30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 414/26


REGOLAMENTO (CE) N. 2028/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 600/2005 per quanto concerne l'autorizzazione dell'additivo per mangimi a base di Bacillus licheniformis DSM 5749 e Bacillus subtilis DSM 5750 appartenente al gruppo «Microorganismi»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale, nonché le condizioni e le procedure per il rilascio di dette autorizzazioni.

(2)

Il preparato a base di Bacillus licheniformis DSM 5749 e Bacillus subtilis DSM 5750, appartenente al gruppo «Microorganismi», è stato autorizzato a tempo indeterminato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2), quale additivo per mangimi da utilizzare nell'alimentazione delle scrofe dal regolamento (CE) della Commissione n. 1453/2004 (3), in quella dei tacchini da ingrasso e dei vitelli fino a tre mesi dal regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione (4), e in quella dei suini da ingrasso e dei suinetti dal regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione (5). Detto additivo è stato di conseguenza inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di modifica dell'autorizzazione relativa a tale preparato in modo da consentirne l'impiego in mangimi per tacchini da ingrasso contenenti il coccidiostatico ammesso denominato maduramicina ammonio. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti previsti dall'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(4)

Nel parere del 12 luglio 2006 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che era dimostrata la compatibilità tra l'additivo a base di Bacillus licheniformis DSM 5749 e Bacillus subtilis DSM 5750 e la maduramicina ammonio. Il parere dell'Autorità valuta anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Dalla valutazione risulta che il preparato soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

Il regolamento (CE) n. 600/2005 deve essere quindi modificato di conseguenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 600/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)  GU L 269 del 17.8.2004, pag. 3.

(4)  GU L 99 del 19.4.2005, pag. 5.

(5)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24.


ALLEGATO

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 600/2005 la voce E 1700, Bacillus licheniformis DSM 5749 e Bacillus subtilis DSM 5750 per la specie animale tacchini da ingrasso è sostituita dalla seguente:

Numero CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

CFU/kg di alimento completo

Microorganismi

«E 1700

Bacillus licheniformis DSM 5749 e Bacillus subtilis DSM 5750

(nel rapporto 1/1)

Miscela di Bacillus licheniformis e Bacillus subtilis contenente almeno 3,2 × 109 CFU/g di additivo (1,6 × 109 di ciascun batterio)

Tacchini da ingrasso

1,28 × 109

1,28 × 109

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

Può essere usato nei mangimi composti contenenti i seguenti coccidiostatici ammessi:

diclazuril, alofuginone, monensin sodico, robenidina e maduramicina ammonio.

A tempo indeterminato»