17.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/10


REGOLAMENTO (CE) N. 736/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2006

concernente i metodi di lavoro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (1), in particolare l’articolo 16,

previa consultazione del comitato di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1592/2002 l’Agenzia europea per la sicurezza aerea, in appresso denominata «l’Agenzia», esegue le ispezioni e le indagini necessarie all’espletamento dei suoi compiti.

(2)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002 l’Agenzia assiste la Commissione nel controllo dell’applicazione del regolamento stesso e delle relative regole di attuazione, effettuando ispezioni in materia di standardizzazione presso le autorità competenti degli Stati membri.

(3)

A norma dell’articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1592/2002, se un’ispezione effettuata dall’autorità competente di uno Stato membro comporta l’ispezione di un’impresa o di un’associazione di imprese, l’Agenzia applica le disposizioni dell’articolo 46.

(4)

L’Agenzia deve riferire alla Commissione in merito alle ispezioni effettuate in applicazione dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1592/2002.

(5)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1592/2002 la Commissione stabilisce i metodi operativi che l’Agenzia deve adottare nell’esecuzione delle ispezioni in materia di standardizzazione.

(6)

Tali metodi di lavoro devono tener conto delle disposizioni di legge degli Stati membri in materia di autorizzazione e abilitazione del loro personale che partecipa alle ispezioni effettuate dall’Agenzia.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (2), stabilisce la procedura che le autorità aeronautiche nazionali devono seguire nell’applicare tali regole.

(8)

Il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale coinvolto in tali compiti (3), stabilisce la procedura che le autorità aeronautiche nazionali devono seguire nell’applicare tali regole.

(9)

I metodi operativi previsti dal presente regolamento non pregiudicano i poteri di esecuzione conferiti dal trattato alla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i metodi operativi per l’esecuzione delle ispezioni in materia di standardizzazione presso le autorità aeronautiche nazionali nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«ispezione», l’ispezione in materia di standardizzazione di cui all’articolo 16, paragrafo 1, e all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1592/2002, effettuata dall’Agenzia per verificare l’applicazione del regolamento stesso e delle relative regole di attuazione da parte delle autorità aeronautiche nazionali;

b)

«autorità aeronautiche nazionali», le autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1592/2002;

c)

«personale autorizzato dell’Agenzia», le persone legalmente autorizzate ad effettuare ispezioni presso le autorità competenti degli Stati membri e ispezioni di imprese o associazioni di imprese allo scopo di verificare l’applicazione del regolamento (CE) n. 1592/2002 da parte di tali autorità;

d)

«personale autorizzato degli Stati membri», le persone legalmente autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri a coadiuvare l’Agenzia nell’esecuzione delle ispezioni.

Articolo 3

Principi di esecuzione delle ispezioni

1.   Al fine di valutare l’osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (CE) n. 1592/2002 e dalle sue regole di attuazione, l’Agenzia effettua ispezioni presso autorità aeronautiche nazionali nel corso delle quali esamina in particolare il rispetto, da parte di queste ultime, delle disposizioni contenute nell’allegato, parte 21, del regolamento (CE) n. 1702/2003 e negli allegati I (parte M), II (parte 145), III (parte 66) e IV (parte 147) del regolamento (CE) n. 2042/2003 e elabora un rapporto in materia.

2.   Ai fini del paragrafo 1, le ispezioni in materia di standardizzazione possono comprendere ispezioni di imprese o di associazioni di imprese poste sotto il controllo dell’autorità aeronautica nazionale sottoposta ad ispezione.

3.   Le ispezioni in materia di standardizzazione sono effettuate in maniera trasparente, efficace, armonizzata e coerente.

4.   Le ispezioni in materia di standardizzazione sono effettuate dall’Agenzia sia su base periodica che ad hoc, ogniqualvolta ciò risulti opportuno.

5.   Il presente regolamento lascia impregiudicati gli articoli 11 e 47 del regolamento (CE) n. 1592/2002 e la decisione 2001/844/CE, CESC, Euratom della Commissione (4).

Articolo 4

Scambio di informazioni

1.   Le autorità aeronautiche nazionali trasmettono all’Agenzia, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni necessarie all’esecuzione delle ispezioni.

2.   Nel presentare una tale richiesta di informazioni a un’autorità aeronautica nazionale di uno Stato membro e/o ad un’impresa o un’associazione di imprese, l’Agenzia indica la base giuridica e la finalità, precisa le informazioni richieste e fissa il termine entro il quale vanno trasmesse tali informazioni.

Articolo 5

Formazione e criteri di qualificazione dei gruppi per le ispezioni e dei capigruppo

1.   L’Agenzia predispone programmi di formazione affinché i membri del suo personale chiamati a lavorare come personale autorizzato dell’Agenzia e il personale autorizzato degli Stati membri possiedano le qualifiche adeguate per partecipare ad ispezioni presso autorità aeronautiche nazionali e, se necessario, alle ispezioni di imprese o associazioni di imprese.

2.   L’Agenzia stabilisce criteri di qualificazione per il proprio personale e per il personale degli Stati membri che fanno parte di gruppi di ispezione. Questi criteri comprendono la conoscenza e l’esperienza in materia di tecniche di audit, le conoscenze teoriche e un’esperienza pratica nei settori tecnici cui si riferiscono il regolamento (CE) n. 1592/2002 e le relative regole di attuazione.

3.   I capigruppo devono possedere una significativa esperienza professionale nei settori disciplinati dal regolamento (CE) n. 1592/2002 e delle relative regole di attuazione e un’esperienza di almeno 5 anni in qualità di ispettori e/o auditori nel settore della standardizzazione. Sia i capigruppo che i membri vengono formati ai requisiti e alla procedure di standardizzazione vigenti. I membri del gruppo devono possedere un’esperienza pratica di almeno 5 anni nel settore oggetto dell’ispezione e una certa familiarità con il concetto di indagine sui sistemi di qualità.

Articolo 6

Istituzione dei gruppi per le ispezioni

1.   Le ispezioni sono effettuate da gruppi istituiti dall’Agenzia. Ogni gruppo comprende un capogruppo e un minimo di due membri. Per le ispezioni ad hoc l’Agenzia può modificare la dimensione dei gruppi per le ispezioni. I capigruppo sono membri autorizzati del personale dell'Agenzia. I membri dei gruppi possono essere membri autorizzati del personale dell’Agenzia e/o degli Stati membri.

2.   Il personale degli Stati membri che è stato adeguatamente formato dall’Agenzia, soddisfa i criteri di qualificazione di cui all’articolo 5 e ha partecipato ad ispezioni presso autorità aeronautiche nazionali e/o presso imprese o associazioni di imprese poste sotto il loro controllo, può essere distaccato dalle rispettive autorità nazionali per partecipare, in quanto personale autorizzato, a gruppi di ispezione guidati dall’Agenzia in qualità di personale autorizzato degli Stati membri. Il personale autorizzato degli Stati membri non partecipa alle ispezioni effettuate presso l’autorità competente del loro Stato membro.

3.   L’Agenzia si accerta che, nella costituzione dei gruppi, non sussistano conflitti di interesse con le autorità nazionali o le imprese o le associazioni di imprese oggetto dell’ispezione. Per il personale autorizzato degli Stati membri l’autorità aeronautica competente che invia i propri funzionari rilascerà una dichiarazione che attesti l’assenza di conflitti di interesse.

4.   Gli Stati membri designano un coordinatore nazionale incaricato di coadiuvare l’Agenzia in tutte le fasi del processo e dispongono affinché i gruppi per le ispezioni siano accompagnati per l’intera durata dell’ispezione.

5.   In tempo utile prima dell’avvio dell’ispezione, l’Agenzia chiede informazioni alle autorità aeronautiche nazionali circa la disponibilità di personale autorizzato degli Stati membri per effettuare l’ispezione stessa. Nel programmare le ispezioni l’Agenzia cerca di pervenire ad una partecipazione equilibrata di personale autorizzato proveniente da diversi Stati membri.

6.   Le spese relative alla partecipazione dei coordinatori nazionali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e del personale autorizzato degli Stati membri alle ispezioni e indagini effettuate dall’Agenzia sono a carico di quest’ultima, conformemente alla normativa comunitaria, fatta salva la procedura annuale di bilancio della Comunità.

Articolo 7

Esecuzione e notifica delle ispezioni

L’ispezione in materia di standardizzazione effettuata presso un’autorità aeronautica nazionale e, se necessario, presso un’impresa o un’associazione di imprese, comprende le fasi seguenti:

a)

una fase preparatoria, avente durata minima di 10 settimane, prima dell’ispezione;

b)

una fase di visita;

c)

una fase di rendicontazione, avente durata massima di 12 settimane, successiva all’ispezione e

d)

una fase di verifica successiva, avente durata massima di 16 settimane, successivamente alla fase di rendicontazione;

e)

una fase conclusiva che si svolge al termine della fase di controllo a posteriori.

Articolo 8

Fase preparatoria

Nel corso della fase preparatoria l’Agenzia:

a)

almeno 10 settimane prima della visita di ispezione, preannuncia l’ispezione all’autorità aeronautica nazionale, raccoglie le informazioni necessarie alla preparazione della visita, per le ispezioni nonché alle eventuali modifiche da apportare al medesimo, e

b)

trasmette all’autorità aeronautica nazionale, insieme alla notifica dell’ispezione, un questionario sull’ispezione che dovrà essere compilato almeno 6 settimane prima della visita di ispezione, da parte dell’autorità aeronautica nazionale e, se necessario, dall’impresa o l’associazione d’imprese da controllare nel corso dell’ispezione effettuata presso tale autorità aeronautica nazionale.

Articolo 9

Fase di visita

1.   Nel corso della fase conclusiva l’Agenzia:

a)

organizza incontri preliminari e conclusivi fra il gruppo di ispezione e il coordinatore nazionale dell’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione, presso la sede dell’autorità aeronautica nazionale o presso la propria sede; questi incontri vertono essenzialmente su aspetti organizzativi e lo svolgimento complessivo della visita di ispezione;

b)

effettua visite in loco, compresa una sessione d’apertura e una di chiusura presso la sede principale e, se necessario, presso gli uffici regionali dell’autorità aeronautica nazionale; le ispezioni effettuate presso le autorità aeronautiche nazionali includono anche ispezioni condotte presso imprese o associazioni di imprese poste sotto il loro controllo;

c)

svolge colloqui con il personale dell’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione ed esamina documenti, dati, procedure ed altro materiale eventualmente rilevante tramite i meccanismi da definirsi a norma dell’articolo 18 del presente regolamento al fine di garantire la trasparenza e la coerenza dell’ispezione;

d)

nel corso della sessione di chiusura presenta un rapporto preliminare sull’ispezione all’autorità aeronautica nazionale interessata; tale rapporto contiene gli eventuali commenti formulati nel corso della visita dall’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione e un invito rivolto alla stessa a realizzare immediatamente azioni correttive efficaci al fine di eliminare gli eventuali rischi immediati per la sicurezza che siano stati individuati nel corso di un’ispezione;

e)

nell’incontro conclusivo di cui alla lettera a) impone di presentare prove concrete concernenti le misure correttive adottate dall’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione.

2.   Nell’esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 1, l’Agenzia può incontrare qualsiasi persona fisica o giuridica allo scopo di raccogliere informazioni relative all’oggetto dell’ispezione. Qualora il colloquio si svolga nei locali di un’impresa, l’Agenzia informa, almeno 2 settimane prima, l’autorità aeronautica nazionale dello Stato membro sul cui territorio avviene l’incontro, nonché l’autorità aeronautica che esercita il controllo sull’impresa in questione. Se l’autorità aeronautica nazionale dello Stato membro presenta una richiesta in tal senso il suo personale può coadiuvare il personale autorizzato dell’Agenzia nell’effettuazione del colloquio.

Articolo 10

Fase di rendicontazione

Nel corso della fase di rendicontazione l’Agenzia predispone un rapporto finale di ispezione contenente particolari relativi allo svolgimento dell’ispezione e riguardante in particolare le risultanze emerse nel corso della medesima, conformemente all’articolo 13. Questo rapporto conterrà anche le eventuali osservazioni dell’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione. Il rapporto finale è trasmesso all’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione, alla Commissione e allo Stato membro interessato. La Commissione può successivamente trasmettere tale rapporto a tutte le autorità aeronautiche nazionali.

Qualora i rapporti preliminari di ispezione richiedano azioni correttive immediate come stabilito all’articolo 9, punto 1), lettera d) e che tali richieste non siano soddisfatte adeguatamente dall’autorità aeronautica nazionale interessata, il rapporto finale d’ispezione conterrà un riferimento a questa carenza.

Articolo 11

Fase di verifica successiva

Nel corso della fase di verifica successiva l’Agenzia:

a)

concorda, entro 16 settimane dall’avvio di tale fase, un piano d’azione con l’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione in cui vengono definite le azioni correttive e il relativo calendario di attuazione al fine di correggere le eventuali carenze riscontrate a norma dell’articolo 7;

b)

avvia il monitoraggio dei progressi effettuati per quanto concerne le azioni correttive convenute; l’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione fornirà all'Agenzia informazioni via via che le azioni correttive sono adottate.

Articolo 12

Fase conclusiva

Nel corso della fase conclusiva l’Agenzia:

a)

verifica e convalida la corretta esecuzione graduale del piano d’azione; a tal fine l’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione fornirà all'Agenzia informazioni via via che le azioni correttive sono adottate;

b)

una volta considerate adeguate le azioni intraprese dall’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione, elabora una dichiarazione conclusiva. Tale dichiarazione è trasmesso all’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione, allo Stato membro interessato e alla Commissione. La Commissione può successivamente trasmettere tale rapporto a tutte le autorità aeronautiche nazionali.

Articolo 13

Esiti dell’ispezione

Nel valutare l’osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1592/2002 e delle relative regole di attuazione si classificano come segue gli esiti del rapporto di ispezione finale:

a)

pienamente conforme;

b)

conforme, ma si raccomandano miglioramenti in certi settori ai fini di una maggiore efficienza (riferimento alle regole di attuazione interessate);

c)

non conforme; con prove oggettive di carenze secondarie che indicano la mancata conformità con i requisiti vigenti nei settori (riferimento alle regole di attuazione interessate) che potrebbero causare problemi in materia di standardizzazione;

d)

non conforme; con prove oggettive di carenze significative che indicano la mancata conformità con i requisiti vigenti nei settori (riferimento alle regole di attuazione interessate) che, oltre a problemi in materia di standardizzazione, potrebbero causare problemi in materia di sicurezza se non venissero corretti tempestivamente;

e)

senza oggetto;

f)

non confermato, qualora l’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione si impegna a produrre rapidamente dopo l’ispezione la prova concreta di aver risolto i problemi che altrimenti saranno classificati come indicato alle lettere c) o d) e tale prova non è disponibile al momento della visita.

Articolo 14

Accesso alle informazioni contenuti nei rapporti di ispezione

Quando le informazioni contenute in un rapporto d’ispezione riguardano un’impresa soggetta all’autorità di regolamentazione di un paese terzo e rientrano nel campo d’applicazione di un accordo comunitario concluso a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1592/2002, tali informazioni sono messe a disposizione del paese terzo in quanto parte di tale accordo, secondo le disposizioni in materia in esso contenute.

Articolo 15

Azioni intraprese a seguito di un rapporto di ispezione

1.   In qualsiasi momento l’Agenzia può, anche su richiesta della Commissione, effettuare controlli ad hoc sulle autorità aeronautiche nazionali, o, se necessario, su imprese o associazioni di imprese al fine di verificare che le azioni correttive siano state portate a termine in maniera soddisfacente. Questi controlli deve essere preannunciati alle autorità aeronautiche interessate ma non devono necessariamente rispettare le scadenze e le procedure di cui agli articoli da 8 a 12, ad eccezione dell’obbligo di presentare un rapporto di ispezione finale.

2.   Qualora, nel corso della fase di rendicontazione, i rapporti di ispezione finali, contengano constatazioni di mancata conformità fatte a norma dell’articolo 13, lettere c), d) o f), l’Agenzia invia una richiesta di chiarimenti all’autorità aeronautica nazionale dello Stato membro oggetto dell’ispezione e/o la invita ad intraprendere azioni correttive, fissando una scadenza non superiore a 2 settimane per le constatazioni di cui all’articolo 13, lettere d) e f) e 10 settimane per quelle di cui all’articolo 13, lettera c).

3.   Se i chiarimenti forniti dall’autorità aeronautica nazionale dello Stato membro oggetto di ispezione non soddisfano l’Agenzia, o nei casi in cui azioni correttive soddisfacenti non sono state proposte in tempo o debitamente intraprese da tale autorità, l’Agenzia invia un rapporto supplementare a tale autorità nonché alla Commissione e allo Stato membro interessato. La Commissione può successivamente trasmettere tale rapporto a tutte le autorità aeronautiche nazionali.

4.   Successivamente alla presentazione del rapporto di cui al paragrafo 3, e fatto salvo il disposto dell’articolo 226 del trattato, in caso di constatazioni fatte a norma dell’articolo 13, lettere c) o d), del presente regolamento, la Commissione può adottare una qualsiasi delle seguenti misure:

a)

trasmettere osservazioni allo Stato membro interessato o richiedere ulteriori spiegazioni per chiarire in tutto o in parte le constatazioni in questione;

b)

invitare l’Agenzia ad effettuare tutte le necessarie ispezioni presso le autorità aeronautiche nazionali al fine di verificare la realizzazione delle azioni correttive; il preavviso minimo per tale controllo a posteriori è di 2 settimane.

Articolo 16

Ispezioni ad hoc

L’Agenzia effettua, su richiesta della Commissione, ispezioni ad hoc sulle autorità aeronautiche nazionali, ogniqualvolta lo ritenga necessario per motivi di sicurezza. Questi controlli deve essere preannunciati alle autorità aeronautiche interessate con almeno due settimane di anticipo ma non devono necessariamente rispettare le scadenze e le procedure di cui agli articoli da 7 a 12, ad eccezione dell’obbligo di presentare un rapporto di ispezione finale.

Articolo 17

Programma di ispezioni in materia di standardizzazione e rapporto annuale

L’Agenzia definisce un programma annuale di ispezioni in ciascun settore cui si applicano le regole di attuazione del regolamento (CE) n. 1592/2002. Tale programma annuale è comunicato alla Commissione nel quadro del programma di lavoro dell’Agenzia a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1592/2002.

Ogni anno, entro il 31 marzo, l’Agenzia presenta un rapporto annuale alla Commissione contenente un’analisi delle ispezioni in materia di standardizzazione svolte l’anno precedente.

Articolo 18

Procedure operative

Entro i due mesi successivi all’entrata in vigore del presente regolamento l’Agenzia stabilisce adeguate procedure operative per l’espletamento dei compiti attribuitile a norma degli articoli da 5 a 16 del presente regolamento.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2006.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

(2)  GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 706/2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 16).

(3)  GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 707/2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 17).

(4)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.