23.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 928/2006 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda alcuni nuovi contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 2006/333/CE (2) il Consiglio ha approvato l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca nel corso del processo di adesione all’Unione europea. |
(2) |
L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America prevede nuovi contingenti tariffari annuali per alcune merci. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 32/2000 ha recato apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT da utilizzare secondo l’ordine cronologico delle dichiarazioni in dogana. |
(4) |
Per applicare alcuni nuovi contingenti tariffari annuali previsti dall’accordo in forma di scambio di lettere, occorre modificare il regolamento (CE) n. 32/2000. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, recante modifica e integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), prevede l’applicazione dei nuovi contingenti tariffari sei settimane dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il regolamento di attuazione della Commissione deve pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 22 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 5 dell’8.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2158/2005 della Commissione (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 61).
(2) GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.
(3) GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1.
ALLEGATO
Nella tabella dell’allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 sono inserite le righe seguenti:
«09.0084 |
1702 50 00 |
|
Fruttosio chimicamente puro |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
1 253 tonnellate |
20 |
09.0085 |
1806 |
|
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
107 tonnellate |
43 |
09.0086 |
1902 11 00 1902 19 1902 20 91 1902 20 99 1902 30 1902 40 |
|
Paste alimentari, anche cotte o farcite oppure altrimenti preparate, escluse le paste alimentari farcite delle sottovoci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
532 tonnellate |
11 |
09.0087 |
1901 90 99 1904 30 00 1904 90 80 1905 90 20 |
|
Preparazioni alimentari a base di cereali |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
191 tonnellate |
33 |
09.0088 |
2106 90 98 |
|
Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
921 tonnellate |
18» |