5.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 183/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1016/2006 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 1615/2001 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai meloni
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1615/2001 della Commissione (2) ha stabilito la norma di commercializzazione per i meloni, in particolare per quanto riguarda le indicazioni esterne. |
(2) |
A fini di chiarezza e per garantire la trasparenza a livello internazionale, occorre tenere conto delle modifiche recentemente apportate alla norma FFV-23, relativa alla commercializzazione e al controllo della qualità commerciale dei meloni, dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo costituito in seno alla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU). |
(3) |
I meloni sono identificati e commercializzati secondo il tipo commerciale. I principali tipi commerciali sono repertoriati in un opuscolo pubblicato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nel quale figura un elenco dei principali tipi commerciali di meloni, con commenti e illustrazioni. L’opuscolo è inteso a promuovere l’interpretazione uniforme delle norme vigenti, con particolare riguardo alla norma FFV-23 della CEE-ONU, sulla quale si basa il regolamento (CE) n. 1615/2001. |
(4) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1615/2001. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1651/2001 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 214 dell’8.8.2001, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50).
ALLEGATO
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1615/2001, al punto VI.B (Disposizioni relative alle indicazioni esterne, Natura del prodotto) il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
«— |
Denominazione del tipo commerciale (1). |
— |
Denominazione della varietà (facoltativa). |
(1) I principali tipi commerciali sono definiti nella pubblicazione del regime OCSE per l’applicazione di norme internazionali per gli ortofrutticoli “Commercial types of melons/Les types commerciaux de melons, OCDE, 2006”, disponibile all’indirizzo http://www.oecdbookshop.org»