23.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/14


REGOLAMENTO (CE) N. 928/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda alcuni nuovi contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2006/333/CE (2) il Consiglio ha approvato l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca nel corso del processo di adesione all’Unione europea.

(2)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America prevede nuovi contingenti tariffari annuali per alcune merci.

(3)

Il regolamento (CE) n. 32/2000 ha recato apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT da utilizzare secondo l’ordine cronologico delle dichiarazioni in dogana.

(4)

Per applicare alcuni nuovi contingenti tariffari annuali previsti dall’accordo in forma di scambio di lettere, occorre modificare il regolamento (CE) n. 32/2000.

(5)

Il regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, recante modifica e integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), prevede l’applicazione dei nuovi contingenti tariffari sei settimane dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il regolamento di attuazione della Commissione deve pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 22 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 5 dell’8.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2158/2005 della Commissione (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 61).

(2)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.

(3)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1.


ALLEGATO

Nella tabella dell’allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 sono inserite le righe seguenti:

«09.0084

1702 50 00

 

Fruttosio chimicamente puro

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

1 253 tonnellate

20

09.0085

1806

 

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

107 tonnellate

43

09.0086

1902 11 00

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

 

Paste alimentari, anche cotte o farcite oppure altrimenti preparate, escluse le paste alimentari farcite delle sottovoci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

532 tonnellate

11

09.0087

1901 90 99

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

 

Preparazioni alimentari a base di cereali

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

191 tonnellate

33

09.0088

2106 90 98

 

Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

921 tonnellate

18»