17.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 286/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1546/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 la Commissione è tenuta ad adottare, se necessario, misure di attuazione delle norme di base comuni per la sicurezza dell'aviazione in tutta la Comunità europea. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (2) è stato il primo atto normativo contenente tali misure.

(2)

Sono necessarie misure che precisino ulteriormente le norme di base comuni, in particolare per far fronte al rischio crescente connesso all'introduzione di esplosivi liquidi negli aeromobili. Tali misure devono essere riesaminate ogni sei mesi, alla luce dell’evoluzione tecnica, delle implicazioni di carattere operativo per gli aeroporti e dell’impatto sui passeggeri.

(3)

A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti di interferenza illecita, le misure istituite nell’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 devono essere segrete e non devono essere pubblicate. La stessa regola vale necessariamente per tutti gli atti modificativi. I passeggeri devono comunque essere chiaramente informati delle regole applicabili agli articoli che non possono essere introdotti negli aeromobili.

(4)

Il regolamento (CE) n. 622/2003 deve essere modificato di conseguenza.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Ai fini della riservatezza del presente allegato si applica l’articolo 3 del suddetto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1).

(2)  GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 240/2006 (GU L 40 dell'11.2.2006, pag. 3).


ALLEGATO

A norma dell’articolo 1, l'allegato è segreto e non dev'essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.