29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 384/20


REGOLAMENTO (CE) N. 2014/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 (1). Dal momento che è necessario soddisfare il fabbisogno comunitario per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli, occorre prorogare o adeguare alcuni degli attuali contingenti tariffari e aprirne dei nuovi a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti.

(2)

Poiché il volume di un contingente tariffario comunitario è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria comunitaria nell'attuale periodo contingentale, occorre aumentarlo con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(3)

La Comunità non ha più interesse a mantenere nel 2007 i contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti che hanno beneficiato di una sospensione dei dazi nel 2006. È pertanto opportuno che tali prodotti siano soppressi dalla tabella che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

(4)

Poiché le modifiche da apporre sono in numero elevato, per ragioni di chiarezza occorre che l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sia interamente sostituito.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2505/96.

(6)

In considerazione dell'importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare i motivi di urgenza di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica.

(7)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente, poiché si applica dal 1o gennaio 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 il volume del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.2981 è fissato a 260 000 unità per il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2006.

Articolo 3

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96, per il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2007:

il volume del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.2002 è fissato a 1 000 tonnellate,

il volume del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.2030 è fissato a 1 000 tonnellate,

il volume del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.2612 è fissato a 1 900 tonnellate,

il volume del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.2620 è fissato a 1 000 000 di unità,

il volume del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.2727 è fissato a 15 000 tonnellate.

Articolo 4

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sono inseriti i contingenti tariffari di cui ai numeri d'ordine 09.2920, 09.2970, 09.2972 e 09.2977, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 5

I contingenti tariffari di cui ai numeri d'ordine 09.2026, 09.2853, 09.2976 e 09.2981 sono chiusi con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 962/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Numero d'ordine

Codice NC

Suddivisione Taric

Descrizione delle merci

Volume del contingente

Dazio contingentale

(%)

Periodo contingentale

09.2002

ex 2928 00 90

30

Fenilidrazina

1 000 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2003

ex 8543 70 90

63

Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni esterne non superano 30 × 30 mm

1 400 000 unità

0

1.1-31.12

09.2030

ex 2926 90 95

74

Clorotalonil

1 000 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2140

ex 3824 90 98

98

Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso:

2,0-4,0 % di N,N-dimetil-1-octanamine

94 % come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine

2 % al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine e più

4 500 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenilendiammina

1 800 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2603

ex 2931 00 95

15

Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile)

4 500 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2604

ex 3905 30 00

10

Alcole polivinilico, anche contenente gruppi di acetali sotto forma di sale sodico di 5-(4-acido-2-solfobenziliden)-3-(formilpropil)-rodanina

100 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2610

ex 2925 29 00

20

Cloruro di (clorometilen)dimetilammino

100 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2611

ex 2826 19 90

10

Fluoruro di calcio avente tenore totale di alluminio, magnesio e sodio uguale o inferiore a 0,25 mg/kg, in polvere

55 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2612

ex 2921 59 90

30

Dicloridrato di 3,3′-diclorobenzidina

1 900 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2615

ex 2934 99 90

70

Acido ribonucleico

110 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100)

1 300 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2618

ex 2918 19 85

40

Acido (R)-2-cloromandelico

100 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-Tienilacetonitrile

80 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2620

ex 8526 91 20

20

Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione

1 000 000 unità

0

1.1-31.12

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide)

425 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2625

ex 3920 20 21

20

Pellicole di polimeri di polipropilene, biassialmente orientati, di spessore uguale o superiore a 3,5 μm, ma inferiore a 15 μm, con larghezza uguale o superiore a 490 mm, ma non superiore a 620 mm, destinate alla produzione di condensatori di potenza (1)

170 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2627

ex 7011 20 00

55

Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato tra i due angoli esterni è uguale a 814,8 mm (± 1,5 mm), con una translucidità del 51,1 % (± 2,2 %) e uno spessore di riferimento di 12,5 mm

500 000 unità

0

1.1-31.12

09.2628

ex 7019 52 00

10

Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2 (±10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso

350 000 m2

0

1.1-31.12

09.2629

ex 7616 99 90

85

Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)

240 000 unità

0

1.1-31.12

09.2703

ex 2825 30 00

10

Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1)

13 000 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2713

ex 2008 60 19

10

Ciliegie dolci, conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato:

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %

aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale al 9 % (1)

2 000 tonnellate

10 (3)

1.1-31.12

ex 2008 60 39

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Ciliegie acide (Prunus cerasus) conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato:

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %

aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale al 9 % (1)

2 000 tonnellate

10 (3)

1.1-31.12

ex 2008 60 39

20

09.2727

ex 3902 90 90

93

Poli-alfa-olefine sintetiche di viscosità non inferiore a 38 × 10-6m2 s-1 (38 centistokes) a 100 °C, secondo il metodo ASTM D 445

15 000 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo

50 000 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2809

ex 3802 90 00

10

Montmorillonite attivata all'acido, destinate alla fabbricazione di carta autocopiante (1)

10 000 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2829

ex 3824 90 98

19

Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche:

tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %,

numero di acidità non superiore a 110,

punto di fusione non inferiore a 100 °C

1 600 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromoclorometano

600 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2841

ex 2712 90 99

10

Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio

10 000 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2849

ex 0710 80 69

10

Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1)  (2)

700 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 %

20 000 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2882

ex 2908 99 90

20

2,4-Dicloro-3-etil-6-nitrofenol, sotto forma di polvere

90 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2889

3805 10 90

 

Essenza di cellulosa al solfato

20 000 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2904

ex 8540 11 19

95

Tubo catodico a colori con schermo piatto, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo di 4/3, una diagonale dello schermo pari o superiore a 79 cm, ma non superiore a 81 cm, e un raggio di curvatura pari o superiore a 50 m

8 500 unità

0

1.1-31.12

09.2913

ex 2401 10 41

10

Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1)

6 000 tonnellate

0

1.1-31.12

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 98

26

Soluzione acquosa contenente in peso il 40 % o più di estratti secchi di betaina e il 5 % o più, ma non oltre il 30 %, di sali organici o inorganici

38 000 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cistina

600 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2919

ex 8708 29 90

10

Soffietti, destinati alla fabbricazione di autobus articolati (1)

2 600 unità

0

1.1-31.12

09.2920

ex 2906 19 00

30

Isobornilcicloesanolo

450 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Diclorobenzene

2 600 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2935

3806 10 10

 

Colofonia ed acidi resinici di gemme

200 000 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xilosio

400 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poli(vinilidenfluoridas), miltelių pavidalo, skirtas gaminti dažus ar lakus metalui padengti (1)

1 300 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 (1)

8 400 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO)

300 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2970

ex 8540 11 11

95

Tubo catodico a colori con maschera a fessura, dotato di un cannone a elettroni e di una bobina di deviazione e con un rapporto di larghezza/altezza dello schermo di 4/3 e una diagonale dello schermo di 33,5 cm (± 1,6 mm) (1)

250 000 unità

0

1.1-30.6

09.2972

2915 24 00

 

Anidride acetica

20 000 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianidride benzofenon-3,3′:4,4′-tetracarbossilica

600 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2977

2926 10 00

 

Acrilonitrile

12 000 tonnellate

0

1.1-30.6

09.2979

ex 7011 20 00

15

Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato tra i due angoli esterni è uguale a 81,5 cm (± 0,2 cm), con una translucidità dell’80 % (± 3 %) e uno spessore di riferimento di 11,43 mm

800 000 unità

0

1.1-31.12

09.2986

ex 3824 90 98

76

Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso:

60 % o più di dodecildimetilammina

20 % o più di dimetil(tetradecil)ammina

0,5 % o più di esadecildimetilammina,

destinato alla fabbricazione di ossidi di ammine (1)

14 315 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2992

ex 3902 30 00

93

Copolimero di propilene e butilene, contenente in peso il 60 % o più, ma non oltre il 68 %, di propilene e 32 % o più, ma non oltre il 40 %, di butilene, con una viscosità di fusione non superiore a 3 000 mPa a 190 °C, secondo il metodo ASTM D 3236, destinato ad essere utilizzato come adesivo nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 4818 40 (1)

1 000 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2995

ex 8536 90 85

95

Tastiere

comprendenti uno strato di silicone e tasti di policarbonato oppure

interamente di silicone o interamente di policarbonato, comprendenti tasti stampati,

destinate alla fabbricazione o riparazione di apparecchi radiotelefonici mobili della sottovoce 8517 12 00 (1)

20 000 000 unità

0

1.1-31.12

ex 8538 90 99

93


(1)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia (vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione — GU L 253 dell'11.10.1993 pag. 71 e successive modifiche).

(2)  Tuttavia la sospensione non è ammessa quando il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.

(3)  Il dazio specifico addizionale è applicabile.».