29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 384/92


DIRETTIVA 2006/138/CE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il regime temporaneo di imposta sul valore aggiunto della direttiva 77/388/CEE (1) applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006 dalla direttiva 2006/58/CE del Consiglio, del 27 giugno 2006, che modifica la direttiva 2002/38/CE relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici (2).

(2)

Non è ancora stato possibile adottare disposizioni relative al luogo di prestazione dei servizi e a un meccanismo elettronico più generale. Considerato che gli elementi di diritto e di fatto che giustificavano la proroga fino al 31 dicembre 2006 non sono mutati e per evitare una lacuna temporanea nel regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici, tale regime dovrebbe continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 2008.

(3)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, che ha operato una rifusione della direttiva 77/388/CEE, dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(4)

Data l'urgenza della questione, per evitare un vuoto legislativo, è essenziale prevedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3. del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:

1)

l'articolo 56, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le disposizioni del paragrafo 1, lettere j) e k), e del paragrafo 2 si applicano fino al 31 dicembre 2008.»;

2)

l'articolo 57, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano fino al 31 dicembre 2008.»;

3)

l'articolo 59, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Fino al 31 dicembre 2008 gli Stati membri applicano l'articolo 58, lettera b), ai servizi di radiodiffusione e di televisione di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera j), resi a persone non soggetti passivi stabilite, o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono resi i servizi fuori della Comunità o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità.»;

4)

l'articolo 357 è sostituito dal seguente:

«Articolo 357

Le disposizioni del presente capo si applicano fino al 31 dicembre 2008.».

Articolo 2

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o gennaio 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1). Direttiva abrogata dalla direttiva 2006/112/CE (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 174 del 28.6.2006, pag. 5.