20.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 364/66 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1887/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2006
recante riapertura della pesca della sogliola nella zona CIEM III a, III b, c, d (acque CE) per le navi battenti bandiera svedese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006. |
(2) |
Il 6 ottobre 2006 la Svezia ha comunicato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, che avrebbe chiuso la pesca della sogliola nelle acque della zona CIEM III a, III b, c, d per le navi battenti la sua bandiera, a decorrere dal 6 ottobre 2006. |
(3) |
Il 1o novembre 2006 la Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93, e dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ha adottato il regolamento (CE) n. 1631/2006 recante divieto di pesca della sogliola nelle zone CIEM IIIa, IIIb, c, d per le navi battenti bandiera svedese, con effetto a decorrere dalla stessa data. |
(4) |
Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità svedesi, all'interno del contingente svedese per la zona III a, III b, c, d è ancora disponibile un quantitativo di sogliola. Occorre quindi autorizzare la pesca della sogliola nelle acque suddette per le navi battenti bandiera svedese o immatricolate in Svezia. |
(5) |
È necessario che tale autorizzazione prenda effetto il 24 novembre 2006, in modo che il quantitativo di sogliola di cui trattasi possa essere pescato prima della fine del corrente anno. |
(6) |
Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1631/2006 con effetto a decorrere dal 24 novembre 2006. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1631/2006 è abrogato.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 24 novembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
(3) GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2006 (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 10).
ALLEGATO
N. |
64 |
Stato membro |
Svezia |
Stock |
SOL/3A/BCD |
Specie |
Sogliola (Solea solea) |
Zona |
III a, III b, c, d (acque CE) |
Data |
24 novembre 2006 — Riapertura |