31.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/32


REGOLAMENTO (CE) N. 515/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2006

che istituisce una misura transitoria per la campagna 2005/2006 in relazione al finanziamento dell'ammasso dei cereali offerti all'intervento nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

considerando quanto segue:

(1)

Su richiesta di alcuni Stati membri, il regolamento (CE) n. 514/2006 della Commissione (2) proroga di tre mesi, per la campagna 2005/2006, il termine massimo di consegna dei cereali offerti all'intervento negli Stati membri che hanno aderito alla Comunità europea il 1o maggio 2004, ma non autorizza consegne dopo il 31 luglio 2006.

(2)

Tale misura può comportare spese supplementari di magazzinaggio per i cereali consegnati entro il nuovo termine ma successivamente alla scadenza fissata inizialmente dall'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (3).

(3)

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Garanzia (4), il FEAOG, sezione Garanzia si fa carico delle spese connesse alle operazioni materiali di magazzinaggio. È opportuno assimilare le spese degli Stati membri per l'eventuale rimborso delle suddette spese supplementari di magazzinaggio alle spese connesse alle operazioni di magazzinaggio di norma sostenute dagli organismi d'intervento e disporne il finanziamento da parte del FEAOG, sezione Garanzia, in base allo stesso importo forfettario, tenendo conto altresì della maggiorazione mensile aggiunta al prezzo d'intervento a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ove i cereali offerti all'intervento nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia siano stati effettivamente presi in consegna dall'organismo d'intervento dopo il termine di consegna previsto all'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 824/2000, le spese di magazzinaggio sostenute dallo Stato membro tra la scadenza di detto termine e la data effettiva di consegna al magazzino indicato nel piano di consegna sono assimilate alle spese di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78, purché detta consegna abbia luogo entro il termine previsto dal regolamento (CE) n. 514/2006.

Articolo 2

L'importo forfettario di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1883/78 è calcolato partendo dall'importo forfettario rimborsato dalla Comunità agli Stati membri per il magazzinaggio dei cereali acquistati all'intervento durante la campagna 2005/2006 fissato dalla decisione della Commissione del 12 ottobre 2005 (5), pari a 1,31 EUR/t/mese, dal quale è sottratto l'importo della maggiorazione mensile prevista all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, pari a 0,46 EUR/t/mese, che è stato aggiunto al prezzo d'intervento per ogni mese successivo al termine previsto all'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 824/2000.

Le suddette spese sono prese in considerazione nell'ambito dei conti annuali previsti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio (6) come spese relative alle operazioni materiali risultanti dall'acquisto di un prodotto da parte degli organismi d'intervento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica per la campagna di commercializzazione 2005/2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  Cfr. pag. 31 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 65).

(4)  GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/2005 (GU L 114 del 4.5.2005, pag. 1).

(5)  C(2005) 3752. Decisione non pubblicata.

(6)  GU L 337 del 4.12.1990, pag. 3.