25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1739/2006 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 2006

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di silicone originario della Federazione russa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

A seguito del regolamento (CE) n. 2229/2003 del Consiglio (2) è stato fissato un dazio antidumping definitivo alle importazioni di silicone originario della Russia. Il tasso del dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni della SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, regione degli Urali, Russia e della sua società collegata ZAO KREMNY, Irkutsk, regione di Irkutsk, Russia ammonta al 22,7 %. La Commissione ha accettato un impegno offerto da tali società con decisione 2004/445/CE (3).

1.2.   Richiesta di riesame intermedio

(2)

Il 6 febbraio 2006 è pervenuta alla Commissione una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di silicone originario della Federazione russa.

(3)

La domanda è stata trasmessa dalla SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, regione degli Urali, Russia e dalla sua società collegata ZAO KREMNY, Irkutsk, regione di Irkutsk, Russia («il richiedente») limitatamente alla determinazione del dumping nei confronti del richiedente.

(4)

La richiesta comporta elementi di prova sufficienti a far ritenere che le circostanze che hanno determinato l’istituzione delle misure siano mutate e che tale evoluzione abbia carattere permanente.

(5)

Con un avviso (di seguito «l’avviso di apertura») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), la Commissione ha di conseguenza avviato un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di silicone, attualmente classificabile nel codice NC 2804 69 00, originario della Federazione russa.

(6)

La Commissione ha formalmente avvisato dell’avvio dell’inchiesta il richiedente, il paese esportatore e le associazioni dei produttori comunitari. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell’avviso di apertura; al richiedente è stato inviato un questionario.

(7)

Periodo dell’inchiesta: 1o aprile 2005-31 marzo 2006.

2.   RITIRO DELLA DOMANDA E CHIUSURA DEL RIESAME INTERMEDIO

(8)

Il 29 maggio 2006, cioè prima della trasmissione di una risposta al questionario, il richiedente ha formalmente ritirato la domanda.

(9)

Si è esaminato se fosse giustificata una continuazione d’ufficio dell’inchiesta nonostante il ritiro sopra menzionato. D’altro canto, visto che la domanda era stata ritirata nella prima fase dell’inchiesta, non si sono ottenuti elementi di prova sul periodo dell’inchiesta in corso, né risultati preliminari che consentissero di continuare l’inchiesta.

(10)

Le informazioni fornite nella domanda del richiedente non hanno arrecato elementi di prova che dimostrassero che la chiusura del riesame sarebbe stata contraria agli interessi comunitari.

(11)

Tutte le parti interessate sono state informate dell’intenzione di chiudere il procedimento. Una parte interessata ha riferito che il richiedente continuava ad esportare il prodotto interessato nella CE a prezzi di dumping e che, di conseguenza, l’inchiesta doveva continuare. Occorre peraltro notare che la chiusura dell’inchiesta non implica l’eliminazione della misura antidumping già in vigore per ripristinare pratiche commerciali leali. L’obiezione è stata quindi respinta.

(12)

Altre due parti interessate si sono anch’esse pronunciate a favore della continuazione dell’inchiesta al fine di eliminare le misure, vista la presunta penuria di approvvigionamenti nella CE. Questo punto, peraltro, non rientra nell’ambito dell’inchiesta, limitata alla rivalutazione del margine di dumping di un esportatore. Di conseguenza, la continuazione dell’inchiesta non modificherebbe in alcun caso il livello delle misure alle quali sono soggetti gli altri esportatori. Non è possibile, quindi, trattare il problema della penuria di approvvigionamenti in modo non discriminatorio.

(13)

Si decide quindi di chiudere l’attuale riesame intermedio delle misure antidumping definitive applicabili alle importazioni nella Comunità di silicone originario della Federazione russa. Vanno mantenute le misure antidumping attualmente in vigore nei confronti del richiedente, a prescindere dalla loro durata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È chiuso il riesame intermedio parziale conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, relativamente alle misure antidumping applicabili alle importazioni di silicone originario della Federazione russa, in forza del regolamento (CE) n. 2229/2003.

2.   Sono mantenute le misure antidumping attualmente in vigore nei confronti della SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, regione degli Urali, Russia e della ZAO KREMNY, Irkutsk, regione di Irkutsk, Russia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 339 del 24.12.2003, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 821/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 1).

(3)  GU L 127 del 29.4.2004, pag. 114.

(4)  GU C 82 del 5.4.2006, pag. 64.