4.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1184/2006 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2006

relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli

(Versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (2), è stato modificato nel suo contenuto (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Secondo l’articolo 36 del trattato, l’applicazione alla produzione ed al commercio di prodotti agricoli delle regole di concorrenza previste dal trattato costituisce uno degli elementi della politica agricola comune e che le disposizioni del presente regolamento dovranno pertanto essere completate tenendo conto dello sviluppo di tale politica.

(3)

Le regole di concorrenza relative agli accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo 81 del trattato, nonché allo sfruttamento abusivo delle posizioni dominanti, debbono essere applicate alla produzione ed al commercio dei prodotti agricoli, nei limiti in cui la loro applicazione non ostacoli il funzionamento delle organizzazioni nazionali dei mercati agricoli e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi della politica agricola comune.

(4)

È opportuno riservare una particolare attenzione alla situazione delle associazioni di imprenditori agricoli nella misura in cui esse abbiano segnatamente per oggetto la produzione o il commercio in comune dei prodotti agricoli o l’utilizzazione d’impianti comuni, salvo che detta azione comune escluda la concorrenza o pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi dell’articolo 33 del trattato.

(5)

Sia al fine di non compromettere lo sviluppo della politica agricola comune, che per assicurare la certezza giuridica ed un trattamento non discriminatorio alle imprese interessate, la Commissione, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia, è sola competente per accertare se siano adempiute le condizioni di cui ai due precedenti considerando, relativamente agli accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo 81 del trattato.

(6)

Per l’attuazione, nell’ambito dello sviluppo della politica agricola comune, delle regole relative agli aiuti alla produzione o al commercio dei prodotti agricoli, la Commissione deve essere messa in condizione di redigere un inventario degli aiuti esistenti, nuovi o progettati, di presentare agli Stati membri le osservazioni utili e di proporre loro misure adeguate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli articoli da 81 a 86 del trattato, nonché le disposizioni adottate per la loro esecuzione, si applicano a tutti gli accordi, decisioni e pratiche, di cui all’articolo 81, paragrafo 1, e all’articolo 82 del trattato, riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti elencati all’allegato I del trattato, fatte salve le disposizioni del seguente articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 2

1.   L’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo 1 del presente regolamento che costituiscono parte integrante di un’organizzazione nazionale di mercato o che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi enunciati nell’articolo 33 del trattato.

Non si applica in particolare agli accordi, decisioni e pratiche di imprenditori agricoli, di associazioni di imprenditori agricoli o di associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro, nella misura in cui, senza che ne derivi l’obbligo di praticare un prezzo determinato, riguardino la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l’utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza sia esclusa o che siano compromessi gli obiettivi dell’articolo 33 del trattato.

2.   Previa consultazione degli Stati membri e udite le imprese o associazioni d’imprese interessate o ogni altra persona fisica o giuridica che essa reputi necessario interpellare, la Commissione, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia, è sola competente per accertare, mediante decisione da pubblicarsi, per quali accordi, decisioni e pratiche ricorrano le condizioni previste al paragrafo 1.

La Commissione procede a tale accertamento d’ufficio o su richiesta di un’autorità competente di uno Stato membro oppure di un impresa o associazione di imprese interessate.

3.   La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione. Essa deve tener conto dell’interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

Articolo 3

Le disposizioni del paragrafo 1 e del paragrafo 3, prima frase, dell’articolo 88 del trattato si applicano agli aiuti concessi alla produzione o al commercio dei prodotti elencati nell’allegato I del trattato.

Articolo 4

Il regolamento n. 26 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN


(1)  Parere del Parlamento europeo del 27 aprile 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU 30 del 20.4.1962, pag. 993/62. Regolamento modificato dal regolamento n. 49 (GU 53 dell’1.7.1962, pag. 1571/62).

(3)  Cfr. allegato I.


ALLEGATO I

Regolamento abrogato e sua modificazione

Regolamento n. 26 del Consiglio

(GU 30 del 20.4.1962, pag. 993/62)

Regolamento n. 49 del Consiglio

(GU 53 dell’1.7.1962, pag. 1571/62)

soltanto l’articolo 1, paragrafo 1, lettera g)


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 26

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Allegato I

Allegato II