21.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1115/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2006

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3703/85 che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 3, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2406/96 stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca. Le modalità di applicazione di tali norme sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione (3).

(2)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2406/96 prevede la possibilità di classificare i pesci pelagici in base a un sistema di campionatura, in modo da garantire il rispetto delle norme comuni di commercializzazione per tali specie.

(3)

A seguito della modifica del regolamento (CE) n. 2406/96 ad opera del regolamento (CE) n. 790/2005 (4) sono state stabilite norme comuni di commercializzazione anche per lo spratto.

(4)

Le disposizioni in materia di classificazione e pesatura delle specie pelagiche stabilite dal regolamento (CEE) n. 3703/85 non si applicano attualmente allo spratto. Occorre pertanto modificare il suddetto regolamento al fine di estenderne l'applicazione anche a tale specie.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3703/85 è così modificato:

1)

Nell'allegato I è aggiunta la voce che figura nell'allegato al presente regolamento.

2)

Nell'allegato II è aggiunta la voce seguente:

«8)

Spratto della specie Sprattus sprattus».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2006.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 790/2005 della Commissione (GU L 132 del 26.5.2005, pag. 15).

(3)  GU L 351 del 28.12.1985, pag. 63. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3506/89 (GU L 342 del 24.11.1989, pag. 11).

(4)  GU L 132 del 26.5.2005, pag. 15.


ALLEGATO

Specie

Dimensione

Volume m3

Coefficienti

«Spratto

1

1

0,92»