolo 13
Compensazione delle posizioni di credito e debito reciproche
Le posizioni di credito e debito reciproche tra la BCE e una BCN partecipante non appartenente all'area dell'euro, derivanti da operazioni contemplate agli articoli da 6 a 12 del presente accordo, possono essere oggetto di compensazione, previo accordo tra le due parti interessate.
Articolo 14
Mezzi di regolamento
14.1. |
Allo scadere di un'operazione di finanziamento, o in caso di rimborso anticipato, il pagamento sarà effettuato in linea di principio mediante attività denominate nella valuta della banca centrale creditrice. |
14.2. |
La presente disposizione non pregiudica altre forme di regolamento concordate tra banche centrali creditrici e debitrici. |
IV. PIU' STRETTA COOPERAZIONE FRA I TASSI DI CAMBIO
Articolo 15
Più stretta cooperazione fra i tassi di cambio
15.1. |
La cooperazione nel settore della politica dei cambi tra le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro e la BCE può essere ulteriormente rafforzata; in particolare, legami più stretti in materia di tassi di cambio possono essere concordati caso per caso, su iniziativa dello Stato membro partecipante interessato non appartenente all'area dell'euro. |
15.2. |
A richiesta dello Stato membro partecipante interessato non appartenente all'area dell'euro, possono essere fissate, caso per caso, bande di oscillazione più strette di quella standard, formalmente convenute e sostenute, in linea di principio, tramite ricorso all'intervento e al finanziamento, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2.4 della Risoluzione. |
15.3. |
Altri tipi di tegimi di cambio più stretti, di carattere informale, possono inoltre essere costituiti fra la BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro. |
V. MONITORAGGIO DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
Articolo 16
Compiti del Consiglio generale della BCE
16.1. |
Il Consiglio generale della BCE sorveglierà il funzionamento dell'AEC II ed assicurerà il coordinamento delle politiche monetarie e dei cambi, nonché la gestione dei meccanismi d'intervento e di finanziamento definiti nel presente accordo. Dovrà sorvegliare da vicino e in maniera continuativa la sostenibilità dei rapporti di cambio bilaterali tra ciascuna valuta partecipante non appartenente all'area dell'euro e l'euro stesso. |
16.2. |
Il Consiglio generale della BCE riesaminerà periodicamente lo stato di attuazione del presente accordo alla luce dell'esperienza acquisita. |
Articolo 17
Riesame delle parità centrali e della partecipazione a bande di oscillazione più strette
17.1. |
Tutte le parti dell'accordo comune concluso ai sensi del paragrafo 2.3 della Risoluzione, compresa la BCE, avranno il diritto di avviare una procedura di trattamento confidenziale volta alla riconsiderazione delle parità centrali. |
17.2. |
Nel caso di bande di oscillazione più strette del normale, concordate formalmente, tutte le parti che hanno concordemente adottato una decisione ai sensi del paragrafo 2.4 della Risoluzione, compresa la BCE, avranno il diritto di avviare una procedura di trattamento confidenziale tesa alla verifica dell'adeguatezza della partecipazione della rispettiva valuta a tale fascia ristretta. |
VI. MANCATA PARTECIPAZIONE
Articolo 18
Applicabilità
Le disposizioni degli articoli 1, 2.1, 3, 4, da 6 a 15 e 17 del presente accordo non si applicano alle BCN non appartenenti all'area dell'euro che non partecipano all'AEC II.
Articolo 19
Cooperazione nell'ambito della concertazione
Le BCN non appartenenti all'area dell'euro che non partecipano all'AEC II cooperano con la BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro, nell'ambito della concertazione e/o di altri scambi di informazioni necessarie al corretto funzionamento dell'AEC II.
VII. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 20
Disposizioni finali
20.1. |
Il presente accordo entra in vigore il 1o aprile 2006. |
20.2. |
L'accordo del 1o settembre 1998 è abrogato con effetto dal 1o aprile 2006. Ogni riferimento relativo all'accordo abrogato è da considerarsi relativo al presente accordo. |
20.3. |
Il presente accordo è redatto in inglese ed è debitamente sottoscritto dalle parti. La BCE, che è tenuta a conservare l'accordo originale, invia una copia dell'accordo conforme all'originale a tutte le BCN, appartenenti e non appartenenti all'area dell'euro. Il presente accordo è tradotto in tutte le altre lingue ufficiali della Comunità e pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 marzo 2006.
A nome e per conto della
Banca centrale europea
A nome e per conto della
Česká národní banka
A nome e per conto della
Danmarks Nationalbank
A nome e per conto della
Eesti Pank
A nome e per conto della
Central Bank of Cyprus
A nome e per conto della
Latvijas Banka
A nome e per conto della
Lietuvos bankas
A nome e per conto della
Magyar Nemzeti Bank
A nome e per conto della
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta
A nome e per conto della
Narodowy Bank Polski
A nome e per conto della
Banka Slovenije
A nome e per conto della
Národná banka Slovenska
A nome e per conto della
Sveriges Riksbank
A nome e per conto della
The Bank of England
(1) GU C 345 del 13.11.1998, pag. 6. Accordo come da ultimo modificato dall'accordo del 16 settembre 2004 (GU C 281 del 18.11.2004, pag. 3).
ALLEGATO I
CONVENZIONE PER LA QUOTAZIONE DI VALUTE PARTECIPANTI ALL'AEC II E LA PROCEDURA DEL PAGAMENTO DOPO PAGAMENTO APPLICABILE AI CASI DI INTERVENTO AI MARGINI
A. Convenzione per la quotazione
Per tutte le valute degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'AEC II, la parità centrale bilaterale nei confronti dell'euro sarà quotata utilizzando l'euro come valuta base. Il tasso di cambio sarà espresso come valore di 1 euro utilizzando sei cifre significative per tutte le valute.
La medesima convenzione sarà applicata per la quotazione dei tassi d'intervento massimo e minimo nei confronti dell'euro per le valute degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'AEC II. I tassi d'intervento saranno determinati aggiungendo o sottraendo l'ampiezza della banda concordata, espressa in termini percentuali, alle parità centrali bilaterali. I tassi risultanti saranno arrotondati a sei cifre significative.
B. Procedura del pagamento dopo pagamento
In caso di intervento ai margini, sia la BCE che le BCN appartenenti all'area dell'euro applicheranno la procedura del pagamento dopo pagamento. Le BCN non appartenenti all'area dell'euro ma partecipanti all'AEC II applicano tale procedura quando agiscono in veste di corrispondenti delle BCN appartenenti all'area dell'euro e della BCE, conformemente al presente allegato; le BCN non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'AEC II possono, se lo desiderano, applicare la medesima procedura del pagamento dopo pagamento quando regolano interventi ai margini effettuati per conto proprio.
(i) Principi generali
— |
La procedura del pagamento dopo pagamento viene applicata qualora vi siano interventi ai margini, nell'ambito dell'AEC II, tra l'euro e le valute degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'AEC II. |
— |
Per essere ammesse a partecipare agli interventi ai margini nell'ambito dell'AEC II, le controparti devono detenere un conto presso la BCN interessata. Esse devono altresì possedere indirizzi S.W.I.F.T. e/o scambiare codici telex autenticati con la BCN interessata o con la BCE. |
— |
Le controparti idonee ad effettuare un intervento ai margini nell'AEC II possono anche effettuare tale intervento direttamente con la BCE, sempre che esse abbiano lo status di controaprti idonee ad eseguire operazioni di cambio con la BCE ai sensi dell'Indirizzo BCE/2000/1 del 3 febbraio 2000 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della Banca centrale europea (1). |
— |
Le BCN non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'AEC II agiscono in veste di corrispondenti delle BCN appartenenti all'area dell'euro e della BCE. |
— |
Quando si verifica un intervento ai margini, la BCN interessata o la BCE effettuano il pagamento relativo ad una data transazione solo dopo aver ricevuto conferma da parte del proprio corrispondente che l'importo dovuto è stato accreditato sul proprio conto. Le controparti sono tenute ad effettuare il versamento entro la scadenza convenuta per consentire alle BCN o alla BCE di adempiere ai propri obblighi di pagamento. Di conseguenza, le controparti devono effettuare il versamento prima della data di scadenza prefissata. |
(ii) Scadenza per il ricevimento dei fondi da parte delle controparti
Le controparti pagano gli importi derivanti dagli interventi al più tardi entro le ore 13:00, ora della BCE (CET), della data di valuta.
(1) GU L 207 del 17.8.2000, pag. 24. Indirizzo come da ultimo modificato dall'Indirizzo BCE/2005/15 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 33).
ALLEGATO II
LIMITI MASSIMI PER L'ACCESSO ALLA LINEA DI CREDITO DI BREVISSIMO TERMINE DI CUI AGLI ARTICOLI 8, 10 E 11 DELL'ACCORDO FRA BANCHE CENTRALI
con effetto dal 1o maggio 2004
(in milioni di euro)
Banche centrali aderenti al presente accordo |
Limiti massimi (1) |
Česká národní banka |
700 |
Danmarks Nationalbank |
730 |
Eesti Pank |
300 |
Central Bank of Cyprus |
290 |
Latvijas Banka |
340 |
Lietuvos bankas |
390 |
Magyar Nemzeti Bank |
680 |
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta |
270 |
Narodowy Bank Polski |
1 830 |
Banka Slovenije |
350 |
Národná banka Slovenska |
470 |
Sveriges Riksbank |
990 |
Bank of England |
4 660 |
Banca centrale europea |
nessuno |
BCN appartenenti all'area dell'euro |
Limiti massimi |
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
nessuno |
Deutsche Bundesbank |
nessuno |
Bank of Greece |
nessuno |
Banco de España |
nessuno |
Banque de France |
nessuno |
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland |
nessuno |
Banca d'Italia |
nessuno |
Banque centrale du Luxembourg |
nessuno |
De Nederlandsche Bank |
nessuno |
Oesterreichische Nationalbank |
nessuno |
Banco de Portugal |
nessuno |
Suomen Pankki |
nessuno |
(1) Gli importi riportati sono puramente indicativi per le banche centrali che non partecipano all'AEC II.