28.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 379/105


REGOLAMENTO (CE) N. 2008/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante modalità di applicazione per il 2007 dei contingenti tariffari relativi ai prodotti «baby beef» originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Serbia, del Montenegro e del Kosovo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modifica del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 (2), prevede un contingente d'importazione preferenziale annuo di «baby beef» pari a 11 475 tonnellate, ripartito tra Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro e Kosovo.

(2)

L'accordo di stabilizzazione e associazione fra le Comunità europee e gli Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Croazia, dall'altro, approvato con decisione del Consiglio e della Commissione 2005/40/CE, Euratom (3) e l'accordo di stabilizzazione e associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altro, approvato con decisione del Consiglio e della Commissione 2004/239/CE, Euratom (4), fissano contingenti tariffari preferenziali annuali di «baby beef» rispettivamente di 9 400 tonnellate e 1 650 tonnellate.

(3)

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia (5), e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia (6) prevedono che vengano fissate le modalità relative all'applicazione di concessioni in materia di «baby beef».

(4)

A fini di controllo, il regolamento (CE) n. 2007/2000 subordina le importazioni nell'ambito di contingenti di «baby beef» per la Bosnia ed Erzegovina, la Serbia, il Montenegro e il Kosovo, alla presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese che lo ha rilasciato e corrisponde esattamente alla definizione di cui all'allegato II del suddetto regolamento. Per motivi di armonizzazione, risulta indispensabile prevedere anche per le importazioni nell'ambito di contingenti di «baby beef» originarie della Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia la presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese che lo ha rilasciato e corrisponde esattamente alla definizione di cui all'allegato III dell’Accordo di stabilizzazione e di associazione con la Croazia o con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. È inoltre necessario definire il modello di tali certificati di autenticità e stabilirne le modalità di impiego.

(5)

Il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, è soggetto ad un'amministrazione civile internazionale della Missione delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK) che ha fra l'altro istituito un servizio doganale separato. Occorre pertanto istituire anche un certificato di autenticità specifico per le merci originarie dei territori doganali del Montenegro o del Kosovo.

(6)

È necessario disporre che i contingenti in questione siano gestiti per mezzo di titoli d'importazione. A questo fine, è necessario che vengano applicati il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (7) e il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (8), salvo quanto disposto dal presente regolamento.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (9), si applica ai titoli di importazione relativi ai periodi contingentali che hanno inizio il 1o gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce, in particolare, le modalità relative alle domande di titoli di importazione, ai richiedenti e al rilascio dei titoli. Il medesimo regolamento limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento, fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe previste dal presente regolamento. Laddove opportuno, è necessario conformare le disposizioni del presente regolamento a quelle del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(8)

Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti in parola, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli d'importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle diciture che figurano nei certificati di autenticità.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007 sono aperti i seguenti contingenti tariffari:

a)

9 400 tonnellate di «baby-beef», espresse in peso carcassa, originarie della Croazia;

b)

1 500 tonnellate di «baby-beef», espresse in peso carcassa, originarie della Bosnia-Erzegovina;

c)

1 650 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

d)

9 975 tonnellate di «baby-beef», espresse in peso carcassa, originarie della Serbia, del Montenegro e del Kosovo.

I quattro contingenti indicati al primo comma recano rispettivamente i nn. d'ordine 09.4503, 09.4504, 09.4505 e 09.4506.

Per i quantitativi imputati su tali contingenti, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa.

2.   Per i contingenti di cui al paragrafo 1, i dazi doganali applicabili sono fissati al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsto dalla Tariffa doganale comune.

3.   L'importazione nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è riservata ad alcuni animali vivi e ad alcune carni di cui ai codici NC seguenti, che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000 e nell'allegato III degli Accordi di stabilizzazione e di associazione conclusi rispettivamente con la Croazia e con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 e ex 0102 90 79,

ex 0201 10 00 e ex 0201 20 20,

ex 0201 20 30,

ex 0201 20 50,

Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1445/95 e i capi I e III del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applicano alle operazioni d'importazione nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1.   Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese o il territorio doganale d'origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì». Il titolo comporta l'obbligo di importare dal paese o dal territorio doganale indicato.

La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella sezione 20, una delle diciture di cui all'allegato I.

2.   L'originale e una copia del certificato di autenticità, redatto in conformità dell'articolo 4, sono presentati all'autorità competente insieme alla domanda del primo titolo di importazione ad esso relativo.

Il certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo in esso indicato. In tal caso, l'autorità competente indica a tergo del certificato il quantitativo imputato.

3.   L'autorità competente può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali attinenti. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.

Articolo 4

1.   Tutte le domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1 sono accompagnate da un certificato di autenticità rilasciato dalle autorità del paese o territorio doganale esportatore figurante nell'elenco dell'allegato II in cui si attesta che le merci sono originarie di tale paese o territorio doganale e corrispondono alla definizione fornita, a seconda dei casi, o nell'allegato II al regolamento (CE) n. 2007/2000, o nell'allegato III all’Accordo di stabilizzazione e di associazione concluso rispettivamente con la Croazia e con la ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

2.   I certificati di autenticità si compongono di un originale e di due copie che devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità, secondo il modello riportato negli allegati da III a VIII per i paesi e il territorio doganale esportatori interessati. Essi possono inoltre essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese o territorio doganale esportatore.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la domanda di titolo di importazione possono chiederne una traduzione.

3.   L'originale e le copie possono essere scritte a macchina o a mano. In quest'ultimo caso il formulario è compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.

Il formato del certificato è di 210 × 297 mm e il peso minimo della carta utilizzata è di 40 g/m2. L'originale è bianco, la prima copia è rosa e la seconda copia gialla.

4.   Ogni certificato di autenticità è individuato da un numero di serie, dopo il quale è indicato il paese o territorio doganale di rilascio.

Le copie recano lo stesso numero di serie e la stessa denominazione dell'originale.

5.   Il certificato di autenticità è valido se è correttamente compilato e vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

6.   Il certificato si considera debitamente vistato quando indica il luogo e la data di emissione e reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate.

Articolo 5

1.   Ciascuno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II:

a)

è riconosciuto in quanto tale dal paese o dal territorio doganale esportatore interessato;

b)

si impegna a verificare le diciture riportate nei certificati;

c)

si impegna a comunicare alla Commissione almeno una volta alla settimana qualsiasi informazione che consenta di controllare le diciture riportate nei certificati di autenticità, in particolare il numero del certificato, l'esportatore, il destinatario, il paese di destinazione, il prodotto (animali vivi/carni), il peso netto e la data della firma.

2.   La Commissione procede alla revisione dell'elenco contenuto nell'allegato II se non è più soddisfatto il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), se l'organismo emittente non adempie ad uno o più dei suoi obblighi o se viene designato un nuovo organismo emittente.

Articolo 6

I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio.

Articolo 7

I paesi e il territorio doganale esportatori interessati trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri utilizzati dai loro organismi emittenti nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. La Commissione trasmette tali informazioni alle competenti autorità degli Stati membri.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1946/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 1).

(3)  GU L 26 del 28.1.2005, pag. 1.

(4)  GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1.

(5)  GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 26).

(6)  GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 30).

(7)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).

(8)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

(9)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.


ALLEGATO I

Diciture di cui all’articolo 3, paragrafo 1

:

in bulgaro

:

«Baby beef» (Регламент (ЕО) № 2008/2006)

:

in spagnolo

:

«Baby beef» (Reglamento (CE) no 2008/2006)

:

in ceco

:

«Baby beef» (Nařízení (ES) č. 2008/2006)

:

in danese

:

«Baby beef» (Forordning (EF) nr. 2008/2006)

:

in tedesco

:

«Baby beef» (Verordnung (EG) Nr. 2008/2006)

:

in estone

:

«Baby beef» (Määrus (EÜ) nr 2008/2006)

:

in greco

:

«Baby beef» (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2008/2006)

:

in inglese

:

«Baby beef» (Regulation (EC) No 2008/2006)

:

in francese

:

«Baby beef» (Règlement (CE) no 2008/2006)

:

in italiano

:

«Baby beef» (Regolamento (CE) n. 2008/2006)

:

in lettone

:

«Baby beef» (Regula (EK) Nr. 2008/2006)

:

in lituano

:

«Baby beef» (Reglamentas (EB) Nr. 2008/2006)

:

in ungherese

:

«Baby beef» (2008/2006/EK rendelet)

:

in maltese

:

«Baby beef» (Regolament (KE) Nru 2008/2006)

:

in olandese

:

«Baby beef» (Verordening (EG) nr 2008/2006)

:

in polacco

:

«Baby beef» (Rozporządzenie (WE) nr 2008/2006)

:

in portoghese

:

«Baby beef» (Regulamento (CE) n.o 2008/2006)

:

in rumeno

:

«Baby beef» (Regulamentul (CE) nr. 2008/2006)

:

in slovacco

:

«Baby beef» (Nariadenie (ES) č. 2008/2006)

:

in sloveno

:

«Baby beef» (Uredba (ES) št. 2008/2006)

:

in finlandese

:

«Baby beef» (Asetus (EY) N:o 2008/2006)

:

in svedese

:

«Baby beef» (Förordning (EG) nr 2008/2006)


ALLEGATO II

Organismi emittenti:

Repubblica di Croazia: Croatian Livestock Center (Centro croato per il patrimonio zootecnico), Zagabria, Croazia.

Bosnia-Erzegovina:

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

Serbia (1)«Istituto iugoslavo per la tecnologia e l'igiene delle carni, Kacanskog 13, Belgrado, Iugoslavia».

Montenegro:

Serbia/Kosovo:


(1)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.


ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

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ALLEGATO V

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ALLEGATO VI

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ALLEGATO VII

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ALLEGATO VIII

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