27.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 377/176


REGOLAMENTO (CE) N. 1900/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3922/91 (2) prevede nell'allegato III requisiti tecnici e procedure amministrative comuni applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili. Tali requisiti e procedure armonizzati si applicano a tutti gli aeromobili utilizzati dagli operatori comunitari, a prescindere dal fatto che siano immatricolati in uno Stato membro o in un paese terzo.

(2)

Le misure necessarie per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3922/91 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3).

(3)

In particolare, la Commissione ha il potere di stabilire le modalità secondo cui, come stabilito dal regolamento (CEE) n. 3922/91, i requisiti tecnici e le procedure amministrative comuni di cui all'allegato III di tale regolamento possano essere modificati o integrati, o uno Stato membro possa essere esentato dall'applicarli. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di tale regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(4)

Ove, per imperativi motivi di urgenza legati al mantenimento di un livello sufficiente di sicurezza aerea, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione può applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell'adozione di determinate misure.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3922/91,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3922/91 è modificato come segue:

1)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, il testo del quarto comma è sostituito dal seguente:

«In questo caso, la Commissione notifica la decisione a tutti gli Stati membri, i quali sono allora legittimati ad applicare la misura in oggetto. Le pertinenti disposizioni dell'allegato III possono anche essere modificate secondo l'articolo 11 per tenere conto di tale misura.»;

b)

al paragrafo 4, il testo del quarto comma è sostituito dal seguente:

«In questo caso, la Commissione notifica la decisione a tutti gli Stati membri, i quali sono allora legittimati ad applicare tale misura. Le pertinenti disposizioni dell'allegato III possono anche essere modificate secondo l'articolo 11 per tenere conto di tale misura.»;

2)

l'articolo 11 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, imposte dal progresso scientifico e tecnico e che modificano le regole tecniche e le procedure amministrative comuni elencate nell'allegato III, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3. Per imperativi motivi d'urgenza, la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 12, paragrafo 4.»;

b)

al paragrafo 2 le parole «all'articolo 12» sono sostituite dalle parole «all'articolo 12, paragrafo 3»;

3)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza aerea (in seguito denominato» il comitato«).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2006

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Josep BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  Parere del Parlamento europeo del 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 dicembre 2006.

(2)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).