22.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/23


REGOLAMENTO (CE) N. 1944/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 69, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (3), fissa il massimale del totale degli stanziamenti annui per le spese dei Fondi strutturali comunitari per gli Stati membri e l’articolo 70, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento fissa i tassi di partecipazione del FEASR.

(2)

Nel quadro finanziario 2007-2013 adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2005 i massimali degli stanziamenti annui fissati per le spese dei Fondi strutturali comunitari applicabili a ciascuno Stato membro sono diversi dal massimale fissato all’articolo 69, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

(3)

In conformità al quadro finanziario 2007–2013 è stato assegnato al Portogallo uno stanziamento di 320 milioni di EUR che può non essere soggetto all’obbligo di cofinanziamento nazionale di cui all’articolo 70, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1698/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è modificato come segue.

1)

All'articolo 69, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La Commissione provvede affinché gli stanziamenti annui del FEASR complessivamente assegnati ad uno Stato membro e provenienti dalla sezione orientamento del FEAOG a norma del presente regolamento, dal FESR, dal FSE e dal FC, conformemente al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (4), compreso il contributo del FESR conformemente al regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (5), e al regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (6), e del Fondo europeo per la pesca, conformemente al regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (7), non superi i limiti seguenti:

per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) inferiore al 40 % della media dell’UE-25: 3,7893 % del PIL,

per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 40 % e inferiore al 50 % della media dell’UE-25: 3,7135 % del PIL,

per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 50 % e inferiore al 55 % della media dell’UE-25: 3,6188 % del PIL,

per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 55 % e inferiore al 60 % della media dell’UE-25: 3,5240 % del PIL,

per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 60 % e inferiore al 65 % della media dell’UE-25: 3,4293 % del PIL,

per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 65 % e inferiore al 70 % della media dell’UE-25: 3,3346 % del PIL,

per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 70 % e inferiore al 75 % della media dell’UE-25: 3,2398 % del PIL,

oltre, il livello massimo dei trasferimenti è ridotto di 0,09 punti percentuali del PIL per ogni incremento di 5 punti percentuali di RNL medio pro capite (SPA) nel periodo 2001-2003 raffrontato alla media dell’UE-25.

La Commissione calcola il PIL in base alle statistiche pubblicate nell’aprile 2005. I tassi di crescita dei PIL nazionali per il periodo 2007-2013, stimati dalla Commissione nell'aprile 2005, si applicano individualmente a ciascuno Stato membro.

Qualora nel 2010 si stabilisca che il PIL totale del periodo 2007-2009 per uno Stato membro si è discostato di oltre il ± 5 % dal PIL totale stimato a norma del secondo comma, anche a causa delle variazioni dei tassi di cambio, si procede all’aggiustamento degli importi assegnati al medesimo Stato membro per tale periodo a norma del primo comma. L’incidenza totale netta di tale aggiustamento, positiva o negativa che sia, non può superare i 3 miliardi di EUR. In ogni caso, se l’incidenza netta è positiva, le risorse supplementari totali si limitano al livello della sottoutilizzazione rispetto ai massimali delle risorse disponibili per gli impegni dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione per il periodo 2007-2010. Gli aggiustamenti definitivi sono scaglionati in parti uguali nel periodo 2011-2013. Per rispecchiare il valore dello zloty polacco nel corso del periodo di riferimento, il risultato ottenuto con l’applicazione della percentuale di cui al primo comma alla Polonia è moltiplicato per il coefficiente 1,04 per il periodo fino alla revisione di cui al presente comma.

2)

All'articolo 70 è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.   I paragrafi 3 e 4 possono non essere applicati al Portogallo limitatamente a un importo di 320 milioni di EUR.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  Parere del 14 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 13 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere reso a seguito di consultazione non obbligatoria.

(3)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1463/2006 (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 1).

(4)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(5)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

(6)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(7)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1