30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 391/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1906/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 167 e l'articolo 172, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Corte dei conti (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il settimo programma quadro è stato adottato con decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (4). L'attuazione del programma quadro e dei suoi programmi specifici, ivi compresi i relativi aspetti finanziari, spetta alla Commissione.

(2)

Il settimo programma quadro è attuato conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5) (di seguito «il regolamento finanziario») e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario (6) (qui di seguito «le modalità di esecuzione»).

(3)

Il settimo programma quadro è attuato altresì conformemente alla disciplina concernente gli aiuti di Stato, in particolare la disciplina per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, attualmente la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (7).

(4)

Il trattamento di dati riservati è disciplinato da tutta la pertinente normativa comunitaria, inclusi i regolamenti interni delle istituzioni, come la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (8) riguardo alle disposizioni in materia di sicurezza.

(5)

Le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università dovrebbero offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità di un accesso agevole per tutti i partecipanti mediante procedure semplificate, conformemente al principio di proporzionalità.

(6)

Le regole dovrebbero inoltre facilitare lo sfruttamento della proprietà intellettuale sviluppata da un partecipante, tenendo anche conto delle possibili modalità di organizzazione del partecipante sul piano internazionale, proteggendo al contempo gli interessi legittimi degli altri partecipanti e della Comunità.

(7)

Il settimo programma quadro dovrebbe promuovere la partecipazione delle regioni ultraperiferiche della Comunità e di un'ampia gamma di imprese, centri di ricerca e università, incluse le PMI.

(8)

Per ragioni di coerenza e di trasparenza, si applica la definizione di micro imprese e piccole e medie imprese (PMI) contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE (9) della Commissione.

(9)

È necessario stabilire le condizioni minime di partecipazione, sia come regola generale sia per quanto concerne le specificità delle azioni indirette nell'ambito del settimo programma quadro. In particolare, occorre stabilire regole per quanto concerne il numero di partecipanti e il loro luogo di stabilimento.

(10)

I soggetti giuridici dovrebbero essere liberi di partecipare una volta che hanno soddisfatto le condizioni minime. La partecipazione in eccesso rispetto al numero minimo previsto dovrebbe garantire l'attuazione efficace dell'azione indiretta interessata.

(11)

Le organizzazioni internazionali che operano nel campo dello sviluppo della cooperazione in materia di ricerca in Europa e che sono composte in gran parte da Stati membri o paesi associati dovrebbero essere incentivate a partecipare al settimo programma quadro.

(12)

Dalla decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (10) risulta che i soggetti giuridici dei paesi e territori d'oltremare possono partecipare al settimo programma quadro.

(13)

Conformemente agli obiettivi di cooperazione internazionale di cui agli articoli 164 e 170 del trattato, è opportuno prevedere la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e di organizzazioni internazionali. Tuttavia, è necessario accertarsi che tale partecipazione sia giustificata in termini di rafforzamento del contributo apportato agli obiettivi fissati dal settimo programma quadro.

(14)

Conformemente agli obiettivi summenzionati, è necessario stabilire i termini e le condizioni del finanziamento comunitario a favore dei partecipanti alle azioni indirette.

(15)

Per favorire i partecipanti, la transizione dal metodo di calcolo dei costi utilizzato nel Sesto programma quadro dovrebbe essere efficace e agevole. Il processo di controllo del settimo programma quadro dovrebbe pertanto riguardare l'impatto sul bilancio di tale cambiamento, in particolare per quanto concerne le relative conseguenze in termini di oneri amministrativi dei partecipanti.

(16)

La Commissione dovrebbe stabilire ulteriori regole e procedure, oltre a quelle previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità di esecuzione e dal presente regolamento, per disciplinare la presentazione, la valutazione e la selezione delle proposte, l'aggiudicazione delle sovvenzioni, nonché le procedure di ricorso per i partecipanti. Occorre in particolare stabilire le regole che disciplinano il ricorso ad esperti indipendenti.

(17)

È opportuno che la Commissione stabilisca ulteriori regole e procedure, oltre a quelle previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità di esecuzione, per disciplinare la valutazione della capacità giuridica e finanziaria dei partecipanti alle azioni indirette nell'ambito del settimo programma quadro. Tali regole dovrebbero creare il giusto equilibrio tra l'intento di tutelare gli interessi finanziari della Comunità e quello di semplificare e facilitare la partecipazione dei soggetti giuridici al settimo programma quadro.

(18)

Il regolamento finanziario, le modalità di esecuzione e il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (11), disciplinano, tra l'altro, la protezione degli interessi finanziari della Comunità, la lotta contro le frodi e le irregolarità, le procedure per il recupero delle somme dovute alla Commissione, l'esclusione dalle procedure di appalto e di sovvenzione e le relative sanzioni, nonché gli audit, i controlli e le verifiche effettuati dalla Commissione e dalla Corte dei Conti a norma dell'articolo 248, paragrafo 2, del trattato.

(19)

Occorre che il contributo finanziario della Comunità giunga ai partecipanti senza indebiti ritardi.

(20)

Gli accordi conclusi per ciascuna azione dovrebbero prevedere la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione o di un rappresentante da essa autorizzato, nonché gli audit della Corte dei Conti e i controlli sul posto svolti dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (12).

(21)

La Commissione dovrebbe monitorare sia le azioni indirette realizzate nell'ambito del settimo programma quadro, sia il settimo programma quadro stesso e i suoi programmi specifici. Al fine di garantire che il controllo e la valutazione dell'attuazione delle azioni indirette siano efficaci e coerenti, la Commissione dovrebbe istituire e mantenere un sistema d'informazione appropriato.

(22)

Il settimo programma quadro dovrebbe rispecchiare e promuovere i principi generali stabiliti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per l'assunzione di ricercatori (13), rispettandone il carattere volontario.

(23)

Le regole che disciplinano la diffusione dei risultati della ricerca dovrebbero garantire che, ove opportuno, i partecipanti proteggono la proprietà intellettuale derivante dalle azioni, e valorizzano e diffondono questi risultati.

(24)

Nel rispetto dei diritti dei detentori di proprietà intellettuale, queste regole dovrebbero essere concepite in modo da garantire che i partecipanti e, se del caso, i soggetti ad essi collegati stabiliti in uno Stato membro o paese associato, abbiano accesso alle informazioni che apportano al progetto e alle conoscenze che risultano dai lavori di ricerca svolti nell'ambito del progetto nella misura necessaria per eseguire il lavoro di ricerca o valorizzare le conoscenze che ne derivano.

(25)

L'obbligo stabilito nell'ambito del Sesto programma quadro per alcuni partecipanti di assumersi la responsabilità finanziaria per i loro partner nell'ambito dello stesso consorzio viene soppresso. In tale contesto, è opportuno istituire un fondo di garanzia per i partecipanti, gestito dalla Commissione, per coprire gli importi dovuti e non rimborsati da partner inadempienti. Tale approccio promuoverà la semplificazione e faciliterà la partecipazione, segnatamente, delle PMI, tutelando al contempo gli interessi finanziari della Comunità in modo appropriato per il settimo programma quadro.

(26)

I contributi della Comunità ad un'impresa comune o qualsiasi altra struttura costituita in applicazione dell'articolo 171 o dell'articolo 169 del trattato non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

(27)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(28)

La Comunità può concedere una sovvenzione alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per rafforzare gli investimenti del settore privato in azioni europee di RST ammissibili di grande portata, rafforzando la capacità della BEI di gestire i rischi e consentendo (i) un volume più importante di prestiti BEI per un determinato livello di rischi e (ii) il finanziamento azioni di RST europee che presentano un rischio più elevato di quanto sarebbe possibile senza sostegno comunitario.

(29)

Come stabilito nel regolamento finanziario, la Comunità può offrire un sostegno finanziario tra l'altro mediante:

a)

aggiudicazioni di appalti pubblici, sotto forma di un prezzo per beni o servizi stabiliti per contratto e scelti sulla base di un bando di gara;

b)

sovvenzioni;

c)

contributi finanziari ad un'organizzazione sotto forma di diritti di iscrizione;

d)

onorari destinati ad esperti indipendenti di cui all'articolo 17 del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e delle università, nonché di altri soggetti giuridici alle azioni realizzate da uno o più partecipanti, mediante i meccanismi di finanziamento di cui all'allegato III, lettera a), della decisione n. 1982/2006/CE, qui di seguito le «azioni indirette».

Fissa anche le regole concernenti il contributo finanziario della Comunità ai partecipanti alle azioni indirette del settimo programma quadro, conformemente al regolamento finanziario e alle modalità di esecuzione.

Per quanto riguarda i risultati delle ricerche svolte nell'ambito del settimo programma quadro, il presente regolamento stabilisce le regole per la diffusione delle conoscenze acquisite mediante qualsiasi mezzo adeguato, escluso quello risultante dalle formalità per la protezione di tali conoscenze, ivi compresa la pubblicazione delle conoscenze acquisite su qualsiasi mezzo, qui di seguito «diffusione».

Inoltre stabilisce le regole per l'utilizzazione diretta o indiretta delle conoscenze acquisite in ulteriori attività di ricerca diverse da quelle previste dall'azione indiretta interessata, per sviluppare, creare e commercializzare un prodotto o un processo, o per creare e fornire un servizio, qui di seguito «utilizzo».

Per quanto concerne le conoscenze acquisite e le conoscenze preesistenti, il presente regolamento stabilisce le regole concernenti le licenze e i diritti di utilizzazione, qui di seguito i «diritti di accesso».

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni stabilite nel regolamento finanziario e nelle modalità d'esecuzione, si intende per:

1)

«soggetto giuridico», una persona fisica o giuridica, costituita secondo il diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento, o secondo il diritto comunitario o il diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi. Nel caso delle persone fisiche, per luogo di stabilimento si intende il luogo di residenza abituale;

2)

«soggetto collegato», un soggetto giuridico che si trova sotto il controllo diretto o indiretto di un partecipante, o sotto lo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto il partecipante, in una delle forme di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

3)

«condizioni eque e ragionevoli», condizioni appropriate, ivi comprese eventuali condizioni finanziarie che tengano conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale delle conoscenze acquisite o preesistenti di cui è richiesto l'accesso e/o la portata, la durata o altre caratteristiche dell'utilizzo previsto;

4)

«conoscenze acquisite», i risultati, ivi comprese le informazioni, generati dall'azione indiretta interessata, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono i diritti patrimoniali d'autore (copyright), i diritti su disegni e modelli, i brevetti, le privative per ritrovati vegetali o forme analoghe di protezione;

5)

«conoscenze preesistenti», le informazioni detenute dai partecipanti prima dell'adesione alla convenzione di sovvenzione, nonché i diritti patrimoniali d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, necessari per l'attuazione dell'azione indiretta o per l'utilizzo dei suoi risultati;

6)

«partecipante», un soggetto giuridico che contribuisce ad un'azione indiretta ed è titolare di diritti e di obblighi nei confronti della Comunità, in conformità del presente regolamento;

7)

«organismo di ricerca», un soggetto giuridico definito come un organismo senza scopo di lucro che annovera tra i suoi obiettivi principali lo svolgimento di attività di ricerca o sviluppo tecnologico;

8)

«paese terzo», uno Stato che non è uno Stato membro;

9)

«paese associato», un paese terzo che è parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità, alle condizioni o sulla base del quale contribuisce finanziariamente all'insieme o a parte del settimo programma quadro;

10)

«organizzazione internazionale», un'organizzazione intergovernativa, diversa dalla Comunità, dotata di personalità giuridica a norma del diritto pubblico internazionale, nonché le agenzie specializzate istituite da questa organizzazione internazionale;

11)

«organizzazione internazionale di interesse europeo», un'organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri o paesi associati, e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa;

12)

«paese partner nell'ambito della cooperazione internazionale», un paese terzo che la Commissione classifica tra i paesi a reddito basso, a reddito medio basso o medio alto e che è indicato come tale nei programmi di lavoro;

13)

«organismo pubblico», qualsiasi soggetto giuridico definito tale dal diritto nazionale, e le organizzazioni internazionali;

14)

«PMI», micro, piccole e medie imprese secondo la definizione riportata nella raccomandazione 2003/361/CE nella sua versione del 6 maggio 2003;

15)

«programma di lavoro», un piano adottato dalla Commissione per l'attuazione di un programma specifico, conformemente all'articolo 3 della decisione n. 1982/2006/CE;

16)

«meccanismi di finanziamento», i meccanismi del finanziamento comunitario delle azioni indirette, conformemente a quanto stabilito all'allegato III, lettera a) della decisione n. 1982/2006/CE;

17)

«gruppi specifici», i beneficiari della «ricerca per gruppi specifici» di cui al programma specifico e/o al programma di lavoro;

18)

«esecutore di RST», un soggetto giuridico che svolge attività di ricerca o sviluppo tecnologico nel quadro di meccanismi di finanziamento a favore di gruppi specifici, conformemente all'allegato III della decisione n. 1982/2006/CE.

Articolo 3

Riservatezza

Fatte salve le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione, nella lettera di nomina o nel contratto, la Commissione e i partecipanti garantiscono la riservatezza di tutti i dati, le conoscenze e i documenti loro trasmessi come materiale riservato.

CAPO II

PARTECIPAZIONE

SEZIONE 1

Condizioni minime

Articolo 4

Principi generali

1.   Qualsiasi impresa, università, centro di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico, stabilito in uno Stato membro, in un paese associato o in un paese terzo, può partecipare ad un'azione indiretta a condizione che soddisfi le condizioni minime stabilite nel presente capo, ivi comprese le condizioni di cui all'articolo 12.

Tuttavia, nel caso delle azioni indirette di cui agli articoli 5, paragrafo 1, e articoli 7, 8 o 9, per le quali è possibile soddisfare le condizioni minime senza la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro, il conseguimento degli obiettivi stabiliti negli articoli 163 e 164 del trattato deve esservi rafforzato.

2.   Il Centro comune di ricerca della Commissione, qui di seguito il «CCR», può partecipare alle azioni indirette alle stesse condizioni, ed è titolare degli stessi diritti e obblighi, di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro.

Articolo 5

Condizioni minime

1.   Le condizioni minime per le azioni indirette sono precisate qui di seguito:

a)

devono partecipare almeno tre soggetti giuridici, ognuno dei quali dev'essere stabilito in uno Stato membro o in un paese associato; in nessun caso due di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso Stato membro o paese associato;

b)

tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro, ai sensi dell'articolo 6.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a) quando uno dei partecipanti è il CCR o un'organizzazione internazionale di interesse europeo o un soggetto costituito a norma del diritto comunitario, si considera che sia stabilito in uno Stato membro o in un paese associato diverso da quello in cui è stabilito un altro partecipante alla stessa azione indiretta.

Articolo 6

Indipendenza

1.   Due soggetti giuridici sono considerati indipendenti uno dall'altro quando nessuno dei due è soggetto al controllo diretto o indiretto dell'altro o allo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto l'altro.

2.   Ai fini del paragrafo 1, il controllo può in particolare assumere una delle forme seguenti:

a)

la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50 % del valore nominale delle azioni emesse nel soggetto giuridico interessato o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di tale soggetto;

b)

la detenzione diretta o indiretta, di fatto o di diritto, dei poteri decisionali in seno al soggetto giuridico interessato.

3.   Tuttavia, si considera che i rapporti seguenti tra soggetti giuridici non costituiscono di per sé rapporti di controllo:

a)

la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50 % del valore nominale delle azioni emesse o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci da parte della stessa società pubblica di investimenti, dello stesso investitore istituzionale o della stessa società di capitale di rischio;

b)

i soggetti giuridici interessati sono di proprietà o sono controllati dallo stesso organismo pubblico.

Articolo 7

Azioni indirette per attività di cooperazione specifiche incentrate sui paesi partner nell'ambito della cooperazione internazionale

Per i progetti in collaborazione per azioni di cooperazione specifiche incentrate sui paesi partner nell'ambito della cooperazione internazionale indicati nel programma di lavoro, le condizioni minime sono le seguenti:

a)

devono partecipare almeno quattro soggetti giuridici;

b)

almeno due dei soggetti giuridici di cui alla lettera a) devono essere stabiliti in uno Stato membro o un paese associato, ma non nello stesso Stato membro o paese associato;

c)

almeno due dei soggetti giuridici di cui alla lettera a) devono essere stabiliti in un paese partner, ma non nello stesso paese partner, nell'ambito della cooperazione internazionale, salvo indicazione contraria nel programma di lavoro;

d)

tutti e quattro i soggetti giuridici di cui alla lettera a) devono essere indipendenti l'uno dall'altro, ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 8

Azioni di coordinamento e sostegno e formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori

Per le azioni di coordinamento e sostegno e le azioni di formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico.

Il primo comma non si applica alle azioni volte al coordinamento di attività di ricerca.

Articolo 9

Progetti di ricerca «di frontiera»

Per le azioni indirette a sostegno dei progetti di ricerca «di frontiera» finanziati nell'ambito del Consiglio europeo della ricerca, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato.

Articolo 10

Partecipanti unici

Laddove le condizioni minime per un'azione indiretta sono soddisfatte da una serie di soggetti giuridici che insieme costituiscono un solo soggetto giuridico, quest'ultimo può partecipare da solo ad un'azione indiretta, a condizione che sia stabilito in uno Stato membro o un paese associato.

Articolo 11

Organizzazioni internazionali e soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi

La partecipazione alle azioni indirette è aperta alle organizzazioni internazionali e ai soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi, a condizione che soddisfino le condizioni minime stabilite nel presente capo, nonché tutte le condizioni stabilite nei programmi specifici o nei programmi di lavoro pertinenti.

Articolo 12

Condizioni aggiuntive

Oltre alle condizioni minime stabilite nel presente capo, i programmi specifici e i programmi di lavoro possono stabilire condizioni concernenti il numero minimo di partecipanti.

Possono inoltre stabilire, in funzione della natura e degli obiettivi dell'azione indiretta, condizioni aggiuntive da rispettare per quanto concerne il tipo di partecipante e, se opportuno, il suo luogo di stabilimento.

SEZIONE 2

Procedure

Sottosezione 1

Inviti a presentare proposte

Articolo 13

Inviti a presentare proposte

1.   La Commissione pubblica inviti a presentare proposte per azioni indirette, conformemente alle disposizioni stabilite nei programmi specifici e programmi di lavoro pertinenti che possono includere inviti rivolti a gruppi speciali quali le PMI.

Oltre alla pubblicità prevista nelle modalità di esecuzione, la Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte nelle pagine Internet dedicate al settimo programma quadro, tramite canali informativi specifici, e presso i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati.

2.   Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione specifica negli inviti a presentare proposte che i partecipanti non sono tenuti a stabilire un accordo consortile.

3.   Gli inviti a presentare proposte hanno obiettivi chiari, in modo da garantire che i richiedenti non rispondano inutilmente.

Articolo 14

Eccezioni

La Commissione non pubblica inviti a presentare proposte per le azioni elencate qui di seguito:

a)

azioni di coordinamento e sostegno svolte da soggetti giuridici indicati nei programmi specifici o nei programmi di lavoro, qualora il programma specifico consenta l'indicazione dei beneficiari nei programmi di lavoro, conformemente alle modalità di esecuzione;

b)

azioni di coordinamento e sostegno che consistono in un acquisto di beni o servizi conformemente alle disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici stabilite nel regolamento finanziario;

c)

azioni di coordinamento e sostegno concernenti la nomina di esperti indipendenti;

d)

altre azioni, qualora siano previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità d'esecuzione.

Sottosezione 2

Valutazione e selezione delle proposte e aggiudicazione delle sovvenzioni

Articolo 15

Valutazione, selezione e aggiudicazione

1.   La Commissione valuta tutte le proposte pervenute in risposta ad un invito a presentare proposte in base ai principi di valutazione e ai criteri di selezione e aggiudicazione stabiliti nel programma specifico e nel programma di lavoro.

a)

Ai programmi «Cooperazione» e «Capacità» si applicano i criteri seguenti:

eccellenza scientifica e/o tecnologica;

pertinenza rispetto agli obiettivi di questi programmi specifici;

impatto potenziale attraverso lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dei risultati dei progetti;

qualità ed efficienza dell'attuazione e della gestione.

b)

Al programma «Persone» si applicano i criteri seguenti:

eccellenza scientifica e/o tecnologica;

pertinenza rispetto agli obiettivi di questo programma specifico;

qualità e capacità di attuazione dei richiedenti (ricercatori/organizzazioni) e loro potenziale per ulteriori progressi;

qualità dell'attività proposta nel campo della formazione scientifica e/o del trasferimento delle conoscenze.

c)

Per il sostegno alle azioni di ricerca di frontiera nell'ambito del programma «Idee» si applica esclusivamente il criterio dell'eccellenza. Per le azioni di coordinamento e sostegno possono essere applicati criteri connessi al progetto.

In questo ambito i programmi di lavoro specificano i criteri di valutazione e di selezione e possono aggiungere criteri aggiuntivi, coefficienti di ponderazione e punteggi minimi o stabilire ulteriori dettagli sull'applicazione di questi criteri.

2.   Una proposta che vada contro i principi etici fondamentali, o che non soddisfi le condizioni fissate nel programma specifico, nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte non è selezionata. Tale proposta può essere esclusa in qualsiasi momento dalle procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione.

3.   Le proposte sono classificate sulla base dei risultati della valutazione. Le decisioni in materia di finanziamenti sono effettuate sulla base di tale classificazione.

Articolo 16

Procedure di presentazione, valutazione, selezione e aggiudicazione

1.   Quando un invito a presentare proposte prevede una procedura di valutazione articolata in due fasi, solo le proposte che superano la prima fase, fondata sulla valutazione in base ad un numero limitato di criteri, possono accedere alla seconda fase.

2.   Quando un invito a presentare proposte prevede specificatamente una procedura di presentazione articolata in due fasi, solo i richiedenti le cui proposte superano la valutazione della prima fase sono invitati a presentare proposte complete nella seconda fase.

Tutti i richiedenti sono rapidamente informati circa i risultati della prima fase della valutazione.

3.   La Commissione adotta e pubblica le regole che disciplinano le procedure di presentazione delle proposte, nonché le procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione corrispondenti e pubblica gli orientamenti per i richiedenti, inclusi gli orientamenti per i valutatori. In particolare, stabilisce regole dettagliate per la procedura di presentazione articolata in due fasi (anche per quanto riguarda la portata e la natura della proposta di prima fase nonché della proposta completa di seconda fase) e regole per la procedura di valutazione articolata in due fasi.

La Commissione fornisce informazioni e stabilisce le procedure di ricorso per i richiedenti.

4.   La Commissione adotta e pubblica delle regole destinate a garantire una verifica coerente dell'esistenza e dello statuto giuridico dei partecipanti alle azioni indirette, nonché della loro capacità finanziaria.

La Commissione si astiene dal rinnovare tali verifiche salvo nel caso in cui la situazione del partecipante interessato sia cambiata.

Articolo 17

Nomina di esperti indipendenti

1.   La Commissione nomina esperti indipendenti che la assistono nelle valutazioni delle proposte.

Per le azioni di coordinamento e sostegno di cui all'articolo 14, gli esperti indipendenti sono nominati soltanto se la Commissione lo ritiene opportuno.

2.   Gli esperti indipendenti sono scelti in base all'adeguatezza delle loro competenze e conoscenze in relazione ai compiti loro assegnati. Nei casi in cui gli esperti indipendenti dovranno occuparsi di informazioni riservate, la nomina sarà subordinata ad un appropriato nulla osta di sicurezza.

Gli esperti indipendenti sono individuati e selezionati mediante inviti a candidarsi individuali e inviti rivolti a pertinenti organizzazioni, quali agenzie di ricerca nazionali, istituti di ricerca o imprese al fine di stabilire elenchi di candidati idonei.

La Commissione può, se lo ritiene opportuno, selezionare qualsiasi individuo dotato delle competenze adeguate anche se non è ripreso nel suddetto elenco.

Sono adottate misure adeguate per garantire un ragionevole equilibrio di genere nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti.

Per i progetti della ricerca di frontiera, gli esperti sono nominati dalla Commissione sulla base di una proposta del Consiglio scientifico del Consiglio europeo della ricerca.

3.   Nel nominare un esperto indipendente, la Commissione fa il possibile per accertarsi che questi non si trovi in una situazione di conflitto di interesse in relazione all'argomento sul quale è invitato a pronunciarsi.

4.   La Commissione adotta una lettera tipo di nomina, qui di seguito la «lettera di nomina», che contiene una dichiarazione nella quale l'esperto indipendente certifica l'assenza di conflitti di interesse al momento della nomina e si impegna ad informare la Commissione qualora sorgessero conflitti nel corso dell'elaborazione del suo parere o dello svolgimento dei suoi compiti. La Commissione concorda una lettera di nomina tra la Comunità e ciascun esperto indipendente.

5.   La Commissione pubblica una volta all'anno su qualsiasi mezzo adeguato l'elenco degli esperti indipendenti che l'hanno assistita per il settimo programma quadro e per ciascun programma specifico.

Sottosezione 3

Attuazione e convenzioni di sovvenzione

Articolo 18

Aspetti generali

1.   I partecipanti attuano l'azione indiretta e adottano tutte le misure necessarie e ragionevoli a tal fine. I partecipanti ad una stessa azione indiretta svolgono il lavoro congiuntamente e solidalmente nei confronti della Comunità.

2.   La Commissione elabora, sulla base della convenzione di sovvenzione tipo di cui all'articolo 19, paragrafo 8, e tenendo conto delle caratteristiche del meccanismo di finanziamento interessato, una convenzione di sovvenzione tra la Comunità e i partecipanti.

3.   I partecipanti non assumono impegni incompatibili con la convenzione di sovvenzione.

4.   Qualora un partecipante non adempia ai suoi obblighi relativamente all'esecuzione tecnica dell'azione indiretta, gli altri partecipanti adempiono la convenzione di sovvenzione senza nessun contributo complementare della Comunità, a meno che la Commissione non li esoneri espressamente da tale obbligo.

5.   Qualora l'esecuzione di un'azione risulti impossibile o qualora i partecipanti non riescano ad eseguirla, la Commissione fa cessare l'azione.

6.   I partecipanti devono accertarsi che la Commissione sia informata di tutti gli eventi che possono incidere sull'esecuzione dell'azione indiretta o gli interessi della Comunità.

7.   Se previsto nella convenzione di sovvenzione, i partecipanti possono cedere a terzi alcuni elementi del lavoro da effettuare.

8.   La Commissione stabilisce le procedure di ricorso per i partecipanti.

Articolo 19

Disposizioni generali per l'adesione alle convenzioni di sovvenzione

1.   La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi dei partecipanti nei confronti della Comunità conformemente alla decisione n. 1982/2006/CE, al presente regolamento, al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione, e conformemente ai principi generali del diritto comunitario.

Stabilisce inoltre, conformemente alle stesse condizioni, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che diventano partecipanti nel corso dell'azione indiretta.

2.   Se del caso, la convenzione di sovvenzione stabilisce la parte del contributo finanziario della Comunità che si baserà sul rimborso dei costi ammissibili e la parte che sarà basata su tassi forfettari (ivi compresa una tabella di costi unitari) o importi forfettari.

3.   La convenzione di sovvenzione specifica quali modifiche della composizione del consorzio prevedono la pubblicazione preventiva di un bando di gara.

4.   La convenzione di sovvenzione prevede la presentazione alla Commissione di relazioni periodiche sui progressi realizzati per quanto concerne l'esecuzione dell'azione indiretta in questione.

5.   Se del caso, la convenzione di sovvenzione può stabilire che la Commissione sia avvertita preventivamente di eventuali intenzioni di cessione a terzi della proprietà delle conoscenze acquisite.

6.   Qualora la convenzione di sovvenzione preveda che i partecipanti svolgano attività a favore di terzi, i partecipanti devono garantirne un'ampia pubblicità e individuare, valutare e selezionare i suddetti terzi in maniera trasparente, equa e imparziale. Se previsto dal programma di lavoro, la convenzione di sovvenzione stabilisce i criteri per la selezione dei terzi in questione. La Commissione si riserva un diritto di veto rispetto alla selezione dei terzi.

7.   La convenzione di sovvenzione può stabilire i termini entro cui i partecipanti effettuano le varie notifiche di cui al presente regolamento.

8.   La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, elabora una convenzione di sovvenzione tipo conformemente al presente regolamento. Qualora risulti necessario modificare significativamente la convenzione di sovvenzione tipo, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, procede eventualmente al suo riesame.

9.   Tale convenzione rispecchia i principi generali contenuti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per l'assunzione di ricercatori. Affronta se del caso le sinergie col mondo dell'istruzione a tutti i livelli, la disponibilità e la capacità di favorire il dialogo e il dibattito su argomenti scientifici e sui risultati della ricerca con il pubblico in generale anche al di fuori della comunità dei ricercatori, le attività volte a rafforzare la partecipazione e il ruolo delle donne nella ricerca e infine le attività concernenti gli aspetti socioeconomici della ricerca.

10.   La convenzione di sovvenzione tipo prevede la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione, o di rappresentanti autorizzati dalla Commissione stessa, e della Corte dei conti.

Articolo 20

Disposizioni concernenti i diritti di accesso, l'utilizzo e la diffusione

1.   La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi rispettivi dei partecipanti per quanto concerne i diritti di accesso, l'utilizzo e la diffusione, nella misura in cui questi diritti e obblighi non sono già stati fissati nel presente regolamento.

A tal fine, la convenzione di sovvenzione impone la presentazione alla Commissione di un piano di utilizzo e diffusione delle conoscenze acquisite.

2.   La convenzione di sovvenzione può specificare le condizioni secondo le quali i partecipanti possono opporsi allo svolgimento, da parte di rappresentanti autorizzati dalla Commissione, di audit tecnologici sull'utilizzo e la diffusione delle conoscenze acquisite.

Articolo 21

Disposizioni relative alla cessazione

La convenzione di sovvenzione stabilisce i motivi della sua cessazione, parziale o totale, in particolare in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento, di inadempimento, totale o parziale, nonché le conseguenze per i partecipanti di un eventuale inadempimento da parte di un altro partecipante.

Articolo 22

Disposizioni specifiche

1.   Per le azioni indirette a sostegno di infrastrutture di ricerca esistenti e, se del caso, di infrastrutture di ricerca nuove, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche concernenti la riservatezza, la pubblicità, i diritti di accesso e gli impegni che possono avere un impatto per gli utilizzatori dell'infrastruttura.

2.   Per le azioni indirette a sostegno della formazione e dello sviluppo della carriera dei ricercatori, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche concernenti la riservatezza, i diritti di accesso e gli impegni concernenti i ricercatori che beneficiano dell'azione.

3.   Per le azioni indirette nel settore della ricerca in materia di sicurezza, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche, in particolare su modifiche della composizione del consorzio, sulla riservatezza, la classificazione delle informazioni e le informazioni agli Stati membri, la diffusione, i diritti di accesso, il trasferimento di proprietà delle conoscenze acquisite e l'utilizzo di queste conoscenze.

4.   Se del caso, la convenzione di sovvenzione per le azioni indirette che riguardano problematiche di sicurezza diverse da quelle di cui al paragrafo 3, può prevedere anche disposizioni specifiche.

5.   Nel caso di azioni di ricerca di frontiera, la convenzione di sovvenzione può prevedere disposizioni specifiche relative alla diffusione.

Articolo 23

Firma ed adesione

La convenzione di sovvenzione entra in vigore all'atto della firma da parte del coordinatore e della Commissione.

Si applica a tutti i partecipanti che hanno formalmente aderito.

Sottosezione 4

Consorzi

Articolo 24

Accordi consortili

1.   Se non diversamente disposto nell'invito a presentare proposte, tutti i partecipanti ad un'azione indiretta concludono un accordo, in appresso «l'accordo consortile» che riguarda tra l'altro:

a)

l'organizzazione interna del consorzio;

b)

la ripartizione del contributo finanziario della Comunità;

c)

le regole sulla diffusione, valorizzazione e diritti di accesso, supplementari a quelle di cui al capo III, nonché le regole relative a disposizioni pertinenti della convenzione di sovvenzione;

d)

la composizione di controversie interne, inclusi i casi di abuso di potere;

e)

i patti tra i partecipanti in materia di responsabilità, indennizzo e riservatezza.

2.   La Commissione elabora e pubblica orientamenti sulle principali questioni che possono essere trattate dai partecipanti nei rispettivi accordi consortili, comprese le disposizioni concernenti la promozione della partecipazione delle PMI.

Articolo 25

Coordinatore

1.   I soggetti giuridici che intendono partecipare ad un'azione indiretta designano uno di loro in qualità di coordinatore per eseguire gli incarichi elencati qui di seguito, a norma del presente regolamento, del regolamento finanziario, delle sue modalità d'esecuzione e della convenzione di sovvenzione:

a)

monitorare il rispetto, da parte dei partecipanti alle azioni indirette, degli obblighi assunti;

b)

verificare che i soggetti giuridici individuati nella convenzione di sovvenzione svolgano le formalità necessarie per l'adesione alla convenzione di sovvenzione;

c)

ricevere il contributo finanziario della Comunità e distribuirlo conformemente all'accordo consortile ed alla convenzione di sovvenzione;

d)

tenere i registri e la contabilità inerenti al contributo finanziario della Comunità e informare la Commissione circa la sua ripartizione, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 36;

e)

fungere da intermediario ai fini di una comunicazione adeguata ed efficace tra i partecipanti e riferire regolarmente ai partecipanti e alla Commissione sui progressi del progetto.

2.   Il coordinatore è identificato in quanto tale nella convenzione di sovvenzione.

3.   Per la nomina di un nuovo coordinatore occorre l'approvazione scritta della Commissione.

Articolo 26

Modifiche della composizione del consorzio

1.   I partecipanti ad un'azione indiretta possono convenire di accogliere un nuovo partecipante o di togliere un partecipante esistente conformemente alle rispettive disposizioni dell'accordo consortile.

2.   I soggetti giuridici che entrano a far parte di un'azione in corso devono aderire alla convenzione di sovvenzione.

3.   In casi specifici, qualora previsto dalla convenzione di sovvenzione, il consorzio pubblica un bando di gara e ne garantisce un'ampia diffusione tramite mezzi di informazione specifici, in particolare siti Internet relativi al settimo programma quadro, la stampa specializzata e opuscoli specifici, e mediante i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati a fini di informazione e assistenza.

Il consorzio valuta le offerte sulla base dei criteri applicati all'azione iniziale con l'assistenza di esperti indipendenti nominati dal consorzio stesso, conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 17.

4.   Il consorzio notifica eventuali proposte di modifica della sua composizione alla Commissione, che può opporvisi entro 45 giorni dalla notifica.

Le modifiche della composizione del consorzio associate a proposte di altre modifiche della convenzione di sovvenzione che non sono direttamente legate alle modifiche della composizione richiedono l'approvazione scritta della Commissione.

Sottosezione 5

Controllo e valutazione dei programmi e delle azioni indirette e comunicazione delle informazioni

Articolo 27

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione controlla l'esecuzione delle azioni indirette sulla base delle relazioni periodiche presentate a norma dell'articolo 19, paragrafo 4.

In particolare la Commissione controlla l'attuazione del piano di utilizzo e diffusione delle conoscenze acquisite presentato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1.

A tal fine, la Commissione può avvalersi dell'assistenza di esperti indipendenti nominati a norma dell'articolo 17.

2.   La Commissione istituisce e gestisce un sistema informatico che consente di effettuare tale monitoraggio in modo efficiente e coerente nell'insieme del settimo programma quadro.

Fatto salvo l'articolo 3, la Commissione pubblica su qualsiasi mezzo adeguato le informazioni sui progetti finanziati.

3.   Il monitoraggio e la valutazione di cui all'articolo 7 della decisione n. 1982/2006/CE includono aspetti inerenti all'applicazione del presente regolamento, in particolare gli aspetti concernenti le PMI, e trattano dell'impatto sul bilancio delle modifiche del metodo di calcolo dei costi rispetto al Sesto programma quadro e delle relative conseguenze in termini di oneri amministrativi dei partecipanti.

4.   La Commissione nomina, a norma dell'articolo 17, esperti indipendenti che la assistono nelle valutazioni previste nell'ambito del settimo programma quadro e dei suoi programmi specifici e, se ritenuto necessario, nella valutazione di programmi quadro precedenti.

5.   Inoltre, la Commissione può costituire gruppi di esperti indipendenti, nominati a norma dell'articolo 17, che la consigliano nell'elaborazione e attuazione della politica di ricerca della Comunità.

Articolo 28

Informazioni da mettere a disposizione

1.   Tenuto debitamente conto dell'articolo 3, la Commissione mette a disposizione di qualsiasi Stato membro o Stato associato che ne faccia richiesta tutte le informazioni utili in suo possesso sulle conoscenze acquisite derivanti dai lavori realizzati nell'ambito di un'azione indiretta, a condizione che siano rispettate le condizioni seguenti:

a)

queste informazioni sono pertinenti ai fini della politica pubblica;

b)

i partecipanti non hanno fornito ragioni valide e sufficienti per non comunicare le informazioni in questione.

2.   In nessun caso, la messa a disposizione di informazioni a norma del paragrafo 1 trasferisce agli Stati membri o ai paesi associati cui le informazioni sono trasmesse, diritti o obblighi della Commissione o dei partecipanti.

Tuttavia i destinatari considerano tali informazioni riservate, a meno che queste diventino pubbliche o siano rese accessibili al pubblico da parte dei partecipanti o siano state comunicate alla Commissione senza restrizioni circa la loro riservatezza.

SEZIONE 3

Contributo finanziario della Comunità

Sottosezione 1

Ammissibilità al finanziamento e forme di sovvenzione

Articolo 29

Ammissibilità al finanziamento

1.   Possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità i soggetti giuridici elencati qui di seguito che partecipano ad un'azione indiretta:

a)

tutti i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato o costituiti a norma del diritto comunitario,

b)

tutte le organizzazioni internazionali di interesse europeo,

c)

tutti i soggetti giuridici stabiliti in un paese partner nell'ambito della cooperazione internazionale.

2.   Nel caso della partecipazione di un'organizzazione internazionale diversa da un'organizzazione internazionale di interesse europeo o di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo diverso da un paese associato o da un paese partner nell'ambito della cooperazione internazionale, il contributo finanziario della Comunità può essere concesso a condizione che sia rispettata almeno una delle condizioni seguenti:

a)

se ciò è previsto nei programmi specifici o nel relativo programma di lavoro,

b)

se il contributo è essenziale per l'attuazione dell'azione indiretta,

c)

se tale finanziamento è previsto in un accordo bilaterale scientifico e tecnologico, o in un accordo diverso, tra la Comunità e il paese in cui è stabilito il soggetto giuridico.

Articolo 30

Forme di sovvenzione

1.   Il contributo finanziario della Comunità per le sovvenzioni di cui all'allegato III, lettera a) della decisione n. 1982/2006/CE si basa sul rimborso, integrale o parziale, dei costi ammissibili.

Tuttavia, il contributo finanziario della Comunità può assumere la forma di un finanziamento a tasso forfettario, comprendente anche una tabella di costi unitari, o di un importo forfettario, o può associare il rimborso dei costi ammissibili con finanziamenti a tasso forfettario e importi forfettari. Il contributo finanziario della Comunità può assumere anche la forma di borse o premi.

2.   I programmi di lavoro e gli inviti a presentare proposte specificano le forme di sovvenzione da utilizzare nelle azioni interessate.

3.   I partecipanti provenienti da paesi partner nell'ambito della cooperazione internazionale possono optare per un contributo finanziario della Comunità sotto forma di finanziamento a importi forfettari. La Commissione stabilisce gli importi forfettari applicabili conformemente al regolamento finanziario.

Articolo 31

Rimborso dei costi ammissibili

1.   Le azioni indirette finanziate dalle sovvenzioni sono cofinanziate dai partecipanti.

Il contributo finanziario della Comunità per il rimborso dei costi ammissibili non dà origine ad un profitto.

2.   Si terrà conto delle entrate per il versamento della sovvenzione al termine dell'esecuzione dell'azione.

3.   Per essere ammissibili, i costi sostenuti per l'esecuzione dell'azione indiretta devono soddisfare le condizioni seguenti:

a)

devono essere effettivi;

b)

devono essere stati sostenuti nel corso della durata dell'azione, ad eccezione di quelli sostenuti per l'elaborazione delle relazioni finali qualora ciò sia previsto nella convenzione di sovvenzione;

c)

devono essere stati determinati conformemente ai principi e alle pratiche contabili e di gestione abituali del partecipante e utilizzati all'unico scopo di conseguire gli obiettivi dell'azione indiretta e ottenere i risultati previsti, nel rispetto dei principi di economia, efficienza ed efficacia;

d)

devono essere registrati nella contabilità del partecipante e, in caso di contributi da terzi, devono essere registrati nella contabilità dei terzi in questione;

e)

devono essere al netto dei costi non ammissibili, in particolare tasse indirette identificabili (ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto), diritti, interessi debitori, accantonamenti per possibili perdite od oneri futuri, perdite di cambio, costi relativi ai redditi da capitale, costi dichiarati, sostenuti o rimborsati rispetto a un altro progetto della Comunità, debiti e oneri ad essi relativi, spese eccessive o sconsiderate, e qualsiasi altro costo che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere da a) a d).

Ai fini della lettera a), i costi medi di personale possono essere utilizzati se sono conformi alle pratiche e ai principi contabili e di gestione del partecipante e non differiscono in modo significativo dai costi effettivi.

4.   Il contributo finanziario della Comunità viene calcolato in riferimento al costo complessivo dell'azione indiretta, ma il suo rimborso si basa sui costi dichiarati da ciascun partecipante.

Articolo 32

Costi ammissibili diretti e indiretti

1.   I costi ammissibili sono composti da costi attribuibili direttamente all'azione, qui di seguito «costi diretti ammissibili» e, se del caso, da costi che non possono essere attribuiti direttamente all'azione ma che sono stati sostenuti in relazione diretta con i costi diretti ammissibili attribuiti all'azione, qui di seguito «costi indiretti ammissibili».

2.   Il rimborso dei costi ai partecipanti si basa sui loro costi ammissibili diretti e indiretti.

Conformemente all'articolo 31, paragrafo 3, lettera c), i partecipanti possono utilizzare un metodo di calcolo semplificato dei loro costi indiretti ammissibili a livello del loro soggetto giuridico se ciò è conforme ai loro principi e alle pratiche contabili e di gestione abituali. I principi da seguire al riguardo figurano nella convenzione di sovvenzione tipo.

3.   La convenzione di sovvenzione può limitare il rimborso dei costi indiretti ammissibili ad una percentuale massima dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, in particolare per le azioni di coordinamento e sostegno e, se del caso, le azioni di formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori.

4.   In deroga al paragrafo 2, per la copertura dei costi indiretti ammissibili, i partecipanti possono optare per un tasso forfettario dei loro costi diretti ammissibili totali, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto o del rimborso dei costi di terzi.

La Commissione stabilisce siffatti tassi forfettari in base ad una stretta approssimazione dei costi indiretti reali interessati, conformemente al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione.

5.   Gli organismi pubblici senza scopo di lucro, gli istituti di istruzione secondaria e superiore, gli organismi di ricerca e le PMI, che non sono in grado di individuare con certezza i propri costi indiretti reali per l'azione interessata, quando partecipano a meccanismi di finanziamento che comprendono attività di ricerca e sviluppo tecnologico e dimostrazione, di cui all'articolo 33, possono optare per un tasso forfettario equivalente al 60 % dei costi diretti ammissibili totali per sovvenzioni concesse in base ad inviti a presentare proposte con scadenza anteriore al 1o gennaio 2010.

Al fine di facilitare la transizione alla piena applicazione del principio generale di cui al paragrafo 2, la Commissione stabilisce, per le sovvenzioni concesse in base ad inviti a presentare proposte con scadenza successiva al 31 dicembre 2009, un tasso forfettario di livello appropriato, che dovrebbe essere un'approssimazione dei costi indiretti reali pertinenti ma non inferiore al 40 %. Esso si baserà su una valutazione della partecipazione da parte di organismi pubblici senza scopo di lucro, istituti di istruzione secondaria e superiore, organismi di ricerca e PMI che non sono in grado di individuare con certezza i propri costi indiretti reali per l'azione interessata.

6.   Tutti i tassi forfettari figurano nella convenzione di sovvenzione tipo.

Articolo 33

Limiti massimi di finanziamento

1.   Per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50 % dei costi totali ammissibili.

Tuttavia, nel caso di organismi pubblici senza scopo di lucro, istituti di istruzione secondaria e superiore, organismi di ricerca e PMI, può raggiungere al massimo il 75 % dei costi totali ammissibili.

Per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo della sicurezza, può raggiungere al massimo il 75 % nel caso dello sviluppo di capacità in settori aventi un mercato di dimensioni molto limitate e a rischio di fallimento e per lo sviluppo accelerato di attrezzature in risposta a nuove minacce.

2.   Per le attività di dimostrazione, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50 % dei costi totali ammissibili.

3.   Per le attività sostenute da azioni di ricerca di frontiera, azioni di coordinamento e sostegno e azioni per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 100 % dei costi totali ammissibili.

4.   Per le attività di gestione, compresi i certificati relativi agli stati finanziari e altre attività non menzionate ai paragrafi 1, 2 e 3, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 100 % dei costi totali ammissibili.

Le altre attività di cui al primo comma comprendono, tra l'altro, la formazione in azioni che non rientrano nel meccanismo di finanziamento per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il coordinamento, il collegamento in rete e la diffusione.

5.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, per determinare il contributo finanziario della Comunità si prendono in considerazione i costi ammissibili e le entrate.

6.   I paragrafi da 1 a 5 si applicano, se del caso, alle azioni indirette per le quali si utilizza un finanziamento a tasso forfettario o un importo forfettario per l'insieme dell'azione indiretta.

Articolo 34

Relazioni e audit dei costi ammissibili.

1.   I partecipanti devono presentare alla Commissione relazioni periodiche concernenti i costi ammissibili, gli interessi finanziari derivanti dai prefinanziamenti, e le entrate in relazione all'azione indiretta interessata, se del caso, un certificato relativo agli stati finanziari, a norma del regolamento finanziario e delle sue modalità di esecuzione.

Occorre notificare anche l'esistenza di un cofinanziamento in relazione all'azione interessata, certificato, se del caso, da un certificato di audit.

2.   In deroga al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione, è obbligatorio un certificato relativo agli stati finanziari solo qualora l'importo cumulativo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo versati a un partecipante sia pari o superiore a 375 000 EUR per un'azione indiretta.

Tuttavia, per le azioni indirette di durata pari o inferiore a 2 anni, è richiesto ai partecipanti non più di un certificato relativo agli stati finanziari, alla fine del progetto.

I certificati relativi agli stati finanziari non sono necessari per le azioni indirette interamente rimborsate con importi forfettari o finanziamenti a tasso forfettario.

3.   Per gli organismi pubblici, gli organismi di ricerca, gli istituti di istruzione secondaria e superiore il certificato relativo agli stati finanziari, a norma del paragrafo 1, può essere elaborato da un funzionario pubblico competente.

Articolo 35

Reti di eccellenza

1.   Il programma di lavoro prevede le forme di sovvenzione da utilizzare per le reti di eccellenza.

2.   Se il contributo finanziario della Comunità alle reti di eccellenza assume la forma di un importo forfettario, esso è calcolato in funzione del numero di ricercatori coinvolti nella rete di eccellenza e della durata dell'azione. Il valore unitario per gli importi forfettari è 23 500 EUR per anno e per ricercatore.

Tale importo viene adeguato dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario e alle modalità di esecuzione.

3.   Il programma di lavoro stabilisce il numero massimo di partecipanti e, se del caso, il numero massimo di ricercatori che possono essere utilizzati come base di calcolo dell'importo forfettario massimo. Tuttavia i partecipanti che superano i massimali previsti per il calcolo del contributo finanziario possono partecipare secondo le modalità previste.

4.   Il versamento avviene a scadenze periodiche.

Questi versamenti periodici sono effettuati conformemente alla valutazione dell'attuazione progressiva del programma congiunto di attività mediante la misurazione dell'integrazione delle risorse e delle capacità di ricerca in base ad indicatori concordati con il consorzio e specificati nella convenzione di sovvenzione.

Sottosezione 2

Pagamento, ripartizione, recupero e garanzie

Articolo 36

Pagamento e ripartizione

1.   Il contributo finanziario della Comunità è immediatamente versato ai partecipanti tramite il coordinatore.

2.   Il coordinatore tiene dei registri che consentano di accertare in qualsiasi momento la quota del finanziamento comunitario distribuita ad ogni partecipante.

Il coordinatore, su richiesta, comunica dette informazioni alla Commissione.

Articolo 37

Recupero

La Commissione può adottare una decisione di recupero conformemente al regolamento finanziario.

Articolo 38

Meccanismo di copertura dei rischi

1.   La responsabilità finanziaria di ciascun partecipante si limita ai suoi debiti, fatti salvi i paragrafi da 2 a 5.

2.   Al fine di gestire il rischio legato al mancato recupero di importi dovuti alla Comunità, la Commissione istituisce e amministra un fondo di garanzia dei partecipanti (in appresso «il fondo») conformemente all'allegato.

Gli interessi finanziari generati dal fondo sono aggiunti a quest'ultimo e servono esclusivamente agli scopi stabiliti all'allegato, punto 3, fatto salvo il punto 4 del medesimo.

3.   Il contributo al fondo da parte di un partecipante ad un'azione indiretta che assume la forma di una sovvenzione non supera il 5 % del contributo finanziario della Comunità dovuto al partecipante. Al termine dell'azione l'importo versato al fondo è restituito al partecipante, mediante il coordinatore, fatto salvo il paragrafo 4.

4.   Se l'interesse generato dal fondo è insufficiente a coprire le somme dovute alla Comunità, la Commissione può dedurre dall'importo da restituire al partecipante al massimo l'1 % del contributo finanziario della Comunità allo stesso.

5.   La deduzione di cui al paragrafo 4 non si applica agli organismi pubblici, ai soggetti giuridici la cui partecipazione all'azione indiretta è garantita da uno Stato membro o da un paese associato, e agli istituti di istruzione secondaria e superiore.

6.   La Commissione effettua una verifica ex ante unicamente della capacità finanziaria dei coordinatori e dei partecipanti diversi da quelli di cui al paragrafo 5 che chiedano un contributo finanziario della Comunità per un'azione indiretta superiore a 500 000 EUR, salvo casi eccezionali e in particolare qualora, in base alle informazioni già disponibili, vi siano motivi giustificati per dubitare della capacità finanziaria di detti partecipanti.

7.   Il fondo è considerato una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. Non possono essere richieste o imposte ai partecipanti ulteriori garanzie o cauzioni.

CAPO III

DIFFUSIONE, UTILIZZO E DIRITTI DI ACCESSO

SEZIONE 1

Conoscenze acquisite

Sottosezione 1

Proprietà

Articolo 39

Proprietà delle conoscenze acquisite

1.   Le conoscenze acquisite derivanti dai lavori effettuati nell'ambito di azioni indirette diverse da quelle di cui al paragrafo 3 sono di proprietà dei partecipanti che hanno svolto i lavori che hanno portato a queste conoscenze.

2.   Se i dipendenti o il personale di altro tipo che lavorano per un partecipante possono rivendicare diritti sulle conoscenze acquisite, il partecipante garantisce che questi diritti possano essere esercitati in modo compatibile con gli obblighi che gli incombono nel quadro della convenzione di sovvenzione.

3.   Le conoscenze acquisite sono di proprietà della Comunità nei casi seguenti:

a)

azioni di coordinamento e sostegno che consistono in un acquisto di beni o servizi, conformemente alle norme concernenti gli appalti pubblici stabilite nel regolamento finanziario;

b)

azioni di coordinamento e sostegno concernenti gli esperti indipendenti.

Articolo 40

Comproprietà delle conoscenze acquisite

1.   Se più partecipanti hanno effettuato congiuntamente lavori che hanno generato conoscenze acquisite e se la loro quota rispettiva di partecipazione a tali lavori non può essere definita, essi sono comproprietari di queste conoscenze acquisite.

Essi definiscono un accordo per quanto concerne la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà secondo i termini della convenzione di sovvenzione.

2.   Qualora non sia stato ancora concluso un accordo di comproprietà, ciascuno dei comproprietari è autorizzato a concedere licenze non esclusive a terzi, senza il diritto di cedere sublicenze, a condizione di:

a)

informare preventivamente gli altri comproprietari;

b)

garantire un'equa e ragionevole compensazione agli altri comproprietari.

3.   Su richiesta, la Commissione fornisce orientamenti su eventuali aspetti da inserire negli accordi di comproprietà.

Articolo 41

Proprietà delle conoscenze acquisite da parte di gruppi specifici

Per le azioni destinate a gruppi specifici, non si applicano l'articolo 39, paragrafo 1, e l'articolo 40, paragrafo 1. In tal caso, se non altrimenti convenuto dai partecipanti, le conoscenze acquisite cadono in comproprietà dei partecipanti del gruppo specifico che beneficia dell'azione.

Quando i proprietari di tali conoscenze acquisite non sono membri di tale gruppo, si adoperano affinché il gruppo benefici di tutti i diritti su tali conoscenze acquisite necessari ai fini dell'utilizzo e della diffusione delle stesse, conformemente alle modalità stabilite nell'allegato tecnico della convenzione di sovvenzione.

Articolo 42

Trasferimento di conoscenze acquisite

1.   Il proprietario delle conoscenze acquisite può trasferirle a qualsiasi soggetto giuridico, fatti salvi i paragrafi da 2 a 5 e l'articolo 43.

2.   Se un partecipante trasferisce la proprietà di conoscenze acquisite, trasferisce al cessionario i suoi obblighi riguardo a dette conoscenze acquisite, compreso l'obbligo di ritrasferire gli stessi a ciascun cessionario successivo, conformemente alla convenzione di sovvenzione.

3.   Fatti salvi gli obblighi in materia di riservatezza, qualora il partecipante debba cedere diritti di accesso, deve informarne preventivamente gli altri partecipanti alla stessa azione, fornendo informazioni sufficienti sul nuovo proprietario delle conoscenze acquisite per consentir loro di esercitare i loro diritti di accesso, ai sensi della convenzione di sovvenzione.

Tuttavia, gli altri partecipanti possono, mediante accordo scritto, rinunciare al diritto di notifica preventiva individuale in caso di trasferimenti di proprietà da un partecipante ad un terzo specificatamente individuato.

4.   A seguito della notifica, effettuata a norma del paragrafo 3, primo comma gli altri partecipanti possono opporsi a qualsiasi trasferimento di proprietà qualora possano dimostrare che pregiudica i loro diritti di accesso.

Qualora uno degli altri partecipanti possa dimostrare che i suoi diritti sarebbero pregiudicati, il trasferimento previsto non avviene fino a quando i partecipanti interessati non giungono ad un accordo.

5.   Se del caso, la convenzione di sovvenzione può stabilire che la Commissione deve essere avvertita preventivamente di eventuali intenzioni di trasferire la proprietà o di concedere una licenza esclusiva a terzi stabiliti in un paese terzo non associato al settimo programma quadro.

Articolo 43

Tutela della competitività europea e dei principi etici

Per quanto concerne le conoscenze acquisite, la Commissione può opporsi ad un trasferimento di proprietà o alla concessione di una licenza esclusiva a terzi stabiliti in un paese terzo non associato al settimo programma quadro, se non ritiene tale trasferimento conforme agli interessi dello sviluppo della competitività dell'economia europea o ai principi etici ovvero a considerazioni sulla sicurezza.

In tal caso, il trasferimento di proprietà o la cessione di licenze esclusive non avviene, a meno che la Commissione ritenga che siano state adottate misure di salvaguardia adeguate.

Sottosezione 2

Protezione, pubblicazione, diffusione e utilizzo

Articolo 44

Protezione di conoscenze acquisite

1.   Qualora le conoscenze acquisite possano dar luogo ad applicazioni industriali o commerciali, il loro proprietario assicura una protezione adeguata ed efficace delle stesse, tenendo in debito conto i suoi interessi legittimi e gli interessi legittimi, in particolare gli interessi commerciali, degli altri partecipanti all'azione indiretta in questione.

Qualora un partecipante che non è il proprietario delle conoscenze acquisite faccia valere il suo interesse legittimo, deve comunque dimostrare che ne deriverebbe un danno di una gravità sproporzionata.

2.   Qualora le conoscenze acquisite possano dar luogo ad applicazioni industriali o commerciali e il loro proprietario non le protegga e non le trasferisca ad un altro partecipante, ad un soggetto collegato stabilito in uno Stato membro o paese associato o a terzi stabiliti in uno Stato membro o paese associato insieme agli obblighi correlati, conformemente all'articolo 42, non è possibile procedere ad un'attività di diffusione senza informarne preventivamente la Commissione.

In tal caso la Commissione, con l'accordo del partecipante interessato, può assumersi la proprietà di queste conoscenze acquisite e adottare misure per proteggerle in modo adeguato ed efficace. Il partecipante in questione può opporvisi soltanto se può dimostrare che i suoi interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi.

Articolo 45

Menzione concernente il sostegno finanziario della Comunità

Le pubblicazioni, le richieste di brevetti depositate da un partecipante o a suo nome, o qualsiasi altra attività di diffusione concernente conoscenze acquisite deve contenere una menzione, che può includere mezzi visivi, che precisi che queste conoscenze acquisite sono state prodotte con l'aiuto del sostegno finanziario della Comunità.

La formulazione di tale menzione è stabilita nella convenzione di sovvenzione.

Articolo 46

Utilizzo e diffusione

1.   I partecipanti utilizzano, o garantiscono che siano utilizzate, le conoscenze acquisite di loro proprietà.

2.   I partecipanti garantiscono che le conoscenze acquisite di loro proprietà siano diffuse il più rapidamente possibile. Se i partecipanti omettono di farlo, la Commissione può diffondere essa stessa tali conoscenze acquisite. La convenzione di sovvenzione può stabilire limiti di tempo a tale proposito.

3.   Le attività di diffusione devono essere compatibili con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi di riservatezza e i legittimi interessi del proprietario delle conoscenze acquisite.

4.   Prima di avviare un'attività di diffusione, occorre avvertire gli altri partecipanti interessati.

A seguito della notifica, gli altri partecipanti possono opporsi qualora ritengano che i loro interessi legittimi in relazione a tali conoscenze acquisite o preesistenti possano risultare significativamente lesi. In tal caso, l'attività di diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare questi interessi legittimi.

SEZIONE 2

Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti e alle conoscenze acquisite

Articolo 47

Conoscenze preesistenti coperte

Mediante accordo scritto i partecipanti possono stabilire le conoscenze preesistenti necessarie ai fini dell'azione indiretta escludendo, se del caso, alcuni elementi specifici.

Articolo 48

Principi

1.   Tutte le richieste concernenti diritti di accesso sono effettuate per iscritto.

2.   Se non altrimenti stabilito dal proprietario delle conoscenze preesistenti o acquisite, i diritti di accesso non conferiscono alcun diritto di concedere sublicenze.

3.   È possibile concedere licenze esclusive per le conoscenze preesistenti o acquisite, a condizione che i tutti i partecipanti dichiarino per iscritto che rinunciano ai loro diritti di accesso.

4.   Fatto salvo il paragrafo 3, qualsiasi accordo che preveda, per i partecipanti o i terzi, diritti di accesso alle conoscenze acquisite o preesistenti deve garantire che vengano mantenuti i potenziali diritti di accesso di altri partecipanti.

5.   Fatti salvi gli articoli 49 e 50 e la convenzione di sovvenzione, i partecipanti alla stessa azione si informano a vicenda il più rapidamente possibile di qualsiasi limitazione alla concessione di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti o di qualsiasi altra restrizione che possa incidere significativamente sulla concessione di diritti di accesso.

6.   La cessazione della sua partecipazione ad un'azione indiretta non incide in alcun modo sull'obbligo del partecipante di concedere tali diritti di accesso agli altri partecipanti all'azione in questione, conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dalla convenzione di sovvenzione.

Articolo 49

Diritti di accesso ai fini dell'esecuzione di azioni indirette

1.   I diritti di accesso alle conoscenze acquisite sono concessi agli altri partecipanti alla stessa azione indiretta, qualora queste siano necessarie per consentire a tali partecipanti di svolgere il loro lavoro nell'ambito dell'azione in questione.

Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.

2.   I diritti di accesso alle conoscenze preesistenti sono concessi agli altri partecipanti alla stessa azione indiretta, qualora queste siano necessarie per consentire a tali partecipanti di svolgere il loro lavoro nell'ambito dell'azione in questione, a condizione che il partecipante interessato sia autorizzato a concederli.

Questi diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito, se non diversamente convenuto da tutti i partecipanti prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione.

Gli esecutori di RST concedono gratuitamente i diritti di accesso alle conoscenze preesistenti.

Articolo 50

Diritti di accesso ai fini dell'utilizzo

1.   I partecipanti alla stessa azione indiretta beneficiano di diritti di accesso alle conoscenze acquisite, qualora queste siano necessarie per l'utilizzo delle proprie conoscenze acquisite.

Previo accordo, tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito.

2.   I partecipanti alla stessa azione indiretta beneficiano di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti, se necessario all'utilizzo delle proprie conoscenze acquisite, a condizione che il partecipante interessato sia autorizzato a concederli.

Previo accordo, tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito.

3.   Anche un soggetto collegato stabilito in uno Stato membro o in un paese associato beneficia dei diritti di accesso, di cui ai paragrafi 1 e 2, alle conoscenze acquisiste o preesistenti alle stesse condizioni del partecipante cui è collegato, salvo disposizione contraria della convenzione di sovvenzione o dell'accordo consortile.

4.   Una richiesta di diritti di accesso di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 può essere inoltrata fino ad un anno dopo il verificarsi di uno degli eventi elencati qui di seguito:

a)

fine dell'azione indiretta;

b)

cessazione delle partecipazione del proprietario delle conoscenze preesistenti o acquisite interessate.

I partecipanti interessati, tuttavia, possono concordare una data limite diversa.

5.   Previo l'accordo di tutti i proprietari interessati, un esecutore di RST può ottenere, a condizioni eque e ragionevoli da concordare, i diritti di accesso alle conoscenze acquisite per poter svolgere ulteriori attività di ricerca.

6.   Gli esecutori di RST concedono gratuitamente, o a condizioni eque e ragionevoli da convenire prima della firma della convenzione di sovvenzione, l'accesso alle conoscenze preesistenti necessarie per utilizzare le conoscenze acquisite prodotte nell'ambito dell'azione indiretta.

Articolo 51

Disposizioni supplementari concernenti i diritti di accesso per le azioni di ricerca di «frontiera» e le azioni destinate a gruppi specifici

1.   I partecipanti alla medesima azione di ricerca di frontiera beneficiano di diritti di accesso a titolo gratuito alle conoscenze acquisite e preesistenti ai fini dell'esecuzione o del perseguimento di ulteriori attività di ricerca.

I diritti di accesso da usarsi a fini diversi dal perseguimento di ulteriori attività di ricerca sono gratuiti, salvo disposizione contraria della convenzione di sovvenzione.

2.   Quando il gruppo specifico che beneficia dell'azione indiretta è rappresentato da un soggetto giuridico che partecipa all'azione al suo posto, tale soggetto giuridico è autorizzato a concedere sublicenze sugli eventuali diritti di accesso di cui dispone a quelli tra i suoi membri che sono stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato.

CAPO IV

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Articolo 52

1.   La Comunità può concedere un contributo alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per coprire i rischi legati ai prestiti concessi o garanzie che la BEI effettua a sostegno degli obiettivi di ricerca stabiliti nell'ambito del settimo programma di ricerca (meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi).

2.   La BEI offre questi prestiti o garanzie nel rispetto dei principi di giustizia, trasparenza, imparzialità e equità.

3.   La Commissione ha il diritto di opporsi all'uso del meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi per determinati prestiti o garanzie, a condizioni da stabilire nella convenzione di sovvenzione, conformemente ai programmi di lavoro.

CAPO V

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 53

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 18 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

M. VANHANEN


(1)  Parere del 5 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 203 del 25.8.2006, pag. 1.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 dicembre 2006.

(4)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).

(7)  GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

(8)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

(9)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(10)  GU L 314 del 30.12.2001, pag. 1.

(11)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(12)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(13)  GU L 75 del 22.3.2005, pag. 67.


ALLEGATO

FONDO DI GARANZIA PER I PARTECIPANTI

1.

Il fondo sarà gestito dalla Comunità rappresentata dalla Commissione in qualità di agente esecutivo a nome dei partecipanti, alle condizioni che saranno stabilite dalla convenzione di sovvenzione tipo.

La Commissione affiderà la gestione finanziaria del fondo alla Banca europea per gli investimenti o, conformemente all'articolo 14, lettera b), ad un istituto finanziario appropriato (in appresso «banca di deposito»). La banca di deposito gestisce il fondo secondo le istruzioni impartite dalla Commissione.

2.

La Commissione può pareggiare, a partire dal prefinanziamento iniziale dovuto al consorzio, il contributo dei partecipanti al fondo e versarlo al fondo a nome loro.

3.

Se un partecipante deve versare degli importi alla Comunità, la Commissione, fatte salve le sanzioni che possono essere comminate al partecipante inadempiente conformemente al regolamento finanziario, può:

a)

ordinare alla banca di deposito di trasferire direttamente l'importo dovuto dal fondo al coordinatore dell'azione indiretta, se questa è ancora in corso, ed i restanti partecipanti convengono di applicarlo in modo identico riguardo ai suoi obiettivi, conformemente all'articolo 18, paragrafo 4. Gli importi trasferiti dal fondo saranno considerati contributi finanziari della Comunità; oppure

b)

se l'azione indiretta è cessata o già conclusa, procedere al recupero effettivo dell'importo in questione dal fondo.

La Commissione emetterà un ordine di recupero a favore del fondo nei confronti del partecipante. La Commissione può adottare a tal fine una decisione di recupero conformemente al regolamento finanziario.

4.

Gli importi recuperati dal fondo durante il settimo programma quadro costituiranno entrate ad esso destinate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento finanziario.

Non appena sarà completata l'esecuzione di tutte le sovvenzioni nell'ambito del settimo programma quadro, tutti gli importi residui del fondo saranno recuperati dalla Commissione ed iscritti nel bilancio della Comunità, fatte salve decisioni in merito all'Ottavo programma quadro.